Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.53
Entscheidungsdatum
11.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.53

rs

Lugano 11 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Alla società RI 1 di __________, attiva nel commercio ambulante (mercati; cfr. doc. 502), sono state corrisposte indennità per lavoro ridotto per il periodo 23 marzo - 31 maggio 2020 a favore dei tre dipendenti della ditta, e meglio di __________, socio e gerente con firma individuale della Sagl (cfr. doc. 477), della moglie, __________, e della loro figlia, __________ (cfr. doc. 503; 495; 492; 488).

1.2. La ditta, il 30 giugno 2020, ha postulato la concessione dell’indennità per lavoro ridotto anche per il mese di giugno 2020, sempre a favore dei tre dipendenti della Sagl (cfr. doc. 483).

1.3. Con decisione del 28 settembre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di ILR relativa al mese di giugno 2020 per __________ e __________, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467).

1.4. La richiesta della RI 1 di indennità perdita di guadagno Covid del 20 luglio 2020 è stata rifiutata dalla Cassa __________ con decisione del 29 settembre 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 30 novembre 2020, poiché l’attività svolta dall’azienda non rientrava fra quelle dell’Allegato I della Circolare CIC, ossia riguardanti il settore ricreativo (cfr. doc. 65; 434).

Dal 17 settembre 2020, per contro, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di __________ e di __________ (cfr. doc. 233).

1.5. La Cassa, con ulteriore decisione del 25 febbraio 2021, ha poi stabilito che “il diritto al rimborso di lavoro ridotto a decorrere dal mese di giugno 2020 è per una massa salariale pari a CHF 1'100.00 (salario della signora __________ fino al 31.05.2020)”, rilevando:

" (…) fino al mese di maggio 2020, la signora __________, veniva inserita nella massa salariale per un salario mensile di CHF 1'100.00; a decorrere dal 1° giugno 2020, secondo vostre dichiarazioni, il suo salario è stato portato a CHF 4'000.00 in quanto le persone con potere decisionale hanno perso il diritto al lavoro ridotto.

Effettuati gli accertamenti del caso avete comunicato alla Cassa che lo stipendio di CHF 4'000.00 non è mai stato corrisposto realmente alla signora __________. (…)” (Doc. 289)

1.6. A seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 283), la Cassa, il 30 giugno 2021, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 25 febbraio 2021, motivando come segue

" (…) la Cassa deve rilevare come l'aumento salariale non sia di fatto mai stato versato alla dipendente __________, così come parrebbe essere il caso per il suo precedente salario. ln tal senso si ricorda che la Cassa può riconoscere il diritto alla prestazione, in seguito ad un aumento salariale, soltanto dopo un mese intero durante il quale il datore di lavoro non ha chiesto nessuna indennità per lavoro ridotto o per intemperie, ciò che non è il caso nella presente fattispecie, ritenuto che la società ha domandato ILR ancora fino al mese di gennaio 2021.

Inoltre non ci si può esimere da rilevare che il tempo di lavoro, le funzioni e le responsabilità di __________ non hanno subito modifiche giustificanti l'importante aumento del salario concessole, anzi questo le è stato riconosciuto, a dire del signor __________, poiché "Dal 23 Gennaio di quest'anno io e mia moglie abbiamo riconsegnato il permesso B e chiesto il rilascio del G, quindi per logica non è più necessario mantenere una busta paga alta, cosa che invece è stata fatta per mia figlia, lei ha mantenuto il permesso B, ha una sua casa di cui paga l'affitto, la sua cassa malati e tutte le restanti spese mensili.... Questo è l'unico motivo per cui da Giugno abbiamo deciso il suo stipendio, sperando che possa aumentare una volta finito tutto questo" (cfr. scritto del 6 dicembre 2020 del signor __________ alla Cassa).

Ancora, con scritto del 28 febbraio 2021 il signor __________, in merito all'aumento concesso alla di lui figlia __________, ha indicato alla Cassa "A questo punto finiamola di analizzare le cose a seconda dei propri interessi e punti di vista... che vi piaccia o meno la ragazza ha uno stipendio mensile di chf 4000 pulito al mese, questi soldi verranno addebitati sul suo conto appena questa società potrà ritornare a lavorare a pieno regime (...) ln questo anno, come più volte scritto abbiamo ricevuto e speso il credito Covid di chf 19.000 concessoci da PostFinance (che dovremo restituire); chiesto un finanziamento personale di chf 15.000 (che dovremo restituire); abbiamo riscattato le nostre polizze assicurative personali per c/a chf 20.000, abbiamo attinto a tutte le nostre scorte personali, questi sono i motivi per qui cli stipendi non sono stati pagati... perché NON abbiamo lavorato".

Il signor __________ ha del resto, con scritto del 2 aprile 2021, confermato in merito all'aumento salariale della figlia che “(…) è correttissimo affermare che il salario sia stato aumentato, ma le mansioni sono rimaste invariate (…)".

ln data 5 giugno 2021 il signor __________ ha comunicato un ulteriore aumento salariale per la figlia, anche questo non inerente ad un cambiamento di funzioni o mansionario in seno alla società, ma giustificato dalla necessità di __________ di locare un appartamento: "Per finire, vi informo che a fare data del 1 Maggio 2021 alla dipendente, con verbale dell'assemblea societaria gli è stato aumentato lo stipendio a chf 5.000 netti. Questo aumento è stato concesso perché la proprietà del nuovo appartamento dove si trasferirà a breve "__________" "appartamento in Via __________", per rilasciare l'autorizzazione alla locazione, ha preteso uno stipendio adeguato o garanzie dei famigliari” (cfr. scritto elettronico del 5 giugno 2021 del signor __________ aita Cassa).

La Cassa rimarca infine che le informazioni indicate nei formulari di richiesta di prestazioni relative al numero di ore dovute da __________ __________, a partire da giugno 2020, e nei formulari in cui vi è un aumento salariale, cozzano con le dichiarazioni del signor __________, secondo cui il mansionario e le funzioni della signora __________ non hanno subito modifiche, in tal senso difficilmente si spiega l'aumento delle ore dovute indicate nei formulari di richiesta di prestazioni e attestate nelle tabelle annesse, basti evidenziare che per il solo periodo di giugno 2020 per la signora __________, la Cassa dispone di 3 versioni diverse relative alle ore dovute, rispettivamente perse:

  • formulario del 12 ottobre 2020: 168 ore dovute e 134,4 ore perse;

  • formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 5 ottobre 2020): 49 ore dovute, 49 ore perse;

  • formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 16 luglio 2020): 32 ore perse. (…)” (Doc. A pag. 5-6)

1.7. Contro la decisione su opposizione del 30 giugno 2021 la RI 1, tramite __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha fatto valere dapprima:

" (…) La società RI 1 opera su tutto il territorio svizzero dal 2017.

La stessa si occupa di commercio di prodotti alimentari importando beni da Italia e Germania e rivendendoli presso mercati, manifestazioni e grandi eventi.

La ditta acquista, importa, sdogana e rivende dichiarando tutte le entrate e pagando regolarmente tutto e tutti, con orgoglio posso dire: non dobbiamo un centesimo a nessuno.

Il lavoro viene svolto con 3 furgoni (leasing mensili puntualmente pagati), un’auto di proprietà e postazioni mobili funzionali ed eleganti interamente fatturate e pagate.

Il lavoro viene svolto da 3 dipendenti: il sottoscritto __________ (socio e gerente), __________ (moglie), __________ (figlia).

(…)”

Per quanto attiene all’orario di lavoro è stato precisato:

" (…) come tutte le aziende a conduzione famigliare, gli orari sono un piacevole ricordo. La sveglia normalmente è alle 5.30 si parte, si monta, si rismonta, si rientra, si sistemano i furgoni (check del venduto, pulizia, ripristino del venduto, gestione del magazzino) – parte commerciale (ordini, consegne, ritiri – ricerca, prenotazione, contatti conferme postazioni di lavoro) – parte amministrativa (pagamenti, fatturazioni, prima nota, pratiche doganali). Questo quando si lavora in Ticino, per la Svizzera interna ci sono lunghe trasferte, anche di verse ore al giorno, pernottamenti fuori sede. Tutto questo pe contestare la vostra continua richiesta di orari di lavoro e specifiche mansioni … non ci sono orari né mansioni prestabilite, tutti fanno tutto e si finisce quando tutto è a posto -… (…)”

La ricorrente, in relazione agli stipendi, ha asserito:

" (…) come da voi correttamente riportato i nostri stipendi fino al 31 Maggio 2020 erano: CHF 3.500 per il sottoscritto, CHF 2.000 per mia moglie e CHF 1.100 per mia figlia (per totali CHF 6.600 netti al mese).

Dal 1 Giugno 2020, dopo attenta riflessione di tutta la famiglia, abbiamo deciso di modificare gli stipendi: CHF 1.500 per il sottoscritto, CHF 1.500 per mia moglie, CHF 4.000 per mia figlia (per totali CHF 7.000 netti al mese).

Questa decisione è stata presa per una semplice scelta logica e intelligente. Avendo io e mia moglie riconsegnato in data 23 Gennaio 2020 il permesso di dimora B e nel contesto chiesto il rilascio del permesso G, mia figlia ha deciso di mantenere il permesso B, ci è sembrato giusto e doveroso riconoscergli la completa autonomia finanziaria e non dovere più dipendere dai genitori (forse non ve ne siete accorti ma la ragazza ha 27 anni.

Purtroppo il 2020 è stato anche l'anno della tragedia chiamata pandemia, vi assicuro che non l'abbiamo voluta noi, tutti i nostri posti di lavoro sono stati chiusi e molti lo sono ancora adesso dopo oltre un anno.

La federazione Svizzera ha giustamente emanato delle disposizioni a tutela delle aziende e dei lavoratori, disposizioni a cui abbiamo aderito producendo di volta in volta tutta la documentazione che ci veniva richiesta.

Conosco centinaia di colleghi indipendenti e non, di tutta la Svizzera, che hanno regolarmente c puntualmente ricevuto gli aiuti, non capiamo cosa non abbia funzionato per la nostra situazione.

Il vostro ufficio si è intestardito prendendola per cosa vera, il fatto che il cambio di stipendio era stato fatto per truffare il Cantone e gli uffici predisposti... niente di più sbagliato, gli stipendi sono stati cambiati per le ragioni sopra esposte.

Non capisco un passaggio, mentre i vostri uffici da oltre un anno stanno portando avanti questa crociata incredibile, vi segnalo che un'altra parte dei vostri uffici, hanno felicemente recepito l'abbassamento dello stipendio per il sottoscritto e per mia moglie, per la nostra perdita di guadagno in questi mesi ci hanno giustamente riconosciuto le quote a noi spettanti in base ai nuovi stipendi, non ci siamo mai lamentati.

Se eravamo persone scorrette come alcuni di voi pensano, avremmo semplicemente dovuto chiudere la ditta, metterci in disoccupazione, non pagare più nessuno e continuare a lavorare in nero come tanti nei mercati fanno.

(…)

Vi segnalo inoltre che fortunatamente il Comune di Lugano, Comune dove mia figlia attualmente risiede, ha riconosciuto le sue ragioni concedendogli la prestazione ponte COVID: CHF 1.000 per Aprile, CHF 1.000 per maggio, CHF 2.000 per Giugno... questi soldi mia figlia non li ha utilizzati per svaghi e divertimenti, si è pagata l'affitto di casa. (…)” (Doc. I)

1.8. Nella sua risposta del 20 agosto 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando alle delucidazioni fornite con il provvedimento contestato (cfr. doc. III).

1.9. L’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 25 agosto 2021, al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. VII; B1-7).

1.10. La Cassa ha preso posizione al riguardo il 3 settembre 2021 (cfr. doc. IX).

1.11. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia deciso che l’indennità per lavoro ridotto spettante dal mese di giugno 2020 alla RI 1 a favore di __________ vada calcolata senza tenere conto dell’aumento salariale di quest’ultima da fr. 1'100.-- a fr. 4'000.-- mensili dal 1° giugno 2020.

L’art. 34 LADI, relativo al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto, prevede:

" 1L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.

2Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrat­tuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È tenu­to conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e suben­tranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”

Giusta l’art. 57 OADI riguardante le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario:

" Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.”

2.2. Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (SECO), riguardo al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto, enuncia:

" IMPORTO DELL’INDENNITÀ

E1 L’ILR ammonta all’80 % della perdita di guadagno computabile.

GUADAGNO DETERMINANTE

E2 Per il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo mese di contribuzione prima dell’inizio del lavoro ridotto. Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 % dal salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio. Questa regolamentazione può riguardare per esempio anche le persone occupate in un’azienda con un’organizzazione a turni. Per i nuovi assunti è determinante il salario convenuto contrattualmente.

E3 L’importo massimo del guadagno determinante corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l'art. 3 LADI (stato dal 1.1.2016: CHF 12 35017 al mese).

E4 Il guadagno determinante comprende in particolare:

· il salario di base (mensile, orario o a cottimo);

· le indennità per vacanze e per giorni festivi;

· le prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell'AVS;

· le indennità di residenza e di rincaro;

· le provvigioni;

· gli assegni contrattuali (p. es. 13a mensilità, gratifiche);

· le indennità per il lavoro domenicale o notturno, per il lavoro a squadre e i servizi di picchetto, nella misura in cui il lavoratore vi ha normalmente diritto per l’attività esercitata e a condizione che il datore di lavoro confermi alla cassa di disoccupazione che queste indennità sono versate anche durante il lavoro ridotto.

Non sono compresi nel guadagno determinante:

· le indennità per le ore che superano il tempo di lavoro normale convenuto contrattualmente;

· le indennità per inconvenienti connessi al lavoro (indennità per il lavoro nei cantieri o lavoro sporchevole, ecc.);

· i premi d’anzianità di servizio e di fedeltà;

· il rimborso delle spese;

· gli assegni familiari e gli assegni per l'economia domestica.

E5 Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto non si sa ancora se il datore di lavoro verserà una gratifica alla fine dell’anno o quale sarà il suo importo, la cassa non la include nel guadagno determinante, ma indica al datore di lavoro che dopo il versamento della gratifica potrà chiedere che l’indennità sia ricalcolata e che gli sia versata la dovuta differenza. Lo stesso vale per altre indennità di fine anno, come i bonus il cui importo non è ancora definito al momento del lavoro ridotto.

E6 Gli aumenti salariali generali o individuali accordati durante un periodo di lavoro ridotto sono presi in considerazione nel guadagno determinante soltanto dopo un mese intero durante il quale il datore di lavoro non ha chiesto nessuna indennità per lavoro ridotto o per intemperie.

Gli aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di lavoro sono automaticamente inclusi nel guadagno determinante.

Gli aumenti salariali accordati nell’ambito di trattative salariali periodiche sono anch’essi compresi di immediato nel guadagno determinante.”

2.3. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 34, pag. 368 N. 9, si esprime come segue riguardo agli aumenti di salario nel contesto del calcolo dell’indennità per lavoro ridotto:

" (…) Les augmentations de salaire générales ou individuelles accordées pendant une période de RHT ne sont prises en considération dans le salaire déterminant qu’après un mois entier sans RHT et sans interruption pour intempéries (art. 34 al. 2 LACI, 1re phrase). En revanche, les augmentations de salaire prévues par convention collective de travail, qui prennent effet durant une période de RHT, sont immédiatement prises en considération dans le salaire déterminant (art. 34 al. 2 LACI, 3e phrase). Il en va de même des augmentations de salaire accordées dans le cadre de négociations périodiques.”

Rubin, inoltre, in Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, pag. 135 N. 653, rileva:

" (…) Les augmentations de salaire prévues par CCT qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit sont prises en considération (art. 34 al. 2 LACI). Dans les autres cas, les augmentations ne sont prises en compte qu’après un mois entier sans RHT ou sans interruption pour intempéries. (…)”

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1 è iscritta a Registro di commercio dal dicembre 2006. Dal settembre 2017 unico socio e gerente con diritto di firma individuale della Sagl è __________ (cfr. doc. 477: estratto RC)

Scopo sociale della ditta dal settembre 2017 è il seguente:

" ll noleggio di veicoli, inclusi pullman, con e senza conducente e di agenzia viaggi. Consulenza in ambito commerciale, di comunicazione e marketing. Trasporto di merci per conto terzi, servizi di import ed export e servizi di logistica in generale. Si può svolgere anche l'attività di officina meccanica per veicoli. La gestione di esercizi pubblici e take away, incluso servizio a domicilio. La società può svolgere attività commerciale, di import-export ed assumere rappresentanze nel settore alimentare, gastronomico, nonché in altri settori. La società potrà partecipare ed essere partecipata da altre società e possedere immobili in svizzera ed all'estero.” (cfr. doc. 477: estratto RC)

La società è attiva nella vendita al dettaglio, in particolare presso mercati, e all'ingrosso di frutta secca, disidratata, spezie, alimenti in genere di provenienza ticinese e italiana (cfr. doc. 502; __________).

Nella ditta vi lavorano sia __________, che la moglie, __________, e la figlia, __________ (cfr. consid. 1.1.).

Dalla Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 si evince che da aprile a dicembre 2019 __________ ha percepito fr. 25'100.--, __________ fr. 15'600.-- e __________ fr. 8'900.-- (cfr. doc. 517).

In occasione della domanda di indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei tre dipendenti la RI 1 ha indicato 313 ore previste di tutti i lavoratori aventi diritto e 313 ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da ILR, così suddivise: 176 ore per __________, corrispondente all’importo di fr. 4’150.--, 88 ore per __________ pari a fr. 2'000.-- e 49 ore per __________ corrispondenti a fr. 1'100.-- lordi, per complessivi fr. 7'250.--. Tale somma è stata inserita nel modulo di richiesta sia quale massa salariale soggetta a contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto, sia quale massa salariale per le ore perse (cfr. doc. 498; 496; 491; 489).

Il 30 giugno 2020 è stata compilata la domanda di ILR per il mese di giugno 2020 la somma totale delle ore previste di tutti i lavoratori aventi diritto è pari a 313 ore, mentre la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da ILR è di 235, e meglio 176 ore per __________, 57 ore per __________ e 32 ore per __________. La massa salariale soggetta a contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è di fr. 6'600.-- (3'500 per __________ + fr. 2’000 per __________ + fr. 1'100 per __________) e la massa salariale per le ore perse di fr. 4'955.25 (cfr. doc. 483; 485).

Il 28 settembre 2020 la Cassa cantonale disoccupazione ha respinto la richiesta di ILR relativa al mese di giugno 2020 per __________ e __________, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.).

Un nuovo formulario per il mese di giugno 2020, sempre datato 30 giugno 2020, è pervenuto alla Cassa il 5 ottobre 2020. Nello stesso sono state indicate, da un lato, 49 ore di lavoro previste e 49 ore di lavoro perse, dall’altro, una massa salariale soggetta a contribuzione AVS di __________ di fr. 1’100.-- e una massa salariale per le ore perse di fr. 1'100.-- (cfr. doc. 413-415).

Identici moduli sono pervenuti alla parte resistente il 5 ottobre 2020 per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 (cfr. doc. 416-418; 419-420; 427-429; 422).

Il 12 ottobre 2020 l’azienda ha compilato un nuovo modulo “Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto” per il mese di giugno 2020 in relazione a __________ da cui emergono 168 ore di lavoro previste e 134 ore di lavoro perse, come pure una massa salariale soggetta a contribuzione AVS di fr. 4’000.-- e una massa salariale per le ore perse di fr. 3'200.-- (cfr. doc. 380).

In modo analogo, il 12 ottobre 2020, sono stati allestiti dei nuovi formulari per luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 383-391).

Il 19 ottobre 2020 la Cassa ha chiesto alla RI 1 “il motivo per il quale la massa salariale della Signora __________ in tutti i mesi precedenti corrispondeva a CHF 1'100.- e ora nella richiesta è di CHF 4'000”, invitandola ad allegare copia dei conteggi salariali di __________ oppure una panoramica riassuntiva dei salari, relativa ai mesi da marzo a settembre 2020, nonché copia del contratto di lavoro (cfr. doc. 377).

La ditta ha risposto il 22 ottobre 2020:

" 1. Abbiamo deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria

percepisca uno stipendio mensile da chf 4.000 , io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno / Dicembre 2020.

  1. Come spiegato in tutte le comunicazioni questa è un’azienda a conduzione famigliare, non ci sono panoramiche o conteggi salariali, conteggi di ore o quant'altro, si lavora senza guardare gli orologi per tutto il tempo necessario.

  2. Contratti di lavoro non esistono, esiste solo quello che si decide e che si porterà avanti per il futuro.” (doc. 371)

L’amministrazione, il 1° dicembre 2020, ha domandato alla Sagl di trasmettere i seguenti documenti:

" a) Organigramma aziendale

b) Una dichiarazione attestante le mansioni dettagliate svolte dalla Signora __________ fino al 31 maggio 2020 e poi dal 01 giugno 2020 ad oggi, oltre al grado occupazione

(fino al 31.05.2020 e dal 01.06.2020)

c) Una dichiarazione attestante le mansioni dettagliate svolte dalla Signora __________ e dal Signor __________ fino al 31 maggio 2020 e poi dal 01 giugno 2020 ad oggi, oltre al grado occupazione (fino al 31.05.2020 e dal 01.06.2020)

d) Allegare copia dei conteggi salariali dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 per tutti i dipendenti” (Doc. 349)

Tramite messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2020 __________ ha affermato:

" (…) Come per tutte le attività a conduzione famigliare, non esiste un organigramma, non esiste un piano lavoro, non esiste un grado di occupazione... tutti si svegliano presto, e per il resto della giornata, si lavora tutti per portare a casa il massimo risultato e produttività.

La nostra giornata tipo (caldo, freddo, neve o ghiaccio): sveglia, viaggio, montare e smontare gli stand, vendere, tornare a casa, verificare il magazzino, sistemare le attrezzature, effettuare eventuali ordini e tutte le commissioni e/o faccende di una normale famiglia.

Le buste paga che ci siamo prefissate, sono soltanto il risultato credibile e matematico tra entrate e uscite, null'altro... la nostra giornata tipo sappiamo quando inizia ma mai quando finisce.

Dal 23 Gennaio di quest'anno io e mia moglie abbiamo riconsegnato il permesso B e chiesto il rilascio del G, quindi per logica non è più necessario mantenere una busta paga alta, cosa che invece è stata fatta per mia figlia, lei ha mantenuto il permesso B, ha una sua casa di cui paga l'affitto, la sua cassa malati e tutte le restanti spese mensili... questo è l'unico motivo per cui da Giugno abbiamo deciso il suo stipendio, sperando che possa aumentare una volta finito tutto questo.

Sono mesi che non percepiamo stipendi pieni, siamo comunque riusciti a pagare tutto e tutti, grazie anche al prestito Covid 19 datoci dalla nostra banca, ai nostri risparmi, agli aiuti lavoro ridotto che ci avete dato a Marzo, Aprile e Maggio e al finanziamento di chf 15.000 che mia figlia si è appena fatto rilasciare grazie anche alla sua busta paga. (…)” (Doc. 347)

Il 22 gennaio 2021 la Cassa, dopo aver rilevato di aver preso atto come dal 1° giugno 2020 __________ abbia ricevuto un considerevole aumento di salariale, pur mantenendo le stesse mansioni, ha rinnovato l’invito nei confronti della Sagl di fornire copia dei conteggi salariali dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 e la comprova del versamento del salario inerente __________ dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. 333).

__________, il 25 gennaio 2021, ha prodotto i certificati di salario per l’anno 2020 allestiti il 25 gennaio 2021 da cui risultano stipendi annui di fr. 33’500 per il medesimo, di fr. 22'500 per la moglie e di fr. 35'750 per la figlia (cfr. doc. 324-326).

Egli ha specificato che la dipendente __________ ha ricevuto solo un acconto per le mensilità di Giugno Luglio e Agosto 2020 e nulla per i mesi Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 (cfr. doc. 323).

Il 5 febbraio 2021 la parte resistente, siccome da un controllo dell'intera documentazione sono emerse delle incongruenze, ha nuovamente scritto alla Sagl:

" a) La nostra Cassa, tramite richiesta formale del 22 gennaio

2021, ha richiesto copia dei conteggi salariali dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, ma purtroppo gli stessi non sono stati trasmessi. Vi invitiamo a inviare alla nostra attenzione la documentazione richiesta.

b) Malgrado la nostra richiesta del 22 gennaio 2021, non è stata inoltrata alcuna documentazione atta a comprovare il versamento del salario inerente sua figlia dal 01 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. Vogliate trasmettere la documentazione richiesta

c) Rileviamo come per la Signora __________ avete dichiarato un salario di CHF 1'100.00 lordi mensili, dal 01 giugno 2020 un reddito di CHF 4'000.00 e dal 01 dicembre 2020 un reddito di CHF 4'450.00 lordi. Per quale motivo vi è stato un aumento dal 01 dicembre 2020?

d) Dal 01 dicembre 2020 quali mansioni svolge la Signora __________?

e) Tramite scritto del 22 ottobre 2020 avete indicato come "...Abbiamo deciso che dal 01 giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile da CHIC 4'000.00, io e mia moglie rispettivamente di CHF 1'500.00. Questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava tutto il periodo giugno/dicembre". E' corretto affermare che il rilevante aumento salariale (da CHF 1’100.00 a CHF 4’000.00 e infine CHF 4'450.00) non ha comportato alcuna modifica nelle mansioni svolte dalla Signora __________?

f) La Signora Ilaria Taffini ha percepito integralmente tutti i salari?

(…)” (Doc. 317-318)

__________, tramite posta elettronica del 6 febbraio 2021, ha asserito:

" (…) Negli allegati del 25 Gennaio sono presenti i conteggi salariali 2020 e altra documentazione a Lei utile.

Come più volte sottolineato, nel 2020 il nostro fatturato è crollato del 60 % mentre le spese sono rimaste invariate e forse aumentate, nonostante questo, abbiamo dato sempre la precedenza (puntuale e precisa) al pagamento di tutte le fatture, delle varie tassazioni, delle contribuzioni, dei leasing.

Per potere fare questo, abbiamo attinto e svuotato tutti i nostri risparmi personali, abbiamo avuto e speso il prestito Covid 19 che PostFinance ci ha rilasciato... che dovremo restituire, a Dicembre mia figlia ha richiesto un prestito personale di chf 15.000 che ha prontamente girato sulla ditta per continuare a sostenere le spese correnti, di cui paghiamo chf 1.000 al mese per la restituzione (già 2 rate pagate).

Per contropartita, da Giugno a Novembre io e mia moglie abbiamo ricevuto c/a chf 3.000 + altri chf 3.000 per il mese di Dicembre, null'altro

Mia figlia, da Giugno 2020 ad oggi soltanto chf 3.000 come acconto e null'altro.

Le sembra normale tutto questo?

Le chiedo con cortesia di farmi solo sapere se avete o meno intenzione di darci questi aiuti che sicuramente ci spettano. (…)” (Doc. 304)

La Cassa, con decisione del 25 febbraio 2021, ha stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore di __________ dal mese di giugno 2020 andavano calcolate sulla base del suo salario di fr. 1'100.-- (cfr. doc. 289; consid. 1.5.).

A seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 (cfr. doc. 283), il 1° aprile 2021 l’amministrazione ha chiesto alla ditta di comunicare il motivo per cui il salario di __________ è stato aumentato considerevolmente, come pure:

" (…)

b) E' corretto affermare come il salario sia stato aumentato, ma le mansioni sono rimaste invariate?

c) Nell'opposizione indicate come la Signora __________ abbia notevoli spese, motivo per cui sarebbe impossibile vivere con un salario pari a CHF 1'100.00 mensili, cioè il reddito considerato dalla Cassa. Sempre nel medesimo scritto indicate "...Ia ragazza ha uno stipendio mensile di chf 4.000 pulito al mese, questi soldi verranno addebitati sul suo conto appena questa società potrà ritornare a lavorare a pieno regime”. E' corretto affermare come, ad oggi, la signora __________ non abbia mai percepito il salario completo di CHF 4'000.00 netti mensili? Nel caso in cui il salario fosse stato corrisposto integralmente, vogliate allegare la comprova del versamento.

d) Nella vostra opposizione indicate come, a fronte di numerose spese, la Signora __________ non potrebbe vivere con un reddito di CHF 1'100.00 mensili, ma dagli atti non risulta però aver mai percepito il salario di CHF 4'000.00 netti mensili. Come spiegate questa incongruenza?

e) Prendiamo atto come il salario della Signora __________ abbia subito degli aumenti salariali, più precisamente da CHF 1'100.00 lordi a CHF 4'000.00 lordi e, infine, a CHF 4'450.00 lordi. Per quale motivo il salario è stato aumentato a CHF 4 1450.0C mensili se, come indicato nella vostra opposizione, non è mai stato corrisposto?” (Doc. 261-262)

Il 2 aprile 2020 la società ha risposto di avere già spiegato i motivi dell’aumento di stipendio, che era corretto affermare che il salario sia stato aumentato ma le mansioni erano rimaste invariate, ribadendo che, essendo una piccola azienda a conduzione familiare, tutti fanno tutto senza badare agli orari. E’ stato specificato, da un lato, che l’importo di fr. 4'000 netti (fr. 4'450 lordi) è il minimo per poter sopravvivere in Svizzera pagando tutto con puntualità e responsabilità, ribadendo che “non solo Ilaria, nessuno di noi quest’anno ha preso lo stipendio, quei pochi soldi entrati, sono stati utilizzati per pagare tutto e tutti”.

Dall’altro, di aver ricevuto un prestito Covid di fr. 19'000, un finanziamento personale contratto da __________ presso la __________ di __________ di fr. 15'000, di aver riscattato fr. 20'000 da polizze assicurative personali e di aver utilizzato risparmi personali per fr. 30'000 (cfr. doc. 257-258).

La Cassa, il 1° giugno 2021, ha inviato alla ditta ricorrente il seguente scritto:

" (…) Negli scritti inoltrati alla Cassa, in particolare ci riferiamo a quello del 2 aprile 2021 e comunque successivi al riconoscimento delle prestazioni per il periodo da marzo ad agosto 2020, si evince come nessun dipendente, quindi anche __________, abbia percepito integralmente i salari, cosi come non vi sia un controllo effettivo del tempo di lavoro dei dipendenti e quindi delle ore perse. Con il presente scritto, al fine di appurare il diritto complessivo alla prestazione, vi chiediamo di volerci comunicare/confermare se quanto sopra sia da ritenere valido per tutto il periodo in cui è stato riconosciuto il diritto alla prestazione. Vi preghiamo in caso contrario di voler allegare della documentazione a giustificazione del fatto che i salari sono stati regolarmente versati ai collaboratori/collaboratrici, così come del sistema di controllo delle ore usato dalla società. (…)” (Doc. 64)

Il 5 giugno 2021 __________ ha affermato:

" (…) Questa società per quasi tutto il 2020 e per il primo trimestre 2021 è stata praticamente ferma (tradotto non ha lavorato, non ha prodotto, non ha guadagnato), quel poco che siamo riusciti a fare lo abbiamo utilizzato per pagare tutte le spese... TUTTO, non abbiamo dietro neanche un centesimo, non dobbiamo nulla a nessuno.

Ricapitolando, come da sua richiesta, le confermo nuovamente che: dal mese di Giugno 2020 al mese di Marzo 2021 la dipendente __________ non ha percepito alcun reddito, anzi, per le vostre mancanze, l'avete obbligata a dilapidare tutti i suoi risparmi, a richiedere un prestito in Banca e aiuti presso i suoi famigliari.

(…)” (Doc. 59)

Il socio e gerente della RI 1 ha altresì informato che dal 1° maggio 2021 alla dipendente __________ lo stipendio è stato aumentato a fr. 5'000.-- netti, in quanto la proprietà del nuovo appartamento dove si sarebbe trasferita aveva preteso uno stipendio adeguato o garanzie dei familiari per rilasciare l'autorizzazione alla locazione (cfr. doc. 59).

L’8 giugno 2021 la Cassa ha interpellato la SECO in merito alla pratica relativa alla RI 1, formulando i seguenti quesiti:

" 1. Preso atto come il salario perlomeno non sia mai stato

corrisposto dalla società alla Signora __________ a far tempo dal mese di giugno 2020, la CCAD può comunque riconoscere le ILR alla ditta per tutto il periodo richiesto? ln caso affermativo, sulla base dei salari convenuti (CHF 1'100, CHF 4000, CHF 4’500.00 ed infine CHF 5'000)?

  1. Per quanto concerne la controllabilità, in considerazione delle affermazioni della società ed al fatto che il controllo del tempo di lavoro spetta esclusivamente alla Seco, ritenete sia necessario una vostra revisione?

  2. Sulla base delle affermazioni della società sul sistema di controllo del tempo di lavoro, il diritto ad ILR può essere concesso?” (Doc. 58)

__________, Capogruppo della SECO, l’11 giugno 2021 ha risposto:

" Les augmentations de salaire durant la RHT ne peuvent être prises en compte, qu'après un mois entier sans RHT et si cette augmentation est justifiée. L'augmentation artificielle telle qu'elle est justifiée par l'entreprise n'a aucune pertinence.

Selon les explications de l'entreprise, elle ne dispose pas d'un véritable contrôle du temps de travail. Elle ne remplit donc pas les conditions de l'art. 31, al. 3, let. a, LACI.

Pour ce qui est d'un contrôle sur site, il ne s'agit pas d'un cas d'abus manifeste et il est de la compétence de la caisse de refuser le versement de la RHT si toutes les conditions du droit ne sont pas remplies. Qui plus est, le montant versé est très faible.” (Doc. 53)

Il 30 giugno 2021 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 25 febbraio 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.6.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che dall’art. 34 cpv. 2 LADI risulta, da una parte, che ai fini del calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (fr. 148'200 lordi annui, ossia fr. 12'350 lordi mensili; cfr. Circolare sui contributi all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (CAD), valida dal 1° gennaio 2004, stato: 1° gennaio 2020), il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto.

Dall’altra, che è tenuto conto degli aumenti salariali convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentrati durante il periodo di lavoro ridotto.

Dall’interpretazione letterale del testo del disposto (cfr. STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.) si evince, pertanto, che ai fini del conteggio delle ILR va considerato un aumento di salario intervenuto durante il lavoro ridotto unicamente quando è stato pattuito tramite contratto collettivo.

Il Messaggio 80.048 concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980 (cfr. FF 1980 III 469) prevede del resto:

" (…) il disegno di legge tiene conto di un postulato, pure dei lavoratori, secondo il quale, per il calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto, devono essere computati gli aumenti salariali convenuti con contratto collettivo durante la riduzione, esclusi quelli convenuti con contratto individuale.”

Ne discende che un aumento salariale individuale, come indicato nella Prassi LADI ILR p.to E6 (cfr. consid. 2.2.) e in dottrina da Rubin (cfr. consid. 2.4.), va considerato, ritenuto il principio secondo cui è rilevante il salario convenuto contrattualmente dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto, solamente nel caso in cui lo stesso sia stato attuato già precedentemente alla richiesta di indennità per lavoro ridotto.

2.7. In concreto, come visto nei fatti, la RI 1 ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto per il periodo 23 marzo - 31 maggio 2020, in particolare a favore di __________, il cui salario risultava ammontare, da quanto dichiarato nei mesi di aprile e maggio 2020, a fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.1., doc. 489-491; 496-498).

Anche contestualmente alle domande di indennità per lavoro ridotto riguardanti i mesi a decorrere dal giugno 2020 la società ha inizialmente indicato - fino al 5 ottobre 2020 allorché la Cassa ha ricevuto i relativi moduli (cfr. consid. 2.5.) -, quale stipendio di __________, la somma di fr. 1'100.-- al mese.

Solamente dal 12 ottobre 2020 la ricorrente ha affermato che dal 1° giugno 2020 __________ beneficiava di un salario di fr. 4'000.

Al riguardo va osservato che tale incremento di stipendio è stato fatto valere dopo che il 28 settembre 2020 la Cassa aveva respinto la richiesta di ILR per il mese di giugno 2020 per __________ e __________, in quanto il Consiglio federale, dal 1° giugno 2020, aveva revocato il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con poteri decisionali determinanti e i loro coniugi (cfr. doc. 467; consid. 1.3.; 2.5.).

In effetti, il 22 ottobre 2020, rispondendo alla richiesta della Cassa volta a sapere quale fosse il motivo dell’aumento dello stipendio (cfr. doc. 377), __________, unico socio e gerente della RI 1, nonché padre di Ilaria, ha indicato che “abbiamo deciso che dal 1 Giugno 2020 mia figlia Ilaria percepisca uno stipendio mensile da chf 4.000, io e mia moglie rispettivamente di chf 1.500. Questa decisione è stata presa sul fatto che ad oggi pare che lei sia l'unica ad avere dei diritti e potere ricevere quanto per legge gli aspettava per tutto il periodo Giugno / Dicembre 2020” (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).

In proposito giova sottolineare che per prassi invalsa il giudice delle assicurazioni deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2).

D’altronde le mansioni di __________ non risultano modificate a far tempo dal 1° giugno 2020 nella società, la quale ha precisato che essendo una piccola azienda a conduzione familiare “tutti fanno tutto senza guardare orari” (cfr. doc. 257). La società stessa ha infatti dichiarato che i compiti di __________ sono rimasti invariati (cfr. doc. 257; consid. 2.5.).

La Sagl ha altresì asserito, da una parte, che non vi sono conteggi salariali mensili specifici, poiché si tratta di un’azienda di famiglia (cfr. doc. 371; consid. 2.5.).

Dall’altra, che __________ non è stata peraltro retribuita da giugno 2020 a marzo 2021 (cfr. doc. 59; consid. 2.5.).

Pertanto nel caso di specie occorre concludere che al fine del calcolo delle indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno 2020 non va tenuto conto dell’aumento di salario a favore di __________ fatto valere dalla RI 1.

L’aumento da fr. 1'100 a fr. 4'000 a decorrere dal 1° giugno 2020 non risulta validamente giustificato, come del resto evidenziato anche dalla SECO interpellata al riguardo dalla parte resistente (cfr. doc. 53; consid. 2.5.).

L’incremento di stipendio, inoltre, non è ad ogni modo intervenuto almeno un mese prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 2.1.; 2.2.; 2.4.).

Ne discende che la decisione su opposizione del 30 giugno 2021 deve essere confermata

2.8. Il TCA, infine, riguardo al fatto che la richiesta di ILR di __________, unico socio e gerente della RI 1, e della moglie sia stata rifiutata con effetto dal 1° giugno 2020 (cfr. consid. 1.3.; 2.5.), ritiene utile evidenziare che tramite l’adozione dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), e meglio degli art. 1 e 2, è stato eccezionalmente riconosciuto, in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro - come è il caso ex lege di un socio e gerente di una Sagl (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 2.4.; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001) - e ai loro coniugi occupati nell’azienda dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. RU 2020 877-879; RU 2020 1777).

Dal 1° giugno 2020 il diritto a ILR per tali persone è escluso.

Dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).

Tale diritto è inizialmente stato limitato al 30 giugno 2021 e in seguito prorogato fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2021 390).

Al riguardo cfr. STCA 42.2021.39 del 16 agosto 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.39 del 15 ottobre 2020.

Dal 17 settembre 2020, in effetti, alla ditta è stato riconosciuto il diritto alle IPG a favore di __________ e di __________ (cfr. doc. 233; consid. 1.4.).

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 2 luglio 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 3 luglio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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7

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