Raccomandata
Incarto n. 38.2022.4
dc/sc
Lugano 11 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1993, ha inoltrato una domanda di indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2020 dopo avere lavorato come __________ presso la __________ dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020.
Dal 1° agosto 2010 al 30 agosto 2018 la ricorrente aveva invece lavorato presso __________ a __________ e poi a __________ (cfr. doc. 2).
La __________ ha licenziato l’assicurata il 14 luglio 2020 per il 30 settembre 2020 indicando quale motivo la “mancata osservanza delle norme sull’orario di lavoro, attitudine e problemi di performance” (cfr. doc. 3).
Dopo avere istruito il caso, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) il 10 dicembre 2020 ha rinunciato ad infliggere una sanzione a RI 1, precisando che:
" (…)
Fatti:
L'assicurata era impiegata presso la __________ dal 01.09.2018 al 30.09.2020. La stessa è stata licenziata in data 14.07.2020 per il 30.09.2020; motivo disdetta, mancata osservanza delle norme sull'orario di lavoro, attitudine e problemi di performance.
Motivi che l’assicurata contesta integralmente. Le incomprensioni sono subentrate con l'arrivo del nuovo manager.
Valutazione:
Visto i motivi contrastanti, e che quando la cassa ha richiesto i motivi al datore di lavoro quest'ultimo ha aspettato diverso tempo per inviare la risposta, e visto che non ha mai inviato quanto richiesto dalla cassa (tabella orario di lavoro e piano di lavoro), la cassa decide di non sospendere rassicurata.
Conclusioni:
Sulla base dei fatti e della nostra valutazione, si rinuncia ad una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione.” (Doc. 10)
1.2. Il 14 giugno 2021 l’assicurata è stata cancellata dal sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) in quanto ha reperito un nuovo lavoro, dal 14 giugno 2021, quale assistente di direzione presso la __________ di __________ (cfr. doc. 11).
Il 16 agosto 2021 RI 1 è stata reiscritta nel sistema COLSTA, dopo essersi annunciata all’URC l’11 agosto 2021 con inizio della disoccupazione dal 18 agosto 2021.
Dal formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” risulta che l’assicurata ha lavorato dal 14 giugno al 17 agosto 2021 e che è stata licenziata il 9 agosto 2021 (cfr. doc. 13 punto 18, rinviando per il motivo della disdetta alla “lettera di motivazione”, punto 20).
Dall’attestato del datore di lavoro del 26 agosto 2021 risulta che RI 1 è stata licenziata durante il periodo di prova (di tre mesi) con la seguente motivazione:
" unterschiedliche Auffassungen über die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben.” (cfr. doc. 14 punto 13)
Dal contratto di lavoro dell’8 giugno 2021 risulta che l’assicurata è stata assunta con la seguente funzione:
" __________” (Doc. 16)
Il salario ammontava a fr. 105'000 annui e le ore di lavoro settimanali erano 42.
La lettera di disdetta del 10 agosto 2021 ha il seguente tenore:
" Dear Ms RI 1,
We refer to yesterday's discussion between you, Mr. __________ and Mr. __________ and today’s discussion between you, Mr. __________ and __________ behalf of HR.
For the reasons discussed, we are terminating the existing employment relationship between you and __________ as of August 17, 2021, adhering to the notice period of 7 days.
You will be informed about the detailed termination formalities for
leaving the company in a separate letter.
We ask you to confirm receipt of this letter with your signature on the enclosed duplicate.
We thank you for your cooperation and wish you all the best for the future.” (Doc. 15)
Il 1° settembre 2021 la Cassa ha posto alcuni quesiti all’ex datore di lavoro in merito ai motivi del licenziamento dell’assicurata.
Il 10 settembre 2021 __________ e __________ dalla __________ hanno così risposto:
" Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 1. September 2021 und beantworten Ihnen Ihre Fragen in Bezug auf den Kündigungsgrund von Frau RI 1 gerne wie folgt:
1 Welche konkreten Grunde haben zur Kündigung geführt?
Wie bereits in der Kündigungsbegründung beschrieben, führten unterschiedliche Auffassungen über die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben zur Kündigung.
2 Wurde die Arbeitnehmende zuvor mündlich und/oder schrìftlich verwarnt? Wenn ja, wann?
Sowohl der Vorgesetzte wie auch Kundenbetreuer, die eng mit Frau RI 1 zusammengearbeitet haben, suchten mehrfach das Gespräch und haben die Mitarbeiterin auf ihr besagtes Verhalten angesprochen und um Änderung/Verbesserung gebeten.
3 Schreiben Sie bitte detailliert was Sie meinen mit “unterschiedliche Auffassungen über die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben" (ev. Beispiele)
a. Unterschiedliche Auffassung betreffend Arbeitszeiten
b. Wenig Proaktivität bezüglich Einführung bei Prozessen und Produkten, woraus auch Fehler bei der Erfassung von Transaktionen, Ausführung von Prozessen, etc. entstanden
c. Vier-Augen-Prinzip wurde öfters nicht eingehalten, woraus Fehler entstanden.
Bei weiteren Fragen können Sic sich gerne an den zuständigen HR Business Partner (__________) unter der Tetefonnummer __________ wenden. Besten Dank.” (Doc. 19)
Il 13 settembre 2021 la Cassa ha invitato l’assicurata a formulare le sue osservazioni in merito ai motivi del licenziamento (cfr. doc. 20). RI 1 ha così risposto il 21 settembre2021:
" È corretto la ragione di fine rapporto di lavoro per quanto riguarda diversi modi / controversie a livello di orari di entrata ed uscita. Per quanto riguarda gli altri motivi menzionati, non ne sono a conoscenza.” (Doc. 21)
1.3. Il 22 settembre 2021 la Cassa ha innanzitutto ricordato i seguenti motivi per la rescissione del rapporto di lavoro:
" (…)
Vi sono stati punti di vista diversi sull’esecuzione dei compiti e sul tempo di lavoro.
Poca proattività inerente l’introduzione dei processi e prodotti che hanno portato errori nell’elaborazione delle transizioni, esecuzione di processi, ecc.
Spesso non è stato rispettato il principio dei “4 occhi” che ha portato ad errori.
Non sono stati fatti richiami scritti ma unicamente verbali sia da parte del superiore che da parte del consulente alla clientela, che ha lavorato a stretto contatto che la signora RI 1, hanno più volte parlato con la collaboratrice sul suo atteggiamento e l’hanno invitata al cambiamento/miglioramento.” (Doc. 22)
L’amministrazione ha poi concluso che l’assicurata ha fornito al datore di lavoro un motivo per sciogliere il contratto e le ha inflitto una sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 22).
Istruendo la causa a seguito della contestazione dell’assicurata del 23 settembre 2021 (cfr. doc. 23), la Cassa ha nuovamente (cfr. doc. 18 e doc. 19) interpellato l’ex datore di lavoro (doc. 25).
In uno scritto del 1° ottobre 2021 __________ e __________, hanno fornito le seguenti precisazioni:
" Wir beziehen uns auf das Schreiben datiert 10. September 2021 sowie auf Ihr Schreiben vom 1. September 2021 und beantworten Ihnen Ihre Fragen in Bezug auf den Kundigungsgrund von Frau RI 1 gerne wie folgt:
1 Welche konkreten Gründe haben zur Kündigung geführt?
Wie bereits in der Kündigungsbegündung beschrieben, führten unterschiedliche Auffassungen über die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben zur Kündigung.
2 Wurde die Arbeitnehmende zuvor mündlich und/oder schriftlich verwarnt? Wenn ja, wann?
Sowohl der Vorgesetzte wie auch Kundenbetreuer, die eng mit Frau RI 1 zusammengearbeitet haben, suchten mehrfach das Gespräch und haben die Mitarbeiterin auf ihr besagtes Verhalten angesprochen und um Ànderung/Verbesserung gebeten.
3 Schreiben Sie bitte detailliert was Sie meinen mit “unterschiedliche Auffassungen über die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben" (ev. Beispiele)
a. Unterschiedliche Auffassung betreffend Arbeitszeiten.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an den zuständigen HR Business Partner (__________) unter der Telefonnummer __________ werden. Besten Dank.”
Il 6 ottobre 2021 __________ della Cassa, in risposta ad una richiesta dell’assicurata (“Ha ricevuto il formulario del datore di lavoro? Cortesemente mi può comunicare la nuova decisione?”), si è così espressa:
" Gentile signora RI 1,
Abbiamo ricevuto la comunicazione dal datore di lavoro.
Ho rivisto il suo incarto e le confermo che la correttezza della decisione di sospensione di 31 giorni.
La invito a voler fare opposizione in forma cartacea per lettera raccomandata all’indirizzo indicato sulla decisione, purtroppo non possono essere accettate opposizioni per e-mail.
Resto a disposizione e la saluto cordialmente.” (Doc. 26)
Il 12 ottobre 2021 l’assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha in particolare rilevato che doveva lavorare molto più degli orari previsti dal contratto di lavoro:
" Con la presente vorrei presentare opposizione alla decisione della cassa del 22 settembre 2021, e alla seconda decisione del 6 ottobre 2021 per i seguenti motivi:
La prima decisione è stata presa senza ulteriori conferme o riscontro per chiarire, da parte della Sig.ra __________, nei confronti del datore di lavoro, infatti le motivazioni date da questo ultimo erano sbagliate (come ho comunicato alla Sig.ra __________ in data 21 settembre) al punto che hanno rettificato le stesse in data 1 ottobre 2021.
L'unica ragione della fine del rapporto di lavoro, secondo discussione del 9 agosto 2021 con il consulente responsabile e il capo team, è stato diversi punti di vista sull'orario di lavoro. Premessa: svolgendo un lavoro con clientela sudamericana, il fuso orario è molto importante, si lavora tardi la sera anche fino alle 19-20. Dopo la prima settimana, cominciando alle 8:00 del mattino (o prima) e uscendo dopo le 18:30 di sera, parlai con il consulente per trovare un accordo, di cominciare presto la mattina ed uscire presto la sera o il contrario ma entrambi non era una pretesa corretta da avere nei miei confronti, inoltre che sarebbe illegale sfruttare un dipendente che da contratto deve svolgere 8.4 ore lavorative giornaliere. La sua risposta è stata che i primi mesi è normale che il nuovo impiegato faccia uno sforzo maggiore per dimostrare che merita il posto di lavoro e che dà loro funziona così.
Ho accettato i suoi motivi, ho continuato a lavorare per più di 8.4 ore lavorative al giorno, tanto che ho avuto un burnout e il mio medico mi ha dato 4 giorni di riposo a casa (allego il certificato medico) dal 27 al 30 luglio compreso, rientrando al lavoro il 2 agosto e una settimana dopo, il 9 agosto, presero la decisione di concludere il rapporto di lavoro.
Vorrei sottolineare che ho lavorato 2 mesi nel periodo estivo, dove la maggior parte degli impiegati si trovava assente per vacanza, compresi i due consulenti con cui dovevo lavorare e l'assistente che doveva farmi "l'introduzione" ai nuovi sistemi: sono capitate delle settimane dove nessuno dei 3 era presente trovandomi a dover fare pausa pranzo in ufficio. Questo però non dà diritto a sfruttare un nuovo impiegato perché "deve fare uno sforzo maggiore per dimostrare che merita il posto di lavoro".
La durata della sospensione è determinata in base alla gravita della colpa secondo l'art. 30 cpv. 3 LAD) e il motivo "diversi punti di vista sull'orario di lavoro" non rientra nei motivi gravi, motivo per il quale non sono d'accordo nella durata della sospensione di 31 giorni.
5.1 II mio comportamento è stato a favore delle pretese del datore di lavoro per mantenere il mio posto come collaboratrice come menzionato al punto 3. di questa lettera, decisione che alla fine però ha solo portato un danno al mio stato di salute.
Ho lavorato in due banche diverse per più di 10 anni consecutivi e non ho mai usufruito della disoccupazione, al contrario purtroppo di altre persone furbe che se ne approfittano del sistema disoccupazionale Svizzero, l giorni di sospensione dovrebbero esistere per chi davvero non ha voglia di lavorare.
Per concludere, in nessun momento ho violato gli obblighi contrattuali di lavoro, caso mai chi non gli ha rispettati è stato il datore di lavoro con le sue pretese a livello di orari lavorativi al di fuori degli obblighi accordati.
Per questi motivi, vi chiedo gentilmente di rivalutare la decisione di sospensione.” (Doc. 29)
Istruendo la causa prima di emettere la decisione su opposizione, la Cassa ha innanzitutto chiesto all’assicurata alcune informazioni sulle sue condizioni di salute. RI 1 ha così risposto:
" Come concordato ieri telefonicamente, le rispondo alla sua richiesta per iscritto.
Ho contattato il mio medico a __________ chi mi ha risposto di non essere d'accordo nel rilasciare informazioni dettagliate per quanto riguarda la mia situazione di salute.
Come discusso ieri, non si è verificato un proprio e vero "burnout" siccome in così poco tempo non è possibile, intendevo dire che sicuramente però la mia situazione, se portata avanti in quelle condizioni lavorative, avrebbe portato alla verifica dello stesso in futuro. Questo in modo da sottolineare o spiegare meglio la situazione in cui mi trovavo derivata dalle pretese al di fuori degli obblighi accordati.” (Doc. 31)
Rispondendo a __________, responsabile del __________ della Cassa, che l’8 novembre 2021 le ha chiesto se “vi era un controllo dell’orario di lavoro (timbratura)?” (cfr. doc. 32) RI 1, lo stesso giorno (cfr. doc. 33), ha trasmesso all’amministrazione la distinta giornaliera degli orari effettuati dal 14 giugno al 13 agosto 2021 (cfr. doc. 34).
L’8 novembre 2021 la Cassa ha inviato alla HR __________ della __________ uno scritto del seguente tenore:
" (…) Per completare le nostre informazioni, vi invitiamo a rispondere per iscritto, entro il 16.11.2021, alle domande che seguono, tenuto conto che II motivo dello scioglimento del rapporto di lavoro è stato dettato dagli orari di lavoro:
L'assicurata svolgeva spesso ore supplementari?
Se si, l’assicurata ha informato di tali ore supplementari?
Le eventuali ore supplementari era un’eccezione dettata dalle circostanze o normale prassi?
Esiste un sistema di controllo delle ore di lavoro?
Se si, ci potete trasmettere i tabulati dell'assicurata per il periodo di lavoro?
Vi rendiamo nondimeno attenti, che, nell'ambito dei nostri accertamenti, potremo sottoporre la vostra risposta all'assicurata per una presa di posizione.” (Doc. 35)
Il 22 novembre RI 1 ha inviato a __________ della Cassa un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Ha ricevuto la risposta che aspettava dal datore di lavoro settimana scorsa?
Certo, ad esempio:
22.06 = totale 9.15 ore
05.07 = totale 9 ore
21.07 = totale 9.25 ore
22.07 = totale 9 ore
Vorrei fare presente che nell'opposizione ho citato giornate lavorative più lunghe in aggiunta al fatto di aver rispettato il totale di ore richieste da contratto.
Per questo motivo la decisione della cassa, dopo aver ricevuto il motivo seguente in dettaglio dal datore di lavoro - diversi punti di vista sull'orario di lavoro - non può farsi valere degli articoli menzionati nella lettera di decisione come descritti ai punti (alcuni esempi): "1. disoccupato per propria colpa"; "2. imputabile all'assicurato che con il
suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro”;” 4. Dolo eventuale da parte dell’assicurato, il dolo è dato se l’assicurato adotta intenzionalmente un comportamento allo scopo di essere licenziato" etc.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.” (Doc. 40)
Il 23 novembre 2021 la Cassa ha comunicato alla HR __________ di non avere ricevuto nessuna risposta e le ha assegnato un termine fino al 1° dicembre 2021 richiamando pure l’art. 28 LPGA (cfr. doc. 36).
Il 29 novembre 2021 __________ e __________ della __________ hanno così risposto:
" (…)
Frau RI 1 hat an wenigen Tagen wahrend ihrer Anstellung bei Vontobel die Sollarbeitszeit von täglich 8.4 Stunden überschritten.
Unsere Mitarbeiter sind angehalten, ihre effektive Arbeitszeit in unserem Personalinformationssystem “Workday" zu erfassen. Zudem hat Frau RI 1 ihre zustandigen Relationship Manager auch informiert.
Es handelte sich um wenige Ausnahmen. In der Aufgabe als Assistentin kann es ab und an vorkommen, dass Kundenanfragen dringend beantwortet werden mussen und dies mehr Zeit in Anspruch nimmt. Zudem war Frau RI 1 noch in der Einarbeitungszeit, die ebenfalls zusätzlich Zeit beansprucht. Aufgrund der gleitenden Arbeitszeiten war es Frau RI 1 jedoch auch möglich, diese Überstunden zu kompensieren.
Wie unter Punkt 2 bereits erwàhnt, haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit ihre Arbeitszeit in unserem Personalinformationssystem selbständig zu erfassen. Die Zeiterfassung wird auf monatlicher Basis seitens des Vorgesetzten geprüft.
Gerne senden wir ihnen beiliegend die Auszüge der Zeiterfassung von Frau RI 1.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die zuständigen HR Business Partner (__________ und __________) unter der Telefonnummer __________ oder __________ wenden. Besten Dank.” (Doc. 37)
Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2021 la Cassa ha ridotto la sanzione a 21 giorni di penalità, argomentando:
" (…)
In un ulteriore email del 23.09.2021 ha indicato: "... Svolgendo un lavoro con clientela __________, il fuso orario è molto importante, si lavora tardi la sera anche fino alle 19-20. Dopo una settimana, cominciando alle 8:00 del mattino (o prima) e uscendo tra le 18:30-20-00 di sera, parlai con il consulente per trovare un accordo, di cominciare presto la mattina ed uscire presto la sera o il contrario ...".
Sempre con email del 02.12.2021 ha indicato: "... Come da risposta dal datore di lavoro, ho svolto le ore richieste da contratto e in alcuni giorni anche ore supplementari compensando le ore in più in altre giornate, tutto registrato nei tabulati ...".
Su richiesta della cassa lei, con lettera di posta elettronica ha indicato quali sono stati i giorni in cui ha svolto degli straordinari, specificatamente:
22.06 = totale 9.15 ore
05.07 = totale 9 ore
21.07 = totale 9.25 ore
22.07 = totale 9 ore
Con email del 21.09.2021 lei conferma che la ragione della fine del rapporto di lavoro è in merito alle controversie a livello di orari di lavoro.
La cassa analizzato nuovamente la fattispecie deve innanzitutto rilevare che in base ai tabulati forniti inerenti le ore di lavoro effettuate non risulta, nella prima settimana di lavoro nè in seguito la fine del lavoro alle 20.00.
l casi indicati da lei come straordinari si sono limitati a 4 giorni dove le ore complessive superavano le 8.40 contrattualmente dovute.
In merito alla questione di un possibile burnout in risposta alla richiesta della cassa, con lettera di posta elettronica del 04. 11.2021 lei risponde: "... Ho contattato il mio medico a __________ chi mi ha risposto di non essere d'accordo nel rilasciare informazioni dettagliate per quanto riguarda la mia situazione di salute. Come discusso ieri, non si è verificato un proprio e vero "burnout" siccome in così poco tempo non è possibile. Intendevo dire che sicuramente però la mia situazione, se portata avanti in quelle condizioni lavorative, avrebbe portato alla verifica dello stesso in futuro. Questo in modo da sottolineare o spiegare meglio la situazione in cui mi trovavo derivata dalle pretese al di fuori degli obblighi accordati ...:".
Il datore di lavoro, nello scritto del 01.10.2021, ha confermato che la rescissione del rapporto di lavoro è avvenuto a causa delle divergenti opinioni sull'orario di lavoro e di averla anticipatamente
anche richiamata allo scopo di migliorare il tuo comportamento.
Come già indicato la disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurata se quest’ultima, con il suo comportamento, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro.
Il dolo eventuale è dato se l’assicurato sa che il suo comportamento può avere come conseguenza il suo licenziamento e accetta di assumere tale rischio. Il dolo eventuale è dato se l'assicurato sa che il suo comportamento può avere come conseguenza il suo licenziamento e accerta di assumere tale rischio.
A mente della cassa lei sapeva o avrebbe dovuto sapere che il perdurare del suo comportamento avrebbe potuto portare alla rescissione del rapporto di lavoro, tenuto conto anche del fatto che aveva già ricevuto degli avvertimenti. La giurisprudenza in merito indica che è sufficiente che il comportamento dell'assicurato in generale abbia fornito un motivo di disdetta.
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale. Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato e se vi è dolo perlomeno eventuale.
Nella valutazione di tutte le circostanze del caso ci sono elementi che possono giustificare una diminuzione della sanzione.
In virtù di quanto precede, l'opposizione del 23.09.2021 è parzialmente accolta e la decisione del 22.09.2021. Lei è sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per una durata dì 21 giorni a partire dal 18.08.2021. (…)” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di annullare la sanzione e sottolinea che:
" (…) L'unica ragione della fine del rapporto di lavoro, secondo discussione del 9 agosto 2021 con il consulente responsabile e il capo team; è stato diversi punti di vista sull'orario di lavoro:
II datore di lavoro ha confermato che la rescissione del rapporto di lavoro è avvenuta a causa delle divergenti opinioni sull'orario di lavoro e allo stesso tempo ho dimostrato con prove di non aver mai mancato a gli obblighi contrattuali in relazione a gli orari lavorativi richiesti di 8.4 ore giornaliere.
La disdetta non può essere conseguente a un dolo da parte mia, infatti il dolo è dato se rassicurato adotta intenzionalmente un comportamento allo scopo di essere licenziato e come si può confermare dalle prove inoltrate (orari lavorativi registrati) il mio comportamento è stato per tutta la durata del rapporto di lavoro in
linea con gli obblighi contrattuali ed è facilmente deducibile che non abbia fornito al datore di lavoro una ragione di disdetta.
Per questo motivo, ritengo fuori legge la decisione di sospensione dal diritto all'indennità per una durata di 21 giorni e chiedo la completa cancellazione di questa.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta di causa del 14 febbraio 2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Nel quadro del suo ricorso, il (recte: la) ricorrente non fornisce elementi di fatto o argomenti nuovi tali rivedere la decisione adottata. La Cassa si permette pertanto di rimandare l’autorità adita ai fatti e ai motivi esposti nella sua decisione su opposizione del 09.12.2021.” (Doc. III)
1.6. Il 15 febbraio 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 28 febbraio 2022 l’assicurata ha inoltrato uno scritto del seguente tenore:
" … vorrei presentare quanto segue:
In primo luogo, nella mia opposizione vi ho fornito altri documenti (schede timbrature tempo di lavoro) che confermano la mia buona condotta e il rispetto degli obblighi contrattuali con il datore di lavoro. Per questo motivo trovo che la decisione su opposizione del 09.21.2021 non sia stata presa in modo corretto.
Il datore di lavoro ha presentato in primo momento i motivi sbagliati o non a me conosciuti per quanto riguarda il motivo di disdetta. Ho dovuto io stessa (non è stata la Cassa a chiedere ulteriori conferme dopo la mia risposta di non essere assolutamente a conoscenza dei motivi menzionati dal datore di lavoro, pertanto falsi o sbagliati) contattare le risorse umane del mio ex datore di lavoro per far rettificare i motivi, mi hanno dato ragione siccome avevano sbagliato nella redazione e hanno inviato nuovamente i motivi alla Cassa dove hanno soltanto scritto la seguente frase " diversi punti di vista sull'orario lavorativo".
Non hanno specificato o dato degli esempi, semplicemente hanno scritto quella frase e la Cassa non ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito. La decisone quindi si basa su un motivo indefinito e generico, al quale io ho risposto con delle prove:
A livello dei miei obblighi contrattuali ho dimostrato alla Cassa tramite le timbrature, quindi con delle prove ufficiali, che ho ottemperato a gli obblighi contrattuali per quanta riguarda l'orario giornaliero e settimanale di lavoro. Per questo motivo a mio modo di vedere, non esiste nessun motivo valido che giustifichi la decisione di sospensione di 21 giorni.” (Doc. V)
Il 3 marzo 2022 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni in merito allo scritto della ricorrente (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF 8C_125/2021 del 14 settembre 2021 pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 7; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale.
Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).
La Tabella prevede una colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B).
La Tabella ricorda inoltre che il periodo di prova permette alle parti di un contratto di sapere se è possibile portare avanti il rapporto di lavoro.
Tuttavia, un’interruzione durante il periodo di prova ha determinate conseguenze in materia di assicurazione contro la disoccupazione. In caso di licenziamento imputabile al comportamento dell’assicurato contrario agli obblighi contrattuali è previsto di infliggere una sanzione per colpa di media gravità (cfr. D75 punto 1H1).
La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr. D77).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In una sentenza 8C_125/2021 del 14 settembre 2021 relativa ad un’assicurata che lavorava come “Head of Product Management” e che è stata licenziata a seguito dalla mancanza di volontà di dialogare con il datore di lavoro il Tribunale cantonale che ha confermato la sospensione di 23 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione stabilita dalla Cassa di disoccupazione nella decisione su opposizione.
Al riguardo l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.1. Die Vorinstanz hat zunächst festgehalten, die Arbeitgeberin habe das Arbeitsverhältnis nicht aufgrund der vollständigen Arbeitsunfähigkeit aufgelöst, sondern wegen der fehlenden Gesprächsbereitschaft des Beschwerdeführers. Dies sei unbestritten. Er mache jedoch geltend, es sei ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich gewesen, mit der Arbeitgeberin zu sprechen. Dies habe die behandelnde Psychiaterin mit Schreiben vom 2. März 2020 bestätigt. Danach sei er ab 24. Mai bis Ende August 2019 nicht in der Lage gewesen, seinen Vorgesetzten zu kontaktieren. Dazu hat das kantonale Gericht erwogen, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers spiele es durchaus eine Rolle, in welchem Zeitpunkt ihm die Unmöglichkeit zur Kontaktaufnahme ärztlich attestiert worden sei. Zum einen seien Arztzeugnisse, die sich allein auf Patientenschilderungen ohne eigene objektiv erhobenen Befunde abstützten oder erst Monate später ausgestellt worden seien, nicht beweisbildend (mit Hinweis auf ARV 2005 S. 55, C 207/03 E. 3.2). Zum anderen sei nicht ersichtlich, weshalb dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sein soll, der Arbeitgeberin eine aussagekräftige Bestätigung der Psychiaterin zukommen zu lassen. Jedenfalls liefere er hiefür keine Erklärung. Vielmehr räume er ein, dass er eine solche an sich hätte beibringen können. Sein Argument, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er eine Kündigung riskiere, überzeuge nicht. Die Arbeitgeberin habe aufgrund fehlender Informationen davon ausgehen müssen, dass es für seine Verweigerungshaltung keinen Grund gegeben habe. Damit habe er ihr Anlass zur Kündigung gegeben. Das AWA habe ihn daher zu Recht in der Anspruchsberechtigung eingestellt. (…)”
2.6. Nella presente fattispecie risulta dall’attestato del datore di lavoro del 26 agosto 2021 che l’assicurata è stata licenziata per divergenti opinioni sullo svolgimento di attività/compiti.
Il 10 settembre 2021 i rappresentanti dell’ex datore di lavoro hanno precisato questo concetto sottolineando che si è trattato di divergenti punti di vista sui tempi di lavoro (a), di poca proattività riguardo l’introduzione dei processi e prodotti che hanno portato ad errori nell’elaborare delle transazioni e nell’esecuzione dei processi (b), del non rispetto del principio dei “4 occhi” che ha portato ad errori (c).
Essi hanno aggiunto che il superiore e il consulente della clientela che hanno lavorato a contatto con la ricorrente, hanno più volte parlato con la collaboratrice riguardo al suo comportamento e l’hanno invitata a cambiare, rispettivamente a migliorare.
Il 13 settembre 2021 l’assicurata ha riconosciuto che la rescissione del rapporto è dovuta a “diversi modi / controversie a livello di entrata e di uscita”. Ella ha pure indicato di non essere a conoscenza degli altri motivi menzionati dalla __________.
Il 1° ottobre 2021 i rappresentanti dell’ex datore di lavoro hanno corretto la terza risposta fornita alla Cassa il 10 settembre 2021 precisando che le divergenti opinioni sullo svolgimento di attività/compiti consistono soltanto in divergenti punti di vista sui tempi di lavoro.
In sede di opposizione la Cassa ha dunque approfondito solo quest’ultimo aspetto ponendo alcuni quesiti all’ex datore di lavoro.
Il 29 novembre 2021 i rappresentanti dell’ex datore di lavoro hanno comunicato che l’assicurata ha lavorato più delle 8,4 ore previste dal contratto di lavoro soltanto alcuni giorni (cfr. doc. 37: “an wenigen Tagen”, “wenige Ausnahmen”).
Essi hanno precisato che può capitare che alle domande dei clienti occorra rispondere urgentemente, che l’assicurata si trovava ancora in una fase di inserimento (ciò che necessita di più tempo) e che, grazie all’orario flessibile, RI 1 poteva compensare le ore supplementari effettuate.
I rappresentanti della __________ hanno anche indicato che le ore di lavoro effettuate vengono inserite direttamente dagli impiegati nel sistema informatico e hanno trasmesso all’amministrazione i tabulati relativi all’assicurata.
RI 1 aveva peraltro già comunicato alla Cassa il 22 novembre 2021 di avere lavorato:
il 22.06 9,15 ore
il 05.07 9,00 ore
il 21.07 9,25 ore
il 22.07 9,00 ore.
Dalle “Schede di timbrature tempo di lavoro” emerge che effettivamente, come sottolineato dalla Cassa (cfr. decisione su opposizione, punto 20) la ricorrente non ha mai dovuto lavorare fino alle ore 20:00 (cfr. doc. 28; con riferimento all’e-mail dell’assicurata “si lavora tardi la sera anche fino alle 19:00 - 20:00”).
Inoltre, ricordato che le ore di lavoro settimanali sono 42, pari a 8 ore e 24 minuti al giorno (e dunque, espresso in percentuale: 8,40), questo Tribunale constata che la ricorrente, nel periodo dal 14 giugno al 13 agosto ha superato le 8,40 ore nei seguenti giorni: il 21 luglio 2021 (9,25 ore), il 22 giugno (9,15 ore), il 9 luglio 2021 (9,10 ore), il 5 luglio 2021 e il 22 luglio 2021 (9 ore).
Anche in altre sette occasioni vi è stato un superamento, di al massimo 20 minuti, rispetto alle ore 8:24:
" 15.06.2021 ore 8.65 (in centesimi)
16.06.2021 ore 8.45 (in centesimi)
23.06.2021 ore 8.55 (in centesimi)
28.06.2021 ore 8.55 (in centesimi)
12.07.2021 ore 8.50 (in centesimi)
26.07.2021 ore 8.75 (in centesimi)
04.08.2021 ore 8.55 (in centesimi)” (cfr. doc. 34)
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato, né che vi sia stata una violazione degli obblighi contrattuali o delle inadempienze a livello professionale.
Basta invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto.
Nel caso concreto il datore di lavoro non ha accettato la richiesta dell’assicurata “di cominciare presto la mattina o di uscire presto la sera o il contrario”.
RI 1 ha pure fatto presente all’ex datore di lavoro che “era illegale sfruttare un dipendente che da contratto deve svolgere 8,4 ore lavorative giornaliere” (cfr. opposizione punto 2, al consid. 1.3).
Come appena visto, nel periodo dal 14 giugno al 17 agosto 2021 soltanto in 5 occasioni l’assicurata ha lavorato 9 ore o più (anziché 8 ore e 24 minuti), in ulteriori 7 ha lavorato più delle 8,24 normalmente previste (ma a volte soltanto per alcuni minuti).
Al riguardo l’ex di lavoro ha sottolineato, da una parte, che l’assicurata si trovava in un periodo di introduzione e che a volte si è costretti “sforare” dall’orario normale di lavoro per soddisfare le esigenze urgenti dei clienti e che, dall’altra e soprattutto, che l’orario di lavoro flessibile permetteva di compensare le ore supplementari effettuate.
Queste argomentazioni sono condivisibili.
Il TCA constata inoltre che l’assicurata non ha allegato nessun certificato medico attestante l’inesigibilità del proseguimento del rapporto di lavoro per motivi di salute (cfr. punto 14 della decisione su opposizione e la sentenza del Tribunale federale riprodotta al consid. 2.5).
Secondo questo Tribunale, RI 1 - contestando la richiesta di effettuare a volte nei primi mesi di lavoro delle ore supplementari - ha indotto con il proprio comportamento il datore di lavoro a disdire il contratto.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr., in particolare, DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”; STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021 consid. 2.2).
Di conseguenza, RI 1 deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Tenuto anche conto del fatto che la rescissione del rapporto di lavoro è intervenuta nel periodo di prova questo Tribunale non ha motivi per modificare la durante della sanzione inflitta dalla Cassa di disoccupazione (21 giorni di sanzione per colpa di media gravità, conformemente alla Tabella elaborata dalla SECO, cfr. consid. 2.4; vedi pure consid. 2.5).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 24 gennaio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti