Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.99
Entscheidungsdatum
07.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.99

Lugano 7 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 novembre 2021 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 27 luglio 2021 (cfr. doc. 89), con cui aveva respinto la domanda di indennità di disoccupazione avanzata dal RI 1 il 3 giugno 2021, stabilendo altresì che il “nuovo” guadagno assicurato - ritenuto che l’assicurata, come si vedrà, aveva già beneficiato di un primo termine quadro di riscossione – ammontava a fr. 4'020.- e che l’interessata non subiva una perdita di guadagno indennizzabile.

La Cassa ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…) La sig.ra RI 1 si è iscritta in disoccupazione, rivendicando il suo diritto in data 3 giugno 2021. La stessa ha beneficiato di un termine quadro precedente, dal 3 settembre 2018 al 2 giugno 2021. (…).

Nel caso specifico, la nostra Amministrazione ha verificato nuovamente il caso dell’Assicurata e comunichiamo che non è possibile tenere in considerazione il guadagno assicurato “vecchio” di fr. 7'678.- nel nuovo termine quadro, in quanto, ogni apertura di un nuovo termine quadro comporta, per legge, un nuovo calcolo del guadagno assicurato e, più precisamente, sulla base effettiva di quanto un’Assicurata/o ha percepito nella/e sua/e attività lavorativa/e (guadagno intermedio = guadagno assicurato – art. 37 cpv. 1 – 3bis OADI).

Ne deriva che se si aprisse un nuovo termine quadro dal 3 giugno 2021, il guadagno assicurato sarebbe di fr. 4'020.- (vedi tabella allegata). Il calcolo mensile effettuato dall’Avvocato, nel suo atto di opposizione, è di fr. 4'012.-.

Finché, tuttavia, non vi sarà un diritto alla compensazione a favore dell’Assicurata, il termine quado deve, per legge, essere posticipato fino al mese ove ci sarà un versamento a favore della persona iscritta in disoccupazione. (…)

Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse subire una diminuzione delle ore lavorative nei prossimi mesi, la sua domanda relativa al diritto alle indennità potrebbe essere accolta, qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del suo nuovo guadagno assicurato rapportato all’80 rispettivamente 70%.” (cfr. doc. 102)

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA tempestivo ricorso, postulando l’accoglimento del gravame e quindi l’annullamento della decisione del 27 luglio 2021, rispettivamente della decisione su opposizione del 2 novembre 2021, il riconoscimento di un’indennità di disoccupazione che deve essere calcolata a fronte di un guadagno assicurato di fr. 7'678.- (e, quindi, non di fr. 4'020.- come ritenuto dalla resistente) ed ha protestato spese, tasse e ripetibili.

A sostegno delle pretese ricorsuali della propria assistita, la legale ha addotto:

" (…) La ricorrente, classe 1960, divorziata con due figli adulti e indipendenti, docente di SE, abilitata all’insegnamento dell’__________ per il medesimo livello, provvede in modo autonomo al proprio mantenimento, considerato come l’ex marito, da cui ha divorziato nel 2015, non le versa alcun contributo. Negli ultimi anni è riuscita nell’intento di reperire delle attività di insegnamento. Per quanto non riesce a guadagnare con il proprio lavoro, fa capo all’AD.

In data 27 luglio 2021, la ricorrente ha ricevuto la decisione inerente le indennità per il mese di giugno 2021, che ha ritenuto errata. Per questo motivo ha sollevato opposizione, sottolineando come la decisione impugnata contenesse un errore di fondo, ovvero l’aver confuso un lavoro stabile con incarichi a termine. Da ciò anche un errore di calcolazione. In sostanza si riprende la formulazione utilizzata:

“La Cassa ha giustificato la decisione in questione sostenendo che il guadagno intermedio incassato dall’opponente (a suo [ndr: dire] fr. 5'156.-), sarebbe superiore al salario assicurato (fr. 4'020.- x 75.57%) e da ciò l’assenza di un buon diritto a pretendere le indennità. L’importo di fr. 5'156.-, sempre secondo la Cassa, si comporrebbe di:

  • fr. 3'165.35 dal __________;

  • fr. 775.- dalla __________;

  • fr. 382.85 dalla __________;

  • fr. 680.- dalla __________;

  • fr. 152.80 indennità di vacanze docente supplente.

Il calcolo è errato per i seguenti motivi:

  • il salario assicurato non ammonta a fr. 4'020.-, ma a fr. 7'678 (cfr. doc. B), il cui 70% ammonta a fr. 5'375.-;

  • l’opponente ha lavorato a tempo determinato per il __________ dall’8 marzo al 31 agosto 2021 (cfr. doc. D), ricoprendo cosiddette 18 unità didattiche (UD), pari ad un pensum del 56.25%. L’assunto della Cassa, secondo cui l’opponente “continua a lavorare con uno stipendio complessivo …” (cfr. decisione impugnata, primo paragrafo, oggetto), è dunque errata. L’incarico è terminato. Da settembre 2021 l’opponente sarà attiva quale docente di EF presso l’Istituto __________ (cfr. doc. H), che l’ha incaricata di coprire 10 UD: non è ancora in grado di esibire il foglio salario, ma facendo un calcolo approssimativo che tiene conto del fatto che si tratta di poco meno della metà dell’incarico precedente, trattasi, grosso modo, di fr. 1'600.-. Ritornando al periodo in questione, l’opponente ha dunque incassato sei stipendi, per un totale di fr. 17'305.-, pari a mensili fr. 2'884.- (cfr. doc. E);

  • con la __________ l’opponente ha stipulato un contratto a termine (cfr. doc. D), ragion per cui il commento di cui al punto precedente (“continua a lavorare…”) vale anche per questo incarico. Ciò detto, si precisa che anche il calcolo è errato. Detto contratto ha assicurato all’opponente, da gennaio a giugno 2021, un impegno (indicativo) di 24h/mese, a fr. 25.-/h. Ovvero fr. 600.-, mensili lordi, ritenuto che le ore lavorative supplementari vengono beninteso remunerate. Dall’estratto conto per il medesimo periodo (oltre luglio e agosto), si evince che l’ultimo versamento risale, appunto, al 25 giugno 2021 (cfr. doc. E). Per un totale di fr. 4'254.-, che suddiviso su sei mesi da un mensile di fr. 709.- e non fr. 775.- come calcolato dalla Cassa. Se si effettua il conteggio su 12 mesi, per il periodo da giugno a dicembre 2020, emerge che l’opponente ha incassato complessivi fr. 3'860.-, ovvero fr. 643.- mensili (cfr. doc. F). Detto altrimenti, l’incasso calcolato su 12 mesi dà una media di fr. 676.- mensili. Considerato che ciò è più favorevole per l’opponente, la stessa ha diritto all’applicazione di detto metodo di computo;

  • l’opponente ha effettivamente incassato, per il mese di giugno 2021, fr. 680.- dalla __________. Trattasi dell’unico importo riferito al periodo in questione. Ha poi incassato un ulteriore importo di fr. 700.- per il mese di agosto, che non fa testo per il periodo di computo in questione. Tale importo va spalmato su un periodo di 6 mesi, o se favorevole all’assicurato di 12 mesi (cfr. anche mail __________ per il tramite di __________ 19 agosto 2021). Ergo, fr. 56.- mensili;

  • medesimo discorso vale per l’indennità vacanze docente supplente, pari a fr. 152.80. mensilmente fr. 13.-.

Tutto ciò considerato, la media mensile ammonta a:

  • fr. 2'884.- dal __________;

  • fr. 676.- dalla __________;

  • fr. 383.- dalla __________;

  • fr. 56.- dalla __________;

  • fr. 13.- indennità vacanze docente supplente

fr. 4'012.-

A fronte di un guadagno assicurato di fr. 7'678.- (il cui 70% ammonta a fr. 5'375.-), ne consegue una differenza di fr. 1'363.-.

L’opponente ha ricevuto per il periodo di computo interessato un importo di fr. 205.05, a fronte di un importo che avrebbe dovuto incassare di fr. 1'363.-. Chiede dunque che le sia assicurata la differenza di fr. 1'158.-.

Sottolinea altresì, ancora una volta, che la sua situazione lavorativa (…) non è stabile e in tal senso ne andrà tenuto conto anche per i mesi avvenire. La stessa confida sul fatto che possa ancora reperire altri incarichi, supplenze o quant’altro, ma, come detto in entrata, stante l’età e il costo che ne deriva per il datore di lavoro, non sarà per nulla scontato.”.

La Cassa si è tuttavia riconfermata nella sua decisione, sostenendo che non sarebbe possibile rifarsi al guadagno assicurato del termine quadro precedente (fr. 7'678.-), in quanto la riapertura di un nuovo termine quadro comporterebbe una ricalcolazione ex novo. La Cassa ha inoltre precisato che “finché…non vi sarà diritto alla compensazione a favore dell’assicurata, il termine quadro deve, per legge, essere posticipato fino al mese ove ci sarà un versamento a favore della persona iscritta alla disoccupazione” (cfr. decisione impugnata, pagina 3). Concetto che è tutto fuorché chiaro. Pertanto la ricorrente ha chiesto alla Cassa spiegazioni su quest’ultima frase, chiedendo in sostanza la riapertura del termine quadro e un riconteggio, avendo subito una notevole diminuzione delle ore di lavoro, da 18 UD a 10 UD, corrispondenti a circa 1/3 in meno dello stipendio. La Cassa parrebbe intenzionata, preso atto della situazione, a riaprire il caso con i dati assicurati (cfr. doc. B). I riconteggi sono in corso.

Sia quel che sia, la ricorrente rimane ferma sulle sue posizioni espresse in sede di opposizione.” (cfr. doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa e, in particolare, ha osservato quanto segue:

" (…) Nel suo atto di ricorso, come pure era già stato indicato nella sua opposizione, l’Avvocato, per il tramite della sua patrocinata, sostiene che il guadagno assicurato della sig.ra RI 1, per il nuovo termine quadro, ossia dal 3 giugno 2021, ammonti a CHF 7'678.-, il cui 70% corrisponde a CHF 5'375.-.

La stessa ritiene che la sua patrocinata abbia incassato durante il mese di giugno 2021, un mensile di fr. 4’012.- (cfr. dettaglio nel ricorso) a fronte di un guadagno assicurato di fr. 7'678.- (il cui 70% ammonta a fr. 5'375.-), ne consegue una differenza a favore della signora RI 1 di fr. 1'363.-. Considerato che quest’ultima ha ricevuto un versamento dalla CD a titolo di compensazione di fr. 205.05, la stessa richiede la differenza di CHF 1'158.- (1'363.- - 205.05).

Come già spiegato nella risposta su opposizione, il termine quadro, aperto il 3.9.2018, è già stato posticipato e pertanto già comprensivo della proroga determinata dalla SECO e legata alla pandemia COVID-19.

Vale a dire che il termine quadro dell’Assicurata, iniziato il 3 settembre 2018, e scadente inizialmente il 2 settembre 2020, con suddetta proroga, è stato prolungato di 9 mesi, ossia fino al 2 giugno 2021.

Occorre innanzitutto sottolineare che la compensazione, ricevuta dalla Sig. ra RI 1 per il mese di giugno 2021 si riferisce unicamente ai primi due giorni di questo mese e riguarda pertanto ancora il precedente termine quadro (dal 3 settembre 2018 al 2 giugno 2021) e quindi conteggiata tenendo in considerazione il precedente guadagno assicurato ammontante a CHF 7'678.-.

Invece, dal 3 giugno 2021, come sopra ribadito, l’Assicurata ha fatto richiesta di un nuovo diritto, la Cassa ha verificato dapprima il periodo di contribuzione (conseguentemente tutte le attività lavorative dell’Assicurata) ed in seguito, ha effettuato il calcolo del guadagno assicurato, fissandolo a CHF 4'020.- dal 3 giugno 2021 (cfr. tabella allegata).

I redditi mensili delle diverse attività dell’Assicurata, per il mese di giugno 2021, ammontavano a:

  • CHF 3'165.35 __________;

  • CHF 775.00 __________

  • CHF 382.85 __________;

  • CHF 680.00 __________;

  • CHF 152.60 indennità vacanze docente supplente.

Il totale di queste attività è di CHF 5'155.80 e, considerato che questa somma è superiore al suo nuovo guadagno assicurato di CHF 4'020.- (addirittura anche già al 100% senza dedurre la percentuale relativa al tasso di indennità, ossia il 70 rispettivamente 80%), non risulta alcuna perdita di guadagno e pertanto non è possibile versare alcuna compensazione.

L’importo medio mensile dichiarato dall’opponente di CHF 4'012.-, comunque non corretto, qualora la Cassa dovesse, tuttavia, per mera ipotesi considerarlo, non porterebbe, ad ogni modo, ad alcuna modifica di quanto sopra ribadito, poiché anche in questo caso non vi è una perdita.

Tale tema è stato spiegato più volte, come pure nel nostro atto di opposizione, pertanto ci chiediamo se non siamo in presenza di una certa temerarietà da parte dell’Avvocato che ha elaborato questo ricorso, in quanto non è possibile tenere in considerazione il guadagno assicurato “vecchio” ammontante a Fr. 7'678.- nel nuovo termine quadro. Infatti ogni apertura di un nuovo termine quadro comporta, per legge, un nuovo calcolo del guadagno assicurato e, più precisamente, sulla base effettiva di quanto un’assicurata/o ha percepito nella/e sua/e attività lavorativa/e (guadagno intermedio = guadagno assicurato – art. 37 cpv. 1 – 3bis OADI).

A titolo abbondanziale e come già ribadito nella nostra opposizione, qualora la Sig.ra RI 1 dovesse subire una diminuzione delle ore lavorative nei prossimi mesi, la sua domanda per un diritto alle indennità potrebbe essere accolta, qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del suo nuovo guadagno assicurato rapportato alla percentuale di tasso di indennità e se tutti gli altri presupposti di legge saranno adempiuti.” (cfr. doc. III).

1.4. L’11 gennaio 2022, questa Corte ha trasmesso alla ricorrente la risposta di causa della resistente ed ha assegnato alle parti - rimaste, poi, silenti - un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se rettamente, o meno, la Cassa ha negato all’assicurata l’erogazione delle prestazioni a decorrere dal 3 giugno 2021, tenendo in considerazione un “nuovo” guadagno assicurato, pari a fr. 4'020.-.

2.2. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli e se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.

Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

2.3. L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato:

" (…) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).

4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente

  • diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2 e la STF 8C_669/2020 del 17 novembre 2020 con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 38.2020.27 del 24 settembre 2020.

A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del resto:

" Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."

2.4. In virtù e nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine (cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al cpv. 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

È altresì utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione. Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile, mentre, ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

2.5. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22 (cfr. supra consid. 2.2.). Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.

In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo il Tribunale federale, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

2.6. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO prevede, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione ai nuovi termini quadro, quanto segue:

" B48 Non è possibile aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione prima della scadenza del precedente termine quadro.

B49 Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se non vi è alcuna interruzione tra il vecchio e il nuovo termine quadro, l’inizio del nuovo termine quadro può coincidere con un sabato o una domenica.

B50 In caso di cambiamento del termine quadro, tutti i contatori delle indennità vengono azzerati, escludendo in tal modo qualsiasi trasferimento nel nuovo termine quadro di indennità giornaliere non riscosse, di indennità giornaliere non richieste secondo l’art. 28 LADI o di giorni esenti dall’obbligo di controllo non presi. Anche il contatore dei «giorni di attesa» viene azzerato: ciò significa che i giorni di attesa non effettuati non vengono trasferiti nel nuovo termine quadro. Tuttavia, il termine di 30 giorni di cui all’art. 28 cpv. 1 LADI non è interrotto dal cambiamento del termine quadro.

B51 I giorni di sospensione non ancora effettuati, se non sono già scaduti, vengono trasferiti nel nuovo termine quadro.

B52 In caso di cambiamento del termine quadro, la cassa deve aprire un nuovo dossier contenente tutti i documenti elencati all’art. 29 cpv. 1 OADI e ricalcolare il guadagno assicurato nonché l’importo dell’indennità giornaliera. Se l’inizio del nuovo termine quadro non coincide con l’inizio di un periodo di controllo, la cassa allestisce 2 conteggi separati per il periodo di controllo in questione.”

Sul salario determinante dispone quanto segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg.”

Circa, invece, al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, la Prassi LADI ID, in particolare al punto C15, prevede che

" C15 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 6 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione se tale salario è più elevato del salario medio degli ultimi 6 mesi.”,

mentre sul calcolo del guadagno assicurato in un nuovo termine quadro ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI, al punto C43, dispone quanto segue:

" C43 Il guadagno assicurato in un nuovo termine quadro è calcolato come per il primo termine quadro secondo le disposizioni dell’art. 37 cpv. 1-3bis OADI. I periodi di contribuzione con un reddito non adeguato non vengono in linea di principio esclusi (eccezione C44 segg.).”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.7. Nell’evenienza concreta, dagli atti emerge che RI ,1 docente di ___________, cittadina svizzera nata il _________ 1960, si è iscritta in disoccupazione a decorrere da settembre 2018 (cfr. doc. 1).

Il 3 giugno 2021, scaduto il primo termine quadro di riscossione, l’assicurata ha nuovamente rivendicato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace di lavorare a tempo pieno, di percepire un reddito da attività dipendente essendo attiva, sulla base di un incarico in essere dal 1° settembre 2020, presso le Scuole __________ (nella misura del 56.25 %; cfr. doc. 92), nonché presso la __________, e ciò dal 1° gennaio 2021 fino a fine giugno 2021. Proprio la scadenza di tale rapporto lavorativo è stata indicata dalla ricorrente a valere quale “ultimo giorno di lavoro effettuato” (cfr. doc. 91).

Quale motivo della disdetta, RI 1 ha indicato quanto segue:

" Il contratto __________ verrà probabilmente ripreso da settembre e valutando quantità di ginnaste e allenatori presenti con la nuova stagione a selezioni effettuate.

In data 28.5.21 sono usciti i Concorsi comunali ai quali parteciperò come tutte gli anni, saprò solo a fine agosto se ci saranno incarichi previsti per me o sarò iscritta alle supplenze come gli ultimi anni.”

(cfr. doc. 91)

Il 27 luglio 2021, la Cassa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 giugno precedente, rilevando che il guadagno assicurato di RI 1 a decorrere dal 3 giugno 2021 ammontava a fr. 4'020.- mensili e che, tenuto conto dello stipendio percepito, a quel momento, ella non subiva alcuna perdita di guadagno e non poteva, dunque, beneficiarie delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 89).

Il 28 luglio 2021, la resistente ha trasmesso all’assicurata il conteggio a valere per il mese di giugno 2021 (per due giorni di controllo), dal quale emerge che le indennità giornaliere indennizzabili ammontavano a fr. 205.05 (cfr. all. a doc. 94).

Con mail del 9 agosto 2021, la ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:

" (…) In data 03.08.2021 ho ricevuto la decisione in merito al rinnovo del termine quadro per la disoccupazione che mi concerne, e qualche giorno dopo il vostro Conteggio per il mese di giugno che riporto qui sotto:

  • Pagati fr. 404.40 OK

  • Diritto rimanente fr. 218.9

Avrei ancora diritto a questi giorni rimasti?

  • Vacanze maturate 13 giorni

Avrei ancora diritto a questi giorni di vacanza?

Se sì entro quale termine?

Accompagno l’allegato di cui sopra con il mio CV; visto che non ci conosciamo in modo approfondito le inoltro altre informazioni che ritengo possano tornare utili.

Le chiedo cortesemente di voler verificare i dati in vostro possesso, confrontandoli con quelli che vi sto trasmettendo, in quanto ho delle discrepanze che non mi spiego.

Non vorrei, che proprio a causa di informazioni incomplete e/o dati mancanti, la decisione negativa da voi presa (qui in copia) e trasmessami, avrebbe potuto essere diversa. Mi diceva giorni fa al telefono che la mia richiesta sarebbe stata visionata e/o verificata da un vostro dipendente o superiore, per cui la prego di voler girare questi miei scritti e i relativi allegati anche a questa persona.

A tale scopo, invio anche l’Atto di Incarico, scaturito a posteriori dalla presa di posizione del __________ che ha retroattivamente (8.3.-31.8.2021) trasformato la supplenza in incarico per l’anno scolastico 2020-2021 per 18 UD, pari al 56.250% come potete leggere questo incarico è a termine: perciò allego anche quello della sig. __________ dove è specificato il termine di fine agosto 2021.

Preciso anche che il contratto con la __________ era terminato a giugno quindi non mi pagano poiché non lavoro i mesi di luglio e agosto (sono previste vacanze e numero ridotto di allenatori per le poche ginnaste presenti) un nuovo contratto dovrebbe ripartire da settembre 2021.

Come annunciato anche al consulente URC sig. __________, da luglio ho diretto, pe le prime due settimane, __________ e le prime due settimane di agosto lavoro la mattina per la __________.

Nota bene: citazione “tenuto conto che continua a lavorare con uno stipendio complessivo…” non corrisponde quindi alla realtà, come sopra spiegato.

A giugno di ogni anno inoltro le candidature in quasi tutto il Cantone nei tre ambiti seguenti: titolare SE al 100% o 50%, docente EF per il quale ho l’abilitazione e per le ore d’insegnante d’appoggio assegnate ad ogni sede con più di 22 allievi.

Ci tengo a sottolineare la mia buona volontà nelle ricerche di lavoro, considerando tutti i concorsi effettuati (più di un centinaio) i quali, purtroppo, non hanno dato finora esito positivo.

Inoltre a tutt’oggi sono ancora in attesa alcune risposte da parte dei Municipi presso i quali ho inoltro e continuo ad inviare concorsi relativi ai posti vacanti nel Cantone.

Purtroppo, le ricerche effettuate, ad oggi hanno dato esito negativo in ben 54 candidature!

Mi è stato detto molto chiaramente che, essendo al massimo della scala di stipendio, costo troppo e pertanto la scelta cade su candidati più giovani, che generano spese di contributi inferiori.

Ribadisco tuttavia il mio impegno e la mia serietà: purtroppo, l’età non gioca a mio favore, ma questo fatto esula dalla mia capacità di incidere su eventuali decisioni.

Mi domando cosa può dunque fare una persona alla quale mancano una manciata di anni per andare in pensione?

Erodere magari i risparmi di una vita e accedere all’assistenza sociale?

Auspico vivamente, che ci possa essere un epilogo diverso alla mia carriera lavorativa.

Ritornando al nocciolo della questione mi è inoltre poco comprensibile il motivo per il quale, per la decisione finale, vi siate basati unicamente sulle entrate del mese di giugno 2021, che come detto poco sopra ritengo non siano rappresentative.

Lo stesso discorso vale anche per le cifre che avete indicato nel calcolo e che si discostano dai dati in mio possesso: non ho ricevuto alcuna ricalcolazione delle Sede di __________.

A tal proposito chiedo quindi di volermi chiarire:

  1. Per i vostri calcoli, considerate gli stipendi LORDI, oppure il NETTO dei diversi salari?

  2. Come mai non si è tenuto conto della particolare situazione e dei dati completi di tutti i 3 anni (comprensivi dei prolungamenti dovuti al Covid)?

In considerazione di quanto esposto mi vedo costretta a ricorrere contro la vostra decisione. (…)” (cfr. doc. 94)

Il 19 agosto 2021, la Cassa ha risposto come segue alla mail della ricorrente:

" (…) I giorni di indennità e giorni di vacanza a saldo alla scadenza del Termine Quadro decadono e non possono più essere indennizzati. Per quanto riguarda la decisione circa il rifiuto delle prestazioni dal 03.06.2021 se non fosse d’accordo ha la facoltà di presentare opposizione scritta presso la nostra __________, entro il termine di 30 giorni dal momento della ricezione della decisione. Questo termine non decorre nel periodo dal 15.07.2021 al 15.08.2021. Pertanto i 30 giorni decorrono dal 16.08.2021. Per presentare opposizione può anche inoltrare l’e-mail del 09.08.2021 firmata che ha scritto.

Alle domande che pone qui di seguito le elenco le risposte:

  1. Per i nostri calcoli consideriamo sempre gli stipendi lordi;

  2. Si è tenuto conto per il periodo contributivo anche dei periodi prolungati a seguito del COVID, mentre per il calcolo del guadagno assicurato bisogno tener conto della media dei salari degli ultimi 6 mesi o se il calcolo è più favorevole per l’assicurato, la media degli ultimi 12 mesi.” (cfr. doc. 94)

In data 13 settembre 2021, l’assicurata, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha, quindi, interposto opposizione contro la decisione del 27 luglio 2021. Contestualmente, oltre a porre in evidenza il fatto che quella della propria assistita non sarebbe una situazione lavorativa stabile, la legale ha osservato quanto suindicato (poi ripreso, pressoché in toto, nel ricorso presentato innanzi a questa Corte; cfr. supra consid. 1.2. e doc. 97).

Il 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 102), respinto l’opposizione di RI 1.

L’11 novembre 2021, la resistente ha chiesto all’assicurata, al fine di stabilire “se subisce una perdita indennizzabile”, di trasmettere gli attestati di guadagno intermedi allestiti dai seguenti datori di lavoro:

" Per il mese di luglio 2021: __________


Per il mese di agosto 2021: __________


Per il mese di settembre 2021: __________


Per il mese di ottobre 2021: __________



__________”

(cfr. doc. 103)

Il 12 novembre 2021, l’assicurata ha comunicato alla Cassa che:

" (…) Come può leggere sotto in risposta al mio avvocato la mia situazione finanziaria è molto critica. Chiedo se può chiamarmi ancora nel pomeriggio entro le 15:30 oppure nei pomeriggi di settimana prossima, per capire se ci sono reali possibilità di riaprire un nuovo termine quadro che mi permetterebbe di compensare con la disoccupazione ed arrivare almeno al minimo vitale alla somma di fr. 4'020.-.” (cfr. doc. 104),

ed inoltrato la seguente mail, trasmessa al proprio legale dopo che l’avv. RA 1 le aveva comunicato l’esito dell’opposizione interposta contro la decisione del 27 luglio 2021:

" (…) Buongiorno avvocato, la mia situazione è la seguente da settembre ho un incarico di solo 10 UD settimanali alle SE di __________ pari a meno di 1/3 di stipendio per l’esattezza fr. 2.044.30 a cui si aggiungono le 6 ore settimanali della __________ come da contratto a 25.- fr. orari: 6 x 4= 24 x 25= 600 per un totale di 2'644.30 a questo qualche volta di possono aggiungere supplenze scolastiche o sostituzioni di colleghi… settembre nessuna supplenza scolastica svolgibile mi è pervenuta, a ottobre ho lavorato due mattinate di mercoledì 4UD a __________ e __________ in seguito 3 UD giovedì pomeriggio; mentre per la __________ ho percepito 687.50 fr. a settembre e 635.40 fr. a ottobre per qualche ora supplementare. Nell’art. 9 LADI al capoverso seguente il 4…si cita: “qualora la sig.ra RI 1 dovesse subire nei prossimi mesi una diminuzione delle ore lavorative la sua domanda relativa al diritto alle indennità potrebbe essere accolta qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del suo nuovo guadagno assicurato rapportato all’80 rispettivamente al 70%. Più sopra nella medesima pagina: “Secondo l’art. 11 LADI al capoverso cito di nuovo “Nel caso specifico la nostra Amministrazione ha verificato nuovamente il caso dell’Assicurata e comunichiamo che non è possibile tenere in considerazione il guadagno assicurato vecchio di fr. 7'678.-… Ne deriva che se si aprisse un nuovo termine quadro da 03.06.202 il guadagno assicurato sarebbe fr. 4.020.- … nel calcolo dell’Avvocato nel suo atto di opposizione è di fr. 4.021.-. Questo valeva per il mese di maggio e giugno 2021.

Siccome ritengo impossibile vivere in Svizzera ad uno stipendio di fr. 2'644.30 ritengo di aver subito una notevole diminuzione delle ore lavorative (18 UD lo scorso anno scolastico e solo 10! questo). Sarebbe per me importantissima la somma a coprire 70/80 della cifra indicata di 4.020.- fr. per questo intendo lottare ulteriormente per i miei diritti. Non sono una lazzarona e sto facendo tutto quanto è nelle mie possibilità per arrivare a una degna pensione senza dover intaccare i miei risparmi che dovrebbero sostentarmi nella vecchiaia. Non intendo finire in assistenza!!!” (cfr. doc. 104)

Il 15 novembre 2021, RI 1 ha fornito riscontro allo scritto del precedente 11 novembre dell’amministrazione cui ha trasmesso la documentazione richiesta, eccezion fatta per i dettagli relativi agli stipendi corrispostile dai Comuni di __________ e __________, non ancora disponibili (cfr. all. C a doc. I).

Ne emerge che gli stipendi lordi percepiti dalla ricorrente ammontano a fr. 6'494.05 per il mese di luglio, fr. 5'437.85 per agosto, fr. 3'035.45 per settembre e fr. 3'093.30 per ottobre 2021 (cfr. all. C a doc. I).

2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 3 settembre 2018, prolungato fino ad inizio giugno 2021), ha sempre conseguito un guadagno intermedio, lavorando quale docente di __________ presso, in particolare, scuole elementari ed associazioni (cfr. attestati di guadagno intermedio agli atti; e supra consid. 2.7.)

Alla richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha provveduto, ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), a riesaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità fossero soddisfatti e, per quanto attiene in particolare le pretese ricorsuali a ricalcolare il guadagno assicurato.

Nel caso di specie tale operazione ha visto diminuire il guadagno assicurato mensile dai fr. 7'678.- calcolati per il primo termine quadro di riscossione, a fr. 4'020.-.

Tale ultimo importo - il cui calcolo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente nell’ammontare, ritenuto che la medesima si limita a ritenere che la Cassa avrebbe dovuto riprendere il “vecchio” guadagno assicurato - è stato rettamente determinato dalla Cassa sulla base del salario medio conseguito dalla ricorrente negli ultimi sei mesi di contribuzione che hanno preceduto il nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). A ragione la resistente non ha, infatti, tenuto in considerazione il salario medio degli ultimi dodici mesi, essendo pari a fr. 3'980.80 (cfr. doc. 90) e, quindi, inferiore a quello conteggiato dall’amministrazione.

Quanto ai salari conseguiti da RI 1 nel corso del mese di giugno 2021, dagli atti emerge che all’assicurata sono stati corrisposti, rispettivamente, dalla __________ (cfr. doc. 83), dal __________ (cfr. doc. 85), dalla __________ (cfr. doc. 86) e dalla __________ (cfr. doc. 87), oltre complessivi fr. 4'020.- di modo che la conclusione della resistente, che ha stabilito che in tali condizioni, a fronte di un guadagno assicurato pari a fr. 4'020.- (dal quale va, poi, dedotta la percentuale relativa al tasso di indennità ai sensi dell’art. 22 LADI; cfr. supra consid. 2.2.), la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno nel periodo in esame, non presta fianco a critiche.

Per il mese di giugno 2021 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurata non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012).

Ne consegue che la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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