Raccomandata
Incarto n. 38.2022.87
rs
Lugano 16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 18 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 32 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere risposto a un potenziale datore di lavoro e avere così rifiutato il relativo impiego di durata indeterminata quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________, iscritto nella banca dati COLSTA quale posto vacante sottoposto all’obbligo di annuncio il 28 aprile 2022 (cfr. doc. 6; 17).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 18 agosto 2022 (cfr. doc. 18), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 13 ottobre 2022, ha ridotto la sospensione a 25 giorni, rilevando:
" (…)
3.2.
Premesso che l’occupazione in questione era destinata ad un pizzaiolo con remunerazione secondo il Contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, ed avendo l'assicurato un profilo corrispondente a quello ricercato, la stessa deve essere ritenuta adeguata dal profilo dell'art. 16 LADI.
ln relazione all'assenza di reazione allo scritto e-mail del 4 maggio 2022 del potenziale datore di lavoro, il signor RI 1 ha affermato, in sostanza, di non aver pensato di verificare l'invio di eventuali offerte di lavoro nella cartella della posta indesiderata e che tale verifica è stata attuata solo su suggerimento di RA 1.
Tale argomento non lo soccorre. Spetta all'assicurato che si avvale di mezzi di comunicazione elettronici assicurarsi di consultare la posta in arrivo, compresa la casella della posta indesiderata, segnatamente se, come nel caso concreto, doveva attendersi di ricevere delle comunicazioni da parte di datori di lavoro. Il signor RI 1 non appare peraltro denotare particolari difficoltà nell'interazione con i mezzi di comunicazione digitali. Infatti, egli ha utilizzato la posta elettronica per comunicare con l'UG (cfr. scritto e-mail all'UG del 19 maggio 2022) e per promuovere la propria candidatura, visto che nel Curriculum vitae e nelle lettere di candidatura risulta aver indicato il proprio recapito di posta elettronica. Inoltre, egli è iscritto sulla piattaforma job-room, la quale permette di accedere con un vantaggio temporale di 5 giorni, rispetto ad altri candidati, ai posti vacanti sottoposti all'obbligo di annuncio. Il signor RI 1 ha ricevuto la e-mail in questione il 4 maggio 2022, mentre si è attivato solo dopo il 10 maggio 2022 (giorno della richiesta di osservazioni inviatagli dall'UG), per verificare l'arrivo della e-mail in questione nella casella della posta indesiderata. Si ritiene che tale esito avrebbe potuto essere evitato con la consultazione diligente e regolare della posta elettronica, compresa la casella della posta indesiderata. Tanto più che, fra il 31 gennaio 2022 ed il 18 febbraio 2022, l'interessato ha partecipato al programma __________, nell'ambito del quale le sue competenze nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (compreso l'utilizzo della e-mail) sono state valutate come sufficienti (cfr. "Rapporto finale d'attività" pto. 2.4, 18 febbraio 2022). Non da ultimo, si rileva che il signor RI 1 non è alla sua prima iscrizione in disoccupazione e, pertanto, è dato ritenere che egli conosca i meccanismi tramite i quali avvengono le interazioni con i datori di lavoro, che si avvalgono ormai quasi esclusivamente di mezzi di comunicazione digitali, segnatamente laddove la persona in cerca di impiego è iscritta su job-room. Tale circostanza costituisce un motivo ulteriore di attenzione e diligenza nella consultazione della posta elettronica.
Pertanto, occorre concludere che il comportamento del signor RI 1 è assimilabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. La decisione impugnata dev'essere pertanto confermata.
3.3.
Per quanto riguarda l'entità della sanzione, tenuto conto del fatto che l'assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (Canton __________), si giustifica ridurre a 25 i giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione.” (Doc. A)
1.3. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento integrale delle indennità giornaliere di disoccupazione senza alcuna restrizione sanzionatoria, in via subordinata, la modifica della decisione su opposizione del 13 ottobre 2022, nel senso che il medesimo è sospeso dal diritto all’indennità per colpa lieve, con una sanzione equivalente ad insufficiente diligenza di cinque giorni al massimo.
A sostegno delle proprie pretese, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) l’assicurato afferma di non aver preso visione dell'offerta, sia che fosse stata davvero seria oppure che sia stata una sorta di "cavallo di troia" quindi finta e funzionale ad altre ipotesi, vale a dire alla dissimulazione e ad altri interessi e meglio tesa a mascherare e/o celare degli obiettivi secondari come talvolta accade, siccome la base legale impone di agire in un certo modo e stabilisce l'obbligo di segnalare i posti vacanti senza porre vincoli all'assunzione.
La sezione lavoro ha scelto unicamente di sanzionare il ricorrente, partendo da un doppio presupposto; si trattava di un lavoro da considerarsi adeguato e la mancata risposta equivale ad un rifiuto nell'assunzione di un lavoro adeguato.
Ebbene, quanto al primo criterio quindi al lavoro adeguato, svolgendosi nel quadro del settore della ristorazione che è sottoposto a contratto collettivo di obbligatorietà generale, può anche darsi che possa essere considerato tale nonostante una trattativa e meglio una semplice valutazione della candidatura non ci sia stata.
Mentre invece riguardo alla ipotesi del tutto arbitraria, che la mancata risposta equivale ad un rifiuto, si tratta di una ponderazione vale a dire di una considerazione discrezionale dell'ufficio del lavoro e come tale opinabile ed interpretabile.
L'assicurato afferma e documenta di non aver visto l'offerta e di conseguenza non può rifiutare qualcosa senza che ne sappia dell'esistenza. Ma in ogni caso, nella denegata ipotesi che lo fosse, vale comunque la pena esaminare il suo comportamento che ha sempre tenuto anche nei mesi successivi, per valutare se abbia omesso di rispondere oppure è sincero nella sua risposta.
Ora pur esercitando l'attività nel quadro della ristorazione, di cui è insita una accresciuta flessibilità e un turn over assolutamente fuori dal comune, per ragioni strutturali e organizzative, tantopiù nell'ultimo biennio a causa della crisi pandemica, laddove vi è stato un uso molto accentuato del lavoro ridotto, imprese che hanno chiuso e via dicendo, che anche la LADI deve prendere in considerazione, egli si è certamente dato da fare per trovare un'attività remunerata e un nuovo posto dia lavoro.
Basta unicamente verificare come si è comportato nei mesi successivi. Dal 1° settembre, pur di lavorare e non restare fermo visto che ha oneri familiari a carico che dipendono dal suo reddito, si è trovato un lavoro, per 4550 mensili, a __________, facendo il pendolare con il Ticino dove vive la sua famiglia.
Nel mese di giugno e luglio 2022 è andato a svolgere una doppia prova presso il __________ di __________ e il ristorante __________ a __________. ln realtà da allora sta ancora aspettando la risposta da entrambi i ristoranti.
Essi probabilmente avevano quale unico scopo quello di rimpiazzare il piazzaiolo che in entrambi i casi era assente e dunque anche qui si tratta di un'offerta dissimulata quindi finta e fuorviante. Sta di fatto però che il ricorrente si è adoperato sia per partecipare alla prova, sia per fare in modo che la prova fosse visibile agli occhi dell'ente cantonale cosa che non sempre avviene del tutto correttamente e non per forza per una presunta colpa del disoccupato.
ln questa condizione additare il lavoratore di rifiuto nell'assumere un posto di lavoro, peraltro senza che ne abbia almeno visto le caratteristiche e senza alcuna garanzia che quell'impiego sarebbe andato in porto (resta tutto da dimostrare che una celere risposta avrebbe consentito di occupare quel posto), pare davvero eccessivo ed è una considerazione del tutto arbitraria. Anche la valutazione circa il criterio che l'incontro tra la domanda e l'offerta avviene in modo digitale non è molto pertinente e prioritaria giacché pur trovandoci nell'era digitale, tale incontro avviene nella maggior parte dei casi, attraverso l'intermediazione e un minimo di conoscenza e/o di segnalazione da parte di terzi.
La registrazione via digitale è certamente un mezzo importante e veloce e di facile accesso, ma nella definizione dei contratti di lavoro non è sicuramente la soluzione prevalente; quindi, la sezione lavoro agisce avvalendosi di una serie di luoghi comuni che non trovano fondamento nella realtà. Non si tratta affatto di un rifiuto siccome l'assicurato non ha visto la posta. Egli peraltro l'ha vista solo alcuni giorni dopo, non mesi oppure anni. Mai il mittente si è preoccupato di verificare se il suo messaggio avesse raggiunto lo scopo oppure se fosse veramente interessato a quella posizione professionale.
La partecipazione al programma __________ è un'occasione di perfezionamento della capacità di acquisire un impiego ma non può oppure non deve trasformarsi in una misura oppure una spinta per sanzionare i disoccupati. Un soggetto non è per forza obbligato ad utilizzare i mezzi digitali oppure a stare attento e attaccato ad essi in modo celere. Egli ha saputo dell'offerta 4/5 giorni dopo vale a dire una tempistica non infinita ma da ritenersi fisiologica.
Poi non vi è alcun legame tra la celerità nella valutazione dell'offerta e l'occupare proprio quella posizione. Non è detto che quell'impiego alla fine era da ritenersi adeguato. Da ultimo bisogna pure comprendere le reali ragioni del mittente che probabilmente sono altre e del tutto fuorvianti.
ln definitiva, sicuramente al ricorrente potrà anche essere chiesta una maggiore diligenza (elemento che non si trasforma in una colpa grave ma casomai presunta lieve), ma altrettanto deve essere chiesto al mittente. Altrimenti il comportamento di quest'ultimo, a cui non si chiede nulla, finisce per risultare decisivo, senza alcun contraddittorio oppure senza che ci abbia rimesso qualcosa, nel far perdere delle risorse finanziarie indubbiamente necessarie ed indispensabili all'assicurato ossia ad una terza persona.
Inoltre, rimane ancora l’aspetto della grandissima flessibilità nel ramo ristorativo e alberghiero, in un periodo dove le ditte erano in buona parte chiuse, per la fine della stagione, ma anche in un periodo di estrema difficoltà del settore dovuto alle conseguenze della crisi pandemia.
Da qui a far pagare una sanzione così elevata all'assicurato, davvero non c'è alcuna proporzionalità. Magari potrebbe anche starci una sanzione per colpa live, per non avere adottato una maggiore diligenza, con al massimo 4/5 giorni di penalità, ma la colpa grave, per questa specifica fattispecie, non è catalogata da nessuna parte.
La prassi, a titolo d'es. non cita la gravità della sanzione, per questa specifica fattispecie e quindi la misura, qualora il disoccupato non risponda ad una mail che peraltro non ha visto oppure di una mail che non è stata trattata e qui rientra tutto il capitolo della notifica corretta che la sezione lavoro non ha sviluppato.
Già solo per questo motivo, vale a dire per notifica non adeguata e corretta secondo la base legale, la sanzione deve essere annullata.
(…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.4. Nella sua risposta del 28 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 1° dicembre 2022 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
Il RA 1, il 2 dicembre 2022, ha altresì inviato copia di messaggi di posta elettronica intercorsi con l’insorgente e di quest’ultimo con la datrice di lavoro dell’impiego reperito a __________ (cfr. doc. VII; D1-2).
1.6. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 9 dicembre 2022 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dal medesima in relazione al posto vacante quale pizzaiolo presso il Ristorante __________ di __________, e meglio per non avere risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato ai fini di concordare un colloquio conoscitivo.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In una sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”
Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.
Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).
2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.
Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.
L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.
Al riguardo cfr. pure 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione) STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:
"
" Fattispecie/base legale
" Colpa
" Numero di " giorni di " sospensioni
" 2.
" Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio " art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
" 2.A
" Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata " determinata o di un guadagno intermedio assegnato o " trovato autonomamente
"
"
" 1
" durata dell’occupazione: 1 settimana
" L
" 3 - 5
" 2
" “ 2 settimane
" L
" 6-10
" 3
" ” 3 settimane
" L
" 10 - 15
" 4
" ” 4 settimane
" L - M
" 15 - 20
" 5
" ” 2 mesi
" M
" 20 - 27
" 6
" ” 3 mesi
" M
" 23 - 30
" 7
" ” 4 mesi
" M - G
" 27 - 34
" 8
" ” 5 mesi
" G
" 30 - 37
" 9
" “ 6 mesi
" G
" 34 - 41
" 10
" 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto " la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
"
" come sopra più 50%
" 11
" 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
"
"
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
2
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46 - 60
3
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9. Nella presente evenienza dagli atti dell’incarto emerge che il ricorrente il 29 novembre 2021 si è nuovamente annunciato per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2022. Egli ha indicato di cercare un impiego a tempo pieno quale pizzaiolo, rappresentante/venditore (cfr. doc. 3; 23).
La Cassa __________ gli ha aperto il quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A pag. 1).
Dal 31 gennaio al 18 febbraio 2022 l’assicurato ha partecipato a __________ al programma __________ organizzato da __________ e assegnatogli dall’URC di __________ (cfr. doc. 5).
Dal Rapporto finale d’attività si evince, in particolare, che le sue capacità di ricerca d’impiego sono buone, che le conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato sono sufficienti, che l’utilizzo dei portali di ricerca impiego e motori di ricerca, caricare e aggiornare il proprio profilo on-line, padronanza delle risorse internet per ottenere informazioni e postulare candidature sono molto buoni e che le altre conoscenze (sistemi di pagamento, distributori automatici – poste, treni, ecc.) sono molto buone (cfr. doc. 20/2).
Il 28 aprile 2022 il Servizio aziende URC ha confermato al Ristorante __________ di __________, a seguito della relativa notifica dalla parte di quest’ultimo, di avere registrato nella Banca-dati COLSTA un posto vacante a tempo indeterminato “da subito” in qualità di aiuto pizzaiolo. E’ poi stato indicato, quale grado di occupazione 10% - 100% e un salario in base al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione (“salario orario min. CCNL in CHF”). Inoltre è stato precisato che la pubblicazione del posto vacante avveniva su Internet: “job-room.ch con Login – in forma competa (non anonima)” (cfr. doc. 6).
L’URC, il 2 maggio 2022, in relazione a tale posto vacante ha trasmesso a __________ del Ristorante __________, segnatamente, il profilo dell’insorgente (cfr. doc. 7/1).
__________, il 4 maggio 2022, ha inviato all’assicurato il seguente messaggio di posta elettronica:
" Buongiorno Signor RI 1
La contatto per conoscere le sue disponibilità in merito ad un colloquio conoscitivo.
In attesa di sue, le porgo cordiali saluti.” (Doc. 7/1)
Il 5 maggio 2022 __________ ha scritto a __________ dell’URC di aver “contattato il candidato ma nessuna risposta …” (cfr. doc. 7/1).
L’amministrazione, il 10 maggio 2022, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 7).
Quest’ultima, il 10 maggio 2022 stesso, dopo aver rilevato che “dalle dichiarazioni del datore di lavoro si evidenzia che lei non ha mai preso contatto con lui alfine di ottenere un colloquio conoscitivo”, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 26 maggio 2022, evidenziando che non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 8).
Il ricorrente, il 19 maggio 2022, ha risposto:
" (…) La email della signora __________, come potete vedere dallo screenshot allegato, è arrivata nella posta indesiderata che non è mia abitudine controllare regolarmente, di conseguenza l’ho trovata unicamente con l’aiuto del RA 1 che mi ha consigliato di guardare negli spam.
Di telefonate, sono certo di non averne ricevute, anche perché avrei richiamato come ho sempre fatto tutte le altre volte e questo posso dimostrarvelo, se lo riterrete necessario, con la copia dell’elenco delle chiamate” (Doc. 10 + 10/2)
La Sezione del lavoro, sempre il 10 maggio 2022 con sollecito del 31 maggio 2022 (cfr. doc. 11), ha posto alcuni quesiti a __________, e meglio:
" (…)
In quali modalità avete ricevuto la candidatura del signor RI 1?
In quali modalità avete concordato con l’interessato l’appuntamento al colloquio d’assunzione?
Il posto di lavoro che avreste offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, vogliate indicarci la data d’inizio e di fine dell’occupazione.
Vogliate indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.
Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessato?
L’occupazione offerta era a tempo pieno o parziale? Se a tempo parziale vogliate indicarci il grado di occupazione.
In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessato? (PF indicare l’importo mensile lordo)
Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a?
Conferma che il signor RI 1 non ha mai preso contatto con voi?
Vi chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contrato di lavoro che avreste offerto all’interessato.” (Doc. 9)
__________ ha dato seguito allo scritto dell’amministrazione il 10 giugno 2022:
" 1. Tramite email (servizio aziende)
Non ha mai risposto alla email (cpc anche il Sig. __________) e alle chiamate
Sì indeterminato
5 giorni di lavoro
Pizzaiolo
Tempo pieno
Quello previsto dal CCNL
Sì
Sì confermo
Nessun contratto di lavoro è stato allestito” (Doc. 12)
Il 24 giugno 2022 l’assicurato, tramite il RA 1, ha preso posizione in merito all’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro:
" (…) Riconfermo quanto scritto in data 19 maggio corrente anno e rinnovo le scuse per non avere risposto alla e-mail che la signora __________ che mi aveva inviato, ma purtroppo era finita nella posta indesiderata (vedi copia screenshot allegata)
La signora __________ afferma di avermi chiamato diverse volte, torno a ripetere che chiamate dalla signora __________ non ne ho mai ricevute, in quel periodo mi era stato assegnato un POT presso __________ a __________ ed essendo occupato a svolgere i lavori che mi venivano assegnati e con piena soddisfazione dei responsabili, qualche volta non ho sentito squillare il telefono, ma come è mia abitudine, appena possibile ho sempre richiamato i numeri che trovavo nell’elenco delle chiamate perse e nonostante ciò, non ho mai avuto il piacere di sentire la signora __________, quindi il suo numero di telefono non era sicuramente nell’elenco delle chiamate perse, forse la signora __________ ha il mio numero di telefono errati? Forse ha sbagliato a comporre il mio numero di telefono? Non sono in grado di darvi una risposta.
Tengo a puntualizzare che quando ho ricevuto la vostra segnalazione relativa all’offerta di lavoro fatta dal ristorante __________, sono andato a controllare nella JOB ROOM, ma a differenza di quanto dichiarato dalla signora __________, si trattava di un contratto di lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10% al 100%.
In più di un’occasione, dopo aver richiamato dei numeri ai quali non ho risposto, ho avuto dei colloqui di lavoro, nella speranza di poter trovare un’occupazione, purtroppo non riuscendoci, ma in ogni caso documentati.
Sono a conoscenza che di principio ogni comportamento che ostacola la conclusione del contratto di lavoro adempie ai presupposti che comportano una sospensione del diritto alle indennità o sanzioni sulla base della colpevolezza, motivo per il quale mi sono sempre adoperato al fine di poter trovare una nuova occupazione, attenendomi alle disposizioni di legge.
Attualmente l’unica mia fonte di reddito è rappresentata dalle indennità di disoccupazione, quindi per quale motivo dovrei rischiare di subire una sospensione di tale diritto assumendo comportamenti che non rispettino quanto previsto dalla LADI?
Per quale motivo dovrei complicarmi la vita, peggiorando volontariamente la mia situazione economica già di per sé complicata, visto che attualmente sono un disoccupato? (…)” (Doc. 14)
Con decisione del 18 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 32 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere risposto al Ristorante __________ di __________ e avere perciò rifiutato il relativo impiego quale pizzaiolo (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).
La sanzione del 18 luglio 2022 è stata ridotta a 25 giorni con decisione su opposizione del 13 ottobre 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.10. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ricorda, innanzitutto, il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, da una parte, il Ristorante __________, che cercava un pizzaiolo e che aveva ricevuto dall’URC servizio aziende il nominativo del ricorrente, il 4 maggio 2022, ha contattato quest’ultimo tramite posta elettronica al fine di concordare un colloquio conoscitivo (cfr. consid. 7/1; consid. 2.9.).
Dall’altra, l’insorgente non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro, in quanto il messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2022 è stato recapitato nella posta indesiderata che il medesimo non controlla regolarmente (cfr. doc. 10; 10/2; consid. 2.9.).
L’assicurato ha contestato la modalità con la quale è stato contattato dal potenziale datore di lavoro, e meglio tramite comunicazione digitale, e il fatto che questi non abbia verificato lo stato del suo invio, ad esempio facendo uso della ricevuta di consegna (cfr. doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.).
In proposito è utile precisare che attualmente l’utilizzo della posta elettronica è sempre più diffuso e accettato.
Il Tribunale federale ha ammesso che un’occupazione possa essere assegnata mediante posta elettronica (cfr. STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 15 pag. 424 e citata sopra) e che un assicurato possa candidarsi tramite possa elettronica (cfr. STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303 e citata sopra).
Con sentenza 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF 145 V 90, l’Alta Corte ha pure stabilito che è ammissibile l’invio della lista delle ricerche di impiego per posta elettronica all'autorità.
Il 2 dicembre 2021 il ricorrente, riannunciatosi in disoccupazione il 29 novembre 2021 dal 1° gennaio 2022 e al quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni, aveva d’altronde fornito all’URC, tra i dati di c” (cfr. doc. 1).
Relativamente al mancato uso della ricevuta di consegna da parte del Ristorante __________, il TCA si limita a rilevare che dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorso alla conferma di recapito è utile piuttosto agli assicurati, in quanto i medesimi devono poter comprovare il rispetto dei loro obblighi, come la risposta a un’assegnazione di impiego, la ricerca di lavoro e la consegna tempestiva delle ricerche (cfr. DTF 145 V 90).
Ne discende che la modalità usata dal potenziale datore di lavoro per entrare in contatto con l’insorgente non presta il fianco a critiche.
2.11. Nel caso di specie è vero che l’assicurato non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì non si è messo nella condizione di conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi conoscere e ricevere quindi la proposta concreta dell’impiego quale pizzaiolo, poiché non ha letto il messaggio di __________ del Ristorante __________ finito nella cartella della posta indesiderata (cfr. consid. 2.9.).
È altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente, il 2 dicembre 2021, ha acconsentito alla trasmissione dei suoi dati di contatto, tra i quali il suo indirizzo di posta elettronica (cfr. doc. 1; consid. 2.10.), e del dossier di candidatura alle agenzie di collocamento private o ai potenziali datori di lavoro da parte dei collaboratori del servizio pubblico di collocamento (cfr. doc. 20/1).
Egli, che ritiene peraltro di avere una capacità nella norma di gestire la posta elettronica (cfr. doc. C2 allegato a doc. I) - le sue conoscenze PC e della E-Mail per comunicare e inviare documenti in allegato sono state ritenute in ogni caso sufficienti in occasione del programma __________ (cfr. doc. 20/2; consid. 2.9.) -, avrebbe così dovuto prestare la massima attenzione alla sua posta elettronica in entrata, comprensiva della posta indesiderata (spam), controllando rigorosamente i messaggi di posta elettronica recapitatigli. E’ notorio, infatti, che, siccome gli scanner di spam di tutti i provider di posta elettronica si adattano costantemente alle attuali minacce di posta indesiderata o spazzatura, vi è un numero crescente di messaggi legittimi che vengono erroneamente identificati come spam dal destinatario (cfr. https://support.hostpoint.ch/it/prodotti/e-mail/domande-piu-frequenti-su-e-mail/cosa-fare-quando-i-messaggi-di-posta-elettronica-finiscono-nello-spam-da-parte-del-destinatario; https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/sicurezza/spam-phishing-internetbetrug.html#acc%5Btab%5D=).
L'assicurato, che non ha invece regolarmente esaminato la sua posta elettronica, con il suo atteggiamento ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.). L’impiego di aiuto pizzaiolo presso il Ristorante __________ era nella sua professione (cfr. doc. 4). Egli, al momento della reiscrizione in disoccupazione, ha del resto specificatamente indicato di ricercare un’occupazione quale pizzaiolo (cfr. doc. 23). Il potenziale datore di lavoro aveva altresì previsto una retribuzione salariale in base al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. 6; 12).
Per quanto attiene all’obiezione del ricorrente secondo cui, a differenza di quanto dichiarato da __________, ovvero che il posto vacante era a tempo pieno (cfr. doc. 12; consid. 2.9.), si trattava di un contratto di lavoro con un grado d’occupazione variabile dal 10% al 100% (cfr. doc. 14; consid. 2.9.), giova osservare che effettivamente l’Iscrizione di un posto vacante sottoposto all’obbligo di annuncio riporta un grado di occupazione “10% - 100%” (cfr. doc. 6).
Se avesse preso contatto con il potenziale datore di lavoro, l’insorgente avrebbe, però, potuto chiarire tale punto e verificare il reale grado di occupazione offerto.
Ad ogni modo, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).
L’art. 24 LADI enuncia, dal canto suo, che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).
È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).
Giusta l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.
Al riguardo cfr. STFA C 166/05 del 1° settembre 2005 relativo a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.
In simili condizioni, il ricorrente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.12. Per quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale osserva che nel caso di un’occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.
Nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.7.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).
La parte resistente, che in prima battuta aveva inflitto al ricorrente una sanzione di 32 giorni, ha in effetti ridotto la sospensione a 25 giorni, corrispondente a colpa mediamente grave, tenendo conto che l’assicurato ha esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata al 100% a __________ (cfr. doc. A; consid. 1.2.) e che era la prima volta che egli si è trovato nella situazione di non leggere un messaggio di posta elettronica di convocazione da parte di un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. III).
In concreto, tutto ben considerato, la sanzione inflitta all’insorgente si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 13 ottobre 2022 deve essere confermata.
2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti