Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.31
Entscheidungsdatum
25.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.31

CL/gm

Lugano 25 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2022 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2022, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 19 ottobre 2021 (cfr. doc. 25), con la quale ha considerato RI 1 inidoneo al collocamento dal 6 settembre 2021, in quanto in tale data ha iniziato una formazione presso il __________ (in seguito: __________) per l’ottenimento del Master __________ in insegnamento per livello secondario I e che il medesimo frequenta il lunedì ed il mercoledì presso la sede di __________, svolgendo parallelamente un incarico presso la scuola media di __________, che lo impegna come docente di matematica per tutto l’anno scolastico 2021-2022 per una percentuale d’occupazione del 40% nei giorni di martedì e venerdì.

Al riguardo l’amministrazione ha rilevato che le censure mosse dall’assicurato - che non si è detto disposto ad interrompere la formazione per la quale ha, altresì, indicato di sopportare spese nell’ordine di fr. 10'500.-/annui - non permettono di dimostrare che RI 1:

" (…)

sia effettivamente disponibile sul mercato del lavoro secondo le normali esigenze richieste da un datore di lavoro, per i seguenti motivi. Anzitutto, sebbene alcune attività lavorative indicate dal rappresentante (cfr. opposizione) potrebbero essere gestite in modo flessibile dal signor RI 1, l'eventualità di reperire un'occupazione dipendente nei settori in parola, non appare sufficientemente plausibile. ll fatto che l'assicurato si dichiari disponibile a lavorare il sabato, la domenica e negli orari serali, considerati pure gli ambiti lavorativi da esso ricercati, di quelli in cui è stato attivo ed in cui si sta formando non permette di giungere ad una conclusione diversa. Non appare neppure realistico che il signor RI 1 possa reperire un'occupazione complementare all'attività di pratica professionale svolta presso la scuola media di __________ (martedì, giovedì e venerdì), tenuto conto che il tempo di lavoro dei docenti oltre alle lezioni impartite agli allievi, comprende pure quelle attività connesse all'insegnamento (riunioni, consigli di classe, colloqui di valutazioni, incontri con gli allievi o genitori, attività preparatorie delle lezioni).

Tra l'altro si constata che l'assicurato ha dichiarato all'UG che: “(...) Gli impegni con il __________ e con la scuola media di __________ generano inoltre alcuni momenti liberi tra le lezioni in cui non mi sarebbe possibile recarmi in loco presso un altro datore di lavoro ma che mi permetterebbero di svolgere attività lavorative da remoto. Le ore buche non sono ore vincolate né dalla formazione, né dalla scuola media di __________” (cfr. scritto 6 ottobre 2021, pag. 3, dell'assicurato all'UG).

Oltretutto, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal direttore della scuola media di __________ e dall'assicurato (…), appare quantomeno problematica l'organizzazione logistica di un'attività lavorativa da remoto.

Per cui, la concreta disponibilità residua effettiva dell'assicurato durante le giornate in questione, è talmente limitata e condizionata, in termini di possibilità organizzative rispetto agli impegni professionali (come ad esempio la gestione dell'onere di lavoro, il tragitto per recarsi fisicamente presso un altro datore di lavoro tra una lezione e l'altra, nonché difficoltà logistiche e/o organizzative per la modalità lavorativa da remoto) che impedisce di garantire concretamente sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste.

Considerato che secondo l'art. 26 cpv. 2 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) il dipendente non può esercitare un'occupazione accessoria rimunerata o non rimunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l’adempimento dei doveri di servizio o che costituisce concorrenza nel campo professionale, nondimeno l'eventuale svolgimento di un attività accessoria da parte dell'assicurato dovrebbe comunque essere autorizzata dall'autorità di nomina. Ne discende che la disponibilità effettiva dichiarata dal signor RI 1 è meramente teorica, nella misura in cui i suoi impegni derivanti dalla formazione in esame, parte teorica (frequenza delle lezioni, studio e preparazione agli esami) come pure quella pratica presso la scuola media di __________, non permetterebbero comunque di conciliarsi con le normali esigenze di un datore di Iavoro e non gli consentirebbero di partecipare a dei provvedimenti del mercato del lavoro proposti dall'URC.

Significativo è pure il fatto che l'assicurato ha esplicitamente dichiarato di non essere disponibile ad abbandonare la pratica professionale presso la scuola media di __________, precisandone i motivi (cfr. risposta 1, scritto 6 ottobre 2021 dell'assicurato all'UG).

  1. (…)

Ora, indipendentemente dalle precisazioni fornite dal signor __________, riguardanti il fatto che la pratica professionale non sia necessaria o obbligatoria per poter terminare la formazione, tuttavia è decisiva la circostanza che a tutt'oggi il signor RI 1 stia proseguendo con lo svolgimento della propria pratica professionale presso scuola media di __________ e che ha chiaramente dichiarato all'UG di non essere disposto a rinunciarvi (cfr. scritto 6 ottobre 2021 dell'assicurato all'UG).

In aggiunta, si ritiene che la dichiarazione resa dal signor __________, secondo cui parallelamente alla formazione frequentata in modalità part-time dal signor RI 1 possa essere svolta un'attività professionale che esula dall'insegnamento, oltre ad essere di carattere generale è anche puramente teorica e non permette di modificare la conclusione a cui è giunto lo scrivente Ufficio. Difatti, per i motivi sopra esposti (cfr. p.to 5 decisione su opposizione) la disponibilità residua effettiva dell'assicurato durante le giornate di pratica professionale svolte presso la scuola media di __________, rendono eccessivamente esigue le possibilità di essere collocato sul mercato del lavoro secondo le condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro.” (cfr. doc. 34).

1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Egli chiede di essere ritenuto idoneo al collocamento dal settembre 2021 - oltre a protestare il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato) – segnatamente sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…)

  1. (…) diversamente da quanto indicato in seno alla decisione qui querelata, appare erroneo considerare il ricorrente come non disponibile sul mercato del lavoro, ove appena si consideri che gli orari indicati in sede di decisione gli conferiscono segnatamente la possibilità di essere disponibile:

§ In svariati momenti, taluni dei quali considerabili serali/notturni, il che costituisce in genere un atout (aspetto in punto al quale la decisione in parole non prende posizione) e può essere sfruttato in tutti i settori della ristorazione, nei call center, nei centri di sondaggio, aziende di sicurezza, servizi di picchetto, società fornitrici di beni e servizi quali distributori, catene di distribuzione all’ingrosso, centri di smistamento, magazzini, grandi magazzini, ecc., argomenti con cui la decisione impugnata non si confronta, limitandosi ingiustamente ad affermare apoditticamente che essi … non permettono di giungere ad una conclusione diversa (…) privando inoltre - a torto e sempre in modo apodittico – d’ogni portata e valore il fatto che lo stesso direttore della scuola media di __________ ha attestato – in modo esplicito e tutt’altro che generico – che l’occupazione attuale del signor RI 1 non osta ad una sua attività complementare (…);

§ Per lavori a progetto d’ogni sorta, ulteriore argomento sul quale la decisione in discorso non si china;

§ Per attività svolte in forma di smart-working, tipologia lavorativa ormai considerabile del tutto usuale, riconosciuta anche da questo lodevole Tribunale (inc. 32.2021.2, consid. 2.8.) e cui fanno oramai capo tutte le aziende, una semplice ricerca su google permettendo peraltro di comprendere come quanto in esame tocchi una percentuale sempre maggiore di lavoratori ed avvenga in forma sempre più estesa, al punto da aver perfino assunto contorni parzialmente obbligatori in alcune fasi del periodo pandemico in corso. Ma anche tali tesi è caduta nel vuoto, ciò che non può tuttavia essere nel contesto lavorativo attuale (cfr. supra).

Non si comprende quindi – né invero la decisione in rassegna lo spiega – per quale ragione il signor RI 1 debba essere ritenuto come inidoneo (…)” (cfr. doc. I).

1.4. Nella sua risposta del 30 marzo 2022, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e, richiamando per il resto la decisione su opposizione avversata, osserva:

" (…)

Sebbene negli ultimi anni vi sia stata una modernizzazione del mercato del lavoro e alcune attività lavorative potrebbero essere gestite in modo flessibile dal ricorrente, l'eventualità di reperire un impiego nei settori professionali elencati dal rappresentante, non appare sufficientemente plausibile.

Il fatto che il ricorrente si dichiari disponibile a lavorare il sabato, la domenica e negli orari serali, considerati pure gli ambiti lavorativi da esso ricercati, quelli in cui è stato attivo ed in cui si sta formando non permette di giungere ad una conclusione diversa.

Non appare realistico che il ricorrente possa reperire un'occupazione complementare rispetto all'attività di pratica professionale svolta presso la scuola media di __________ (martedì, giovedì e venerdì), considerato che il tempo di lavoro dei docenti comprende anche altre attività connesse all'insegnamento (riunioni, consigli di classe, colloqui di valutazione, incontri con gli allievi o genitori, attività preparatoria delle lezioni).

Pertanto, la concreta disponibilità residua effettiva del ricorrente durante le giornate in questione, è talmente limitata e condizionata, in termini di possibilità organizzative rispetto agli impegni professionali (come ad esempio la gestione dell'onere di lavoro, il tragitto per recarsi fisicamente presso un altro datore di lavoro tra una lezione e l'altra, nonché difficoltà logistiche e/o organizzative per la modalità lavorativa da remoto) che impedisce di garantire concretamente sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro, alle condizioni normalmente richieste. (…)”,

riconfermandosi, infine, nella propria decisione su opposizione per quanto attiene all’operato dell’URC (cfr. doc. III).

1.5. Il 20 aprile 2022 il legale del ricorrente ha replicato come segue alla risposta dell’amministrazione:

" (…)

  1. La __________ – __________ consente agli studenti del primo anno un grado di occupazione complessivo – tra formazione ed attività professionali in parallelo – pari al 110%;

  2. L’attività di formazione preso il __________ -__________ e l’attività lavorativa presso la scuola media di __________ non prevedono impegni serali, così come il sabato e la domenica; in detti momenti il ricorrente può quindi garantire la sua effettiva disponibilità senza restrizioni sul mercato del lavoro;

  3. L’incarico limitato corrisponde ad un onere lavorativo del 40% presso la scuola media di __________ corrisponde a solo 10 ore di lezione (50 minuti/lezione), siccome comprende già gli impegni quali eventuali colloqui o riunioni o la preparazione delle lezioni, che, comunque, non prevedono la presenza del docente la sera o durante i fine settimana. Si consideri infatti che, generalmente, in professioni diverse da quella del docente, un onere lavorativo del 40% equivale a ben più di 10 ore lavorative (per, peraltro, nel caso di un decente non sono nemmeno ore di 60 minuti cadauna), ulteriore elemento che milita in favore della perfetta collocabilità del signor RI 1” (cfr. doc. V).

1.6. Con duplica del 27 aprile 2022 – inviata, per conoscenza, al legale del ricorrente il 2 maggio 2022 (cfr. doc. VIII) – l’amministrazione, riconfermandosi nella propria risposta di causa, ha osservato quanto segue:

" (…)

La circostanza secondo cui la __________ - __________ consenta agli studenti del primo anno un grado di occupazione complessivo pari al 110% - visti gli argomenti e le considerazioni già esposte negli allegati dell'UG sopra menzionati - non modifica la conclusione a cui è giunto lo scrivente Ufficio, secondo cui il ricorrente non sia da ritenere idoneo al collocamento dal 6 settembre 2021, in ragione delle limitazioni che ha posto alla sua disponibilità al collocamento.

Nonostante la formazione presso il __________ -__________ (parte teorica) e l'attività lavorativa presso la scuola media di __________ (parte pratica) non prevedano impegni serali, così come il sabato e la domenica, [ndr: ciò] non implica un riconoscimento dell'idoneità al collocamento del ricorrente in tali momenti.

In particolare, come già esposto al punto 5 della decisione su opposizione (doc. 34), il fatto che il ricorrente si dichiari disponibile a lavorare il sabato, la domenica e negli orari serali, considerati pure gli ambiti lavorativi da esso ricercati, quelli in cui è stato attivo ed in cui si sta formando, non permette di ritenere che lo stesso sia effettivamente disponibile sul mercato del lavoro secondo le normali esigenze richieste da un datore di lavoro” (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 6 settembre 2021 in quanto da tale data sta svolgendo una formazione e lavora quale docente di matematica.

Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

2.2. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.

In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2.

Con sentenza C 126/05 del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.

In una sentenza 8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.

In proposito cfr. pure STF 8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

In una sentenza 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione, per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid. 3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non era oggettivamente disposto ad abbandonare.

2.3. In una sentenza 38.2014.35 del 25 agosto 2014, questa Corte ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso di un assicurato dopo aver accertato che lo stesso, alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale specialista in informatica, ha iniziato il 16 settembre 2013 a frequentare a tempo pieno i corsi per l'ottenimento di un “Bachelor of science in ingegneria informatica TP” presso la __________. Per quanto attiene invece al successivo periodo dal 17 febbraio al 14 settembre 2014, il TCA ha invece accertato che il ricorrente necessitava solo di ottenere ancora 18 crediti ECTS dei 30 crediti ECTS previsti dal programma di studio, equivalente al 60% e quindi ammesso un'idoneità al collocamento con una disponibilità del 40%, escludendo la rilevanza ai fini del giudizio di un'attività svolta in quel periodo poiché non è stata apportata la prova che questa attività è stata esercitata in misura superiore al 40%.

La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.

In proposito cfr. pure STF 8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.

Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.

Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la __________ di __________ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".

In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di __________.

In una sentenza 38.2017.70 del 26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di __________.

In una sentenza 38.2017.69 del 1° marzo 2018 il TCA ha concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto un assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di esercente organizzato dalla __________, e in quelli nei quali ha sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).

Il TCA ha pure ritenuto non credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.

In una sentenza 38.2019.35 del 9 ottobre 2019, nel caso di un’assicurata che aveva intrapreso una formazione della durata di tre anni, il TCA aveva stabilito che tanto gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) quanto quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnavano in misura tale da rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione. Del resto, la ricorrente aveva precisato di frequentare i corsi il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto dichiarato dal responsabile di formazione, avrebbe dovuto essere dedicato allo studio.

Anche esaminando la situazione secondo criteri oggettivi questa Corte aveva ritenuto che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

Significativa in questo contesto era la risposta nella quale la ricorrente ha affermato che il suo desiderio era quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel caso non avesse potuto essere posta al beneficio dell’indennità, avrebbe continuato la formazione, aiutata finanziariamente dal marito.

La ricorrente, sempre in risposta all’amministrazione, aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la formazione in questione quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dagli accertamenti effettuati dal TCA da cui era emerso che la ricorrente aveva iniziato il secondo anno scolastico.

In una sentenza 38.2020.1 del 15 ottobre 2020, questo Tribunale ha stabilito che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che, oltre che negli studi universitari in chimica e nella formazione presso __________, era impegnato limitatamente all’ambito professionale della contabilità per poter iscriversi all’esame di Specialista in finanza e contabilità e che quindi, pur avendo risposto affermativamente al quesito se fosse disposto ad accettare qualsiasi impiego professionale idoneo a tempo parziale non era di fatto disponibile per ogni settore lavorativo.

Infine, con sentenza 38.2020.5 del 27 aprile 2020, il TCA, nel caso di un assicurato ritenuto dall’amministrazione idoneo al collocamento nella misura del 90% e che pretendeva di esserlo al 100%, ha confermato quanto stabilito dalla resistente. In quel caso, l’assicurato aveva iniziato a frequentare un corso biennale organizzato dalla Società degli impiegati di commercio per ottenere l’Attestato professionale federale quale “Specialista nel commercio al dettaglio”; tale formazione prevedeva la frequenza il martedì dalle 14:00 alle 19:30 ed oltre alle ore di lezione il ricorrente doveva dedicare al corso circa 2 ore giornaliere per 7 giorni, pari a14 ore settimanali.

Questa Corte ha, quindi, ritenuto che la partecipazione al corso in questione rendeva impossibile l’accettazione di un’occupazione a tempo pieno e che a ragione, dunque, la Sezione del lavoro lo aveva considerato idoneo per un’attività da svolgere nella misura del 90% e non a tempo pieno.

D’altra parte, alla luce delle dichiarazioni dell’assicurato, non era comunque possibile concludere che egli, visti gli scopi del corso e gli investimenti effettuati, sarebbe stato disposto, dal profilo oggettivo, ad interrompere la sua formazione per assumere un lavoro a tempo pieno.

2.4. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (classe __________, Master of Science ETH in ingegneria meccanica), dopo essere stato attivo a tempo pieno presso la __________, __________, in qualità di “ingegnere R&D/Projet Manager” dall’11 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° febbraio 2021 indicando di cercare un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 2).

Sin dal 19 gennaio 2021, quando ha sottoscritto il “Modulo - informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”, l’assicurato ha indicato, a valere quale disponibilità oraria “lu ma me gio ve 08:00-18:00” e di avere in previsione di svolgere una formazione, e meglio il “Master __________ in Insegnamento per il livello secondario I” (cfr. doc. 3)

Il 9 giugno 2021, nella “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale”, il ricorrente ha precisato che la formazione in questione sarebbe iniziata il 6 settembre 2021, per la durata due anni, che la sede in cui viene svolta è __________, che allo studio pensava di dedicare “2-3” ore settimanali, che era previsto un periodo di pratica presso la Scuola Media Cantonale da settembre a giugno, indicando che “si tratta delle 4h (1/2 giornata) già inclusa nel computo “2 giornate e ½” di formazione””, che il piano orario settimanale fornito telefonicamente dalla scuola lo occupava il lunedì dalle ore 08:30 alle ore 11:45 e dalle 13:30 alle 17:15, il martedì dalle ore 08:05 alle 11:35 ed il mercoledì dalle ore 08:30 alle 11:45 e dalle 13:30 alle 17:15 (precisando che “il calendario aggiornato non è ancora disponibile”).

L’assicurato ha poi indicato che i costi supportati per la formazione in esame erano di fr. 10'500.- all’anno, ripartiti in fr. 1'760.- di “tassa scolastica + didattica”, in fr. 1'890.- di “trasporto pubblico”, in fr. 3'000.- di “trasporto privato”, in fr. 1'005.- di “pasti fuori casa” ed in fr. 2'850.- di “spese professionali” (cfr. doc. 6).

Egli ha contestualmente precisato che durante la formazione può svolgere un’attività lavorativa, dando la massima disponibilità oraria ed indicando di cercare un’occupazione nelle “attività compatibili con la griglia oraria della formazione (supplente SM/SMS/Professionali, Ufficio tecnico, Controllo qualità, Archivio, Segretariato, Vendita, Bar…)”.

RI 1 non si è detto disponibile ad interrompere la formazione nel caso in cui dovesse reperire un impiego o gliene venisse assegnato uno, precisando che “a nessuna condizione” è possibile un’interruzione anticipata della formazione.

Quali motivi che l’hanno “Indotto ad intraprendere questa formazione”, il ricorrente ha indicato “1. Riqualifica professionale 2. Difficoltà a trovare lavoro 3. Diventare docente” (cfr. doc. 5).

Il 26 luglio 2021, l’assicurato è stato informato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che il suo nominativo sarebbe stato proposto al Consiglio di Stato per l’ottenimento di un incarico limitato presso le Scuole medie del Cantone segnatamente presso la Scuola media di __________, dove per RI 1 erano previste 10/25 ore d’insegnamento di matematica, pari ad un onere lavorativo del 40% dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 (cfr. doc. 7).

L’URC di __________, in data 10 agosto 2021, ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento dell’assicurato, segnatamente in considerazione degli impegni presi da quest’ultimo e meglio scuola e periodo di pratica retribuito (cfr. doc. 8).

Il giorno seguente, la Sezione del lavoro ha posto al ricorrente una serie di quesiti ai quali egli ha così risposto:

"

  1. Voglia indicarci la data di inizio e fine della formazione presso la __________, nonché la durata totale della formazione.

Inizio formazione: 6 settembre 0221

Fine formazione: giugno 2023

Durata formazione: 2 anni, da inizio settembre a metà giugno (4 semestri)

  1. Voglia precisare i giorni e gli orari in cui è occupato a frequentare le lezioni

Lunedi

Martedì

mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

mattino

Dalle

10:10

09:20

Alle

11:55

11:55

Pomeriggio

Dalle

13:00

13:00

Alle

17:15

18:05

sera

Dalle

alle

  1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria?

Sì.

  1. A quanto ammonta il costo della formazione? È’ interamente a suo carico?

Tassa scolastica + didattica

1760.-

Trasporto pubblico (Abbonamento arcobaleno scontato del 20%)

1512.-

Trasporto privato

3000.-

Pasti fuori casa

1005.-

Spese professionali

2850.-

Totale CHF

10127.-

Per spese professionali si intende:

Computer portatile

Libri di testo

Materiale vario

I costi sono interamente a mio carico.

  1. In caso dovesse reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno, sarebbe disposto ad abbandonare la sua formazione?

No.

  1. In cosa consiste l’incarico retribuito con la Scuola media di __________?

L’incarico limitato presso la scuola media di __________ consiste in 10 ore di insegnamento di matematica, pari a un onere lavorativo del 40%, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.

  1. A quanto ammonta la retribuzione mensile?

Lo stipendio lordo mensile previsto per l’incarico limitato per l’anno scolastico 2021/2022 è di fr. 2520.05.

  1. Durante quali giorni è occupato con questa attività?

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

08:00 08:50

08:50 09:40

PAUSA

09:55 10:45

10:45 11:35

11:35 12:25

12:25 13:15

13:30 14:20

14:20 15:10

PAUSA

15:25 16:15

16:15 17:00

  1. Voglia indicarci i giorni e gli orari in cui è disponibile senza restrizioni sul mercato del lavoro

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Mattino

Dalle Alle

06:00 09:00

10:30 12:30

Pomeriggio

Dalle Alle

12:00 14:00

16:00

Sera

Dalle Alle

18:00

17:00

19:00

17:00

NB: quando non partecipo alle lezioni __________ -__________ o quando non sono occupato nell’insegnamento a scuola, dò la mia piena disponibilità e flessibilità oraria. Sono inoltre disponibile al 100% durante i mesi estivi (luglio-agosto) e durante le vacanze scolastiche del Canton Ticino.

  1. Visto i suoi impegni, per quale motivo si è iscritto in disoccupazione dal 01.02.2021 a tempo pieno 100%?

Sono stato licenziato a fine novembre 2020. Durante i due mesi di disdetta e anche durante i mesi successivi ho cercato lavoro costantemente e con impegno per limitare al minimo la mia permanenza in disoccupazione. Il mio stipendio risulta fondamentale per il sostentamento della mia famiglia. A seguito di importanti difficoltà a trovare un lavoro affine al mio profilo tecnico ho maturato nel tempo la decisione di riqualificarmi e di diventare docente di matematica. L’iter per questa mia riqualifica professionale è iniziato il 17 febbraio 2021, con l’invio della mia candidatura – domanda di ammissione (lettera di presentazione, CV, testimonianza dei corsi conseguiti e certificati in ambiti disciplinari (matematica) specifici richiesti dal __________ -__________ per l’ammissione al Master). Ho ricevuto una risposta positiva il 12.03.2021: la Commissione di ammissioni ha verificato l’ammissibilità in base alla documentazione fornita e mi ha dichiarato ammissibile. Successivamente ho sostenuto un esame scritto il 20.0.2021. il 23.04.2021 ho ricevuto la graduatoria intermedia e l’ammissione all’esame orale, avvenuto i 04.05.2021. La graduatoria finale e la relativa ammissione al Master mi è stata comunicata in data 28.05.2021. in seguito, ho dovuto completare l’immatricolazione, inviando i documenti richiesti entro il 07.06.2021. ho informato il funzionario incarico del mio caso (sig. __________), il quale ha provveduto a inviarmi il formulario “Dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” il 04.06.2021 (data intestazione lettera). Tale documento è stato compilato e inviato per raccomandata il 10.06.2021.

La possibilità di diventare docente si è quindi realizzata concretamente solo dal mese di giugno 2021. Durante quindi questi mesi ho intrapreso le ricerche per trovare lavoro come concordato con il mio funzionario incaricato.

  1. Quanto tempo giornaliero ha previsto di dedicare allo studio?

Tempo previsto = 30 min/giorno (2-3 ore a settimana)

(…)

  1. In quale ambito ricerca lavoro?

Ho cercato lavoro come:

· ingegnere R&D

· ingegnere meccanico

· ingegnere di produzione

· ingegnere tempi e metodi

· ingegnere gestionale

· ingegnere qualità

· responsabile ufficio tecnico

· responsabile produzione

· responsabile controllo qualità

· Supply Chain Manager

· Projet/Product Manager

· Quality Assurance Manager

· Lean Manager

· Purchaser and Supply Chain Analyst

· Buyer

· Sales Engineer

Ho cercato lavoro in questi ambiti fino al colloquio di consulenza con il mio funzionario incaricato, sig. __________, avvenuto il 22.07.2021, dove sono stato informato di indirizzare le ricerche per posizioni generiche a tempo parziale o a progetto.

Dopo il colloquio, ho cercato lavoro come:

· impiegato amministrazione

· vendite

· sport leader montagna – sci- decathlon

· assistente logistico

· segretario qualità

· assistente commerciale

· candidature aperte per posizioni d’ufficio tecnico/qualità

Le ricerche sono state eseguite per posizione a tempo parziale (40% - 50% - 60%)” (cfr. doc. 9-10).

L’assicurato ha inoltre precisato di effettuare le ricerche di lavoro tramite siti internet specifici ed “attraverso una ricerca meticolosa, invio candidature aperte ad aziende operanti sul territorio”, nonché di leggere “gli annunci sulle principali testate cantonali” (cfr. doc. 10).

Con decisione del 24 agosto 2021, l’amministrazione ha ritenuto RI 1 idoneo al collocamento per un’attività a tempo pieno fino al 31 agosto 2021 e dal 1° settembre 2021 a tempo parziale nella misura del 60%. Ciò ritenuto quanto segue:

" (…)

L’assicurato a partire dalla sua iscrizione in disoccupazione soddisfa i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione. Visto le informazioni rilasciate dall’assicurato nelle sue dichiarazioni si evince che globalmente è disponibile sul mercato del lavoro nella misura del 60%, e durante il restante 40% è occupato con la sua formazione presso la __________.

Per l’attività lavorativa che ha reperito presso la Scuola media di __________, la cassa disoccupazione __________ di __________ dovrà applicare le disposizioni in vigore per il guadagno intermedio (CHF 2'520.05 mensili).” (cfr. doc. 11).

Il 9 settembre 2021, la Sezione del lavoro ha, però, revocato la propria precedente decisione del 9 settembre 2021 (non ancora cresciuta in giudicato), annullandola “vista la necessità di nuovi accertamenti” (cfr. doc. 12).

Il giorno stesso, la resistente ha chiesto al ricorrente di confermare il suo consenso “a prendere contatto con il Dipartimento formazione e apprendimento della __________ di __________ e con il suo attuale datore di lavoro la Scuola media di __________, nella misura in cui questo sia necessario ad accertare il suo diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc 13); consenso che RI 1 ha concesso il 13 settembre 2021 (cfr. doc. 15).

Il 15 settembre 2021, la Sezione del lavoro ha quindi sottoposto sia alla __________, che alla Scuola Media di __________ una serie di quesiti circa la situazione del ricorrente (cfr. doc. 16-17).

La __________ ha risposto come segue in data 17 settembre 2021:

"

  1. Vogliate cortesemente indicarci la durata complessiva della formazione intrapresa dal signor RI 1, indicando la data d'inizio e la prevista conclusione.

L'inizio della formazione è avvenuto in data 6 settembre 2021, mentre il termine previsto della formazione del sig. RI 1 è giugno 2023.

  1. Potreste cortesemente indicarci i giorni e gli orari settimanali in cui il signor RI 1 è impegnato nella frequenza delle lezioni per la formazione in oggetto?

La presenza presso il nostro istituto avviene di regola il lunedì dalle ore 10.10 alle ore 17.15, mentre il mercoledì dalle ore 9.20 alle ore 18.05 (con alcune eccezioni a partire dalle ore 08.30, per dettagli vedi calendario allegato).

  1. Riguardo alla formazione intrapresa dal signor RI 1, vi è un obbligo di frequenza ai corsi? (p.f. indicare eventualmente quali corsi -sono obbligatori e durante quali giorni ed orari si svolgono).

I corsi obbligatori sono: TDM intro, ASSE, Intro VAL, TDM SDS, Incontro con i DPP, LAB1 , ACC 1 , LAB 1 colloqui, Buone Pratiche, TDM Atelier (corsi marcati in verde sul calendario allegato), DD (corsi marcati in giallo acceso sul calendario allegato), SEDI-ASC, SED4-SER (corsi marcati in giallo spento sul calendario allegato).

  1. Durante la formazione, considerato l'impegno nello svolgimento della stessa, sarebbe a vostro parere fattibile l'esercizio di un'attività lavorativa (in tale caso, di quale percentuale) e/o ci sarebbero delle limitazioni?

Il __________ consente un grado di occupazione massimo complessivo tra formazione e attività professionali in parallelo pari a 110% per studenti che seguono il primo anno di formazione e pari al 120% per studenti degli anni successivi. Nel caso di assegnazione di un incarico limitato presso una scuola media, e in assenza di ulteriori attività professionali, la formazione potrà essere svolta entro le durate regolari previste al cpv.3 presente nel documento "Direttive di applicazione Master in Insegnamento per il livello secondario I" (consultabile sul nostro sito), solo se allo studente saranno state assegnate al massimo 12 ore (in 25esimi) oppure 14 ore (in 28esimi) durante il primo anno di formazione. L'assegnazione di incarichi di insegnamento superiori comporterà un aumento della durata di formazione con conseguente elaborazione di un piano di formazione personale.

La Sezione dell'insegnamento Medio ci ha comunicato che lo studente ha ricevuto un incarico limitato di 10 ore d'insegnamento settimanali presso la scuola media di __________.

  1. Nel caso concreto, quanto costa complessivamente la formazione intrapresa dal signor RI 1?

Il costo complessivo è di CHF 880. - a semestre.

  1. In cosa consiste precisamente il programma del Master __________ in insegnamento per il livello secondario l?

Per rispondere alla sua domanda inerente al programma del Master __________ per il livello secondario I, le inviamo in allegato il Piano Degli Studi dettagliato.

  1. Per conseguire questa formazione, necessita svolgere parallelamente un'attività lavorativa in un Istituto scolastico? Se sì, secondo quali modalità?

La formazione prevede lo svolgimento di una pratica professionale Secondo la disponibilità di ore nelle scuole medie cantonali, la pratica professionale può essere svolta già a partire dal primo anno sotto forma di incarico limitato retribuito. L'assegnazione di un incarico limitato non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione dell'insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). Le ore d'insegnamento del sig. RI 1 presso la Scuola media di __________ rientrano nella Pratica Professionale prevista dalla nostra formazione.

  1. Vi chiediamo di volerci inviare copia del piano di studi completo del signor RI 1.

Piano di studi allegato.

  1. Se del caso la formazione in essere dovesse essere abbandonata, lo studente deve pagare l'intera retta della formazione?

A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono del corso, se non annunciato per iscritto alla Direzione del __________ entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo, comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

  1. Che tipo di impegno e studio è richiesto o previsto per questa formazione?

  2. Sono previsti impegni extra scolastici? Se si, vogliate specificare quali e durante quale fascia giornaliera si svolgono.

Tutte le attività proposte sono presenti sul calendario e sul Piano degli Studi allegati.

  1. Quante tempo di studio giornaliero individuale si deve prevedere per svolgere la formazione?

In aggiunta a quanto sopra, vi chiediamo cortesemente di trasmetterci copia del vostro regolamento degli studi.

10 e 12 II volume in ECTS associato a ciascun modulo tiene conto del carico di lavoro richiesto allo studente per il regolare svolgimento delle attività previste (ore di corso, di studio o progettazione individuale, di pratica professionale, ecc). Un ECTS corrisponde indicativamente a 25 - 30) ore di lavoro complessivo.

In generale, più il rapporto tra ECTS e ore di corso è alto, più sono da prevedere attività al di fuori delle ore d'aula. All'interno del Piano degli Studi, per ogni modulo viene segnalato il carico di lavoro dello studente.” (cfr. doc. 16 e 19).

Ed ha trasmesso il “Piano degli Studi e il calendario scolastico in formato digitale” (cfr. doc. 18 ed all.)

In data 21 settembre 2021, il direttore della Scuola media di __________ ha, da parte sua, fornito le seguenti informazioni:

"

  1. Vogliate cortesemente indicarci la durata complessiva dell'incarico reperito dal signor RI 1 presso la vostra sede, precisando la data d'inizio e la prevista conclusione.

Durata dell’incarico dal 30.8.2021 al 15.08.2022 (durata anno scolastico 2021/2022).

  1. Potreste cortesemente indicarci nel dettaglio i giorni e gli orari settimanali in cui il signor RI 1 è impegnato con la sua attività lavorativa?

Come da orario allegato il Signor RI 1 insegna nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

  1. Vogliate specificare la percentuale d'occupazione dell'incarico reperito presso la vostra sede.

La percentuale di occupazione è del 40%.

  1. È possibile un incremento delle ore di insegnamento e di conseguenza della sua percentuale di Iavoro?

Per questo anno scolastico non è previsto un aumento della percentuale lavorativa.

  1. In cosa consiste nel dettaglio l'attività lavorativa del signor RI 1 presso la vostra sede?

Il signor RI 1 è docente di matematica.

  1. Viste l'attività lavorativa in oggetto, considerato l'impegno nello svolgimento della stessa, sarebbe a vostro parere fattibile e conciliabile l'esercizio di un'altra attività lavorativa da parte del signor RI 1 e/o ci sarebbero delle limitazioni?

Riteniamo che non sia compatibile in quanto sta inoltre seguendo una formazione che occupa il restante tempo

  1. A quanto ammonta il salario mensile lordo proposto al signor RI 1?

  2. Vi chiediamo di volerci inviare copia del contratto di lavoro in essere con il signor RI 1.

  3. Sono previsti impegni extra lavorativi (tipo colloquio con allievi, genitori, direzione ecc...)?

Se si, vogliate durante quale fascia giornaliera si svolgono.

Ci sono degli impegni tipo colloqui con i genitori, consigli di classe, attività di sede che non possiamo comunicare in quale fascia si svolgeranno, sicuramento non nei giorni in cui il Signor RI 1 ha lezione” (cfr. doc. 20).

In allegato alle proprie risposte, la Scuola media di __________ ha trasmesso la tabella oraria delle lezioni impartite dal ricorrente, che insegna il martedì dalle ore 08:50 alle 09:40, dalle 10:45 alle 11:35, dalle 13:30 alle 14:20 e dalle 15:25 alle 16:15, il giovedì dalle ore 09:55 alle 11:35 e dalle 14:20 alle 16:15, nonché il venerdì dalle ore 08:00 alle 09:40 e dalle 13:30 alle 15:10 (cfr. all. 20/1 a doc. 20), oltre alla “stampa attività docente” da cui emerge che il ricorrente insegna per un totale di 10 ore settimanali, pari ad un grado di occupazione del 40% (cfr. all. 20/2 a doc. 20).

Il 23 settembre 2021, la resistente ha, quindi, sottoposto al ricorrente ulteriori quesiti, cui il 6 ottobre 2021 egli ha fornito il seguente riscontro:

" Premessa

l mesi in cui sono stato in disoccupazione sono stati per me e per la mia famiglia mesi molto duri e difficili. Ho fatto tutto quanto in mia possibilità per cercare e trovare un posto di lavoro che mi consentisse di ritrovare la perduta stabilità lavorativa ed economica. Purtroppo, senza risultati. Per questo motivo, seppur sono un ingegnere meccanico laureato al politecnico federale di __________, ho deciso di rimettermi in gioco e di affrontare un percorso di riqualificazione professionale: mi sono iscritto alla __________ per divenire docente di matematica alla scuola media. Tengo a sottolineare che questa scelta è per me al momento oggettivamente penalizzante dal punto di vista economico - segno tangibile della volontà di ridurre il mio impatto sulla disoccupazione. Durante le ore in cui seguo la formazione (due giorni, quasi un 40%) non sono infatti collocabile e quindi non percepisco la corrispondente percentuale salariale.

La stessa volontà si ritrova nel tempo in cui non seguo la formazione: sono riuscito ad ottenere un 40% in termini di incarico limitato (01.09.2021- 31.08.2022) come insegnante di matematica presso Ia scuola media di __________, fatto che sottolinea la mia volontà di guadagnare, lavorando, il mio stipendio a fine mese.

Non trovo comprensibile come il mio agire (che mi ha consentito, dopo mesi di disoccupazione al 100%, di ridurre notevolmente il mio impatto sulla società) possa risultare per me e la mia famiglia obiettivamente penalizzante - fatto che si concretizzerebbe nel caso in cui io non venissi ritenuto impiegabile oltre la formazione (2 giorni a settimana) e le 10 ore di incarico limitato -attività che sommate non mi consentono di vedermi impegnato per un tempo pieno.

Precisazioni

· Voglio sottolineare inoltre che l'incarico ricevuto presso la scuola media di __________ è un incarico limitato nel tempo (definito proprio per questo “incarico limitato”): a settembre 2022 potrei quindi non avere nessun rapporto di impiego presso la scuola media.

· La formazione presso il __________ -__________ si sviluppa sull'arco di due anni. Sottolineo che questo anno scolastico 2021-2022 (per me primo anno) la formazione part-time occupa due giorni a settimana (vacanze scolastiche escluse); mentre il prossimo anno scolastico 2022-2023 (secondo anno) la formazione occuperà unicamente una giornata a settimana (vacanze scolastiche escluse).

· Il mio lavoro come insegnante pari al 40% è previsto per l'intero anno scolastico 2021-2022 (anno che prevede 5 settimane di vacanza da settembre a giugno e due mesi e mezzo in estate); la formazione presso il __________ -__________ (che pure rispetta le vacanze scolastiche da settembre a giugno) propone una pausa estiva (inizio/metà giugno fino ad inizio settembre).

Durante l'estate ci saranno due mesi e mezzo in cui non sono impartite lezioni (-).

In quel periodo segnalo dunque la mia disponibilità ad assumere impieghi anche per la percentuale altrimenti occupata dalla formazione.

· Nelle risposte alle domande da voi formulate nella richiesta di informazioni la __________ indica quale costo complessivo della formazione 880 franchi a semestre. Preme precisare che tale cifra copre unicamente la retta semestrale che lo studente è tenuto a versare alla __________. Tale cifra non comprende libri, computer, spese per gli spostamenti, parcheggio, pasti fuori casa, ecc., ...

Risposte alle domande formulate dall'ufficio giuridico e da me ricevute in data 28.9.2021;

D1:

Nel caso dovesse reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno o parziale sarebbe disposto ad abbandonare la sua attività lavorativa presso la scuola media di __________, al fine di uscire dalla disoccupazione?

R1

No. L'abbandono del ruolo di docente presso la scuola media di __________ rappresenterebbe una scelta in contrasto con il percorso di riqualifica professionale intrapreso - percorso iniziato proprio per cercare una soluzione concreta alla mia precedente situazione che mi vedeva in disoccupazione a tempo pieno. Non da ultimo, un'interruzione del rapporto di lavoro con la scuola media di __________ inficerebbe la fiducia del mio datore di lavoro nei miei confronti mettendo quindi a rischio la mia entrata effettiva in questa professione anche al termine della formazione presso il __________ - __________. Tale interruzione comporterebbe inoltre per gli allievi che mi sono stati assegnati una frattura nella continuità didattica - quindi anche una mia mancanza in termini di serietà professionale.

D2:

Voglia indicarci durante quali giorni ed orari si dichiara disponibile senza restrizioni sul mercato del lavoro, indicando inoltre in quali professioni sta attualmente ricercando lavoro.

R2:

· Allego il mio orario che riguarda l'incarico limitato preso la scuola media di __________; così come l'orario della formazione presso la __________

  • __________.

· Momenti in cui sono disponibile senza restrizioni sul mercato del lavoro. Allego nuovamente la tabella già in vostro possesso. (…)

· Sono sempre disponibile a lavorare (recandomi sul posto di lavoro o a distanza) prima e al termine dei miei impegni -il lunedì ed il mercoledì- con il __________ - __________, e prima e a partire dal termine dei miei impegni- il martedì, il giovedì ed il venerdì- presso la scuola media di __________; così come la sera e i fine settimana (sabato e domenica).

· Gli impegni con il __________ e con la scuola media di __________ generano inoltre alcuni momenti Iiberi tra le lezioni in cui non mi sarebbe possibile recarmi in loco presso un altro datore di lavoro ma che mi permetterebbero di svolgere attività lavorative da remoto. Le ore buche non sono ore vincolate né dalla formazione, né dalla scuola media di __________.

· Professioni compatibili con la formazione __________ e l'incarico limitato presso la scuola media di __________:

Professore, in presenza o a distanza, in scuole serali per adulti (matematica, fisica, scienze, ...);

Lavoro in biblioteca (archivio, catalogazione, riordino, ...)

Lavoro a progetto senza obbligo di presenza per uffici tecnici, ufficio controllo qualità, uffici controllo produzione, aziende metal-meccaniche e meccaniche, studi di architettura, studi di ingegneria civile, ...

Controllo in produzione;

Attività di archiviazione e segretariato (sia a distanza che in presenza);

lavoro, da remoto o in loco, presso le università, come ricercatore scientifico nell'ambito di progetti di ricerca;

Vendita (__________, __________, __________, __________, negozi di sport, ...);

Call center;

Barista;

Cameriere.

D3:

Siccome il suo attuale datore di lavoro alla seguente domanda del nostro accertamento ha risposto che (...) voglia spiegarci nel dettaglio come riuscirebbe a conciliare gli studi alla __________, l’attività lavorativa presso la scuola media di __________ con un'altra attività lavorativa a tempo parziale nella misura del 20%, considerando le sue fasce orarie libere, le professioni in cui ricerca lavoro ed il raggiungimento del luogo di lavoro sul territorio cantonale.

R3:

Secondo il mio direttore I’esercizio di un'altra attività lavorativa sarebbe fattibile e conciliabile con il mio impiego alla scuola media di __________ ed il mio percorso di formazione - (vedi lettera Oggetto: Osservazioni domande 6 e 9 - Richiesta d'informazioni __________ firmata dallo stesso direttore).

Ritengo sia possibile conciliare gli studi alla __________, l'attività lavorativa presso la Scuola media di __________ con un'altra attività lavorativa a tempo parziale nella misura, almeno, del 20% in quanto:

A) La __________- __________ consente agli studenti del primo anno un grado di occupazione complessivo tra formazione ed attività professionali in parallelo addirittura pari al 110% (vedi punto 4 risposta __________ alle vostre richieste di informazione);

B) L'attività di formazione presso il __________ - __________ e l'attività lavorativa presso la scuola media di __________ non prevedono impegni serali così come il sabato e la domenica; posso quindi in questi momenti garantire la mia effettiva disponibilità senza restrizioni sul mercato del lavoro per completare la mia percentuale lavorativa;

C) In questo momento storico più che mai, il mondo del lavoro ha scoperto la risorsa del lavoro a distanza, che non solo aiuta il contenimento dell'attuale situazione pandemica, ma che consente ai lavoratori una maggiore flessibilità oraria. Per tanto non solo ritengo di poter lavorare dopo la giornata lavorativa sancita dagli impegni __________- __________ e dalla scuola media di __________ e la fine settimana (sabato e domenica) ma di poter svolgere un'attività lavorativa da remoto anche durante le giornate da lunedì compreso a venerdì compreso quando non sono in aula;

D) L’incarico limitato corrispondente ad un onere lavorativo del 40% presso la scuola media di __________ corrisponde a sole 10 ore lezione (50 minuti) poiché comprende già gli impegni quali eventuali colloquio o riunioni -che comunque non prevedono la presenza del docente la sera o durante la fine settimana. Si consideri infatti che generalmente, in professioni diverse da quella del docente, un onere lavorativo del 40% corrisponde a ben più di 10 ore lavorative (che nel caso di un docente non sono nemmeno ore di 60 minuti cadauna).

E) La formazione presso la __________-__________mi vede impegnato il lunedì ed il mercoledì secondo gli orari che sia io che la scuola vi abbiamo trasmesso. In sintesi, due giorni a settimana (in ore meno del 40%).

F) Il mio incarico limitato ricevuto presso la scuola media di __________ corrisponde ad un onere lavorativo del 40%.

G) Ritengo quindi di essere impiegabile per una percentuale lavorativa almeno del 20% nelle fasce orarie indicate secondo le modalità espresse nelle professioni sopraccitate.” (cfr. doc. 22).

Contestualmente, RI 1 ha trasmesso all’amministrazione oltre al “calendario annuale Master 2021-2022” (da cui emerge ch’egli è impegnato il lunedì ed il mercoledì a seguire le lezioni; cfr. doc. 22/2 all. a doc. 22) ed all’orario “2021/2022 valido dal 30 agosto 2021” indicante le ore di insegnamento che impartisce il martedì, il giovedì ed il venerdì presso la scuola media di __________ (cfr. doc. 22/2 all. a doc. 22) - una comunicazione di data 5 ottobre 2021, sottoscritta anche dal direttore della Scuola media di __________, __________, dalla quale emerge quanto segue:

" (…)

Con il direttore ci siamo trovati concordi nel ritenere che io non abbia la possibilità di recarmi fisicamente in un luogo di lavoro altro da quello della scuola media di __________ durante le giornate di martedì, giovedì e venerdì in orario scolastico; ma che nulla ostacoli la mia volontà e disponibilità a svolgere un’attività lavorativa in un eventuale posto di lavoro o da remoto quando non sono in aula, la sera o durante i fine settimana. La percentuale di lavoro del 40% di un docente non comprende inoltre unicamente le ore di insegnamento (10 ore nel mio caso) ma anche gli impegni (colloqui, consigli di classe, …) che riguardano il suo ruolo.

Il mio direttore ritiene quindi che sia fattibile e conciliabile con la mia attuale situazione l’esercizio da parte mia di un’altra attività lavorativa pari al completamento della mia percentuale di impiego.” (cfr. doc. 22/1 all. a doc. 22).

Con scritto trasmesso alla resistente mediante A-Plus il 7 ottobre 2021, il ricorrente ha formulato opposizione prudenziale avverso la decisione di revoca del 9 settembre 2021 (cfr. doc. 23), poi ritirata con scritto parimenti trasmesso tramite posta A-Plus il 15 ottobre successivo (cfr. doc. 24).

Con decisione del 19 ottobre 2021, la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 6 settembre 2021 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

  1. Nel caso in oggetto e dalla documentazione in nostro possesso si evidenzia come il signor RI 1 non può essere ritenuto disponibile sul mercato del lavoro per i seguenti motivi:

L'assicurato risulta occupato nella misura del 40% con la formazione presso l'lstituto scolastico __________ di __________ frequentando il Master __________, con obbligo di frequenza delle lezioni:

· il lunedì dalle 10:00 alle 17:00;

· il mercoledì dalle 08:00 alle 18:00;

· "(...) L'inizio della formazione è venuto in data 6 settembre 2021, mentre il termine previsto della formazione del sig. RI 1 è giugno 2023 (...) La presenza presso il nostro istituto avviene di regola il lunedì dalle, ore 10:10 alle ore 17:15, mentre il mercoledì dalle ore 9:20 alle ore 18:05 (con alcune eccezioni a partire dalle ore 08:30, per dettagli vedi calendario allegato) (...)".

L'attività salariata reperita dal signor RI 1 a tempo parziale nella misura del 40% di durata determinata dal 30.08.2021 al 15.08.2022 (anno scolastico 2021/2022), in qualità di docente di matematica presso la Scuola media di __________, si svolge durate i seguenti periodi:

· il martedì dalle 08:00 alle 09:00, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 16:00;

· il giovedì dalle 10:00 alle 16:00;

· il venerdì dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 13:00 alle 15:00;

non è da ritenersi un’occupazione a titolo di guadagno intermedio in quanto è strettamente legata e necessaria per la formazione che sta svolgendo presso la __________ di __________.

“(…) La formazione prevede lo svolgimento di una pratica professionale. Secondo la disponibilità di ore nelle scuole medie cantonali, la pratica professionale può essere svolta già a partire dal primo anno sotto forma di incarico limitato retribuito (...) L'assegnazione di un incarico limitato non è garantita ed è di esclusiva competenza della Sezione dell'insegnamento medio (SIM) del Dipartimento dell'educazione, delta cultura e dello sport (DECS). Le ore d'insegnamento del sig. RI 1 presso la Scuola media di __________ rientrano nella Pratica Professionale prevista dalla nostra formazione (...)".

Di seguito si riprende una citazione del "Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione" (DLA 1998) il quale cita: un assicurato non può far valere quale guadagno intermedio un'attività assunta non per evitare la disoccupazione, ma essenzialmente a scopo di formazione, vale a dire al fine di acquisire ulteriori conoscenze.

La restante disponibilità sul mercato del lavoro che il signor RI 1 sostiene di avere è suddivisa nei seguenti giorni e orari:

· il lunedì dalle 05.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 24.00;

· il martedì dalle 05.00 alle 08.00, dalle 09.00 alle 10.00, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 24.00;

· il mercoledì dalle 05.00 alle 08.00 e dalle 18.00 alle 24.00;

· il giovedì dalle 05.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 24.00;

· il venerdì dalle 05.00 alle 08.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

Tali orari risultano essere poco compatibili e non usuali nel ramo delle professioni in cui egli orienta la maggior parte delle sue ricerche di lavoro mensili, (ovvero come: assistente d'ufficio, sales associate, gestore immobiliare, collaboratore di vendita, segretario, assistente commerciale ed assistente di direzione), e di conseguenza le possibilità di reperire un lavoro adeguato alle normali condizioni richieste da un datore di lavoro risultano essere molto esigue.

Inoltre, mentre svolge la sua attività lavorativa presso la Scuola media di __________, durante le ore giornaliere libere nel mezzo dell'attività, non gli è permesso abbandonare la sede, pertanto si ritiene che non siano conciliabili con un'altra attività lavorativa parallela, sempre considerando l'ambito in cui cerca lavoro.

“(...) Con il direttore ci siamo trovati concordi nel ritenere che io non abbia la possibilità di recarmi fisicamente in un luogo di lavoro altro da quello delia scuola media di __________ durante le giornate di martedì, giovedì e venerdì in orario scolastico; ma che nulla ostacoli la mia volontà e disponibilità a svolgere un'attività lavorativa in un eventuale posto di lavoro o da remoto quando non sono in aula, la sera o durante i fine settimana (...)”.

Pure si evidenzia che tali orari di disponibilità settimanali risultano troppo ravvicinati con l'inizio e la fine delle lezioni alla __________ di __________ e con la sua attività lavorativa alla Scuola media di __________, pertanto la sua disponibilità residua deve ritenersi ancora più limitata in considerazione anche del tempo di viaggio sia per raggiungere la __________ che il posto di lavoro a __________; nonché come dichiara il datore di lavoro (...) ci sono degli impegni tipo colloqui con i genitori, consigli di classe, attività di sede che non possiamo comunicare in quale fascia oraria si svolgeranno, sicuramente non nei giorni in cui il signor RI 1 ha lezione (...), ne consegue di riflesso che la sua disponibilità residua non possa essere ritenuta computabile.

ll sabato e la domenica invece sono da considerarsi come giorni di riposo.” (cfr. doc. 25).

Il 16 novembre 2021, RI 1, già rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione resa dalla Sezione del lavoro. In particolare, il legale ha rilevato che contrariamente alle conclusioni dell’amministrazione, sarebbe erroneo considerare il suo assistito come “non disponibile sul mercato del lavoro, ove appena si consideri che gli orari indicati in sede di decisione gli conferiscono segnatamente la possibilità di essere disponibile: in svariati momenti (…)” per diversi settori quali, tra gli altri, nella ristorazione, nei call center, nei servizi di picchetto e nei grandi magazzini. “Lo stesso direttore della Scuola media di __________” – rileva il legale – “ha d’altronde attestato che l’occupazione attuale del signor RI 1 non osta ad una sua attività complementare” (cfr. doc. 26).

In allegato, l’avv. RA 1 ha trasmesso:

la tabella “azioni di reinserimento” dell’URC di __________ dalla quale emerge, in particolare dalla nota del 22 luglio 2021 che “in considerazione del nuovo percorso formativo che la PCI intraprenderà a partire da settembre, informato di indirizzare le ricerche per posizioni generiche a tempo parziale o a progetto a complemento dell’impegno scolastico previsto e relative ore di insegnamento aggiuntive” (cfr. all. 26/3 a doc. 26);

una mail di data 25 ottobre 2021 indirizzata da un collaboratore amministrativo Master __________ al ricorrente in risposta a dei quesiti posti da quest’ultimo dopo aver preso atto delle risposte fornite dalla __________ alla resistente, dalla quale emerge quanto segue:

" (…)

L’eventuale incarico limitato ottenuto da uno studente __________ è so strettamente legato alla formazione Master in insegnamento per il livello secondario I, in quanto se supera le 4 ore di insegnamento settimanali solitamente questo sostituisce la pratica professionale, ma non è necessario o obbligatorio per poter terminare la formazione.

Confermo che uno studente senza incarico limitato può concludere la pratica professionale prevista al primo anno di formazione svolgendo almeno 112 ore di pratica professionale (di regola mezza giornata a settimana) su tutto l’arco dell’anno scolastico presso un docente a lui abbinato e attivo in una scuola media del territorio.

Lo studente non è tenuto ad accettare l’incarico limitato propostogli dalla Sezione dell’insegnamento medio del DECS per portare a termine la formazione.

Confermo inoltre che la formazione che lei frequenta è in modalità part-time e che parallelamente alla formazione può essere svolta un’attività professionale che esula dall’insegnamento. L’occupazione massima consentita per poter svolgere la formazione nei tempi regolari è indicata nelle Direttive di applicazione del regolamento.” (cfr. doc. 26/4 all. a doc. 26).

Il 4 gennaio 2022, il legale ha comunicato alla resistente che il proprio assistito autorizzava la Sezione del lavoro a procedere nel prendere contatto con la Divisione della scuola (cfr. doc. 28-29).

Il 17 gennaio 2022, la resistente ha chiesto al direttore della Scuola media di __________ di voler fornire riscontro ad una serie di quesiti, e meglio:

" (…)

  1. In risposta alla domanda n. 6 di cui allo scritto 15 settembre 2021 dell’Ufficio giuridico (…) lei ha riferito quanto segue:

“(…) riteniamo che non sia compatibile in quanto sta inoltre seguendo una formazione che occupa il restante del tempo (…)”

1.1. Conferma quanto da lei dichiarato nella risposta n. 6 (…)?

  1. Nella dichiarazione del 5 ottobre 2021 (…), sottoscritta da lei e dal signor RI 1 è indicato che:

“(…) Con il direttore ci siamo trovati concordi nel ritenere che io non abbia la possibilità di recarmi fisicamente in un luogo di lavoro altro da quello della scuola media di __________ durante le giornate di martedì, giovedì e venerdì in orario scolastico; ma che nulla ostacoli la mia volontà e disponibilità a svolgere un'attività lavorativa in un eventuale posto di lavoro da remoto quando non sono in aula, -la sera o durante i fine settimana.

2.1. In particolare, con riferimento alla frase: “(…) ma che nulla ostacoli la mia volontà e disponibilità a svolgere un'attività lavorativa in un eventuale posto di lavoro da remoto quando non sono in aula (…)” cosa s’intende?

2.2. Durante le giornate di martedì, giovedì e venerdì, il signor RI 1 è quindi autorizzato dalla direzione del vostro istituto scolastico, all’eventuale svolgimento di un’attività lavorativa complementare a favore di un altro datore di lavoro (da remoto) presso la vostra sede, quando non è impegnato in aula con le proprie lezioni di insegnamento?

2.3. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al p.to 2.2., come sarebbe organizzato concretamente il signor RI 1 nello svolgimento di un’attività lavorativa per un altro datore di lavoro ed in quali spazi dell’istituto scolastico?

2.4. In caso di risposta affermativa alla domanda di cui al p.to 2.2., la direzione è tenuta a darne informazione alla Divisione della scuola media, segnatamente alla Sezione dell’insegnamento medio e/o ottenere un’autorizzazione specifica?

  1. Nella dichiarazione del 5 ottobre 2021 è indicato che: “(…) il mio direttore ritiene quindi che sia fattibile e conciliabile con la mia attuale situazione l’esercizio da parte mia di un’altra attività lavorativa pari al completamento della mia percentuale d’impiego (…)”.

3.1. Conferma quanto indicato al punto 3?” (cfr. doc. 30)

Con risposta del 21 gennaio 2022, __________ ha fornito all’amministrazione il seguente riscontro:

" (…)

Riteniamo che, per quanto impegnativo, contrariamente a quanto scritto in data 15 settembre 2021, effettivamente il signor RI 1 possa riuscire a svolgere una attività addizionale.

Il signor RI 1, per poter esercitare una attività accessoria, è tenuto a presentare alla presente direzione una richiesta ufficiale per lo svolgimento di attività accessorie che, se compatibile con l’impegno e gli orari scolastici, può essere approvata dal sottoscritto e inoltrata per autorizzazione finale alla Divisione Scuola. In ultima istanza l’autorizzazione sarà quindi della Divisione Scuola.

Gli spazi per l’esercizio di eventuali attività accessorie non potranno essere quelli dell’istituto scolastico, e il docente ne è a conoscenza. Starà a lui trovare un luogo idoneo, compatibilmente con la necessità di essere sempre presente in sede nei momenti di lavoro per la scuola media.

Infine, rispondendo alla domanda posta al punto 3.1. della vostra lettera, confermo quanto indicato al punto 3, a condizione che sia rispettato quanto sopra scritto in merito alla richiesta ufficiale, ai tempi ed agli spazi.” (cfr. doc. 31).

Il 25 gennaio 2022, la resistente ha assegnato al legale del ricorrente un termie per pronunciarsi sulla risposta del direttore della Scuola media di __________ e lo ha invitato a voler confermare il consenso del suo assistito a che venisse preso contatto anche con la Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione (cfr. doc. 32).

Il 1° febbraio 2022, l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e autorizzato la resistente a procedere agli accertamenti prospettati (cfr. doc. 33).

La Sezione del lavoro non ha, poi, preso contatto con la Sezione amministrativa del DECS e con la Divisione della scuola (cfr.doc. 36) e con decisione su opposizione di data 23 febbraio 2022 ha respinto, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 34), l’opposizione a suo tempo interposta dal ricorrente contro la decisione del 19 ottobre 2021.

2.5 Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce di quanto appena esposto e della documentazione agli atti, il TCA deve concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 6 settembre 2021.

Da una parte infatti, la formazione intrapresa dal ricorrente, della durata di due anni (quattro semestri), lo occupa nella misura di due giorni alla settimana (il lunedì ed il mercoledì) cui si aggiungono le ore da dedicare allo studio (cfr. STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019 citata al consid. 2.3.), mentre, d’altra parte, l’impegno assunto presso la Scuola media di __________ per il 40%, segnatamente per impartire 10 ore di lezione alla settimana, suddivise tra il martedì, il giovedì ed il venerdì, cui si aggiungono “(…) impegni tipo colloqui con i genitori, consigli di classe, attività di sede (…)” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 20) rendono estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra occupazione.

Questa conclusione si impone anche ipotizzando la possibilità di lavoro in remoto, ritenuto, che, per esempio, se da un lato il ricorrente pretende di essere idoneo al collocamento in “alcuni momenti liberi tra le lezioni in cui non mi sarebbe possibile recarmi in loco presso un altro datore di lavoro ma che mi permetterebbero di svolgere attività lavorative da remoto” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 22), d’altro lato, egli non potrebbe svolgere tale eventuale occupazione - peraltro comunque subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte della Divisione della Scuola - nella sede scolastica presso cui è attivo (e meglio come precisato dal direttore dell’Istituto in questione; cfr. supra consid. 2.4. e doc. 31) e che, quindi, vi sarebbero anche dei tempi di trasferta da tenere in considerazione - che ridurrebbero ancor di più la già esigua disponibilità oraria indicata dal ricorrente - e di cui egli ha in buona sostanza precisato di non disporre. Se infatti, come preteso, il ricorrente non ha il tempo materiale per recarsi, nei “momenti liberi tra le lezioni” presso un altro datore di lavoro, mal si comprende com’egli avrebbe, invece, tempo sufficiente per spostarsi in un luogo diverso dalla sede scolastica in cui è attivo per lavorare da remoto.

Ne consegue che gli impegni formativi e lavorativi assunti dal ricorrente lo impegnano al punto che RI 1 non può essere ritenuto collocabile in quanto egli non offre la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un impiego anche nella misura del 20% di un pensum normale (cfr. supra consid. 2.1 e 2.3. ed in particolare la STCA 38.2019.35 del 9 ottobre 2019 ampiamente riprodotta al consid. 2.3.).

Ci si potrebbe pure chiedere se l’attività lavorativa parallela alle lezioni che il ricorrente segue presso la __________, e meglio l’insegnamento al 40% alla Scuola media di __________, sia effettivamente finalizzata ad evitare la disoccupazione e sia dunque il - preteso

  • “segno tangibile della volontà di ridurre il mio impatto sulla disoccupazione (…) La stessa volontà si ritrova nel tempo in cui non seguo la formazione: sono riuscito ad ottenere un 40% in termini di incarico limitato (01.09.2021- 31.08.2022) come insegnante di matematica presso Ia scuola media di __________ (…)” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 22) oppure abbia innanzitutto scopi formativi (cfr. STCA 38.2020.1 del 15 ottobre 2020 consid. 2.6. citata al consid. 2.3.).

In tale contestato va ricordato che la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 242/2018 del 27 settembre 2018 consid. 4.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004; STFA C150/05 del 28 settembre 2006; DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).

Quanto alla piena disponibilità e quindi idoneità al collocamento fatta valere dal ricorrente per i mesi estivi e per le ferie scolastiche (“Sono inoltre disponibile al 100% durante i mesi estivi (luglio-agosto) e durante le vacanze scolastiche del Canton Ticino”; cfr. supra consid. 2.4. e doc. 10) giova rilevare con decisione 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021 l’Alta Corte ha stabilito che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, in combinato disposto con l’art. 15 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Secondo la Massima Istanza, per essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di dedicarsi in modo accessorio ma durevole a un’occupazione a tempo pieno o parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare un’attività lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze tra un semestre e l’altro, la diponibilità al collocamento, e con essa l’idoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA 2022, pag. 86 e segg.).

In relazione, invece, alla disponibilità fatta valere dal ricorrente per i fine settimana, il TCA rammenta che gli assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente (cfr. supra consid. 2.1.).

La situazione del ricorrente, che pretende di essere ritenuto collocabile il sabato e la domenica, differisce da quella su cui ci è pronunciata l’Alta Corte nella già citata STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021, ritenuto che in quel caso l’assicurata, che aveva dato la propria disponibilità per tre pomeriggi alla settimana ed il sabato, era stata ritenuta idonea al collocamento nella misura del 20% poiché aveva provato di aver già, prima dell’iscrizione in disoccupazione e parallelamente al percorso formativo intrapreso, esercitato durevolmente un’attività lucrativa parallelamente agli studi quantomeno per 8-10 ore alla settimana, ciò che non è il caso del ricorrente.

D’altra parte, esaminando la situazione secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2), questo Tribunale ritiene che l’assicurato non era disposto ad abbandonare la sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

Determinante in questo contesto è il fatto che sin da gennaio 2021, quando ancora non beneficiava delle indennità di disoccupazione, RI 1 aveva già maturato l’idea di una riqualifica professionale come insegnante grazie alla frequenza del Master - (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 3).

Sulla formazione e sulla riqualifica professionale che avrebbe iniziato di lì a poco, in giugno 2021 il ricorrente ha, poi, negato la propria disponibilità ad interromperne la frequenza nel caso in cui avesse reperito un impiego o gliene fosse stato assegnato uno, precisando che “a nessuna condizione” avrebbe interrotto anticipatamente lo studio in questione (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5)

Significativa e determinante è, poi, la risposta alla domanda n. 5 posta dalla resistente nel successivo mese di agosto 2021, laddove il ricorrente ha dichiarato di non essere, comunque, disposto ad abbandonare la sua formazione qualora dovesse reperire un posto di lavoro adeguato a tempo pieno (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 10).

Altrettanto rilevante è il fatto che la scelta di frequentare il Master sia stata “una decisione” che il ricorrente ha “maturato nel tempo”, in particolare avendo già le idee in chiaro in tal senso sin da gennaio 2021 (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 5 e 10).

Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 23 febbraio 2022 deve essere confermata.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 18 marzo 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

34