Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2022.103
Entscheidungsdatum
13.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2022.103

RS

Lugano 13 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15 novembre 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 12 luglio 2022 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 19 maggio 2022, in quanto non aveva rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 83-84; A2).

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha precisato che il fatto di avere concluso con la __________, presso la quale RI 1 aveva già lavorato dal 2019 al 2021, un nuovo contratto di impiego costituisce una negligenza grave, rilevando:

" (…)

  1. Nella fattispecie in esame l’opponente ha lavorato presso la __________ dal 10 aprile 2019 al 28 gennaio 2020 (recte: 2021), giorno in cui l'allora amministratore unico, __________, ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato, in modo abusivo ed ingiustificato. Per tale ragione il 15 novembre 2021 il signor RI 1 ha inoltrato alla Pretura di __________ una petizione, con la quale ha chiesto la condanna al pagamento di CHF 237'588.00 oltre agli interessi del 5% dal 28 gennaio 2021.

Nonostante i notevoli crediti salariali vantati nei confronti del datore di lavoro, in data 24 gennaio 2022 il signor RI 1 ha stipulato un nuovo contratto di lavoro, in qualità di __________. Secondo il precitato contratto, le principali mansioni del lavoratore, tra le altre, erano quelle di supportare il consiglio di amministrazione per ristrutturare la società dopo la precedente gestione e per ridurre gli attuali debiti e richiedere nuovi finanziamenti/leasing. AI fine di raggiungere tale ultimo obbiettivo è stato pattuito un bonus pari "al 20% del risparmio concordato e sottoscritto tra __________ e i creditori entro il 31.10.2022 in riferimento al valore globale dei debiti”, nonché al "20% dell'eventuale riduzione di attuali contratti di leasing in vigore".

Si osserva inoltre che la vertenza promossa il 15 novembre 2021, si è conclusa unicamente in data 18 marzo 2022, ovvero quasi due mesi dopo la sottoscrizione del secondo contratto di lavoro, allorquando il signor RI 1 ed il nuovo consiglio di amministrazione hanno raggiunto un accordo transattivo.

Tale accordo prevedeva il versamento rateale da parte di __________ di CHF 5'000.00 al mese, per un importo complessivo pari a CHF 150'000. Il pagamento della prima rata, che peraltro non è mai stata saldata, doveva avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2022, pena l'esigibilità immediata dell'intero credito pari a CHF 240'000. Con tale accordo la società in questione si è riconosciuta debitrice, tra l'altro, degli stipendi arretrati, pari a CHF 45'200.00, per il periodo dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021. Inoltre gli stipendi ricevuti, non sono mai stati versati puntualmente.

Alla luce di quanto suesposto si deve ritenere che l'opponente, in virtù delle mansioni ad egli attribuite, al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, avvenuta allorquando la procedura giudiziaria per il recupero dei crediti salariali sorti durante il periodo lavorativo precedente era ancora in corso e senza che venissero prestate le necessarie garanzie circa crediti salariali futuri, era pienamente consapevole della situazione finanziaria della società e di conseguenza dell'elevato rischio di non vedersi versare anche i salari futuri, e ciò a prescindere dalla nuova amministrazione. (…)” (Doc. A2 pag. 5-6)

La Cassa ha poi aggiunto che gli sforzi per rivendicare il proprio credito salariale nei confronti della SA non possono ritenersi adeguati e ha indicato:

" (…) A causa del mancato versamento degli stipendi di gennaio e febbraio 2022, il signor RI 1 ha fatto valere le proprie pretese salariali unicamente con gli scritti consegnati brevi manu il 14 ed il 28 marzo 2022. I salari sono stati accreditati in data 11 aprile 2022, giorno in cui è stata concessa la moratoria provvisoria a scopo di concordato. Il rapporto di lavoro è terminato il 9 giugno 2022, data della dichiarazione di fallimento della società.

Da ultimo, con riferimento al mancato pagamento della prima rata prevista dall'accordo transattivo del 18 marzo 2022, che doveva avvenire entro il 31 marzo 2022, l'opponente asserisce di aver sollecitato immediatamente a voce il signor __________, amministratore unico della società in parola. A mente della Cassa, alla luce delle circostanze concrete precedentemente illustrate, i due scritti del 14 e 28 marzo 2022, nonché il sollecito avvenuto unicamente a voce nei confronti dell'amministratore unico della società, non possono ritenersi sforzi adeguati, dovendo l'opponente avvalersi di un'attenzione ed una rapidità di reazione ben maggiore se non immediata.” (Doc. A2 pag. 6)

Nella decisione su opposizione è stato concluso che “appare pacifico che chi accetta un tale rischio, ovvero di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro nonostante la procedura giudiziaria per i crediti salariali sorti durante il rapporto precedente fosse ancora pendente e, date le sue mansioni, fosse pienamente consapevole della situazione finanziaria del datore di lavoro, non potrà poi fare ricadere questo medesimo rischio sulle assicurazioni sociali” (cfr. doc. A2 pag. 6-7).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e di essere posto al beneficio delle indennità per insolvenza e, in via subordinata, l’annullamento della stessa e che gli atti siano ritornati alla Cassa per emanare una nuova decisione (cfr. doc. I pag. 10).

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente, dopo aver ricordato che l’insorgente ha lavorato alle dipendenze della __________ dal 1° aprile 2019 al 28 gennaio 2021 in qualità di Chief Operating Officer (ultimo salario agosto 2020) e in seguito, successivamente alla revoca dell’amministratore unico della SA, dal 24 gennaio al 9 giugno 2022 quale __________ all’80% con i nuovi amministratori della SA, i quali si sono impegnati a pagargli gli arretrati salariali relativi al primo contratto di impiego e hanno dato garanzie in merito al pagamento del salario futuro, rifondendo sostanziali liquidità nella società, ha addotto che la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro contrariamente a quanto indicato dalla Cassa, non rappresenta una negligenza grave.

Al riguardo è stato asserito:

" (…) In merito all’attendibilità delle garanzie date dalla nuova amministrazione al signor RI 1, è necessario riassumere brevemente alcuni fatti che permettono di meglio comprendere le ragioni che lo hanno portato a ritenerle valide e sufficienti e, dunque, a rendersi disponibile ad intraprendere una nuova collaborazione dal mese di gennaio 2022.

Già nel 2021 coloro che sarebbero poi diventati i nuovi amministratori della Società hanno iniettato importanti capitali nella stessa (CHF 800'000. - a febbraio 2021 per l'acquisto del 23% delle quote, ad ottobre 2021 per l'acquisto di ulteriori 20% per complessivi CHF 450'000. – per poter così ricusare l'(ex)-amministratore unico, signor __________, di cui CHF 250'000. – usati come finanziamento ad estinzione di un debito con __________).

OItre questi, sono stati versati CHF 100'000. - investiti da __________ per l'acquisto del 10% delle quote della __________ e il finanziamento fatto a inizio febbraio 2022 pari al CHF

50'000.-.

Complessivamente __________ e gli amministratori hanno investito CHF 1'100'000 per l'acquisto del 53% della __________ e hanno versato CHF 300'000. - come finanziamento soci, per un totale di CHF 1'400'000.-.

L'amministratore unico è così stato revocato a seguito dell'Assemblea del mese di gennaio 2022 convocata dalla Pretura.

I nuovi amministratori si erano inoltre concretamente impegnati a versare immediatamente altri capitali a finanziamento dell'attività, ossia, CHF 200'000. - per coprire i costi dei primi mesi tra i quali i salari e, in seguito, altri CHF 500'000.-.

Vista l'estromissione dell'amministratore unico e le garanzie finanziare portate dai nuovi amministratori, il signor RI 1 ha ritenuto, a giusto titolo, di poter accettare un lavoro che a quel momento appariva a tutti gli effetti confacente alle sue competenze e adeguato. Questo, tanto più che trovandosi in quel momento in disoccupazione anche il suo consulente dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, signor __________, non ha espresso nessuna riserva in merito all'adeguatezza del contratto di lavoro ai sensi della LADI (ex. art. 16 LADI).

Dall'allegato scambio di E-mail tra il signor RI 1 e il signor __________, si può in effetti chiaramente evincere come quest'ultimo non solo non abbia sollevato obiezioni in merito alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro con la Società, nonostante perfettamente al corrente della vertenza salariale in corso, ma al contrario incoraggiandola. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha altresì fatto valere che gli avvenimenti che hanno portato al fallimento della SA sono stati assolutamente imprevisibili, e meglio la guerra in Ucraina (che ha comportato il congelamento dei fondi dei due nuovi amministratori russi che si erano impegnati a versare alla società fr. 100'000 in febbraio 2022 e altrettanto in seguito) era imprevedibile, come lo era il fatto che il signor __________, uno dei tre nuovi amministratori, non avesse accesso al conto della società bloccato da __________ fino a febbraio 2022 e la circostanza che l’ex amministratore unico, signor __________, si fosse appropriato indebitamente d’importanti incassi destinati alla società, limitando la disponibilità di buona parte della liquidità.

È stato puntualizzato, da un lato, che in tali condizioni i salari dei mesi di gennaio e febbraio 2022 hanno potuto essere versati solo allorché la SA ha incassato il fatturato di un importante cliente, ossia ad inizio aprile 2022, quando la società ha pure pagato la prima rata dell’accordo transattivo concluso per i crediti derivanti dal primo rapporto di lavoro. Dall’altro, che al ricorrente non può essere imputato alcunché, poiché il medesimo, al momento in cui ha accettato il posto di lavoro, non poteva sospettare le circostanze infauste poi verificatesi. Al contrario gli elementi di cui disponeva erano sufficienti e rassicuranti, visto che da molti mesi i nuovi amministratori si adoperavano a sostenere la società.

È stato, inoltre, affermato che nemmeno il ritardo del pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022, nonché della prima rata dell’accordo transattivo, essendo dovuto a circostanze esogene (comportamento dell’ex AU; guerra in Ucraina), ha fatto dubitare il ricorrente, che comunque ne ha sollecitato il versamento, della serietà e delle garanzie fornite dai nuovi amministratori e della capacità della SA di continuare l’attività. A quest’ultimo riguardo l’avv. RA 1 ha specificato, in primo luogo, che la prova che tutte le parti coinvolte fossero convinte che vi fossero serie possibilità per la società di riuscire a proseguire l’attività è la concessione della moratoria concordataria che ha lo scopo di permettere a una società di dimostrare di essere in grado di sopravvivere a lungo termine. In secondo luogo, che la __________, già proprietaria del 10% delle quote, dopo aver versato fr. 50'000 nel febbraio 2022, aveva proposto l’acquisto delle quote societarie degli amministratori russi (43%) che, nonostante la relativa accettazione il 18 maggio 2022, non si è concretizzato, poiché al momento della firma del rogito gli amministratori non si sono presentati, bloccando così il finanziamento di fr. 500'000 previsto per la società.

L’insorgente sostiene comunque di aver proseguito, fino alla dichiarazione di fallimento, la sua attività convinto non solo di portare un concreto aiuto alla società mettendo le sue competenze a disposizione della stessa, ma altresì che la società avesse trovato concrete e valide soluzioni per il suo avvenire.

La parte ricorrente ha infine dichiarato:

" (…) Nella fattispecie ad inizio aprile 2022 (un mese rispettivamente due mesi dopo il mancato pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022), il signor RI 1 ha incassato i salari di gennaio (8 giorni lavorati) e febbraio 2022. La Società ha altresì pagato la prima quota dell'accordo concluso in merito ai crediti derivanti dal precedente rapporto di lavoro.

Il ricorrente non ha dunque assolutamente tardato ai sensi della prassi in materia e dei crismi giurisprudenziali a sollecitare il dovuto. peraltro ottenendolo. Non va poi dimenticato ch'egli era cosciente che in quei mesi la Società stava aspettando di incassare una grossa comanda per avere le liquidità necessarie ad effettuare i pagamenti, come in effetti è stato.

Va comunque anche contestualizzata la possibilità per il signor RI 1 di avvio di una procedura giudiziaria dal mese di aprile 2022 volta a recuperare i salari successivi, in effetti, questa possibilità è stata rapidamente bloccata poiché la Pretura del Distretto di __________ ha concesso una moratoria a scopo di concordato di 4 mesi a far tempo dall'11.04.2022, presupponendo alla luce dei fatti e delle garanzie portate dalla società una prognosi favorevole sulle possibilità di successo della domanda principale, in casu di concordato.

Si ricorda a questo proposito che giusta l'art. 297 cpv.7 LEF, la moratoria ha per effetto il divieto di promuovere o proseguire esecuzioni contro il debitore.

Anche questi rimproveri della Cassa sono dunque recisamente respinti, non solo poiché il signor RI 1 ha ottenuto il pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022 così come il versamento della prima rata dell'accordo transattivo ma anche visto il contesto amministrativo in cui si trovava la Società a far tempo dall'11.04.2022, rendendo de facto impossibile una qualsivoglia azione giudiziaria nei suoi confronti da tale data, dunque, anche spiccare un precetto esecutivo.

In ogni qual modo, anche nella denegatissima ipotesi in cui il signor RI 1 fosse stato libero di agire, lo stesso avrebbe tuttalpiù intimato un precetto esecutivo ad inizio aprile 2022, non potendo sicuramente comunque essere considerato intempestivo in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure d'incasso (almeno tre mesi). (…)” (Doc. I pag. 8-9)

Il rappresentante dell’insorgente ha concluso sostenendo che alla luce di fatti il comportamento di quest’ultimo non può essere ritenuto come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, siccome sin da prima della fine del rapporto di lavoro egli ha agito celermente per recuperare i salari dovuti e, dopo, non vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo (cfr. doc. I).

1.3. Nella propria risposta di causa del 13 gennaio 2023 la Cassa, riconfermandosi integralmente nella propria decisione su opposizione del 15 novembre 2022, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’avv. RA 1, per conto del ricorrente, il 24 gennaio 2023 ha contestato integralmente le allegazioni di risposta, puntualizzando che la stessa non ha apportato alcun nuovo elemento atto a modificare la posizione del suo cliente, e si è riconfermato nel merito, nonché nelle richieste avanzate in sede di ricorso (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza per i quattro mesi (9 febbraio - 9 giugno 2022) in cui ha lavorato per la __________ prima del fallimento.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

In quell’occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (…)”

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (…)”

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

" (…)

6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.

6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

2.3. Nell’evenienza concreta dagli atti dell’incarto risulta che il ricorrente è stato alle dipendenze della __________ quale Chief Operating Officer con contratto di lavoro di durata indeterminata e stipendio annuo di fr. 130'000.-- per 12 mensilità (oltre a un salario variabile pari al 2% del margine operativo lordo della società) dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021, quando l’allora amministratore unico, __________, ha disdetto con effetto immediato il rapporto di impiego (cfr. doc. 137; 130-132).

Il 15 novembre 2021 l’insorgente, a causa della disdetta non giustificata e dei salari arretrati, ha inoltrato una petizione alla Pretura di __________, chiedendo il pagamento di fr. 237'588.-- oltre interessi del 5% dal 28 gennaio 2021 (cfr. doc. 137).

Il Pretore di __________, il 5 maggio 2022, ha stralciato dai ruoli il procedimento civile (OR.2021.191) a seguito della transazione giudiziaria raggiunta tra RI 1 e la __________.

Dall’accordo transattivo del 18 marzo 2022 risulta segnatamente che l’assemblea degli azionisti il 5 gennaio 2022 ha revocato con effetto immediato a __________ il mandato e che il nuovo Consiglio di amministrazione (composto dal 13/18 gennaio 2022 di tre persone, e meglio __________, cittadino russo, presidente con firma collettiva a due, __________, cittadina russa, membro con firma collettiva a due e __________, membro con firma individuale; cfr. doc. 137; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) ha riconosciuto il credito di fr. 237'588.-- (costituito, tra l’altro, dalla somma di indennità per periodo di disdetta di fr. 51'000, dai salari arretrati dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021 di fr. 45'200, delle ferie non percepite / non godute di fr 13'900, dell’indennità per disdetta non giustificata di fr. 70'000, dell’indennità per torto morale di fr. 32'000) oltre interessi del 5% dal 28 gennaio 2021 a favore del ricorrente.

La __________ si è impegnata a versare all’insorgente l’importo di fr. 5'000.-- al mese – il primo pagamento entro il 31 marzo 2022 – fino al raggiungimento dell’importo complessivo di fr. 150'000.--. A quest’ultimo riguardo è stato precisato, da un lato, che “con il corretto, tempestivo e completo pagamento dell’importo di CHF 150'000.- ai sensi del pt. 2.1., le Parti si dichiarano interamente e reciprocamente tacitate con riferimento a tutte le pretese oggetto della vertenza __________ - Pretura di __________”, dall’altro, che “in caso di mancato o parziale pagamento del dovuto entro i termini sopra indicati, anche solo di una rata e a prescindere dal motivo, l’importo riconosciuto di CHF 137'588 oltre interessi del 5% dal 28 gennaio 2021 diventerà interamente ed immediatamente esigibile. In questa eventualità RI 1 potrà esigere il pagamento dell’intero importo, dedotto quanto già ricevuto” (cfr. doc. 137-138).

Nel frattempo il ricorrente, il 24 gennaio 2022, ha concluso con la __________ un nuovo contratto di impiego con effetto da quella data in qualità di __________, con mansioni quali, in particolare, lo sviluppo del sito produttivo, il supporto tecnico per lo sviluppo di nuovi processi e nuove linee produttive, il supporto del CdA nella ristrutturazione della società dopo la precedente gestione, il supporto del CdA per ridurre i debiti e richiedere nuovi finanziamenti/leasing (cfr. doc. 110).

La retribuzione annua lorda è stata pattuita in a fr. 149'500.-- per 13 mensilità, oltre a un salario variabile pari al 3% del margine operativo lordo semplificativo della società (cfr. doc. 111).

Il 27 gennaio 2022 il suo nominativo è, conseguentemente, stato annullato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. 53).

Il 14 marzo 2022 l’insorgente ha consegnato una raccomandata a mano alla __________ con oggetto “sollecito pagamento salario arretrato” con in quale ha richiesto il pagamento del salario di gennaio, dal 24 al 31, e del mese di febbraio 2022 per complessivi fr. 10'410.10 entro dieci giorni (cfr. doc. 98).

Il medesimo, il 28 marzo 2022, ha trasmesso, sempre tramite raccomandata a mano un “2° richiamo” con cui ha domandato il versamento della somma di fr. 10'410.10 entro cinque giorni, indicando che “nel caso ciò non si verifichi sarò costretto a spiccare un precetto esecutivo” e che, visto che era quasi fine mese, attendeva anche il salario del mese di marzo 2022 di fr. 8'945.35 (cfr. doc. 99).

Gli stipendi di gennaio e febbraio 2022 sono stati corrisposti al ricorrente l’11 aprile 2022 (cfr. doc. 96, 97).

Con decisione emessa nella medesima data la Pretura del Distretto di __________ ha concesso alla SA una moratoria provvisoria a scopo di concordato di quattro mesi a far tempo dall'11 aprile 2022 (cfr. estratto RC).

Il 2 maggio 2022 il ricorrente ha rivendicato l’indennità per insolvenza per salari relativi al periodo 24 gennaio al 10 aprile 2022 per complessivi fr. 17'969.35. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 è stata chiesta la parte della 13° mensilità (cfr. doc. 103-104).

Il 9 maggio 2022 la , società di cui membro del consiglio di amministrazione con firma individuale risulta essere dal febbraio 2019 soltanto __________ (cfr. estratto RC) - dal gennaio 2022 membro con firma individuale anche della __________ - e che dall’ottobre 2021 è divenuta nuova socia della __________ acquistando il 10% delle azioni da un socio uscente (, che era già proprietario di azioni pari al 23%, e __________ hanno acquistato il 20% delle quote di __________ da un altro socio uscente, così da gestire il 43% delle azioni. __________, __________ e __________, a seguito delle compravendite, hanno il 53% delle azioni; cfr. doc. 48), ha scritto a __________ e __________, evidenziando che la situazione finanziaria della società era preoccupante e che “la società necessita la copertura dei costi fissi e relativi approvvigionamenti in maniera da mantenere in essere l’attuale procedura di moratoria concordataria. In assenza di questo non sarà possibile mantenere in vita la società. Dopo quattro mesi dal cambio di amministrazione non siamo riusciti ad accordarci per definire un concreto finanziamento della società. Indicativamente servono circa CHF 60'000 ogni mese per coprire le spese fisse ai quali di devono aggiungere circa CHF 200'000 per le forniture in modo tale da avere una produzione stabile” (cfr. doc. 54).

La __________ ha così ribadito la propria proposta, già formulata nel mese di aprile 2022, di acquistare le 43 azioni in possesso di __________ e __________, oltre al credito finanziamento soci pari a fr. 250'000 per la somma di fr. 680'000.-- (fr. 200'000 versati entro dieci giorni sul conto del notaio e fr. 480'000 entro trenta giorni) con l’impegno di revisionare il contratto di distribuzione tra __________ e la loro società russa __________. In alternativa è stato indicato che le società di minoranza __________ e __________ avrebbero ceduto le loro 23 azioni di __________ a __________ e __________ per 345'000.-- con pagamento entro dieci giorni dalla cessione (cfr. doc. 54-55).

La trattativa relativa all’acquisto delle azioni di __________ e __________, che sembrava conclusa, non è poi andata a buon fine, in quanto questi ultimi non si sono presentati dal notaio per la firma del rogito (cfr. doc. 52).

La moratoria concordataria non ha, perciò, potuto essere mantenuta e la società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura dell’8 giugno 2022 a decorrere dal 9 giugno 2022 (cfr. estratto RC).

Il 9 giugno 2022 l’insorgente ha modificato la domanda d’indennità per insolvenza riferendola a un lasso di tempo relativo al primo contratto di lavoro con la __________, ovvero ottobre 2020 - gennaio 2021 per fr. 47'613.60 (cfr. doc. 120-121).

Il ricorrente, il 4 luglio 2022, ha nuovamente rettificato la propria richiesta d’indennità per insolvenza, rivendicando il salario degli ultimi quattro mesi in cui ha lavorato prima del fallimento, ovvero dal 9 febbraio al 9 giugno 2022 per complessivi fr. 45’16915. Per il periodo 9 - 28 febbraio 2022 è stata chiesta unicamente la parte della 13° mensilità (cfr. doc. 88-89).

Con messaggio di posta elettronica del 6 luglio 2022 l’insorgente, rispondendo a dei quesiti postigli dalla Cassa (cfr. doc. 100), ha specificato, in relazione ai solleciti di marzo 2022, che “(…) ho 2 solleciti per salari gen-mar ma poi la società da metà aprile era in moratoria concordataria per cui non ho sollecitato più visto che marzo e inizio aprile non potevo più richiederli alla società” (cfr. doc. 90).

Il 12 settembre 2022 RI 1 ha insinuato all’Ufficio fallimenti il proprio credito derivante dal contratto di lavoro come da transazione giudiziaria del 5 maggio 2022 (cfr. doc. 46-47).

Con decisione su opposizione del 15 novembre 2022 la Cassa, confermando il proprio provvedimento del 12 luglio 2022, ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste il 19 maggio 2022, in quanto non risultava rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’amministrazione ha osservato che la conclusione di un nuovo contratto di impiego con la __________ costituisce una negligenza grave e che gli sforzi per rivendicare il proprio credito salariale nei confronti della SA non possono ritenersi adeguati (cfr. doc. 83-84; A2; consid. 1.1.).

Nel ricorso l’insorgente ha asserito di aver stipulato un nuovo contratto di lavoro, poiché i nuovi amministratori della SA si sono impegnati a pagargli gli arretrati salariali relativi al primo contratto di impiego e hanno dato garanzie in merito al pagamento del salario futuro, rifondendo sostanziali liquidità nella società. È stato precisato, da una parte, che gli avvenimenti che hanno portato al fallimento della SA sono stati assolutamente imprevedibili e che i salari dei mesi di gennaio e febbraio 2022 hanno potuto essergli versati allorché la SA ha incassato il fatturato di un importante cliente, e meglio a inizio aprile 2022, quando la società ha pure pagato la prima rata dell’accodo transattivo concluso per i crediti derivanti dl primo rapporto di lavoro. Dall’altra, che non gli può essere imputato alcunché, poiché il medesimo, al momento in cui ha accettato il posto di lavoro, non poteva sospettare le circostanze infauste poi verificatesi. Al contrario gli elementi di cui disponeva erano sufficienti e rassicuranti, visto che da molti mesi i nuovi amministratori si adoperavano a sostenere la società.

A mente del ricorrente nemmeno il ritardo del pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022, nonché della prima rata dell’accordo transattivo, essendo dovuto a circostanze esogene (comportamento dell’ex AU; guerra in Ucraina), gli ha fatto dubitare della serietà e delle garanzie fornite dai nuovi amministratori e della capacità della SA di continuare l’attività. La prova che tutte le parti coinvolte fossero convinte che vi fossero serie possibilità per la società di riuscire a proseguire l’attività è del resto la concessione della moratoria concordataria (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione che ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza debba essere tutelato.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre giova evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.).

Ora, nella presente fattispecie, il ricorrente, il quale usciva da un’esperienza negativa alle dipendenze della __________ dove aveva accumulato un credito per salari arretrati dal 26 marzo 2019 al 28 gennaio 2021 oggetto dell’accordo transattivo del 18 marzo 2022, non ha ricevuto puntualmente i salari fin dall’inizio della nuova attività presso la SA (cfr. consid. 2.3.).

Nonostante l’insorgente abbia sostenuto che i nuovi amministratori gli avevano dato garanzie per il pagamento del debito relativo al primo periodo in cui aveva lavorato per la SA, come pure per i salari futuri, i salari di gennaio e febbraio 2022 sono stati corrisposti unicamente l’11 aprile 2022, data della moratoria concordataria (cfr. consid. 2.3.).

Del resto la società nemmeno gli ha tempestivamente versato la prima rata di fr. 5000.-- entro il 31 marzo 2022, come convenuto nell’accordo transattivo, bensì in ritardo (cfr. doc. 51).

In ogni caso il ricorrente ha sottoscritto il nuovo contratto di impiego il 24 gennaio 2022, ossia prima della conclusione dell’accordo transattivo del 18 marzo 2022 che ha poi condotto allo stralcio della causa pendente in Pretura avviata con petizione del 15 novembre 2021 (cfr. consid. 2.3.).

In simili condizioni, tutto ben considerato, i semplici solleciti del 14 e del 28 marzo 2022 a seguito del mancato pagamento dei salari di gennaio e febbraio 2022 non si rivelano sufficienti, a maggior ragione ritenuto il ruolo professionale dell’insorgente in seno alla società. Egli è infatti stato riassunto, in quanto era l’unico a conoscere a fondo i processi di produzione della società, per supportare il nuovo CdA nella ristrutturazione della società dopo la precedente gestione, rispettivamente nella riduzione dei debiti e nella richiesta di nuovi finanziamenti/leasing (cfr. doc. 110; 49). Il ricorrente, pertanto, ben doveva essere al corrente del fatto che la SA, anche nel periodo a partire da gennaio 2022, non disponesse di particolare liquidità.

Ne discende che l’insorgente, nel 2022, avrebbe fin da subito dovuto agire con maggiore incisività nei confronti dell’ex datore di lavoro e non limitarsi a semplicemente sollecitare il pagamento degli stipendi.

In proposito giova rilevare che ai sensi della giurisprudenza federale gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Cfr. pure STCA 38.2022.34 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. e STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate sopra; STCA 38.2022.37 dell’11 luglio 2022 consid, 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16 ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018.

Inoltre non va dimenticato che ex art. 337a CO in caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Benché dal lavoratore non possa essere preteso che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno proceda ai sensi dell’art. 337a CO (cfr. STFA C 264/04 del 20 luglio 2005 consid. 2.3.), tale facoltà può rivelarsi utile per il medesimo.

Al riguardo in una sentenza C 364/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b) l’Alta Corte ha peraltro stabilito:

" (…) Une absence de liquidités de l'employeur de longue durée peut justifier une demande de sûretés par le travailleur (art. 337a CO), si ce dernier peut craindre légitimement que son salaire ne lui soit pas versé conformément au contrat, cela à la différence d'un retard exceptionnel et de peu d'importance qui ne saurait compromettre la confiance du travailleur dans le respect par l'employeur de ses obligations (GABRIEL AUBERT, L'employeur insolvable, in :

Journée 1992 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 110). Lorsqu'il apparaît, selon les circonstances, que l'employeur ne pourra ou ne voudra pas s'acquitter, sans un retard excessif, de ses obligations, il est normal que le salarié soit mis en mesure d'exiger des sûretés et de résilier son contrat avec effet immédiat si ces dernières ne lui sont pas fournies (AUBERT, loc. cit., p. 110).”

Cfr. anche STFA C 367/01 del 12 aprile 2002 consid. 1.b).

Per completezza si rileva che in casu il datore di lavoro del ricorrente, sia nel 2019-2021 che dal gennaio 2022, è in ogni caso sempre stato la __________, indipendentemente dalla composizione del consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne il fatto che il ricorrente avrebbe sollecitato __________ e gli altri due amministratori in merito al pagamento dei suoi salari, oltre ad avere consegnato le due lettere di marzo 2022 (cfr. doc. 51), va osservato che gli interventi verbali, in linea di principio, non sono sufficienti per adempiere all’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.).

Per quanto attiene alle rassicurazioni verbali fornite da __________ all’insorgente al momento della consegna delle raccomandate di sollecito “che i salari gli sarebbero stati pagati e che era solo questione di dover attendere del tempo in quanto vari clienti avevano impostato dei pagamenti in favore di __________” e che “gli ho garantito i pagamenti arretrati in quanto la società non poteva fare a meno di lui per far ripartire la produzione e gli ho anche fatto presente la grossa offerta che __________ ha proposto ai soci russi per salvare __________ e garantirne il proseguo” (cfr. doc. 51), questa Corte pone, inoltre, in particolare evidenza che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).

In casu, infatti, è vero che i salari di gennaio e febbraio 2022 sono stati corrisposti l’11 aprile 2022, data della moratoria concordataria. È altrettanto vero, tuttavia, che in seguito egli non ha più ricevuto alcunché. In particolare lo stipendio di marzo 2022, che avrebbe dovuto essergli versato entro la fine di quel mese, non gli è stato bonificato.

D’altronde l’offerta di acquisizione delle azioni da parte della __________, che ha ad ogni modo avuto luogo soltanto ad aprile/maggio 2022, non si è conclusa positivamente, in quanto gli amministratori russi - che detenevano il 43% delle azioni della __________ - non hanno firmato il rogito (cfr. consid. 2.3.).

La guerra in Ucraina che ha comportato il congelamento dei fondi dei due nuovi amministratori russi (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è poi ininfluente, siccome, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.) e considerato che il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di sostenere le sanzioni dell'Unione europea (UE) contro la Russia, come pure che il blocco degli averi e delle risorse economiche quale sanzione contro la Russia è stato deciso con l’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022 (cfr. RS 946.231.176.72), il ricorrente, benché __________, ad aprile / maggio 2022, avesse offerto agli azionisti russi di riprendere le loro azioni per 680'000.-- (cfr. consid. 2.3.), avrebbe comunque dovuto nutrire seri dubbi sul futuro della società e quindi della possibilità di vedere coperti i suoi crediti salariali.

Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto di lavoro.

In proposito è utile rilevare che con giudizio 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 questa Corte ha confermato il diniego del diritto alle indennità per insolvenza a causa di sforzi insufficienti per ottenere i salari dovuti. Il TCA ha precisato che il ricorrente, da un lato, aveva già percepito in passato tali indennità alle dipendenze di una società di cui il socio e gerente era il medesimo socio e gerente dell’ultima datrice di lavoro. Dall’altro, che il medesimo doveva essere al corrente della situazione finanziaria difficile in cui versava la società.

2.5. La parte ricorrente ha fatto valere di avere discusso della nuova opportunità lavorativa presso la __________ con il proprio consulente del personale URC, il quale sarebbe stato perfettamente al corrente della vertenza giudiziaria nei confronti della società volta al recupero dei crediti derivanti dal procedente rapporto di lavoro e avrebbe avallato l’opportunità (cfr. doc. I pag. 2, 5, 8).

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha, inoltre, il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

Ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare l’adempimento di una delle condizioni del diritto alle prestazioni.

La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.2; DTF 139 V 524 consid. 2.2.; DTF 131 V 472 consid. 4.3.).

L’Alta Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

In una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

2.6. In concreto le sole di indicazioni relative al “contenzioso con l’ultimo datore, che potrebbe scaturire in una riassunzione” (cfr. doc. 24), come pure al fatto che “questo giovedì (n.d.r.: 18 novembre 2021) avremo finalmente la convocazione dal giudice il quale dovrebbe a sua volta convocare l’assemblea dei soci di __________ per revocare l’attuale Amministratore (__________). I soci hanno già definito il CdA nuovo che sostituirà __________ e hanno preso l’impegno ad assumermi per dare continuità al progetto e al futuro della società. Potrò firmare il contratto appena revocato l’amministratore (tra il 10 e il 15 dicembre). Ad oggi posso farmi rilasciare da loro una dichiarazione in cui si impegnano ad annullare il licenziamento illegittimo e a riassumermi” (cfr. doc. 39) e che “venerdì (n.d.r.: 21 gennaio 2022) ho finalmente discusso con i nuovi amministratori il mio contratto. Prima c’erano troppe urgenze che hanno dovuto gestire create dall’amministratore revocato che ha fatto molti danni, debiti e anche molti reati” (cfr. doc. 33) fornite al consulente URC, senza ulteriori elementi, in particolare riguardanti le condizioni finanziarie effettive - ad esempio la liquidità per far fronte alle spese correnti - della società a seguito dei cambiamenti intervenuti a decorrere dalla fine del 2021 a livello di consiglio di amministrazione e di soci, non erano, in ogni caso, sufficienti all’assicuratore per potersi rendere conto che la situazione dell’assicurato rischiava di mettere in pericolo il suo diritto alle prestazioni LADI, segnatamente al diritto alle indennità per insolvenza (al riguardo cfr. STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006, citata al consid. 2.8.; STCA 38.2011.92 del 18 aprile 2012 consid. 2.13.).

Al riguardo va pure sottolineato, in primo luogo, che i colloqui con il consulente URC avvenivano contestualmente alla sua iscrizione in disoccupazione quale persona alla ricerca di un impiego e al beneficio di indennità di disoccupazione (art. 8-30 LADI; cfr. doc. 24). Non risulta, per contro, che sia stata chiesta consulenza per quanto concerne l’indennità per insolvenza (art. 51-58 LADI).

In secondo luogo, non era ancora dato di sapere come il ricorrente, confrontato con un eventuale ritardo di pagamento del salario, si sarebbe comportato dal profilo dell’obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 2 LADI.

L’art. 27 cpv. 2 LADI, d’altronde, come visto sopra, non comporta il dovere da parte degli organi delle singole assicurazioni sociali di incitare o di fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità possibili.

Considerata la presenza agli atti dei documenti relativi al contenuto delle conversazioni e dei messaggi tra il ricorrente e l’URC (cfr. doc. A3; A9; 24; 33-39) e in applicazione del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.), in casu non si rivela peraltro necessario dare seguito alla richiesta formulata nell’impugnativa di richiamare l’incarto dell’URC (cfr. doc. I pag. 11).

Di conseguenza nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC.

2.7. In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 novembre 2022 emessa dalla Cassa deve essere confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

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Gerichtsentscheide

51