Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.57
Entscheidungsdatum
03.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.57

rs

Lugano 3 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 30 giugno 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 23 maggio 2022 con la quale RI 1 è stata sospesa per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto, al termine di uno stage d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale __________ al 100% presso lo __________ (cfr. doc. 13).

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…) io non ho rifiutato il posto offerto dal __________ ma è lui che ha declinato l’offerta.

Contrariamente a quanto da voi sostenuto fino ad ora.

Visto che non riusciamo ad arrivare ad un accordo e visto che molte situazioni sono state omesse e taciute fino ad ora, vorrei spiegare cosa mi ha portato ad essere così indecisa a trovare il posto adeguato.

In aprile 2020, in piena pandemia Covid-19, mi hanno licenziato a __________ dai __________, __________ e __________, dove ho lavorato quasi 4 anni e mi sono trovata benissimo. Purtroppo, sono rimasta molto provata e delusa.

Nel mese di dicembre 2021 (recte: 2020) vengo assunta dal __________, ma mi sono trovata molto male perché tra me e il __________ non c’era sintonia, lui dimostrava ogni giorno di più che era infastidito dalla mia presenza ed è arrivato a dirmi che sul lavoro non valevo niente …

Intendo sottolineare che questo __________ ha cambiato 5 __________ in 9 mesi. Il 15.01.2021 inizio una terapia psicologia con la Dr.ssa __________. Affiancata pure dalla Dr.ssa __________ medico di famiglia, riesco a tener duro fino alla fine di marzo 2021 quando, molto provata (ho perso 10 kg in due mesi), presento le dimissioni (più volte richieste dal __________) con certificato medico che ho consegnato alla disoccupazione.

Nel mese di ottobre 2021 ho fatto uno stage dal __________, sono stata molto male tutto il giorno ho avuto gli attacchi di panico.

Nel mese di dicembre, dopo un colloquio ed un Assessment, sono stata scartata dalla __________.

In dicembre 2021 sono stata contattata dal __________ ma in quel periodo non stavo per niente bene, ero in difficoltà perché non sapevo se continuare con il mio lavoro o intraprendere una riqualifica.

Per ultimo ho fatto lo stage dal __________ ed anche se non mi sono trovata molto bene, dopo una settimana ho accettato il lavoro. Quindi potete capire la mia confusione, quando il mercoledì e il giovedì ho ricevuto altre due proposte. Non sapevo più cosa fare ed ho temporeggiato.

In quel momento ho avuto molta paura ad accettare un lavoro che già da subito non mi convinceva al 100%. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 29 luglio 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. Il 10 agosto 2022 l’assicurata ha presentato delle osservazioni e ha prodotto un certificato medico del 18 marzo 2021 della Dr. med. __________ e un “certificato psicologico di trattamento” della psicologa e psicoterapeuta __________ da cui risulta che RI 1 ha iniziato un percorso di psicoterapia nel gennaio 2021 (cfr. doc. VI; B1; B2).

1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 18 agosto 2022 (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 26 agosto 2022 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. X).

1.7. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale __________ presso il __________ a __________, e meglio per non avere concretizzato senza indugio una possibilità di impiego presso tale __________.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In una sentenza 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). In quel caso di specie, in cui dopo i giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione in questione.

L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di giorni di sospensioni

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

“ 2 settimane

L

6-10

3

” 3 settimane

L

10 - 15

4

” 4 settimane

L - M

15 - 20

5

” 2 mesi

M

20 - 27

6

” 3 mesi

M

23 - 30

7

” 4 mesi

M - G

27 - 34

8

” 5 mesi

G

30 - 37

9

“ 6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente (1996) ha lavorato quale assistente dentale per quasi quattro anni presso lo __________ dei __________, i quali nell’aprile 2020 hanno disdetto il rapporto di impiego (cfr. doc. I).

Nel mese di dicembre 2020 la medesima è stata assunta dal __________, dove, però, non si trovava bene. L’assicurata ha, quindi, presentato le proprie dimissioni alla fine di marzo 2021 (cfr. doc. I).

Con certificato medico del 18 marzo 2021 la Dr. med. __________, medico curante della ricorrente, ha attestato che quest’ultima “(…) si trova costretta a dimettersi dall’attuale posto di lavoro in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico” (cfr. doc. B1).

Nel frattempo, nel mese di gennaio 2021, l’insorgente ha iniziato un percorso di psicoterapia psicologica presso la Dott. __________ “al fine di affrontare e gestire al meglio la sua personale storia adottiva” (cfr. doc. I; B2).

L’assicurata si è annunciata per il collocamento il 2 aprile 2021, alla ricerca di un’attività al 100% quale assistente dentale qualificata e in tutte le professioni adeguate avendo meno di 30 anni (cfr. art. 16 cpv. 3bis LADI; doc. 2; A).

L’8 marzo 2022 il Servizio aziende URC ha confermato al __________, a seguito della relativa notifica da parte di quest’ultimo, di avere registrato nel sistema informatico COLSTA il posto vacante di assistente dentale al 100% a tempo indeterminato a far tempo dal 18 aprile 2022 (cfr. doc. 3; 10/1).

Dal 1° al 4 marzo 2022 l’assicurata ha svolto uno stage d’orientamento quale __________ presso il __________ assegnatole dall’URC (cfr. doc. 4; 5; 10/2).

Nel modulo “Rapporto finale inerente: Stage d’orientamento” il __________, il 7 marzo 2022, ha risposto che il comportamento e la cooperazione dell’assicurata sono stati sufficienti e che la partecipante era idonea a svolgere l’attività, con la precisazione “ma deve cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro!”. Il __________ ha, inoltre, indicato che l’assicurata, alla quale era stata offerta un’opportunità d’impiego dal 1° maggio 2022, “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!”. Egli ha aggiunto che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2).

Il 4 aprile 2022 l’URC, dopo aver comunicato alla ricorrente l’esito dello stage d’orientamento riferito dal __________, da un lato, le ha segnalato che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata a formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 5).

L’assicurata, il 6 aprile 2022, ha affermato:

" non ho potuto dare una risposta immediata in quanto dovevo svolgere un ulteriore stage a __________.

Come ho scritto nella mia email al __________ che allego mi scuso del disguido che si è potuto creare con il __________ non era assolutamente mia intenzione far credere che non volessi accettare il lavoro proposto.” (Doc. 7)

Dal messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2022, inviato dall’insorgente al __________ e menzionato nello scritto del 6 aprile 2022 all’URC, si evince:

" mi scuso se la disturbo durante il weekend, ma intendo scusarmi per il mio comportamento, con cui sono venuta a lavorare presso il suo __________. Non ero in forma fisicamente post covid e non ho sicuramente dato il mio meglio. Mi sono resa conto ora della grossa possibilità che mi ha offerto ed il mio errore è stato quello di non accettare subito e di voler valutare altre possibilità.

A questo lavoro ci tenevo davvero tanto.” (Doc. 10/3)

Il 14 marzo 2022 il __________ le ha risposto:

" apprezzo che almeno ti sei resa conto di come hai sprecato delle carte vincenti e hai avuto la volontà di ammetterlo, questo ti fa recuperare un po’ di “punti”.” (Doc. 10/3)

L’URC, il 7 aprile 2022, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 8).

Il 22 aprile 2022 quest’ultima ha posto alcuni quesiti al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9), ai quali il __________ ha dato seguito il 25 aprile 2022, specificando in particolare che il salario offerto era pari a circa fr. 48'750.-- lordi annui e conforme “alla tabelle __________ relative agli anni di esperienza”, come pure che l’assicurata non ha avanzato pretese salariali e/o condizioni particolari d’impiego, né limitazioni alla sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 10).

La Sezione del lavoro, il 29 aprile 2022, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte al riguardo entro il 13 maggio 2022, evidenziando che, non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 11).

Il 9 maggio 2022 all’amministrazione è pervenuta la presa di posizione della ricorrente, da cui emerge:

" (…)

  1. Non ho sicuramente svolto lo stage dal __________ nelle mie migliori condizioni fisiche e professionali perché ho avuto il Covid-19 dal 24.02-28.2 compreso (vi trasmetto il certificato).

  2. Durante la settimana dello stage ho ricevuto altre due proposte di lavoro, dal __________ e __________. Questa cosa mi ha confuso al punto tale di non essere in grado di dare una risposta immediata al __________ il quale mi ha concesso una settimana per pensarci.

Il venerdì mattina del 11.03.2022 ho contattato telefonicamente il __________ per accettare il lavoro offerto, ma lui ha declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita gli avrebbe mantenuto il posto.” (Doc. 12)

In effetti il servizio ContactTracingGS6, il 26 febbraio 2022, ha confermato all’insorgente che il suo autoisolamento si sarebbe protratto fino al 28 febbraio 2022 compreso in assenza di sintomi da almeno 48 ore (cfr. doc. 12/2).

Con decisione del 23 maggio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere compromesso con il suo comportamento una possibile assunzione da parte del __________ per un impiego che corrispondeva a quello da lei ricercato (cfr. doc. 13).

Il 31 maggio 2022 la ricorrente ha comunicato all’URC di avere reperito una nuova occupazione a decorrere dal 1° giugno 2022 presso lo __________ del __________ e di voler quindi uscire dalla disoccupazione (cfr. doc. 14).

L’assicurata, il 1° giugno 2022, ha poi interposto opposizione contro il provvedimento del 23 maggio 2022, contestando di avere rifiutato il posto di lavoro offertole dal __________ e rilevando segnatamente:

" (…) Dopo quattro giorni di stage (da martedì a venerdì), all’ultimo giorno il __________ mi comunica che mi avrebbe voluto assumere. Lo ringrazio, ma gli comunico (cosa di cui lui era già consapevole e già a conoscenza) che avrei dovuto svolgere ulteriori stage nel corso della settimana successiva. Lui risponde che è OK ma di fargli sapere il venerdì seguente.

Da persona motivata a cercare lavoro quale sono e da persona corretta, è irrispettoso disdire all’ultimo uno stage. Con l’OKAY del __________ e con gli stage fissati mi è sembrato eticamente e lavorativamente corretto svolgere stage prima di dare risposta al __________ E qui vorrei aprire una piccola parentesi, e sottolineare che, avendo avuto altre possibilità, ho voluto ponderare bene la scelta del posto di lavoro in quanto in una mia precedente esperienza lavorativa, che voi ben conoscete, mi ha segnato. (ho certificato medico a disposizione). (…)” (Doc. 15)

Il 26 giugno 2022 l’insorgente, interpellata in proposito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 17), ha asserito:

" Purtroppo, la settimana successiva allo stage nello studio del __________ non sono riuscita a fare gli stage previsti, per una questione di tempistica visto che il __________ mi aveva dato come scadenza venerdì 11.03.2022 per dargli una risposta.

Ho avuto dei contatti mercoledì 02.03.22 con il __________ di __________ (vedi tabulato telefonico) e il 03.03.22 con il __________ dove ho fatto lo stage il 29.03.22.

Ed è proprio per questo, che arrivata a venerdì 11.03.22, mio malgrado ho chiamato il __________ per dirgli che accettavo la sua offerta di lavoro ma come già detto precedentemente lui ha declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita, gli avrebbe mantenuto il posto. (…)” (Doc. 18)

Con decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, da una parte, che l’assicurata ha dato seguito all’assegnazione di un stage d’orientamento dal 1° al 4 marzo 2022 presso lo __________ (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).

Dall’altra, che il __________, alla fine dello stage, nonostante nel rapporto finale dello stesso del 7 marzo 2022 abbia indicato che il comportamento e la cooperazione dell’insorgente erano stati sufficienti e che la stessa era idonea a svolgere l’attività, ma doveva cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.), le ha offerto l’impiego relativo al posto vacante quale __________ al 100% di durata indeterminata dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 10/2; 10/1; 3).

La ricorrente non ha, però, immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’occupazione.

È vero che l’assicurata non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì ha indicato voler svolgere degli ulteriori stage - poi rivelatisi non ancora fissati - in relazione ai due ulteriori contatti (__________ e __________) ricevuti durante i giorni di pratica presso il __________ e che avrebbe risposto a quest’ultimo entro venerdì 11 marzo 2022 (cfr. consid. 2.9.).

È altrettanto vero, tuttavia, che la ricorrente - la quale era al suo secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2022; cfr. doc. A) e doveva conseguentemente essere al corrente dei propri doveri quale disoccupata, come l’obbligo di ridurre il danno -, avrebbe dovuto in ogni caso esprimere subito al potenziale datore di lavoro perlomeno pieno interesse per l’occupazione in questione.

In proposito giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente si è, così, messa in condizione di non essere assunta. In effetti già il 7 marzo 2022 il __________, dopo aver indicato che l’assicurata “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!”, aveva espresso dubbi circa l’assunzione della stessa, puntualizzando che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.).

In proposito cfr. STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e menzionata al consid. 2.5.; STCA 38.2021.83 del 14 febbraio 2022 consid. 2.10.

2.11. Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro con il __________.

La medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2), l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.

In particolare l’impiego quale __________ offerto all’assicurata dal __________ di __________ era nella sua specifica professione e ricercata dalla medesima. Il posto di lavoro era peraltro al 100% e di durata indeterminata (cfr. consid. 2.9.).

Per quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr. doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A pag. 1).

L’occupazione era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego non è adeguato se “procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato” (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).

2.12. A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.4.) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

2.13. Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

In concreto, come visto sopra, l’assicurata, non manifestando chiaramente la propria disponibilità ad accettare l’impiego quale assistente dentale dal 1° maggio 2022 offertole dal __________ alla fine dello stage d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, ha dato l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere seriamente interessata all’occupazione in questione.

Va, tuttavia, evidenziato che la medesima ha, in ogni caso, contattato il __________, venerdì 11 marzo 2022, ultimo giorno del termine di una settimana concessole (cfr. doc. IV: risposta di causa pag. 3) dal potenziale datore di lavoro per rispondere in merito alla proposta di assunzione e ha accettato l’impiego, che a quel punto il __________ aveva, però, deciso di mantenere per una sua dipendente in formazione (cfr. consid. 2.9., doc. A pag. 5). La ricorrente, tramite messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2022 al __________, si è altresì scusata per il suo comportamento e ha riconosciuto che “il mio errore è stato quello di non aver accettato subito e di voler valutare altre possibilità” (cfr. doc. 10/3).

L’assicurata ha, poi, affermato che la sua esitazione era dovuta alla confusione creatasi a seguito dei due nuovi contatti con potenziali datori di lavoro (Dr. __________ di __________ e __________) avuti durante lo stage presso il __________, in relazione ai quali era eventualmente possibile organizzare uno stage (presso il __________, operativo presso la sede del __________, un test d’idoneità, assegnato dall; doc. 20/1; 22).

Al riguardo giova osservare che il Tribunale federale, con sentenza 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 5 pag. 190 e citata al consid. 2.4., ha confermato l’annullamento da parte della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud di una sospensione di 31 giorni inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. L’Alta Corte ha precisato che il fatto che l’assicurato avesse chiesto di posticipare lo stage di due giorni presso un potenziale datore di lavoro a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un altro stage non poteva essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In casu non erano in corso delle trattative avanzate tra l’insorgente e il __________, rispettivamente il __________.

In effetti il TCA ha stabilito che rettamente l’assicurata è stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.11.).

La titubanza della ricorrente, correlata comunque all’intenzione di valutare altre opportunità lavorative, se del caso tramite eventuali ulteriori stage, va ad ogni modo collegata alle sue precedenti esperienze lavorative (cfr. doc. I; consid. 1.2.; dalle carte processuali risulta, inoltre, che la sua medico curante ha attestato che la ricorrente ha dovuto licenziarsi dall’impiego cominciato a dicembre 2020 “in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico”; cfr. doc. B1; consid. 2.9.) e al suo vissuto personale (nel gennaio 2021 ha iniziato un percorso di psicoterapia al fine di affrontare e gestire la sua storia adottiva; cfr. doc. B2; consid. 2.9.) che fa sì che “le storie professionali e non, le vivo amplificate” (cfr. doc. VI).

Nemmeno va dimenticato che la settimana precedente lo stage presso il __________ l’insorgente era affetta da Covid-19 (cfr. doc. 12/2; consid. 2.9.).

Per inciso è utile sottolineare che la ricorrente, il 1° giugno 2022, ha iniziato a lavorare presso il __________ di __________ presso il quale il 2 e il 3 maggio 2022 ha effettuato un test d’idoneità assegnatole dall’URC di __________ (cfr. doc. 21).

Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di penalità.

La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2.14. Nel ricorso l’assicurata ha precisato che quanto da lei asserito “può essere confermato dalle mie Dr.sse da cui sono in cura Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________ (psicoterapeuta) a __________” (cfr. doc. I).

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è modificata nel senso che l'assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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