Incarto n. 38.2022.6
rs
Lugano 25 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28/29 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha rivisto, in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, la decisione di autorizzazione del lavoro ridotto per il periodo 1° giugno - 30 novembre 2021 emessa il 15 giugno 2021 nei confronti di RI 1, negandole il diritto alle ILR (cfr. doc. A5; A3; A2).
L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…)
Al riguardo si osserva che l'attività dell'azienda dev'essere ripresa non appena consentito, questa condizione è l'espressione dell'obbligo di riduzione del danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. II 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti per il settore della ristorazione. Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici possono riaprire gli spazi al chiuso, rispettando le distanze minime previste tra i tavoli oppure installando pareti divisorie, ovviando di fatto alla perdita di posti all'interno.
Pertanto, a partire dal 31 maggio 2021, l'esercizio pubblico avrebbe dovuto riprendere il servizio serale. Riducendo il proprio servizio, ha di conseguenza aumentato il danno nei confronti della disoccupazione e la perdita di lavoro annunciata non può essere considerata inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). (…)” (Doc. A5)
1.2. Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2021, inviata tramite posta A Plus, la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dalla Sagl (cfr. doc. A6), nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto dal 1° giugno al 31 luglio, nonché dal 23 al 26 agosto 2021. Per i periodi dal 1° al 22 agosto e dal 27 agosto al 30 novembre 2021 è invece stata sollevata opposizione (cfr. doc. A2).
1.3. Con scritto del 24 gennaio 2022, pervenuto al TCA il 28 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto una proroga di 30 giorni per poter redigere un ricorso contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021, precisando:
" (…) La decisione del 9 dicembre 2021 è stata ricevuta il 16 dicembre 2021, e tenendo conto delle vacanze giudiziarie prima, e l’evolversi della pandemia con le dovute quarantene, visto l’ampia documentazione da elaborare, si chiede di voler concedere quanto menzionato.” (cfr. doc. I)
1.4. Questo Tribunale, tramite il proprio segretario di Camera, il 28 gennaio 2022, ha comunicato alla società che il termine di ricorso di 30 giorni non è prorogabile e che se, come sostiene la stessa, ha ricevuto la decisione su opposizione il 16 dicembre 2021, il termine di ricorso sarebbe scaduto il 31 gennaio 2022 (cfr. doc. Ibis).
1.5. Con atto del 28 gennaio 2022 denominato “Ricorso contro Decisione su Opposizione”, spedito tramite raccomandata il 29 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 31 gennaio 2022 RI 1 ha postulato la modifica della decisione su opposizione del 9 dicembre 2021, e meglio il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre al 30 novembre 2021 (cfr. doc. I pag. 9).
Riguardo alla tempestività dell’impugnativa è stato asserito:
" (…) Con lettera datata 9 dicembre 2021 e venuta in possesso il 16 dicembre 2021, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 compreso, i termini vengono rispettati. (…)” (Doc. I pag. 2)
1.6. Nella sua risposta dell’8 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto non tempestivo, rilevando:
" (…) la decisione su opposizione 9 dicembre 2021 dell’UG, inviata tramite Posta A Plus, è stata recapitata il 10 dicembre 2021 (cfr. doc. A). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ripresa da codesto Tribunale, in caso di invio con questo sistema di spedizione la data determinante per la notificazione è quella del deposito dell'invio nella casella postale (cfr. sentenza del TCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019 consid. 2.4, con riferimento in particolare alla sentenza del TF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015). La suddetta decisione non è quindi stata notificata il 16 dicembre 2021 come sostenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2), bensì già il 10 dicembre 2021. Pertanto, il termine per interporre ricorso, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, è scaduto il 25 gennaio 2022. Tuttavia, la ricorrente lo ha inviato solo il 29 gennaio 2022 (cfr. doc. B). (…)” (Doc. V)
1.7. Il 3 marzo 2022 la ricorrente ha chiesto di ritenere il proprio ricorso ricevibile e ha osservato:
" (…) Viene contestato integralmente che si sia venuto in possesso il giorno dopo, 10 dicembre, come al DOC A, in quanto venuto in possesso in data giovedì 16 dicembre 2021 direttamente presso l'esercizio pubblico.
Al Doc A viene menzionato come recapito venerdì, 10.12.2021 "recapitato nella cassetta di deposito/ cassetta delle lettere."
A riguardo l'esercizio pubblico è sprovvisto di cassetta di deposito o qualsivoglia nome chiamarsi cassetta delle lettere.
A sostegno di quanto detto anche la stessa lettera del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dove assegna 10 giorni per presentare osservazioni scritte, risulta essere datata 9 febbraio 2022, ma pervenuta anch'essa il 26 febbraio 2022 direttamente presso l'esercizio pubblico.
A riguardo si chiedono spiegazioni, altrimenti il termine di 10 giorni assegnato risulterebbe non più valido.
Di nuovo a sostegno di quanto detto, in data 25 gennaio 2022 (già in vostro possesso), datata 24 gennaio 2022, per mezzo raccomandato (di cui si allega copia ricevuta raccomandata), viene chiesto al lodevole Tribunale una proroga di 30 giorni per il ricorso in oggetto.
ln data 28 gennaio 2022 alle ore 9:11, con numero di telefono __________ il signor Menghetti telefonicamente presso il numero di telefono dell'esercizio pubblico (RI 1), comunica al gerente del locale che una proroga al ricorso non poteva essere concessa e quindi il termine ultimo per l'inoltro era il 29 gennaio 2022, altrimenti essendo il 29 gennaio 2022 un sabato poteva essere consegnato personalmente presso l'indirizzo del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il lunedì seguente 31 gennaio 2022, dietro accettazione firmata. (…)” (Doc. VII)
1.8. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 17 marzo 2022 (cfr. doc. IX) che è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
1.9. Il 31 marzo 2022 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. XI).
1.10. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.2. In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021:
" (…).
3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti).
3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”
Il TF, con giudizio 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:
" (…) Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).
4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2). (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3.
In un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione impugnata, trasmessagli con il sistema Posta A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina, comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato, gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto Track & Trace:
" (…).
4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de distribution.
4.2.
4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). (…)”
Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:
" 4.1.
Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)”
Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg., il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, in particolare come segue:
" (…).
8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.
8.2.
8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal fondées.
En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).
8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).
8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature. (…)”
Al riguardo cfr. pure P. Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.
2.3. Nel caso concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. IV A), risulta che la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 è stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 6:16. Il plico postale è stato “recapitato nella cassetta di deposito/Cassetta delle lettere” della ricorrente il 10 dicembre 2021 alle ore 10:58 (cfr. doc. IV A).
L’insorgente ha, però, affermato di avere ricevuto la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 giovedì 16 dicembre 2021 (cfr. doc. I; II; VII).
Il TCA, al riguardo, evidenzia, innanzitutto, che la giurisprudenza federale ha più volte confermato (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.2.) la liceità del sistema di spedizione A Plus, e meglio che il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.2.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
2.4. In relazione al fatto che la ricorrente abbia affermato che la busta contenente la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021, spedita, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), all’indirizzo “__________” indicato dall’insorgente sin dal suo primo preannuncio di lavoro ridotto (cfr. doc. 24; 1), non le sia stata recapitata il 10 dicembre 2021, conformemente a quanto emerge dal relativo tracciamento dell’invio (cfr. doc. IV A), bensì il 16 dicembre 2021 (cfr. doc. I; II; VII), va pure rilevato che secondo il Tribunale federale vi è la presunzione che il recapito postale, sia degli invii tramite Posta A Plus che delle Raccomandate, abbia avuto luogo correttamente. Tale presunzione può essere sì sovvertita, ma devono sussistere indizi concreti di errore (cfr. STF 1C_31/2018 consid. 3.3).
Quanto asserito dall’insorgente corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si tratta di una semplice allegazione di fatto non comprovata da debita documentazione (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 4.2.3., menzionata sopra).
Ciò non basta, dunque, per rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo correttamente (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021 consid. 2.5.; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019).
La nostra Alta Corte ha, del resto, stabilito che di massima al mittente non deve essere opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone.
Determinante per la notifica resta, anche con il sistema di spedizione Posta A Plus, il momento indicato dal tracciamento degli invii, indipendentemente dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza dell’invio (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, citate al consid. 2.2.).
Non è infine di alcun ausilio alla ricorrente l’asserzione secondo cui anche la lettera del TCA del 9 febbraio 2022, relativa all’assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VI), le è “pervenuta anch’essa il 26 febbraio 2022 direttamente presso l’esercizio pubblico” (cfr. doc. VII).
In effetti lo scritto del 9 febbraio 2022, che è stato inviato all’insorgente il medesimo giorno per raccomandata e in relazione al quale la medesima è stata avvisata per il ritiro il 10 febbraio 2022, non è stato ritirato nel termine di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA; tracciamento dell’invio) e il 18 febbraio 2022 è stato rinviato al TCA dalla Posta. Esso è stato ricevuto dalla Sagl il 26 febbraio 2022, poiché questo Tribunale l’ha spedito nuovamente tramite posta A il 24 febbraio 2022 (cfr. busta d’intimazione doc. VI).
2.5. In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.) è venerdì 10 dicembre 2021, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr. doc. IV A).
Il termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.), il giorno successivo, ovvero sabato 11 dicembre 2021 ed è scaduto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA), martedì 25 gennaio 2022 (cfr. doc. V).
L’atto denominato “Ricorso contro decisione su opposizione” datato 28 gennaio 2022, ma spedito per raccomandata il 29 gennaio 2022 (cfr. doc. II; consid. 1.5.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.1.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).
Per quanto attiene alle comunicazioni del segretario di Camera menzionate dall’insorgente (cfr. doc. VII), giova rilevare che rettamente è stato indicato che non poteva essere concessa una proroga per interporre ricorso (cfr. consid. 1.4.).
L’art. 40 cpv. 1 LPGA, nonché l’art. 13 cpv. 1 Lptca prevedono infatti che il termine legale - come lo è il termine di 30 giorni per ricorrere al TCA contro una decisione su opposizione (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA; art. 1 cpv. 3 Lptca; consid. 2.1.) - non può essere prorogato.
Inoltre dall’affermazione secondo cui il termine ultimo per inoltrare ricorso scadeva lunedì 31 gennaio 2021 la ricorrente non può inferire nulla a suo favore, in quanto ad ogni modo fondata sulla sua asserzione circa la data in cui avrebbe ricevuto la decisione su opposizione, ossia il 16 dicembre 2021 (cfr. doc. Ibis; I; II; VII; consid. 1.4.).
2.6. D’altra parte, lo scritto datato 24 gennaio 2022 e inviato al TCA il 25 gennaio 2022 “Richiesta di proroga per la presentazione di ricorso contro decisione del 9 dicembre 2021 della Sezione del lavoro riguardante l’indennità per lavoro ridotto (…)” (cfr. doc. I + relativa busta; consid. 1.3.), non può essere considerato quale ricorso.
Limitandosi a chiedere una proroga di trenta giorni per poter redigere il ricorso, RI 1 non ha espresso esplicitamente dissenso nei confronti della decisione su opposizione in questione, né ha indicato di non accettarla.
Nello scritto del 24 gennaio 2022 non è stata manifestata la chiara volontà di far verificare il provvedimento dalla decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 da questa Corte (cfr. STF 8C_362/2021 del 24 novembre 2021 consid. 4.; STF 9C_211/2015 del 21 settembre 2015 consid. 2.2.; STF 9C_956/2008 del 9 dicembre 2008; DTF 116 V 353 consid. 2.b).
Del resto, da un lato, come visto, il termine legale di ricorso non può essere prorogato (cfr. l’art. 40 cpv. 1 LPGA; art. 13 cpv. 1 Lptca).
Dall’altro, l’art. 61 lett. b LPGA che enuncia che il tribunale delle assicurazioni, se il ricorso non ossequia le esigenze formali, accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso (cfr. pure art. 4 cpv. 3 Lptca) e che deriva dal principio del divieto del formalismo eccessivo, nonché esprime il principio della semplicità della procedura che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid. 6.2.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.2.) trova applicazione, ad eccezione dei casi di abuso, soltanto allorché l’insorgente ha espresso la propria volontà di ricorrere contro una decisione determinata entro il relativo termine legale (cfr. STF 8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).
2.7. Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’impugnativa.
Per completezza giova in ogni caso ribadire (cfr. consid. 2.4.), in primo luogo, che quanto sostenuto dall’insorgente in merito alla data in cui avrebbe ricevuto la decisione su opposizione, ovvero il 16 dicembre 2021 costituisce unicamente un’allegazione di fatto, rimasta indimostrata (cfr. STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021 consid. 2.8.).
In secondo luogo, che nemmeno il riferimento all’“evolversi della pandemia con le dovute quarantene” (cfr. doc. I) consente la restituzione del termine, poiché le quarantene - non comprovate e peraltro indicate in modo vago e generico senza precisare quali persone concernessero e in quale periodo -, anche qualora avessero riguardato la socia e gerente unica della Sagl ricorrente (cfr. doc. A14: estratto RC), non impedivano di adottare i provvedimenti necessari per sostituire quest’ultima in quel frangente con delega specifica o di incaricare un terzo di fiducia di procedere con l’inoltro del ricorso (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2017.44 del 7 agosto 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009 consid. 2.8; STF 9C_1060/2010 del 23 febbraio 2011; STF 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009; STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.1).
In effetti la quarantena (abolita con effetto dal 3 febbraio 2022; cfr. RU 2022 59) veniva imposta alle persone in buona salute che avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al test del Covid, a differenza dell’isolamento (obbligo revocato dal Consiglio federale dal 1° aprile 2022; cfr. RU 2022 97; https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-87801.html) ordinato a coloro i quali avevano contratto la malattia (cfr. STCA 42.2020.29 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2021.28 del 18 maggio 2021; STCA 42.2020.24 del 7 dicembre 2020).
Inoltre agli atti non risulta, in ogni caso, alcun certificato medico riguardante la socia e gerente attestante un impedimento tale da escludere la possibilità di farsi perlomeno rappresentare da terzi nella procedura che vede opposta la Sagl alla Sezione del lavoro. Ciò che d’altronde neppure l’insorgente pretende (cfr. STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.6.).
2.9. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 tardivamente il 29 gennaio 2022 è irricevibile.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso al TCA è del 28 gennaio 2022. Pertanto è applicabile il diritto valido dal 1° gennaio 2021.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da parte della Sezione del lavoro del diritto a ILR dal 1° settembre al 30 novembre 2021, il cui ricorso dell’insorgente si è peraltro rilevato tardivo.
In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti