Raccomandata
Incarto n. 38.2022.18
CL/gm
Lugano 3 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 gennaio 2022, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione dell’11 ottobre 2021 (cfr. doc. 349-351) ed ha negato a RI 1 - assunto da __________ in qualità di “responsabile ristorante” dal 1° gennaio 2018 al 14 agosto 2021 (cfr. doc. 353-356, 360-361 e 526-530) - il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 14 agosto 2021. Ciò ritenuto che il centro delle relazioni personali dell’assicurato non si trova in Svizzera, bensì in Italia, e meglio a __________ (in provincia di __________ – Italia) dove, dal 1° febbraio 2019 risiede sua moglie.
In particolare, nella propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha precisato quanto segue:
" (…)
Secondo quest’ultima, inoltre, egli vi risiederebbe a titolo gratuito, mentre secondo lui verserebbe CHF 200.00 mensili, contribuirebbe alla spesa per gli alimenti e pagherebbe elettricità, acqua e pellet.
A __________ egli potrebbe, invece, condividere un appartamento di 90 m2 con la moglie e la di lei madre.
La questione tuttavia può rimanere aperta, visto che non è comunque adempiuta l’ultima delle tre condizioni cumulative per ammettere la residenza in Svizzera.
Se è in effetti innegabile che l’opponente, cittadino svizzero naturalizzato, ha risieduto per anni in Svizzera, è altrettanto vero che ha venduto l’abitazione di proprietà a __________, segno che perlomeno a breve termine non vi è l’intenzione di farvi ritorno, e che il suo legame familiare più stretto (la moglie) si trova a __________ (distante da __________ 30 km).
Dalla moglie l'opponente ha dichiarato di recarsi quasi tutti i giorni, pernottare 2-3 volte a settimana e avere parte dei suoi effetti personali. Dall'esame degli estratti dei due conti e della carta di credito dell'opponente si evince inoltre che i suoi addebiti avvengono in gran parte a __________ e nei comuni vicini (prelievi di contanti e pagamenti di merce, servizi, fatture e carburante a __________, __________, __________, __________, __________ e __________), solo in piccola parte a __________ e nei comuni vicini. Il 26 agosto 2021 egli ha poi chiesto alla funzionaria dell'URC, in occasione di un colloquio di consulenza, di ricevere la posta in una casella postale di __________, Comune ben più vicino a __________ che a __________.
Nulla cambia a questa valutazione il fatto che l'opponente parla dialetto ticinese.
Tutt'al più se ne può dedurre - e non è messo in dubbio - che qui si sia integrato.
Pure aver lavorato per anni in Svizzera e ricercarvi un posto di lavoro indicano solamente che qui egli abbia - e anche ciò non emesso in dubbio - il centro delle proprie relazioni professionali. La Cassa non intravvede inoltre cosa potrebbe derivare dal fatto che la madre dell'opponente si fa curare (anche) in Svizzera, essendo ella libera di scegliere dove farlo. Nemmeno l'essere assicurato presso una cassa malati svizzera giova all'opponente, ritenuto che ciò significa che egli adempie ai requisiti di assoggettamento posti dalla LAMal ma non dice nulla sul centro delle sue relazioni personali. Sono soltanto una conseguenza dell'affiliazione a una cassa malati il pagamento dei premi, l'avere un medico curante e l'andare in farmacia e in ospedale in Svizzera. Partecipare alla vita politica svizzera è poi un aspetto legato alla cittadinanza, non alla residenza. Non v'è nulla di concludente neanche nel fare degli acquisti come pneumatici e occhiali in Svizzera, nell'avervi degli amici e nell'essere membro dell'associazione sommelier Ticino. Non va infatti dimenticato che l'opponente ha risieduto e lavorato in Svizzera per anni, è quindi normale che qui abbia stretto dei legami. Legami che possono evidentemente continuare a sussistere, ma che non sono preponderanti rispetto a quelli che ora ha con l'Italia. A nulla di diverso possono infine portare le ulteriori circostanze addotte dall'opponente, e meglio che ha abbonamenti di internet e del cellulare con __________, che paga il canone radiotelevisivo, che ha un indirizzo di posta elettronica svizzero, che recentemente è stato abilitato all'esercizio della pesca in Ticino, che il natante stazionato a __________ non è intestato alla moglie sebbene sarebbe più conveniente, che è titolare di due conti e una carta di credito svizzeri e che i suoi veicoli sono immatricolati in Ticino.
Visto quanto precede, la Cassa ribadisce che il signor RI 1 ha il centro delle proprie relazioni personali in Italia e pertanto non può essere considerato residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c. LADI. Di conseguenza sotto questo profilo la decisione della Cassa è corretta e merita conferma.”.
L’amministrazione, ritenuto che “l’opponente ha dichiarato che il suo rientro in Italia avviene quasi tutti i giorni e che pernotta da sua moglie più volte la settimana”, ha, inoltre, stabilito che l’assicurato deve essere considerato un vero frontaliere e che, pertanto, nemmeno sulla base delle disposizioni di diritto internazionale gli può essere riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni LADI nel nostro Paese (cfr. doc. 23-29).
1.2. Contro questa decisione RI 1 - rappresentato dall’avv. RA 1 - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento, chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 14 agosto 2021 ed ha protestato tasse, spese e ripetibili (che non ha quantificato; cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese ricorsuali dell’insorgente, il patrocinatore di quest’ultimo ha, dapprima, rilevato che con sentenza 715 12 38/178 del 28 giugno 2012 il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione assicurazioni sociali, avrebbe giudicato un “caso analogo” a quello del suo assistito, giungendo ad una conclusione opposta rispetto a quella della Cassa (cfr. doc. I pag. 2-5).
Il legale ha, poi, ricordato che il suo patrocinato:
" (…)
a) è cittadino svizzero;
b) ha 62 anni e risiede da 30 anni in Svizzera, ed ha sempre lavorato in Svizzera;
c) parla il dialetto ticinese;
d) è alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera. Prima delle feste natalizie ha lavorato per un negozio di __________ a __________ (__________), come peraltro dichiarato all’Ufficio regionale di collocamento ed alla Cassa;
e) è coniugato da 7 anni con la signora __________, con la quale ha sempre risieduto in Svizzera, in Via __________ a __________;
f) ha sempre vissuto in Svizzera e per motivi familiari, per cui si dirà meglio in seguito, dal 1° giugno 2020 vive a __________ con la figlia di sua moglie, __________, che per lei è, a dispetto dell’anagrafe, una figlia a tutti gli effetti (doc. c). A non averne dubbio, visto che vive effettivamente in casa a __________, la locatrice, signora __________, ha autorizzato per iscritto la signora __________ ad ospitarlo quale subconduttore (doc. D). Visto che, per trasparenza, la signora __________ ha messo a conoscenza di questa situazione la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, con decisione 26 novembre 2020 le è stato decurtato di circa CHF 200.00 mensili l’assegno integrativo (doc. E e I). Di conseguenza il signor RI 1 si è riconosciuto debitore di una pigione di CHF 200.00 mensili contribuendo pure alle spese quotidiane;
g) condivide l’abitazione con la figlia __________ e i due nipotini __________ di 7 anni __________ di 5 anni. Nel suo scritto il signor RI 1 li ha chiamati nipotini, perché per lui sono, a dispetto dell’anagrafe, suoi nipoti a tutti gli effetti. A non averne dubbio, __________ e __________ lo chiamano “NONNO”;
h) vive nell'abitazione di __________, che è molto grande (6 locali per 160 mq; risposta 5) e non è certo una residenza fittizia. Anche dalle fotografie agli atti si evince che egli ha con la moglie la propria camera e i propri effetti personali;
i) non ha più i genitori, che sono defunti in Italia;
j) circa 3 anni fa, in data 5 marzo 2019, la moglie del signor RI 1 è stata costretta a lasciare l'appartamento di __________ e a trasferirsi con la madre a __________ in quanto la stessa, malata da anni e residente a __________ (__________), non era più in grado di provvedere a sé stessa.”.
Il legale ha, infatti, precisato che la suocera del ricorrente è affetta da gravi problemi di salute, ragione per cui “necessitava e necessita di assistenza continua da parte della figlia”, ciò che l’ha portata a trasferirsi dalla __________ a __________, dove “si è deciso di farle prendere domicilio (…), decidendo che la moglie si sarebbe temporaneamente e provvisoriamente trasferita nel medesimo Comune fintanto che ve ne fosse stata necessità.
In sostanza a __________ beneficia di una convenzione con la Svizzera, secondo la quale non si è tenuti a pagare il premio mensile di cassa malati, ma solo quando si necessita del medico e/o ci si cura in Svizzera, per quel mese si pagano CHF 92.00 a forfait (…)
La scelta di __________ è quindi stata ovvia. La suocera si è trasferita dalla __________ in un luogo in Italia il più possibile vicino alla Svizzera, per avvicinarsi lei alla figlia in Svizzera, e per permettere di conseguenza alla figlia di essere il più vicino possibile al marito e nella zona di __________” (cfr. doc. I, pag. 6-7).
A mente del legale, essendo la moglie del ricorrente “obtorto collo provvisoriamente obbligata dallo stato di salute della propria madre a vivere a __________, come ogni buon marito egli le rende visita con una certa frequenza. Egli si reca solo presso la sua abitazione, ma a __________ non ha alcun interesse e non ha alcuna vita sociale.” (cfr. doc. I, pag. 7).
L’avv. RA 1 ha, poi, rilevato che il suo patrocinato:
" (…)
k) ha tre figli, tutti maggiorenni e indipendenti, che risiedono in Comuni diversi (__________ in Italia a __________ e __________ in Svizzera a __________) e lui risiede presso la figlia __________ a __________, con la quale ha un maggiore legame. (…);
l) non possiede nessuna casa/appartamento di proprietà all'estero, e prima dell'annuncio in disoccupazione si recava dalla moglie (per i motivi già ampiamente esposti sopra) e una volta la settimana dei figli, come ogni buon marito sostiene la moglie in un particolare momento di difficoltà e come ogni buon genitore;
m) risiede in Svizzera tutta la settimana, e quando si reca dalla moglie a volte pernotta da lei (per i motivi già ampiamente esposti sopra);
n) pur non sapendo che le sue affermazioni sarebbero oggi state usate contro di lui, ha sempre dichiarato "MI RECO", ovverossia "RISIEDO IN SVIZZERA E MI RECO IN ITALIA", perché il centro dei suoi interessi è in Svizzera!
Si ribadisce che per gravi motivi familiari la moglie del signor RI 1 ha dovuto trovare una soluzione che permettesse alla di lei madre di avvicinarsi il più possibile alla Svizzera, dove lei e il marito hanno il centro degli interessi. Il luogo più vicino alla Svizzera nel __________ (basti pensare sia alla distanza che al traffico sulle strade) è . Non sono quindi stati loro ad avvicinarsi all'Italia, ma è stata la madre ad avvicinarsi alla Svizzera, nell' di __________;
o) inoltre:
i. è assicurato presso una cassa malati Svizzera e paga mensilmente i premi;
ii. il suo medico curante, dr.ssa __________, ha lo Studio a __________, in Svizzera, e lui va sempre in farmacia e all'ospedale in Svizzera (docc. F e G dell'opposizione);
iii. lo stesso dicasi ad esempio per l'ottico. Nonostante oltre frontiera i prezzi siano inferiori (e a __________ ci sia un ottico) lui acquista gli occhiali in Svizzera (doc. H dell'opposizione);
iv. medesimo discorso vale per l'acquisto degli pneumatici, che egli acquista sempre in Ticino e continua ad acquistare presso la __________ di __________, dove egli lascia sempre in deposito quelli che non usa per il cambiamento di stagione (doc. I dell'opposizione), e per ogni altro suo acquisto;
v. dopo le scuole dell'obbligo e la prima esperienza professionale, dall'età trent'anni vive e lavora in Svizzera;
vi. il suo centro degli interessi professionali è da oltre trent'anni in Svizzera, come emerge dal CV prodotto, dove svolge le proprie ricerche di lavoro e dove comunque risiederà, in ogni caso, essendo cittadino svizzero;
vii. da 30 anni partecipa alla vita politica svizzera, essendo sempre andato a votare. Recentemente ha pure sottoscritto una petizione per la moderazione del traffico a __________ (doc. H);
viii. in Svizzera è membro dell'associazione __________, dal 1996, mentre all'estero non è membro di nessuna associazione, non avendo peraltro legami con l'estero;
ix. non è abbonato a nessuna rivista (n.d.r.: non lo è neppure il sottoscritto legale), ma precisa di ricevere l'Informatore e il giornale della __________ in bucalettere. Facendo riferimento a queste riviste tipicamente legate al territorio, significa che le legge e che i suoi interessi sono legati al nostro territorio;
x. a __________, dove ha il domicilio, paga l'elettricità e l'acqua potabile, e acquista pure il pellet per la stufa (doc. L dell'opposizione);
xi. ha un abbonamento Internet con __________, paga il canone radiotelevisivo in Svizzera (SERAFE), a riprova del fatto che presso il suo domicilio guarda la televisione svizzera;
xii. non possiede un telefono fisso (n.d.r.: come non lo possiede il sottoscritto legale, eccezion fatta per quello dello Studio), ma i numeri di telefono suo, della moglie e della suocera sono tutti svizzeri con __________, a riprova del fatto che questi aspetti burocratici sono legati al nostro territorio;
xiii. l'indirizzo di posta elettronica è __________ quindi svizzero;
xiv. le due automobili e lo scooter sono immatricolati e targati in Svizzera, così come svizzero è il contratto di leasing dell'automobile. Dalla documentazione bancaria si vede che fa sempre benzina in Svizzera (nonostante abbia un veicolo diesel, il cui carburante costa meno in Italia);
xv. non ha abbonamenti per mezzi pubblici (n.d.r.: come non ne ha il sottoscritto legale);
xvi. è titolare di conti presso __________ e in Banca, rigorosamente svizzeri, come da estratti conto prodotti;
xvii. ha una carta di credito svizzera, e dagli estratti conto prodotti emerge che i suoi acquisti sono fatti prevalentemente in Svizzera (come ogni luganese, ogni tanto fa acquisti in Italia);
xviii. ha una licenza di pesca ticinese e pesca in Svizzera;
xix. possiede un natante a vela immatricolato in Svizzera.
Con l'Italia non ha nessun legame e/o interesse diretto.
Da oltre 30 anni risiede in Svizzera, ha fondato la sua famiglia, vi ha lavorato e qui ha tutti gli amici.
Non corrisponde pertanto al vero che "l'assicurato non ha particolari relazioni personali e familiari in Ticino, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la moglie e figli, risiedono in Italia." (n.d.r. un solo figlio abita in Italia, mentre l'altro abita a __________).
Alla luce di quanto precede è evidente che l'assicurato risiede in Svizzera, dove ha intenzione di continuare a risiedere e lavorare, e dove ha il centro delle proprie relazioni personali.
La decisione della Cassa viola pertanto palesemente i principi enunciati dalla più autorevole dottrina e giurisprudenza.” (cfr. doc. I, pag. 8-10)
Sulla situazione abitativa del proprio assistito, la legale ha precisato quanto segue:
" (…)
i. a __________ il signor RI 1 non ha una residenza secondaria, bensì primaria, come emerge dal certificato di domicilio, dalla dichiarazione della signora __________ e dalla dichiarazione di accettazione della locatrice principale (doc. C, D e E), peraltro già agli atti. Con i controlli a tappeto che vengono regolarmente effettuati oggi dalle autorità giudiziarie e amministrative a causa di residenze fittizie, se risiedesse in Italia sarebbe sicuramente è già stato segnalato e sanzionato;
ii. beneficia di tutta la casa, dove ha una stanza ad uso suo e di sua moglie;
iii. la dichiarazione della figlia di sua moglie e della locataria principale sono state rilasciate il 13 e il 15 maggio 2020 (docc. E e D), ovvero quando i coniugi __________ hanno venduto l'appartamento di __________. Inizialmente il ricorrente era ospitato a titolo gratuito, mentre successivamente, per i motivi già esposti, si è impegnato a pagarle CHF 200.00 mensili e contribuisce alle spese per gli alimenti e paga elettricità, acqua e pellet, doc. E);
iv. la stessa Cassa afferma poi che egli a __________ "potrebbe " condividere un appartamento di 90 m2 con la moglie e la di lei madre: potrebbe, ma non lo fa!”
v. la signora __________ ha concluso il contratto di locazione con la figlia __________, per tre persone, ma nella dichiarazione dell’8 maggio 2020 (rilasciata dalla locatrice ad inizio locazione) è riportato che il signor RI 1 è autorizzato a vivere con la signora __________. La superficie dell'appartamento è ampia e permette agevolmente a 4 o più persone di viverci.” (cfr. doc. I, pag. 10-11)
Censurando l’operato della Cassa e riprendendo un passaggio della decisione su opposizione impugnata, il legale ha, poi, rilevato che:
" È fuor dubbio che l'opponente abbia avuto fino al l. febbraio 2019 (o fino al l. giugno 2020, comunque in un periodo antecedente all'apertura del termine quadro) il centro delle proprie relazioni personali in Svizzera. A partire da quel momento, tuttavia, esso si è spostato in Italia.
(decisione impugnata, pag. 3, punto 8)
A pagina 4 della decisione impugnata è riportato che egli si sarebbe spostato in Italia e l'intenzione di non rientrare in Svizzera sarebbe provata dal fatto che avrebbe venduto l'abitazione di __________.
Questa affermazione è recisamente contestata, in quanto inconsistente e avulsa dalla realtà!
In primo luogo l'abitazione di __________ è stata venduta un anno e mezzo dopo che la moglie si era trasferita a __________. Ciò per motivi economici: prova ne è che per contenere i costi si è trasferito presso la figlia della moglie a __________.
Egli è domiciliato e vive a __________: il fatto che disti 30 km da __________ non gli impedisce di recarsi dalla moglie, che a causa dei problemi di salute della suocera può per parte sua recarsi con meno frequenza a __________ e rendergli visita.
È evidente che se egli a volte pernotta a __________, in questo luogo ha anche alcuni suoi effetti personali.
Il signor RI 1 ha comunque sempre abitato e lavorato nel luganese, e ogni giorno scende da __________.
È notorio che in __________ ci sono pochi negozi (e praticamente solo a Tesserete) e che anche volendo è impossibile fare delle compere nella zona. Si prende atto che la Cassa ammette che comunque ci sono acquisti anche a __________ (solo bar e posta) e nei comuni vicini. Per il resto si deve però scendere in basso. Il signor RI 1 contesta che i suoi addebiti avvengono in gran parte a __________. E invece vero che avvengono a __________ e nei paesi limitrofi, e in particolare in quelli vicini al luogo del suo precedente domicilio. Maroggia, al quale è legato e dove è sempre stata sua abitudine fare gli acquisti.
È evidente che quando la moglie del signor RI 1 non dovrà più occuparsi della suocera, i coniugi prenderanno insieme un nuovo appartamento, a __________ o nelle immediate vicinanze.
Sbalordisce il fatto che la Cassa, nonostante ammetta che l'opponente parli dialetto ticinese, che abbia lavorato in Svizzera per decenni e vi sta cercando un nuovo posto di lavoro, che sia assicurato presso una cassa malati Svizzera, cha vada a un medico curante e vada in farmacia e in ospedale in Svizzera, che partecipi alla vita politica in Svizzera, che faccia gli acquisti importanti in Svizzera (ad esempio pneumatici e occhiali, che in Italia costano notoriamente molto meno), che abbia tutti i suoi amici e conoscenti Svizzera, che sia membro dell'Associazione __________, che abbia gli abbonamenti di Internet del cellulare con __________, che paghi il canone radio televisivo, che abbia un indirizzo di posta elettronica svizzero, che sia abilitato alla pesca in Ticino e in Svizzera, che sia titolare di conti e di una carta di credito svizzero e che tutti i suoi veicoli (compreso un natante) siano immatricolati in Ticino e che faccia acquisti in Ticino, giunga alla conclusione che questi legami "possono evidentemente continuare a sussistere, ma che non sono preponderanti rispetto a quelli che ha ora con l'Italia." (decisione impugnata, pag. 4, punto 8)
Peccato che la Cassa non indichi invece (e come potrebbe farlo, visto che non ce ne sono!) quali legami avrebbe il ricorrente con l'Italia.
Il fatto che - non per scelta ma per dovere di assistenza all'anziana madre malata – la moglie sia relegata in un appartamento a __________ e che lui le renda visita durante la settimana e che sporadicamente dorma da lei, non può certo portare a dire che egli abbia il centro delle proprie relazioni personali in Italia.
La Cassa giunge però alla conclusione che "il signor RI 1 ha il centro delle proprie relazioni personali in Italia e pertanto non può essere considerato residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. l lett. c LADI" (decisione impugnata, pag. 5, punto 8.).
(…).
A parte il fatto che, oltre a tutte le attività e legami sopraccitati, il signor RI 1 ha sempre pagato e continua a pagare le imposte dirette in Svizzera (e non le imposte alla fonte), la Cassa travisa la realtà quando afferma che "nel caso concreto, l 'opponente ha dichiarato che il suo rientro in Italia avviene quasi tutti i giorni e che pernotta da sua moglie più volte alla settimana." (decisione impugnata, pag. 5).
Inoltre il signor RI 1 non ha mai affermato di rientrare in Italia, bensì di recarvisi per rendere visita alla moglie e alla suocera!
Non ha nemmeno affermato di pernottare da sua moglie più volte alla settimana, bensì "a volte"! Il pernottamento in Italia avviene quindi sporadicamente e in modo discontinuo.
Si stigmatizza che le sue affermazioni vengano travisate arbitrariamente.
Ma sulla base di questa arbitraria argomentazione, la Cassa "ritiene che il signor RI 1 deve essere considerato un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale e pertanto non ha diritto all'ID secondo la LADI, ma deve domandare la prestazione assicurativa in Italia."
(sentenza impugnata, pag. 5, punto 11).
Il signor RI 1 non è un frontaliere: né vero e falso!
Si sfida chiunque, alla luce dei fatti sopra ampiamente esposti, dai quali si evince che egli non ha alcun legame con __________, a presentare ed ottenere il diritto all'indennità di disoccupazione in Italia.
È vero che presenterebbe all'INPS in Italia la decisione in oggetto, dove si dice che secondo il nostro Paese sarebbe un frontaliere, ma gli chiederebbero anche dove ha il domicilio e dove vive, dove paga le imposte, dove ha svolto per l'ultima volta la sua attività, dov'è assicurato contro la malattia, dove sono immatricolati i suoi veicoli, ecc. e lui risponderebbe come stanno le cose, ed è pressoché certo che in Italia lo rispedirebbero al mittente.
Secondo il criterio della probabilità preponderante è evidente che il signor RI 1 risiede in Svizzera, ha l'intenzione di risiedervi e vi ha contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.” (cfr. doc. I, pag. 11-14)
1.3. Nella risposta del 7 marzo 2022, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa. In particolare, la resistente, riconfermandosi nelle proprie precedenti conclusioni, ha rilevato d’un lato, che la sentenza resa dal Tribunale cantonale di Basilea Campagna citata dal ricorrente si fonda su una fattispecie differente da quella del caso concreto e, d’altro lato, che “le ulteriori circostanze addotte (…) che proverebbero che ha il centro degli interessi in Svizzera, (…) sono unicamente degli indizi in questa direzione”. Indizi che però, a mente della Cassa non sono “sufficienti a ribaltare la tesi secondo cui il centro degli interessi del ricorrente sia in Italia, a __________”, dove si trova “il suo legame familiare più stretto (la moglie)” e dove RI 1 “si reca quasi tutti i giorni e pernotta 2-3 volte a settimana”, e meglio come indicato dal diritto interessato con scritto del 1° ottobre 2021 (cfr. doc. III).
1.4. Preso atto della risposta della Cassa, il rappresentante del ricorrente, con replica del 18 marzo 2022, ha osservato quanto segue:
" (…) Contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, la fattispecie alla base della sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna non si differenzia per nulla da quella in oggetto.
Nella risposta del 7 marzo 2022 la Cassa ha affermato che "nel caso basilese, infatti, il ricorrente si è trattenuto presso i genitori malati in Francia per due settimane.".
Ciò non corrisponde al vero. Infatti, nel caso della sentenza sopra citata, l’assicurato ha espressamente dichiarato che oltre ad avere soggiornato per due settimane presso i genitori in Francia, dopo che suo padre era stato sottoposto ad un'operazione, vi si recava sempre durante il tempo libero tutti i fine settimana (consid. 3.4).
In questa sentenza, come nel caso del signor RI 1, la domanda centrale è: dove ha l’assicurato il centro dei suoi interessi personali e perché si reca all'estero?
Nella sentenza citata l’assicurato era domiciliato in Svizzera, vi lavorava e qui aveva il centro dei propri interessi. Si è però trovato confrontato con gravi problemi di salute dei genitori che abitano in Francia: situazione di cui avrebbe molto volentieri fatto a meno.
Recarsi durante il tempo libero ad accudire i genitori malati non è una condizione normale e naturale, non è una scelta di vita, perché quando si rende visita ai parenti malati per prendersi cura di loro lo si fa unicamente per dare conforto e sostegno, senza che in questo luogo si frequentino amici, associazioni, negozi ecc..: tutte attività che si svolgono invece nel luogo dove si vive, si lavora e si ha il centro dei propri interessi. Nel caso in oggetto il signor RI 1 farebbe volentieri a meno di recarsi a __________, per dare conforto alla moglie relegata in un appartamento, dove deve occuparsi della madre gravemente malata. Una visita di una o due ore e poi toma a casa. Può capitare che ogni tanto vi pernotti.
Non si comprende come una situazione di grave disagio familiare, che in considerazione dell'età e del grave stato di salute della signora __________ è peraltro destinata ad esaurirsi, con il rientro in Ticino della signora __________, possa assurgere a giustificazione dell'esistenza del centro degli interessi personali del marito.
Se si seguisse il ragionamento della Cassa, il figlio unico single che va tutte le sere a trovare la madre in casa per anziani (magari in Italia, in un paese sulla fascia di confine) avrebbe il centro degli interessi in quel luogo. È assurdo!
(…) La scelta di portare la signora __________ a __________, quindi di avvicinarla al nostro paese, è la chiara prova che il signor RI 1 ha un forte legame con la Svizzera e solo con la Svizzera.
Il fatto che la suocera sia stata portata a __________ (e non per esempio a __________ o a ), che è un’ (__________), dimostra il forte attaccamento e le solide radici della famiglia __________ in Svizzera.
Ad 3. e 4. Confermato il ricorso e contestata la risposta
La Cassa si ostina a sostenere che a __________ si troverebbe il legame familiare più stretto del signor RI 1 (la moglie), dalla quale egli si recherebbe con una certa regolarità, e che le circostanze addotte dal ricorrente e che proverebbero che ha il centro degli interessi in Svizzera sarebbero unicamente degli indizi in questa direzione.
(…)
La Cassa si limita a sostenere che la moglie risiederebbe in Italia e che lui le renderebbe visita, sorvolando sugli altri aspetti della fattispecie e sulle ragioni che stanno alla base di queste trasferte. Il fatto che la moglie risieda in Italia e che lui le renda visita può essere tutt'al più un elemento nocivo e di disturbo agli interessi in Svizzera, che come provato egli ha comunque sempre avuto e continua ad avere, ma non certo di spostamento degli stessi.
Mettiamoci per un attimo nei panni del signor RI 1: è assurdo che gli si chieda di iscriversi alla disoccupazione in Italia, Paese a lui assolutamente sconosciuto ed estraneo.
Per i motivi già ampiamente esposti, è evidente che il nucleo della famiglia è e rimarrà sempre in Svizzera, dove il signor RI 1 risiede, dove ha lavorato per oltre trent'anni e dove è alla ricerca di un posto di lavoro, e dove è intenzionato a vivere con la moglie per il resto dei suoi giorni.” (cfr. doc. VI)
1.5. Con duplica del 25 marzo 2022, l’amministrazione ha comunicato a questa Corte di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6. In data 28 aprile 2022, il TCA, preso atto degli addebiti mensili emergenti dagli estratti conto in atti, e meglio del fatto che RI 1 corrispondeva mensilmente due pigioni, ha chiesto al patrocinatore del ricorrente di trasmettere copia dei due contratti di locazione in base ai quali tali somme erano dovute (cfr. doc. IX).
In data 6 maggio 2022, l’avv. RA 1, unitamente alle proprie osservazioni, ha, quindi, prodotto le copie “del contratto di locazione ad uso abitativo del 5 marzo 2019, avente per oggetto un appartamento di due locali in __________” e del “contratto di locazione ad uso abitativo del 1° gennaio 2019 avente per oggetto l’appartamento 3 locali in __________”, per i quali meglio si dirà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3. ed all. a doc. X).
1.7. Con scritto del 17 maggio 2022 - trasmesso per conoscenza al ricorrente il 20 maggio successivo (cfr. doc. XIII) - l’amministrazione ha comunicato di riconfermarsi integralmente in quanto esposto nella propria risposta di causa (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 aveva diritto a percepire le postulate indennità di disoccupazione dal 14 agosto 2021, oppure no.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”.
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
Infine, in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che, prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
RI 1, nato il __________ 1960, coniugato dal dicembre 2014 con __________ (domiciliata a , che dista da __________ 25 chilometri), di nazionalità italiana e svizzera - dopo aver lavorato in qualità di direttore presso l’ tra il 2004 ed il 2014 (cfr. doc. 491) - dal 1° gennaio 2018 al 14 agosto 2021 è stato attivo presso la __________, in qualità di “Responsabile ristorante” (supra consid. 1.1., doc. 353-356, 360-361 e 526-530). Il ricorrente (già al beneficio di una pensione italiana, versatagli dall’INPS nella misura mensili euro 355.32 oltre ad euro 355.32 annui di tredicesima; cfr. doc. 505-512), in data 29 luglio 2021, ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, precisando che “dal 10 settembre non potrò più essere alle vostre dipendenze in quanto la mia forma fisica non mi permette di svolgere le mie mansioni abituali” (cfr. doc. 520). In relazione a quel periodo, tra la copiosa documentazione medica, agli atti figurano il certificato redatto il 19 agosto 2021 dalla dr.ssa med. __________ (FMH in medicina interna e medico curante del ricorrente), la quale ha certificato che l’insorgente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1° marzo al 15 settembre 2019 e dal 1° gennaio al 13 agosto 2021 e per il 60% a decorrere dal 14 agosto 2021 (cfr. doc. 521), nonché quello del. Dr. med. __________, FMH in fisiatria, dell’11 agosto 2021, attestante un’inabilità al 60% dal 14 agosto al 9 settembre 2021 (cfr. doc. 461).
Ancor prima di presentare la propria disdetta del rapporto di lavoro, e meglio il 9 luglio 2021, il ricorrente si era iscritto in disoccupazione con decorrenza dal “9.07.2021 dal 14/08/21” (cfr. doc. 486 e 534).
Il 24 agosto 2021, dopo che l’assicurato aveva trasmesso alla resistente il proprio curriculum vitae e il conteggio __________ (cfr. do. 488), la Cassa gli ha richiesto l’invio di una serie di documenti “fondamentali al fine di poter esaminare la sua richiesta ed esaminare il diritto ai sensi della vigente legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione” e meglio:
· Il certificato medico di inabilità/abilità dal 16.09.2010 al 31.12.2020
· Copia conteggi assicurazione dal 21.01.2019 al 09.09.2021
· Evt. Corrispondenza intercorso con AI/LPP
· Documentazione riguardante l’indennità giornaliera estera
· Copia dell’accredito del versamento degli ultimi 24 salari su conto corrente postale o copia del bilancio, copia del libro cassa e le relative contropartite contabili
· Formulario IPA per i mesi di luglio 2021 ed agosto 2021 (cfr. doc. 501)
Il 26 agosto 2021 è quindi pervenuta alla Cassa copiosa documentazione medica, tra cui:
i certificati medici che attestano l’inabilità di RI 1 al 100%:
o dal 26 agosto 2019 al 31 gennaio 2020, sottoscritti dal dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia presso __________ (cfr. doc. 387-389);
o dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, dal 17 agosto al 30 novembre 2020 e dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, sottoscritti dal medico curante, dr.ssa __________ (cfr. doc. 378, 380, 382, 384, 385, 386, 407 e 408);
o dal 31 luglio al 15 agosto 2020, sottoscritto dal dr. med. __________, FMH in medicina interna (cfr. doc. 383);
o dal 21 settembre 2020 al 18 dicembre 2020 e dal 1° marzo al 31 maggio 2021sottoscritti dal dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria (cfr. doc. 377, 379, 381, 409 e 411);
i conteggi prestazioni __________ dal 2019 al 2021 (cfr. doc. 391-397);
documentazione __________ ed __________ relativa all’infortunio occorso all’assicurato il 16/19 settembre 2019 (tamponamento; cfr. doc. 412-416; 417-421; 424-425)
il progetto di assegnazione di una rendita del 22 aprile 2021 e dell’8 giugno 2021 che ha sostituito la precedente (cfr. doc. 426-428 e doc. 435-437), con cui a RI 1 è stata riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2020 limitandone il versamento fino al 31 marzo 2021;
la domanda di riesame dell’8 luglio 2021 (cfr. doc. 440-441);
i versamenti __________ da settembre 2019 a gennaio 2020 e da settembre 2020 ad ottobre 2021 (cfr. doc. 462-472; 479-484);
i versamenti __________ tra marzo e luglio 2020 (cfr. doc. 473-478).
Il ricorrente ha, poi, comunicato alla Cassa che “avendo già consegnato le dichiarazioni stipendio __________ e __________ e la dichiarazione salari non ritengo necessario inoltrarvi la comprova del versamento degli stipendi (…)” (cfr. doc. 485).
Il 23 settembre 2021, volendo “effettuare ulteriori accertamenti sia per l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI) sia per la residenza in Svizzera (art. 12 LADI)” (cfr. doc. 268-270), la Cassa ha chiesto a RI 1 di trasmettere una serie di documenti e l’ha invitato a fornire riscontro ad alcuni quesiti cui il medesimo il 1° ottobre 2021 ha così risposto:
" (…)
L'appartamento era condiviso oppure risiedeva da solo? (Se condiviso, indicare nome, cognome e, sé caso, grado di parentela) Nei due anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione, risiedevo a __________ e in seguito a __________. A __________ vivevo con mia moglie __________, a __________ vivo con la figlia di mia moglie __________.
Attualmente la mia abitazione è condivisa con la figlia di mia moglie __________ e i due nipotini __________ 7 anni e __________ 5 anni.
Pago 200 Franchi mensili più la contribuzione per la spesa alimentare.
La pigione è pagata da parte mia, allego contratto di locazione
L’abitazione è una casa unifamiliare di sei locali per 160 metri quadrati circa ed è suddivisa su tre pieni così composti: pianterreno con cantina, primo piano una stanza, salotto e cucina abitabile, servizio. Al secondo piano tre stanze, servizio e doccia, al terzo piano una stanza e bagno con doccia.
I miei effetti personali sono in parte a __________ da mia moglie e in parte a __________.
I miei genitori sono defunti in Italia, mia moglie risiede a __________ con la madre __________ (85 anni) che è malata e richiede assistenza. I miei figli: __________, 36 anni sposato con due figli, vive in Italia a __________ e __________ 25 anni, vive a __________ con la mia ex moglie __________. Mia moglie __________ ha un appartamento in affitto a __________ di circa 90 metri quadri.
(casa di sua proprietà a __________) composta da 5 stanze, due bagni, salone con cucina di circa 200 metri quadri. __________ (casa di proprietà della madre __________) composta da due stanze, cucina abitabile, due bagni, salotto e cantine. Metri quadri 200 circa. __________ è in affitto e percepisce da me una partecipazione (vedi punto 3).
Io non possiedo nessuna casa/appartamento di proprietà all’estero
Prima della iscrizione in disoccupazione mi recavo dai miei familiari (moglie e suocera) quasi tutti i giorni e dai miei figli una volta a settimana
Prima della mia iscrizione alla disoccupazione, mi recavo mensilmente da mia moglie e mia suocera cinque o sei volte a settimana e al sabato o domenica dai figli
Attualmente mi reco da mia moglie quasi tutti i giorni
Attualmente mi reco da mia moglie e suocera quasi tutti i giorni
Attualmente risiedo in Svizzera almeno quattro o cinque giorni a settimana
Quando mi reco da mia moglie, a volte, pernotto da lei
Sono seguito da un medico che ha lo studio a __________ ed è la dottoressa __________
Le scuole dell’obbligo le ho frequentate in Italia a __________, __________ e __________
La mia esperienza professionale l’ho svolta in Italia fino all’età di trent’anni circa e in Svizzera fino ad oggi
Il mio centro di interessi professionali è unicamente in Svizzera
Le mie ricerche di lavoro vengono effettuate sia scritte, che di persona o via mail e portali di ricerca
Se non dovessi ricevere l’indennità di disoccupazione risiederei comunque in Svizzera essendo cittadino svizzero
Sono svizzero e la mia vita si svolge in Svizzera
In Svizzera sono membro dell’Associazione __________ dal 1996. All’estero non sono membro di nessuna associazione
Non sono abbonato a nessuna rivista, ricevo l’__________ e il Giornale della __________ in bucalettere
Ho un abbonamento internet __________, allego contratti mio e di __________Ha stipulato contratti telefonici fissi/cellulari? In caso affermativo voglia allegare copia del contratto stipulato con la società telefonica
Ho stipulato contratti per il cellulare, allego contratto
Non possiede telefono fisso, cellulare: __________ (mio), __________ (moglie) __________ (suocera) ho intestato tutto a me per il pacchetto risparmio e in quanto gestisco i pagamenti
Posta elettronica: __________
Ho due auto e uno scooter immatricolati in Svizzera
Ho stipulato un contratto leasing per il __________ allego contratto
Tutti i miei veicoli possiedono targhe svizzere (allego carte grigie)
Non ho abbonamenti per i mezzi pubblici
__________, Banca e contanti allego gli estratti conto
Ero iscritto all’AIRE ma non ho documentazione aggiornata, sono cittadino svizzero e vivo in Svizzera” (cfr. doc. 83-86 e doc. 268-270)
Il ricorrente ha, inoltre, precisato - in contrasto con quanto preteso in sede ricorsuale laddove il suo legale ha precisato che la vendita dell’appartamento sarebbe avvenuta successivamente alla malattia della suocera (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I, pag. 11) - che “la mia situazione attuale è avvenuta in seguito a degli eventi imprevisti, dopo la vendita dell’appartamento di __________ dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni che viveva sola a __________ ha avuto un cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________ perché in Svizzera non era possibile trasferirla. Non essendo una situazione definitiva, io mi sono appoggiato alla figlia di mia moglie come abitazione e mia moglie è vicina alla madre a __________. Avendo la madre di mia moglie solo una pensione minima di ca. 600 Euro e mia moglie casalinga gestisco io i pagamenti di entrambe. Le spese sono suddivise in parte dell’affitto, telefono, TV, luce, spese alimentari e mediche ecc.” (cfr. doc. 86), e trasmesso alla Cassa la seguente documentazione:
Il “dettaglio delle spese mediche”, __________ del 15 settembre 2021 inviato a “RI 1, __________” (cfr. doc. 87-88);
Il dettaglio dei premi fatturati da __________ al 15 settembre 2021 (pure spedito alla casella postale di __________; cfr. doc. 91)
La notifica di partenza dal Comune di __________ di __________ (a valere dal 1° febbraio 2019, con destinazione “__________”; cfr. doc. 92)
La notifica di arrivo del ricorrente (quale “persona sola”) nel Comune di Lugano a decorrere dal 1° giugno 2020, in provenienza da , indicante, quale indirizzo “” (cfr. doc. 93);
Il certificato di matrimonio rilasciato l’11 dicembre 2014 dal quale emerge che RI 1 e __________ hanno contratto matrimonio il 6 dicembre 2014 (cfr. doc. 94-95)
Il contratto di locazione stipulato tra Ange__________ (locatrice) e __________ (conduttrice) a valere per l’ente sito a __________, composto da 5 locali con giardino, dal 1° aprile 2020, quale abitazione per 3 persone, per una pigione di mensili fr. 1'000.- oltre spese (cfr. doc. 99-106);
La dichiarazione sottoscritta da __________ il 18 maggio 2020, dalla quale emerge che la medesima (invero ancor prima, rispetto a quando il ricorrente pretende essere giunto a __________) era “a conoscenza che la mia inquilina ospita il signor RI 1” (cfr. doc. 107);
la dichiarazione scritta di __________ di data 13 maggio 2020, dalla quale emerge che “il signor RI 1, nato il 18.04.1960 a __________ risiede presso il mio domicilio, a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza” (cfr. doc. 108);
La tessera di membro dell’“__________” intesta a RI 1 per l’anno 2021-2022 (cfr. doc. 109-110);
L’abbonamento “__________” __________ di __________ (cfr. doc. 111);
La bolletta di consegna di un __________ a nome del ricorrente a __________ (cfr. doc. 112-113);
La fattura __________ di giugno e luglio 2020 (quando il ricorrente già pretendeva di risiede a __________) per tre numeri mobili ed internet intestati a RI 1, __________ (cfr. doc. 114-119);
Le fatture __________ di settembre 2020, nonché giugno e luglio 2021 dove risultano invariati gli abbonamenti, mentre l’indirizzo appare essere “__________” (cfr. doc. 120-123; 124-136);
la fattura __________ del 15 gennaio 2020 trasmessa all’assicurato a __________ (cfr. doc. 137);
le licenze di circolazione degli autoveicoli __________, targato __________, rispettivamente __________, targato __________, e del motoveicolo __________ targato __________, intestati a “RI 1, __________” (cfr. doc. 138-139, 140 e 141);
la “correzione del canone radiotelevisivo __________” Serafe trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142);
la licenza di condurre elvetica di RI 1 rilasciatagli nel 1978 (cfr. doc 143);
una comunicazione del Comune di __________ del 22 febbraio 2019, dalla quale risulta che “RI 1 nato a __________ il __________1960, stato civile divorziato” è “iscritto AIRE __________.(cfr. doc. 144);
il contratto di leasing della __________ suindicata (cfr. doc. 146-147).
Agli atti sono altresì stati versati diversi estratti conto, e meglio come segue:
Conto privato __________ presso __________:
estratti conto (recapitati alla __________) da agosto 2020 ad agosto 2021 dai quali sino ad aprile 2021 compreso emergono, oltre a numerosi prelievi a contanti sia in euro che in franchi:
§ il versamento del capitale di libero passaggio (avvenuto il 5 gennaio 2021, per un totale di fr. 82'618.80);
§ un ordine di pagamento a favore di __________ di fr. 1'200.- (di data 5 febbraio 2021 con causale “versamento x affitto __________”);
§ da maggio 2021 i pagamenti delle imposte, dei premi di cassa malati;
§ il versamento a favore di “elettrica __________” di fr. 36.50 avvenuto il 10.05.2021;
§ versamenti con causale “concessione anno 2021 __________” e “concessione anno 2021 __________” a __________ per totali fr. 4'369.- del 10 maggio 2021;
§ versamenti con causale “affitto __________” a __________ per totali fr. 1'000.- effettuati due volte il 10 maggio 2021, una il 6 luglio 2021 ed una il 4 agosto 2021 (cfr. doc. 148-168);
Conto privato __________, intestato a RI 1 e dai cui estratti (recapitati alla __________ di __________), inerenti il periodo da agosto 2020 a luglio 2021 emergono:
L’accredito mensile della rendita INPS pari a totali fr. 385.- circa al mese;
numerosi prelievi a contanti e pagamenti mediante carta;
il versamento di un “affitto mensile” a __________, , “” (dove risulta essersi trasferita __________), per totali fr. 1'800.- al mese;
il pagamento mensile dei premi LAMal di __________ e di “__________”;
l’addebito del leasing della __________;
gli accrediti __________;
un versamento al “fondo di compensazione assegno integrativo (…) mittente (…) __________” dell’11 gennaio 2021 per totali fr. 1'375.-;
una serie di spese per carburante ed alimentari tra __________ e __________ (cfr. doc. 169-225).
Le fatture delle carte di credito __________ per il periodo da agosto 2020 a agosto 2021 (cfr. doc. 226-267), dalle quali emergono:
numerosi acquisti via internet su apple.com, wish o Spotify;
acquisti presso edicole e negozi lombardi;
spese presso esercizi pubblici di __________;
addebiti relativi a negozi nel __________;
addebiti da __________;
prelievi a contanti;
acquisti presso un negozio di generi alimentari di __________ (“__________”);
spese inerenti il parrucchiere a __________ (cfr. doc. 226-267)
Con decisione dell’11 ottobre 2021, la Cassa ha negato a RI 1 l’erogazione delle indennità di disoccupazione motivando il proprio provvedimento come segue:
" (…) La Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni al fine di chiarire la residenza effettiva; in particolare in relazione alla residenza effettiva egli dichiara:
di avere legami familiari in Italia, più precisamente la moglie e i figli. Secondo quanto rispostoci, risulta che si rechi giornalmente in Italia e questo per l’intero arco della settimana.
Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese dall’assicurato, considerate la natura e la continuità della presenza in Svizzera, la situazione familiare e dei legami sentimentali, la situazione abitativa, come per l’assenza di particolari legami in Svizzera al di fuori dell’attività lavorativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si situa in Italia ed egli, in Svizzera, ha costituito tutt’al più una dimora temporanea.
Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni: risiedere effettivamente in Svizzera, avere l’intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Per quanto attiene al requisito di avere il centro delle proprie relazioni personali nel luogo di dimora abituale, condizione indispensabile che deve essere adempiuta cumulativamente agli altri presupposti, si osserva che, in concreto, l’assicurato non ha particolari relazioni personali né familiari in Ticino, mentre le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, la moglie e i figli, risiedono in Italia.
Questa situazione è rimasta immutata nel tempo, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e anche dopo l’iscrizione in disoccupazione.” (cfr. doc. 349-351)
L’assicurato, allora già rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato opposizione il 10 novembre 2021. Il legale, a sostegno delle pretese del proprio assistito, ha, sostanzialmente, fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi, riproposto in sede ricorsuale (cfr. doc. 334-342).
Dagli atti dell’incarto emerge che per due giorni, nel mese di novembre 2021, l’assicurato ha lavorato presso __________, percependo fr. 60.- (cfr. doc. 277-279).
Il 9 dicembre 2021, il legale dell’assicurato ha trasmesso alla Cassa copia dell’ “iscrizione al corso di introduzione alla pesca” e del relativo certificato di abilitazione, conseguito il 22 novembre 2021 nonché copia della licenza di condurre del natante a vela __________, in relazione al quale ha rilevato che “il natante è stazionato a __________, ritenuto che a suo tempo (3 anni fa) il signor RI 1 (che abitava a __________ con la moglie) per comodità (vicinanza) lo aveva stazionato lì (…) se i suoi interessi fossero ora a __________, quando la moglie si è trasferita lì per accudire la madre avrebbe potuto intestarlo a lei e beneficiare di agevolazioni sul canone di occupazione demaniale (…) ma non lo ha fatto proprio perché i suoi interessi e quelli della moglie sono in Svizzera” (cfr. doc. 271).
La resistente, con decisione su opposizione di data 17 gennaio 2022, ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 23-29) confermato la propria decisione dell’11 ottobre 2021.
In sede ricorsuale, RI 1, oltre a far valere le motivazioni per le quali già si è detto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 23-29), ha prodotto la seguente documentazione:
Certificato di domicilio del 19 ottobre 2021 dal quale emerge che l’assicurato “risiede a __________ dal 01-06-2020, giunto da __________ TI” (cfr. all. C a doc. I);
Una seconda dichiarazione di __________ di data 18 gennaio 2022, nella quale la medesima afferma che RI 1 “risiede presso il mio domicilio a titolo gratuito ma, nonostante questo, l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto. Somma che il signor RI 1 si impegnerà a versarmi non appena la sua situazione economica migliorerà e ribadisco comunque aiuta con le spese dell’economia domestica (spesa alimentare, luce, pellet, ecc.)” (cfr. all. E doc. I);
La fattura no. 205594 della __________ di __________ relativa all’intervento del 1° gennaio 2022 a __________ per __________ (cfr. all. F a doc. I);
La lettera ambulatoriale attestante il ricovero della suocera del ricorrente di data 13 gennaio 2022 per il cambiamento “__________” (cfr. all. F a doc. I);
Una serie di scontrini per acquisti effettuati presso:
o __________ (la data è tagliata dalla fotografia)
o __________ il 2 dicembre 2021;
o __________ il 27 novembre, 23 ed il 27 dicembre 2021;
o __________ (la data è tagliata dalla fotografia);
o __________ il 23 dicembre 2021;
o __________ il 29 novembre 2021;
o __________ il 4 dicembre 2021 (cfr. all. G a doc. I).
Gli scontrini di bar di __________ per consumazioni del 21, 23 e 27 dicembre 2021, nonché 11 febbraio 2022 (cfr. all. G a doc. I);
Una petizione per la “moderazione del traffico a __________” sottoscritta anche dal ricorrente;
Copia della decisione di restituzione parziale di quanto percepito a titolo di assegno familiare integrativo tra giugno ed ottobre 2020 intimata a __________ il 26 novembre 2020 per un totale di fr. 1'375.- dopo che la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe presso la figlia della moglie (cfr. all. I a doc. I).
Giova accennare brevemente al fatto che dagli atti dell’incarto emerge che nell’autunno del 2019, la suocera del ricorrente ha subito un intervento chirurgico volto al trattamento di un carcinoma uroteliale vescicale multirecidivo (cfr. doc. 301-304) cui il 9 aprile 2020 ha fatto seguito una cistectomia radicale, una nefrectomia sinistra ed un’ureterocutaneostomia destra a seguito della quale la paziente è stata degente presso __________, __________ dall’8 aprile al 24 aprile 2020 (cfr. doc. 307-308) e si è poi sottoposta a periodiche sostituzioni dello “stent in UCS monolaterale destra” (cfr. doc. 310, 315).
Su richiesta di questa Corte, l’avv. RA 1 ha, come anticipato (cfr. supra consid. 1.6.), trasmesso i due contratti di locazione inerenti due distinti enti, entrambi siti a __________, per i quali egli corrispondeva, almeno sino a novembre 2021, mensilmente la pigione.
Il contratto di locazione per l’appartamento di due locali sito in __________, è stato concluso tra le sorelle __________, in qualità di locatrici, e la suocera del ricorrente come conduttrice il 5 marzo 2019, a valere dal 1° aprile 2019. Inizialmente stipulato, “per volontà della signora __________”, per la durata di quattro anni, il contratto è stato poi rescisso in data 9 novembre 2021, in particolare “a seguito dell’aggravarsi dello stato di salute e della necessità di usufruire di cure continue 24 ore su 24” della conduttrice. Ricordato che la medesima non è economicamente indipendente (percependo mensili euro 646.68 di pensione) e che la figlia (casalinga) la sosterrebbe in ossequio al disposto dell’art. 328 cpv. 1 CC, l’avv. RA 1 ha osservato che la pigione, inizialmente pattuita in mensili fr. 1'100.- e poi diminuita (poiché “il conduttore a causa dell’emergenza COVID-19 ha manifestato difficoltà economiche ed ha richiesto una temporanea riduzione del canone”) a fr. 1'000.- al mese dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, veniva corrisposta dal ricorrente (cfr. doc. X ed all. M e O).
In particolare, dalla disdetta del contratto di locazione datata 9 novembre 2021 (successiva alla prima decisione emessa dalla Cassa; cfr. supra), redatta da RI 1 e sottoscritta tanto dal ricorrente quanto dalla suocera, emerge quanto segue:
" (…) come detto la disdetta avviene per motivi di salute e mia suocera non può più vivere da sola per le continue cure giorno e notte. (…) se avete qualcuno interessato saremmo grati in modo che l’affitto non gravi su di noi. (…)
Grazie della comprensione ringrazio e saluto il Genero __________ Tel __________ (…)” (cfr. all. P a doc. X).
Per il secondo appartamento, e meglio quello sito in __________, composto da “ingresso, cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto”, si rileva che il contratto di locazione (stipulato, “per volontà della signora __________ (…) per una durata di un anno (…) rinnovabile di anno in anno” per il preteso “evidente” motivo dato dal fatto che “dopo il decesso o il trasferimento in casa per anziani della signora __________ (…) la signora __________ farà rientro in Svizzera dal marito”) è stato sottoscritto nel dicembre 2018 a valere dal 1° gennaio 2019, da una parte, da __________ in qualità di locatrice, e, d’altra parte, dal ricorrente come conduttore. Trattasi, ha precisato l’avv. RA 1 nelle proprie osservazioni del 6 maggio 2022, dell’ente “occupato dalla moglie” e, successivamente alla disdetta del contratto dell’appartamento di __________, dalla suocera di RI 1. In particolare, ha osservato il legale, “la locatrice ha richiesto che fosse indicato lui come conduttore e debitore, in quanto la signora __________ è casalinga e non esercita alcuna attività lavorativa, per cui non dava sufficienti garanzie di solvibilità” (cfr. doc. X ed all. Q).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che RI 1 - padre di due figli maggiorenni residenti, rispettivamente, in __________ ed a __________ - è sposato dal dicembre 2014 con __________. Quest’ultima viveva con il ricorrente a __________
Quanto alle tempistiche del trasferimento di __________, il TCA si limita a rilevare che, se da un lato, l’avv. RA 1 in sede ricorsuale pretende che “in data 5 marzo 2019, la moglie del signor RI 1 è stata costretta a lasciare l’appartamento di __________ e trasferirsi con la madre a __________ in quanto la stessa, malata da anni (…) non era più in grado di provvedere a sé stessa” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I, pag. 6), d’altro lato, come visto, dagli atti emerge che il ricorrente aveva sottoscritto il contratto di locazione dell’appartamento che pretende essere occupato dalla moglie già nel dicembre 2018 a valere per il mese successivo, e meglio tre mesi prima rispetto a quanto fatto dalla suocera di quest’ultimo, giunta a __________ dal 1° aprile 2019 (cfr. supra consid. 2.3 ed allegati a doc. X).
Sulla questione delle tempistiche, peraltro il ricorrente ha pure dichiarato che “dopo la vendita dell’appartamento di __________ [ndr: avvenuta nella primavera del 2020] dove vivevo con mia moglie, sua madre di 85 anni (…) ha avuto un cancro. Abbiamo deciso di prendere un appartamento a __________ perché in Svizzera non era possibile trasferirla” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 86).
RI 1 pretende che al trasferimento della consorte non corrisponde un suo analogo spostamento, dal momento che da giugno 2020 dichiara di essere domiciliato presso la figlia di __________, __________, a __________, dove quest’ultima abita con i due figli in una casa che dovrebbe fungere da abitazione familiare per tre persone ed il cui contratto di locazione - sebbene la donna abbia informato la locatrice della presenza temporanea (che si protrae da ormai quasi due anni) del marito della madre - è sottoscritto, in veste di conduttrice, unicamente dalla medesima. In __________, RI 1 ha precisato di avere a propria disposizione una camera, affermando altresì che i propri effetti personali di uso quotidiano si troverebbero in parte nel __________ ed in parte a __________ (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 6).
Il TCA rileva che __________, nella propria dichiarazione iniziale di data 13 maggio 2020, aveva affermato (peraltro dichiarando che il marito della propria madre già a maggio 2020 era domiciliato a __________) che il ricorrente “risiede presso il mio domicilio a titolo gratuito, in maniera momentanea e dispone di una stanza” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 108). In un secondo momento, e meglio successivamente all’asserzione di RI 1 che, interrogato dalla Cassa, ha riferito di (già) corrispondere alla figlia della moglie fr. 200.- mensili, a valere quale “partecipazione” al pagamento della pigione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 3. e 8.), poi addirittura che “la pigione è pagata da parte mia” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 4.), la donna ha, poi, asserito che a causa del fatto che “l’ufficio per gli assegni integrativi mi decurta 200 franchi mensili dai costi dell’affitto”, l’assicurato “si impegnerà a versarmi” tale somma “non appena la sua situazione economica migliorerà” e preteso di ribadire, sebbene non ne avesse in realtà fatto menzione in precedenza, che “comunque aiuta con le spese dell’economia domestica” (cfr. supra consid. 2.3. e all. E a doc. I).
Agli atti, tuttavia, non trova riscontro né l’affermazione del ricorrente secondo cui egli già corrispondeva a __________ una partecipazione alla locazione nella misura di fr. 200.- mensili, né, tantomeno, il fatto ch’egli pagasse in toto la pigione di __________ com’egli ha invece asserito in risposta alla Cassa. Il medesimo, semmai, si è limitato a versare, in data 11 gennaio 2021 con causale “fondo di compensazione assegno integrativo (…) mittente (…) __________”, fr. 1'375.-, pari all’importo chiesto in restituzione alla donna dalla Cassa competente dopo che l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che a decorrere dal 1° giugno 2020 RI 1 risiederebbe presso di lei (cfr. supra consid. 2.3. e all. I a doc. I). Ciò non corrisponde, tuttavia né ad una partecipazione, né al versamento della pigione.
Se, poi, il ricorrente fa valere di sostenere le spese relative al riscaldamento a pellet della casa locata da , agli atti figura, però unicamente uno scontrino del 6 novembre 2021, per l’acquisto di pellet, pari a fr. 300.- circa con l’annotazione manoscritta “ 45 pz consegnati 21 pz da ritirare” (cfr. doc. 329) che contrariamente alla tesi ricorsuale ancora non dimostra che tale spesa sia stata affrontata dal qui ricorrente.
Con ogni verosimiglianza, quindi, l’assicurato in Svizzera, è ospitato da una “parente acquisita” (che non è la sua terza figlia, bensì la figlia della sua seconda moglie con la quale si è sposato nel 2014) e non paga nessun affitto.
Giova, peraltro, rilevare che dagli atti, segnatamente dal certificato di domicilio e dalle dichiarazioni rese da __________ e dalla locatrice dell’ente locato dalla medesima, nemmeno pare chiaro quando il ricorrente si sarebbe trasferito a __________, e meglio se da maggio o da giugno del 2020 (cfr. supra consid. 2.3. e all. C a doc. I, 107-108).
Sebbene ciò non avvenga, quindi, per l’ente sito a __________, il TCA rileva che, in realtà, il ricorrente corrispondeva quanto meno sino a novembre 2021 ben due “affitti mensili” (e relative spese) in Italia; uno per l’appartamento occupato dalla moglie (e da novembre 2021 dalla suocera, per il quale la pigione viene a tutt’oggi corrisposta dall’assicurato) e l’altro per quello a suo tempo locato da __________ per un totale di 2'800.- / 2'900.- mensili (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 169-225).
Giova anche accennare brevemente al fatto che, contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, laddove si asserisce che il ricorrente “ogni giorno scende da __________”, RI 1, semmai, si trova tutti i giorni nella zona di __________ e non in __________. Il medesimo, in occasione del colloquio tenutosi il 26 agosto 2021 presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha, infatti, informato l’amministrazione del fatto che “la sua residenza è a __________, ma desidera ricevere la posta a __________ poiché non ritira la posta tutti i giorni a __________” (cfr. doc. 514).
Visti gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, lasciando aperta tale questione, il TCA deve, comunque, concludere che, anche volendo ammettere che l’insorgente – la cui situazione peraltro, a differenza di quanto preteso in sede ricorsuale, non è “analoga” a quella su cui, con sentenza 715 12 38/178 del 28 giugno 2012, si era espresso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione assicurazioni sociali, che concerneva un assicurato, celibe e senza figli, che in Svizzera aveva sublocato una camera presso un collega, che quando aveva libero trascorreva i fine settimana presso i propri genitori in Francia, ai quali aveva prestato assistenza per due settimane dopo un ricovero ospedaliero – risiedeva e risiede in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si trovava ad essere ed è in Italia, e meglio a __________ (che dista 25 chilometri da __________; cfr. https://it.viamichelin.ch/), dove vivono la moglie, __________ e la suocera, __________.
Il centro dei suoi interessi deve, infatti, essere collocato nel luogo in cui, da primi mesi del 2019, è domiciliata la moglie, che, peraltro, vive in un appartamento (il cui canone di locazione viene corrisposto dal ricorrente) composto da “ingresso, cucina, bagno, soggiorno e due camere da letto”, per complessivi 90 metri quadri (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta n. 7., doc. X ed all.), ove una coppia può risiedere agiatamente e in cui il ricorrente ha riferito di pernottare - affermando di risiedere in Svizzera “almeno quattro o cinque giorni a settimana” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 14) - “a volte” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposta n. 15), e meglio in una misura che corrisponde quindi a 2-3 notti a settimana.
In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale col figlio.
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
RI 1, seppur in possesso anche della nazionalità svizzera non ha, infatti, concretizzato un legame con la Svizzera tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).
Rammentando che il solo fatto di disporre (anche) della cittadinanza svizzera non esime l’assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi e che come visto (cfr. supra consid. 2.3.), inoltre, in una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1 il Tribunale federale ha peraltro già ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2), il TCA osserva che il fatto che l’assicurato abbia eventualmente stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia nel nostro Paese non è atto a modificare l’esito del ricorso. Ciò ritenuto, in particolare, che, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani (consci che in concreto si tratta di una cittadina svizzera) attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OAMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice Civile sono tenute ad assicurarsi conformemente all’art. 3 LAMal ed è quindi logica conseguenza il fatto che sul territorio elvetico si trovi anche il loro medico curante).
Analogamente vale anche per il fatto che RI 1 ha sottoscritto in Svizzera degli abbonamenti di telefonia mobile ed internet. Anzi, la circostanza che sia lui a gestire anche l’abbonamento cellulare della moglie e della suocera (cfr. supra consid. 2.3., doc. 83-86, risposta n. 27) altro non fa se non confermare ch’egli si occupa di amministrare e gestire, oltre al pagamento del canone di locazione, l’economia domestica e le piccole incombenze quotidiane della consorte e della madre di quest’ultima, entrambe residenti a __________. Ciò, del resto, è stato confermato anche dal diretto interessato che ha precisato di occuparsi dei “pagamenti di entrambe” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 86) e trova ulteriore riscontro nel fatto che, per esempio, la disdetta del contratto di locazione per l’ente locato dalla suocera sia stata redatta dal ricorrente che, unitamente ad __________, l’ha poi pure sottoscritta (cfr. supra consid. 2.3., doc. X ed allegati).
Nemmeno determinante appare il fatto ch’egli compri in Ticino pneumatici e occhiali, o che faccia alcuni acquisti anche nella zona di __________ (cfr. supra consid. 2.3.) ritenuto che tali spese, se confrontate con quelle che RI 1 è solito fare nella zona di __________, sono di scarsa rilevanza.
Se è ben vero, poi, che numerosi acquisti vengono comunque effettuati dal ricorrente sul suolo elvetico, è altrettanto vero che ciò avviene principalmente nelle immediate vicinanze di __________ che, come ricordato in primis dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.), è un’__________ - ove il ricorrente, tra l’altro, ormeggia la propria barca a vela - circondata dal territorio confederato.
Del resto, poi, dagli estratti conto in atti emerge che l’acquisto di generi alimentari da parte di RI 1 avviene anche a , segnatamente presso “”.
Le spese sostenute dal ricorrente e parimenti risultanti dagli estratti conto in atti (non dimostrando, peraltro, degli scontrini nulla circa l’identità della persona che ha sostenuto le uscite ivi dettagliate) confermano, in altre parole, il fatto che la regolare presenza del ricorrente - che quotidianamente ritira la propria corrispondenza a __________ e non in __________ (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 514) - nella zona di __________ (quindi tra l’alto __________) dove risiede la moglie, è rimasta costante tra il 2020 ed il 2021.
Parte della documentazione prodotta dal ricorrente, che il medesimo pretende essere riferita al pagamento delle spese correnti dell’ente di __________, è, poi, di pertinenza all’appartamento di cui egli era proprietario a Maroggia, e meglio:
Fattura __________ del 15 gennaio 2020 (137);
la “correzione del canone radiotelevisivo __________” Serafe trasmessa al ricorrente a __________ il 24 luglio 2020 (cfr. doc. 142).
Quanto all’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente “a __________ non ha alcun interesse e non ha alcuna vita sociale” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) – ricordato come anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 citata al consid. 2.2., consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – giova rilevare che il profilo Facebook “__________” è stato “creato” il 4 giugno 2021 dall’utente “RI 1”.
In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 30 settembre 2021, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto essere diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).
In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.
2.6. Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di recarsi dalla moglie, a __________ “quasi tutti i giorni”, di risiedere in Svizzera “almeno quattro o cinque giorni a settimana” e di pernottare “a volte” dalla consorte (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 83-86, risposte 11., 12., 14. e 15.), quindi nella misura di 2-3 notti alla settimana.
Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale RI 1 deve essere considerato frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
Su questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti