Raccomandata
Incarto n. 38.2023.32
RS
Lugano 21 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 10 maggio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 6 marzo 2023 da questo Tribunale (inc. 38.2022.100) nella causa da lei promossa con ricorso del 30 novembre 2022
contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023 questa Corte ha stabilito che la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) aveva a ragione negato a RI 1, già allora rappresentata da RA 1, il diritto alle indennità per insolvenza richieste il 31 agosto / 2 settembre 2022, in quanto non aveva rispettato l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI. Il TCA ha precisato che la medesima avrebbe dovuto rivendicare nei confronti della società datrice di lavoro, la __________, l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva già durante l'esistenza del contratto di lavoro, valido fino al 31 marzo 2022.
Il giudizio 38.2022.100 è cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. Il 10 maggio 2023 RI 1, tramite il proprio rappresentante, ha inoltrato a questa Corte un’istanza di revisione della sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023, chiedendo di riconoscerle il diritto alle indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022.
A motivazione della propria richiesta l’istante ha addotto:
" (…) Nella risposta di causa del 10 dicembre 2022 la Cassa CO 1 (Doc. IV) non ha prodotto tutta la documentazione inerente il caso e poiché l’istante si è ora procurato i documenti mancanti ne chiede la riforma a norma dell’art. 61 lett. i LPGA.
(…).
In concreto l’istante ha potuto avere nei giorni scorsi dalla __________ la documentazione che comprova l’insolvenza della __________ presso la quale l’istante RI 1 ha lavorato fino al 31.03.2022.
La pratica di insolvenza è stata curata dalla predetta __________ per il pagamento degli stipendi da parte della Cassa Insolvenza inerenti i mesi di:
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Doc. A
Istanza di fallimento del giorno 8 aprile 2022 inoltrata dalla __________ dalla quale si evince come
i fatti già esistenti all’epoca della procedura principale, ma che non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza, non erano noti all’istante: si tratta quindi di nova in senso improprio
Doc. B
Conferma della Pretura di __________ - incarto __________
Doc. C
A seguito di quanto sopra esposto la cassa cantonale ha poi versato l’indennità d’insolvenza al signor __________ come da richiesta del 26 aprile 2022 inoltrata dalla __________. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 5 giugno 2023 la Cassa ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione della sentenza emanata dal TCA con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. RA 1, per conto dell’istante, il 7 luglio 2023, ha indicato segnatamente che “la mia assistita non ritiene di avere alcuna responsabilità nella pratica in esame. Infatti ella si occupava delle registrazioni contabili, mentre per la parte amministrativa fiscale e di consulenza, la __________ era seguita dallo __________. Prove: Doc. E Lettera di __________ del 16 febbraio 2021” (cfr. doc. VI).
1.5. Il doc. VI è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L’art. 61 lett. i LPGA impone ai Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)
L’art. 24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
I termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).
2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.2.).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.1.; 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.-3-3-; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
Con giudizio 8C_ 562/2020 del 14 aprile 2021 l’Alta Corte ha evidenziato:
" (…)
3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.
3.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).
3.3. Quant aux preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 8C_687/2017 du 24 octobre 2018 consid. 3). (…)”
In proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.3. L’assicurata, a sostegno della propria istanza di revisione relativa alla sentenza del TCA 38.2022.100 del 6 marzo 2023 e tendente al riconoscimento delle indennità per insolvenza da dicembre 2021 a marzo 2022 ha fatto valere sostanzialmente che i documenti – che non erano stati prodotti dalla Cassa convenuta nella procedura relativa alla vertenza 38.2022.100 – raccolti nei giorni precedenti l’istanza di revisione del 10 maggio 2023 presso __________ comprovano che l’istanza di fallimento era stata inoltrata nei confronti della __________ da quest’ultima __________ già l’8 aprile 2022 (cfr. doc. I; A).
È stato, inoltre, puntualizzato che a seguito dell’istanza di fallimento l’amministrazione ha in effetti versato ad __________ (anch’egli dipendente della __________ fino al mese di aprile 2022) l’indennità per insolvenza richiesta il 26 aprile 2022 (cfr. doc. I; C).
Questo Tribunale rileva che l’istanza di fallimento interposta alla Pretura di __________, da parte di __________, rappresentato da __________, la relativa data (8 aprile 2022), come pure la richiesta di indennità per insolvenza del 26 aprile 2022 da parte dell’ex collega concernono fatti già esistenti al momento in cui il TCA ha emesso il giudizio 38.2022.100 del 6 marzo 2023.
La questione di sapere se la parte istante, usando l’attenzione che si poteva esigere dalla stessa, avrebbe potuto addurre tali circostanze già nella precedente procedura dinanzi al TCA oppure no può nel caso in esame restare insoluta.
Va comunque evidenziato che l’assicurata non ha fornito alcuna ragione per la quale, malgrado la sua diligenza, i fatti in questione riguardanti un ex collega non le fossero noti.
In ogni caso, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III pag. 4), anche volendo considerare per ipotesi, che gli elementi di fatto addotti dall’istante possano essere considerati dei nuovi fatti e delle prove nuove giusta gli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a Lptca (cfr. consid. 2.1.; 2.2.), gli stessi non sono rilevanti ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.), e meglio non sono suscettibili di far emergere una differente fattispecie riguardo all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI tramite sforzi per recuperare il salario solleciti, continui e incisivi rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si è pronunciato il TCA con il giudizio 38.2022.100 del 6 marzo 2023.
In particolare l’inoltro dell’istanza di fallimento dell’8 aprile 2022 da parte di un altro dipendente della __________ (la cui causa è poi stata stralciata dai ruoli a causa del mancato pagamento dell’anticipo spese; cfr. doc. B; C1; III pag. 4) e l’assegnazione a quest’ultimo delle indennità per insolvenza richieste il 26 aprile 2022 sono ininfluenti per l’istante.
In proposito giova osservare che in una sentenza 8C_211/2014 del 27 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 13 pag. 226 segg., il Tribunale federale ha specificato che gli sforzi per ottenere quanto dovuto devono essere effettuati personalmente da ogni assicurato. Ad esempio in quell’occasione l’assicurata aveva sì intrapreso tutti i passi fino alla comminatoria di fallimento, tuttavia la stessa è stata ritenuta gravemente negligente, in quanto successivamente ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo prima che, aderendo alla richiesta di un altro debitore, venisse promossa la domanda di fallimento.
Cfr. pure STCA 38.2022.1 del 21marzo 2022 consid. 2.3.
È da ogni lavoratore che si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare, in particolare, negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del singolo lavoratore gioca un ruolo preponderante. Occorre evitare che l’assicurato resti inattivo in attesa che venga pronunciato il fallimento del suo ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg.).
Nemmeno è di ausilio a RI 1 il fatto che “(…) si occupava delle registrazioni contabili, mentre per la parte amministrativa fiscale e di consulenza, la __________ era seguita dallo __________” (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
Nella sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023 consid. 2.4., di cui l’istante ha chiesto la revisione, il TCA ha già precisato che “(…) la ricorrente, conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. 40), considerata la sua funzione in seno alla società di segretaria amministrativa (cfr. consid. 2.3.), avrebbe dovuto sapere che gli affari della __________ non fossero in una fase favorevole con conseguenti condizioni economiche difficili, perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del 2021, visto che gli attestati carenza beni a carico della SA ad agosto 2022 ammontavano a fr. 145'411.70 (cfr. doc. 67)”.
È del resto utile ricordare che le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1; STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).
La revisione non serve, infatti, semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere successivamente errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di addurre fatti e prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa soltanto con riserbo (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.).
In una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha, altresì, precisato che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.
Stante quanto precede, l'istanza di revisione del 10 maggio 2023 deve essere respinta.
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza della richiesta di revisione della sentenza 38.2022.100 del 6 marzo 2023.
In alcune sentenze relative all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.).
Nella concreta fattispecie la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo, restare aperta.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.13 dell’11 maggio 2022 consid. 2.5.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’istanza di revisione del 10 maggio 2023 è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti