Raccomandata
Incarto n. 38.2022.30
CL/gm
Lugano 30 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 10 febbraio 2022 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria decisione dell’8 settembre 2021 (cfr. doc. 25), ordinando la restituzione di fr. 7'313.40 in ragione del fatto che RI 1, durante il periodo dal marzo al giugno 2019, ha percepito un reddito derivante da un’occupazione soggetta a provvigioni omettendo di darne comunicazione all’amministrazione, segnatamente nel formulario “indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA).
La Cassa ha motivato la propria decisione come segue:
" (…)
Nel presente caso la richiesta della Cassa è scaturita nell’ambito della verifica prevista dalla Legge federale contro il lavoro nero (LLN), dove è emerso che lei è stato assunto per una durata indeterminata come agente mediatore dalla società __________ a decorrere dal 21.03.2019.
Il contratto di lavoro non prevedeva un orario di lavoro settimanale ed il datore ha specificato: “l’agente sceglie liberamente gli orari di attività. Non viene fatto un rapporto delle ore”.
Per questi motivi la Cassa ha applicato il salario usuale nel ramo che ammonta a CHF 3'360.-:
mese
Salario usuale
Periodo
Giorni
Salario computabile
Mar. 19
3'360.00
21-31
11
1'192.26
Apr. 19
3'360.00
1-30
30
3'360.00
Mag. 19
3'360.00
1-31
31
3'360.00
Giu. 19
3'360.00
1-30
30
3'360.00
Nella sua opposizione lei indica: “…Il responsabile della disoccupazione (__________) che mi è stato assegnato, era a conoscenza di tutti i dettagli riguardanti la mia situazione lavorativa, ed aveva tutti i mezzi per comprendere la situazione sin da subito. Come mi è stato detto più volte, sono tenuto ad accettare qualunque tipo di impiego che mi si presenta, e così ho fatto, con l’unica offerta concreta che ho ricevuto. È’ stata mia premura consegnare al signor Scolari tutta la documentazione così come tutte le informazioni, senza tralasciare niente, nella stessa maniera in cui le ho ricevute. Per questo, non coprendo come io possa trovarmi in questa situazione…”.
Le disposizioni dell’art. 16 LADI prevedono che non è considerata adeguata e di conseguenza esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro.
Ragione per cui l’attività proposta da __________ (a provvigioni) non è da considerarsi un’attività adeguata quindi senza l’obbligo di accettazione.
Per quanto riguarda l’aspetto della presunta informazione errata e la sua buona fede le disposizioni in materia stabiliscono che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione alla quale, dal profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede riguarda un’altra procedura eventualmente successiva all’opposizione.
(…).
1.2. Il 10 marzo 2022 l’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione.
A sostegno delle proprie argomentazioni, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
" (…) Dopo una prima opposizione fatta direttamente a CO 1, sono stato contattato telefonicamente dal signor __________ di CO 1, che desiderava comprendere meglio la situazione. Il signor __________ mi ha posto diverse domande a cui ho risposto esaustivamente, mi ha rassicurato comunicandomi che aveva compreso che non vi era malafede, inoltre mi ha detto che necessitava di prendere contatto con il signor __________, mio collocatore e unica persona di riferimento dall’URC, per poter chiarire la mia posizione, e capire quando ho comunicato al collocatore i miei primi contatti con __________.
Ho preso direttamente contatto con il signor __________ dell’URC, mi ha confermato di essere a disposizione. Con il signor __________ siamo rimasti che mi avrebbe ricontattato appena avrebbe preso contatto con il signor __________, purtroppo mi è stato confermato dal Signor __________ di non essere stato interpellato, ho provato durante tutto il mese scorso a contattare il signor __________ senza riuscirci, mi è stato assicurato di essere richiamato almeno 5 volte, per poter meglio capire di quale documenti necessitava per valutare meglio la situazione, per farmeli produrre dall’URC e inoltrarli al medesimo, ma sono riuscito solo a parlare con il segretario CO 1 presso il centro di competenze di __________, che si è segnato il mio numero senza mai ricontattarmi.
Il signor __________ mi ha chiesto come potesse essere sicuro che io non avessi svolto alcuna attività durante i mesi dichiarati in maniera errata da __________.
Mi ha chiesto anche quando fu la mia prima comunicazione all’URC dei contatti con __________ che sono documentati dal signor __________, che come ribadito più volte, può confermare che sono sempre stato a disposizione e pronto ad eseguire le direttive impartitemi. Non capisco perché non vengano prese in considerazione le prove prodotte, quale contratto di lavoro, estratti bancari, ed altre informazioni che permettono di chiarire ancora di più la mia posizione, quali il salario (molto maggiore) percepito in disoccupazione e la difficoltà di trovare un lavoro conforme agli usi professionali e locali.
Da parte mia non capisco come procedere, visto che le prove fornite non risultano essere utili e non è mi stato detto cosa inoltrare a sostegno della mia causa, l’unica possibilità che mi concedete è quella di iniziare una procedura legale contro l’URC che non mi ha comunicato che non ero obbligato ad accettare e che le condizioni di lavoro e di stipendio erano precarie, oppure contro __________, mi sembra assurdo, in quanto tutti i documenti da me forniti, che confermano ciò che dico non vengono presi in considerazione, così come il collocatore, mi si dice che bisogna riportare la procedura in un contesto legale, e le dichiarazioni AVS che non ho neanche prodotto io sono l’unico mezzo di prova che conta.
Non capisco chi debba analizzare il fatto che il mio contratto è iniziato a Luglio e non il 23 Marzo e le conseguenti dichiarazioni AVS, ed io non ho nessun contratto firmato in quella data, con i mezzi in mio possesso non posso accorgermi di nulla, sino alla consegna dell’estratto AVS che ho prontamente inoltrato, nessuno presso l’URC era incaricato di rendermi attento della situazione? L’unica risposta che ricevo è che le indicazioni AVS.
Mi si dà la falsa possibilità di mostrare le mie ragioni, l’unico che rimane implicato in una situazione insostenibile sono io, e vengo trattato come l’unico responsabile, dopo anni molto complicati causati da virus e impossibilità lavorative, senza alcuna possibilità di replica. Sono sicuro di non aver sbagliato nulla e anzi mi sono impegnato molto in un periodo difficilissimo della mia vita, pensando anche che potevo starmene bellamente in disoccupazione prendendo molto più soldi, ho infatti percepito dall’inizio dell’iscrizione alla disoccupazione al termine di contratto con __________ una media 3500.- al mese per 7 mesi e con la restituzione richiesta passerei a 2500.- al mese, anche questo mi sembra una questione a sostegno della mia causa, in quanto in disoccupazione percepivo 4500.- puliti al mese, dopo che arrivavo da uno stipendio di 6000.- al mese che per oltre 4 mesi non mi sono stati versati dal mio ultimo datore di lavoro, e che mi ha costretto ad iscrivermi presso l’URC, cosa posso imparare da questa situazione? Chi mi tutela? Quale è il ruolo dell’URC e del collocatore? Sono l’unico in tutto il Ticino che è andato a lavorare presso __________ che è uno dei più grandi datori di lavoro della Svizzera?
I mezzi a mia disposizione per comprendere la situazione sul momento erano le mie competenze nulle in merito al lavoro che mi si dice di aver svolto, il modulo di candidatura firmato 27.5.2019 e il contratto di agenzia firmato il 27.05.2019 inizio contratto 1° luglio, entrambi inoltrati lo stesso giorno al signor __________, il primo salario percepito alla fine di quel mese, inoltre sul modulo la candidatura __________ mi vengono poste tutte le domande che confermano qualunque dei suoi dubbi tra cui:
· attualmente è disoccupato? Sì
· lei ha già lavorato in precedenza presso il gruppo __________? No
· esperienze in campo finanziario e assicurativo? No
· ha seguito o portato a termine una formazione in campo finanziario o assicurativo? No.
Rimango basito della risosta nel punto 14.
“Le disposizioni dell’art. 16 LADI prevedono che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro.”.
Nessuno mi ha dato questa comunicazione, e anzi sono stato spinto molto sull'accettazione dell'unica proposta lavorativa avuta in oltre 4 mesi. Ho provato inutilmente a prendere contatto con l'URC per poter confrontarmi con qualcuno ma è stato impossibile, vorrei poter inoltrare tutta la documentazione fornita all'URC in quanta sono stato trasparente, e sempre veloce a comunicare ogni passo intrapreso.
Questa sembra una maniera per scaricare la colpa sull'URC o sul collocatore, l'unica possibilità che ho è di iniziare una procedura legale contro l'URC?
In merito alla domanda; come faccio a sapere che non ha svolto alcuna attività retribuita presso __________ quando era in disoccupazione, come le ho già scritto arrivando dal mondo della ristorazione e senza nessuna formazione in merito, non comprendo come possa immaginare che abbia svolto qualsiasi attività relativa alla vendita o consulenza di prodotti assicurativi o finanziari, come ipoteche, casse malati, 3 pilastri, personalmente non lo ritengo etico e anzi credo sia anche illegale, ed è lampante che un lavoro legato alle provvigioni di vendita se non si è abilitati a vendere è impossibile da svolgere e quindi essere retribuiti.
Inoltre nel registro delle azioni di reinserimento dell'URC sin da subito è stato comunicato al collocatore la mia situazione in __________, questo può verificarlo tramite URC.
Inoltre come più volte comunicato sono sempre stato a disposizione del mio collocatore il signor __________, che ben si ricordava la mia situazione ed il mio impegno per uscirne.
Ora mi trovo in una situazione insostenibile, ed impossibilitato a pagare una somma del genere in quanto disoccupato e senza alcuna entrata mensile.
In conclusione mi sento la parte debole fra tutte le parti in causa, URC, CO 1 e __________, e non sono stato tutelato da nessuna delle tre parti, ho fatto unicamente ciò che mi è stato detto, cercare lavoro al più presto, ed anche se potevo sedermi non l'ho fatto, come sempre mi sono rimboccato le maniche, e mi demoralizza molto questa situazione, e mi crea delle problematiche di vita tangibili, dopo anni molto difficili.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di causa del 4 aprile 2022 la Cassa, chiedendo la reiezione del ricorso, si è riconfermata nella propria decisione su opposizione e, in relazione a quanto indicato in sede ricorsuale da RI 1, ha osservato quanto segue:
" (…)
La telefonata citata dal ricorrente è stata improntata principalmente sulla questione che è irrilevante determinare chi ha provocato o generato l’errore che ha provocato la restituzione. La Cassa è tenuta a ristabilire la situazione conformemente alla legge.
Le indennità sono state erogate erroneamente ragion per cui devono essere richieste in restituzione.
Il ricorrente ha più volte ribadito la propria buona fede presentando anche documentazione e parte di questa (Doc. 30 Azione reinserimento) è stata richiesta dalla Cassa.
L’aspetto della buona fede potrà essere preso in considerazione nella fase successiva, ossia la domanda di condono, infatti al punto 4. della contestata decisione viene indicato: “la sua lettera del 04.10.2021 sarà trasmessa per decisione come domanda di condono all’autorità cantonale, a partire dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione”.” (cfr. doc. III).
1.4. In data 5 aprile 2020, il TCA ha trasmesso al ricorrente la risposta di causa della resistente ed assegnato alle parti un termine, poi scaduto infruttuosamente, per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 7'313.40 a valere quali indennità di disoccupazione percepite indebitamente tra marzo e giugno 2019.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.2. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2020.7 del 24 settembre 2020; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TF, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.3. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
L’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre il TF ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.
Il TF ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)
2.4. Per quanto riguarda gli stages, Boris Rubin (in Assurance-chômage et service public d’emploi, Schulthess Verlag, Zurigo, 2019, pag. 82) pone in evidenza quanto segue:
" Il ne sera question ci-après que des stages accomplis sans l’accord de l’ORP et hors du cadre des mesures de marché du travail au sens des art. 59 ss LACI. L’assuré qui accomplit un stage comportant une part prépondérante de formation professionnelle de base ou continue ne peut pas bénéficier d’une indemnité compensatoire au sens de l’art. 24 LACI. En accomplissant un stage formatif, l’assuré vise prioritairement à acquérir des connaissances et non à obtenir un revenu, à mettre fin à son chômage ou encore à diminuer le dommage à l’assurance. Le seul fait d’accomplir un tel stage exclut le versement d’indemnités de chômage, même si l’assuré est disposé à y mettre un terme. En revanche, lorsque le stage comprend un volet productif prépondérant, il entraîne l’application des règles relatives au gain intermédiaire. Dans cette hypothèse et à supposer que la rémunération soit inférieure à celle généralement perçue par une personne active dans la profession, l’indemnité compensatoire devra être calculée sur la base d’un gain intermédiaire fictif au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, correspondant au salaire usuel pour un emploi dans la profession concernée.".
mentre, per le attività non remunerate, precisa (op. cit., pag. 83) quanto di seguito:
" Dès qu’il existe un contrat de travail (selon la présomption de l’art. 320 al. 2 CO) ou une activité indépendante qui, habituellement, serait rémunérée, un gain intermédiaire doit être pris en compte, à hauteur de la rémunération usuelle que le partenaire contractuel aurait dû verser pour le type de prestation accomplie (art. 24 al. 3 LACI). En revanche, aucun gain intermédiaire n’est imputable en cas: d’activité exercée à titre de pur hobby sans espoir d’en retirer une rémunération; de service rendu au sein de la famille ou entre amis, par pure complaisance ou à titre d’échange de bons procédés ; d’activité bénévole de peu d’importance ; d’activité associative prenant peu de temps et usuellement non rémunérée ; de bref essai de quelques heures destiné à évaluer les possibilités d’un engagement.".
A proposito di uno stage, l’Alta Corte – che già con nella STF C 266/00 del 21 dicembre 2000 consid. 2 aveva evidenziato che l’assicurato non ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno laddove decida di proseguire la propria formazione ed acquisire in tal modo ulteriori competenze professionali -, con sentenza 8C_411/2018 del 21 settembre 2018, ha, innanzitutto precisato che l’aliquota usuale per la professione ed il luogo deve essere presa in considerazione anche in caso di lavoro non retribuito (consid. 4.2.), nonché stabilito che in concreto, ad essere decisivo per l’applicabilità, o meno, dell’art. 24 cpv. 3 LADI non è la questione a sapere se l’attività svolta viene, o meno, retribuita, quanto, piuttosto la finalità dello stage. L’alta Corte ha, infatti, stabilito che deve essere operata una distinzione tra le attività finalizzate ad evitare la disoccupazione, per le quali viene tenuto in considerazione un guadagno intermedio, da quelle svolte principalmente a scopo formativo, vale a dire volte ad acquisire conoscenze e competenze professionali (consid. 4.3. e 6.1.).
2.5. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore dal gennaio 2022, per le rimunerazioni non commisurate alle prestazioni (provvigioni), prevede quanto segue:
" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per l’attività interessata. La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle associazioni professionali. Un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito. Nel caso di una rimunerazione non commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato. Può succedere che un assicurato, al fine di adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di «periodo di pratica» un’attività normale la cui rimunerazione non è conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo. Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario effettivamente versato.
ð Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)
DTFA C 308/02 del 27.7.2005 (Un‘attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali)
DTF 8C_774/2008 del 3.4.2009 (Anche se l’assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato (nato il 30 agosto 1990)
Successivamente alla disdetta del contratto di lavoro che lo legava all’ex datrice da parte di quest’ultima a valere dal 28 febbraio 2019 (cfr. doc. 4), a decorrere dal 1° marzo 2019 RI 1 si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).
Dal formulario IPA del mese di marzo 2019 emerge che in data 26 marzo 2019 il ricorrente, alla domanda a sapere se nel mese in questione avesse lavorato per uno o più datori di lavoro, ha risposto negativamente ed ha poi confermato sia che “il grado d’occupazione ricercato è rimasto identico a quello del mese precedente” sia di essere ancora disoccupato (cfr. doc. 7). Analogamente ha, poi, fatto il 29 aprile 2019 per il mese di aprile (cfr. doc. 8), il 21 maggio 2019 per il mese di maggio (cfr. doc. 9) ed il 24 giugno 2019 per il mese di giugno (cfr. doc. 10).
Il 5 giugno 2019, a valere dal 1° luglio 2019, l’iscrizione del ricorrente è stata annullata dal sistema COLSTA, ritenuto che il medesimo a decorrere da tale ultima data sarebbe stato assunto alle dipendenze di __________ (succursale di __________; cfr. doc. 11).
Il 12 aprile 2021, la Cassa, nell’ambito “della verifica ai sensi della Legge federale contro il lavoro nero” e successivamente all’esame dei dati della Cassa di compensazione AVS, ha chiesto a __________ di compilare il modulo “Attestato del datore di lavoro” in relazione al periodo da marzo a giugno 2019 (cfr. doc. 15).
Dall’attestato così compilato dalla società emerge che il ricorrente vi è stato attivo “dal 21.03.2019 al 30.06.2019 tempo parziale” e “dal 01.07.2019 al 30.09.2019 tempo pieno” in qualità di “consulente finanziario (in formazione)”. Sulla “durata normale del lavoro dell’assicurato secondo contratto” la società ha precisato che “l’agente sceglie liberamente gli orari di attività. Non viene fatto un rapporto delle ore” (cfr. doc. 16).
Dall’estratto conto individuale AVS di RI 1 si evince che il medesimo, tra marzo e giugno 2019 a percepito sia le indennità di disoccupazione che le retribuzioni per l’attività svolta tra marzo e settembre 2019 presso __________ (cfr. doc. 18).
In particolare, dal “Kumulativjournal Mitarbeiter” tramesso dalla società, emerge che RI 1 ha percepito fr. 1'709.50 lordi (pari a fr. 1'629.70 netti) per il mese di aprile, fr. 1'088.20 lordi (pari a fr. 1'037.35 netti) in maggio, fr. 573.45 lordi (pari a fr. 546.65 netti) in giugno, fr. 4'165.30 lordi (pari a fr. 3'708.90 netti) in luglio, fr. 3'405.90 lordi (pari a fr. 2'984.95 netti) in agosto e fr. 1'295.65 lordi (pari a fr. 973.20 netti) in settembre 2019 (cfr. doc. 31). Tali cifra trovano riscontro anche nei singoli “conteggi prestazioni sociali” in atti (cfr. all. a doc. 31).
Dall’estratto conto prodotto dal ricorrente si evince che il 26 luglio 2019 egli ha ricevuto da __________ un accredito di fr. 7'379.- (cfr. all. A7 a doc. I). Tale importo corrisponde alla somma di fr. 1’629.70 (reddito netto riferito al mese di aprile) + 1'037.35 (reddito netto riferito al mese di maggio) + 546.65 (reddito netto riferito al mese di giugno) + 4'165.30 (reddito lordo per il mese di luglio).
Il 23 giugno 2021, la Cassa, “nell’ambito della Legge federale contro il lavoro nero (LNN)”, avendo “rilevato una differenza tra il reddito del suo estratto conto individuale AVS e le sue dichiarazioni nel modulo indicazioni della persona assicurata (IPA) per i mesi da marzo 2019 a giugno 2019” ha chiesto al ricorrente (trasmettendo lo scritto all’indirizzo “__________”) di specificare “perché non ha indicato sull’IPA di aver lavorato per __________”, rendendolo attento del fatto che “i nuovi elementi (…) possono condurre ad una richiesta di restituzione delle indennità percepite in troppo” (cfr. doc. 20).
Un’identica richiesta è stata trasmessa al ricorrente il 2 luglio 2021 all’indirizzo “__________” (cfr. doc. 21).
Con mail del 12 luglio 2021 l’assicurato ha comunicato alla Cassa di aver consultato la documentazione relativa al suo impiego presso __________ e di non comprendere come “possa essere stato stipendiato durante i mesi in cui non ero né sotto contratto né iscritto alla scuola, e quindi neanche formato.” Egli ha in particolare osservato quanto segue:
" (…) Il mio contratto e la relativa formazione, come da documenti consegnati al mio responsabile presso la disoccupazione, il signor __________, sono iniziati il
Di risposta, la resistente ha comunicato a RI 1 quanto segue:
" (…) La Cassa per il periodo di formazione deve considerare il salario usuale alla professione, per questo motivo verrà emessa una decisione di restituzione inerente le indennità percepite in troppo. Nel suo caso, per quanto riguarda l’attività a provvigioni quale consulente finanziario il salario usuale ammonta a CHF 3'360.00 mensili”.
Lo stipendio che ha percepito a luglio 2019 da parte di __________ infatti è relativo al periodo di formazione iniziato dal 21.03.2019” (cfr. doc. 22)
Il 20 luglio 2021, la Cassa ha chiesto alla società di trasmettere il contratto di lavoro che la legava al ricorrente dal 21 marzo 2019 (cfr. doc. 19).
Il “contratto di agenzia” agli atti risulta sottoscritto dal ricorrente il 4 marzo 2019 e da __________, il 21 marzo 2019. Da tale documento emerge – in particolare – che RI 1, in qualità di “agente” identificato con il numero 112757, sarebbe stato attivo – a tempo indeterminato ed a decorrere dal 21 marzo 2019 stesso (cfr. doc. 12, punti 15.1 e 16.1 del contratto) - per la società “come professionista indipendente e prevalentemente come agente mediatore” sulla base di un rapporto di mandato (cfr. doc. 12, punto 3.1.).
A norma del contratto, il compito principale dell’agente consiste nel “consigliare e procacciare in modo autonomo, a nome di __________, gli affari delle società partner” (cfr. doc. 12, punto 4.1.).
L’agente può “scegliere liberamente l’organizzazione, gli orari e il luogo della propria attività, come pure i propri clienti.” (cfr. doc. 12, punto 4.3.). Gli incombe, per contro, l’obbligo di “seguire le attività di formazione offerte e dichiarate obbligatorie da __________ e di attenersi alle direttive di formazione emanate da __________ in questo ambito” (cfr. doc. 12, punto 4.4.)
Quanto alle retribuzioni, dal contratto emerge che “l’agente riceve per la propria attività una provvigione di mediazione (…) corrispondente al livello da lui raggiunto nel piano di carriera e conforme alle basi di valutazione vigenti. (…)” (cfr. doc. 12, punto 5.1.) e che “il diritto alla provvigione nasce solo nel momento in cui l’affare intermediato viene stipulato fra la società partner e il cliente adempie effettivamente al contratto concluso, ossia quando l’affare viene perfezionato. La provvigione viene accreditata con il primo conteggio possibile, dopo che __________ ha ricevuto il pagamento.” (cfr. doc. 12, punto 5.2.).
Dal “contratto di agenzia” sottoscritto, poi, il 27 maggio 2019, emerge che RI 1, sempre quale agente con l’identificativo 112757, si è impegnato anche a decorrere dal 1° luglio 2019 nei confronti della medesima società, per la quale il contratto è stato sottoscritto da __________ (cfr. doc. 13).
Dal “modulo di candidatura” non datato (ma allegato al contratto del 27 maggio 2019) in atti, risulta che il ricorrente desiderava essere assegnato a __________ presso la succursale di __________, sotto la dirigenza dell’agente __________, dal quale è stato raccomandato. Sebbene tale documentazione non sia stata versata agli atti, il modulo in esame prevede quali allegati, tra gli altri, i seguenti documenti:
" 2 contratti di agenzia firmati
2 accordi complementari con bonus TP e linearizzazione firmati” (cfr. all. a doc. 13)
Agli atti figura poi un “Foglio informativo per l’ufficio disoccupazione” di __________, destinato all’eventualità in cui, dopo aver lasciato la società, l’agente “non esercita un’attività lucrativa e presenta domanda di indennità di disoccupazione presso la cassa di disoccupazione” (cfr. doc. 14).
Con mail del 12 agosto 2021, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) Il responsabile della disoccupazione (__________) che mi è stato assegnato, era a conoscenza di tutti i dettagli riguardanti la mia situazione lavorativa. Come mi è stato detto più volte, sono tenuto ad accettare qualunque tipo di impiego che mi si presenta, e così ho fatto. È stata mia premura consegnare al signor __________ tutta la documentazione così come tutte le comunicazioni, senza tralasciare niente. Per questo, non comprendo come io possa trovarmi in questa situazione.
(…) faccio presente che il ruolo presso __________ era fuori dalle mie competenze professionali, ma comunque mi sono impegnato in una nuova sfida lavorativa, pur di non rimanere disoccupato. (…) Durante quei mesi di disoccupazione (gli unici della mia vita), ho fatto tutto ciò che mi era stato chiesto, per questo motivo trovo assolutamente scorretto che per negligenza anche del mio responsabile, debba pagare io le conseguenze.
Trovo ancora più ingiusto ricevere una comunicazione simile da parte sua, dalla quale sembra che non abbia nemmeno la possibilità di controbattere per e-mail in due righe, a me la sua mail cambia la vita per parecchio tempo.
(…) Riassumendo mi sembra che non abbiate analizzato la situazione abbastanza a fondo. Mi avete chiesto delle informazioni, ve lo ho date, e tutto ciò che ricevo è una decisione senza margine di manovra, senza la possibilità di approfondire e senza alcun riscontro o commento riguardo quello che vi ho comunicato, non tutti partono con l’intento di frodare la cassa.
Per questo richiedo un incontro, dove prima di tutto mi venga dato un riscontro per quanto riguarda gli elementi da me forniti. Secondariamente, desidero avere delle spiegazioni riguardo i cosiddetti “errori” commessi da parte mia. Inoltre, voglio che mi vengano esposte le possibili soluzioni per correggere questa situazione, perché mi sembra veramente assurdo che non mi venga dato alcun margine di manovra in una situazione del genere. (…)” (cfr. doc. 23)
Il 13 agosto 2022, la Cassa ha comunicato via mail al ricorrente che gli sarebbe stata notificata una decisione di restituzione contro la quale avrebbe potuto interporre opposizione facendo valere le proprie motivazioni (cfr. doc. 24).
Con decisione dell’8 settembre 2021, la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di restituzione per l’importo di fr. 7'313.40 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente tra marzo e giugno 2019 argomentando tale provvedimento come segue:
" (…)
Nel suo caso, lei è stato assunto quale consulente finanziario presso la società __________ dal 21.03.2019.
Dal contratto di lavoro si evince che il contratto è di durata indeterminata senza un grado d’occupazione stabilito con la mansione di agente mediatore (…).
Considerato che l’orario di lavoro non è controllabile la Cassa applica il salario usuale per la professione di CHF 3'360.00 mensili in quanto la retribuzione viene fissata in provvigioni e non si può parlare di remunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato non corrisponde al lavoro prestato.
L’applicazione del salario minimo per collaboratori nel settore della consulenza finanziaria attivi nel servizio esterno risulta essere di CHF 20.00 all’ora (CHF 20.00 x 42 ore settimanali x 4 settimane = 3'360.00).
Per il mese di marzo 2019 la Cassa computa quale guadagno intermedio un importo di CHF 1'192.25 (CHF 3'360.00 : 31 x 11), mentre per il mese di aprile, maggio e giugno 2019 un salario mensile lordo di CHF 3'360.00.
Per questa ragione la Cassa deve chiedere la restituzione dell’importo di fr. 7'313.40 (vedi conteggi allegati)” (cfr. doc. 25).
Il 4 ottobre 2021, RI 1 ha interposto tempestiva opposizione contro la decisione emessa l’8 settembre 2021 dalla Cassa ed ha sostanzialmente ribadito quando già indicato nella mail trasmessa il 12 agosto 2021 (cfr. supra e doc. 23) aggiungendo quando quanto segue:
" (…) vi porgo qualche quesito importante. __________ vende 3 pilastri, ipoteche e assicurazioni, tra cui quella malattia, senza nessuna formazione in merito, [ndr: non] ho le capacità di vendere questi prodotti, non credo sia né etico né legale. Ci sono delle competenze da acquisire, infatti ciò che mi è stato detto è esattamente questo, e non sembra corretto calcolare uno stipendio per quei mesi in cui ero a completa disposizione del signor __________, in cui non ho incassato nulla e in cui non ho svolto nessuna attività se non formativa. Mi è stato detto che i mesi di formazione non avrei ricevuto alcun salario, e che se non avessi superato la formazione non sarei stato assunto, e non avrei ricevuto nulla. Così mi è stato detto e così è successo come potete vedere dai miei estratti non ho ricevuto alcun salario. Mi state dicendo dunque che qualsiasi datore di lavoro può decidere come dichiarare i salari a dipendenza delle necessità senza dover giustificare nulla a nessuno?
Per questo, richiedo un incontro o il condono della richiesta. (…)” (cfr. doc. 27)
Il 25 gennaio 2022 la Cassa, con riferimento all’indicazione fornita da __________ secondo cui dal 21 marzo al 30 giugno 2019 RI 1 avrebbe svolto un’attività a tempo parziale, ha chiesto alla società di precisare “se l’attività a tempo parziale è dovuta ad una formazione scolastica e in caso affermativo vogliate comunicarci in quale misura (tempo di frequenza scolastica)” (cfr. doc. 28).
Il 31 gennaio 2022, la società ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
" (…) I nostri agenti iniziano in un primo tempo una professione secondaria presso __________, definita fase di attività a tempo parziale. Nel caso del signor RI 1 dal 21.03.2019 al 30.06.2019. Durante questo periodo esse possono continuare a svolgere anche un’altra attività.
La fase di attività a tempo parziale consiste nell’imparare a conoscere la professione di consulente finanziario. Durante questo periodo, gli agenti frequentano il seminario __________, che si svolge la sera e nei fine settimana. Non avendo ancora dei clienti esistenti gli agenti devono crearsi un proprio portfolio. Le visite ai clienti sono accompagnate da un agente esperto.
Vogliate notare, che la fase di attività a tempo parziale è limitata alla fine del seminario __________ oltre che al periodo di preavviso individuale di un eventuale rapporto di lavoro ancora esistente tra l’agente ed una terza parte.
La continuazione del contratto di agenzia come agente a tempo pieno dipende dall’adempimento di un criterio minimo. Se il criterio minimo non è soddisfatto, il contratto di agenzia e il contratto complementare al contratto di agenzia vengono rescissi con 1 mese di preavviso.
Se invece il criterio minimo è soddisfatto e la persona opta per essere incaricata come agente a tempo pieno presso __________, non possono essere svolte ulteriori attività.” (cfr. doc. 29).
Dalla scheda “Azioni di reinserimento” dell’URC del ricorrente emerge in particolare quanto segue:
7 marzo 2019 “Primo colloquio (…) mi comunica che a partire dal mese di maggio 2019 dovrebbe iniziare l’attività di Consulente Finanziario presso la __________. A oggi non è ancora in possesso di un contratto di lavoro firmato”;
10 aprile 2019 “Colloquio consulenza (…) L’assicurato mi comunica che dovrebbe iniziare a partire dal mese di maggio presso __________ come Consulenza Finanziario. Al momento non è ancora in possesso del contratto di lavoro”;
22 maggio 2019 “Colloquio consulenza (…) Riguardo alla possibilità di lavoro presso la __________ al momento rimane tutto in sospeso poiché prossimamente [ndr: all’] assicurato (…) verrà revocata la patente di guida” (cfr. doc. 30).
Sulle note relative al 10 aprile ed al 22 maggio 2019, giova rilevare che, se a quel momento il ricorrente non aveva prodotto il contratto concluso con la __________, egli era già vincolato a tale società, e meglio sin dal 21 marzo 2019 (avendolo, peraltro, da parte sua già sottoscritto il 4 marzo; cfr. supra e doc. 12).
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che quando, come nel caso di specie, la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno conseguito dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato (cfr. supra consid. 2.3. e 2.5.).
In concreto, al fine di valutare se la retribuzione corrisposta dalla __________ sia conforme agli usi professionali e locali, occorre innanzitutto determinare il tempo di lavoro prestato dall’assicurato, e meglio se il medesimo prestava un’attività a tempo pieno, o parziale.
Al riguardo va osservato che, se è vero che dall’ “Attestato del datore di lavoro” emerge che l’attività svolta dal RI 1 “dal 21.03.2019 al 30.06.2019” era a “tempo parziale” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 16), d’altro lato è altrettanto che la società ha precisato che la fase di attività a tempo parziale consiste nell’ “imparare a conoscere la professione di consulente finanziario” e comprende tanto la frequenza del “seminario __________” - che si svolge la sera e nei fine settimana – quanto il tempo necessario d’un lato affinché gli agenti creino “un proprio portfolio”, e d’altro lato procedano alle “visite ai clienti” (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 29).
Dal contratto sottoscritto nel marzo 2021 da RI 1 si evince, come visto (cfr. supra consid. 2.6 e doc. 12, punto 4.3.), che l’assicurato, durante il “periodo di formazione” poteva “scegliere liberamente l’organizzazione, gli orari e il luogo della propria attività, come pure i propri clienti
Ne consegue che il ricorrente, allorquando era attivo per conto di __________ dal marzo a fine giugno 2019, non aveva vincoli di orario.
In simili condizioni, ritenuta la specificità della funzione di agente esterno attivo per conto di __________ nella conclusione di contratti ricoperta da RI 1, questa Corte non può che concludere che con ogni verosimiglianza (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9; DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6) l’orario di lavoro per l’attività esercitata dal ricorrente da marzo a giugno 2019 non fosse controllabile
L’attività svolta deve, pertanto, essere considerata a tempo pieno (cfr. supra consid. 2.3.).
In proposito cfr., pure, STCA 38.2021.22 del 27 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2016 consid. 2.10.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.10.-2.11.; STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15.; STCA 38.2012.3 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7. massimata in RtiD II-2013 n. 82, pag. 400.
2.8. L’attività svolta, tra marzo e giugno 2019, dal ricorrente è, come visto, stata retribuita nella misura di quanto emerge dai conteggi delle prestazioni sociali in atti (cfr. supra consid. 2.6., doc. 31 ed allegati).
Tali provvigioni non sono proporzionate ad un lavoro svolto a tempo pieno (cfr. supra consid. 2.2.-2.3.). Ne consegue che, per il periodo dal 21 marzo al 30 giugno 2019, deve essere applicata la rimunerazione conforme agli usi professionali e locali (cfr. DLA 2002 N. 13, pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179).
La Cassa, in casu, ha tenuto in considerazione, quale salario conforme agli usi professionali e locali, fr. 3'360.- lordi mensili, pari a fr. 154.85 al giorno (fr. 3'360.- / 21.7; cfr. art. 40a OADI; supra consid. 2.2.). Tale importo corrisponde a fr. 20.- orari, per 42 ore settimanali (fr. 20.- x 42 ore x 4 settimane: 3'360.-).
Nel caso di collaboratori che operano nel campo della consulenza finanziaria (assicurazioni, pensioni, ecc.) e che vengono retribuiti a provvigione (cfr. STF C 139/2006 del 13 ottobre 2006, consid. 2.2.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015) come avvenuto per RI 1, l’applicazione di un salario minimo pari a fr. 20.- l’ora appare adeguata.
Con sentenza 8C_774/2008 del 3 aprile 2009, il Tribunale federale ha, peraltro, confermato il salario ipotetico di fr. 20.- all’ora applicato ad un “wine broker”, attivo nella conclusione e negoziazione di affari per conto del proprio datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile ad un’occupazione svolta in seno al servizio esterno di un’impresa.
In una sentenza 8C_318/2018 del 29 gennaio 2019, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata attiva, dapprima e meglio sino al 30 giugno 2011 a tempo parziale, poi a tempo pieno, in qualità di agente e consulente finanziaria, ha confermato l’operato dell’amministrazione che per l’attività svolta sino al 30 giugno 2011 aveva computato (in luogo di quanto effettivamente percepito dall’interessata e contrariamente alle richieste di quest’ultima) un salario ipotetico orario di fr. 20.- (consid. 8.2.).
Di conseguenza, l’importo ritenuto dalla Cassa a valere quale guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi professionali e locali, pari a fr. 3'360.- lordi al mese, da computarsi per stabilire le indennità percepite a torto da parte del ricorrente tra marzo e giugno 2019, merita conferma.
2.9. La Cassa, per determinare la somma dovuta in restituzione, ha riconteggiato le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente prendendo in considerazione il guadagno intermedio di fr. 3'360.- lordi mensili per i mesi da aprile a giugno 2019, mentre per il mese di marzo 2019, ne ha tenuto in considerazione una quota parte pari a fr. 1'192.26 ritenuto che RI 1 era attivo per la __________ dal 21 marzo 2019.
La resistente ha, quindi conteggiato come segue l’importo da restituire, tenendo in considerazione quanto a suo tempo corrisposto al ricorrente (cfr. doc. 26):
Guadagno intermedio lordo (fr.)
Conteggio indennità LADI erogate tra marzo e giugno 2019 (fr.)
restituzione
Marzo 2019
1'192.26
2'178.70
773.30
Aprile 2019
3'360.-
4'357.50
2’180.10
Maggio 2019
3’360.-
4'555.55
2'180.20
Giugno 2019
3'360.-
3'961.30
2'179.80
Totale
7'313.40
Alla luce di tutto quanto precede, l’importo calcolato dalla Cassa e chiesto in restituzione a valere quale parte delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente da RI 1 tra marzo e giugno 2019 non presta fianco a critiche.
La decisione su opposizione del 10 febbraio 2022 merita, quindi, conferma.
2.10. Sulla censura ricorsuale secondo cui l’URC, per il contratto sottoscritto da RI 1 con __________, non avrebbe comunicato al ricorrente ch’egli non era “obbligato ad accettare e che le condizioni di lavoro e di stipendio erano precarie”, il TCA rileva che l’assicurato solleva, in buona sostanza, una violazione dell’art 27 LPGA.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
"1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA” in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP 4/2019 pag. 464).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag. 464).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
In concreto, il TCA rileva che dagli atti, segnatamente dalla scheda “Azioni di reinserimento” dell’URC (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 30), non emerge che il ricorrente - contrattualmente vincolato a __________ non solo, com’egli invece pretende, a decorrere dal 1° luglio 2019 (“il mio contratto è iniziato a Luglio e non il 23 Marzo (…) ed io non ho nessun contratto firmato in quella data” cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), bensì dal 21 marzo precedente (cfr. supra consid. 2.6.) - abbia trasmesso al proprio referente presso l’URC copia del contratto sottoscritto il 21 marzo 2019, bensì unicamente di quello concluso il 27 maggio 2019 a valere dal 1° luglio successivo.
Ciò trova, peraltro, conferma nelle parole dello stesso insorgente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Il TCA rileva che Tribunale federale, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. anche la STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.).
In concreto, dagli atti emerge, come visto, che l’URC prima di ricevere il contratto sottoscritto il 27 maggio 2019 con valenza dal 1° luglio successivo, non sapeva che il ricorrente fosse contrattualmente impegnato nei confronti di __________ già dal 21 marzo 2019.
Ne consegue che l’amministrazione non ha violato l’obbligo d’informazione e consulenza e che RI 1 non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGA.
Circa l’eventuale pretesa buona fede del ricorrente, giova rammentare che tale aspetto è oggetto di esame nell'ambito della eventuale procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
In concreto, l’amministrazione si è già impegnata a considerare l’opposizione del 4 ottobre 2021 come una formale richiesta di condono (“Nella misura in cui l’assicurato, nella sua lettera del 04.10.21, chiede un condono, detta lettera verrà trasmessa come tale all’autorità cantonale competente per decisione non appena la presente decisione sarà passata in giudicato.”; cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I).
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 10 marzo 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti