Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.67
Entscheidungsdatum
14.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

__________Raccomandata

Incarto n. 38.2022.67

rs

Lugano 14 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 giugno 2022 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 31 marzo 2022 (cfr. doc. 300) con il quale è stata respinta la richiesta di RI 1 (nato il __________ 1963) tendente al riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2022, poiché l’assicurato non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, né un motivo di esonero.

Al riguardo nella decisione su opposizione è stato asserito:

" (…)

Nel presente caso occorre valutare se il qui opponente possa o meno comprovare il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi oppure far valere un motivo di esonero.

Preso atto delle osservazioni formulate in sede d’opposizione e dall’intera documentazione agli atti, la Cassa conferma come il periodo da prendere in considerazione per la riapertura del termine quadro (in seguito anche al periodo covid-19) sia dal 1. luglio 2019 al 31 marzo 2022.

Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1. luglio 2019 - 31 marzo 2022) il Sig. RI 1 ha lavorato complessivamente 11 mesi, periodo insufficiente per essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione (periodo minimo di contribuzione pari a 12 mesi). Si fa presente che l’attività svolta per la signora __________ negli anni 2019, 2020 e 2021 risulta essere effettuata quale indipendente e, per tale motivo, non può essere presa in considerazione per la riapertura del termine quadro. (…)” (Allegato A1 a doc. I)

1.2. L’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha, in particolare, chiesto, in via principale, l’apertura di un nuovo intero termine quadro di 2 anni a partire dal 1° aprile 2022 e, in via subordinata, l’apertura di un nuovo parziale termine quadro di 15 mesi a partire dal 1° aprile 2022 (cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto innanzitutto che dal 1° aprile 2022 ha proseguito con le ricerche di lavoro mensili, con i colloqui di consulenza e soprattutto con l’inoltro dei moduli mensili per ottenere il versamento delle indennità di disoccupazione.

Egli ha poi rilevato che il suo termine quadro base ha avuto inizio il 1° luglio 2019 e sarebbe dovuto finire il 30 giugno 2021, tuttavia a seguito della pandemia Covid-19 è stato prolungato fino al 31 marzo 2022. Il medesimo ha poi evidenziato le enormi difficoltà nel trovare un lavoro in età avanzata.

Il ricorrente ha, altresì, affermato:

" (…) tutte le persone di responsabilità contattate presso gli uffici URC e presso gli uffici sindacali ad oggi non mi hanno saputo dire se durante il termine quadro base prolungamento a causa la latente malattia Covid-19, di legge valgono i 12 mesi lavorativi nei 2 anni prima la fine del termine prolungato. Insomma sembra che nessuno sappia o abbia capito che durante la pandemia era assai più difficile trovare un lavoro, visto che tutte le imprese di costruzione operavano con tempi ridotti e soprattutto non sapevano quando e come sarebbero finiti i reali problemi.

E proprio a causa delle non risposte su quanto indicato al punto precedente ho ritenuto buona cosa perdere del tempo nella ricerca di corrette premesse e informazioni di merito, e che di fatto sono le basi del presente ricorso sia per determinare i giusti mesi lavorativi presso l'impresa __________ e sia per avere diritto ad un nuovo termine quadro tramite il previsto prolungamento di 2 anni nel caso in cui durante la disoccupazione l'assicurato ha avviato o perlomeno aumentato e tramutato in principale una attività da indipendente regolarmente iscritta (Vedi articoli LADI e delle leggi in merito AD). Infatti come prova la Vs. decisione datata 20.12.2016 relativa all'Incarto n. 38.2016.28 (All. 6) e come prova quanto già dichiarato in tempi non sospetti nella procedura relativa al personale Incarto n. 38.2022.13.28 (recte: 38.2022.13) (All. 7) le corrette ore lavorative che sono valide di legge durante non poche settimane presso l'impresa __________ (N.B.: con lavoro su chiamate e a volte svolto anche di sabato) devono essere moltiplicate con il fattore pari a 1.4, e ciò senza nemmeno considerare quante ore dovrebbero generare le settimane nella quali ero ancora membro del CdA nel periodo 01.06. - 17.07.2020 (All. 8). Situazioni lavorative particolari che di fatto anche nel caso le settimane fossero state solo 10 rispetto alle sicuramente maggiori con lavoro su chiamata il sabato durante il totale di 44 degli 11 mesi lavorativi, questo provoca sicuramente ad almeno 1 mese supplementare da conteggiare per il numero dei mesi lavorativi.

Infatti come prova il Vs. Incarto n. 38.2022.13.28 (recte: 38.2022.13) il sottoscritto aveva un contratto con il grado di occupazione del 22,5% che da ore (40 x 22,5%) = 9 settimanali che moltiplicate per 1,4 danno 12.6 ore, e che con deduzione delle 9 ore base fanno 3,6 ore da conteggiare per almeno un minimo di 10 settimane.

Mentre la mia situazione quale indipendente con attività principale trasformata e avviata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 senza avere ricevuto alcuno aiuto, è provata dagli scritti di merito allegati (All.ti 9). Parallela situazione a quanto sopra che dovrebbe darmi il diritto al prolungamento dell’iniziale termine quadro base di 2 anni e che durante i quali anche se fossero dedotti i 9 mesi del prolungamento a causa del Covid-19, fanno risultare una rimanenza di 15 mesi con le stesse indennità giornaliere precedenti in disoccupazione a partire dal 01.04.2022”. (…)” (Doc. I)

Il 6 settembre 2022 l’assicurato ha domandato di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, trasmettendo il relativo certificato (cfr. doc. III + III1).

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando quanto segue:

" (…) Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1. luglio 2019 - 31 marzo 2022), il qui ricorrente ha lavorato presso il Sig. __________ dal 1. luglio 2019 al 31 maggio 2020 per complessivi 11 mesi di contribuzione, pertanto inferiori al periodo di contribuzione minimo previsto dalla vigente legge pari a 12 mesi.

Nell'atto ricorsuale al punto 4, il Sig. RI 1 richiede il prolungamento del termine quadro per il periodo di riscossione a dipendenza dell'attività lavorativa svolta quale indipendente. Orbene, il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste agli art. 71a-71d LADI è prolungato di 2 anni se:

  • l'assicurato ha intrapreso l'attività lucrativa indipendente durante un termine quadro per la riscossione della prestazione;

  • durante l'esercizio della propria attività indipendente l'assicurato non ha ricevuto indennità compensative e

  • l'assicurato ha definitivamente cessato la propria attività indipendente.

Il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione non comporta un aumento del numero massimo di indennità giornaliere.

Il qui ricorrente, come indicato anche sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" al pt. 12, ha svolto un'attività lavorativa quale persona indipendente dal 1988 al 31 dicembre 2021 (data di chiusura iscrizione). Il Sig. RI 1 non ha iniziato l'attività indipendente durante il termine quadro, ma bensì (come indicato da parte del qui ricorrente) nel lontano 1988. Non soddisfa quindi i presupposti previsti dall'art. 9a LADI. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il 14 e il 16 settembre 2022 l’insorgente ha prodotto della documentazione relativa alla propria situazione (cfr. doc. VI + B1-3; VIII + Allegati 2-6) che è stata inviata all’amministrazione (cfr. doc. VII; XXX).

1.5. La Cassa, il 26 settembre 2022, ha riconfermato integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

1.6. Il 30 settembre 2022 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie, sottolineando, da una parte, che a metà 2020, consapevole dei tanti problemi professionali causati dal suo licenziamento e dalla situazione pandemica, ha iniziato a decidere di migliorare e ampliare l’unica vera attività da sempre svolta, ossia quella da indipendente. Dall’altra, che negli ultimi 10 mesi del termine quadro ha impostato il suo tempo nell’ampliare e rendere migliore e principale la sua unica e parziale attività da indipendente, come comprovato dall’annullamento dell’iniziale decisione di chiusura e/o cessazione della sua attuale attività da indipendente al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. XI + C1-5).

Il ricorrente, il 7 ottobre 2022, ha trasmesso lo stralcio quale indipendente al 31 dicembre 2021 emesso il 16 febbraio 2022 della Cassa __________, rispettivamente la nuova domanda di affiliazione agli indipendenti al 1° gennaio 2022 inoltrata dal medesimo il 6 ottobre 2022 e la richiesta del 4 ottobre 2022 alla Cassa __________ di inviargli il calcolo provvisorio degli acconti dei contributi con la precisazione che “la mia attività indipendente è divenuta definitivamente la principale da inizio 2022 dopo essere stata solo accessoria negli ultimi difficili e assai problematici anni tra Covid + guerra + aumenti costi + trasloco+ stress” (cfr. doc. XIII + A-C)

1.7. La parte resistente, l’11 e il 17 ottobre 2022, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare riguardo ai doc. doc. XI + C1-5 e XIII + A-C e si è riconfermata nella propria risposta del 13 settembre 2022 (cfr. doc. XV; XIX).

1.8. Nel frattempo l’assicurato, il 15 ottobre 2022, ha inviato il seguente scritto:

" (…)

Presentazione di una ulteriore importante osservazione di merito

Che presenta il Signor __________ assicurato n. __________ in base al grado di occupazione riportato nel contratto di lavoro con la impresa generale __________ del 25% poi ridotto dal TCA al 22,5% per il calcolo del guadagno assicurato che determina l'importo della indennità giornaliera a partire dal 1 luglio 2019.

Mi permetto fare presente e osservare quanto segue:

A. Sulla base degli articoli di legge federali in merito alla parità di trattamento e di diritto che dovrebbero essere considerati anche nei casi come quello in oggetto, la matematica mi porta ritenere che gli 11 mesi contributivi indicati giustamente solo nell’ultimo scritto della controparte, oltre a subire un corretto aumento in base agli importanti fatti da me riportati nei precedenti scritti ritengo che andrebbero anche aggiornati con il calcolo proporzionale contestuale e parallelo seguente visto che da 1.7.2019 il sottoscritto era solo dipendente della impresa generale __________:

B.

11 mesi + 11 x (42% - 22,5%) = 13,15 mesi oppure

11 mesi + 11 x (42% - 25,0%) = 12,85 mesi” (Doc. XVII)

1.9. A tale proposito la Cassa, il 25 ottobre 2022, ha dichiarato di non avere alcunché da osservare e ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. doc. XX).

1.10. Il 7 novembre 2022 l’insorgente ha inviato al TCA per conoscenza una lettera indirizzata alla Cassa __________ nella quale ha chiesto che gli venga concesso di proseguire la sua attività quale indipendente iniziata oltre tre decenni prima e mai di fatto chiusa. Alla stessa egli ha annesso fatture emesse e meglio “acconti d’onorario percepiti dai miei clienti da inizio 2022 per le regolari prestazioni tecnico + amministrative + giuridiche a loro fornite tra fine 2021 e soprattutto inizio 2022” (cfr. doc. XXII; D1-10).

L’assicurato, il 17 novembre 2022, ha prodotto, in particolare, la comunicazione del 15 novembre 2022 con cui la Cassa __________ l’ha affiliato come persona che esercita un’attività indipendente a partire dal 1° gennaio 2022 (cfr. allegato E1 a doc. XXIV).

Egli ha inoltre auspicato di ricevere a breve o comunque prima di fine anno una decisione da parte di questa Corte (cfr. doc. XXIV + E1-7).

1.11. I doc. XXII + D1-10 e XXIV + E1-7 sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXIII e XXV).

1.12. Il 21 novembre 2022 il ricorrente ha trasmesso la decisione provvisoria per l’anno 2022 in relazione ai contributi d’acconto emanata il 16 novembre 2022 dalla Cassa __________, da cui risulta un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 7'500.-- (cfr. doc. XXVI + 1/2).

1.13. II doc. XXVI +1/2 è stato spedito per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XXVII).

1.14. L’assicurato, il 28 novembre 2022 e il 14 dicembre 2022, ha prodotto alcuni documenti e ha nuovamente affermato di essere in attesa di una decisione del TCA a breve o comunque prima di fine anno (cfr. doc. XXVIII + F1-2, XXIX + 1/5).

1.15. I docc. XXVIII + F1-2 e XXIX + 1/5 sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa abbia, a ragione o meno, negato al ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 1° aprile 2022.

2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni.

Il legislatore ha dunque introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF 146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1., pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.; Prassi LADI ID emessa dalla SECO, p.to. B49).

2.4. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_234/2018 dell’8 agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5. Nella presente evenienza l’assicurato, ingegnere civile __________ (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al beneficio di una rendita di invalidità AI del 50% con grado di invalidità del 58% dal 2015 (cfr. STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.; decreto 32.2015.87 emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

Nel corso degli anni egli ha aperto cinque termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio 2014, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018. Un ulteriore termine quadro è stato aperto il 1° luglio 2019 (cfr. STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.).

L’ultimo termine quadro, iniziato il 1° luglio 2019 e che avrebbe dovuto concludersi il 30 giugno 2021, è stato prolungato, in applicazione delle disposizioni introdotte a seguito della pandemia di Covid-19 (cfr. art. 8a Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033) dapprima, il 9 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021 e poi, il 3 gennaio 2022, fino al 31 marzo 2022 (cfr. allegato 4 a doc. I; STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.).

Nel termine quadro dal 1° luglio 2019 il grado di disponibilità lavorativa dell’assicurato era del 50% (cfr. STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2022 consid. 2.8.).

Perlomeno dal novembre 2018 l’assicurato è stato alle dipendenze della “ditta individuale e/o Impresa __________” (il primo contratto di lavoro è comunque stato concluso l’11 giugno 2018 a decorrere dal 3 settembre 2018). L’impiego era a tempo parziale al 25% e dal 18 gennaio 2019, con la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, al 22,5% (cfr. STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019; STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.12.).

__________ ha disdetto il rapporto di impiego l’11 marzo 2020 con effetto da fine maggio 2020 (cfr. doc. 28; 289).

Il 28 marzo 2022 il ricorrente ha interposto una nuova domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2022, indicando di essere disposto e capace a lavorare a tempo parziale, al massimo 20 ore alla settimana, rispettivamente al 50% di un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 288).

Con decisione del 31 marzo 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 27 giugno 2022, la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2022, non avendo potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, né un motivo di esonero (cfr. doc. Allegato A1 a doc. I; doc. 300; consid. 1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ricorda, da un lato, che, quando un termine quadro per la riscossione a favore di un assicurato è scaduto, prima di aprirne uno nuovo ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, la Cassa deve comunque esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’art. 8 LADI sono soddisfatti (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altro, che ex art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.).

In relazione a quanto lamentato nel ricorso circa il fatto che non fosse chiaro se anche durante i termini quadro prolungati a causa del Covid-19 valessero 12 mesi di contribuzione (cfr. doc, I; consid. 1.2.), giova sottolineare che nel contesto della pandemia di Covid-19 non ci sono state deroghe agli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI per quanto attiene alla durata minima di 12 mesi del periodo di contribuzione (cfr. Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033).

Secondo la giurisprudenza nell’assicurazione contro la disoccupazione la delimitazione tra lavoratori salariati e indipendenti è di principio definita in funzione dello statuto contributivo secondo il diritto dell’AVS. Con riserva dell'errore manifesto, lo statuto stabilito dalle autorità di applicazione dell’AVS ha un effetto vincolante nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 4.1.).

È altresì utile evidenziare che finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione è quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non di farsi carico del rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STCA 38.2011.3. del 5 settembre 2011 consid. 2.5. ; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg.,110).

2.7. In concreto il ricorrente, nel precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni, iniziato il 1° luglio 2019 e scaduto il 31 marzo 2022, in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr. consid. 2.5.), è stato alle dipendenze della ditta __________ dal luglio 2019 al maggio 2020, ossia per 11 mesi (cfr. consid. 2.5.), come stabilito dalla Cassa.

Contrariamente a quanto asserito dall’assicurato (cfr. doc. XI), l’amministrazione non soltanto nella risposta di causa ha indicato che il medesimo, nel nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione da luglio 2019 a marzo 2022 - corrispondente al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.3. -, ha lavorato 11 mesi (e non solo 2 come risulta dal provvedimento del 31 marzo 2022 dove la Cassa si era fondata su di un termine quadro di contribuzione più breve, ovvero dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2022; cfr. doc. 300), bensì già nella decisione su opposizione impugnata (cfr. Allegato A1 a doc. I).

Nel caso di specie si rivela, poi, ininfluente la STCA 38.2016.28 del 20 dicembre 2016 citata nel ricorso e annessa al medesimo (cfr. doc. I; allegato 6 a doc. I; consid. 1.2.), secondo cui, quando un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad esempio nel contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene tenuto conto.

È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI ); secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3; 122 V 256).

In casu, infatti, sono ad ogni modo già stati presi in considerazione tutti i mesi in cui l’assicurato era alle dipendenze di __________ durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (1° luglio 2019 - 31 marzo 2022), e meglio da luglio 2019 a maggio 2020.

Le attività lavorative svolte dal ricorrente quale indipendente - in relazione alle quali ha pure ricevuto un credito Covid-19 (cfr. doc. XI; Allegato 3 a doc. XI) - non possono, per contro, essere considerate quale periodo di contribuzione, ritenuto che ai fini dell’adempimento dello stesso vale unicamente l’attività salariata ai sensi della LAVS (cfr. consid. 2.6.).

Fra le attività indipendenti rientra quella effettuata a favore della signora __________ negli anni 2019-2021 (cfr. doc. 211; 215; 217), come del resto indicato nella decisione su opposizione (cfr. Allegato A1 a doc. I; consid. 1.2.).

In effetti, dagli atti non risulta essere stato concluso un contratto di lavoro tra le parti. In proposito va osservato che il fatto che un contratto di lavoro non richieda di regola una forma speciale (cfr. art. 320 CO) non comporta automaticamente la dimostrazione riguardo alla conclusione del contratto stesso (cfr. STF 2D_17/2016 del 28 luglio 2016 consid. 6.1.).

Inoltre è l’insorgente medesimo che nell’opposizione ha asserito che “(…) questa cliente è l’ultima che continua richiedere prestazioni dopo che attività indipendente è formalmente chiusa (…)” (cfr. doc. 211).

Nel ricorso, del resto, egli non ha più richiesto di tenere conto della collaborazione con tale cliente ai fini del periodo di contribuzione (cfr. doc. I).

In simili condizioni nel termine quadro per il periodo di contribuzione che si estende dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2022 (cfr. art. 8a cpv. 3 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione: “L’assicurato il cui termine quadro per la riscossione della prestazione è stato prolungato conformemente al capoverso 2 ha diritto, all’occorrenza, a un prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione se è aperto un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione. La durata del prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde a quella del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione di cui al capoverso 2”) l’assicurato, con 11 mesi di contribuzione, non raggiunge il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI.

2.8. Nemmeno è di soccorso all’insorgente l’art. 9a cpv. 1 LADI, a cui egli ha fatto implicitamente riferimento nell’impugnativa e nello scritto del 17 novembre 2022 (cfr. doc. I; XXIV; doc. E2 allegato a doc. XXI; consid. 1.2.; 1.10.), che consente a un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste agli articoli 71a-71d LADI di beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione (scaduto durante l’attività lucrativa indipendente; cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 2000) di due anni se il medesimo intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro (lett. a) e se, al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente (lett. b).

In concreto, da una parte, il ricorrente non ossequia il presupposto di cui all’art. 9a cpv. 1 lett. a LADI, siccome egli, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. IV; consid, 1.3.), non ha iniziato l’attività indipendente nel termine quadro, avendo dichiarato di esercitarla da un trentennio (cfr. doc. XXII; consid. 1.10.).

Dall’altra, l’assicurato non ha cessato definitivamente la sua attività indipendente (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. b LADI).

Al riguardo il TCA osserva che l’insorgente ha asserito che a metà 2020 ha iniziato a migliorare e ampliare la sua unica vera attività da sempre svolta, ossia quella da indipendente, e negli ultimi 10 mesi del termine quadro ha impostato il suo tempo nell’ampliare e rendere principale tale attività (cfr. doc. XI; consid. 1.6.).

Inoltre il medesimo, a seguito dello stralcio quale indipendente al 31 dicembre 2021 da parte della Cassa __________, il 6 ottobre 2022 ha interposto una nuova domanda di affiliazione agli indipendenti dal 1° gennaio 2022, precisando che “la mia attività indipendente è divenuta definitivamente la principale da inizio 2022 dopo essere stata solo accessoria negli ultimi difficili e assai problematici anni tra Covid + guerra + aumenti costi + trasloco+ stress” (cfr. doc. XIII + A-C; consid. 1.6.).

Tale richiesta è stata accolta dalla Cassa __________ il 15 novembre 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022 (cfr. Allegato E1 a doc. XXIV; consid. 1.10.).

Al riguardo cfr. pure docc. XXIX+1/5.

Non avendo cessato definitivamente la propria attività indipendente, neppure il termine quadro per il periodo di contribuzione può essere prorogato di al massimo due anni (cfr. art. 9a cpv. 2 LADI; STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.3.1-3.3.2; STF 8C_367/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.2.; 3.5; Prassi LADI ID B64).

È, del resto, utile rilevare che ai sensi dell’art. 3a cpv. 2 OADI l’assicurato che ha ricevuto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante l’esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione. Secondo la dottrina questo disposto di esclusione concerne gli assicurati che hanno esercitato un’attività indipendente i cui redditi sono stati computati quale guadagno intermedio ex art. 24 LADI (cfr. STF 8C_537/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 3.1.; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 9a LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 110 pag. 230).

Infine giusta l’art. 9a cpv. 3 LADI le indennità giornaliere non possono comunque superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27 LADI.

2.9. Stante quanto precede, non essendo soddisfatto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (cfr. art. 13 cpv. 1 LADI; consid. 2.2.) e non essendo stato fatto valere nessuno dei motivi di esonero previsti dalla legge (cfr. art. 14 LADI; consid. 2.4.), rettamente la Cassa non ha ritenuto realizzato il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI e ha negato al ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2022.

2.10. L’insorgente, nel ricorso, ha chiesto che nel caso di rifiuto delle prestazioni LADI si provveda alle verifiche e ai calcoli relativi alla prestazione transitoria per i disoccupati anziani ai sensi della LPTD (cfr. doc. I; XI).

La Cassa ha indicato di non essere competente in materia e di non poter, quindi, entrare nel merito (cfr. doc. IV pag. 5).

Questa Corte può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.1.; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.).

La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente evenienza difetta una decisione in merito a un’eventuale prestazione transitoria per i disoccupati anziani, per cui il TCA – il quale è competente in tale ambito secondo gli art. 56 e 57 LPGA, applicabili in virtù del rinvio previsto all’art. 1 della Legge federale sulle prestazioni transitoria per i disoccupati anziani (LPTD) in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 30 ottobre 2019 p.to 5, in FF 2019 6861 (6897)) – non può chinarsi sulla problematica.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPTD per il ricevimento e l’esame delle domande nonché la determinazione e il versamento delle prestazioni transitorie sono competenti gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC del Cantone in cui i beneficiari hanno il domicilio.

Nel Cantone Ticino l’autorità competente è la Cassa __________ (cfr. art. 26 LaLPC), alla quale gli atti sono tramessi per decidere in merito alla richiesta del ricorrente.

Va, ad ogni modo, rilevato che le prestazioni transitorie sono destinate ai lavoratori che esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60° anno d'età, al fine di colmare le lacune esistenti tra la fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione e il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS (cfr. art. 3, 5 LPTD; FF 2019 6890; STCA 33.2022.16 del 26 settembre 2022 consid. 2.1.).

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.49 del 26 settembre 2022 consid. 2.13.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12. La richiesta dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. III+1) deve essere intesa, dunque, solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. consid. 2.11.).

Il ricorrente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

L’insorgente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa __________ affinché esamini la domanda di prestazioni transitorie ai sensi della LPTD formulata dal ricorrente.

  3. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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