Incarto n. 38.2023.38
Lugano 13 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2 giugno 2023 (cfr. all. A a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria decisione del 5 aprile 2023 (cfr. doc. 41-43 del plico 1/2) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ritenendo che l’assicurata non avesse rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
La Cassa constata come la signora RI 1 vantasse dei crediti salariali nei confronti della società da luglio 2021 e malgrado ciò, ha sollecitato il versamento dei salari tramite il proprio legale unicamente in data 1. aprile 2022.
Alla luce di quanto suesposto si deve ritenere che l’opponente era consapevole della situazione finanziaria della società e di conseguenza dell’elevato rischio di non vedersi versare i salari completi. Non si comprende il motivo per cui abbia atteso 5 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro prima di inoltrare un sollecito di pagamento dei salari arretrati. A mente della Cassa la qui opponente ha commesso una negligenza grave, che comporta la violazione del principio relativo all’obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 55 LADI.” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza richieste sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
a) Non è rimasta inattiva, ma ha sin da subito adottato ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, sollecitandolo regolarmente, dimostrando in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale. Si è quindi adoperata per ridurre il danno, non solo chiedendo insistentemente e inequivocabilmente al datore di lavoro il pagamento dello scoperto, ma ottenendo da quest’ultimo delle chiare, concrete e inequivocabili rassicurazioni circa il pagamento del dovuto.
Quanto precede emerge dalla circostanziata dichiarazione 28 aprile 2023 del signor __________, già presidente della __________ (ora in liquidazione), rilasciata su richiesta del sottoscritto legale (doc. b), dalla quale emerge che egli aveva
“ripetutamente rassicurato verbalmente in merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.”;
b) È doveroso sottolineare che in seno alla società la signora RI 1 rivestiva il ruolo di aiuto contabile, per cui era a conoscenza dell’aumento del capitale che sarebbe stato fatto di lì a pochi mesi;
c) Inoltre conoscendo la rettitudine del signor __________, la signora RI 1 non aveva motivo di dubitare delle sue rassicurazioni.
Non vi sono quindi state solo le richieste della signora RI 1, ma anche le rassicurazioni concrete del signor __________. La concretezza di queste rassicurazioni è data dal fatto che il 17 maggio 2022 il capitale azionario della __________ è stato portato da CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 (doc. C).
L’assicurata non ha quindi mai accettato di “deferire l’incasso del proprio credito in attesa di tempi migliori, ma senza una vera e propria garanzia da parte del datore di lavoro”, ma ha agito sulla base di una concreta garanzia.
Quella del signor __________ (doc. B) non è una dichiarazione di favore, priva di riscontro oggettivo, rilasciata al mero scopo di supportare la signora RI 1 nell’ambito della presente procedura, bensì un documento il cui contenuto è confermato da un fatto concreto, ovverosia l’aumento del capitale azionario, confermato dall’estratto del registro di commercio (doc. C);
d) Un mese prima di questo aumento di capitale, proprio per il rapporto di fiducia tra le parti e per le rassicurazioni concrete fornite, ancorché non vi fosse motivo di dubitare delle parole del signor __________, a suggello di quanto promesso, è stato dato avvio alla procedura di conciliazione presso la Pretura di __________, che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022 (a riprova delle concrete delle rassicurazioni), che corrisponde ad una sentenza passata in giudicato.
e) La signora RI 1 ha quindi individuato la via più efficace per ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Se prima di quel momento avesse fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti di __________, sarebbe stato inutile, visto che la società non aveva liquidità e che il capitale azionario non era ancora stato aumentato.
Si tiene a sottolineare che ogni altro provvedimento adottato dall’assicurata non avrebbe portato ad altro risultato. Anzi!
Inoltre si precisa che, nell’ambito del fallimento della __________, in data 9 marzo 2023, la signora RI 1 ha pure insinuato il credito all’Ufficio dei fallimenti di __________ (doc. E).
Tutto ciò premesso, non si può certo rimproverare alla signora RI 1 di essere rimasta inattiva e di avere agito negligentemente.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta di causa dell’8 agosto 2023 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva quanto segue:
" (…) l’ultimo stipendio integralmente corrisposto è stato quello concernente il mese di giugno 2021, dato che i salari relativi ai mesi di luglio 2021 e agosto 2021 sono stati versati solo parzialmente, mentre quelle del mese di ottobre (compresa la relativa tredicesima mensilità) non è stato pagato.
Secondo la Cassa, l’insorgente avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro con incisività già durante l’esistenza del contratto di lavoro valido fino al 31 ottobre 2021 e non semplicemente limitarsi a sollecitare il pagamento degli stipendi arretrati a voce – accontentandosi delle rassicurazioni del datore di lavoro in merito a un prossimo aumento di capitale – e per iscritto solo il 1. aprile 2022, ovvero posteriormente (e di ben 5 mesi) la fine del contratto di lavoro, con un’unica lettera (…).
Questo a maggior ragione avendo la signora RI 1 presentato un’istanza di conciliazione solo il 15 aprile 2022, posto fine alla relativa procedura con l’accordo transattivo del 1 luglio 2022 (…) e nemmeno in forza dello stesso intrapreso alcunché nei confronti del datore di lavoro, che nel frattempo (a maggio 2022) aveva aumentato il capitale sociale, ma nulla aveva pagato.
(…) Peraltro l’insorgente, che rivestiva il ruolo di aiuto contabile, era al corrente della situazione finanziaria difficile in cui versava la società, motivo per il quale avrebbe dovuto agire celermente.
Per quanto attiene in particolare alle ripetute rassicurazioni verbali che il signor __________ avrebbe fornito all’insorgente (sulle quali quest’ultima afferma di non avere motivo di dubitare per la rettitudine dello stesso) in merito al pagamento dei salari e in particolare che era solo questione di dover attendere l’aumento di capitale, per giurisprudenza le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero di crediti menzionati (cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4).
D’altronde l’aumento di capitale, che ha ad ogni modo avuto luogo soltanto a maggio 2022, non si è concluso positivamente, ritenuto che il 24 gennaio 2023 è stato decretato il fallimento della __________ e prima di allora nulla è stato corrisposto alla ricorrente malgrado l’accordo transattivo concluso.
Ne segue che, posto come la lista di circostanze che danno diritto all’II è esaustiva (cfr. art. 51 LADI; direttiva LADI II/B7 e riferimenti), la ricorrente ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI e il diritto a beneficiare delle II deve quindi esserle negato.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica di data 18 agosto 2023, il legale della ricorrente ha, in particolare, fatto valere quanto segue:
" (…)
Le azioni e le procedure da lei messe in atto per recuperare il salario sono quelle che, nelle circostanze concrete, ogni dipendente di buon senso avrebbe ragionevolmente adottato (cfr. sentenza TCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023, consid. 2.4.). È peraltro indiscutibile che agendo diversamente (con richiami scritti, precetti esecutivi, procedure esecutive, ecc.), nelle circostanze concrete il risultato sarebbe stato esattamente lo stesso. Se la Cassa non è di questo avviso, spieghi quali migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI 1 se avesse proceduto con dei solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021) e avesse avviato una procedura esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso, anche se i solleciti fossero avvenuti per iscritto anziché verbalmente, come da lei fatto, l’istanza di conciliazione non sarebbe stata inoltrata prima del mese di aprile 2022.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, l’ultimo stipendio integralmente corrisposto non è stato quello del mese di giugno 2021, bensì quello del mese di settembre 2021.
Nello specifico la signora RI 1 ha messo in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario il più presto possibile, in modo continuo, rendendo sin da subito riconoscibile ed inequivocabile al datore di lavoro la serietà della sua pretesa salariale.
Si ribadisce che la ricorrente non è rimasta inattiva, ma ha sempre avuto un contatto con il datore di lavoro e ottenuto concrete rassicurazioni in merito al pagamento dei salari scoperti, dipendente da un aumento del capitale sociale, che è effettivamente avvenuto, come ampiamento riportato nell’allegato ricorsuale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, l’aumento di capitale è stato effettivamente realizzato e si è concluso positivamente il 17 maggio 2022.
Prima del fallimento della società, decretato il 24 gennaio 2023, la __________ non ha però potuto corrispondere i salari arretrati in quanto, in contemporanea con l’aumento di capitale, il Procuratore pubblico ha posto sotto sequestro tutti i beni della società.
Il fatto che non si sia potuto far capo alla liquidità immessa nella società, in quanto i suoi beni sono stati posti sotto sequestro e di conseguenza non poteva più essere operativa e neppure poteva pagare i salari arretrati della ricorrente, è stato un evento straordinario e imprevedibile che sicuramente non può mettere in discussione il fatto che la signora RI 1 abbia fatto tutto quanto da lei poteva essere preteso nelle circostanze specifiche per ottenere quanto di sua spettanza.” (cfr. doc. V).
1.5. Con duplica del 29 agosto 2023, la Cassa ha osservato quanto segue:
" (…) La signora RI 1 afferma come l’ultimo stipendio integralmente corrisposto sia quello di settembre 2021 e non giugno 2021 come indicato dalla Cassa. Su tale puntualizzazione, detto che con la propria domanda d’indennità datata 8 febbraio 2023 la ricorrente indicava “salario pagato fino al 30.06.2021” (…), resta in ogni caso pacifico che l’oggetto del contendere concerne i soli crediti salariali per i quali sono state richieste prestazioni assicurative, ovvero quelli relativi ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2021 nonché la tredicesima.
In proposito, ciò che non va mai perso di vista è che:
A fine agosto 2021, con salari “arbitrariamente (…) decurtati” ormai da 2 mesi (cfr. docc. 46-47 e 48-50 (…)), la signora RI 1 non solo è stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2021, ma anche esonerata “dal presentarsi in azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa” (doc. 90, (…));
Se già non fossero bastati i salari “arbitrariamente (…) decurtati”, il licenziamento rispettivamente l’esonero dall’attività svolta di “50% Assistente Customer Care 50% Aiuto contabile” (…) ben potevano persuadere la signora RI 1 della necessità di rivendicare al più presto i propri crediti;
Sempre in occasione del licenziamento, la ricorrente è stata pure informata direttamente dal datore di lavoro che “la società aveva difficoltà finanziarie e (…) si doveva ridurre l’organico” (doc. 44-45, scritto 9 marzo alla Cassa);
Ciononostante, i primi documenti che attestano (comprovano) una rivendicazione nei confronti del datore di lavoro risalgono a 6 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr. 9'937.75), risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato ovvero all’aprile 2022 (docc. 46-47 e 48-50, scritto del datore di lavoro ed istanza di conciliazione);
L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022 (doc. 51-52) è poi stato trovato sempre “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento in tempi brevi, a mero titolo transattivo” (docc. 44-45 (…)), mentre
l’atto con cui finalmente è stata fatta valere la pretesa corrisponderà all’insinuazione del credito datata 9 marzo 2023 (doc. 21), ancora successiva di 8 mesi nonché conseguente alla richiesta della Cassa di illustrare quali concreti sforzi fossero stati intrapresi per essere pagati.
Riguardo infine alle circostanze richiamate per la prima volta con opposizione del 4 maggio 2023 (doc. 28-40), ovvero che “il 17 maggio 2022 il capitale azionario (…) è stato portato da CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00”, l’emissione di nuove azioni 7 mesi dopo il licenziamento è irrilevante, non potendo certo influenzare il giudizio sul comportamento della dipendente che già in ottobre 2021 vedeva salari non versati per fr. 9'937.75.
Rimane poi opinione della sola ricorrente che l’emettere più azioni nominative (liberate come e da chi?) possa determinare di per sé la salute finanziaria (e quindi anche il futuro) de un’impresa oppure rappresentare un attivo a garanzia e saldo dei pregressi crediti/debiti. Basti infatti pensare al caso della signora RI 1, che ancora nel luglio 2022, dopo ben 12 mesi da primo salario decurtato, continuava come in precedenza ad attendere “nella speranza di (…) ottenere (…) un pagamento in tempi brevi” (cfr. doc. VII).
1.6. Con osservazioni di data 11 settembre 2023, il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Il pagamento del salario del mese di settembre del 2021 le è stato corrisposto, e ciò a dimostrazione del fatto che, nonostante le transitorie difficoltà finanziarie, la società voleva concretamente rispettare i suoi impegni nei confronti della dipendente.
I salari di luglio e agosto 2021 erano effettivamente stati arbitrariamente decurtati, e ciò è stato precisato sia nello scritto al datore di lavoro che nell’istanza di conciliazione, ma la cosa era poi stata chiarita e in occasione dell’udienza di conciliazione i rispettivi importi sono stati reintegrati, per poi giungere ad un’intesa.
La Cassa tenta di distogliere l’attenzione dal punto focale.
È vero che i salari sono stati decurtati arbitrariamente, così come è vero che la dipendente è stata licenziata e che in occasione del licenziamento è stato pure informata dal datore di lavoro che la società aveva difficoltà finanziarie e che per questo motivo bisognava ridurre l’organico, ma ciò non significa che il datore di lavoro non si stava adoperando per risanare la società e pagare il dovuto alla dipendente.
Il suo licenziamento dimostra che il datore di lavoro stava concretamente riorganizzando la società per far fronte ai propri impegni, riducendo l’organico e immettendo liquidità nelle proprie casse.
I fatti lo dimostrano.
L’accordo in Pretura del 1° luglio 2022 dimostra che tutte le parti erano seriamente impegnate per garantire alla dipendente il pagamento dei salari scoperti.
L’insinuazione del credito del 9 marzo 2023 all’Ufficio dei fallimenti di __________ è un ulteriore sforzo concreto della ricorrente, intrapreso per ottenere quanto dovuto, indipendentemente dalla richiesta dell’indennità per insolvenza già presentata.
È evidente che l’aumento del capitale azionario di CHF 900'000.00 di una società non è un’operazione che si può concretizzare in pochi giorni. Era infatti prevista da diversi mesi e la ricorrente ne era stata informata dal mese di novembre del 2021. A riprova della serietà dell’operazione vi è l’effettivo aumento del capitale del mese di maggio del 2022. Le argomentazioni della Cassa sono avulse dalla realtà ed arbitrarie. Nella fattispecie non è importante come e da chi siano state emesse le azioni nominative, ma in che cosa consistevano. È evidente che chi investe liquidità per CHF 900'000.00 in una società, lo fa per sviluppare l’attività e – se ce ne sono – per estinguere i debiti, quale prima priorità. Non bisogna essere degli economisti per capirlo.
La Cassa sorvola arbitrariamente su quanto riportato nella dichiarazione del 28 aprile 2023 dell’amministratore della __________, signor __________.
È evidente che dopo aver avviato la procedura di conciliazione, nel mese di luglio 2022 la signora RI 1 confidava di ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore pubblico avesse dissequestrato i beni della società, tra cui la liquidità per pagare i salari.
La speranza era rivolta al dissequestro, (…) purtroppo il Procuratore pubblico non vi ha dato seguito (…)” (cfr. doc. IX).
1.7. Con scritto del 5 ottobre 2023, la Cassa, preso atto delle osservazioni del legale di RI 1, si è, da parte sua, “riconfermata integralmente nella decisione impugnata” e nella risposta di causa. “A valere più in generale e quindi per la totalità delle rivendicazioni della ricorrente”, l’amministrazione ha, poi, osservato quanto segue:
" (…)
Sulla tesi che “a riprova della serietà dell’operazioni vi è l’effettivo aumento di capitale del mese di maggio 2022”
A mente della Cassa, già per principio il fatto che siano poi state liberate delle azioni (…) ben 9 mesi dopo essere stato comunicato il licenziamento è irrilevante, non potendo certo detta circostanza influenzare un giudizio sul comportamento della dipendente che già nell'ottobre 2021 vedeva (e poteva pretendere) salari non versati per fr. 9'937.75 (netti).
Comunque, nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale dovesse ritenere pertinente quanto avvenuto a metà 2022, la Cassa non può certo concordare con la signora RI 1 quando ancora oggi considera "non (...) importante come e da chi siano state emesse le azioni nominative"; né si concorda con la tesi secondo cui delle nuove azioni, senza altro concreto riscontro (produzione, clientela), lascerebbero forzatamente intendere una volontà di "sviluppare l'attività" o "estinguere i debiti, quale prima priorità" (osservazioni 11 settembre 2023): prova ne sia che nel luglio 2022, trascorsi 12 mesi dal primo salario decurtato, la signora RI 1 poteva ormai solo sperare di ottenere un pagamento.
Indipendentemente dall'essere o no degli economisti, un aumento di capitale di questo genere, senza (chiedere di) conoscere la situazione finanziaria di una società nel complesso, non significa quasi nulla. Da un lato, possono presentarsi una moltitudine di situazioni; ad es., un azionista "proprietario" di più società potrebbe avere un interesse particolare ad evitare/ritardare il fallimento di una di queste (rapporti con altre imprese, disponibilità di attrezzature, personale, ecc.). Dall'altro, e prendendo ora spunto dal caso concreto, volendo rimanere nell'ambito delle assicurazioni sociali e limitandoci qui alla sola assicurazione contro la disoccupazione, basti ricordare che per gli anni 2020-2021 la scrivente Cassa CO 1 ha, sola, reclamato crediti nei confronti della ditta per circa fr. 950'000.-.
Ma ancora, e sempre nell'ipotesi dove si ritenga in qualche modo rilevante una eventuale (iniziale) impressione di vivacità imprenditoriale avuta 9 mesi dopo il licenziamento per gravi difficoltà della società, rileviamo che chiunque avesse in quel mese (maggio 2022) - non svolto complesse indagini, ma semplicemente – digitato "__________" in un generico motore di ricerca per Internet (ad es. www.google.ch) avrebbe trovato le seguenti informazioni (qui citiamo alcune testate giornalistiche/informative a titolo esemplificativo):"Fatture false e riciclaggio (...). A quanto pare, una porzione del capitale proveniente dalla frode fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto industriale. Si tratterebbe di __________ (...)" (doc. a); “avrebbero riciclato circa 10 milioni di euro all'estero. (...) si sarebbe avvalso (...) per reimpiegare "una parte dei captali della frode fiscale (...) nello sviluppo di un progetto industriale (...) la __________" (doc. b);"Milioni riciclati in __________ (...) un'enorme macchina per frodare il fisco e riciclare il denaro investendone una fetta in progetti immobiliari e nella produzione di __________ in Svizzera (...) acquistando quote di altre società, oppure attraverso la __________" (doc. c);"Soldi fino a __________ (...) l'amministratore di fatto del gruppo (...) reimpiegava (...) una parte dei capitali della frode fiscale nello sviluppo di un progetto (...) per la produzione di __________ facente capo a una società svizzera riconducibile all'imprenditore indagato" (doc. d);"Raggira il fisco e investe in __________ (...) Tra le società interessate (...) figura anche una impresa con sede a __________" (doc. e); ecc. A mente della Cassa, certo non delle buone premesse sulle quali continuare a confidare, ancora nel luglio 2022 in Pretura, ormai trascorso 1 anno dai primi arbitrari decurtamenti di stipendio (luglio 2021),"di ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore Pubblico avesse dissequestrato i beni” (osservazioni 11 settembre 2023).
Sulle rassicurazioni verbali del signor __________
Con il proprio ricorso, la signora RI 1 ha ritenuto di dovere sottolineare che "Quella del signor __________ (...) non è una dichiarazione di favore (...) rilasciata al mero scopo di supportare la signora RI 1". Oggi rimprovera la Cassa di non avere considerato le dichiarazioni del presidente societario, giunto dal __________ per amministrare la (purtroppo mai decollata) __________ con gli altri due aventi diritto di firma signori __________ (che, sempre stando alla stampa italiana e tranne casi di omonimia, oggi dovrebbe trovarsi negli __________) e __________ (dati FUSC).
La Cassa conferma non occorra doversi ulteriormente esprimere in proposito. Infatti i primi documenti che comprovano una rivendicazione nei confronti del datore di lavoro, ai sensi di una costante giurisprudenza in materia, risalgono all'aprile 2022, 6 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (con crediti salariali ormai aumentati a fr. 9'937.75 netti) risp. 9 mesi dopo il primo salario decurtato.
Quand'anche vi fossero state delle rassicurazioni precedenti da parte del signor __________, queste non possono essere considerate rivendicazioni atte a ridurre il danno. Tra le tante, oltre a quelle sinora già menzionate, su questo punto possiamo ancora citare la sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 (dove l'assicurato ha inviato solleciti scritti, ha rescisso il contratto di lavoro ed in seguito si è rivolto ad un avvocato che non ha però spiccato un precetto esecutivo), oppure la sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 (dove bene si spiega che la mera speranza di un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda non giustifica l'inattività dell'assicurato).
In conclusione
Stante tutto quanto precede, escluso già per principio il versamento di indennità per il mese di ottobre 2021, l'assicurata essendo stata esonerata da qualsiasi attività, altresì esclusa un'indennità per dei crediti salariali addirittura precedenti, per i quali si è atteso il mese di aprile 2022 (8/9 mesi dopo) per una rivendicazione nonostante le note crescenti difficoltà finanziarie della società datrice di lavoro, con poi un'insinuazione datata 9 marzo 2023 ovvero ancora successiva alla richiesta della Cassa rivolta alla ricorrente di illustrare quali concreti sforzi fossero stati intrapresi per essere pagata, non si può che tornare a chiedere che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.” (cfr. doc. XI).
1.8. Infine, con ulteriori osservazioni di data 23 settembre [recte: ottobre] 2023, il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Si rileva in primo luogo che ancora oggi, come richiesto in replica e con le osservazioni dell'11 settembre 2023, la Cassa non ha spiegato quale migliore risultato avrebbe ottenuto la signora RI 1 se avesse proceduto con dei solleciti scritti (tra novembre e dicembre 2021) e avesse avviato la procedura esecutiva nel mese di gennaio 2022. In ogni caso, anche se i solleciti fossero avvenuti per iscritto anziché verbalmente come da lei fatto, l'istanza di conciliazione non sarebbe stata inoltrata prima del mese di aprile 2022.
La Cassa ha richiamato la prassi e le sentenze applicabili al caso concreto, limitandosi a citare il punto A2 della prassi LADI II emessa dalla SECO, secondo cui
«L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata», senza tuttavia considerare l'eccezione del punto A5, secondo cui
«(…) I casi in cui l’assicurato non ha potuto lavorare senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (come malattia, infortunio, servizio militare; cfr. 324a CO) o, perché ha preso ferie, sono parificati a periodi di lavoro e quindi coperti dall'indennità per l'insolvenza, ovviamente a condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario che il lavoratore non beneficia di nessun’altra compensazione legale o contrattuale del salario per il periodo in questione (...)»
Come si evince dall'e-mail inviata il 2 settembre 2021 dalla signora __________ (dipendente della __________, società che si occupava della tenuta della contabilità e della gestione dei conteggi di salario della __________) al signor __________ (doc. I), in data 31 agosto 2021 la signora RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere.
Ne consegue che, in virtù di quanto previsto dalla Prassi LADI II, i salari scoperti sono quelli di luglio, agosto e ottobre 2021.
La signora RI 1 ha fornito argomenti e prodotto documenti concreti.
Nelle proprie osservazioni la Cassa si è premurata di ricercare e produrre diversi articoli di giornale che nel mese di maggio del 2022 riferivano in merito ad operazioni illegali legate all'attività di persone vicine alla __________. Non c'era bisogno di fare tutto questo lavoro, perché la signora RI 1 ha sempre detto, così come confermato anche dal signor __________ nella dichiarazione 28 aprile 2023, che nel mese di maggio del 2022 era stato aperto un procedimento penale che aveva portato al sequestro degli asset della società. Questi articoli hanno però tutti il pregio di confermare che il capitale immesso nella __________ era destinato allo sviluppo di un progetto industriale di produzione di __________! È quindi confermato che, a prescindere dall'origine dei fondi, di cui evidentemente nessuno poteva dubitare fino a maggio 2022, lo scopo unico dell'aumento del capitale era un progetto industriale concreto, per cui la “moltitudine di ipotesi” cui [ndr: fa] riferimento la Cassa non è che una semplice congettura, priva di valore, tesa a squalificare arbitrariamente i motivi dell'agire della ricorrente.
Si ricorda alla Cassa che quando sono usciti questi articoli di giornale, l'istanza di conciliazione in Pretura era già stata inoltrata da quasi un mese e mezzo.
È evidente che dopo l'intervento della Magistratura penale (maggio 2022), nel mese di luglio 2022 la ricorrente non poteva fare altro che confidare di ottenere il pagamento in tempi brevi, non appena il Procuratore Pubblico avesse dissequestrato i beni. Si ribadisce che un agire diverso da parte della ricorrente non avrebbe portato ad un migliore risultato.
Il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa il 24 ottobre 2023 (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato il diritto a percepire le indennità per insolvenza postulate da RI 1.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen, sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen. Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27. August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde. Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019) jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre. So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”.
Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.
6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
2.2. Nella Prassi LADI II p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)
TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.3. Nella presente fattispecie dagli atti risulta che RI 1 – nata nel 1978, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio “C” (cfr. doc. 88-89 plico 1/2) - ha iniziato a lavorare in qualità di “50% Assistente Customer Care 50% Aiuto Contabile” presso la __________ (ora in liquidazione) il 1° luglio 2019 (cfr. doc. 68-69 e 74-75 plico 1/2).
Il rapporto di lavoro è giunto al termine il 31 ottobre 2021 (cfr. doc. 90 plico 1/2). In data 31 agosto 2021, infatti, l’assicurata è stata licenziata con effetto al 31 ottobre successivo, con la precisazione che “per tutto il periodo di preavviso” sarebbe stata esonerata “dal presentarsi in azienda per svolgere qualsiasi attività lavorativa, fermo restando che per il medesimo periodo” le sarebbero state “regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili” e che “eventuali vacanze arretrate e non ancora usufruite” sarebbero state “incluse nel provvedimento di esonero” (cfr. doc. 90 plico 1/2 ).
Dalla documentazione in atti, ed innanzitutto dalla domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1, emerge che l’ultimo stipendio corrisposto dall’ex datrice di lavoro alla ricorrente (il cui salario mensile ammontava a fr. 5'200.- lordi) è stato quello del mese di giugno 2021.
L’interessata ha poi chiesto le indennità per insolvenza in relazione a quanto non corrispostole per luglio, agosto ed ottobre 2021, nonché a titolo di quota parte della tredicesima, e lo stipendio per il mese di settembre 2021 le è, quindi, stato versato (cfr. doc. 74-75 plico 1/2).
Dai conteggi in atti emerge che sin da (quantomeno) luglio 2021 il salario corrisposto alla dipendente dall’ex datrice, pari a fr. 5'200.00 lordi, veniva decurtato – decurtazione definita “arbitraria” dal legale di RI 1 - nella misura di fr. 1'040.- al mese “per lavoro ridotto” e che alla ricorrente erano dunque stati corrisposti fr. 3'160.35 netti (cfr. doc. 81-85 plico 1/2). La decurtazione di fr. 1'040.- non risulta, per contro, né dal conteggio del mese di settembre, in base al quale a RI 1 sarebbero stati versati fr. 4'113.- netti (cfr. doc. 86 plico 1/2), né da quello inerente il mese di ottobre, in ragione del quale all’interessata avrebbero dovuto essere corrisposti tanto il salario di quel mese, quanto la quota parte di tredicesima, per totali fr. 7'857.75 netti (cfr. doc. 87 plico 1/2).
Nella propria domanda di indennità per insolvenza, sottoscritta l’8 febbraio 2023, la ricorrente ha infatti vantato crediti salariali per complessivi fr. 9'937.75 (pari alla somma di 2 x fr. 1'040.- indebitamente decurtatile sia per il mese di luglio, che per quello di agosto, cui vanno ad aggiungersi fr. 7'858.75 per il mese di ottobre 2021 e la quota parte della tredicesima; cfr. doc. 74-75 plico 1/2).
Dall’estratto del Registro di commercio emerge che la __________ (ora in liquidazione) era attiva nella “ricerca e lo sviluppo, il marketing la produzione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio in Svizzera e all’estero di __________”. Presidente della società sin dal 2018 è __________. Membri con diritto di firma individuale della società sono, invece, __________ e __________.
La società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 24 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).
In data 2 marzo 2023, la Cassa ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “i giustificativi attestanti i suoi sforzi per recuperare il salario, dalla dine del rapporto di lavoro (31.10.2021) al fallimento della società” (cfr. doc. 55 plico 1/2).
Con scritto del 9 marzo 2023, il legale di RI 1 ha notificato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il “credito salariale di CHF 9'763.05 netti oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022 da quest’ultima vantato nei confronti della __________ in liquidazione così composto: a) salario di luglio 2021: saldo di CHF 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); b) salario di agosto 2021: saldo di 952.65 netti (= CHF 1'040.00 lordi); C) salario di ottobre 2021, comprensivo della tredicesima e della gratifica: CHF 7'857.75 netti” (cfr. doc. 54 plico 1/2).
Il medesimo giorno, l’avv. RA 1 ha comunicato alla Cassa che, come evincibile dall’istanza di conciliazione del 15 aprile 2019 [recte: 2022] - che ha contestualmente trasmesso all’amministrazione – il rapporto lavorativo tra l’ex datrice di lavoro e la qui ricorrente si era interrotto con effetto dal 31 ottobre 1021 dopo che “a voce” era stato comunicato a RI 1 “che la società aveva difficoltà finanziarie e che si doveva ridurre l’organico”. Il legale ha precisato che “inizialmente” la sua cliente “non ha proceduto ad alcun sollecito nei confronti della __________ in quanto i suoi organi le avevano riferito verbalmente che stavano attraversando un periodo passeggero di difficoltà finanziaria, che si sarebbe risolto a breve”.
Tuttavia, “dal momento che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano mantenute, e che la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1° aprile 2022 del (…) legale, si è reso necessario l’avvio di una causa, proceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione”. Promossa la relativa istanza, in occasione dell’udienza del 1° luglio 2022, “a mero titolo transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi (CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati”.
A mente dell’avv. RA 1, sarebbe, però, stato “evidente che questo accordo non ha più validità e che la sua pretesa a titolo di salari non pagati ammonta a CHF 9'763.05 netti”.
Nei mesi successivi, ha precisato il legale, “la signora RI 1 non ha più intrapreso alcun passi nei confronti della __________, in quanto (…) i suoi organi erano nel frattempo finiti sotto inchiesta nell’ambito di un procedimento penale e i beni della società erano stati posti sotto sequestro dal Ministero Pubblico”.
Avendo insinuato il proprio credito all’Ufficio dei fallimenti di __________, a mente del patrocinatore, la ricorrente avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per poter recuperare quanto dovutole (cfr. doc. 44-45 plico 1/2).
Contestualmente, l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa:
lo scritto inviato, per conto della sua patrocinata, all’ex datrice di lavoro di quest’ultima in data 1° aprile 2022, mediante il quale aveva assegnato alla società un termine scadente l’8 aprile successivo per procedere al pagamento di fr. 9'763.05, in mancanza del quale sarebbero state “adite senza ulteriore preavviso le vie legali più opportune a tutela degli interessi della (…) cliente” (cfr. doc. 46-47 plico 1/2);
copia dell’istanza di conciliazione promossa, in assenza di riscontri da parte della __________ al sollecito del 1° aprile 2022 e sempre per conto della qui ricorrente, dall’avv. RA 1 il 15 aprile 2022, da cui si evince che la decurtazione operata, in particolare e per quanto qui ci concerne, sui salari dei mesi di luglio ed agosto per fr. 1'040.- cadauna sarebbe stata arbitraria, che la società non aveva dato alcun seguito al sollecito del 1° aprile e che l’istante chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 9'763.05 oltre interessi (cfr. doc. 48-50 del plico 1/2);
copia del verbale di conciliazione di data 1° luglio 2022, relativo all’udienza tenutasi presso la Pretura del Distretto di __________, dal quale risulta che le parti si sono accordate nel senso che “a totale liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa derivante dal contratto di lavoro dell’11 aprile 2019 (Doc. B), __________ corrisponderà a RI 1 l’importo di CHF 9'533.35 lordi (CHF 7'857.75 netti) oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2022” (cfr. doc. 51-52 plico 1/2).
Con decisione del 5 aprile 2023, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste da RI 1 ritenuto che la medesima “ha terminato il lavoro in data 31 ottobre 2021 e ha sollecitato il datore di lavoro, per iscritto e tramite il suo rappresentante legale, unicamente in data 1° aprile 2022. Considerato il tempo trascorso tra la fine del rapporto di lavoro e il primo scritto di sollecito alla società la Cassa ritiene che lei non abbia ottemperato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall’art. 55 LADI” (cfr. doc. 41-43 plico 1/2).
Contro questa decisione, il legale della ricorrente ha presentato tempestiva opposizione, facendo valere argomenti sostanzialmente poi ripresi in sede ricorsuale (cfr. doc. 29-31 plico 1/2).
In allegato al proprio gravame, l’avv. RA 1 ha, in particolare, prodotto la dichiarazione sottoscritta da __________ in data 28 aprile 2023, dalla quale emerge, in particolare, quanto segue:
" (…) A causa di un’improvvisa e importante mancanza di liquidità, la __________ si è suo malgrado vista costretta a notificare ad alcuni dipendenti la disdetta del rapporto di lavoro. Tra essi figurava la signora RI 1, il cui rapporto di lavoro è terminato con effetto al 31 ottobre 2021. Gli scoperti salariali che la concernevano ammontavano a complessivi CHF 11'635.35 lordi, equivalenti a CHF 9'763.05 netti (segnatamente saldo salario di luglio 2021, saldo salario di agosto 2021 e salario di ottobre 2021, comprensivi di 13a mensilità).
Confermo che a far tempo dal mese di novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti.
La signora RI 1 mi ha contattato a scadenze regolari per sollecitare il pagamento, ed io, che ero certo nella ripresa della società, l’ho sempre concretamente rassicurata, nel senso che la società era fondamentalmente solida.
Comunque, non essendo avvenuto il pagamento di quanto dovuto a favore della signora RI 1 a fine marzo 2022 le dissi che se per sua tranquillità avesse voluto dare avvio ad una causa nei confronti della società, non mi sarei comunque opposto alle sue richieste.
È stato così che a metà aprile 2022 la signora RI 1 ha inoltrato l’istanza di conciliazione presso la Pretura di __________, con la quale ha chiesto il pagamento di CHF 9'763.05, oltre interessi.
In occasione dell’udienza di conciliazione del 1° luglio 2022, le parti sono giunte ad un’intesa. Anche in quell’occasione ho chiesto alla signora RI 1 di pazientare, il credito riconosciuto in conciliazione (che è parificabile ad una sentenza), sarebbe stato onorato non appena possibile.
Infatti nel mese di maggio del 2022 il capitale azionario è stato portato da CHF 100'000.00 a CHF 1'000'000.00 e si prospettava una ripresa; purtroppo, praticamente in contemporanea con l’aumento di capitale, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di terze persone che ha toccato anche il sottoscritto e gli organi della __________, con la conseguenza che la società è stata messa sotto sequestro, con il blocco delle attività, decretandone così nel mese di gennaio 2023 l’ineluttabile fallimento.
In occasione dell’udienza del 1° luglio 2022 confidavo ancora che il procedimento penale si sarebbe concluso positivamente e, a breve, con il dissequestro dei beni della società.
Con l’apertura della procedura di fallimento, il vecchio organo amministrativo della società è decaduto. Nonostante avessimo più volte richiesto alla Procura di __________ l’autorizzazione a cedere alcuni asset aziendali per far fronte alle obbligazioni più urgenti (tra le quali gli stipendi) non abbiamo mai ricevuto risposta positiva.
Ritengo che, data la specificità degli impianti / asset che verranno ceduti presumibilmente per asta pubblica, il valore che se ne ricaverà non sarà sufficiente a far fronte a tutte le obbligazioni della società. Alla luce di quanto precede, ribadisco che le mie rassicurazioni di pagamento dello scoperto salariale fatte alla signora RI 1 erano concrete e fondate” (cfr. doc. 36-37 plico 1/2).
Con decisione su opposizione del 2 giugno 2023, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), respinto l’opposizione interposta dalla ricorrente contro il provvedimento del 5 aprile precedente.
Nell’ambito della procedura ricorsuale, la Cassa ha versato agli atti una serie di articoli di giornale dai quali emerge, in buona sostanza, che in Italia sarebbe pendente un procedimento penale nei confronti di un soggetto che, di concerto con un commercialista, “avrebbe nascosto all’estero almeno 10 milioni di euro, parte di false fatture per 104 milioni”, laddove, indicano sempre gli articoli prodotti dall’amministrazione, “una porzione del capitale proveniente dalla frode fiscale sarebbe stato reimpiegato nello sviluppo di un altro progetto industriale. Si tratterebbe di __________, dedicata alla realizzazione di macchinari per la produzione di __________, gestita, di fatto” dal medesimo soggetto.
In particolare, poi, dall’articolo apparso sul quotidiano __________ il __________ 2022, prodotto dall’amministrazione quale all. 6 al doc. XI, emerge quanto segue:
"
” (cfr. all. a doc. XI)
Davanti a questa Corte, il legale della ricorrente, a conferma del fatto che nel corso del mese di ottobre 2021 la medesima avrebbe fruito dei giorni di ferie non ancora goduti e che quindi le spetterebbero le indennità per insolvenza anche per quel mese (non potendosi a suo dire tale periodo equiparare ad un mese in cui l’assicurata non ha fornito alcuna prestazione lavorativa), il legale ha trasmesso una mail di data 19 ottobre 2023, dalla quale emerge che, su richiesta di RI 1, __________ le ha inoltrato “l’email con cui avevo trasmesso alla società le ferie dei dipendenti maturate al” 31 agosto 2021. Trattasi di una mail che la stessa ______, avente quale oggetto “ferie arretrate personale”. Il preteso allegato consiste in una tabella denominata “FERIE RI 1”, dalla quale emerge che il “saldo ferie da godere al 31.08.2021” della ricorrente era di 31.5 giorni (cfr. all. a doc. XIII).
Giova rilevare che dalla documentazione in atti costituente il “plico 2/2” si evince che altri ex dipendenti della __________, non essendo stati retribuiti come avrebbe dovuto essere il caso, hanno, d’un lato, chiesto l’erogazione di prestazioni LADI, e, d’altro lato, si sono anch’essi rivolti alla Pretura di __________ mediante istanze di conciliazione, parimenti culminate con transazioni che, non onorate da parte dell’ex datrice di lavoro, li hanno poi visti costretti ad inoltrare, nell’ottobre 2022, istanza di fallimento nei confronti della società.
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla __________ (ora in liquidazione) a titolo di salari per i mesi di luglio, agosto ed ottobre 2021, oltre che di quota parte della tredicesima, vadano considerate insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).
Nel caso concreto, giova innanzitutto rilevare che all’assicurata i salari venivano corrisposti dall’ex datrice di lavoro in maniera parziale (o meglio, “indebitamente decurtati”) già dal mese di luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.5., 1.6. e 2.3.).
Per il saldo dei salari di luglio ed agosto 2021, la ricorrente, quantomeno sino a dopo il termine del rapporto di lavoro, non ha, però, preteso alcunché dalla società, nemmeno in forma orale, ritenuto come le “promesse” di pagamento di quanto le spettava da parte del presidente della __________ sono state attestate dal presidente della società (peraltro con dichiarazioni di un anno e mezzo posteriori ai fatti) unicamente per il periodo da novembre 2021, in avanti (“a far tempo dal mese di novembre 2021 ho ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti”; cfr. supra consid. 2.3.).
In relazione al saldo dei salari di luglio ed agosto 2021, quindi, RI 1 si è attivata concretamente, con un sollecito scritto nei confronti dell’ex datrice, solo nell’aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.3.), e meglio oltre otto, rispettivamente sette, mesi dopo rispetto a quando avrebbe dovuto ricevere anche la porzione dei salari mensili che, per giunta, indebitamente le era stata decurtata.
Anche e già in considerazione del mancato/parziale/ritardato versamento del salario durante il rapporto di lavoro, secondo questo Tribunale il periodo atteso da RI 1 prima di attivarsi concretamente nei confronti della società, appare troppo lungo (cfr. STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; DLA 2020 Nr. 22 pag. 69-70; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 5.1 in fine; SVR 2014 ALV Nr. 4 e l’ulteriore giurisprudenza federale esposta al consid. 2.2).
Più in generale, e quindi anche per il mancato pagamento dello stipendio del mese di ottobre 2021, rispettivamente, della quota parte della tredicesima, e per il periodo intercorso tra la fine del rapporto di lavoro ed il sollecito del 1° aprile 2022, il TCA rammenta, innanzitutto, che gli interventi verbali non sono, di principio, sufficienti per adempiere all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).
Ne consegue che quanto attestato con dichiarazione del 28 aprile 2023 dal presidente dell’ex datrice di lavoro della ricorrente - ad un anno e mezzo dalla fine del rapporto di lavoro, dopo una transazione raggiunta in sede di conciliazione non ottemperata e su richiesta del legale della ex dipendente -, nel senso di avere “a far tempo dal mese di novembre 2021 (…) ripetutamente rassicurato verbalmente la signora RI 1 in merito al fatto che la __________ stava attraversando una fase transitoria di mancanza di liquidità, che si sarebbe risolta nei mesi successivi, con il pagamento integrale degli scoperti salariali di tutti i dipendenti”, e quindi circa le rassicurazioni verbali ricevute da RI 1 tra novembre 2021 e marzo 2022, non basta a soccorrerne la posizione.
Proprio in relazione a quanto sottoscritto a fine aprile 2023 da __________, questa Corte rileva che sebbene ora, in sede ricorsuale (come già aveva fatto opponendosi al provvedimento della Cassa del 5 aprile scorso), la ricorrente si appelli alla dichiarazione del presidente della ex datrice di lavoro, a pretesa conferma della concretezza delle rassicurazioni fornitele dal medesimo ed al rapporto di fiducia che intercorreva con la società, facendo valere che “a suggello di quanto promesso, è stato dato avvio alla procedura di conciliazione presso la Pretura di __________, che è sfociata nell’accordo del 1° luglio 2022 (a riprova delle concrete delle rassicurazioni)” (cfr. supra consid. 1.2.), la parte ricorrente era di diverso avviso quando, il 9 marzo 2023, quindi prima di richiedere al presidente della __________ di sottoscrivere la dichiarazione di fine aprile 2023, ha fornito riscontro alla richiesta della Cassa di comprovare gli sforzi intrapresi per pretendere il versamento di quanto dovuto.
In quell’occasione, infatti, l’insorgente aveva fatto valere che “dal momento che, dopo diversi solleciti verbali, le promesse non venivano mantenute, e che la __________ non dava seguito neppure al sollecito del 1° aprile 2022 del (…) legale, si è reso necessario l’avvio di una causa, proceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione”, in conseguenza del quale, “a mero titolo transattivo la signora RI 1 ha accettato una liquidazione di CHF 9'533.35 lordi (CHF 7'857.75 netti), che però non le sono mai stati pagati” (cfr. doc. 44-45 plico 1/2).
Si noti, peraltro, che se ora la parte ricorrente pretende (come del resto prevede l’art. 208 cpv. 2 CPC) che la transazione cui le parti sono giunte in occasione dell’udienza di conciliazione del 1° luglio 2022 “corrisponde ad una sentenza passata in giudicato”, sempre il 9 marzo scorso faceva, invece, valere (con ogni probabilità poiché quanto transato non corrispondeva all’integralità di quanto richiesto dalla sua assistita) come ciò non potesse essere il caso, ritenuto che, a suo dire, a quel momento, era “evidente che questo accordo non ha più validità e che la sua [ndr: si RI 1] pretesa a titolo di salari non pagati ammonta a CHF 9'763.05 netti” (cfr. doc. 44-45 plico 1/2) e supra consid. 2.3.).
Nemmeno può essere ignorato il fatto che la ricorrente era attiva in seno alla società anche come aiuto contabile, di modo che, se da una parte ella aveva di principio conoscenza della situazione finanziaria difficile che l’ex datrice stava attraversando senza nemmeno abbisognare di ragguagli verbali in merito (comunque fornitile al più tardi al momento del licenziamento), d’altra parte della pretesa concretezza delle rassicurazioni ricevute dal mese di novembre 2021, RI 1 non aveva alcun riscontro, disponendo della semplice parola del presidente di quella stessa società che indebitamente le aveva già decurtato gli stipendi di luglio ed agosto 2021. Decurtazioni che, peraltro e come risulta dai conteggi salariali mensili in atti (cfr. supra consid. 2.3.) non corrispondevano, per esempio, al non avere versato alla dipendente integralmente il salario dovuto, oppure all’averle corrisposto degli anticipi senza poi provvedere al saldo, ma che in poche parole non avevano ragione d’essere, che erano, come il legale della stessa RI 1 indica, state effettuate “arbitrariamente” (cfr. supra consid. 1.6.).
Tale circostanza, unitamente al deteriorarsi della situazione finanziaria della società, per la ricorrente avrebbe dovuto costituire ben più di un semplice campanello d’allarme, già durante il rapporto di lavoro, ma a maggior ragione successivamente ed avrebbe dovuto indurla ad agire immediatamente e con incisività nei confronti della __________.
È, però, stato solo ad aprile 2022 che la ricorrente, dopo cinque mesi di promesse non seguite da fatti concreti, ha, dapprima, sollecitato l’ex datrice di lavoro (dalla quale non ha ottenuto alcun riscontro) al pagamento di quanto ancora dovutole e poi, in assenza di riscontri, promosso istanza di conciliazione in Pretura.
Per cinque mesi dalla fine del rapporto lavorativo che la legava alla società, quindi, RI 1 non ha agito concretamente a tutela dei propri interessi sebbene la possibilità di non vedere saldati i propri crediti salariali fosse, questa sì, concreta.
Non ne soccorrono la posizione, né ne rendono meno tardivo l’agire, l’esito transattivo della conciliazione (peraltro intervenuto, sì, dopo l’aumento di capitale sociale, ma anche successivamente all’attivarsi del Ministero Pubblico nei confronti dei vertici societari per questioni penali già note e riportate dalla cronaca locale), o l’insinuazione del credito nell’ambito, peraltro, di una procedura di fallimento che altri ex dipendenti avevano avviato (cfr. supra consid. 2.3.), né il fatto che sette mesi dopo la fine del rapporto di lavoro e successivamente all’istanza di conciliazione della ricorrente il capitale sociale sia stato aumentato; intervento, questo, che peraltro, dal profilo del saldo delle pretese salariali degli ex dipendenti, si è dimostrato vano.
Inoltre, e con particolare riferimento alla censura ricorsuale secondo cui l’avere agito nelle modalità intraprese dalla ricorrente solamente ad aprile 2022 non avrebbe pregiudicato il recupero dei crediti salariali, va pure ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).
Questo Tribunale ritiene così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La decisione su opposizione del 2 giugno 2023 deve pertanto essere confermata.
Alla luce di quanto precede e dovendole comunque essere negato il diritto alle indennità per insolvenza, può in concreto rimanere aperta la questione a sapere se nel mese di ottobre 2021 l’assicurata usufruisse, o meno, delle ferie arretrate.
In proposito, questa Corte si limita ad osservare che, in ogni caso, dalla documentazione versata agli atti dal suo legale emerge unicamente che al 31 agosto 2021 RI 1 aveva ancora 31.5 giorni di ferie da godere, ma non quando di questi giorni ella avrebbe, poi, effettivamente beneficiato: se integralmente in settembre (mese per il quale il salario le è stato versato in toto) ed in parte in ottobre, se parzialmente a settembre e parzialmente ad ottobre, se per tutto ottobre e per parte di settembre.
In ogni caso, e per i motivi suesposti, la ricorrente non ha comunque diritto a percepire le indennità per insolvenza.
2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti