Raccomandata
Incarto n. 38.2021.87
rs
Lugano 7 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 maggio 2021 la RI 1 di __________, attiva nel campo del __________, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2021 (cfr. doc. 1).
Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce uno dei due dipendenti della società (con contratto di lavoro di durata indeterminata) e che la perdita di lavoro probabile è del 20% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “(…) importante diminuzione di richieste di lavoro in quanto i clienti fidelizzati e nuovi non investono in nuovi progetti” (cfr. doc.1 p.to 2.2).
1.2. Il 16 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, in relazione al versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021, rilevando:
" (…)
1.2. Nel caso in esame, con lo scritto del 02.06.2021 vi è stato chiesto di completare la documentazione necessaria all’esame del vostro preannuncio di lavoro ridotto e siete stati resi attenti in merito alle conseguenze di una mancata collaborazione.
Constatato che il termine impartito, ovvero quello del 09.06.2021 è trascorso senza ricevere alcuna presa di posizione da parte vostra (nessuna produzione della documentazione richiesta) lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro non computabile.
1.3. Contro la decisione del 16 giugno 2021 la RI 1, rappresentata da __________ di RA 1, il 18 giugno 2021, ha interposto opposizione, asserendo in buona sostanza di aver creduto di avere inviato correttamente il 9 giugno 2021 quanto richiesto all’amministrazione. A comprova la rappresentante ha trasmesso la cartella della società con i dati caricati il 9 giugno 2021 (cfr. doc. 3).
1.4. A seguito dell’opposizione l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, inviato tramite posta A, ha invitato la rappresentante della RI 1 a indicare in una tabella la cifra d’affari mensile aggiornata a settembre 2021 con la precisazione che “la documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 12 ottobre 2021, con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarà possibile decidere in base agli atti (art. 28, 40 e 43 LPGA)” (cfr. doc. 4).
La parte interessata non ha dato seguito a tale domanda.
1.5. Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16 giugno 2021, evidenziando:
" (…)
Da tali cifre si può osservare che la ditta presenta un andamento positivo (+15%) per la prima parte dell’anno, ovverosia da gennaio a maggio 2021, considerando la media per lo stesso periodo calcolata sui ricavi degli anni 2017, 2018 e 2019 ed escludendo l’anno 2020, in quanto fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19.
Appare poco plausibile quanto asserito dall’opponente, in particolare con riguardo al periodo di preannuncio, segnatamente che “nel campo pubblicitario ed eventi tanti clienti si sono fermati e non hanno continuato con dei progetti perché sono stati annullati”, ritenendo che gli eventi possono oggi svolgersi nel rispetto delle prescrizioni previste dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare (818.101.26) e delle ormai diffuse regole di contenimento della pandemia Covid-19 e non avendo la ditta fornito un’adeguata documentazione che comprovi il contrario.
Non gioca in tal senso alcun ruolo lo scambio di email dove il cliente (…) dichiara che “A causa di importanti cambiamenti le mie società non possono per il momento permettersi ulteriori investimenti”. Non essendoci in questa comunicazione alcun riferimento alla pandemia si deve concludere che l’azienda non è stata in grado di comprovare con il necessario grado di verosimiglianza la correlazione tra la perdita di lavoro e la pandemia Covid-19.
Visto quanto precede, alla luce della giurisprudenza citata, si deve dunque concludere che la perdita di lavoro lamentata dall’azienda non è computabile. Il diritto all’indennità per lavoro ridotto non può pertanto essere riconosciuto (…).” (Doc. A)
1.6. Contro la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la RI 1, sempre assistita da __________ di RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso del seguente tenore:
" (…) noi come fiduciaria ed anche la società di riferimento non abbiamo mai ricevuto la lettera citata nell’opposizione del 28.09.2021. Infatti ho chiesto di poterci fornire il numero per poterla rintracciare ma non è stata inviata con A+ o Raccomandata, visto già i primi disguidi ed il primo ricorso sarebbe stata assolutamente nostra premura rispondere alla vostra richiesta in modo da portare avanti la pratica iniziata a giugno 2021.
Resto a vostra disposizione per poter fornirvi le informazioni che erano state richieste in precedenza (…)” (Doc. I)
1.7. Nella sua risposta del 2 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. Il 3 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le medesime sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La Sezione del lavoro, nella risposta di causa, ha preliminarmente osservato che “l’atto ricorsuale, apparentemente, non presenta i necessari requisiti formali previsti dalla legge per poter entrare nel merito (art. 61 LPGA, art. 3 Lptca)” (cfr. doc. V pag. 2 p.to 1).
Giusta l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso.
L’art. 3 Lptca, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere: a) una copia della decisione impugnata; b) una concisa esposizione dei fatti; c) una breve motivazione; d) le conclusioni del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 Lptca il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.
La normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).
Il disposto di cui all’art. 61 lett. b LPGA deriva dal principio del divieto del formalismo eccessivo ed esprime il principio della semplicità della procedura che regge il diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 143 V 249 consid. 6.2.).
La giurisprudenza ha precisato che occorre accordare un termine ragionevole in applicazione dell’art. 61 lett. b LPGA non soltanto nei casi in cui l’atto ricorsuale non è chiaro nelle conclusioni o è motivato in modo insufficiente, bensì anche in assenza di conclusioni e/o di qualsiasi motivazione, nella misura in cui il ricorrente abbia chiaramente espresso la propria volontà di impugnare una determinata decisione nel relativo termine di ricorso, ad eccezione dei casi di abuso di diritto (cfr. STF 8C_217/2021 del 7 luglio 2021 consid. 3.3.; STF 8C_805/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7).
In concreto l’atto del 2 novembre 2021 inviato al TCA dall’insorgente a margine porta l’indicazione “opposizione alla decisione del 29.10.2021” (cfr. doc. I).
Con la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro le ha negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto, non ritenendo la perdita di lavoro computabile sulla base degli atti in suo possesso, non avendo l’interessata prodotto, in violazione del suo obbligo di collaborare, la documentazione (in particolare le cifre d’affari a consuntivo per il periodo di preannuncio) richiestale il 28 settembre 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
La parte ricorrente, nel ricorso del 2 novembre 2021, ha inoltre dichiarato di non aver mai ricevuto la lettera del 28 settembre 2021 e di restare a disposizione per poter fornire le informazioni richieste (cfr. doc. I).
Ne discende che l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha chiaramente manifestato la propria volontà di contestare la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021, e meglio il diniego del diritto a ILR, con la motivazione di non aver avuto la possibilità di presentare ulteriore documentazione non avendo ricevuto la domanda di informazioni mancanti del 28 settembre 2021.
Occorre, pertanto, concludere che nella presente fattispecie le esigenze formali di cui agli art. 61 lett. b LPGA e 3 Lptca devono essere considerate ossequiate già al momento dell’introduzione dell’atto del 2 novembre 2021 (cfr. STCA 38.2006.23 del 7 giugno 2006 consid. 2.1.).
nel merito
2.3. Il TCA rileva, innanzitutto, da una parte, che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
Tuttavia, secondo l’art. 42 seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla LPGA si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi in anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati dalla limitazione (cfr. STF 8C_582/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 4; STF 8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1.; DTF 132 V 368 consid. 4).
Dall’altra, che l’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
L’art. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.
2.4. Per costante dottrina e giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).
È vero che l’amministrazione deve dimostrare la notifica di una decisione o di una comunicazione secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali. Questa attenuazione del grado della prova (rispetto alla certezza) è dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa (cfr. STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012 consid. 4).
È altrettanto vero, tuttavia, che la prova della data di ricezione di un invio da parte del suo destinatario non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).
Se la notifica di un invio o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario. La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami. Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342, DTF 136 V 295 consid. 5.9.; 129 I 8 consid. 2.2.; 124 V 400 consid. 2a; 105 III 43 consid. 3).
2.5. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante. Quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande -, se del caso, deve organizzarsi, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza, a seguito dell’opposizione interposta contro la decisione del 16 giugno 2021 con cui la Sezione del lavoro ha negato il versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.), l’amministrazione, con scritto del 28 settembre 2021, ha domandato alla ricorrente di indicare, in una tabella, la cifra d’affari mensile aggiornata a settembre 2021, aggiungendo segnatamente che la documentazione avrebbe dovuto esserle inoltrata entro il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 4; consid. 1.4.).
Tale richiesta è stata inviata all’insorgente tramite posta A.
Con decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha poi confermato il proprio precedente provvedimento fondandosi sui documenti in suo possesso, evidenziando che la ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta del 28 settembre 2021 la quale riportava l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti (cfr. doc. A; consid. 1.5.).
L’art. 43 cpv. 3 LPGA enuncia, in effetti, che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia (cfr. consid. 2.3.).
In casu, tuttavia, la ricorrente ha asserito di non aver mai ricevuto la richiesta di informazioni del 28 settembre 2021.
Del resto la Sezione del lavoro non ha dimostrato, perlomeno secondo la verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), che lo scritto del 28 settembre 2021 spedito mediante posta A sia stato notificato alla parte ricorrente, in particolare precedentemente alla decisione su opposizione del 29 ottobre 2021.
Né risulta che l’amministrazione, successivamente alla scadenza del termine del 12 ottobre 2021, le abbia inviato un sollecito.
In simili condizioni, l’insorgente non ha avuto la possibilità di fornire le prove di elementi fattuali - peraltro richiesti dalla parte resistente stessa al fine di poter decidere in merito all’opposizione contro il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 4; consid. 1.4.) - suscettibili di eventualmente influire sul provvedimento relativo alle ILR, contrariamente a quanto contemplato dal diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.3.).
Di conseguenza, ritenuto lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c) e in considerazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione, la decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla Sezione del lavoro.
L’amministrazione, dopo aver esaminato e valutato la documentazione rilevante che le sarà fornita entro un termine ragionevole dalla ricorrente, deciderà nuovamente in merito al diritto di quest’ultima alle indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 1° giugno 2021.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 2 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.8. La ricorrente, vincente in causa e rappresentata da una fiduciaria, ha diritto all'importo di fr. 600 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9 novembre 2005).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 29 ottobre 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al consid. 2.6.
La Sezione del lavoro verserà alla RI 1 l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti