Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2023.6
Entscheidungsdatum
15.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2023.6

rs

Lugano 15 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 24 gennaio 2023 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 - cittadina svizzera e italiana, domiciliata in Italia a __________ (cfr. 1; 19) -, ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________ quale impiegata al 50% (21 ore alla settimana) dal 1° novembre 2011 al 31 marzo 2022 (cfr. doc. 10; 4).

In effetti il datore di lavoro ha disdetto il contratto di impiego il 30 dicembre 2021 con effetto dal 31 marzo 2022 a causa del grande calo di lavoro che ha imposto alla ditta una riorganizzazione aziendale (cfr. doc. 9).

Il 4 febbraio 2022 la __________ e RI 1 hanno, però, concluso un nuovo contratto di lavoro di durata indeterminata con un grado di occupazione del 30% valido dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. 11).

1.2. RI 1, il 7 marzo 2022, si è annunciata per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) a partire dal 1° aprile 2022, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 1).

Il 28 marzo 2022 la medesima ha inoltrato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) (cfr. doc. 4), la quale, il 29 marzo 2022, le ha comunicato l’apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° aprile 2022 e il numero di indennità spettantele, e meglio 520, oltre a 120 supplementari ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LADI (cfr. doc. 7).

1.3. Il 9 giugno 2022 RI 1 ha trasmesso alla Cassa, tramite posta elettronica, un nuovo contratto di lavoro stipulato l’8 giugno 2022 con la società __________ di __________. La ditta l’ha assunta a tempo indeterminato in qualità di impiegata amministrativa al 100% con inizio il 1° luglio 2022 (cfr. doc. 19).

L’Ufficio regionale di collocamento, il 30 giugno 2022, ha conseguentemente annullato dal sistema COLSTA il nominativo dell’assicurata con effetto dal 1° luglio 2022 (cfr. doc. 20).

1.4. RI 1, il 16 gennaio 2023, ha inviato alla Cassa, tramite posta elettronica, una lettera del seguente tenore:

" (…) Tengo a precisare che ho subito fatto presente al mio nuovo datore di lavoro che avevo un mese di disdetta dal mio vecchio impiego. Il 01.07.2022, come da contratto, mi sono presentata alle ore 07:50 sul nuovo posto di lavoro. Appena entrata in ufficio mi è stato comunicato dallo stesso Direttore, che per motivi di attesa (1 mese di disdetta) Io stesso aveva dovuto assumere una nuova forza lavorativa per uno stage, ragion per cui mi ha proposto, senza alcun preavviso, un contratto al 30% da firmare subito. Nell'ufficio lavoravano già due persone al 50%.

Sono a dir poco rimasta esterrefatta e incredula: era la prima volta, nella mia lunga carriera lavorativa, che mi capitasse un caso di questo genere. AI momento non sapevo come affrontare la situazione. Il pomeriggio stesso mi sono recata dal mio vecchio posto di lavoro per chiedere se avessero ancora bisogno della mia collaborazione. Mi hanno accordato un contratto al 30% con le stesse condizioni precedenti e con inizio 01.08.2022. Il mio obiettivo era quello di reinserirmi nel mondo del lavoro con una percentuale tale da permettermi di mantenere una vita dignitosa e sospendere la disoccupazione.

Senza una motivazione valida, il datare di lavoro della __________, mi ha comunicato il mio licenziamento per la fine di ottobre 2022. Ho preso contatto con voi, CO 1, per esporre la situazione venutasi a creare e chiedere le modalità su come procedere. Mi avete comunicato che non avevo più diritto a ricevere le indennità: la motivazione di questa decisione era dovuta al fatto che il mese di luglio era rimasto scoperto.

Attualmente lavoro presso la __________ al 30% e ho difficoltà di trovare un'occupazione che mi permetta di raggiungere una percentuale idonea. Penso di avere subito un'ingiustizia e di essere stata raggirata a causa delle scelte superficiali e poco ponderate da parte del datare di lavoro della ditta __________.

Vorrei concludere il mio percorso professionale, di ormai 41 anni, in maniera serena continuando a cercare un impiego per una percentuale tale che mi permetta di sostenermi economicamente in autonomia.

Ringrazio per la lettura e la cortese attenzione e resto in attesa di una vostra decisione in merito.” (Doc. 25)

1.5. La Cassa, con messaggio di posta elettronica del 16 gennaio 2023, ha risposto all’interessata:

" come già scritto nella precedente mail, i frontalieri hanno diritto in Svizzera unicamente quando ricevono una riduzione dell'impiego dal datore di lavoro dove continuano a lavorare poi in modo parziale (guadagno intermedio).

Dal momento che perdono quell'impiego (come accaduto a lei causa firma di un nuovo contratto c/o un nuovo datore di lavoro) perdono il diritto alla disoccupazione in Svizzera.

II fatto che il nuovo contratto non sia andato a buon fine e sia stata riassunta unicamente al 30% c/o il vecchio datore di lavoro non comporta la continuazione a beneficiare delle indennità c/o alcuna Cassa disoccupazione in Svizzera.

Ci rammarichiamo per quanto accaduto non dipeso né dalla sua né tantomeno dalla nostra volontà.” (Doc. 24)

1.6. Il 24 gennaio 2023 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del tenore analogo alla sua lettera del 16 gennaio 2023 (cfr. consd. 1.4.), in cui ha pure chiesto: “siccome reputo questo mio caso un fatto anomalo, sarebbe plausibile usufruire della disoccupazione per il 20% mancante (n.d.r. al 30% è attiva presso __________) fino a quando non troverò un lavoro che mi permetta di coprire almeno il 50% di occupazione settimanale?” (cfr. doc. I).

L’assicurata, il 25 gennaio 2023, ha precisato che il suo invio del 24 gennaio 2023 andava trasmesso alla Cassa quale scritto per denegata giustizia (cfr. doc. II).

1.7. In risposta la Cassa ha respinto l’accusa di denegata giustizia, rilevando segnatamente che “sia la Sig.ra RI 1 sia suo marito si sono presentati allo sportello della Cassa CO 1 ed entrambi hanno avuto risposte precise alle loro domande inerenti il caso dell’Assicurata sia da parte della funzionaria sia da parte del responsabile della Cassa (cfr. e-mail del 31 gennaio 2023)” e che “il messaggio elettronico da parte della Cassa del 16 gennaio 2023 è esaustivo per ciò che attiene nel merito le richieste della Sig.ra RI 1”.

La Cassa ha poi affermato che, mancando una nuova iscrizione all’URC, “non è stato possibile eseguire alcun provvedimento scritto”, specificando tuttavia che “se l’Assicurata dovesse iscriversi nuovamente presso l’URC e consegnerà alla Cassa i relativi documenti, sarà nostra premura emettere una decisione di Cassa come richiesto dalla legge”.

Nella risposta di causa è stato inoltre asserito:

" (…) Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero (disdetta per modifica del contratto di lavoro)75, rimane competente lo Stato di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione completate76.

È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l'attività principale

(disoccupazione completa).

Passaggio da «disoccupazione parziale o accidentale» a disoccupazione completa D37

Se, da una condizione di «disoccupazione parziale o accidentale», la persona passa a una situazione di disoccupazione completa (ad es. a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro), la competenza deve essere nuovamente determinata. Di norma, diventa competente per l'erogazione delle prestazioni lo Stato di residenza.

75 Questa regolamentazione comporta un determinato rischio di abuso. In presenza di un simile caso la cassa deve verificare che non vi sia un contratto fittizio allo scopo di mantenere la competenza in Svizzera. 76 Questa regola non vale in presenza di una serie di contratti a tempo determinato (cfr. DTF 8C_248/2018)

Entrando nel merito del caso in esame legato all'ultima domanda posta dalla Sig.ra RI 1 nel suo atto di ricorso, appare chiaro che, l'Assicurata ha avuto inizialmente diritto alla compensazione tramite guadagno intermedio, malgrado avesse la sua residenza in Italia, in quanto dalla ditta __________ ha avuto una modifica del suo primo contratto con una diminuzione del grado lavorativo (dal 50% al 30%).

Considerato che, in seguito, ha firmato un nuovo contratto al 100% ed ha annullato la sua iscrizione presso l'URC a partire dal 1° luglio 2022, quando ha chiesto informazioni alla Cassa, visto il comportamento riprovevole tenuto dal direttore della ditta __________ ed è stata riassunta di nuovo al 30% dalla __________, è venuto a cadere il presupposto indicato nelle precedenti marginali.

(…).

Pertanto, la Sig.ra RI 1 avrebbe dovuto richiedere la disoccupazione nel suo stato di residenza e quindi l’Italia.

(…).

Per ciò che attiene il diritto alle indennità di disoccupazione (guadagno intermedio), questo è venuto a cadere per le spiegazioni espresse in precedenza.

Se chiaramente, al momento di una nuova ed eventuale iscrizione all’URC da parte della Sig.ra RI 1, risultassero altri elementi che potrebbero eventualmente e su un’altra base legale determinare un nuovo diritto alle indennità di disoccupazione, sarà chiaramente definito questo eventuale diritto, come da procedura per ogni caso legato alla legge inerente l’assicurazione disoccupazione” (Doc. IV pag. 6-7)

1.8. Il 28 febbraio 2023 la ricorrente ha inviato copia di una lettera indirizzata alla Cassa relativa alla risposta di causa, in cui ha fatto valere che “mi è sembrato lecito richiedere delucidazioni in merito ai miei diritti in ambito di disoccupazione, i quali mi sono stati subito negati (scortesemente) già al primo tentativo del 29.09.2022 presso gli sportelli della CO 1 di __________, ragion per cui non mi sono più attivata in tal senso” e ha chiesto, visto e considerato che lavora da 42 anni in Svizzera, di rivedere nuovamente tutto il suo incarto e trattare la questione come un caso “anomalo” (cfr. doc. VI + VI1).

1.9. La parte resistente, il 7 marzo 2023, ha preso posizione al riguardo e si è riconfermata nella sua risposta di causa (cfr. doc. VIII).

1.10. L’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni il 30 marzo 2023 (cfr. doc. X), le quali sono state inviate per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Di tenore analogo è l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) che prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Secondo l’Alta Corte gli art. 29 Cost. e 6 § 1 CEDU sono violati in caso di diniego di giustizia, ossia quando un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupa di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020 consid. 3.2.; STF 8C_336/2007 del 24 agosto 2007 consid. 3.3.1.; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma non emette il provvedimento in questione entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; DTF 131 V 407 consid. 1.1 pag. 409 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_336/2007 del 24 agosto 2007 consid. 3.3.1.).

2.2. L’art. 17 cpv. 2 LADI enuncia che l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 OADI l’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID al p.to B329, nel tenore in vigore dal gennaio 2022, ha peraltro indicato:

" B329 L’assicurato deve annunciarsi personalmente mediante la piattaforma di accesso ai servizi online (eServices; art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o di persona presso l’Ufficio competente. il più presto possibile, ma al più tardi il 1° giorno per il quale chiede l’indennità di disoccupazione.”

Ai sensi dell’art. 20 LADI:

" 1 Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.”

Inoltre ex art. 28 cpv. 1 OADI l’assicurato è informato in merito alle casse di disoccupazione disponibili e ne sceglie una al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 20a).

2.3. Nella presente fattispecie dalle carte processuali emerge che, dopo l’annullamento del nominativo dell’insorgente dalla banca dati COLSTA da parte dell’URC che ha avuto luogo il 30 giugno 2022 (cfr. doc. 20; consid. 1.3.), RI 1 non risulta più essersi iscritta per il collocamento.

Ciò si evince, del resto, pure da una verifica interna della Cassa del 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 26).

Più precisamente la ricorrente non si è più annunciata per il collocamento tramite la debita procedura prevista dalla LADI (art. 17 cpv. 2 LADI; 19 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.).

La medesima non ha, quindi, inoltrato domanda ufficiale tendente al riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di ottobre 2022 quando è diventato effettivo il licenziamento da parte della __________ dove da luglio 2022 lavorava al 30%(cfr. doc. 25; I).

L’insorgente si è, per contro, limitata a chiedere informazioni circa un suo eventuale diritto alle ID. Parimenti ha fatto suo marito (cfr. doc. 25; I; VI1; X).

È vero, da una parte, che l’art. 22 OADI, che concerne l’informazione sui diritti e sugli obblighi e che fa riferimento all’art. 27 LPGA riguardante l’informazione e la consulenza da parte degli assicuratori e degli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, sancisce:

" 1 Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2 Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 81 LADI).

3 I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85b LADI).”

Dall’altra, che in concreto non risulta dagli atti che la Cassa, quando la ricorrente l’ha contattata per ricevere indicazioni circa il suo diritto a ID, abbia espressamente attirato la sua attenzione sul fatto che per la valutazione, mediante l’emanazione di una decisione, del suo diritto a prestazioni LADI era necessaria l’iscrizione in disoccupazione.

È altrettanto vero, tuttavia, che in casu RI 1 era o in ogni caso avrebbe dovuto già essere ben al corrente della procedura da intraprendere al fine di iscriversi in disoccupazione, ritenuto che la stessa si era annunciata all’URC poco tempo prima, e meglio nel marzo 2022 con effetto dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. 1) e aveva interposto domanda d’indennità di disoccupazione, compilando il relativo formulario il 28 marzo 2022 (cfr. doc. 4).

La parte resistente, in effetti, a seguito di tale richiesta, il 29 marzo 2022 le ha comunicato che il suo caso di disoccupazione era stato aperto e che il diritto era stato stabilito (cfr. doc. 7).

È, d’altronde, utile evidenziare che, nonostante la Cassa, il 14 febbraio 2023, abbia specificato che “se l’Assicurata dovesse iscriversi nuovamente presso l’URC e consegnerà alla cassa i relativi documenti, sarà nostra premura emettere una decisione di Cassa come richiesto dalla legge” (cfr. doc. IV; consid. 1.7.), la ricorrente non ha comunque proceduto alla relativa iscrizione.

In simili condizioni, a ragione la parte resistente ha precisato che “mancando l’iscrizione all’URC non è stato possibile eseguire alcun provvedimento” (cfr. doc. IV pag. 4) ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA (“Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni”).

Pertanto nel caso di specie non risulta alcuna domanda di indennità di disoccupazione rimasta inevasa.

Il ricorso per denegata giustizia del 24 gennaio 2023 è, di conseguenza irricevibile (cfr. STCA 42.2017.54 del 12 marzo 2018).

2.4. A titolo abbondanziale giova comunque osservare, da un lato che contestualmente a un ricorso per denegata giustizia il TCA è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite.

In una sentenza pubblicata in SVR 2001 Nr. UV 38 pag. 109 seg., l’Alta Corte ha in effetti precisato che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2.

Dall’altro, che in ogni caso le indennità di disoccupazione in Svizzera vengono concesse ai lavoratori frontalieri allorché il loro pensum lavorativo presso il medesimo datore di lavoro viene ridotto, in quanto gli stessi, in tale situazione, possono essere considerati come lavoratori in disoccupazione parziale a norma dell’art. 65 cpv. 1 Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicata in DTF 145 V 39).

La Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) al p.to D36 - menzionato peraltro anche dalla Cassa (cfr. doc. IV pag. 6) - prevede:

" D36 Per i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all’estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.

A tal riguardo vi sono due eccezioni.

Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliero (disdetta per modifica del contratto di lavoro)75, rimane competente lo Stato di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione completa76.

È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri perdano l’attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l’attività principale (disoccupazione completa).”

Le note 75 e 76 enunciano che “questa regolamentazione comporta un determinato rischio di abuso. In presenza di un simile caso la cassa deve verificare che non vi sia un contratto fittizio allo scopo di mantenere la competenza in Svizzera”, rispettivamente che “questa regola non vale in presenza di una serie di contratti a tempo determinato (cfr. DTF 8C_248/2018)”.

La Cassa, del resto, ha riconosciuto alla ricorrente, benché risieda e abbia il suo centro di interessi in Italia e sia perciò una vera frontaliera, il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2022 quando la __________ ha ridotto il suo pensum lavorativo dal 50% al 30% con effetto dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. IV pag. 1).

La situazione di fatto è differente dal mese di novembre 2022. L’insorgente continua a lavorare al 30% presso __________ dove è stata riassunta dal 1° agosto 2022, mentre non lavora più, essendo stata licenziata, presso __________ dove ha lavorato al 30% dal 1° luglio 2022.

A quel momento non è stato concluso alcun nuovo contratto di lavoro con tasso di occupazione ridotto.

2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la l’eventuale denegata giustizia (contestuale a pretese indennità di disoccupazione) da parte della Cassa nei confronti della ricorrente, il cui ricorso si è però rivelato irricevibile.

In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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