Incarto n. 38.2023.66
rs
Lugano 5 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 1° settembre 2023 (cfr. doc. 14) con la quale ha negato a RI 1 (1990), di nazionalità svizzera, che non possiede una formazione professionale specifica, ma vanta esperienze lavorative in vari settori, tra cui la vendita, le pulizie e la logistica, il diritto ad assegni di formazione nel periodo 28.08.2023
L’amministrazione ha, in particolare, rilevato:
" (…) L’assicurato nel periodo di disoccupazione è stato sostenuto con dei provvedimenti del mercato del lavoro (__________) la cui finalità consisteva nell’acquisire competenze e strumenti per effettuare delle ricerche di lavoro mirate ed efficaci, sfruttando canali, metodi e modalità non ancora utilizzati.
Al termine di una di queste misure (__________) aveva chiuso la disoccupazione avendo trovato lavoro al 100% presso la ditta __________, il contratto era stato poi disdetto dal datore di lavoro durante il periodo di prova.
Ad inizio del 2023 l’assicurato è stato nuovamente assunto da un precedente datore di lavoro (__________). Questo rapporto di lavoro è stato interrotto nel periodo di prova dopo un mese a seguito del comportamento non adeguato.
Nei formulari che comprovano gli sforzi dell’assicurato intrapresi per trovare lavoro risulta che si è attivato perlopiù con una raccolta dei timbri recandosi personalmente presso le ditte (negozi, bar, ristoranti e uffici).
Per questo motivo riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.
Visto quanto sopra, non si entra nel merito circa l’adempimento degli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) Devo ammettere d sentirmi un pochino stanco e deluso di ricevere NO! Comunque fa parte della vita e ne prendo atto.
I motivi esposti dall’ufficio incaricato menzionano la verità indicando le varie soluzioni lavorative come causale del loro diniego, certo! Qualche possibilità esiste, come poter vincere alla lotteria ma credo che in una nazione come la Svizzera non avere un “pezzo di carta” sia altamente penalizzante e per questo motivo, supportato dai vari uffici che mi sostengono abbiamo intrapreso un cammino di formazione nel settore che dà più possibilità lavorative ora e nel futuro (socio sanitario). (…)” (Doc. I)
L’insorgente ha allegato la propria opposizione del 14 settembre 2023 (cfr. doc. A2 = 15), in cui ha fatto valere, da un lato, che il tirocinio quale addetto alle cure sociosanitarie gli potrà garantire opportunità di lavoro duraturo che da tempo ricerca.
Dall’altro, che le attività da lui esercitate, senza qualifica, negli ambiti della logistica, della vendita e delle pulizie, non gli hanno permesso di avere continuità di impiego, né un salario corrispondente al minimo vitale che gli consentisse di non ricorrere al sostegno economico integrativo dell’assistenza.
Egli ha, inoltre, evidenziato che la situazione non è cambiata durante il periodo di disoccupazione, poiché le poche attività reperite sono state di breve durata o a tempo parziale, dovendo così avvalersi in ogni caso di un’integrazione finanziaria da parte dell’Ufficio assistenza.
L’assicurato sostiene che un parziale sostegno dell’assicurazione disoccupazione durante il periodo formativo dell’apprendistato potrebbe evitargli di far capo all’assistenza, con l’auspicio di non doverne più beneficiare in futuro.
Infine il medesimo ha asserito che la sua attuale azienda formatrice non ha escluso la possibilità di un’assunzione definitiva al termine della formazione, specificando che “se così non fosse, riuscirò a trovare un impiego in un settore che offre certamente maggiori opportunità di quelle raccolte fino ad oggi senza alcuna qualifica in settori in cui si riscontra sovente l’offerta di impieghi precari e a tempo parziale, gestiti da agenzie di collocamento private”.
1.3. Nella sua risposta del 3 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, ritenendo che non siano emersi elementi nuovi tali da modificare la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle misure attive abbia negato al ricorrente il diritto agli assegni per la formazione quale addetto alle cure sociosanitarie presso __________ postulati nel mese di giugno 2023 per il periodo dal 28 agosto 2023 al 27 agosto 2025.
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
2.4. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020.
In dottrina B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso:
" (…)
DIFFICULTÉS DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);
de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
2.5. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
a. hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
b. hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art. 66c LADI stabilisce che:
" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
In dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, ha rilevato:
" (…) II Conditions générales
Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.
D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.
A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.”
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6 …
7Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
Sul tema cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79 dell’8 settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391.
2.6. Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni:
" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;
• Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________ 1990, ha frequentato la scuola dell’obbligo presso la Scuola __________ da settembre 1996 a giugno 2004 (cfr. doc. 3).
Nel curriculum vitae egli ha indicato che l’italiano è la sua lingua madre, di avere conoscenze di base (A1) nella lingua tedesca e buone conoscenze di Word, Excel, PowerPoint (cfr. doc. 3).
Dal CV si evince, inoltre, che il medesimo ha effettuato molteplici attività lavorative tra il 2020 e il 2022. In particolare il medesimo ha lavorato come gelataio banchista a __________ da aprile 2010 a novembre 2013, quale impiegato di commercio al dettaglio presso __________ da gennaio ad aprile 2014, in qualità di giardiniere operaio presso __________ da maggio ad agosto 2014, come aiuto cuoco-lavapiatti presso il __________ da settembre a dicembre 2014, quale impiegato d’ufficio presso il __________ da gennaio a giugno 2015, in qualità di corriere responsabile trasporto presso __________ da agosto a dicembre 2015, come addetto alle attività agricole/selvicoltore presso __________ da gennaio 2016 a febbraio 2017, quale addetto alle pulizie presso __________ da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020, in qualità di impiegato di commercio al dettaglio (aiuto emergenza covid) presso __________ da maggio a luglio 2020 e come responsabile logistico presso __________ da ottobre 2020 a ottobre 2021 (cfr. doc. 3).
L’assicurato ha, poi, fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione. Il 28 febbraio 2022 egli ha iniziato il __________ presso __________ con l’obiettivo di acquisire strumenti e competenze utili ad affrontare una ricerca di lavoro efficace, tenendo conto del forte impatto dei processi di digitalizzazione. La misura è stata conclusa anticipatamente il 30 marzo 2022, invece che il 22 aprile 2022, in quanto da inizio aprile 2022 l’insorgente ha reperito una nuova occupazione.
Dal Rapporto finale di attività risulta che “non sono state rilevate particolari criticità che possono compromettere un rapido ricollocamento dell’assicurato” (cfr. doc. 7).
A far tempo dal 4 aprile 2022 il ricorrente ha, infatti, lavorato alle dipendenze della __________ quale addetto al carico-scarico della merce e scaffalista a tempo pieno, in virtù di un contratto di durata indeterminata contemplante una retribuzione di fr. 41'600.-- lordi annui, pari a fr. 3'200.-- mensili per tredici mensilità (cfr. doc. 4).
Il 17 giugno 2022, nel periodo di prova di tre mesi (cfr. doc. 4 pag. 3), la SA ha, tuttavia, disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2022 (cfr. doc. 5).
Il 30 giugno 2022 l’assicurato si è annunciato presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° luglio 2022 quale giardiniere, agricoltore, orticoltore, selvicoltore e operaio generico (cfr. doc. 1; 2).
Dal 21 settembre al 20 dicembre 2022 il medesimo ha intrapreso il programma occupazionale __________. Egli ha partecipato alla misura per 40,5 giornate, mentre è stato assente 23,5 giorni, di cui 14,5 giorni corrispondono a delle assenze ingiustificate.
Nel Rapporto finale è stato indicato:
" 1. Area professionale: la valutazione della misura per la parte professionale è sicuramente insufficiente. Come illustrato al punto 2.1 la PCI manca di serietà ma soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da valutare se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che però sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto difficile il suo imminente ricollocamento.
La PCI ha partecipato attivamente ad incontri di gruppo sui temi: talenti e la gestione del sé/benessere. All’inizio del percorso ha fatto uno stage pagato come selvicoltore. È stato puntuale e affidabile ma il datore di lavoro non l’ha voluto assumere perché aveva nel frattempo trovato un altro candidato più adatto. Comunque la PCI non era tanto convinta della professione perché trovava il lavoro molto impegnativo dal punto di vista fisico. Sono stati dedicati diversi colloqui all’orientamento professionale. La PCI ha fatto diversi esercizi per testare la sua vera motivazione per diverse professioni di suo interesse (giardiniere, selvicoltore, addetto alle cure sociosanitarie e teatro). Gli ha portato alla conclusione che vuole intraprendere un percorso lavorativo e di formazione come __________ addetto alle cure sociosanitarie, soprattutto perché nel f. Attualmente la PCI sta cercando un posto di stage pagato come addetto alle cure per poi avere la possibilità di essere assunto come apprendista da settembre 2023. La PCI fa fatica a mantenere la concentrazione e dimentica facilmente le cose. Per mantenere la strada ha scritto i suoi obiettivi a lungo termine e a breve termine con compiti da eseguire ogni settimana. Per la strada professionale che vuole fare l’affidabilità e la costanza sono molto importanti. La PCI è cosciente di questo e potrebbe aver bisogno un sostegno professionale su questi aspetti.” (Doc. 8 pag. 5)
Il 13 gennaio 2023 il ricorrente è stato assunto come responsabile logistico dal __________, presso il quale aveva già lavorato con tale funzione da ottobre 2020 a ottobre 2021 e quale addetto alle pulizie da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020 (cfr. doc. 3).
Il contratto di impiego di durata indeterminata prevedeva, da una parte, un orario di lavoro dalle 14:00 alle 17:30 il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, nonché dalle 9:30 alle 13:00 il mercoledì.
Dall’altra, un salario mensile lordo di fr. 1'500.--, oltre a fr. 23.-- all’ora quale compenso per ore extra (cfr. doc. 10).
Il __________, il 15 febbraio 2023, ha interrotto con effetto immediato il rapporto di impiego, in quanto l’assicurato ha violato il punto 2 del contratto, secondo cui “il dipendente è tenuto a tutelare in ogni modo gli interessi del __________, mantenendo un comportamento corretto e leale nei confronti della suddetta società” (cfr. doc. 11; 10 pag. 2).
L’insorgente, il 28 giugno 2023, ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione per svolgere l’apprendistato di addetto alle cure sociosanitarie presso __________ dal 28 agosto 2023 al 28 agosto 2025, volto al conseguimento del relativo certificato federale di formazione pratica (CFP).
Alla domanda “per quali motivi ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione, nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” egli ha risposto che “il fatto di non poter offrire una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro ticinese, mi ha portato fino ad oggi a reperire impieghi in attività che non garantiscono continuità lavorativa” (cfr. doc. 12).
Il 27 giugno 2023 il ricorrente ha, infatti, concluso con __________ un contratto di tirocinio a tempo pieno in qualità di addetto alle cure sociosanitarie CFP con uno stipendio lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 13).
L’UMA, con decisione del 1° settembre 2023, ha negato all’assicurato il diritto ad assegni di formazione, poiché non risulta difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione debba essere tutelato.
Al riguardo è, innanzitutto, utile ribadire che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, il cui tenore si applica a tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, e perciò anche agli assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i PML sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in questione possono essere messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo stato del mercato del lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che non siano in relazione con l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).
In concreto gli elementi fattuali risultanti dalle carte processuali portano a ritenere che l’insorgente, benché non abbia conseguito una formazione professionale specifica, non incontra difficoltà particolari a reperire delle occupazioni in settori di attività anche differenti tra loro, come ad esempio il commercio al dettaglio, la logistica, il giardinaggio e l’agricoltura/selvicoltura, le pulizie, la cucina.
È vero che gli impieghi svolti dall’assicurato non sono mai durati più di un anno circa, ad eccezione dell’attività quale gelataio a __________ di più di tre anni e mezzo (cfr. doc. 3; consid. 2.7.).
È altrettanto vero, tuttavia, che se dal profilo delle competenze per affrontare una ricerca di lavoro __________, nel marzo 2022, ha indicato che il ricorrente non presentava particolari criticità che possono compromettere un suo rapido ricollocamento (cfr. doc. 7; consid. 2.7.), dal rapporto finale del 20 dicembre 2022 relativo al programma occupazionale di __________ si evince che il medesimo “manca di serietà ma soprattutto della capacità di concentrarsi a lungo su un lavoro. È da valutare se questo sia dovuto ad una scarsa voglia di lavorare o a problemi che però sono al di fuori della nostra sfera di competenze. Se il comportamento mantenuto durante il POT è lo stesso per un posto di lavoro vedo molto difficile il suo imminente ricollocamento” (cfr. doc. 8 pag. 5; consid. 2.7.).
In effetti l’assicurato è stato licenziato durante il periodo di prova anche dai due datori di lavoro più recenti, e meglio da __________ il 17 giugno 2022, presso cui era stato assunto nell’aprile 2022 quale addetto al carico-scarico della merce e scaffalista a tempo pieno con un contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 4; 5; consid. 2.7.) e dal __________ il 15 febbraio 2023, dove, dopo che era già stato attivo (da ottobre 2020 a ottobre 2021, come pure da settembre 2018 a settembre 2019 e da gennaio a settembre 2020), aveva ripreso a lavorare nel gennaio 2023 in virtù di un contratto di durata indeterminata. La Sagl ha, d’altronde, disdetto il rapporto di impiego con effetto immediato per violazione degli obblighi contrattuali, ossia per non avere mantenuto un comportamento corretto e leale nei confronti della suddetta società (cfr. doc. 10; 11; consid. 2.7.).
L’insorgente ha, del resto, pure ricevuto molteplici assegnazioni di posti vacanti da parte dell’Ufficio regionale di collocamento, più specificatamente il 28 febbraio 2023 quale cameriere, banchista, aiuto cuoco, lavapiatti pressi __________, il 6 marzo 2023 come addetto scarico e carico merci, magazziniere presso __________, il 9 marzo 2023 in qualità di addetto frutticolo orticolo, operaio attività diverse nel settore dell’agricoltura presso __________, il 20 marzo 2023 quale addetto ai traslochi presso __________, il 23 marzo 2023 in qualità di aiuto sala presso __________, il 24 marzo 2023 come operaio agricolo presso la __________, il 29 marzo 2023 quale operaio generico presso la __________, il 4 aprile 2023 in qualità di addetto alle pulizie presso __________, il 7 aprile 2023 come addetto alle attività agricole presso __________, il 13 aprile 2023 quale ausiliario del legno presso __________, il 25 aprile 2023 in qualità di addetto alle pulizie presso __________, il 2 maggio 2023 come cameriere, addetto __________, il 3 maggio 2023 quale impiegato di pulizie esterne presso __________, il 5 maggio 2023 in qualità di barista/receptionist presso __________, l’11 maggio 2023 come addetto alle pulizie presso __________ e il 19 maggio 2023 quale aiuto in cucina presso __________ (cfr. doc. 9).
Va, altresì, osservato, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A1 pag. 3), che le ricerche compiute di propria iniziativa dall’assicurato non risultano particolarmente accurate e mirate, contrariamente a quanto appreso durante il __________ svolto dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 (cfr. doc. 7).
In effetti molti sforzi volti al reperimento di un’occupazione, soprattutto quale commesso, venditore, cameriere, consistono più che altro in una raccolta di timbri da parte di possibili datori di lavoro che hanno, peraltro, dichiarato di essere al completo (cfr. doc. 9).
Questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere ricerche valide per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2008.31 del 30 luglio 2008 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili condizioni, occorre concludere che le difficoltà di collocamento del ricorrente sono da ascrivere più che altro a fattori personali e non a motivi strettamente inerenti al mercato del lavoro.
Nel caso di specie non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla legge all’art. 59 cpv. 2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di formazione.
La decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 deve, di conseguenza, essere confermata.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti