Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.54
Entscheidungsdatum
11.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.54

CL/RS/gm

Lugano 11 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18 giugno 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione dell’11 marzo 2021 (cfr. doc. 87-89) e ha negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 15 febbraio 2021, in quanto il medesimo, da una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e dall’altra, non può essere esonerato dall'adempimento dello stesso.

La Cassa ha così motivato il proprio provvedimento:

" (…) Si rileva che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (15 febbraio 2019 – 14 febbraio 2021) l’assicurato abbia lavorato complessivamente 6 mesi e 15 giorni, periodo insufficiente per essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione (periodo minimo di contribuzione pari a 12 mesi).

Per quanto concerne la formazione scolastica (motivo di esonero) si rileva come le lezioni di lingua seguite non fossero a tempo pieno e non possano essere attestate: il qui opponente non può quindi dimostrare, nel termine quadro di contribuzione (15 febbraio 2019 – 14 febbraio 2021), 12 mesi di frequenza scolastica a tempo pieno.” (doc. 17-21 e A1)

1.2. Contro questa decisione RI 1, rappresentato dalla madre, RA 1 (cfr. doc III 1; procura), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione.

In particolare, l’assicurato ha accennato a quanto fatto tra il 2016 ed il 2020 osservando di avere “svolto un tirocinio triennale quale elettricista di montaggio” tra il 2016 ed il 31 agosto 2019, conseguendo l’attestato federale di capacità (AFC). Nel corso dell’ultimo anno del triennio, ha frequentato “corsi propedeutici offerti dal __________ per ripassare le nozioni di tedesco, inglese e matematica nell’ottica di poter venire ammesso al corso per il conseguimento della maturità professionale.”. Purtroppo però, “il tempo non è bastato e l’onere si è dimostrato assai pesante”. Ha poi riferito che dopo aver conseguito l’AFC, si è iscritto alla Scuola __________ a __________, che ha iniziato nel settembre 2019 per poi lasciare nel giro di poche settimane.

Grazie agli alimenti ancora versatigli dal padre, rispettivamente, all’aiuto economico di un conoscente, avrebbe poi dovuto “finanziare (…) dei corsi intensivi di tedesco e di inglese offerti da scuole private. Inoltre, ricorrendo a lezioni private, avrei voluto recuperare il programma di matematica delle scuole medie previsto per il livello attitudinale. (…) Se da una parte c’era l’incertezza legata all’inizio effettivo dei corsi proposti dalle scuole, inizio che dipendeva dal numero minimo di iscritti, dall’altra parte è subentrata l’emergenza Covid che ha praticamente annullato ogni sforzo”.

Per l’anno scolastico 2020/2021, ha “tentato la via di un nuovo tirocinio” e pure quella “della Scuola __________”; questi tentativi, però, non sono sfociati né in un contratto di tirocinio, né, rispettivamente, in un’ammissione.

Successivamente, RI 1 ha seguito altri corsi, così descritti:

" (…) ho pertanto proseguito sulla strada dei corsi personalizzati di matematica e tedesco. Queste lezioni si sono prolungate per un periodo ben superiore ai 12 mesi, ciò già al momento dell’iscrizione alla cassa disoccupazione, avvenuta il 15.2.2021.

L’obiettivo, in attesa di svolgere la scuola reclute (iniziata il 5 luglio di quest’anno), era quello di migliorare comunque le mie conoscenze, cosa che spero possa tornarmi utile a militare e, rispettivamente, in un futuro ambito professionale al quale potrei affiancare un perfezionamento serale (maturità professionale, scuole specifiche).

Nel frattempo dopo aver iniziato la ricerca di un posto di lavoro mi sono iscritto alla cassa disoccupazione.”

Dopo aver, quindi, spiegato quali attività ha svolto successivamente all’ottenimento dell’AFC, RI 1 ha contestato la decisione su opposizione osservando quanto segue:

" (…) la formazione scolastica ha avuto luogo e, seppur limitatamente ai corsi di matematica, può essere documentata con l’esito dell’esame cui mi sono sottoposto per l’ammissione di Corsi di maturità professionale. Questi corsi presuppongono il livello attitudinale presso le scuole medie, livello che precedentemente non avevo conseguito.

Le lezioni private, dalle tre alle quattro sessioni settimanali della durata di 2 ore, occasionalmente 3, mi impegnavano ben oltre le ore fatturate dalla docente, in quanto ad esse andava aggiunto lo studio individuale e la risoluzione degli esercizi che mi venivano sottoposti dall’insegnante.

Mi permetto inoltre di far notare che un curriculo formativo di questo tipo, per comprensibilissimi motivi, non viene offerto dalle scuole. È pertanto arduo attestare quanto menzionato al paragrafo in questione.

La durata della formazione va oltre i 12 mesi, questo solo per la parte relativa alle lezioni private, iniziate verso fine gennaio 2020 ed effettivamente terminate a fine giugno di quest’anno. Inoltre i 12 mesi erano mesi effettivi, in quanto non venivano considerati gli usuali periodi più o meno prolungati delle vacanze scolastiche.

Per quanto riguarda i due corsi di lingua frequentati presso scuola Migros rammento nuovamente (…) le difficoltà subentrate in epoca Covid.

(…) ritengo pertanto che il motivo di esonero dal periodo contributivo minimo pari a 12 mesi (…) vada riconosciuto.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 6 agosto 2021, la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva quanto segue:

" (…) Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (15 febbraio 2019 – 14 febbraio 2021) il qui ricorrente ha lavorato presso la società __________ di __________ per complessivi 6 mesi e 15 giorni. In sede ricorsuale il Sig. RI 1 ritiene di aver diritto all’indennità di disoccupazione in seguito alla formazione scolastica.

Dal curriculum vitae trasmesso dal sig. RI 1 alla Cassa si evince come abbia indicato, nella rubrica formazione scolastica, di aver frequentato la scuola media dal 2012 al 2016, mentre non risultano altre frequenze scolastiche, così come dal modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 5 marzo 2021.

In fase d’opposizione il qui ricorrente ha indicato di aver studiato, motivo per cui la Cassa ha richiesto ulteriori documenti. Il Sig. RI 1 ha preso posizione tramite lettera dell’8 giugno 2021, non comprovando la frequenza scolastica a tempo pieno.

Ora, in sede ricorsuale, il Sig. RI 1 afferma di aver effettuato un percorso individuale di studio, ma a mente della Cassa non ha potuto comprovare una frequenza scolastica a tempo pieno. Non può quindi comprovare né un periodo di contribuzione minimo ai sensi della LADI né un motivo di esonero.” (cfr. doc. V)

1.4. Il 6 agosto 2021 il TCA ha trasmesso la risposta della Cassa al ricorrente ed assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le stesse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se, a ragione, oppure no, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 15 febbraio 2021 - e sino al 4 luglio 2021, ritenuto che a decorrere dal 5 luglio 2021 il suo nominativo è stato annullato dal sistema COLSTA essendo RI 1 impegnato con lo svolgimento del servizio militare (cfr. doc. 54-55) -, in quanto, da una parte, egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, e dall’altra, non può essere esonerato dall'adempimento dello stesso.

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89)

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.2. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.

L’art. 14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515)

Al riguardo, è utile segnalare che con sentenza 8C_418/2016 del 15 novembre 2016 pubblicata in SVR 2017 ALV Nr. 1 pag. 1-3, l’Alta Corte ha negato le indennità per disoccupazione ad un ricorrente che anni dopo aver terminato la formazione universitaria (ultimata nel 2003) - e dopo aver lavorato prima a tempo pieno come project manager ed esperto tecnico (dal 2003 al 2010) – aveva iniziato il proprio dottorato, lavorando inizialmente come assistente di ricerca per poi dedicarsi - e meglio da settembre 2013 a maggio 2015 - interamente alla stesura della propria tesi e poi postulare le indennità di disoccupazione.

In quel caso, l’amministrazione ha negato al ricorrente (nato nel 1976) il diritto alle prestazioni LADI ritenendo ch’egli non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione e che non potesse invocare a suo favore alcun motivo di esenzione.

L’Alta Corte ha rammentato che per formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica avente un fine specifico, basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, volta ad acquisire conoscenze specifiche con l'aiuto delle quali si può successivamente esercitare l'occupazione corrispondente. La formazione deve altresì essere strutturata in modo riconoscibile e pianificato, orientato verso il conseguimento dell’obiettivo prefisso. Inoltre, deve essere sufficientemente controllabile e verificabile. Deve, infine, essere distinta dall'educazione acquisita per interesse scientifico o per hobby, che rimane irrilevante dal profilo del motivo di esenzione in esame.

In tal senso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’elaborazione di una tesi o la ripetizione di esami contano nella durata della formazione se la preparazione e l’impegno sono intensi in termini di tempo e rendono impossibile l'adempimento delle esigenze di controllo.

Nel caso di quell’assicurato, però, il curriculum vitae del ricorrente non era mirato verso una professione per il cui esercizio era necessario conseguire un dottorato. Egli aveva, infatti, concluso da tempo la propria formazione universitaria ed aveva lavorato per anni come project manager ed esperto tecnico nel settore privato, acquisendo quindi un'esperienza pratica nella sua professione per diversi anni. Solo successivamente aveva iniziato ad occuparsi della sua tesi di dottorato che avrebbe completato ad un’età di circa 40 anni. Questo percorso formativo, a mente dell’Alta Corte, non era però da ritenersi né strutturato, né orientato verso un obiettivo professionale concreto. Pertanto, egli non poteva far valere un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Con una sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.

Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

Il periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione.

In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità.

Dall’altro, che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

In quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.

In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post.

In quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di contribuzione.

Con una sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013 a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerata dallo stesso.

A quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.

La nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non di dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., l’Alta Corte ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.3. A proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI ID punti 182-187a nella versione in vigore dal 1° luglio 2021, ha enunciato quanto segue:

" Motivi di esenzione secondo il capoverso 1

B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.

Questi motivi di esenzione possono essere cumulati. La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)

B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.

B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336). Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di ID SECO-TC Prassi LADI ID/B185-B187 Ottobre 2012 inattività dovuto all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)

Giurisprudenza DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)

B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.

B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.

Esempi

  • Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.

  • Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione svolta.

Formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento

B187 Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del quale viene rilasciato un certificato che l’assicurato può far valere sul mercato del lavoro. La scuola dell’obbligo e i periodi di pratica che sono parte integrante di una formazione rientrano pertanto in tale nozione.

Giurisprudenza DTFA C 234/02 del 17.11.2003 (Per formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI si intende qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo [usuale] regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l’esercizio di un’attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile)

DTFA C 319/05 del 10.7.2006 (Deve esserci un rapporto di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e il motivo di impedimento definito nella legge)

L'assicurato deve comprovare la formazione conclusa presentando alla cassa un attestato dell'istituto di formazione in cui sia indicata la durata della formazione (inizio e fine) e il tempo, comprese le ore preparatorie, dedicato alla formazione (p. es. ore settimanali). Le formazioni da autodidatta non possono in genere essere riconosciute in quanto non sufficientemente controllabili.

Giurisprudenza DTF 8C_318/2011 del 5.3.2012 (Un assicurato può adempiere il periodo di contribuzione e nel contempo beneficiare di un motivo di esenzione da tale adempimento se per lo stesso periodo adempie il periodo di contribuzione per un tasso di attività inferiore al 100 % ed è esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione per la percentuale rimanente).

Le formazioni scolastiche, i corsi di riqualificazione o di perfezionamento svolti in Svizzera o all’estero sono considerati motivi di esenzione. I periodi di contribuzione acquisiti durante un tirocinio possono essere computati come periodi di formazione in virtù dell’art. 14 cpv. 1 LADI se l’assicurato non raggiunge il periodo minimo di contribuzione. La formazione per cui è fatto valere il motivo di esenzione deve essere durata più di 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. Se la formazione è durata un anno, questa condizione non è generalmente soddisfatta, in quanto è noto che l’anno scolastico non dura più di 12 mesi. Riguardo alla durata della formazione, quest’ultima è ritenuta conclusa al momento in cui l’assicurato riceve i risultati dell’esame finale. Se l’assicurato deve correggere dei lavori d’esame o ripetere gli esami, la preparazione e i lavori necessari sono compresi nella durata della formazione nella misura in cui si tratta di lavori impegnativi e sufficientemente verificabili (DTFA C157/03 del 2.9.2003). Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che, per almeno 10 anni, erano domiciliate in Svizzera. Non è necessario che questi 10 anni abbiano immediatamente preceduto la domanda d'indennità né che siano stati consecutivi.

B187a Un periodo di pratica - effettuato dopo aver conseguito il diploma e poco remunerato o addirittura non remunerato del tutto – che permette di approfondire le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi non è considerato periodo di formazione se non è assolutamente necessario alla formazione dell’assicurato.

Giurisprudenza DTF 8C_981/2010 del 23.8.2011 (Un periodo di pratica effettuato dopo aver conseguito il diploma non è considerato periodo di formazione)

Un assicurato che ha beneficiato di un provvedimento di riqualificazione o di perfezionamento finanziato dall’AD non può successivamente far valere un motivo di esenzione per il periodo corrispondente.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.4. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato il __________ 2000, è stato attivo presso __________ di Contone dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019, allorquando ha conseguito l’Attestato federale di capacità quale elettricista (cfr. doc. 32, 74-75, 77 e 80).

Nel “Modulo di iscrizione alla disoccupazione via e-mail” compilato il 15 febbraio 2021, il ricorrente ha indicato di rientrare “nel mercato del lavoro dopo un periodo d’inattività di almeno due anni” (cfr. doc. 62-65). Non figura, per contro, ch’egli abbia svolto una formazione scolastica successivamente al conseguimento dell’AFC, né una tale indicazione emerge dal curriculm vitae agli atti (cfr. doc. 80).

Dalla “domanda d’indennità di disoccupazione” successivamente compilata a mano dal ricorrente emerge, anzi (e meglio al punto 31) ch’egli, sulla questione a sapere se “Non era vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre 12 mesi a causa di (…) formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale”, RI 1 ha crociato la casella “No” (cfr. doc. 70-73).

Con decisione dell’11 marzo 2021, la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le postulate indennità di disoccupazione a far tempo dal 15 febbraio 2021 motivando così il proprio provvedimento:

" Dalla documentazione in nostro possesso rileviamo come non abbia potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi oppure un motivo di esonero. (…)

Durante il periodo dal 15.02.2019 al 14.02.2021, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente per un minimo di 12 mesi e non può far valere un motivo di esonero.

Non potendo comprovare un periodo minimo di contribuzione o un motivo di esonero, non può far valere alcun diritto all’indennità di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 87-89)

In data 20 marzo 2021 RI 1 ha presentato opposizione contro la decisione dell’11 marzo 2021. A sostegno delle proprie pretese 8cr. Doc. 28-29) ha, in buona sostanza, fatto valere quanto poi osservato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).

Con scritto di data 14 aprile 2021, l’amministrazione oltre a rilevare che nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione (15.02.2019 – 14.02.2021) era stato possibile appurare il periodo di contribuzione dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2029, ha osservato che dalla domanda d’indennità di disoccupazione inoltrata dal ricorrente non si rilevano periodi di studio. Ritenuto che “(…) nella sua opposizione indica di aver, dopo l’apprendistato, seguito delle scuole” la Cassa gli ha, quindi, chiesto di produrre l’ “attestato di frequenza completo rilasciato dal __________ (data inizio studio, data fine, % di frequenza).” (cfr. doc. 68).

Dopo essere stato sollecitato dalla resistente in data 31 maggio 2021 a fornire riscontro alla comunicazione del 14 aprile precedente (cfr. doc. 67), l’8 giugno 2021 RI 1 ha così risposto:

" (…) confermo con la presente che sono alla ricerca di un primo impiego dopo la formazione. Vi è stato come descritto nel reclamo, un periodo di studio personale, ma esso è durato meno di due anni. Quanto erroneamente da me crociato sul formulario “Modulo di iscrizione alla disoccupazione via e-mail” a pagina 2 punto 2.1. risposta c) “rientro nel mercato del lavoro dopo un periodo d’inattività di almeno due anni” non corrisponde ai fatti. Il periodo di tirocinio è infatti terminato il 31 agosto 2019. Successivamente come spiegato nel reclamo dopo aver tentato una nuova formazione (che ho presto abbandonato) mi sono dedicato ad un percorso formativo individuale (…). Nella compilazione del menzionato formulario, non essendo trascorsi due anni, avrei dovuto crociare la lettera a). “sono alla ricerca di un primo impiego al termine di una formazione”. (…) non sono in grado di allegare alcun attestato di frequenza in quanto l’abbandono è avvenuto nel 2019 a poche settimane dall’inizio della formazione.” (cfr. doc. 61)

Con la decisione su opposizione del 18 giugno 2021, la Cassa ha, come visto respinto l’opposizione interposta dal qui ricorrente contro la decisione dell’11 marzo 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 56-60).

Agli atti figurano le copie di conferme di pagamento e-finance dalle quali che dal conto di __________, sono stati corrisposti i compensi per lezioni di matematica di ripetizione impartite ad RI 1 da __________, e meglio come segue:

2 marzo 2020: fr. 1'000.- versati con causale “Matematica RI 1 (…)”;

1° aprile 2020: fr. 1'300.- versati con causale “Matematica RI 1 / Marzo (…)”;

1° maggio 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Matematica RI 1 /Aprile (…)”;

2 giugno 2020: fr. 1'100.- versati con causale “Matematica RI 1 / Maggio (…)”;

1° luglio 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 / Giugno (…)”;

31 luglio 2020: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 / Luglio (…)”;

1° settembre 2020: fr. 1'600.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 / Agosto (…)”;

1° ottobre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizione RI 1 Settembre”;

2 novembre 2020: fr. 1'400.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 Ottobre”;

1° dicembre 2020: fr. 1'900.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 Novembre”;

31 dicembre 2020: fr. 1'650.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 Dicembre”;

1° febbraio 2021: fr. 1'700.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 Gennaio”;

1° marzo 2021: fr. 1'500.- versati con causale “Ripetizioni RI 1 – Febbraio (cfr. doc. 39-51)

Agli atti figurano, poi:

un “Formulario di iscrizione copia” relativo ad un corso “Inglese Principianti Livello A1” dal 6 marzo al 3 luglio 2020 per totali 32 ore di lezioni, da tenersi il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:50, non sottoscritto (cfr. doc. 38);

una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco intensivo principianti livello A1.1” tenutosi tra il 28 ottobre ed il 22 novembre 2019 (cfr. doc. 35);

una fattura scuola __________ per fr. 495.- inerente un corso di “Tedesco intensivo livello A1.2” previsto dal 25 novembre al 6 dicembre 2019 (cfr. doc. 36);

l’attestato di frequenza al corso di “tedesco intensivo principianti livello A1.1”, dal quale emerge che RI 1 ha partecipato a 57 ore di lezione su un totale di 60 (cfr. doc. 25);

l’ammissione di data 9 agosto 2019 alla “Scuola __________” con relativa convocazione presso la direzione per completare la procedura di ammissione (cfr. doc. 34);

la “convocazione di inizio anno scolastico” di data 26 agosto 2019 del Centro __________ (cfr. doc. 24).

Infine, dal certificato trasmesso al ricorrente dalla Divisione della formazione professionale nel giugno 2021, emerge che RI 1 ha sostenuto con esito positivo l’esame di matematica per l’ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati ottenendo la nota 4 (cfr. doc. 26).

2.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che è incontestato il mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si estende dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.1.).

Per quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione è utile ribadire che, per costane giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione, ossia deve esistere un legame di causalità tra l’assenza di un’attività lucrativa - anche solo a tempo parziale - e, quindi, di un periodo di contribuzione e la formazione (cfr. consid. 2.2.).

In tal senso si è pronunciata l’Alta Corte anche nella sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 - già citata sopra (cfr. consid. 2.2.) - concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione, e dunque il diritto alle indennità di disoccupazione, in relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura.

Il Tribunale federale, infatti, ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività lucrativa, l’esenzione dal periodo di contribuzione non si giustifica.

In concreto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Va, innanzitutto, rilevato che RI 1 aveva terminato la formazione di elettricista ottenendo l’Attestato federale di capacità il 31 agosto 2019.

Come esposto al considerando precedente, dalle tavole processuali si evince, poi, che nel termine quadro di contribuzione pertinente (15 febbraio 2019 – 14 febbraio 2021) il ricorrente, dopo aver completato il tirocinio ed aver abbandonato (contrariamente a quanto dice essergli stato suggerito dal servizio di accompagnamento messogli a disposizione dall’istituto scolastico; cfr. doc. I) la formazione cui si era iscritto a decorrere dal settembre successivo, non sapendo ancora se l’anno successivo avrebbe optato per un percorso scolastico o un altro tirocinio (“la mia intenzione sarebbe stata quella di iniziare a settembre 2020 un nuovo tirocinio, oppure tentare altri curriculi formativi”, cfr. doc. 28-29; “ho tentato la via di un nuovo tirocinio e ho pure tentato la strada della Scuola __________”, cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), ha seguito delle lezioni private di matematica e “di recupero”, frequentato almeno un corso di “tedesco intensivo principianti livello A1.1” (e meglio l’unico per il quale egli ha prodotto un attestato di frequenza) e nella primavera del 2021 ha sostenuto e superato l’esame di matematica per l’ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati.

In concreto, né la frequenza di lezioni di recupero nell’asserita misura di 2 (occasionalmente 3) ore per 4 volte la settimana, né la frequenza di un corso di tedesco (livello principianti, per totali 57 ore) tenutosi tra ottobre e novembre 2019 hanno occupato il ricorrente a tempo pieno di modo ch’egli poteva, quindi, esercitare parallelamente un’attività lavorativa.

Va inoltre sottolineato che le attività formative svolte dal ricorrente non possono essere considerate alla stregua di una formazione scolastica ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. supra consid. 2.3.) in quanto effettuate su base volontaria e non inserite in un piano di studi strutturato, verificabile e con un fine ben preciso, tant’è che, per ammissione stessa dell’insorgente (indeciso tra un ulteriore tirocinio ed un altro percorso formativo), egli nemmeno sapeva cosa avrebbe voluto fare l’anno successivo e che percorso avrebbe intrapreso (di studio, piuttosto che un altro tirocinio).

Ne discende che al ricorrente, nel termine quadro dal 15 febbraio 2019 al 14 febbraio 2021 - difettando quanto meno un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione ed il preteso motivo dell’impedimento - non può essere riconosciuto un motivo di esonero dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. anche STCA 38.2015.20 del 25 giugno 2015).

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è 13 luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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