Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.39
Entscheidungsdatum
11.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.39

dc/sc

Lugano 11 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9 marzo 2022 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 58-59) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza, secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

  1. Nella concreta fattispecie l'opponente riferisce non avere mai ricevuto il salario come contrattualmente stabilito (fr. 4'992.- per tredici mensilità), ma solo tramite acconti ed in modo irregolare, con residue spettanze "via via saldate", sinché "a partire dal mese di novembre 2020 (...) ha iniziato a maturare un credito" infine corrispondente "alla somma delle ultime quattro mensilità salariali nette".

Ora, considerato come detto modus operandi riguardasse tutti i dipendenti, cosicché ogni lavoratore sapeva esservi costantemente più dovuti (ed in crescita) già solo all'interno della __________, ma soprattutto pensando che – in simili circostanze – per il signor RI 1 gli effetti d'una mancata immediata rivendicazione erano ben noti, avendo infatti egli già percepito in passato indennità per insolvenza (fr. 17'425.10), e proprio in relazione al signor __________ (con il quale v’è tra l’altro una parentela essendo il padre) e meglio la __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019), e __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 26.04.2017), già solo stante quanto precede manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente.

Ma v'è di più. Sempre nelle descritte circostanze, il signor RI 1 non ha ritenuto di dovere effettuare alcuna verifica od accertamento (rilevando p. es. che il signor __________ è stato anche socio e gerente dell'impresa di gessatura __________, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 19 febbraio 2019; cfr. __________), accontentandosi invece di una promessa (cfr. scritto del 26 febbraio 2021) del datore di lavoro; ciò quando, con __________ pure già si pubblicizzava: __________. Il titolare è stato dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale __________ del 29.01.2021 a far tempo dal 29.01.2021 alle ore 10:15".

Non va nemmeno dimenticato che, sempre nelle descritte circostanze, notoriamente adatta a imprenditori che non sono ancora sicuri del funzionamento del proprio modello commerciale od a persone che non hanno rischi di responsabilità personale, la ditta individuale era la forma giuridica con le minori garanzie. Ciò data la facilità con cui può essere fondata (viene semplicemente richiesta l'iscrizione nel registro di commercio) oppure sciolta, una contabilità semplificata o la responsabilità del proprietario che risponde e con l'intero patrimonio privato e con l'intera sostanza commerciale.

Dato l'atteggiamento del signor __________, ci si chiede a quanto sarebbero ammontati i crediti salariali accumulati se non fosse intervenuto un debitore terzo / esterno alla ditta.

  1. In conclusione, a mente della Cassa appare pacifico che chi accetta un tale rischio, ovvero non vedersi versati salari per un importo corrispondente a 4 mensilità senza alcuna garanzia se non la sola (tardiva) promessa di un titolare in precedenza già fallito quale socio e gerente ed individualmente, non potrà poi fare ricadere questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali. (…)” (Doc. A)

1.2. Contro la citata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità per insolvenza, rilevando:

" Cercherò di esporre in maniera chiara le motivazioni del mio ricorso.

Mi si accusa nella lettera inviata di non aver curato pienamente i miei interessi, di superficialità e di poca accortezza non tenendo conto che si parla di scelte lavorative e non di scelte morali legate alla persona io ero già stato assunto alle dipendenze della ditta __________ e se pur fallita è stato dimostrato che fu l’allora socio di maggioranza con firma unica (__________ che verrà dichiarato inabile per motivi di salute) a gestirla nella totalità ed essere denunciato poi per aver emesso fatture false. Il signor __________ era dipendente anch'egli della __________ e solo l'ultimo mese era subentrato con una quota minima ed è per questo che era stato esentato da ogni responsabilità.

È pur vero che nell' ultimo anno il signor __________ versava a me ed ai miei colleghi acconti o saldi di stipendi arretrati, ma non ho mai pensato che stesse lucrando sulle nostre prestazioni e ci era ben chiaro che egli stesso faticasse non poco negli ultimi periodi lavorativi (covid, lockdown, malattie e ritardi nei pagamenti) ed e per questi motivi che siamo comunque rimasti al lavoro perché l'alternativa era fermarsi senza una prospettiva positiva a breve termine. Siamo stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della ditta e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite perché spesso avvenivano delle riunioni periodiche alle quali partecipavamo tutti.

Ho sempre lavorato in cantiere in qualsiasi condizione ed è un lavoro duro e fisicamente pesante e non mi sono mai recato al lavoro pensando e confidando sull' aiuto degli ammortizzatori sociali, mi si accusa di negligenza grave ma ravvedo che se proprio mi si deve fare una colpa e quella di aver mantenuto una positività che purtroppo non è andata a buon fine.

In ragione di quanto precede chiedo pertanto che vengano rivalutate le motivazioni qui da me presentate.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 12 maggio 2022 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

" (…)

  1. Va anzitutto ricordato che non stiamo giudicando il diritto ad indennità per lavoro ridotto, ovvero se vi sono effettivamente state contrazioni di ordini od altri ev. impedimenti, ma il diritto ad indennità per insolvenza; la questione litigiosa è quindi esclusivamente se il dipendente ha agito in maniera tempestiva oppure ha accettato di differire l'incasso di stipendi (o parte di essi) senza una vera e propria garanzia da parte del datore di lavoro.

Pure va premesso che i dati concernenti i fallimenti di precedenti società che hanno visto interessato il signor __________ (e pensiamo qui alla __________ ed alla __________) sono pubblici e meglio accessibili tramite normali motori di ricerca su web; ciò che permetteva ai dipendenti di potersi informare in tal senso in ogni momento, indipendentemente da (od a complemento di) passate esperienze lavorative con il medesimo e/o assicurative.

Rimane convinzione della Cassa che questo genere di informazioni, aldilà delle specifiche colpe del datore di lavoro, quando non viene versato il salario possano ed anzi debbano portare a prestare particolare attenzione alle circostanze nonché a un accresciuto dovere di diligenza (riduzione del danno) dei dipendenti. Anche se, nel caso concreto e come verrà ribadito di seguito, la totale assenza di garanzie da parte della __________ già sarebbe bastata per individuare una sufficiente negligenza del richiedente.

  1. Ora, su quanto ritenuto in materia, ovvero sul fatto d'avere nel caso concreto negato I'indennizzo ex LADI, la Cassa si conferma in toto nelle proprie argomentazioni e conclusioni: rassicurato, come detto in assenza di qualsiasi garanzia (vi sono state solo tardive generiche promesse da un titolare appena dichiarato in fallimento), non ha certo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei propri crediti salariali, che anzi sono andati via via crescendo. Se una persona ritiene di accettare un tale rischio, non potrà fare poi ricadere la perdita sulle assicurazioni sociali.

Conclusioni avvalorate oggi da quanto dichiarato dal ricorrente con il proprio allegato; è infatti ora pacifico che tutti i dipendenti - non solo non hanno mai ricevuto il salario come contrattualmente stabilito, sapendo tali lacune riguardassero anche i colleghi (ogni lavoratore sapeva esservi costantemente più debiti salariali ed in crescita; cfr. in proposito tra le altre la già citata STF 8C_85/2019, consid. 4.3), ben potendosi quindi rendersi conto della situazione fattuale, ma addirittura - sono stati sempre espressamente informati in tal senso e meglio sono "stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della ditta e dei guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite perché spesso avvenivano delle riunioni periodiche".

Notori quindi ed i crediti/debiti salariali in crescita e le "difficoltà gestionali" ed i "guadagni al limite" quando non le "perdite subite".

Dato l'atteggiamento del ricorrente, pure considerato come gli effetti d'una mancata immediata e concreta rivendicazione fossero ben noti avendo già percepito in passato indennità per insolvenza, non possiamo non chiederci anche in questa sede e con rinnovata preoccupazione a quanto sarebbero ammontate le richieste d'indennizzo se non fosse intervenuto un debitore terzo.” (Doc. III)

1.4. Il 13 maggio 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 25 maggio 2022 l’assicurato si è così espresso:

" (…) Le motivazioni della mia richiesta sono state ampiamente spiegate nelle lettere precedenti e mi limiterò solamente a far notare come nell’ultima frase del punto 2 si ribadisca "non possiamo non chiederci anche in questa sede e con rinnovata preoccupazione a quanto sarebbero ammontate le richieste di indennizzo se non fosse intervenuto un debitore terzo", la mia risposta a questa affermazione è … null’altro che 4 mesi, perchè l’insolvenza si limita solo a questo periodo di tempo e perchè si presume che il lavoratore cumuli un ritardo nel pagamento del salario di almeno 6 mesi e perché nonostante le difficoltà incontrate il mio salario e stato incassato tutto fino a soddisfare appunto i requisiti dell’insolvenza.

Le regole per l’indennità di insolvenza prevedono che per lo stesso rapporto di lavoro sono coperti i crediti salariali di 4 mesi al massimo, pure quando il lavoratore ha prestato la sua opera in buona fede

dopo l’insorgere dell’evento (in questo caso del fallimento che era stato precedentemente annullato per poi essere riconfermato il 28 marzo 2021), anche se dovessero sommarsi più casi di insolvenza per lo stesso datore di lavoro vengono coperti al massimo 4 mesi di salario, nulla di meno, nulla di più.” (Doc. V)

Al riguardo l’8 giugno 2022 la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:

" Con riferimento alla vertenza di cui a margine, la Cassa CO 1 prende atto dello scritto datato 25 maggio 2022 della ricorrente, rilevando in particolare l'assenza di altri mezzi di prova.

Rimaste pacifiche sono poi le circostanze già sottolineate, ovvero che i dipendenti della __________ non hanno mai ricevuto il salario come contrattualmente stabilito e - mediante riunioni periodiche - sono sempre stati al corrente di difficoltà gestionali, guadagni al limite e/o delle perdite subite; tutto ciò in assenza di qualsiasi garanzia, se non tardive generiche promesse dal titolare appena dichiarato in fallimento.

La Cassa si riconferma quindi integralmente con quanto esposto nella risposta di causa del 12 maggio 2022 e non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Si chiede dunque che il ricorso venga respinto e la decisione impugnata confermata.” (Doc. VII)

Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

  • o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In una sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

" (…)

6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

2.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato come gessatore presso la ditta individuale __________ dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (“ultimo giorno di lavoro effettuato il 26 marzo 2021” e “salario pagato fino al 31 marzo 2021”; cfr. doc. 81-82 e doc. 99).

Il salario mensile lordo ammontava a fr. 4’992.-- (cfr. doc. 99).

Il titolare dell’impresa individuale __________, sulla base di una richiesta della __________, è stato dichiarato in fallimento con decisione del Tribunale regionale __________ del 29 gennaio 2021 a far tempo dal 29 gennaio 2021 alle ore 10:15 (cfr. “Incarto ditta” doc. 10).

__________ ha inoltrato un tempestivo reclamo al quale il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale __________ con decreto del 17 marzo 2021 ha concesso l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 174 cpv. 3 LEF (cfr. doc. 75).

Il 23 marzo 2021, con comunicazione del 26 marzo 2021, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale __________ ha confermato il fallimento (cfr. doc. 78).

La procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo con decisione del Tribunale regionale __________ del 14 aprile 2021 (cfr. estratto dell’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino e “Incarto Ditta” doc. 18).

L’8 aprile 2021 l’assicurato ha rivendicato l’indennità per insolvenza di fr. 19'071.15 (cfr. doc. 82 punto 15) per salari relativi al periodo 1° dicembre 2020 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 82). Il TCA constata che dagli estratti conti allegati all’opposizione, risulta che egli ha ricevuto degli acconti anche nei primi mesi del 2021 (cfr. doc. 43).

Durante il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ l’assicurato ha sempre ricevuto soltanto degli acconti di salario (cfr. doc. 43-45, ad esempio fr. 1'200.--complessivi relativi al mese di marzo 2020, cfr. doc. 45).

Questa circostanza è peraltro ammessa anche nel ricorso nel quale l’assicurato riconosce pure che lui e i suoi colleghi sono stati sempre al corrente delle difficoltà gestionali della ditta e di guadagni al limite ed in alcuni casi di perdite subite (cfr. consid. 1.2).

Nell’opposizione del 3 gennaio 2022 figurano inoltre le seguenti considerazioni dell’allora patrocinatore dell’assicurato:

" (…) La domanda di insolvenza del sig. RI 1 riguarda le mensilità di dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021 e marzo 2021. Con l'aiuto del sig. __________, ex datore di lavoro dell'opponente, si è potuto ricostruire come segue la posizione di credito del sig. RI 1, considerati gli acconti ricevuti:

Somma salari netti da marzo 2020 a

marzo 2021: CHF 36’809 (doc. b) -

Somma acconti ricevuti: CHF 28’200 (docc. C-D)

Credito salariale netto ad avere CHF 8'609.00

Quanto ricostruito dalla documentazione già a vostre mani e qui riproposta, consente quindi di rilevare che il credito salariale netto avanzato dal sig. RI 1 verso l'ex datore di lavoro equivale alla somma delle ultime tre mensilità salariali nette 2021 (gennaio, febbraio e marzo 2021).

Di conseguenza, con la presente opposizione si modica (recte: modifica) l’istanza di insolvenza, nel senso che è ridotta alle ultime tre mensilità di lavoro (gennaio, febbraio, marzo 2021) ed alla proporzionale quota di tredicesima.

Prove: doc. B buse paga; doc. C estratti conto __________ pagamenti in favore di RI 1 doc. D cedolini incassi in contanti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dati alla mano, non può fondatamente rimproverarsi al sig. RI 1 che «Nonostante i salari fossero sempre stati pagati tramite acconti, e mai regolarmente, durante l’arco della sua attività lavorativa, non è mai intervenuto in maniera incisiva e celere nel rivendicare i suoi crediti salariali».

In verità, in costanza di rapporto di lavoro egli ha ricevuto il pagamento del dovuto.

Solo nel 2021 ha cumulato un arretrato a fronte del quale già a febbraio 2021 sollecitava il pagamento e otteneva in data 26 febbraio 2021 una promessa scritta dal signor __________ sul pagamento del dovuto.

Egli si è dunque mosso nella maniera più tempestiva possibile, considerata sempre la particolarità e specialità del momento dettata dall'emergenza Covid.

Prove: doc. E (lettera sollecito 10.02.2021); doc. F (promessa di pagamento __________)

(…).

Ciò chiarito, non vi è colpa grave ascrivibile al signor RI 1 per una molteplicità di aspetti:

  • Anzitutto la pratica del datore di lavoro di versare fin dall'inizio del rapporto di lavoro solo acconti sul salario. Pratica ripetuta nel tempo e verso tutti i dipendenti.

  • In secondo luogo la fiducia verso il datore di lavoro, che dal canto suo riconosceva gli scoperti e ne garantiva la copertura via via che incassava liquidità.

  • In terzo luogo, vi è anche il fatto che tutti i dipendenti abbiano ricevuto lo stesso trattamento e che tutti siano stati fiduciosi, atteso come l'azienda era impegnata in più cantieri fin anche nel corso del 2020 nonostante la crisi Covid.

  • Inoltre, aspetto fondamentale, è la straordinarietà che ha caratterizzato l’anno 2020. L'emergenza Covid, che ha costretto ad un blocco tutti i settori per mesi; a seguire una lenta ripresa e una grave crisi di mercato nota a tutti.

  • Infine, si sottolinea che appena avuto effettivo sentore di insolvibilità del datore di lavoro, il sig. RI 1 ha sollecitato il pagamento dei salari ma da lì ad un mese è stata emessa decisione a conferma del fallimento. Tanto che risultano scoperti unicamente gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Sono tutti elementi che depongono in favore dell'opponente contro la colpa grave ascrittagli dalla Cassa e qui contestata. L'approccio del signor RI 1, del resto, non può essere allineato e assimilato con quelli valutati dalla giurisprudenza ante emergenza Covid, a pena di risultare detta valutazione iniqua e sproporzionata.

Men che meno appare corretto e fondato il confronto operato dalla Cassa con le precedenti esperienze lavorative dell'esponente.

Diversamente, non esisterebbe neppure l'istituto dell'insolvenza! Ma saremmo in un mondo utopistico dove il lavoratore può scegliere il datore di lavoro che, altrettanto utopisticamente, è certo che non fallirà mai. A dimostrazione dell'infondatezza del ragionamento fatto sul punto dalla Cassa, concorre il fatto che la fallita __________ era amministrata e gestita da __________. Nello specifico, il signor RI 1 era diventato socio e gerente della società - per altro con potere di firma a due - solo in data 13.12.2018, quando la situazione contabile della società era già gravemente e irrimediabilmente compromessa (cfr. doc. G).

Non sfuggirà certo alla Cassa che all'origine della domanda di insolvenza dell'esponente vi è la dichiarazione di fallimento del sig. RI 1 per un debito personale verso la cassa malati, in conseguenza della quale l'ex datore di lavoro ha dovuto interrompere ogni attività.

Il fallimento era stato sospeso a seguito di opposizione e successivamente confermato. In detto arco di tempo il sig. RI 1 nulla sapeva ed ha regolarmente lavorato, percependo anche acconti.

Relativamente a ciò che al signor RI 1 era dato sapere, e dunque i lavori in essere e l'andamento dell'azienda, tutto risultava procedere regolarmente.

Certo, con i limiti funzionali connessi all'emergenza Covid, ma in ogni caso, l'azienda lavorava e gli acconti venivano regolarmente incassati. Tanto che – come detto – restano scoperti solo gli ultimi 3 mesi di lavoro.

Quanto fatto dal signor RI 1, dunque, è quanto di più di tempestivo ed efficace poteva fare.

Come detto il sig. RI 1 vanta un credito ragguagliabile alle ultime tre mensilità di lavoro, ciò che depone a favore di un’attenzione alla tutela dei suoi crediti, laddove risulta che già nel febbraio 2021 ha costituito in mora il datore di lavoro.” (doc. 23-27)

Nell’opposizione inoltrata il 10 agosto 2021 contro la decisione emessa il 15 giugno 2021 dalla Cassa disoccupazione __________ (cfr. doc. 70: “… In base alla domanda d’indennità per insolvenza, il signore RI 1, ha ricevuto soltanto acconti del salario. La violazione dell’obbligo di ridurre il danno è inoltre aggravata dalla vostra presa di posizione del 24.05.2021, poiché mancano le prove dei provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. L’obbligo di ridurre il danno, contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non è stato pertanto rispettato, e di conseguenza la sua domanda d’indennità per insolvenza dev’essere respinta”), in seguito dichiarata nulla per incompetenza territoriale (cfr. doc. 6, Incarto ditta), l’allora patrocinatore dell’assicurato aveva sottolineato in particolare che:

" (…)

1.2. In effetti, ancorché il modus operandi di __________ nel pagamento del salario sia stato poco convenzionale, esso non certo isolato nella pratica.

Il signor RI 1, del resto, era stato assunto solo nel marzo 2020 e non aveva motivo di dubitare della solvibilità del datore di lavoro, tenuto conto della pluralità di cantieri in cui erano operativi e considerato che vedeva via via saldate le proprie spettante salariali. Inoltre, questa era la pratica utilizzata verso tutti i dipendenti e nessuno di loro, neppure chi conservava maggiore anzianità di servizio rispetto all’opponente che era fresco di assunzione, dubitava della solvibilità del datore di lavoro.

Considerata la regolarità degli acconti ricevuti e le commesse in capo al datore di lavoro, che pure assicurava sempre che avrebbe regolarizzato ogni pendenza, il signor RI 1 ha dato fiducia

  • come del resto gli altri suoi colleghi - comprendendo anche le criticità del momento. Non va, infatti, dimenticato che nel corso del 2020 l'emergenza Covid ha determinato prima un blocco e successivamente un grave rallentamento del mercato in generale e dell'edilizia in particolare, così che anche questa circostanza - sicuramente fuori dalla normalità nel cui ambito la giurisprudenza citata dalla Cassa si è spesso pronunciata - ha convinto il signor RI 1 a pazientare con fiducia.

1.3. Corrisponde al vero che con decreto del 29 gennaio 2021, il Tribunale regionale __________ ha dichiarato il fallimento di __________ su istanza della __________. Tuttavia, è altresì vero che l'esecutività della decisione era stata sospesa (doc. D) in conseguenza del reclamo presentato dal sig. RI 1 (circostanza non nota al sig. RI 1 ma scoperta dallo scrivente legale: il signor __________ ha taciuto ciò che stava avvenendo ed ha riferito del fallimento solo alla fine del mese di marzo 2021).

Nel mentre, il signor RI 1 aveva già sollecitato il pagamento degli arretrati al datore di lavoro (doc. E), e così anche gli altri colleghi. Tanto che dal canto suo il signor __________ a più riprese rassicurava tutti del buon esito (doc. F).

Il fallimento, però, ha trovato conferma solo con decisione emessa il 23 marzo 2021 e comunicata il 26 marzo 2021 (doc. G), quest'ultima rappresentando l'ultimo giorno di lavoro dell'opponente, così come dei suoi colleghi.

In tali circostanze di fatto, non è ragionevolmente rimproverabile al qui opponente quella colpa grave che la giurisprudenza pone quale motivo di diniego.

Prove: docc. D-G; richiamo incarto relativo al signor RI 1 dalla Cassa disoccupazione __________ e dall’Ufficio Fallimenti di __________. (…)” (Doc. 65-66)

Dagli atti dell’incarto risulta inoltre che il 9 febbraio 2021 RI 1 ha inviato al suo datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" Egregio Signor __________,

nonostante i ripetuti solleciti verbali, non ho ancora ricevuto il saldo degli stipendi per le mie prestazioni effettuate alla società ____________.

Le chiedo cortesemente di provvedere al versamento degli arretrati o procederò con le vie legali.” (Doc. 76)

L’ex datore di lavoro ha così risposto il 26 febbraio 2021:

" Rispondo alle Vostre lettere di sollecito dei salari arretrati, farò tutto il possibile per rientrare di quanto sollecitato nelle Vostre lettere, è stato ed è attualmente un periodo difficile per il COVID 19.

Vi ringrazio della fiducia e vi auguro una buona giornata.” (Doc. 77)

2.3. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, consid. 2.2; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

In tale contesto va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, non spetta alla persona assicurata decidere se ulteriori passi volti alla realizzazione delle pretese salariali potrebbero avere successo oppure no. Essa è invece tenuta a intraprendere tutto ciò che è da lei ragionevolmente esigibile per salvaguardare il diritto al salario (cfr. DLA 2020 Nr. 22 consid. 2 e consid. 5.2).

Ora, nel caso concreto l’assicurato, sin dall’inizio della sua attività lavorativa alle dipendenze di questa impresa nel marzo del 2020 non ha ricevuto integralmente e puntualmente il salario pattuito contrattualmente, ma soltanto degli acconti.

Egli sapeva che ciò avveniva anche agli altri colleghi di lavoro. Tutti i dipendenti erano peraltro al corrente delle difficoltà del datore di lavoro a versare il salario convenuto (cfr. consid. 1.2 e 1.3 e la STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 riprodotta al consid. 2.1 in fine).

Questo Tribunale ritiene così, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario durante il rapporto di lavoro.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’assicurato - già in precedenza - aveva lavorato presso la __________, una società nella quale il medesimo datore di lavoro __________ era socio gerente con firma collettiva a due dal dicembre 2018, (cfr. “Incarto Ditta” doc. 21) e presso la __________, una società nella quale il medesimo datore di lavoro __________ era socio, detenendo la totalità del capitale sociale dal luglio 2015 (cfr. “Incarto Ditta” doc. 22), senza ottenere l’integralità del salario dovuto e beneficiando dell’indennità per insolvenza nel periodo dal 1° novembre 2018 al 19 febbraio 2019 per complessivi fr. 10'712.05 e nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 30 novembre 2016 per complessivi fr. 6'713.05 (cfr. “Incarto Ditta” doc. 19).

Va pure sottolineato che l’assicurato ha continuato a lavorare fino al 26 marzo 2021, sebbene il suo datore di lavoro fosse stato dichiarato in fallimento il 29 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1 e 1.3; sull’effetto di pubblicità e di notorietà del Registro di commercio cfr. STF 9C_193/2021 del 31 marzo 2022, consid. 5.2; DTF 122 V 270).

Su questo aspetto, preso atto di quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato nell’opposizione contro la decisione della Cassa (“in detto arco di tempo il signor RI 1 nulla sapeva ed ha regolarmente lavorato percependo anche acconti”), il TCA si limita a constatare che la lettera di sollecito del versamento del salario è datata 29 gennaio 2021, cioè proprio il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro (al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 consid. 2.3 di data odierna; sugli effetti di un fallimento sui contratti di lavoro esistenti, cfr. art. 211 cpv. 2 LEF, art. 211a cpv. 1 LEF; Consiglio federale, Messaggio n. 10.077 sulla modifica della Legge federale sulla esecuzione e fallimenti (procedura di risanamento) dell’8 settembre 2010 in FF 2010 pag. 5667 seg. (5683-5685); G. Donatiello, Du contrat individuel de travail, ad art. 337a, in Commentaire romand. Code des obligations I, a cura di Thévenoz-Werro, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2021 pag. 2638-2642; N. Jeardin, Nouveau droit de l’assainissement, contrats de durée e travailleur, in : JdT 2016 II, pag. 5-9).

In tale contesto va pure ricordato che, secondo l’art. 337a CO, “In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto” (cfr. Donatiello, op. cit., pag. 2638-2640: “Le délai assigné à l’employeur pour la fourniture des sûretés doit être approprié aux circonstances, généralement entre trois jours et deux semaines; si l’employeur estime que le délai fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement approprié. En attendant que les sûretés lui soient fournies, le travailleur est en droit de suspendre sa prestation de travail (co 83 I), mais l’employeur reste tenu de lui payer le salaire en vertu de CO 324 par analogie”).

Nella presente fattispecie anche nei mesi immediatamente precedenti il fallimento (dicembre 2020 e gennaio 2021) l’assicurato aveva ricevuto solo acconti di salario (cfr. doc. 43-46).

Egli avrebbe così dovuto chiedere adeguate garanzie prima di (eventualmente) proseguire la propria attività lavorativa.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 9 marzo 2022 deve pertanto essere confermata.

2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 20 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 ; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

29