Incarto n. 38.2023.2
rs
Lugano 3 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2022 (cfr. doc. 83-85) con cui aveva negato ad RI 1 (nato il __________ 1998) il diritto alle indennità di disoccupazione richieste il 7 luglio 2022, in quanto il medesimo, da una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e dall’altra, la formazione intrapresa dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2021 presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. 40; 50; 61) non può essere considerata quale motivo di esonero dall'adempimento dello stesso.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Occorre dunque valutare se egli può o no far valere un motivo di esonero.
6.1. Preso atto delle osservazioni formulate in sede d'opposizione e dell'intera documentazione agli atti, la Cassa ha proceduto a richiedere ulteriori informazioni sia all'opponente sia all'Istituto __________ ed è emerso quanto segue.
Il signor RI 1, nella domanda d'indennità di disoccupazione, ha indicato che la formazione da lui seguita presso il succitato istituto lo occupava a metà tempo. Egli ha poi precisato che, oltre alle lezioni in classe che effettivamente non occupavano l'intera giornata, la scuola assegnava dei lavori pratici di gruppo da svolgere quotidianamente.
Per quanto riguarda invece il tempo impiegato nel tragitto casa/scuola, che l'insorgente indica essere di ca. 5 ore quotidiane, la Cassa rileva come lo stesso non può essere considerato tempo dedicato allo studio.
L'istituto scolastico ha confermato che il corso frequentato dal signor RI 1 richiedeva una presenza giornaliera in classe da 3 a 4 ore, mentre lo studio privato richiedeva da 1 a 2 ore giornaliere.
Ne segue che il corso frequentato dall'opponente è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, tuttavia non può essere considerato una formazione scolastica a tempo pieno e quindi l'assicurato poteva trovare un'occupazione a tempo parziale.
Nella fattispecie viene dunque a mancare il rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l'impedimento di esercitare un'occupazione soggetta a contribuzione e pertanto il corso presso l'istituto __________ non può essere considerato quale motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.” (Doc. A2 pag. 4)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 29 novembre 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio 2022.
A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto:
" (…) Si ritiene che la formazione scolastica svolta presso l'Istituto __________ a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021 debba essere considerata appieno quale motivo di esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
La scuola di __________ comportava una presenza obbligatoria scolastica di circa 3.5 - 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, oltre a 5-10 ore settimanali di ore di studio privato per lavori da presentare alla scuola, a cui è da aggiungere lo studio a casa delle materie.
Innanzitutto si precisa che tenendo conto anche solo di 3.5 ore giornaliere di frequenza scolastica obbligatoria (come nella maggior parte delle università, dove i corsi non sono certo di 8 ore al giorno/40 ore settimanali) nell'arco di minimo 35 settimane di scuola effettiva per anno, si arriva a 612 ore. Inoltre 10 ore settimanali di ore di studio privato per prudenzialmente 35 settimane di scuola effettiva per anno, corrispondono a 350 ore, per un totale complessivo di almeno 962 ore di studio per anno (e non 600 ore/anno come riportato), senza contare le ore di studio normalmente da aggiungere svolto per esami ecc.
Cosa intenda la Decisione del 29.11.2022 per formazione scolastica o scuola a tempo pieno, non viene spiegato né giustificato, né effettivamente risulta altrimenti chiaramente determinato né indicato quale requisito minimo. Nello scritto 07.11.2022 a RI 1 la Cassa disoccupazione accerta e riconosce comunque un'occupazione per la formazione del 60/70%. Certamente seguendo tali criteri anche la maggior parte delle università o scuole di studi superiori svizzere e estere presenta per i loro corsi un'occupazione similare e pari a questa. Ma ovviamente queste fattispecie vengono accettate come una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI e considerate a tempo pieno, senza particolari accertamenti sulle ore di lezione obbligatorie e non, ore di studio per lavori da presentare e per preparare esami, comunque di difficile determinazione. Pertanto anche la scuola frequentata dall'istante deve essere considerata quale formazione a tempo pieno, e/o comunque quale formazione scolastica ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI avente diritto all'esonero ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
In via abbondanziale si ritiene che l'autorità di decisione debba anche tener conto della specificità del caso, e meglio che la scuola è a __________, che il tragitto di andata e ritorno giornaliero da __________ a __________ è di circa 5 ore, il che preclude ulteriormente qualsiasi possibilità di lavorare nell'eventuale denegato tempo che rimanesse a disposizione dopo aver svolto diligentemente l'attività scolastica. Lo stesso varrebbe in caso di pernottamento durante la settimana scolastica a __________, con impedimento a lavorare in Ticino e per ovvie difficoltà a __________.
In conclusione il signor RI 1, che dall'inoltro della Domanda d'indennità di disoccupazione del 7 luglio dello scorso anno ha diligentemente e con perseveranza risposto alle diverse domande non sempre chiare dell'autorità di decisione, ha frequentato costantemente l'Istituto __________ a __________ dal 30.09.2019 al 31.10.2021, senza inevitabilmente poter svolgere una qualsiasi ulteriore attività occupazionale a tempo parziale. È utopistico e ragionevolmente improponibile pretendere che l'istante svolga in aggiunta allo studio una qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 13 LADI.
La contestata Decisione del 29.11.2022 appare quindi infondata, pretestuosa e discriminatoria. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 25 gennaio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 9 febbraio 2023 la parte ricorrente ha confermato quanto indicato nel ricorso, mentre ha contestato integralmente la risposta di causa (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 7 luglio 2022 non avendo adempiuto il periodo minimo di contribuzione, rispettivamente non presentando un motivo di esonero dallo stesso.
2.2. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.
L’art. 14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_329/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 13 pag. 380; STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515)
Con una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.
Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.
Il periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione.
In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità.
Dall’altro, che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.
In quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.
In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post.
In quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di contribuzione.
Con una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013 a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerata dallo stesso.
A quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.
La nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non si dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.
È poi utile segnalare che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha negato le indennità per disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) - aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione.
In quel caso l’amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione.
L’Alta Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame.
In tal senso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l’impegno sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo.
Nel caso di quell’assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
In una sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012, concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione in relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura, e dunque il diritto alle indennità di disoccupazione. il Tribunale federale ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività lucrativa, non si giustifica l’esenzione dal periodo di contribuzione.
Con giudizio 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste il 24 marzo 2016 da un assicurato che, dopo un primo tentativo fallito nel settembre 2015, aveva superato l’esame di avvocatura nel marzo 2016.
In primo luogo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione 24 marzo 2014 - 23 marzo 2016 l’assicurato non presentava un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi, in quanto entro tale lasso di tempo era stato attivo quale praticante unicamente per nove mesi da maggio 2014 a gennaio 2015.
In secondo luogo, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione. In proposito la nostra Massima Istanza ha precisato che il sistema di crediti ECTS non è adeguato per determinare il tempo di preparazione dell’esame di avvocatura. Inoltre non sussisteva un nesso di causalità tra il preteso motivo di esonero e il mancato ossequio del periodo di contribuzione minimo. In effetti, essendo tale studio personale e flessibile, l’assicurato avrebbe potuto dedicarsi, oltre alla preparazione dell’esame, a un’occupazione a tempo parziale.
In proposito cfr. pure STF 8C_294/2019 del 30 settembre 2019.
Dal canto suo il TCA, con sentenza 38.2015.20 del 25 giugno 2015, ha respinto il ricorso di un’assicurata che aveva svolto nuovamente la pratica notarile al fine di sostenere per la seconda volta il relativo esame e alla quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché, oltre a non avere adempiuto il periodo di contribuzione minimo, non poteva essere esonerata dallo stesso. In effetti, siccome la pratica era stata effettuata in piena libertà, senza essere vincolata da orari precisi, era escluso un nesso di causalità con il mancato ossequio del periodo di contribuzione.
In un giudizio 38.2021.54 dell’11 ottobre 2021 questa Corte ha, poi, stabilito che rettamente la Cassa competente aveva escluso un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, in quanto né la frequenza di lezioni di recupero di matematica di 2/3 ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per totali 57 ore su due mesi) avevano occupato il ricorrente a tempo pieno. Egli poteva, dunque, esercitare parallelamente un’attività lavorativa.
2.4. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021; 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.5. A proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue:
" Motivi di esenzione secondo il capoverso 1
B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:
a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.
Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)
B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.
B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)
Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)
B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.
B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.
Esempi
Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.
Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione svolta.
Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento
B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.
Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile)
DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge)
L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.
Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100% ed è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).
Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di esenzione.
I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione.
La formazione per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione, quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003).
Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.
B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto - che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.
Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di formazione)
Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale nel 2018 ha conseguito il diploma AFC presso la Scuola di __________ di __________ (cfr. doc. 73), il 7 luglio 2022 si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, indicando di essere disponibile al 100% per un impiego (cfr. doc. 72).
Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente ha indicato, da un lato, di non essere stato vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre dodici mesi a causa di formazione scolastica, avendo frequentato dal settembre 2019 all’ottobre 2021 la Scuola __________ di __________.
Dall’altro, di aver soggiornato all’estero, e meglio in Italia, per formazione dal 2019 al 2021, come pure che “la formazione da me seguita negli ultimi due anni era a metà tempo” e che “per quanto concerne l’attività svolta in Italia confermo che non sono stati pagati contributi” (cfr. doc. 58).
Dal suo Curriculum vitae si evince, in effetti, che egli ha lavorato a __________ presso il __________ un mese come barista e un mese come cameriere. L’insorgente non ha, però, precisato il relativo periodo (cfr. doc. 73).
Inoltre il medesimo ha risposto affermativamente alla domanda se fosse stato domiciliato complessivamente almeno dieci anni in Svizzera (cfr. doc. 57).
A quest’ultimo riguardo va osservato che dalle dichiarazioni di domicilio dell’8 marzo 2019 e del 27 agosto 2020 agli atti (cfr. doc. 51; 52) e dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) risulta che RI 1 è domiciliato a __________ dal dicembre 2001.
Per quanto attiene alla formazione, __________, il 22 febbraio 2022, ha attestato che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso di studi biennale in __________ che richiede frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì (…)” e che “il percorso formativo si è concluso a ottobre 2021” (cfr. doc. 61).
Con decisione del 29 luglio 2022 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché durante il termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 - 6 luglio 2022 “non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente e non può far valere un motivo di esonero in quanto non era vincolato dalla formazione a tempo pieno” (cfr. doc. 83-85).
Nell’opposizione dell’8 agosto 2022 il ricorrente ha contestato il provvedimento del 29 luglio 2022 argomentando che “durante quel periodo frequentavo un corso biennale di __________, a __________, presso l’istituto __________. Pertanto non ero in grado di esercitare un’attività salariata” (cfr. doc. 49).
Il 22 agosto 2022 l’amministrazione ha posto all’insorgente alcuni quesiti:
" a) Nella sua opposizione indica di aver frequentato un corso biennale di __________, tale corso è stato seguito da parte sua a tempo pieno?
b) ln caso affermativo le chiediamo una conferma da parte della scuola nella quale viene specificato l'obbligo di frequenza a tempo pieno.
c) Le chiediamo la produzione di una dichiarazione redatta dalla scuola dalla quale si possa rilevare quante ore settimanali doveva seguire le lezioni.
d) Le chiediamo di allegarci copia dei piani lezioni (griglia oraria) per gli anni 2020 e 2021.
e) Nella dichiarazione allegata alla sua opposizione viene indicato come sia stato iscritto presso la scuola dal 30 settembre 2019 al 30 giugno 2021, nei documenti da lei compilati al momento dell'iscrizione ha indicato di aver frequentato la scuola dal settembre 2019 all'ottobre 2019 (vd. allegato), quali sono le date corrette?” (Doc. 48)
RI 1, il 31 agosto 2022, ha risposto:
" a) Sì, confermo che il corso richiedeva una frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì.
b) Il certificato di iscrizione e frequenza, l'attestazione di frequenza come pure il diploma conseguito.
c) La lettera della scuola che attesta la mia frequenza al corso accademico di 1200 ore complessive
d) Lista delle lezioni svolte nel corso negli anni 2019-2020 e 2020-2021.
e) Il corso avrebbe dovuto concludersi effettivamente al 30 giugno 2021, ma a causa dell'emergenza pandemica che non ha permesso di seguire le lezioni in presenza, la scuola ha deciso di prolungare eccezionalmente i corsi fino a ottobre 2021.” (Doc. 39)
Il 30 agosto 2022 la __________ ha del resto certificato che “RI 1 ha frequentato presso la Scuola __________ il corso accademico di __________ di 1200 ore a frequenza obbligatoria, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021, terminando il percorso con una valutazione di 21/30” (cfr. doc. 40).
Ciò si evince pure dal diploma rilasciato all’assicurato il 7 ottobre 2021 (cfr. doc. 41).
Il 23 settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato il ricorrente come segue:
"
a) ln nessuna delle dichiarazioni da lei presentate risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza a tempo pieno, nella domanda d'indennità consegnata aveva indicato che la frequenza era al 50% e dalla dichiarazione allegata della scuola si rileva effettivamente che vi è stata una frequenza per complessive 1200 ore, siamo dunque a chiederle, conferma di aver frequentato la scuola al 50%?
b) ln caso negativo voglia allegare una dichiarazione redatta dalla scuola dove si posse evincere chiaramente che la frequenza era obbligatoria a tempo pieno.”
L’assicurato, il 30 settembre 2022, ha dato seguito allo scritto della parte resistente:
" (…) non è corretto che in nessuna delle dichiarazioni da me presentate non risulta che la scuola aveva un obbligo di frequenza obbligatorio.
Il certificato rilasciato dall'istituto scolastico __________, come pure il diploma certificano e confermano la frequenza obbligatoria da lunedì a venerdì dei corsi accademici ai quali ho puntualmente partecipato.
Mi scuso se l'aver segnalato nella mia domanda d'indennità una frequenza al 50% ha creato confusione.
È anche vero che le lezioni in classe non riempivano l'intera giornata, ma venivano comunque assegnati lavori pratici, di gruppo da svolgere quotidianamente.
Mi sembra di aver fornito tutte le informazioni in maniera trasparente e puntuale cercando di capire e di districarmi ad ogni richiesta degli uffici competenti, per nulla scontate per chi, come il sottoscritto, si iscrive per la prima volta all'Ufficio di collocamento.
Vorrei farvi notare che ho atteso da novembre 2021 (termine della scuola) a luglio 2022 prima di rivolgermi alle prestazioni sociali, ho preferito cercare per mio conto un lavoro e non abusare dell'aiuto del Cantone. (…)” (Doc. 35)
Il 6 ottobre 2022 la Cassa ha inviato un messaggio di posta elettronica alla segreteria della Scuola __________ al fine di chiarire quanto segue:
"
Il signor RI 1 ha seguito tale corso negli anni 2019-2020 e 2020-2021, tale corso richiede una frequenza a tempo pieno?
Inizialmente il signor RI 1 ci ha dichiarato che la frequenza non è a tempo pieno ma a metà tempo, ciò risulta corretto?
Sulla base della vostra esperienza quante ore di studio "privato/a casa" sono richieste per il superamento del corso?
Le 1200 ore sono suddivise sui due anni accademici?
Nelle 1200 ore sono comprese anche le ore di studio privato?” (Doc. 34)
Dopo il sollecito del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. 32), la scuola __________ ha risposto:
"
Il corso seguito da RI 1 nel 2019-2020 richiedeva una frequenza giornaliera di 3 ore e mezza o 4 ore.
Il corso occupa metà della giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio.
Ogni settimana lo studio previsto a casa è di 5-10 ore, per un totale annuale di 200-350 ore circa.
Sì, le 1200 ore sono divise su due anni accademici: 600 ore per anno.
No, le 1200 ore comprendono lo studio privato.” (Doc. 31)
Il 7 novembre 2022 l’amministrazione ha ancora contattato l’assicurato e gli ha chiesto:
" a) Con scritto del 30 settembre 2022 (ricevuto in data 5 ottobre 2022) ci aveva indicato come, le lezioni in presenza, non coprivano un 100% ma come, venivano assegnati dei lavori pratici e di gruppo da svolgere, la scuola indica come le ore di frequenza fossero circa 3.5/4 giornaliere e le ore di studio fuori dalle lezioni potessero aggirarsi a circa 5-10 ore alla settimana, quanto indicato corrisponde al vero?
b) Viste tutte le dichiarazioni fornite in precedenza e quelle acquisite dalla scuola la Cassa può stabilire come, tra la frequenza scolastica e lo studio privato l’occupazione sia all’incirca di 600 ore all’anno (vd. Dichiarazione della scuola), per questo motivo l’occupazione è all’incirca del 60/70%, si ritiene d’accordo con tale affermazione?” (Doc. 30)
Dallo scritto del 18 novembre 2022 di RI 1 emerge:
" a) Sì confermo che, come già scritto in precedenza e sottolineato anche dall’istituto __________, il corso prevedeva almeno 5-10 ore settimanali previste per lavori pratici da svolgere a casa.
b) Tale affermazione non rispecchia la realtà in quanto non tiene conto che l’istituto __________ si trova a __________, a 2 ore e 15 minuti di treno da __________ e a 2 ore e 30 minuti dal mio domicilio. Questo dettaglio aggiunge 5 ore quotidiane di impegno scolastico.
(…)” (Doc. 27)
Con decisione su opposizione del 29 novembre 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 29 luglio 2022 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che è incontestato il mancato adempimento da parte dell’insorgente del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si estende dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2022, ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.2.).
Per quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione, è utile ribadire che per costante giurisprudenza l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione (cfr. consid. 2.3.).
In altri termini, deve esistere un nesso di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e i motivi elencati nella norma, in particolare l'esistenza di una formazione. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.3.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 4).
In casu la parte resistente ha riconosciuto che il percorso intrapreso dall’assicurato presso la Scuola __________ di __________ è una formazione scolastica conforme all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Del resto anche una formazione svolta all’estero, purché sia sufficientemente verificabile, rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. DTF 108 V 103 consid. 2.a; STFA C 402/99 del 28 febbraio 2001; STFA C 309/00 del 26 settembre 2001; STFA C 224/04 del 22 febbraio 2006 consid. 2; Prassi LADI ID p.to B187; Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 427, N. 18 ad art. 14).
Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa presso la Scuola __________ si evince poi che il corso biennale di __________ seguito a __________ dal ricorrente dal 2019 al 2021 comportava, da una parte, la frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì nella misura di 3,5/4 ore di lezione giornaliere (ovvero 17,5/20 ore alla settimana) che si svolgevano al mattino o al pomeriggio, occupando metà della giornata dello studente (cfr. doc. 61; 50; 40; 31). Dall’altra, un ulteriore impegno di 5-10 ore alla settimana da dedicare allo studio personale e per lavori pratici (cfr. doc. 31; 27).
Tenendo conto del dispendio minore, ossia 17,5 ore di lezione e 5 ore di studio, l’impegno per la formazione era di complessive 22,5 ore settimanali.
Se, invece, si pone mente a un impegno di 20 ore per i corsi e di 10 ore per lo studio, l’assicurato era occupato con la scuola per 30 ore alla settimana.
Mediamente la formazione presso la Scuola __________, comprensiva dei corsi obbligatori e dello studio personale impegnava il ricorrente per 26,25 ore settimanali.
In linea di principio e teoricamente, il tempo a disposizione per un impiego – considerando una settimana a tempo pieno di 42 ore (cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 3; STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.6.-2.7.) – risulterebbe, dunque, di 15,75 ore settimanali, pari a circa un pensum del 37%.
Tuttavia nel caso di specie, in primo luogo, non è dato di sapere se la durata dello studio personale, che peraltro la scuola ha indicato in 5-10 ore settimanali, senza riferirsi all’orario giornaliero, fosse flessibile e liberamente gestibile dagli studenti durante il tempo libero, segnatamente i fine settimana (cfr. STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 4; STF 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 consid. 7.2., citata al consid. 2.3.), oppure, visto che era anche finalizzato alla preparazione di lavori pratici, fosse determinato da scadenze precise per la relativa consegna all’interno della stessa settimana.
In secondo luogo, la __________ ha dichiarato che i corsi occupavano metà della giornata dello studente, svolgendosi al mattino o al pomeriggio (cfr. doc. 31).
Non risulta, però, se la griglia oraria fosse sempre la medesima con lezioni di una determinata materia sempre al mattino o al pomeriggio oppure se gli orari fossero modificati, ad esempio di settimana in settimana.
Nel caso in cui lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle lezioni cambiassero di frequente, con la conseguenza che non erano sempre le stesse mezze giornate ad essere libere da impegni scolastici, la possibilità effettiva di svolgere un’occupazione lavorativa di circa 15 ore settimanali sarebbe risultata già difficoltosa, nel senso che non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accettare cambiamenti continui - anche solo di reperibilità, nella pura ipotesi del telelavoro - da parte del dipendente.
In concreto deve essere, altresì, considerato che la Scuola __________ si trova a __________ mentre l’insorgente è domiciliato in Ticino a __________.
L’assicurato, il 18 novembre 2022, ha puntualizzato che all’impegno scolastico deve essere aggiunta la durata dei viaggi per raggiungere dal suo domicilio, o comunque da __________, l’istituto frequentato a __________ (con il treno 2 ore e 30 minuti, rispettivamente 2 ore e 15 minuti) e ritorno (cfr. doc. 27).
Al riguardo va osservato che, cambiando il treno a __________ la durata del viaggio da __________ a __________, si riduce a circa un’ora e mezza (cfr. www.ffs.ch).
In ogni caso è vero, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), che il tempo di trasferta non può essere considerato tempo dedicato allo studio, anche se, in particolare per la preparazione teorica di un corso, non è esclusa la possibilità di studiare in treno.
È altrettanto vero, però, che i viaggi per recarsi alla scuola di __________ e rientrare a casa comportano un dispendio di tempo a scapito della possibilità di lavorare.
In effetti, anche nel caso in cui l’assicurato avesse avuto l’opportunità di svolgere le proprie mansioni, o perlomeno alcune di esse, da remoto, va osservato che non sempre il datore di lavoro accetta che ciò avvenga in un luogo differente dal proprio domicilio, ad esempio su un mezzo di comunicazione.
Inoltre le trasferte internazionali tra la Svizzera e l’Italia - quindi all’estero - possono a fortiori ostacolare lo smartworking.
A titolo esemplificativo l’art. 4 del Regolamento sul telelavoro dell’8 luglio 2020 prevede che il telelavoro da casa è consentito solo in territorio svizzero.
Il tempo per raggiungere dal Ticino la Scuola __________ e ritorno può, perciò, contribuire, qualora lo studio personale non fosse flessibile e i giorni delle lezioni cambiassero frequentemente, a non rendere ragionevolmente esigibile per l'assicurato l’esercizio di un'attività, anche solo a tempo parziale.
Il TCA constata comunque che nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 13 luglio 2022 il ricorrente aveva indicato di aver soggiornato in Italia per formazione dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 58).
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.
Nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su opposizione del 29 novembre 2022 e il rinvio degli atti alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari per stabilire, in particolare, se a causa della formazione svolta dal 2019 al 2021 a __________ presso la Scuola __________ non sia stato possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale.
A tal fine, sulla base di quanto indicato al precedente considerando, l’amministrazione interpellerà nuovamente l’istituto __________ e sentirà l’assicurato, il quale dovrà spiegare se durante la formazione presso la Scuola di __________ soggiornava a __________ o rientrava regolarmente al proprio domicilio in Ticino, comprovando debitamente le proprie asserzioni.
Al riguardo giova evidenziare che la prova dell’esistenza di un motivo di esonero dal periodo di contribuzione deve essere apportata, almeno secondo la verosimiglianza preponderante, dall’assicurato che lo invoca. Il medesimo sopporta l’onere della prova (cfr. Boris Rubin, op. cit., N. 12 ad art. 14).
Va, inoltre, rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente in relazione al termine quadro per il periodo di contribuzione 7 luglio 2020 – 6 luglio 2022 possa o meno essere esonerato dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Visto l’esito della presente causa, il TCA può non chinarsi specificatamente sulla richiesta ricorsuale di interrogatorio/deposizione dell’insorgente (cfr. doc. I).
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.10. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 29 novembre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.7. e 2.8.
La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti