Raccomandata
Incarto n. 38.2022.80
dc/sc
Lugano 12 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1981, ha lavorato quale governante presso la __________ (hotel __________) dal 28 febbraio 2015 al 31 maggio 2022.
Ella ha dimissionato il 17 marzo 2022 per il 31 maggio 2022 (cfr. doc. 81, Attestato del datore di lavoro in particolare punto 13).
Nella Domanda d’indennità di disoccupazione del 25 maggio 2022, con la quale sono state richieste le indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2022, l’assicurata ha sottolineato di avere sciolto il contratto di lavoro con la motivazione “mobbing nei miei confronti” (cfr. doc. 77-80, punto 20).
La lettera di disdetta del 17 marzo 2022 ha il seguente tenore:
" Ringraziandovi per l’esperienza acquistata durante la mia permanenza nella vostra azienda, rassegno in data odierna le mie dimissioni.
Vi comunico che effettuerò il dovuto preavviso come da CCNL vigente, terminando il mio rapporto lavorativo il 31 Maggio 2022, al fine di garantire un adeguato passaggio delle consegne.” (Doc. 159)
1.2. Con decisione su opposizione del 29 settembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21 giugno 2022 con la quale aveva sospeso RI 1 per 45 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 154-155).
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:
" In data ordinaria (recte: odierna) ho ricevuto la vostra lettera con la decisione negativa alta mia richiesta di riguardare il mio caso. Fin dal primo giorno non ho mai negato di essere consapevole di prendere una sanzione da parte vostra, ciò che non riesco accettare è il fatto di essere considerato colpevole grave. Qualsiasi persona che ha avuto a che fare con il mio caso può confermare che sono sempre stata onesta fin da subito. Dal datore di lavoro, alla psicologa fino ad arrivare ai collaboratori della cassa disoccupazione.
Ciò che mi state dicendo è che ho messo in grave pericolo la cassa, dopo aver pagato più di 7 anni in essa mi avete precisamente pagato un mezzo mese, e ora che in data 19.09.2022 ho ricominciato a lavorare continuò a pagare per tutta la gente che è senza impiego e da parte vostra riceve aiuto. Sinceramente mi sento preso in giro.
È vero, non avevo un nuovo posto di lavoro quando ho dato le dimissioni, ma è anche vero che nemmeno dopo 2 mesi avevo in mano il nuovo contratto e ora sto lavorando. Questo nessuno prende in considerazione. La mia situazione mentale non permetteva di poter fare altrimenti. Ma mi considero forte e vado avanti.
È davvero triste che mettete tutte le persone nella stessa base, senza sapere la storia dietro, secondo me è più facile così e non credo che qualsiasi persona sarebbe disposta sopportare uno stress mentale da parte del datore come ho fatto io. Magari se sarei finito in ospedale mi avreste dato ragione, ma secondo voi io sono così fessa di mettere in pericolo la vita dei miei ragazzi? Non potete sapere cosa significa di non avere soldi neanche per darli da mangiare, e non parliamo dei debiti accumulati. È ovvio che se non era successo niente al __________ sarei rimasta la. Infatti essere rimasta la per sette anni dice tutto.
lo devo avere un milioni di giustificazioni che poi alla finire vengono rispinti tutti, ma loro hanno solamente dovuto mettere una croce al questionario che avete mandato. In quale dicono che sono un collaboratore apprezzato, ovvio anche quello, sono stata cresciuta così e la stessa cosa dicono tutti i miei datori del passato e anche il attuale. Loro hanno specificato che avrei potuto rimanere, ma perché dal giorno che ho mandato la lettera non mi hanno mai cercato per farmelo capire? Nessun confronto, nessuna parola, assolutamente niente. Perché hanno fatto di tutto per farmi finire il prima possibile anche rubandomi i giorni che alla fine ho dovuto pagare io? Perché hanno più credibilità loro, e la mia voce viene ignorata? Ah dimenticavo, sono solo una semplice cittadino che non ha potere. Non ho mai voluto abbassare la guardia e fino al ultimo giorno mi sono comportata bene e questo è il regalo di ringraziamento. Sono solo delusa.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 17 novembre 2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
La Cassa ritiene che gli argomenti addotti dalla signora RI 1 siano vaghi, poco chiari e non documentati e non consentono di dedurre che la situazione in cui si trovava fosse tale da non poter ragionevolmente esigere che conservasse il proprio impiego sino a che avesse trovato una nuova occupazione. In effetti, i fatti suggeriscono semmai il contrario, e meglio:
A mente della Cassa, da tale documento, per altro non sufficientemente motivato, non emerge che a tutela della sua salute l’assicurata poteva rescindere il contratto di lavoro senza preventivamente trovare un'altra occupazione.
Contestualmente la Cassa osserva che nei formulari "rapporto personale riguardante la dimissione/licenziamento" della Cassa e compilati rispettivamente sottoscritti dall'insorgente in date 20 giugno 2022 e 25 maggio 2022, ella indicava "nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per conto mio".
Inoltre, alla voce "commenti del valutato", la signora RI 1 ha scritto che l'appoggio da parte del direttore le ha dato la possibilità di crescere nel proprio ruolo.
Nella lettera di licenziamento del 17 marzo 2022, l’assicurata non esprime alcuna insoddisfazione nei confronti del suo ex datore di lavoro.
Infine, con decisione 17 agosto 2022, l'Ufficio regionale di collocamento di Lugano ha sanzionato la ricorrente con una sospensione del diritto alle ID di 4 giorni a partire dal 1. giugno
Visto quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato l'inadeguatezza del suo vecchio impiego, cosicché la sua disdetta porta a una sospensione dal diritto all'indennità giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in combinato con l'art. 44 cpv. 1 lett. b DADI.
1.5. Il 18 novembre 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova. Esse sono rimaste silenti (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, l’Alta Corte ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AHV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, Daniele Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per costante giurisprudenza federale, eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. supra consid. 2.2.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).
In una sentenza 8C_584/2020 del 17 dicembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato che di principio, qualsiasi occupazione deve, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LADI, ritenersi adeguata, salvo qualora ricorra una delle circostanze eccezionali previste dal cpv. 2. In particolare, l’Alta Corte ha ribadito che non è considerata inadeguata una professione in cui l’assicurato è confrontato ad un ambiente lavorativo a lui sfavorevole, a tensioni coi colleghi o coi superiori. Tali elementi possono, semmai, essere presi in considerazione nel valutare la gravità della sua colpa. L’inesigibilità della prosecuzione del rapporto lavorativo può, per contro, derivare da ragioni di salute (se del caso conseguenti alla situazione lavorativa), a condizione che queste vengano attestate in modo inequivocabile da un certificato medico.
Per costante giurisprudenza la questione dell’inesigibilità della prosecuzione del rapporto lavorativo deve essere valutata con estremo rigore.
Nel caso concreto, all’assicurato che aveva rescisso il rapporto di lavoro rispettando il termine di disdetta ed ha, poi, postulato le indennità di disoccupazione, l’amministrazione, ritenendolo disoccupato per propria colpa, ha inflitto una sospensione di 36 giorni dal diritto alle indennità (poi ridotta a 26 giorni). Il ricorrente, a valere quale motivo di disdetta del contratto di lavoro, aveva addotto problemi di salute causati dallo stress e dalle pressioni cui era sottoposto durante l’attività lavorativa. L’Alta Corte ha confermato l’operato dell’Autorità cantonale che aveva, da parte sua, ritenuto che né tali problematiche, né la pretesa inesigibilità della continuazione del rapporto lavorativo in essere erano attestate da un certificato medico. Il Tribunale federale ha, poi, stabilito che la postulata audizione della moglie del ricorrente, medico di formazione, era stata a giusta ragione negata ritenuto che, per confermare le problematiche di salute lamentate dall’assicurato, si sarebbe reso necessario il certificato di uno psichiatra mentre la consorte disponeva invece di una specializzazione in chirurgia. L’Alta Corte ha sottolineato ed ha rilevato che l'indipendenza della testimone era seriamente messa in dubbio (com’è il caso per parenti stretti e, per l’appunto, coniugi e partner).
In una sentenza 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021, pubblicata in DLA 2021 nr. 14 pag. 20-23, il Tribunale federale, nel caso di un’assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro, presentando un certificato medico, per ragioni legate al comportamento scorretto del datore di lavoro (mobbing sul posto di lavoro), ha concluso che l’occupazione in questione non era più adeguata ma che comunque l’assicurata avrebbe dovuto rispettare il normale termine di disdetta visto che una ripresa effettiva del lavoro non entrava comunque in considerazione:
" (…)
5.3. Le point de savoir si l'intimée était fondée à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d'examiner d'abord si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d'avoir instruit les allégations de mobbing et de s'être référés aux conditions de résiliation immédiate de l'art. 337 CO. En effet, d'après la jurisprudence développée en matière d'assurance-chômage, on ne peut en règle générale pas exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a lieu d'admettre, avec la recourante, qu'au regard du principe général de l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on pouvait attendre de l'intimée qu'elle respectât le délai de préavis de trois mois (cf. attestation de l'employeur du 30 octobre 2018 qui renvoie à la Convention collective de travail du commerce de détail du canton de Genève). En effet, compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise effective du travail durant ce délai n'entrait pas en ligne de compte et, au vu de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu'à la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort certes des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience (arrêt attaqué, ch. 16 p. 5) qu'elle voulait une coupure nette avec l'entreprise dont elle ne voulait "plus rien connaître". Il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même permis de rester formellement liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai de congé. Dans ces conditions, il se justifie que l'intimée contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la résiliation anticipée des rapports de travail alors qu'elle n'avait pas déjà obtenu un autre emploi. En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de se substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain maladie, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir que du 1 er octobre au 31 décembre 2018, la recourante était sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
5.4. Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit que la Chambre des assurances sociales a considéré qu'une suspension du droit à l'indemnité n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt entrepris doit dès lors être annulé. (…)”
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).
Il cpv. 5 della medesima norma prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti:
" Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz. 866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_302/2019 vom 22. August 2019 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.).
In una sentenza 8C_556/2016 del 23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni, rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.).
In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr. consid. 5.2.).
2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che __________ ha iniziato la sua attività presso la __________ dal 28 febbraio 2015 con la funzione di aiuto governante (cfr. doc. 99).
Il 14 febbraio 2018 il contratto di lavoro è stato così modificato:
" Con la presente siamo lieti di comunicarle che a partire dal 01.03.2018 assumerà l'incarico di Governante Generale. Questa importante funzione, di cui si allega mansionario che e parte integrante del presente documento, prevede un sostanziale aumento di responsabilità che siamo certi saprà portare con profitto ed efficacia, e con notevoli ed importanti soddisfazioni professionali. Teniamo comunque a sottolineare che entro la data del 30.06.2018 si procederà ad una valutazione delle performance per poter accertare l’adeguato posizionamento professionale.
In relazione a questa promozione ed alla sua positiva performance, siamo inoltre lieti informarla che a partire dal 01.02.2018 II suo salario lordo mensile è di chf. 4'400 mese.
Tutte le altre clausole riportate nel contratto di lavoro, specificato in oggetto, rimangono invariate.
Il processo di crescita professionale, per le persone meritevoli come nel suo caso, rappresenta per la __________ un valore ed un metodo di gestione delle risorse umane fondamentale. Siamo certi che questa scelta sia la base per un successo personale ed aziendale.” (Doc. 98)
Il 7 febbraio 2022 l’assicurata ha inviato a “CO 1” il seguente messaggio di posta elettronica:
" Scrivo per chiedervi alcune informazioni, son una madre singel con 2 ragazzi di 14 e 17 anni da sei anni lavoro come Housekeeping Manager nello stesso albergo, da un paio di mesi non mi trovo bene andare a lavorare perchè mi hanno presa di mira, ogni giorno che vado con ansia e piango per la pressione mentale, ma siccome non posso lasciare il posto di lavoro senza pensarci avendo i due ragazzi a carico e il loro padre che non aiuta molto sono preoccupata di dare la disdetta. Non posso permettermi di fare i passi senza sicurezza e mi stato chiedendo se da parte vostra mi potere consigliare come comportami.
Ringraziandovi per il tempo che dedicate a me vi pongo i miei migliori saluti.” (doc. 149)
Il 6 marzo 2022 la direttrice dell’hotel, __________, ha effettuato una valutazione della dipendente per l’anno 2021 che ha concluso per un livello di prestazione di 3.48, che si situa tra il soddisfacente (3) e il buono (4).
Tale rapporto è stato sottoscritto pure dall’assicurata (cfr. doc. 90).
Nelle scale delle valutazioni l’unico punto leggermente al di sotto delle aspettative segnalato (2.5) è stato quello intitolato “capacità costruzione del team, motivazione ed ingaggio – gestione delle tensioni interne”, mentre eccellente (5) sono stati valutati i punti “pone gli interessi del cliente interno/esterno quale riferimento primario della sua attività” e “ascolta con attenzione l’interlocutore al fine di rendite la comunicazione efficace” (cfr. doc. 90).
Il 17 marzo 2022 RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 maggio 2022 (cfr. consid. 1.1).
L’assicurata si è annunciata all’URC di __________ il 25 aprile 2022, fissando l’inizio della disoccupazione al 1° giugno 2022 (cfr. doc. 141).
Il 25 maggio 2022 l’assicurata ha così illustrato alla Cassa le ragioni dello scioglimento del rapporto di lavoro:
" Il motivo per aver dato la disdetta è il mal trattamento nei miei confronti. Penso che la superanza e il potere e di prendersi il diritto di schiacciare le persone nel 2022 non dovrebbe più succedere. Ho sempre dato più del dovuto, ore e ore di lavoro fuori orario mai contributi, Giorni di riposo cambiati all’ultimo momento nonostante avendo 2 figli a carico. Non sono mai stata assente in 7 anni. Sempre rispettosa nei confronti di tutti fino all’ultimo giorno di lavoro.
Sono consapevole che non ammetteranno mai di aver sbagliato nei miei confronti. Purtroppo chi ha potere vince sempre ma ci sono tante persone che possono confermare quanto sono stata male.
Ho lavorato con ansia ogni giorno. Lacrime e paura e sono dimagrita tanto. Se non avrei dato la disdetta sarei finita male già avuto problemi di amnesia che può confermare il mio medico __________.” (Doc. 96)
In quell’occasione RI 1 ha evidenziato la seguente affermazione prestampata sul formulario: “nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per conto mio” (cfr. doc. 97).
Il 2 giugno 2022 la Cassa ha posto alcuni quesiti alle Risorse Umane del datore di lavoro:
" (…)
Se l'impiegata non si fosse licenziata, avrebbe potuto continuare il rapporto di lavoro presso di voi? Se no, per quale motivo?
Quali motivazioni ha dato l'assicurata per giustificare le sue dimissioni?
Eravate soddisfatti dell'operato dell'impiegata? (inviarci copia delle valutazioni se disponibili).
L'impiegata è mai stata richiamata per il suo operato? Se sì, vogliate inviarci copia delle lettere, nel caso di richiami orali vogliate inviarci una dichiarazione controfirmata da chi era presente ai colloqui attestante la data ed il contenuto di essi.
L'impiegata ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali? Se no, quali?
Prima di licenziarsi l'impiegata ha espresso dei malesseri legati al posto di lavoro?
Se sì, quali provvedimenti sono stati presi?
Il 9 giugno 2022 __________ ha così risposto:
" (…)
Sì;
Motivi personali;
Sì, si allega copia (20(21);
No. Il rapporto si è sviluppato sulla dialettica tra direzione e capo servizio;
Sì;
Nel 2015 (inizio contratto) è entrata come aiuto governante. Nel corso degli anni (2018) è passata a governante e le condizioni professionali e personali si sono modificate. Formalmente non ha espresso particolari malesseri;
RI 1 era apprezzata sul posto di lavoro.” (Doc. (88)
Al riguardo il 20 giugno 2022 l’assicurata ha formulato le seguenti osservazioni:
" Ho letto attentamente lo scritto da parte del mio ex datore di lavoro. Ci sono rimasta male a scoprire quanto e facile per loro a coprire ciò che succede. Ma se ci penso bene era ovvio che fossi cosi come avevo già scritto nella prima lettera chi ha potere vince sempre. Le schede di valutazione che fanno, che purtroppo non rispecchia realmente ciò che pensano di tè. Controllando uno per una siamo tutti bravi. E ovvio che da parte loro non ammettano niente, chi lo farebbe? Soprattutto con questa facilità di lavarsi le mani. Alla fine sono le persone che hanno lavorato con me, in primis il mio staff ma anche i miei colleghi capiservizio che possono confermare a quanto sono stata male veramente. Non loro che passano la giornata nel ufficio. La signora __________ il direttore generale non può dire che non sa di niente e che io non sono mai andata a parlare con lei, visto che e stata proprio lei di non aver avuto voglia di ascoltarmi quando mi sono trovata in grande difficolta e ho cercato il confronto la sua risposta era che io non comprendo che lei non ha voglia di parlare con me ma e stanca di me e del mio modo di lavorare. Tra altro il signor __________ il capo delle risorse umane ha visto benissimo come stavo quando sono andato a parlare della mia decisione, è possibile che tutti fanno finta di niente? Solo perchè ho sbagliato di non mettermi in malattia? Non sapevo che le persone oneste alla fine perdono sempre, ma sicuramente mi avete dato un consiglio per il futuro, meglio prendere in giro le persone per ottenere il tuo diritto. Ho lasciato il posto di lavoro comportandomi giusta fino al ultimo giorno di lavoro, anche se non sono stati corretti nei miei confronti perché nonostante io non volevo mi hanno fatto fare le vacanze dal 20. Maggio in avanti dicendomi che è per il mio bene ma non era il loro scopo. Siccome l’efficienza dei soldi è più importante di qualsiasi altra cosa e l'incasso vale di più di qualsiasi persona hanno fatto in modo che alla fine della mia carriera da loro dovevo pagare addirittura giorni di vacanze fatte in più. Comunque comprendo la vostra prudenza con tutte le persone che fanno finta di potere stare a casa ma io di certo non faccio parte di quelli. Ho già in vista una bella proposta di lavoro per il comune di __________ in quale aspettano solo quale ruolo potrebbe essere il meglio per me, essendo che al colloquio mi hanno chiesto se ero disposta a fare anche altro, siccome voglio lavorare ho dato la mia disponibilità per qualsiasi ruolo, e tutto ciò senza aver avuto ancora nessuna contributo da parte vostra.” (Doc. 83)
Il 21 giugno 2022 la Cassa ha inflitto all’assicurata 45 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere abbandonato il suo impiego senza previamente essersi procurata un’altra occupazione (cfr. doc. 154-156).
Il 23 giugno 2022 RI 1 si è opposta alla sanzione rilevando:
" Ho preso nota della vostra decisione e sono rimasta senza parole, prendevo in considerazione il fatto che mi avreste dato la sanzione ma un mese e mezzo mi ha davvero lasciata a bocca aperta. Per me vuoi dire che lo stato e la legge svizzera sostiene il bullismo e viene riconosciuto solo se finisci in ospedale. La mia decisione di dire stop prima che accade, vistò che ho 2 figli per quali devo prendermi cura considerate come se non avessi voglia di lavorare. Ciò che mi viene d'istinto di fare e scrivere direttamente a Berna, mi sento non compresa non essere aiutata nonostante che ogni mese ho pagato per la cassa contro la disoccupazione ma soprattutto preso in giro da tutte le persone convolte. Unica domanda che mi rimane in testa che pongo a voi: essendo madre single senza lavoro e con la sanzione di 45 giorni, come faccio far mangiare i miei figli? Perchè pagare le fatture a questo punto e diventato secondario. Sapendo che le mie parole non hanno alcun peso, perché sono una cittadina svizzera senza valore vi porgo i miei migliori saluti.” (Doc. 61)
L’8 agosto 2022 l’assicurata ha inviato alla Cassa uno scritto nel quale ha rilevato:
" Ho tentato di fare ricorso alla vostra decisione senza averne successo. Non capisco perchè nessuno si ha messo in contatto con la mia psicologa signora __________ che mi segue da tanti anni, e vero che non mi sono messa in malattia ma per gestione personale e a come sono stata cresciuta ma ciò non vuol dire di non essere stata male è maltrattato al lavoro, la decisione di 45 giorni di sanzione è davvero tanto e ingiusto perchè così lo stato ti fa credere che è a favore di mobbing e una persona corretta è costretta ad ammalarsi perché non ha via di uscita. Vi prego di contattare la signora __________ che conosce tutta la mia storia emozionale e quale come me trova la decisione vostra esagerata.” (Doc. 55)
L’8 settembre 2022 RI 1 è stata sentita personalmente da __________ della Cassa CO 1.
In quell’occasione quest’ultima ha allestito un verbale, letto e approvato dall’assicurata, nel quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Nel suo scritto dell'8 agosto 2022 ha indicato di ritenersi sorpresa che la Cassa, prima di emettere una sua decisione, non abbia contattato la sua psicologa, signora __________, per avere informazioni in merito al suo stato di salute psicologico; le chiediamo, considerato come su tutti i documenti ha indicato che le dimissioni non le erano state consigliate da un medico, come poteva la Cassa sapere che lei era in cura dalla dottoressa __________?
Confermo, non potevate sapere che ero stata in cura dalla dottoressa, non l'avevo mai dichiarato.
Da quanto tempo è in cura dalla dottoressa?
Sono in cura dalla dottoressa da circa 3 anni, inizialmente per motivi non legati al rapporto lavorativo ma personale.
È in cura dalla dottoressa per i problemi legati al posto di lavoro?
Inizialmente no, ero appunto in cura per dei problemi personali, che erano in fase di miglioramento dunque avevo diminuito gli incontri con la dottoressa, chiaramente in tutto il percorso fatto avevo parlato anche di problemi legati all'ambito lavorativo.
Quando mi è arrivata la vostra decisione ho deciso di riprendere con più regolarità gli incontri, in quanto ho sentito un calo emotivo.
La dottoressa __________ le ha consigliato l'abbandono del posto di lavoro o un periodo di inabilità così da potersi riprendere in tutto o in parte?
No, non è successo in quanto l'ho interpellata successivamente, mi ha però detto che, se fossi andata prima, mi avrebbe fatto un certificato medico considerato il mio stato emotivo.
Per quale motivo, considerato come lo ritenga necessario ai fini della sua pratica non ha chiesto un certificato medico alla dottoressa da presentare alla Cassa?
Non ci ho pensato, mi avevano chiesto un certificato medico, non l'avevo al momento e non ho pensato che la dottoressa potesse farlo a posteriori.
È disposta a far compitare il certificato medico alla dottoressa?
Si, sottoporrò il certificato medico alla dottoressa e ve lo faccio avere nel più breve tempo possibile.
Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
Non ho nulla da aggiungere per l'opposizione, le consegno il nuovo contratto di lavoro.” (Doc. 41-42)
Il 13 settembre 2022, dopo essere stata svincolata dalla paziente dal segreto professionale, la dott. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha così risposto ai quesiti che figurano sul formulario “Certificato medico in caso di risoluzione sul posto di lavoro per motivi di salute”:
" (...)
24.2.2020
No, sono stata informata dopo.
Se sì, di che natura erano questi problemi e quando è stata la prima volta chela/il paziente si è rivolta/o a Lei a questo riguardo?
Paziente abile alla ricerca di un posto di lavoro al 100%.
dal …………… al …….……. a una percentuale del …………. %
dal …………… al …….……. a una percentuale del …………. %
dal …………… al …….……. a una percentuale del …………. %
Lavoro sempre svolto.
Paziente molto coerente e in sintonia con sè stessa.” (Doc. 36-37)
Il 19 settembre 2022 la Cassa ha confermato la decisione del 21 giugno 2022 (cfr. doc. 4-9).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare nel suo principio la decisione della Cassa.
Infatti, da una parte, al momento in cui ha disdetto il contratto di lavoro il 17 marzo 2022 l’assicurata non si era ancora procurata un altro impiego e d’altra parte non è possibile concludere che la precedente occupazione era divenuta inadeguata per motivi di salute. Infatti, la costante giurisprudenza federale esige che il rifiuto o l’abbandono di un’occupazione per ragioni di salute deve essere attestato da un certificato medico, ciò che qui non è avvenuto.
Tale motivo non può dunque essere validamente invocato per giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.2; in particolare cfr. STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 a proposito di un caso di mobbing. Vedi pure la STCA 38.2022.15 del 28 aprile 2022).
Questa conclusione si giustifica tanto più se si considerano le valutazioni positive esposte dal datore di lavoro nel Rapporto di valutazione del 2021. Del resto, se non avesse dimissionato, l’assicurata non sarebbe stata licenziata poiché “era apprezzata sul posto di lavoro” (cfr. doc. 17).
Del resto la giurisprudenza federale ha costantemente stabilito che occorre mantenere provvisoriamente il proprio impiego malgrado eventuali divergenze di vedute con in superiori e disaccordi con i colleghi (cfr. consid. 2.1).
Nel suo ricorso l’assicurata ha peraltro affermato che fin dal primo giorno era consapevole che sarebbe incorsa in una sanzione (cfr. consid. 1.3).
Ella contesta la colpa grave, anche in considerazione del fatto che dopo pochi mesi di disoccupazione ha iniziato a lavorare presso l’albergo __________ di __________ dal 19 settembre 2022 (cfr. doc. 25).
Questa circostanza è tuttavia rilevante.
La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che l’entità della sanzione deve essere fondata sulla gravità della colpa e non sulla durata effettiva della disoccupazione (cfr. STF 8C_577/2011 del 31 agosto 2012: “En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation.”)
Nel fissare l’entità della sanzione occorre invece tenere conto della situazione personale, in particolare familiare dall’assicurata (cfr. STFA C 331/98 del 24 novembre 1998 consid. 2. “Die persönlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin zur fraglichen Zeit lassen ihr Fehlverhalten verständlich erscheinen” citata da B. Rubin in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 326 n. 101).
Nella presente fattispecie il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la situazione personale dell’assicurata, madre single di due ragazzi nati nel 2005 e nel 2007, debba essere presa in considerazione.
Si giustifica pertanto la riduzione dell’entità della sanzione da 45 a 31 giorni di penalità, il minimo in caso di colpa grave (cfr. STFA C 137/03 del 5 aprile 2004 consid. 5.1).
La decisione su opposizione del 29 settembre 2022 deve di conseguenza essere modificata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 29 settembre 2022 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti