Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.49
Entscheidungsdatum
26.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.49

rs

Lugano 26 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 aprile 2022 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 16 febbraio 2022 (cfr. doc. 47) con il quale a RI 1 è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 9'440.05 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo settembre 2020 - giugno 2021 a seguito del computo del compenso corrispostogli dal __________ per la sua attività di __________ non dichiarata alla medesima, la quale ne è venuta a conoscenza tramite la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Nella decisione su opposizione è stato rilevato:

" (…) il sig. RI 1 ha lavorato dal 12 luglio 2019 al 30 giugno 2020 in __________ presso __________ come __________.

Dal 1° agosto al 31 agosto 2020, egli ha lavorato quale collaboratore a tempo pieno presso l’__________.

Egli è stato tesserato presso il __________, dal 30 luglio 2020 al 21 luglio 2021, con un compenso per il 2020 di chf 10'575 lordi e per il 2021 di chf. 5'342.- quale __________.

L’Assicurato ha svolto gli allenamenti tra le ore 19.15 e le ore 21.00 e le partite durante il fine settimana.

Il 1° settembre 2021, si è registrato quale disoccupato presso l'URC di __________ e il suo diritto è stato stabilito a partire da questa data.

Secondo la Prassi LADI ID, marginale:

C123 È’ considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che l'assicurato ottiene entro un periodo di controllo e il cui importo è inferiore all’indennità di disoccupazione cui ha diritto. Il computo del guadagno intermedio è di esclusiva competenza della cassa di disoccupazione.

L'assicurato nella lettera del 21 gennaio 2022 inviata alla Sezione di __________ e nell'atto di opposizione evidenzia che ha giocato per una società dilettantistica ed il suo impegno non costituiva in nessun caso una attività lavorativa ma un passatempo del suo tempo libero. Precisa inoltre che si trattava di un rimborso spese previsto che ritiene non debba essere preso in considerazione nel presente caso trattandosi di un guadagno accessorio.

Purtroppo però quanto indicato dall'assicurato non corrisponde effettivamente a quanto verificatosi in quanto l'attività ha comportato il versamento di un salario, sia pur ridotto, con regolare trattenuta dei contributi AVS, versati direttamente dal datore di lavoro alla Cassa Di Compensazione AVS.

Infatti, qualora fosse stato riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per il viaggio o per altri fattori non comportava un relativo versamento di contributi in quanto si trattava esclusivamente di una copertura dei costi subiti dall'assicurato.

In questo caso per evidenti motivi di versamento di salario e come indicato dalla società __________ durante la compilazione dell'Attestato del datore di lavoro, il salario è stato regolarmente versato al collaboratore sia per l'anno 2020 (dal 30 luglio) sia per l'anno 2021 fino al 21 luglio).

Ne deriva pertanto che l'assicurato doveva dichiarare questo suo reddito alla Cassa Disoccupazione che correttamente ha effettuato nuovamente i conteggi richiedendo in restituzione l'importo di Chf.

9'440.05 netti. (…)” (Doc. A)

1.2. L’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 19 aprile 2022 (cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…) dopo la fine della mia esperienza in __________ quale __________, essendo rimasto senza contratto, ho deciso di fare rientro in Svizzera all'inizio del mese di luglio 2020. Non avendo trovato una squadra disposta ad offrirmi un impiego da __________ ed essendomi ben presto reso conto che questa evenienza diventava sempre più improbabile, ho iniziato a considerare anche la possibilità di abbandonare la pratica di questa attività a titolo professionale e ho cominciato a cercare un altro impiego a tempo pieno.

  1. Proprio in questo senso, a partire dallo agosto 2020, come peraltro rilevato anche dall'Amministrazione stessa, ho iniziato a lavorare quale collaboratore a tempo pieno presso l'__________.

  2. Parallelamente, ho accettato la proposta della società __________ del __________ di __________ per loro a partire dal 30 luglio 2020, così da continuare a praticare nel tempo libero quella che restava la mia grande passione, ovvero il __________, tenendomi in forma in un campionato comunque di un certo livello come quello della __________. Il mio impegno per il __________, come peraltro confermato dalla società medesima (v. allegato), consisteva infatti in tre, rispettivamente quattro allenamenti a settimana, che avevano luogo solo ed esclusivamente alla sera, tra le ore 19.15 e le ore 21.00, ai quali si aggiungeva la partita durante i fine settimana. Che questa fosse un'attività secondaria è peraltro dimostrato dal fatto che la svolgevo in concomitanza con il mio impiego a tempo pieno presso __________.

  3. Purtroppo la mia attività presso __________ si è conclusa dopo poco tempo, motivo per cui mi sono registrato a partire dal 1° settembre quale disoccupato presso l'URC, allo scopo di trovare una nuova occupazione a tempo pieno, che avrei accettato immediatamente e senza alcun problema nel caso in cui l'avessi trovata, come osservato anche nell'opposizione del 10 marzo u.s.

  4. La mia attività presso il __________, che come visto è iniziata prima e in concomitanza con un'attività lavorativa a tempo pieno, è semplicemente continuata nello stesso ed identico modo, senza alcun tipo di aumento né a livello di indennizzo, né a livello di occupazione temporale, continuando ad occuparmi unicamente tre o quattro sere a settimana per gli allenamenti e i weekend, per le partite.

  5. Come indicato negli scritti precedenti inviati alla Cassa CO 1, si deve poi considerare che la stagione calcistica 2020/2021, a causa della pandemia, non si è nemmeno svolta nella maniera prevista. Verso metà ottobre infatti, il campionato è stato interrotto (così come gli allenamenti o ogni altra attività) e, salvo errore, è ricominciato solo nel mese di maggio 2021. Chiaramente durante questi periodi di sospensione non ho ricevuto alcun indennizzo.

  6. Ciò posto, indipendentemente dal fatto che l'indennizzo ricevuto per la mia attività in favore del __________ possa essere qualificato di "salario" e che la società ha pagato i contributi AVS alla Cassa di compensazione AVS, ritengo che quanto percepito per questa mia attività, che ho esercitato già prima della disoccupazione ed esclusivamente al di fuori del “normale" orario di lavoro, in aggiunta a quella che era un'occupazione a tempo pieno, debba essere considerato quale guadagno accessorio e, in quanto tale, non deve essere considerato nel computo del guadagno intermedio. La mia attività calcistica è infatti rimasta un'attività secondaria. (…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 24 giugno 2022 il ricorrente ha trasmesso copia del calendario del campionato di __________, relativo alla stagione sportiva 2020/2021 e ha presentato alcune osservazioni.

1.5. La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 30 giugno 2022 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato debba restituire oppure no l’importo di fr. 9'440.05, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

2.4. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr. al riguardo cfr. Stephan Berner, Das Zwischenverdienstrecht der Arbeitslosenversicherung Zur Frage der Berechnung der Kompensationszahlungen, in SZS 1/2019, p.to IV 1. b). L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, giusta l'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

Con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

La nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di disoccupazione.

Va considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c).

In proposito cfr. pure STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016 relativa alla restituzione di indennità di disoccupazione percepite nel 2012 a seguito del computo, quale guadagno intermedio, del reddito supplementare ottenuto da un’attività lavorativa accessoria, iniziata nel 2008, non dichiarata alla Cassa competente e aumentata considerevolmente durante la disoccupazione. Il TCA ha rinviato gli atti alla Cassa per verificare se il guadagno supplementare comprendesse eventuali spese da dedurre.

Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016.

2.5. La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013, punti C8-C11, ha indicato:

" C8 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente. Se vi sono più rapporti di lavoro, per tempo normale di lavoro si intende la durata normale di lavoro dell’azienda in cui viene esercitata l’attività principale. È considerata attività principale l’attività con il tasso di occupazione più alto. Questo vale di norma anche se il guadagno tratto dall’attività accessoria è superiore al guadagno tratto dall’attività principale (DTF 125 V 475). Se l’assicurato esercita 2 attività a tempo parziale allo stesso tasso d’occupazione, è considerata accessoria l’attività che gli procura il guadagno più basso.

ð Giurisprudenza

DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L’attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola dell’infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l’interessata non svolga un’ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere l’attività di ausiliaria di ristorante, quest’ultima deve essere considerata fonte di guadagno intermedio)

C9 Durante la disoccupazione, il guadagno accessorio non può essere computato quale guadagno intermedio. Tuttavia, se l’assicurato estende la propria attività accessoria, il guadagno supplementare conseguito va computato come guadagno intermedio.

ð Esempio

Prima di essere disoccupato, l’assicurato aveva contemporaneamente 2 impieghi a tempo parziale, il primo al 72 % (salario di CHF 3500), il secondo al 58 % (salario di CHF 4000). Egli perde l’impiego al 72 % e chiede l’ID.

Calcolo del guadagno assicurato:

72 % attività principale persa CHF 3500

28 % attività accessoria CHF 1931 (28/58 di CHF 4000)

100 % CHF 5431 = guadagno assicurato

I 28/58 dell’attività accessoria, di cui si è tenuto conto nel guadagno assicurato, vanno considerati come guadagno intermedio durante la disoccupazione.

I restanti 30/58 dell’attività accessoria sono guadagno accessorio e non possono essere presi in considerazione né come guadagno assicurato né come guadagno intermedio.

ð Giurisprudenza

DTFA del 27.1.2003, C 149/02 (Per esaminare se una persona consegue un guadagno intermedio o se continua semplicemente l’attività accessoria indipendente finora esercitata ci si deve basare sull’importo dei redditi percepiti e non sul tempo impiegato per conseguire tali redditi)”

C10 Un guadagno accessorio rimane tale anche durante i termini quadro successivi; esso non ha alcun influsso sul periodo di contribuzione e non va preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato.

C11 Se un assicurato, durante il termine di disdetta o sapendo di essere licenziato in un prossimo futuro, intraprende un’attività che gli procura un guadagno accessorio, tale guadagno verrà computato integralmente come guadagno intermedio al momento in cui andrà in disoccupazione.”

Il tenore del p.to C9 è stato ripreso pure in Prassi LADI ID p.to C131 relativo al guadagno intermedio.

2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. In dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 24 N. 39 pag. 1271-272) rileva al riguardo quanto segue:

" (…) Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, 2e phrase, ne peut être considéré comme tel que si une source principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que l'activité "accessoire" perdure après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation consécutive à la perte de l'activité principale (DTA 2008 p. 154). Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, il ne peut être question d'une activité procurant un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir compte à titre de gain intermédiaire (arrêt du 10 mai 2007 [C 128/06] consid. 4). Les gains accessoires réalisés durant le délai-cadre d'indemnisation ne deviennent des gains intermédiaires durant le délai-cadre d'indemnisation que s'ils augmentent sensiblement après la perte de l'activité principale (principe de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Ce n'est alors que la part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l'augmentation sensible) qui constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230). En résumé, pour qu'un gain accessoire n'ait pas à être pris en considération à titre de gain intermédiaire, il doit s'agir d'un gain tiré d'une activité accessoire (à une activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation, c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la perte de l'activité principale et qui n'augmente pas sensiblement durant le délai-cadre d'indemnisation.

(…)"

2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, nato il __________ 1991, ha svolto l’attività di __________ in __________ per la squadra __________ dal 12 luglio 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 5).

Dopo essere rientrato in Svizzera all’inizio del mese di luglio 2020 (cfr. doc. I pag. 2), il ricorrente, il 27 luglio 2020, è stato assunto dall’__________ quale collaboratore dal 1° al 31 agosto 2020 con una retribuzione di fr. 3'555.-- mensili per 42 ore settimanali (cfr. doc. 8).

Il 1° settembre 2020 l’insorgente si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità del 100% (cfr. doc. 1).

La Cassa gli ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° settembre 2020 (cfr. doc. 13) e gli ha versato le indennità di disoccupazione dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 15-28; 31-35).

L’8 luglio 2021 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 30 giugno 2021 a seguito del reperimento di un’occupazione come __________ presso il __________ dal 1° luglio 2021 (cfr. doc. 36).

La Cassa, il 12 gennaio 2022, ha chiesto al ricorrente di fornire le proprie osservazioni in merito a quanto segue:

" Da un controllo effettuato dalla SECO è emerso che nel periodo 1.12.2020 - 31.12.2020, durante il quale ha beneficiato delle indennità di disoccupazione, lei ha svolto una attività lavorativa.

Verificando i pagamenti constatiamo che lei, nel periodo summenzionato, non ha mai notificato l’attività lavorativa presso il __________, ottenendo un reddito lordo di Fr.10'575.00.

Considerato come ha percepito le indennità di disoccupazione dal mese di Settembre 2020 al mese di Giugno 2021, ci vediamo costretti a dover intervenire nei suoi confronti.

In effetti sui formulari "indicazione della persona assicurata" (IPA), riguardanti i mesi compresi nel periodo sopra menzionato, alla domanda se ha svolto un'attività lavorativa per uno o più datori di Iavoro (domanda No.1), ha sempre risposto in modo negativo.

(…)” (Doc. 42)

L’insorgente, il 21 gennaio 2022, ha indicato:

" (…) Per quanto concerne l’anno 2020, è corretto che sono stato tesserato per la società __________, che milita nel campionato di __________, a partire dal mese di luglio. Non considero però questa un'attività lavorativa.

Sono un __________ e al termine della stagione 2019/2020, dopo la scadenza del contratto con il mio precedente __________, non ho trovato una società disposta ad assumermi a titolo __________. Ho quindi accettato la proposta del __________, secondo cui avrei potuto tenermi in forma con loro e, fintanto che non avessi trovato un nuovo contratto da __________, mi avrebbero __________, di modo che avrei giocato le partite di ufficiali per loro. Tra le parti non è stato concluso alcun accordo in forma scritta.

Preciso in questo senso come il __________ è una __________, e non ero quindi attivo né quale __________, né quale __________. Ci allenavamo quattro sere a settimana, dalle ore 19.15 alle ore 21.00, mentre la partita aveva luogo durante il fine settimana. Osservo peraltro come in caso di rari turni infrasettimanali, i vari giocatori devono organizzarsi individualmente con il proprio datore di lavoro, prendendo delle ore di libero, se questo viene loro consentito.

Non ho quindi mai inteso il mio impegno presso la società __________ come un'attività lavorativa, tantomeno svolta a titolo professionistico o semiprofessionistico, motivo per cui non l'ho notificata. Infatti, mi sono iscritto presso la vostra cassa disoccupazione e, nel caso in cui avessi trovato una qualsiasi occupazione, l'avrei colta senza nessun problema. (…)” (Doc. 43)

Interpellato dalla Cassa, il __________, l’11 febbraio 2022, ha comunicato che “il sig. RI 1 è stato __________ dal 30.7.2020 al 21.7.2021 con un compenso per il 2020 di chf 10'575 lordi e per il 2021 di chf 5'342.-” (cfr. doc. 46).

Con decisione del 16 febbraio 2022 la Cassa ha ordinato all’assicurato di restituire la somma di fr. 9'440.05, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo settembre 2020 – giugno 2021 a seguito del computo del reddito percepito dal __________ che non poteva essere considerato guadagno accessorio (cfr. doc. 47; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 19 aprile 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che le somme corrisposte all’assicurato dal __________ concernono la remunerazione per la sua attività calcistica in seno al __________. In effetti, da una parte, il __________ stesso, l’11 febbraio 2022, ha precisato che gli importi di fr. 10'575.-- per il 2020 e di fr. 5'342.-- lordi costituiscono il compenso per il 2020, rispettivamente per il 2021 (cfr. doc. 46).

Dall’altra, dall’estratto conto individuale della Cassa __________ risulta che per il 2020 è stato in particolare registrato il reddito conseguito presso il __________ di fr. 10'575.-- (cfr. doc. 41).

Al riguardo giova osservare che ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto indivi­duale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all’insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia (cfr. art. 30ter cpv. 1 della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti - LAVS e 137 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti - OAVS).

Ai sensi dell’art. 30ter cpv. 2 LAVS sono annotati nel conto individuale i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, anche se quest’ultimo non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.

In concreto si pone, quindi, la questione della qualifica del guadagno ottenuto dal __________ quale __________, e meglio se si tratti di guadagno intermedio (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI), come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A; 47; III), oppure di guadagno accessorio (cfr. art. 24 cpv. 3 2° frase LADI), come invece fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I; 43; 60).

L’insorgente, rientrato in Svizzera a inizio luglio dalla __________ dove ha svolto l’attività di __________ dal 12 luglio 2019 al 30 giugno 2020, è stato assunto dall’__________ il 27 luglio 2020 per un mese con inizio dell’impiego al 1° agosto 2020 (cfr. doc. 8).

Egli è poi stato __________ dal __________ il 30 luglio 2020 (cfr. doc. 46), ossia precedentemente all’inizio effettivo del contratto con l’__________ e, soprattutto, circa un mese prima della fine, prevista dall’inizio del contratto per il 31 agosto 2020, dell’attività lavorativa di durata determinata presso l’__________.

In casu non si è confrontati, dunque, con un’attività svolta parallelamente a un’attività principale, ma con un tasso di occupazione minore, iniziata antecedentemente alla disoccupazione e continuata dopo l’entrata in disoccupazione senza estenderne lo svolgimento (cfr. STF 8C_496/2019 del 30 settembre 2019 consid. 3; STF 8C_86/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3; STCA 38.2020.11 del 1° settembre 2020 consid. 2.7.).

Inoltre l’assicurato, quando ha accettato di essere attivo quale __________ per il __________ a decorrere dal 30 luglio 2020, ben sapeva che l’impiego di durata determinata presso l’__________ di __________ sarebbe terminato a breve termine, ovvero il 31 agosto 2020.

Di conseguenza, tutto ben considerato, iI guadagno ottenuto dal __________ deve, essere qualificato, già indipendentemente dal fatto che l’attività in questione venisse o meno svolta al di fuori del normale orario di lavoro (cfr. STF 8C_265/2014 del 27 agosto 2014 consid. 3.6.) e con riferimento alla Prassi LADI ID C11 – peraltro applicata dalla nostra Massima istanza in un caso analogo alla presente fattispecie (cfr. STF 8C_565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 3) –, quale guadagno intermedio.

I redditi conseguiti tramite l’attività presso il __________ vanno pertanto considerati nel calcolo delle indennità di disoccupazione relative al periodo settembre 2020 – giugno 2021.

2.10. Da un profilo oggettivo il ricorrente, avendo beneficiato nel periodo determinante (settembre 2020 – giugno 2021) di indennità di disoccupazione calcolate senza computare il guadagno intermedio ottenuto dal __________, di cui la Cassa è venuta a conoscenza solo in seguito da informazioni pervenutele da parte della SECO (cfr. consid. 1.1.; 2.8.), ha effettivamente ricevuto indebitamente parte delle prestazioni LADI relative a tale lasso di tempo.

Nel caso di specie sono, perciò, dati i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali di attribuzione delle ID da settembre 2020 a giugno 2021 (cfr. consid. 2.2.).

L’esercizio da parte dell’assicurato dell’attività di __________ durante il periodo di riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite a torto durante il periodo settembre 2017 - aprile 2021 (cfr. STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016, già citata al consid. 2.4.).

Al riguardo va evidenziato che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale oggettivamente non aveva diritto o che gli è stata versata di un importo superiore a quello spettantegli (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.11. A proposito dell’importo da restituire di fr. 9'440.05 il TCA evidenzia che la Cassa ha calcolato il guadagno intermedio di ogni mese da settembre 2020 a giugno 2021 dividendo il reddito conseguito presso il __________ nel 2020 di fr. 10'575.-- per 155 giorni (dal 30 luglio 2020, data dell’inizio del __________, al 31 dicembre 2020) e quello del 2021 di fr. 5'342.-- per 202 giorni (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) e moltiplicando la cifra ottenuta di fr. 68.22, rispettivamente fr. 26.44 per il numero di giorni di ogni mese in questione (cfr. doc. 48).

Il guadagno intermedio lordo ammonta così a fr. 2’046.70 per il mese di settembre 2020, a fr. 2'115.05 per il mese di ottobre 2020, a fr. 2'046.70 per il mese di novembre 2020, a fr. 2'115.05 per il mese di dicembre 2020, a fr. 819.95 per il mese di gennaio 2021, a fr. 740.55 per il mese di febbraio 2021, a fr. 819.95 per il mese di marzo 2021, a fr. 793.20 per il mese di aprile 2021, a fr. 819.95 per il mese di maggio 2021 e a fr. 793.20 per il mese di giugno 2021 (cfr. doc. 48-58).

Sulla base dei guadagni intermedi appena esposti, la Cassa ha stabilito l’effettivo diritto del ricorrente alle indennità di disoccupazione durante il periodo settembre 2020 – giugno 2021, e meglio fr. 721.45 per settembre 2020, fr. 1'315.-- per ottobre 2020, fr. 1'237.60 per novembre 2020, fr. 1'444.10 per dicembre 2020, fr. 2'115.30 per gennaio 2021, fr. 2'050.85 per febbraio 2021, fr. 2'373.35 per marzo 2021, fr. 2'270.15 per aprile 2021, fr. 2'119.90 per maggio 2021 e fr. 2'279.35 per giugno 2021 (cfr. 49-59).

Tali importi sono poi stati dedotti dalle somme già corrisposte all’assicurato, ossia fr. 2'193.75 versati il 16 novembre 2020 per il mese di settembre 2020, fr. 2'839.05 corrisposti il 16 novembre 2020 per il mese di ottobre 2020, fr. 2'709.95 versati il 25 novembre 2020 per il mese di novembre 2020, fr. 2'968.05 bonificati il 17 dicembre 2020 per il mese di dicembre 2020, fr. 2'709.95 versati il 25 gennaio 2021 per il mese di gennaio 2021, fr. 2'580.20 corrisposti il 23 febbraio 2021 per il mese di febbraio 2021, fr. 2'967.30 versati il 22 marzo 2021 per il mese di marzo 2021, fr. 2'838.25 bonificati il 26 aprile 2021 per il mese di aprile 2021, fr. 2'713.85 versati il 1° giugno 2021 per il mese di maggio 2021 e fr. 2'847.45 corrisposti il 28 giugno 2021 per il mese di giugno 2021 (cfr. doc. 49-59).

L’ammontare chiesto in restituzione all’insorgente di fr. 9'440.05 corrisponde alla somma degli importi ottenuti deducendo dalle prestazioni di disoccupazione versategli in precedenza le indennità di diritto (fr. 1'472.30 + fr. 1'524.05 + fr. 1'472.35

  • 1'523.95 + fr. 593.95 + 529.35 + fr. 593.95 + fr. 568.10 + fr. 593.95 + fr. 568.10).

Im simili condizioni, il modo di procedere della Cassa non presta, quindi, il fianco a critiche, che del resto, in relazione al conteggio specifico, nemmeno sono state formulate dall’insorgente.

2.12. In considerazione di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 19 aprile 2022 deve essere confermata.

La parte resistente ha peraltro già indicato che non appena la decisione riguardante la restituzione sarà cresciuta in giudicato, trasmetterà la domanda di condono dell’insorgente formulata nell’opposizione (cfr. doc. 60) alla Sezione del lavoro, autorità competente a decidere in merito (cfr. doc. A pag. 3).

2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14. L’insorgente nella presente lite è soccombente, pertanto la sua richiesta di ripetibili (di fr. 1'000.-- avendo fatto capo a prestazioni da parte di un professionista; cfr. doc. I) deve essere respinta.

Il rimborso delle ripetibili può essere, infatti, concesso, a determinate condizioni, soltanto al ricorrente che vince la causa (cfr. art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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9

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90