Raccomandata
Incarto n. 38.2022.63
DC/sc
Lugano 17 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio 2022 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 29 luglio 2022 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 27 giugno 2022 (cfr. doc. 9) e respinto la richiesta di RI 1, nata nel 1963, di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 4 marzo 2022, in relazione ad un’attività lavorativa effettuata tramite un’Agenzia di collocamento privato di __________ che le permette di ottenere un guadagno intermedio sottoscrivendo contratti di missione nell’ambito della ristorazione ad __________ e a __________ (cfr. doc. 2).
L’UMA ha così motivato la decisione su opposizione:
" 1. In data 23 maggio 2022 la signora RI 1 ha
presentato una domanda per l'ottenimento delle spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS).
Con decisione del 27 giugno 2022 l'Ufficio delle misure attive ha respinto la richiesta in oggetto in quanto non vi è un contratto di lavoro ma unicamente dei contratti su chiamata.
Come da Prassi LADI PML L1, questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
Il contratto di lavoro a ore su chiamata non è compatibile con il sussidio di pendolare o soggiornante settimanale, la signora RI 1 non è uscita dalla disoccupazione.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…) In data 08.05.2022 ho presentato domanda di sussidio per SPSS e completata in data 20.05.2022 consegnando allo sportello dell'URC di __________ i contratti di missione fuori Cantone sottoscritti con l'agenzia __________ dal mese di marzo al mese di maggio 2022.
l motivi che mi spingono a contestare la decisione della Sezione del lavoro - DMA sono i seguenti:
Come da Prassi LADI PML L1, questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
Prassi LADI PML L29 nel dare la definizione di "luogo di lavoro ordinario" si parla espressamente di agenzia di lavoro temporaneo che interviene nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore e relativo contratto quadro per ogni specifico impiego.
Prassi LADI PML L34 eccezionalmente prevede una combinazione SPSS con Gl (art. 24 LADI) quando il guadagno intermedio rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Da parte mia tengo a sottolineare che lavorare tramite Agenzia mi ha permesso di ridurre la disoccupazione e maturare nuovi periodi di contribuzione.
l contratti di lavoro stipulati con l'agenzia __________ mi hanno infatti permesso di realizzare un Gl rilevante e stabile, che si è protratto anche oltre la domanda di sussidio, con il seguente accumulo di ore
ZV Bescheinigung marzo 104.50 ore Gl chf 2564.45
ZV Bescheinigung aprile 72.08 ore Gl chf 1651,90
ZV Bescheinigung maggio 105.75 ore Gl chf 2545,20
ZV Bescheinigung giugno 91.75 ore Gl chf 2175,50
Le spese di trasferta sostenute portandomi dal luogo di domicilio al luogo di lavoro fuori Cantone sono tuttavia importanti (biglietti FFS acquistati tramite carte di credito e utilizzo dell'auto) e risulta quindi una perdita finanziaria rispetto alla mia precedente attività (parliamo di un guadagno assicurato di chf 4036).
A mio modo di vedere la reale situazione del mercato del lavoro svizzero, caratterizzata dalla presenza di molte Agenzie di collocamento privato e Agences de placement digitate (CCL Prestito del personale) che fanno da mediatori tra aziende dì vari settori professionali (ristorazione, sanità, amministrativo, industriale,
edile) e persona in cerca d'impiego, non può essere ignorata.
La Decisione su opposizione del 29.07.2022 ritiene il "contratto a ore su chiamata non compatibile con il sussidio SPSS", però di fatto si lavora anche così e da molto tempo nel nostro paese.
Ritengo quindi anacronistico che PML/L emanati dalla SECO non possano ritenersi compatibili con i "contratti di missione" che ho sottoscritto.
Questa decisione non premia purtroppo l'iniziativa personale, che mi ha permesso di prendere in considerazione nuovi orientamenti professionali per uscire dalla disoccupazione, proporre la mia candidatura e sottoscrivere contratti di missione nell'ambito della ristorazione e non da ultimo di partecipare alla vita attiva del paese.
L'opposizione inviata in data 5 luglio 2007 alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, va dunque accolta con l'intento di favorire rassicurata (nata nel 1963) che ha accettato di lavorare fuori dalla sua regione di domicilio.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 25 agosto 2022 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Nello specifico la signora RI 1 continua ad essere iscritta in disoccupazione la sua richiesta di SPSS risulta combinata con un Gl. La signora RI 1, nel suo ricorso, menziona la Prassi LADI PML L34 che recita:
Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il Gl deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.
Nello specifico la signora RI 1 non può beneficiare delle spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS) in quanto presenta dei contratti su chiamata. Per quanto concerne la combinazione con il Gl questo non è stabile variando le ore ogni mese.
Visto quanto precede si ritiene che non ci siano le premesse per conoscere quanto richiesto dalla ricorrente, …” (Doc. III)
1.4. Il 5 settembre 2022 la ricorrente ha presentato nuovi mezzi di prova (cfr. doc. M1-M7B) ed ha sottolineato quanto segue:
" (…) La mia richiesta di SPSS è tuttavia combinata con il guadagno intermedio (Prassi LADI L34) abbastanza rilevante e stabile nel corso dei seguenti mesi (Allegati già in vostro possesso)
Marzo salario lordo sottoposto ad AVS chf 2812.70 ore di lavoro 104.50
Aprile salario lordo sottoposta ad AVS chf 1823.91 ore di lavoro 72.08
Maggio salario lordo sottoposta ad AVS chf 2810,36 ore di lavoro 105.75
Giugno salario lordo sottoposta ad AVS chf 2401,04 ore di lavoro 91.75
Un reddito da lavoro generato grazie ad un'attività lavorativa fuori Cantone (pressò normali aziende del settore alberghiero e della ristorazione – con settimana di 42 ore / 182 ore di lavoro previste al mese).
Esperienza professionale aggiunta che ha rafforzato la visibilità del mio profilo tanto da formalizzare un nuovo rapporto d'impiego in qualità di Collaboratrice a tempo parziale (60%), presso una struttura alberghiera in Ticino (Allegato 1 Contratto __________).
Contratti di missione fuori Cantone sottoscritti con regolarità e successivamente gestiti in combinazione con PML organizzato presso l'Albergo __________ a __________. (Allegato 2 Attestato guadagno intermedio luglio 2022) (Allegato 3 - URC Decisione __________).
Contratti di missione tramite Agenzia contestualizzati da tempo nella nostra realtà economica svizzera, esattamente come i CCNL di lavoro per Collaboratori/trici stagionali dell'industria alberghiera e ristorazione svizzera, i cui contraenti hanno un rapporto di lavoro solo per un breve periodo di tempo.
Perché dunque penalizzare o escludere dall'erogazione di SPSS coloro i quali si impegnano a sottoscrivere contratti di missione con le Agenzie di collocamento privato __________ mi ha introdotto nel settore della ristorazione e permesso di realizzare un guadagno mensile lordo parificabile ad una mensilità conseguita con un grado d'occupazione del 50%.
182 ore/mese x 50% = 91 ore/mese x salario complessivo di chf 23.36 = chf 2125.76
(Allegato 4 Calcolo safari orari CCNL per 2022)
La decisione emessa dall'UMA del 27.06.2022 è focalizzata sul tipo di contratto, non considera purtroppo le ore effettive di lavoro, la determinazione e l'impegno a portarsi fuori Cantone di un'assicurata il cui collocamento nella sua regione di domicilio risulta purtroppo difficile in vari settori professionali, per questioni di età. L'opportunità di lavorare fuori Cantone la ritengo formativa, permette di maturare nuovi periodi di contribuzione, ma esclude gli incentivi previsti a livello cantonale "Sostegno all'assunzione di disoccupati d'età maggiore o uguale a 55 anni (art. 5a L-rilocc), che completano le misure previste dalla LADI.
Queste sono in definitiva le premesse per riconoscere ad una assicurata di oltre 55 anni il "Sussidio di pendolare o soggiornante settimanale" a compensazione della perdita finanziaria rispetto alla mia precedente attività.
Ho valutato diverse offerte tariffarie, sia per l'acquisto di un Abbonamento di percorso mensile, 2°classe (- chf 356) sia per l'acquisto di un AG con pagamento mensile (chf 420 - durata minima iniziale 6 mesi) dal momento che ero stata reclutata per delle missioni a __________. Ho tuttavia scelto la soluzione di viaggiare al miglior prezzo selezionando il collegamento su Mobile FFS abbinato a biglietti risparmio e metà-prezzo.
Durante il periodo maggio - giugno ho organizzato le trasferte ad __________ anche in auto, alfine di contenere i costi per l'acquisto di biglietti FFS. l pernottamenti sono stati necessari in alcune occasioni per prestare servizio serale - collegamenti per il Ticino da __________ sono previsti solo fino alle 21:50.
Riepilogo dei costi finora sostenuti per l'acquisto di biglietti tramite
Mobile FFS e pagati con carta VISA
chf 50 pernottamento 19 marzo
FFS biglietti maggio chf 293.90
FFS biglietti giugno chf 51.00
FFS biglietti luglio chf 36.20 SPSS combinazione con POT non possibile
FSS biglietti agosto chf 161.60 SPSS combinazione con POT non possibile
FFS biglietti settembre chf 18.40
Visto quanto precede chiedo al Presidente del Tribunale cantonale e ai Giudici d'Appello di respingere la decisione impugnata dalla Sezione del lavoro - Ufficio misure attive per quanto concerne le spese di viaggio per il periodo marzo-giugno 2022 (Prassi LADI PML/L34) e di valutare anche la possibilità di accordare il sussidio in relazione ad un'occupazione a tempo parziale (Prassi LADI PML/L36).” (Doc. V)
Al riguardo l’8 settembre 2022 l’UMA si è così espressa:
" Ribadiamo quanto espresso nella risposta di causa del 25 agosto 2022; come da prassi LADI PM L-34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il Gl. Infatti, a differenza del Gl, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il Gl rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il Gl deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.” (Doc. VII)
Tale scritto è stato inviato per conoscenza all’assicurata il 9 settembre 2022 (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
L’art. 69 LADI stabilisce che “il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio”.
L’art. 70 LADI prevede che “il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa”.
2.2. La Direttiva relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML), elaborata nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, contiene in particolare le seguenti indicazioni:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
(…).
Condizioni
L8 Condizioni per la concessione di SPSS:
• Il richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi (art. 13 LADI).
• Non è stato possibile procurare all’assicurato alcuna occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI nella regione di domicilio (art. 68 cpv. 1 lett. a LADI).
• Il richiedente accetta un’occupazione fuori della propria regione di domicilio per evitare la disoccupazione.
• L’assicurato subisce perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 68 cpv. 3 LADI).
(…).
Combinazione con il GI (art. 24 LADI)
L34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.
(…).
Combinazione con un’occupazione a tempo parziale
L36 È possibile accordare SPSS in relazione a un’occupazione a tempo parziale. (…)”
2.3. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:
" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…) A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.
Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X._____ e Y._____ è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari. (…)"
In una sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr. 8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone.
In un'altra sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di ore settimanali di lavoro.
Allo stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore.
Le prestazioni richieste da un assicurato sono state rifiutate anche in una sentenza 38.2014.71 del 12 febbraio 2015.
In quel caso si trattava di un calciatore professionista il quale, dopo avere cercato senza esito positivo un lavoro in un’altra formazione presso la quale svolgeva il proprio lavoro, ha trovato un impiego fuori Cantone, sempre quale calciatore conseguendo un salario notevolmente inferiore.
Il TCA, dopo avere constatato che il contratto aveva una durata sufficientemente lunga (11 mesi) per permettere il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale. Questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel quale l’assicurato è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un solo mese dalla fine del precedente contratto di lavoro.
Questa Corte ha poi sottolineato che il ricorrente era tenuto ad accettare l’occupazione in questione anche se il salario di fr. 3'500.-- mensili, era inferiore al 70% del guadagno assicurato, visto che egli percepiva le prestazioni di guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. i LADI), visto che questa prestazione colma parzialmente la grande diminuzione salariale rispetto a quanto era attivo prima di iscriversi in disoccupazione (cfr. art. 24 cpv. 1 e cpv. 4 LADI).
Il TCA ha infine ritenuto decisiva per l’esito della vertenza la circostanza che il salario percepito dal ricorrente era estremamente ridotto (circa un terzo) rispetto al suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr. 160'000.-- presso il precedente datore di lavoro; cfr. doc. 3, doc. III).
Questo ha concluso che considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ancora ad attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica.
In dottrina, B. Rubin nel "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così espresso:
" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement, et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)
2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata, dal 4 marzo 2022, ha iniziato a svolgere un’attività lavorativa tramite l’Agenzia __________ di __________, che l’ha incaricata di svolgere delle missioni nel settore della ristorazione a __________ e a __________ (cfr. doc 3 – doc. 6).
L’assicurata ha lavorato 104,50 ore in marzo conseguendo uno stipendio lordo di fr. 2'812.70 (cfr. doc. B); 72.08 ore in aprile conseguendo un salario lordo di fr. 1'823.91 (cfr. doc. C); 105,75 ore in maggio conseguendo un salario lordo di fr. 2'810.36 (cfr. doc. D) e 91,75 ore in giugno conseguendo un salario lordo di fr. 2'401.04 (cfr. doc. E).
L’UMA ha negato all’assicurata il diritto ad ottenere il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale in quanto, da una parte l’attività lavorativa in questione non ha permesso a RI 1 di uscire dalla disoccupazione (cfr. punto L1 e L8 della Prassi LADI PML) e, d’altra parte, poiché il numero di ore lavorative variava di mese in mese, non è possibile combinare i SPSS con il guadagno intermedio (cfr. punto L34 della Prassi LADI PML).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, richiamate la giurisprudenza e la dottrina e le direttive amministrative qui sopra riprodotte (cfr. 2.4 e 2.3), questo Tribunale non può che approvare l’operato dell’amministrazione.
Infatti, anche volendo riconoscere che, considerata l’età dell’assicurata essa costituiva una rara opportunità di impiego, resta il fatto che il guadagno intermedio non era stabile visto che il numero di ore lavorative variava ogni mese (cfr. il punto 16 dei doc. B, C e E: “Bei uns können sich Personen für stundenweise Einsätze bewerben. Zu einem Einsatz kommt es nur, wenn der Einsatzbetrieb eine Person auch auswählt. Deshalb können wir keinen Beschäftigungsumfang garantieren, dieser kann dann zwischen 0% und 100% betragen.”).
La decisione su opposizione del 29 luglio 2022 deve pertanto essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 agosto 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti