Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2024.15
Entscheidungsdatum
10.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2024.15

CL/gm

Lugano 10 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 16 ottobre 2023 l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha assegnato a RI 1 - nato nel 2000, meccanico di manutenzione per automobili (AFC) a beneficio delle indennità di disoccupazione da gennaio 2023 (cfr. doc. 18 e 20, plico 1) - un test d’idoneità da frequentare presso __________, dal 17 al 19 ottobre 2023, come “meccanico di manutenzione per automobili” (cfr. pag. 12 plico 4).

Il 18 ottobre 2023, la misura è stata prolungata “in considerazione della richiesta di PPP dal 23.10.2023” (cfr. doc. 10 plico 4).

Dal rapporto finale inerente il test d’idoneità risulta, infatti, che sebbene mancasse “di totale esperienza”, l’assicurato si era dimostrato “volenteroso” e la __________ aveva quindi “richiesto un PPP” (cfr. doc. 8 plico 4).

Il 23 ottobre 2023 l’URC ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di assegnazione ad un periodo di pratica professionale (in seguito: PPP) presso il medesimo Garage, per il lasso temporale dal 23 ottobre 2023 al 22 aprile 2024, al 100%, con un contributo finanziario dell’azienda del 25%, per un importo mensile di fr. 557.20 e totale di fr. 3'343.20, oltre rifusione delle spese per viaggio e vitto (cfr. doc. 7 plico 4).

L’assicurato ha frequentato il PPP sino al 4 febbraio 2024.

In conseguenza del colloquio di consulenza presso l’URC del giorno seguente, rispettivamente delle informazioni fornite all’assicurato dalla Cassa ___________ (in seguito: Cassa) pure il 5 febbraio 2024 (cfr. doc. 3 plico 2), egli lo ha interrotto, in quanto è emerso che non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione, esauritesi il 4 gennaio precedente (cfr. doc. 3 plico 2).

Mediante decisione del 6 febbraio 2024, retroattiva al 4 gennaio 2024, l’URC ha comunicato all’assicurato l’interruzione del PPP (cfr. doc. A1 all. a doc. I).

1.2. In data 15 febbraio 2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti – sulla base di motivazioni che, per quanto necessario ai fini della presente vertenza, verranno esposte nel prosieguo – chiedendo “il ripristino del PPP e soprattutto, le indennità di cui sono stato obbligato a seguire e lavorare secondo le vostre direttive” (cfr. doc. A2 all. a doc. I).

1.3. Con decisione su opposizione del 4 marzo 2024, l’URC ha confermato la propria precedente decisione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Nell’esame della questione risulta importante far notare che nella decisone di PPP del 23.10.2023 viene chiaramente riportato quanto segue:

“La frequentazione di una misura dopo l’esaurimento delle indennità giornaliere non comporta un prolungo del diritto al versamento delle indennità di disoccupazione. Pertanto dopo la riscossione dell’ultima indennità giornaliera il partecipante deve interrompere la frequentazione della misura assegnatagli dall’URC. Il partecipante deve consultare attentamente i conteggi mensili della sua Cassa di disoccupazione e, in caso di dubbio, prendere contatto con il proprio consulente del personale di riferimento”.

In riferimento a quanto sopra si evince che, come da comunicazione della Cassa ___________, al momento dell’emissione della decisione il contatore dell’assicurato riportava un saldo di 103.1 indennità LADI siccome in ritardo con la consegna dei formulari “indicazioni della persona assicurata”. Ciò ha erroneamente indotto l’URC ad assegnare il PPP che però poi è stato correttamente interrotto alla luce dell’esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione. (…) si precisa che la richiesta di risarcimento verrà trattata in separata sede”.” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.4. Con tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti dall’URC, chiedendo il riconoscimento delle “indennità per il periodo che ho lavorato e il ripristino del PPP” sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

In data 23 ottobre 2023 mi è stato concesso un PPP fino al 22 aprile 2024 con un’indennità giornaliera di fr. 102.00 + le spese di vitto, viaggio e alloggio (vedi incarto 1 allegato);

5 febbraio 2024, all’incontro con la consulente la quale solo in quel momento ha controllato il mio incarto e quindi non ha visto in precedenza il termine delle indennità e in particolare era a conoscenza che stavo svolgendo il mio lavoro telefonando spesso a chiedermi se tutto procedeva bene, mi veniva comunicato che forse il computer aveva sbagliato e quindi mi ha fatto lavorare senza essere assicurato e pagato;

Il 7 febbraio 2024 mi veniva comunicato dall’azienda di PPP che con effetto 4 gennaio 2024 il PPP era scaduto, questo comporta notevoli “infrazioni” contro la legge da parte dell’URC (vedi incarto 2 allegato);

In data 15 febbraio 2024 ricevo la decisione (datata 6 febbraio 2024 vedi copia spedizione) direttamente dall’URC di __________ con effetto retroattivo (vedi incarto allegato no 3).

Questo ha comportato che a causa dell’URC di __________ e agli altri enti che hanno concesso la PPP io non ero assicurato e ho lavorato fino al momento che si sono accorti del loro errore. Pertanto chiedo le indennità del periodo che ho lavorato e il ripristino del PPP (…)” (cfr. doc. I).

1.5. Nella propria risposta di causa del 10 aprile 2024 – trasmessa al ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. IV) - la Cassa propone di respingere il ricorso ribadendo quanto già indicato nella propria decisione su opposizione e precisa, “in merito alla questione” sollevata da RI 1 circa il “non essere stato assicurato contro gli infortuni” quando ha proseguito il PPP nonostante avesse esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, che “la copertura presso la __________ termina 31 giorni dopo l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione. Di conseguenza risulta comunque assicurato fino al 04.02.2024” (cfr. doc. III).

1.6. L’11 aprile 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

1.7. In data 29 aprile 2024, questa Corte ha chiesto all’URC di trasmettere, con riferimento a quanto indicato nella mail inviata dal ricorrente alla parte resistente il 30 ottobre 2023 in atti - nella quale RI 1 ha indicato che “in merito alla lettera ricevuta il 6.10, avete scritto che manca il formulario “Indicazioni della persona assicurata” del mese di luglio (…) Sembra che manca anche quello di settembre (…)” - copia dei formulari “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) da aprile 2023 sino all’esaurimento del diritto alle prestazioni LADI.

Contestualmente, il TCA ha inoltre chiesto, “con riferimento all’indicazione secondo cui “come da comunicazione della Cassa ___________, al momento dell’emissione della decisione il contatore dell’assicurato riportava un saldo di 103.1 indennità LADI” (cfr. decisione su opposizione del 4 marzo 2024, pag. 2) e preso atto che dalla mail in atti, trasmessa dalla Cassa all’URC il 5 febbraio 2024, emerge che “nel mese di gennaio 2024 abbiamo versato 3.5 indennità, quindi ha terminato le indennità il pomeriggio del 4 gennaio 2024” (cfr. doc. 3, plico 2 inc. URC)” copia della “comunicazione della Cassa”, come pure dei “contatori” a disposizione dell’URC dal mese di luglio 2023 al febbraio 2024 e, ove i “contatori” fossero documenti ulteriori rispetto ai conteggi mensili della Cassa, anche copia di quest’ultimi per il medesimo periodo (cfr. doc. VI).

1.8. Con scritto di data 6 maggio 2024 – trasmesso per conoscenza al ricorrente il 17 maggio 2024 (cfr. doc. VII) -, l’URC ha fatto pervenire a questa Corte i formulari IPA richiesti, la conferma ricevuta dalla Cassa circa il fatto che in ottobre 2023 l’assicurato aveva “un saldo di 103.1 indennità residue” e precisato, in particolare, quanto segue:

" (…) Per quanto riguarda (…) i “contatori” a disposizione dell’URC relativi al periodo da luglio 2023 a febbraio 2024 non risulta possibile recuperarli. Si tratta infatti di un campo del nostro sistema informativo (COLSTA) che riporta il diritto alle indennità di disoccupazione rimanente aggiornato all’ultimo periodo di controllo. Posso solo inviarle l’ultimo “stato contatore” inerente al mese di gennaio 2024 a titolo di esempio (…).

Le trasmetto comunque i conteggi delle indennità inviati all’assicurato dalla Cassa _____________ di __________ per il periodo da febbraio 2023 a gennaio 2024. L’ultimo spedito prima dell’emissione della decisione per il periodo di pratica professionale (PPP), e quindi corrispondente al nostro “contatore di ottobre 2023” risulta essere quello di giugno 2023, pagato con valuta 11.08.2023” (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, l’URC ha interrotto il PPP assegnato a RI 1 con decisione del 23 ottobre 2023 poiché egli aveva nel frattempo terminato il proprio diritto alle indennità di disoccupazione.

2.2. L'art. 27 cpv. 1 LADI prevede che entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 LADI l'assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

ha compiuto 55 anni, o

  1. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Ai sensi dell’art. 27 cpv. 5bis LADI, poi, le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.

2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto - ed è peraltro incontestato - che l'assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 19 gennaio 2023 (cfr. doc. 18 plico 1), ai sensi del citato art. 27 cpv. 5bis LADI, aveva unicamente diritto a 200 indennità giornaliere (cfr. supra consid. 2.2. e doc. VI4).

Dagli atti emerge, poi, che l’assicurato “ha terminato le indennità il pomeriggio del 4 gennaio 2024” (cfr. doc. VI2).

Con decisione del 23 ottobre 2023, però, a RI 1 era, come visto, stata imposta la frequenza di un PPP sino al 22 aprile 2024 (cfr. doc. 7 plico 4), sicché egli lo ha svolto sino al 4 febbraio 2024. Il giorno seguente, infatti, egli si è reso conto, alla pari dell’URC, di aver terminato il diritto alle prestazioni LADI il 4 gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1.).

Alla luce di quanto precede, il ricorrente, implicitamente invocando il principio della buona fede, chiede che gli vengano attribuite ulteriori indennità giornaliere (oltre al rimborso delle spese di vitto e di viaggio), e meglio sino a quando ha di fatto interrotto il PPP, che postula venga ripristinato.

In concreto, il TCA deve, quindi, esaminare se debba o meno essere tutelata la buona fede dell’assicurato.

2.4. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del diritto alle prestazioni.

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

Il mancato ossequio del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

2.5. Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi.

Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

(cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

2.6. In una sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2008 questa Corte, nel caso di un assicurato cui stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007, che aveva diritto a 400 indennità giornaliere, poi esaurite il 18 gennaio 2007 e che, invocando il principio della buona fede, aveva chiesto che gli venissero attribuite ulteriori indennità giornaliere (oltre al rimborso delle spese di vitto e di viaggio), vale a dire fino al 7 febbraio 2007, momento in cui ha interrotto il corso assegnatogli dall'URC, ha tutelato la buona fede del ricorrente.

In quell’evenienza, la consulente URC dell’assicurato, da un lato, unitamente alla decisione di assegnazione ad un corso pratico in impresa, aveva trasmesso a quel ricorrente uno scritto del seguente tenore:

" (…) la decisione allegata le permette di frequentare un corso con il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il corso le è assegnato allo scopo di rilevare in concreto le competenze professionali e motivazionali, inerenti alle attività svolte nei cantieri dell'edilizia, genio civile e sottosuolo.

Le valutazioni e informazioni raccolte, permetteranno far risaltare le sue capacità nei confronti di potenziali datori di lavoro, presentando loro le referenze conseguite durante la pratica di cantiere.

Note:

Per permetterle di percepire le indennità di disoccupazione nei periodi di frequenza, la SSIC compilerà e inoltrerà entro la fine del mese, alla sua cassa disoccupazione, "l'Attestato / Fattura dell'organizzatore del corso".

Il FAUT del mese interessato le sarà recapitato dall'URC oppure dalla sottoscritta.

Le assenze creano difficoltà amministrative, perciò la invitiamo a rispettare il programma e gli orari stabiliti dal corso. Le assenze inevitabili vanno annunciate all'organizzatore del corso (…) e alla consulente delegata (…).

Le assenze per malattia o infortunio sono da giustificare mediante certificato medico da trasmettere alla SSIC.

Le assenze ingiustificate produrranno, come diretta conseguenza, la sospensione dal diritto alle indennità per il tempo corrispondente all'assenza ed un'eventuale comunicazione al servizio giuridico della Sezione del lavoro.

La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione e, nell'augurarle buon corso, la salutiamo cordialmente.".

D’altro lato, la consulente in questione non ha, poi, saputo ricordare se nell’assegnare a quest’ultimo il corso ella aveva verificato, o meno, il diritto da parte del ricorrente alle indennità di disoccupazione per tutta la sua durata, affermando che “può essersi sbagliata nel guardare o che il sistema ha fornito dei dati errati”.

Il TCA, nel tutelare la buona fede di quell’assicurato, aveva in particolare stabilito quanto segue:

" (…) sulla base delle indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo.

Egli deve pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.

A nulla di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36).

Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.”.

A mente di questa Corte, quel ricorrente, “a causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.

In particolare egli ha avuto delle spese che non gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso.

(…) l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.

Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso.

(…) secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di 400 indennità.

È vero che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione.

Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente.

Al riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:

" Se invece è evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente."

In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)"

(cfr. STCA 38.2007.79 del 28 luglio 2008)

2.7. Nella presente fattispecie il TCA constata che, come visto, il 23 ottobre 2023 l’URC di __________ ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di assegnazione ad un periodo di pratica professionale (in seguito: PPP) per il lasso temporale dal 23 ottobre 2023 al 22 aprile 2024, al 100% (cfr. doc. 7 plico 4 e supra consid. 1.1.).

Giova rilevare che la decisione di assegnazione in questione riporta la seguente avvertenza:

" (…) la frequentazione di una misura dopo l’esaurimento delle indennità giornaliere non comporta un prolungo del diritto al versamento delle indennità di disoccupazione. Pertanto dopo la riscossione dell’ultima indennità giornaliera il partecipante deve interrompere la frequentazione della misura assegnatagli dall’URC. Il partecipante deve consultare attentamente i conteggi mensili della sua cassa di disoccupazione e, in caso di dubbio, prendere contatto con il proprio consulente del personale di riferimento” (cfr. doc. 7 plico 4).

Mediante decisione del 6 febbraio 2024, retroattiva al 4 gennaio precedente, l’URC ha però comunicato all’assicurato l’interruzione del PPP poiché era emerso che RI 1 non aveva più diritto all'indennità di disoccupazione, esaurite il pomeriggio del 4 gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. A1 all. a doc. I).

Dal modulo “azioni di reinserimento” emerge che RI 1, successivamente all’assegnazione al PPP e prima che nei suoi confronti venisse resa la decisione del 6 febbraio 2024, ha avuto tre colloqui con la propria consulente presso l’URC, e meglio come segue:

il 6 novembre 2023: “informa che le ricerche le imbuca questa sera. Al momento svolge il PPP. __________: hanno scelto un altro candidato. Prossimo colloquio il 13.12.2023 ore 08.30”;

il 13 dicembre 2023: “Sta svolgendo il PPP fino ad aprile 2024. Forse vacanza a fine dicembre, attendo la mail con le date esatte. Nell’altra novità. Prossimo colloquio il 05.02.2024 ore 08.30”:

il 5 febbraio 2024 (colloquio telefonico): “PPP fino ad aprile 2024 con la speranza di assunzione. Ha imbucato prima del colloquio le ricerche di gennaio. Si reca in cassa per conferma ID rimanenti e me lo comunicherà” (cfr. doc. 1 plico 3).

In risposta alla convocazione per l’appuntamento del 6 novembre 2023, in data 30 ottobre 2023 il ricorrente aveva comunicato alla propria consulente presso URC quanto segue:

" (…) in merito alla lettera ricevuta il 6.10, avete scritto che manca il formulario “indicazioni della persona assicurata” del mese di luglio. È possibile avere un formulario per mail per compilarlo e consegnarvelo?

Sembra che manca anche quello di settembre. Mi scuso e richiedo una copia per compilarlo.

Per quanto riguarda il pagamento del mese di ottobre che non ho ricevuto è per i documenti mancanti? Vi manca anche il conteggio della protezione civile svolta in settembre, che devo sollecitare perché non l’ho ancora ricevuto. Sono stata contattato dal __________ per un colloquio ed eventualmente uno stage. Per il __________, dove sto facendo il PPP, andrebbe bene. Come dovrei procedere” (cfr. doc. 9 plico 2).

Con e-mail del 5 febbraio 2024, il ricorrente, dopo avere terminato il colloquio con la propria consulente ed essersi informato in merito alle proprie indennità residue presso la Cassa, ha comunicato alla consulente URC quanto segue:

" (…) ho chiesto allo sportello della cassa e hanno confermato che ho finito le indennità, in effetti sono stati pagati 3.5. giorni nel mese di gennaio, comunque mi ha detto che proverà a sentire lei e poi mi farà sapere qualcosa in giornata” (cfr. doc. 3, plico 2 e doc VI 2).

__________, consulente del ricorrente presso l’URC ha trasmesso poco dopo alla Cassa la seguente richiesta:

" (…) necessito sapere quando esattamente la PCU ha terminato le ID in quanto vi è attivo un PPP fino al 22.04.2024” (cfr. doc. 3, plico 2).

Ricevendo il seguente riscontro:

" (…) nel mese di gennaio 2024 abbiamo versato 3.5 indennità, quindi ha terminato le indennità il pomeriggio del 4 gennaio 2024” (cfr. doc. 3, plico 2).

Con e-mail del 6 febbraio 2024, la Cassa ha inoltre comunicato all’URC quanto segue:

" (…) come da tua richiesta ti confermo [ndr: che] nel mese di ottobre 2023 l’assicurato dimostrava un saldo di 103.1.

Qui sotto una breve ricapitolazione del caso:

febbraio 2023 è stato pagato con valuta 10.08.2023

marzo 2023 è stato pagato con valuta 11.08.2023

aprile 2023 è stato pagato con valuta 11.08.2023

maggio 2023 è stato pagato con valuta 11.08.2023

Consegna ultimo documento per l’esame della pratica 28.07.2023

Giugno 2023 è stato pagato con valuta 11.08.2023 (IPA consegnato il 10.07.2023)

Luglio 2023 non è stato registrato in quanto ha consegnato l’IPA dopo il termine (IPA consegnato il 07.11.2023)

Agosto 2023 è stato pagato con valuta 23.11.2023 (IPA consegnato il 07.09.2023 – pag. in sospeso in attesa IPA luglio)

Settembre 2023 è stato pagato con valuta 07.12.2023 (IPA consegnato il 06.10.203 – pag. in sospeso in attesa di IPA)

Ottobre 2023 è stato pagato con valuta 12.12.2023 (IPA consegnato il 07.11.2023 – pag. in sospeso di pag. settembre 2023 per conteggio IPG)

Novembre 2023 è stato pagato con valuta 15.12.2023 (IPA consegnato il 15.12.2023)

Dicembre 2023 è stato pagato con valuta 08.01.2023 (IPA consegnato il 08.01.2024)” (cfr. doc. 3 plico 2).

Dalla documentazione trasmessa a questa Corte dall’URC in data 6 maggio 2024 emerge che i formulari IPA sono stati sottoscritti dall’assicurato come segue:

IPA marzo 2023 in data 5 aprile 2023;

IPA aprile 2023 in data 5 maggio 2023;

IPA maggio 2023 in data 4 giugno 2023;

IPA giugno 2023 in data 4 luglio 2023;

IPA luglio 2023 in data 6 novembre 2023;

IPA agosto 2023 in data 5 settembre 2023;

IPA settembre 2023 in data 5 ottobre 2023;

IPA ottobre 2023 in data 5 novembre 2023;

IPA novembre 2023 in data 4 dicembre 2023;

IPA dicembre 2023 in data 4 gennaio 2024;

IPA gennaio 2024 in data 31 gennaio 2024 (cfr. doc. VI 1 ed all.).

Dai conteggi della Cassa emerge, infine, che le indennità di disoccupazione sono state corrisposte nelle tempistiche già indicate all’URC nella mail del 6 febbraio 2024.

In relazione a tali documenti e per quanto necessario ai fini della presente vertenza, questa Corte rileva, poi, che:

dal conteggio relativo ad agosto 2023, di data 23 novembre 2023, risulta che il diritto rimanente al 31 agosto 2023 era di 80.1 ID;

dal conteggio mese di settembre 2023, redatto il 7 dicembre 2023, si evince che il diritto rimanente al 31 settembre 2023 era 57.5 ID;

dal conteggio per ottobre 2023, di data 12 dicembre 2023, risulta che il diritto rimanente al 30 settembre 2023 era di 46.5 ID;

dal conteggio di novembre 2023, emesso il 15 dicembre 2023, risulta che il diritto rimanente al 30 novembre 2023 era di 24.5. ID;

dal conteggio per dicembre 2023 di data 8 gennaio 2024 si evince che il diritto rimanente al 31 dicembre 2023 era di 3.5 ID (cfr. all. a doc. VI 3).

2.8. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rammenta, innanzitutto, che tanto all’URC, quanto al ricorrente, era noto che RI 1, iscrittosi in disoccupazione a decorrere da gennaio 2023 spettavano, in totale, 200 indennità giornaliere (cfr. supra consid. 2.2. e 2.7.; all. VI4 a doc. VI).

Dalla documentazione agli atti risulta che il 23 ottobre 2023, e meglio quando a RI 1 è stato assegnato il PPP, il suo diritto residuo alle prestazioni corrispondeva, stando ai dati a quel momento a disposizione dell’URC, a 103.1 indennità giornaliere (ciò che, in ogni caso, a ben vedere ed a fronte di 21.7 giorni di lavoro medi al mese, non avrebbe comunque permesso la copertura integrale dei sei mesi di PPP assegnati all’assicurato).

  1. 1 indennità residue è, infatti, anche quanto risulta dall’ultimo conteggio emesso dalla Cassa prima del 23 ottobre 2023, relativo al giugno 2023 e datato 11 agosto 2023.

Tale dato, però, non era in realtà aggiornato, riportando la situazione di fatto, in termini di prestazioni ancora fruibili per il ricorrente, del 30 giugno 2023.

Il motivo del ritardo nel computo delle effettive indennità residue a favore dell’assicurato è, in concreto, da ricondurre al fatto che (solamente) a novembre 2023 RI 1 ha trasmesso all’amministrazione il formulario IPA del mese di luglio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.).

Solamente dopo ch’egli ha proceduto in tal senso, e quindi dopo la decisione del 23 ottobre 2023, l’ammontare delle indennità LADI residue ha ricominciato a decrescere, tanto nei conteggi man mano emessi dalla Cassa, quanto nel sistema a disposizione dell’URC.

Sebbene della circostanza che i giorni riportati “al contatore” non corrispondessero ai giorni effettivi di diritto residuo alle prestazioni LADI allorquando ha assegnato a RI 1 il PPP, a mente di questa Corte, anche la consulente URC - informata sin da inizio ottobre 2023, al di là di quanto riportava il sistema COLSTA, che mancavano i conteggi di alcuni mesi poiché il ricorrente non aveva presentato il formulario IPA di luglio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.) - avrebbe dovuto rendersi conto, in concreto, e diversamente dal caso di cui alla già citata STCA 38.2007.79 del 28 luglio 2008, determinante per negare la buona fede dell’insorgente si rivela il fatto che quest’ultimo sia stato esplicitamente reso attento, nella decisione di assegnazione, da un lato, che “la frequentazione di una misura dopo l’esaurimento delle indennità giornaliere non comporta un prolungo del diritto al versamento delle indennità di disoccupazione”.

D’altro lato, posto che “dopo la riscossione dell’ultima indennità giornaliera il partecipante deve interrompere la frequentazione della misura assegnatagli dall’URC” l’attenzione dell’assicurato era già stata attirata sul fatto che gli incombeva il dovere di “consultare attentamente i conteggi mensili della sua cassa di disoccupazione e, in caso di dubbio, prendere contatto con il proprio consulente del personale di riferimento” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 7 plico 4).

Alla luce di quanto precede, a mente di questa Corte, da una parte, RI 1, sapeva di dovere interrompere il PPP in caso di esaurimento del diritto alle prestazioni LADI.

D’altra parte, a maggior ragione essendo consapevole (come emerge dalla sua mail all’URC del 30 ottobre 2023; cfr. supra consid. 2.7.) del fatto che il computo delle indennità residue era in stallo poiché non aveva consegnato puntualmente i formulari IPA, era avantutti l’assicurato, cui incombeva il dovere controllare i conteggi emessi dalla Cassa, che doveva rendersi conto, una volta che i conteggi hanno ricominciato, nel novembre 2023, ad essere emessi, del fatto che il saldo riportato di volta in volta sui medesimi era del tutto incompatibile con il prosieguo del PPP oltre i primi giorni di gennaio 2024 ed attivarsi presso l’URC.

RI 1 avrebbe, quindi, dovuto, da una parte, prendere contatto con l’URC ed informarsi tempestivamente presso la propria consulente su come procedere e, d’altra parte, interrompere, agli inizi di gennaio 2024, il PPP, poiché al più tardi a fronte di 24.5 indennità residue al 30 novembre 2024, e meglio come risulta dal conteggio trasmessogli il 15 dicembre 2023, era evidente che il suo diritto alle prestazioni LADI sarebbe cessato al più tardi ai primi giorni di gennaio 2024.

Quanto precede a maggior ragione ritenuto che se il dato delle indennità residue, ad ottobre 2023, risultava errato e corrispondeva a 103.1 unità, era a causa del tardivo inoltro da parte del ricorrente, che da agosto 2023 non si era più visto recapitare alcun conteggio (cfr. supra consid. 2.7.), del formulario IPA per il mese di luglio 2023.

Alla luce di tutto quanto precede, la buona fede del ricorrente non merita tutela e la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

38