Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.23
Entscheidungsdatum
11.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2022.23

mm

Lugano 11 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 3 novembre 2021 la CO 1 (di seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 8’672.45 per prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione indebitamente corrisposte.

L'amministrazione si è al riguardo così espressa:

" (…) Dal 1° marzo 2021 al 31 maggio 2021 ha riscosso prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nel caso specifico la Cassa le ha pagato le indennità dal 01.03.2021 al 16.05.2021 e una compensazione dal 17.05.2021 al 31.08.2021. In data 08.09.2021 abbiamo ricevuto da parte della sezione del lavoro una segnalazione di attività lavorativa non dichiarata.

Nel corso del mese di settembre 2021 e ottobre 2021 abbiamo più volte richiesto i moduli attestati di guadagno intermedio relativi al periodo segnalati, dopo diversa corrispondenza in data odierna lei ha inoltrato una copia della lettera spedita all’ispettorato del lavoro dove ritratta quanto dichiarato e formato il 31.05.2021, per giurisprudenza le dichiarazioni non possono essere ritrattate.

La Cassa ha provveduto a stornare i pagamenti di marzo 2021, aprile 2021 e maggio 2021 considerando un rapporto di lavoro al 100% (40 ore settimanali). L’operazione contabile crea una restituzione a nostro favore.

L’importo verrà compensato con le prossime indennità. (…).”

In quella sede, la Cassa ha pure segnalato che, alla luce degli elementi a sua disposizione “si prospetta una denuncia presso il Ministero pubblico” (doc. 141).

1.2. Contro questo provvedimento l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una tempestiva opposizione con la quale ha in sostanza sostenuto di non avere iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ già nel corso del mese di marzo 2021:

" (…) Come già più volte ribadito dallo stesso RI 1 e come tra l’altro confermato anche dalla datrice di lavoro, egli ha infatti lavorato alle dipendenze della spettabile __________ unicamente a far tempo dal 17 maggio 2021. A tal proposito, a comprova di ciò, si allega anche il bollettino di lavoro mensile della datrice di lavoro dal quale risulta che il mio assistito ha iniziato la propria attività lavorativa il 17 maggio presso un cantiere di __________.

Tale circostanza risulta quindi confermata dalle dichiarazioni concordanti della datrice di lavoro e del lavoratore, così come dai documenti contabili e di cantiere della spettabile __________ già in vostro possesso e che vengono qui richiamati.

L’unico documento a sostegno della vostra tesi è il verbale di data 31 maggio 2021 dell’ispettorato del lavoro, il quale non è stato compilato dal sig. RI 1, che riporta la data errata di inizio dell’attività dal 1. marzo 2021. A tal riguardo, si precisa che il mio cliente ha già dichiarato di aver firmato tale documento senza verificarne il contenuto. Si rileva inoltre, come già esposto sopra, che tale data non corrisponde né alle dichiarazioni del sig. RI 1 né a quelle della spettabile __________ né ai giustificativi contabili e di cantiere di quest’ultima né alla realtà dei fatti, in quanto la relativa attività lavorativa ha avuto inizio il 17 maggio 2021. Non si può inoltre escludere che l’estensore del contestato verbale abbia magari confuso “maggio” con “marzo”.

Per completezza d’informazione, si precisa da ultimo che con e-mail di data 28 maggio 2021 il sig. RI 1 ha comunque avvisato il competente Ufficio regionale di collocamento della sua attività presso la spettabile __________. (…).” (doc. 151)

1.3. In data 4 febbraio 2022, l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’avv. RA 1, in particolare sulla base della seguente argomentazione:

" (…) Sulla base dei documenti in nostro possesso, dal verbale dell’ispettorato e dal formulario dell’Ufficio dell’ispettorato di Bellinzona, compilato e firmato dal Sig. RI 1, in data 31 maggio 2021, si rileva che lei ha indicato di avere iniziato a lavorare presso la __________ come gruista/operaio a partire dal 1° marzo 2021.

Pertanto, le affermazioni dell’Avvocato RA 1, dove si precisa come l’estensore del verbale potrebbe magari confuso “maggio” con il mese di “marzo”, come pure che la decisione di restituzione è da ritenersi priva di oggetto poiché sia il suo cliente sia la sua datrice di lavoro hanno confermato che il Sig. RI 1 ha iniziato ad essere impiegato presso la surriferita ditta unicamente nel mese di maggio 2021, non possono ritenersi affermazioni fondate né tantomeno veritiere sia da parte del Sig. RI 1 come pure da parte del Sig. __________, padre e amministratore unico della citata azienda.

Qualora ciò non bastasse dal protocollo colloquio, redatto dal Sig. __________ dell’URC di __________, “Audizione in relazione al precedente Datore di lavorio __________”, del 29 luglio 2021, rilasciato dal Sig. __________ si legge:

“(…) Se ben ricordo, a metà febbraio 2021 e fino alla fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere di __________ (ampliamento di una casa di abitazione del signor __________). Presso il cantiere citato ha sempre lavorato in qualità di muratore a tempo pieno, RI 1 (figlio del titolare __________) e __________. Negli ultimi giorni di maggio 2021 e fino al 30.06.2021 ho lavorato presso il cantiere a __________, mentre RI 1, __________ e __________ (capo squadra) hanno continuato ad operare presso il cantiere di __________. (…) A domanda rispondo: non ero a conoscenza che RI 1 fosse iscritto al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione. Durante tutto il periodo della sua attività a tempo pieno e presso la __________, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato abile al lavoro e non ha avuto giorni di assenza a causa di malattia. (…)”

Dal rapporto (verbale) dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro di Bellinzona del 7 luglio 2021, citato dall’Avvocato RA 1, al punto 9) si rileva che: RI 1: in occasione del controllo avvenuto il 31 maggio 2021 presso il cantiere di __________ il signor RI 1 ha dichiarato di lavorare presso la __________ dall’inizio del mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore settimanali remunerate fr. 29.30 lordi/all’ora, durante questo periodo è stato in malattia per 4 settimane. (…)”.

Visto quanto dichiarato dal Sig. RI 1 nel surriferito formulario datato 31 maggio 2021, la dichiarazione del Sig. __________ del 29 luglio 2021 e non da ultimo il rapporto di cui sopra, appare chiaro che il Sig. RI 1 abbia iniziato a lavorare per la ditta di suo padre, il 1° marzo 2021. Anche se in seguito il Sig. RI 1 ha ritrattato la sua versione ed asserito di avere iniziato presso la ditta __________ unicamente a partire dal mese di maggio 2021, lo stesso è smentito da sé stesso e da quanto precedentemente espresso.

Inoltre, in considerazione della costante giurisprudenza, le prime affermazioni sono da ritenersi le più valide, poiché più spontanee e prive di correzioni e/o modifiche successive. (…).” (doc. 161)

1.4. Contro la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha segnatamente rilevato:

" (…) Per quanto attiene alle dichiarazioni del sig. __________, si rileva che le stesse non permettono di certo di giungere alle conclusioni cui è invece giunta – in modo alquanto superficiale ed approssimativo – la Cassa di disoccupazione.

A tal proposito, si osserva infatti quanto segue.

In primo luogo, come già esposto sopra, si rileva che nella decisione impugnata è menzionato il nominativo di tale __________, persona del tutto sconosciuta al qui ricorrente. Già solo per questo motivo, quanto riportato dalla Cassa di disoccupazione appare piuttosto inaffidabile.

In secondo luogo, si osserva che – ammesso che si tratti delle dichiarazioni del sig. __________ – le stesse sono state da quest’ultimo rilasciate in tutt’altro ambito, ovvero in occasione di un colloquio che quest’ultimo avrebbe avuto presso l’URC di __________ verosimilmente in relazione alla sua situazione lavorativa e alle eventuali possibilità di un suo collocamento. Si tratta quindi di informazioni del tutto generiche fornite da quest’ultimo in un ambito completamente diverso da quello che invece vorrebbe far credere la Cassa di disoccupazione che, di conseguenza, non possono venir di certo oggi utilizzate per cercare di giustificare la decisione qui impugnata nei confronti del sig. RI 1. Oltretutto, il sig. __________ non è manifestamente stato ascoltato in contraddittorio, impedendo quindi al qui ricorrente di magari porgli delle specifiche domande in merito alla sua situazione. In ogni caso, considerate le circostanze in cui è stata raccolta la “deposizione” del sig. __________, la stessa non può certo assurgere a valida prova utilizzabile a sostegno della decisione nei confronti del sig. RI 1 qui impugnata. Del resto, si rileva che tali dichiarazioni non erano state minimamente menzionate nella prima decisione emanata dalla Cassa di disoccupazione in data 3 novembre 2021 (doc. C), ciò che lascia supporre che quest’ultima sia poi andata a scartabellare a posteriori in altre pratiche alla ricerca di possibili elementi per cercare di sostanziare la propria decisione. Un simile modo di procedere non può evidentemente essere accettato.

In terzo luogo, si rileva che il sig. __________, nel proprio racconto, non fornisce alcuna indicazione temporale precisa in merito all’inizio dell’attività del sig. RI 1. Inoltre, lui stesso afferma tra l’altro di non essere nemmeno sicuro di quanto riportato. La sua deposizione inizia infatti con le seguenti parole: “Se ben ricordo (…)”.

In quarto ed ultimo luogo, e a scanso di ogni eventuale equivoco, si produce una dichiarazione sottoscritta dal sig. __________ il quale precisa in modo inequivocabile che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la ditta __________ a metà di maggio 2021 (doc. F). In tale dichiarazione egli spiega inoltre anche il motivo per il quale avrebbe in precedenza formulato delle affermazioni teoricamente pregiudizievoli per il qui ricorrente ed il precedente suo datore di lavoro.

Ad ogni modo, da quanto sopra, risulta che anche il sig. __________ conferma chiaramente che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la spettabile __________ a metà del mese di maggio 2021.

(…).

Venendo ora al formulario compilato dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro in data 31 maggio 2021 (doc. E), si osserva quanto segue.

Tale documento, che indica la data errata di inizio dell’attività al 1. marzo 2021, non è stato compilato dal sig. RI 1, il quale ha già puntualizzato di essersi limitato a firmare il formulario in questione senza nemmeno rileggerlo e, quindi, senza verificarne il contenuto (doc. G).

A tal riguardo, si precisa tra l’altro che il qui ricorrente ha inviato all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro il proprio scritto di cui al doc. G non appena presa conoscenza del contenuto di tale verbale che gli era appunto stato notificato dalla competente autorità.

In simili circostanze, non si può pertanto evidentemente ritenere che la data del 1. marzo 2021 indicata nel formulario in questione sia effettivamente corretta, a maggior ragione se si considera che tale data non risulta sorretta da alcun elemento oggettivo e risulta invece smentita da tutte le altre prove agli atti.

Come già esposto in sede di opposizione, non si può escludere che l’estensore del verbale si sia magari involontariamente confuso, comprendendo marzo, anziché maggio.

In ogni caso, preso atto dello scritto di cui al doc. G del sig. RI 1, nonché di tutte le altre prove agli atti, il formulario doc. E non può essere ritenuto rappresentativo della realtà con un grado di sufficiente verosimiglianza.

Ad ulteriore comprova del fatto che il ricorso ha iniziato la propria attività presso la spettabile __________ nel corso del mese di maggio 2021 e alfine di fugare ogni eventuale dubbio al riguardo, si producono i seguenti ulteriori mezzi di prova:

  • doc. H: trattasi di una lettera che la datrice di lavoro spettabile __________ ha inviato alla Cassa di disoccupazione precisando che il sig. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della società unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno 2021;

  • doc. I: trattasi del bollettino di lavoro mensile della spettabile __________ dal quale risulta che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare il 17 maggio 2021 presso un cantiere di Brusino;

  • doc. L: trattasi di una dichiarazione rilasciata da un dipendente della spettabile __________, il quale afferma di ricordare che il sig. RI 1 aveva iniziato la propria attività nel corso del mese di maggio 2021;

  • doc. M: trattasi di una dichiarazione di un altro dipendente della spettabile __________ che conferma anch’egli che il sig. RI 1 ha iniziato la propria attività a metà maggio 2021 presso un cantiere di __________. (…).” (doc. I)

1.5. La Cassa convenuta, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione ha rilevato che “… considerato che nel surriferito verbale (quello datato 31 maggio 2021, n.d.r.) l’Assicurato aveva dichiarato di avere iniziato a marzo 2021 e di essere, nel frattempo, stato in malattia per quattro settimane, malgrado, in seguito, abbia continuato e continua a sostenere che ha iniziato a lavorare per la ditta del padre unicamente il 17 maggio 2021 e non nel mese di marzo 2021, ci chiediamo come sarebbe potuto essere inabile a causa di malattia per ben quattro settimane a partire dal mese di maggio 2021 e, più precisamente, dal 17 maggio 2021, quando dai guadagni intermedi di maggio 2021 e giugno 2021 si rileva che egli ha lavorato tutti i giorni, per otto ore al giorno, senza alcuna assenza. L’unica spiegazione possibile è che egli fosse già alle dipendenze del padre e durante il periodo, comunicato inizialmente, abbia dichiarato la malattia. I certificati medici, sottoscritti dal Dr. med. , hanno confermato un’inabilità dal 14 aprile 2021 al 14 maggio 2021. (…). Inoltre, aggiungiamo che, da uno scritto del Dr. G datato 2 novembre 2021 si legge: “in merito al vostro scritto del 14.10.2021 vi riferisco che non ho redatto il certificato del 06.10.2021”. Per gli altri attestati medici non è stata effettuata alcuna verifica (cfr. scritti 14 ottobre 2021 della __________ di __________ e lettera del 2 novembre 2021 del medico Dr. __________).” (doc. III).

1.6. In data 23 marzo 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine per la presentazione di ulteriori mezzi di prova (doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire l'importo di fr. 8’672.45, corrispondente ad indennità di disoccupazione pagate durante il periodo marzo - maggio 2021, oppure no.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo il TF, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

2.4. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

L’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Inoltre il TF ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.

Il TF ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza

C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)

2.5. Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è annunciato per il collocamento il 16 aprile 2020 con effetto dalla medesima data, dichiarando di cercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 1).

La Cassa gli ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1° maggio 2020 al 31 agosto 2022 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 5'645.

Trattandosi del periodo controverso (marzo-maggio 2021), nel compilare i relativi formulari (“Indicazioni della persona assicurata per il mese di ___”), l’insorgente ha segnatamente dichiarato di non aver esercitato alcuna attività lucrativa, né dipendente né indipendente, nei mesi di marzo e aprile 2021 (cfr. doc. 62 e 70), rispettivamente di averne svolta una alle dipendenze della ditta __________ dal 17 al 31 maggio 2021 (cfr. doc. 82).

Sulla base di tali indicazioni l’amministrazione gli ha pagato le prestazioni.

In data 8 settembre 2021, la Sezione del lavoro ha segnalato alla Cassa che il ricorrente avrebbe esercitato, da metà febbraio 2021/1° marzo 2021 fino al 14 maggio 2021, un’attività lavorativa non dichiarata in qualità di lavoratore edile e gruista per conto della ditta __________ di __________, di proprietà del padre. A comprovare tale circostanza vi sarebbero il rapporto di constatazione del 7 luglio 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e il protocollo relativo all’audizione del 29 luglio 2021 di __________, ex dipendente della __________ (cfr. doc. 109).

Dal rapporto 7 luglio 2021 si apprende che nell’aprile 2021 all’Ufficio è stato segnalato che l’assicurato “… abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre __________”.

Controllato il 31 maggio 2021 presso il cantiere di __________ della __________, l’insorgente “… ha dichiarato di lavorare presso la __________ dall’inizio del mese di marzo 2021 nella misura del 100% ovvero 40 ore settimanali remunerate fr. 29.30 lordi/ora, durante questo periodo è stato in malattia per 4 settimane.” (allegato al doc. 109).

Agli atti figura il verbale, sottoscritto in quell’occasione dal ricorrente, il cui tenore è il seguente:

" (…) Sono impiegato da inizio marzo nella misura del 100% tramite guadagno intermedio, ho nel frattempo fatto 4 settimane in malattia.” (allegato al doc. 109)

__________, da parte sua, è stato sentito il 29 luglio 2021 dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, sottoscritto dall’ex dipendente, risulta in particolare quanto segue:

" (…) Per il periodo da agosto 2019 fino al 30 giugno 2021 ero alle dipendenze della ditta edile __________ in qualità di gruista al 100%. In data 28 maggio 2021 il datore di lavoro ha disdetto il mio contratto per il 30.06.2021 causa mancanza di lavoro e pertanto dal 01.07.2021 sono iscritto in disoccupazione alla ricerca di un posto di lavoro.

Tuttavia, prendo atto che con Rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) sono state riscontrate delle irregolarità nel rapporto di lavoro di: __________, __________ e __________ con la ditta __________ e pertanto, così richiesta dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, intendo rilasciare la mia testimonianza su quanto a mia conoscenza.

Al riguardo dichiara:

Da oltre un anno ho lavorato fino alla fine del mese di gennaio / metà febbraio 2021 presso il cantiere ad __________ in collaborazione con __________ e __________.

Se ben ricordo, a metà febbraio 2021 e fino alla fine di maggio 2021 sono stato trasferito al cantiere di __________ (ampliamento di una casa di abitazione del signor __________).

Presso il cantiere citato, ha sempre lavorato in qualità di muratore a tempo pieno, RI 1 (figlio del titolare __________) e __________.

Negli ultimi giorni di maggio 2021 e fino al 30.06.2021 ho lavorato presso il cantiere a __________, mentre RI 1, __________ e __________ (capo squadra) hanno continuato ad operare presso il cantiere di __________.

A titolo informatico, ritengo sia possibile contattare il signor __________ (__________) che è a conoscenza dei fatti sopra descritti e che ha terminato il rapporto di lavoro con la __________ verso metà maggio 2021.

A domanda rispondo:

Non ero a conoscenza che RI 1 fosse iscritto e al beneficio dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Durante tutto il periodo della sua attività a tempo pieno e presso la __________, per quanto di mia conoscenza, è sempre stato abile al lavoro e non ha mai avuto giorni d’assenza causa malattia.

Con la ditta __________ ho un contenzioso inerente il pagamento del salario del mese di giugno 2021 (saldo) e sono rappresentato dal signor __________ / __________).” (allegato al doc. 109)

Per maggiore comprensione, con riferimento all’affermazione secondo cui il ricorrente (unitamente ad altri colleghi) ha continuato a lavorare sul cantiere di __________, va precisato che nel frattempo egli era stato trasferito da __________ a __________ appunto.

Nel corso del mese di ottobre 2021, la Cassa resistente ha interpellato il datore di lavoro, invitandolo a compilare i moduli relativi al guadagno intermedio per il periodo metà febbraio – metà maggio 2021, allegando i conteggi di salario (doc. 133).

Con scritto del 22 ottobre 2021, la ditta __________ ha comunicato che l’assicurato “… è stato alle nostre dipendenze unicamente nel corso dei mesi di maggio e giugno. Non vi è quindi alcuna busta paga relativa ai mesi precedenti.” (doc. 134).

Il 25 ottobre 2021, l’amministrazione ha reiterato la propria richiesta, con riferimento al contenuto del verbale sottoscritto 31 maggio 2021 dall’insorgente (doc. 135).

In data 29 ottobre 2021, la __________ ha ribadito che “… il sig. RI 1 è stato alle nostre dipendenze unicamente durante i mesi di maggio e giugno”, allegando copia di una lettera, datata sempre 29 ottobre 2021, trasmessa dall’assicurato all’ispettorato del lavoro (doc. 138).

Questo il tenore del suddetto scritto:

" (…) negli scorsi giorni ho preso atto del contenuto del verbale che mi avete fatto firmare in data 31 maggio 2021 e, a tal proposito, devo segnalarvi che lo stesso non corrisponde a quanto da me dichiarato.

Io ho infatti sempre affermato di aver iniziato a lavorare per la ditta __________ in maggio e non, come erroneamente riportato sul verbale, in marzo. Mi scuso se ho firmato il verbale da voi compilato senza rileggerlo, ma ero convinto che fosse stato indicato il mese di maggio come da me dichiarato.

Vi chiedo quindi di voler gentilmente correggere il verbale.” (doc. 139)

Unitamente all’impugnativa, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione di __________ del seguente contenuto:

" (…) Con la presente dichiarazione voglio correggere quanto da me indicato in precedenza nei confronti della ditta __________ e del sig. RI 1 (figlio del titolare).

Le mie precedenti dichiarazioni le ho fatte perché ero molto arrabbiato con il datore di lavoro per il licenziamento e cercavo quindi un modo per fargliela pagare.

In realtà, per quanto concerne il sig. RI 1, posso confermare che egli ha iniziato a lavorare per la ditta metà maggio 2021.

Mi scuso per le mie precedenti dichiarazioni non corrette.” (doc. F)

Il patrocinatore ha inoltre versato agli atti le dichiarazioni di due dipendenti della ditta __________, __________ e __________.

Il primo ha dichiarato che:

" Confermo di aver iniziato a lavorare per la ditta __________ il 31 maggio 2021 che era un lunedì e ricordo che anche il sig. RI 1 aveva iniziato da pochi giorni presso un cantiere a __________.

Ricordo questo fatto perché parlando con il sig. RI 1 ci eravamo detti che eravamo tutti e due ai primi giorni di lavoro.” (doc. L)

Questo invece il tenore della dichiarazione rilasciata dal secondo:

" (…) Lavoro alle dipendenze della ditta __________ da molto tempo e posso confermare che il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per tale ditta a metà maggio 2021 presso il cantiere di __________.” (doc. M)

Agli atti vi è pure il bollettino di lavoro di maggio 2021 relativo al cantiere di __________ della ditta __________, dal quale risulta che RI 1 ha iniziato a lavorarvi il 17 maggio 2021 (cfr. doc. I).

2.6. Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente vagliata tutta la documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2), che RI 1 abbia iniziato la propria attività alle dipendenze della ditta __________ già a far tempo dal 1° marzo 2021 (e non soltanto dal 17 maggio 2021, come lo si pretende con il ricorso), e ciò per le ragioni che seguono.

In primo luogo, va rilevato che, in occasione della sua audizione del 31 maggio 2021 da parte dell’Ispettorato del lavoro, è stato l’insorgente stesso a dichiarare che l’attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa di costruzioni in questione è cominciata “da inizio marzo nella misura del 100%” (allegato al doc. 109).

In proposito, il TCA non può seguire l’avv. RA 1 laddove sostiene, da una parte, che non può essere escluso che l’estensore del verbale abbia inteso “marzo” allorquando il ricorrente ha in realtà detto “maggio” e, dall’altra, che l’assicurato avrebbe firmato il verbale senza rileggerlo nella convinzione che il funzionario avesse verbalizzato correttamente le sue parole (cfr. doc. I).

È in effetti poco plausibile tanto che vi sia stato un malinteso tra l’estensore del verbale e il ricorrente (“marzo” si pronuncia in modo ben diverso rispetto a “maggio”; inoltre, visto che lo scopo dell’audizione era proprio quello di determinare la data d’inizio dell’attività lavorativa, vi è da credere che il funzionario abbia prestato una particolare attenzione a quanto dichiarato dall’assicurato a tal riguardo) quanto che quest’ultimo abbia sottoscritto il verbale senza rileggerlo (si tratta di appena quattro righe e le parole “inizio marzo” si trovano nella prima frase composta da sole cinque parole, di modo che, al momento della firma, è improbabile che l’occhio non avrebbe colto l’errore, qualora vi fosse stato).

Questa Corte non ignora che, in un secondo tempo, il datore di lavoro e l’insorgente medesimo hanno rettificato quanto era stato verbalizzato in occasione dell’audizione del 31 maggio 2021 (cfr. doc. 134, 138 e 139). Tuttavia, secondo il TCA, a queste puntualizzazioni deve essere attribuito un peso probatorio minore rispetto a quanto dichiarato inizialmente dall’assicurato stesso.

Al riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che le rettifiche in questione sono giunte soltanto a seguito degli scritti 18 e 25 ottobre 2021 della Cassa convenuta, mediante i quali era stata evocata la possibilità che il reddito conseguito sino al 14 maggio 2021 venisse computato a titolo di guadagno intermedio (con obbligo di restituzione delle prestazioni percepite indebitamente; cfr. doc. 133 e 135). È pertanto probabile che quanto dichiarato in un secondo tempo sia stato influenzato dalle conseguenze giuridiche legate al fatto di aver svolto un’attività lucrativa durante il periodo di riscossione dell’indennità di disoccupazione (sulla valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni della prima ora: DTF 121 V 45 consid. 2a; cfr. ancora STF 8C_843/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4.1).

D’altro canto, va pure rilevato che il titolare (amministratore unico) della __________ è il padre di RI 1 (__________ – cfr. l’estratto del RC agli atti sub doc. 16), di modo che, considerato lo stretto rapporto di parentela, l’attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere valutata con molta cautela.

Un discorso analogo deve del resto valere anche per le dichiarazioni agli atti di __________ e __________ (cfr. doc. L e M), visto che si tratta di dipendenti del padre dell’assicurato. Da notare inoltre che, sentito in occasione del noto controllo del 31 maggio 2021, lo stesso __________ aveva affermato di non sapere se l’insorgente avesse operato su altri cantieri prima del 21 maggio 2021 “… in quanto non abbiamo lavorato nello stesso cantiere.” (allegato al doc. 109).

In secondo luogo, vi è da considerare che quanto asserito dal ricorrente in occasione del controllo del 31 maggio 2021, è stato confermato da __________, ex dipendente della __________. A margine della sua audizione da parte della Sezione del lavoro (29 luglio 2021), egli ha esplicitamente dichiarato di aver lavorato con RI 1 su un cantiere della succitata impresa di costruzioni a __________, e ciò da metà febbraio a fine maggio 2021 (cfr. allegato al doc. 109).

Contrariamente a quanto affermato dall’avv. RA 1, non vi è ragione di dubitare che “” e “” siano la medesima persona, e ciò anche alla luce del fatto che egli ha un doppio nome (“__________”).

Il fatto che __________ abbia introdotto la propria testimonianza con le parole “se ben ricordo”, non appare suscettibile di minarne la fedefacenza. Da un canto, le sue dichiarazioni sono infatti state raccolte nel luglio 2021, quindi a breve distanza dai fatti incriminati. Dall’altro, l’aver lavorato fianco a fianco con qualcuno per un periodo piuttosto lungo, non è evidentemente una circostanza che possa essere facilmente dimenticata.

Con il ricorso è stata prodotta una dichiarazione con la quale __________ ha ritrattato la sua precedente testimonianza e sostenuto che l’assicurato avrebbe in realtà iniziato a lavorare per la __________ soltanto a partire da metà maggio 2021 (cfr. doc. F).

Anche in questo caso, il TCA ritiene che quanto ulteriormente dichiarato dall’ex collega del ricorrente sia da valutare con prudenza (e, in ultima analisi, non sia suscettibile di supportare l’esito auspicato dal patrocinatore). In questo senso, deve essere considerato che __________ ha reso le sue dichiarazioni nel contesto di un’audizione dinanzi a un’autorità amministrativa. D’altra parte, e con riferimento alla precisazione secondo cui la decisione di mentire sarebbe stata indotta dal senso di rabbia provato nei confronti del datore di lavoro per essere stato licenziato, si fa notare che dal rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro si evince che la prima segnalazione all’autorità che RI 1 stava abusando delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è pervenuta all’autorità già nel corso del mese di aprile 2021 (cfr. allegato al doc. 109, p. 2: “20.04.2021: secondo la segnalazione il signor RI 1 abuserebbe delle ID lavorando in nero presso la società del padre . Preso contatto con URC () la quale ci comunica di essere in contatto con un operaio (segnalante) attivo presso la __________ il quale potrebbe essere disponibile a segnalare in tempo reale la presenza di __________ sui cantieri.” – il corsivo è del redattore), dunque ben prima che a __________ venisse notificata la lettera di licenziamento (29 maggio 2021 – cfr. allegato al doc. 109, p. 3), circostanza che fa evidentemente cadere il preteso movente.

Infine, questa conclusione si impone pure alla luce dell’esito dell’accertamento compiuto dalla Cassa presso il curante dell’assicurato (cfr. supra, consid. 1.5.), su cui il patrocinatore del ricorrente non ha peraltro preso posizione (cfr. supra, consid. 1.6.).

2.7. In esito a tutto quanto precede, sul principio della restituzione, questa Corte rileva che giustamente la Cassa convenuta ha ritenuto che il ricorrente, per il periodo marzo

  • maggio 2021, abbia percepito delle prestazioni LADI a torto.

Ne consegue che nella presente evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale con la quale sono state attribuite all’assicurato le indennità di disoccupazione (in questo senso, si veda ad esempio la STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3 e il riferimento ivi citato).

Ciò ritenuto che nel corso della procedura amministrativa sono emersi fatti nuovi rispetto a quanto noto alla Cassa resistente allorquando ha rilasciato la decisione iniziale, fatti nuovi che, qualora fossero stati portati a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbero indotta a prendere una decisione differente.

Sono quindi realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo marzo - maggio 2021.

Per quanto concerne l’importo da restituire (fr. 8'672.45 – cfr. i conteggi prodotti sub doc. 142-144), il rappresentante del ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito, di modo che esso può essere senz’altro confermato dal TCA.

In conclusione, la decisione su opposizione del 4 febbraio 2022 deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

47