CO 1Raccomandata
Incarto n. 38.2021.42
CL/gm
Lugano 27 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 2 giugno 2021 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 ottobre 2020 (cfr. doc. 37-38) con la quale ha chiesto alla ditta RI 1 la restituzione di fr. 3'179.65 che le sono state erroneamente versatile a titolo d’indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 aprile al 31 maggio 2020. L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
In seguito la Cassa, erroneamente, ha proceduto a due accrediti supplementari concernenti i mesi di aprile 2020 (con valuta 5.08.2020) e maggio 2020 (con valuta 7 agosto 2020).
Preso atto dell’errore, la Cassa ha proceduto ad emanare la decisione di restituzione oggetto della presente opposizione. La Cassa rileva come detti pagamenti supplementari non erano dovuti e non sono stati richiesti dall’azienda.
Tramite scritto del 21 aprile 2021 la società ha richiesto il condono. La Cassa procederà a trasmettere, per competenza, la richiesta direttamente alla Sezione del lavoro non appena la decisione sarà cresciuta in giudicato.” (cfr. doc. 15-20)
1.2. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. A sostegno delle proprie pretese, la ditta ha fatto valere quanto segue:
" (…) Noi consideriamo che quest’importo è stato versato con l’intermediario del Signor __________ che si è occupato della nostra pratica per i mesi di aprile e maggio 2020 e che ha confermato di avere erogato il 100% della nostra disoccupazione per i mesi stessi.
Quest’importo corrisponde quindi alla differenza dall’80% al 100% ed è stato versato in un secondo tempo, dopo aver ricevuto la conferma dal suo capo ufficio.
Pertanto questo versamento è stato incassato in buona fede, per di più la situazione della nostra azienda non permette un risarcimento in quanto la nostra azienda è ancora nell’incapacità di svolgere la sua attività perché le misure covid non lo permettono ancora e i nostri clienti non possiedono le risorse da investire nella comunicazione.
Per tutti questi motivi chiediamo la cancellazione di questa pratica con la richiesta di risarcimento che ne deriva.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’8 luglio 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
(…).
L’art. 34 LADI regola l’importo dell’indennità per lavoro ridotto ed essa ammonta all’80% della perdita di guadagno computabile (cfr. anche Prassi LADI IRL, marg. E1). Tale norma non è mai cambiata dall’entrata in vigore della LADI nel 1983.
Nel caso concreto, la Cassa evidenzia che i formulari “domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”, compilati e sottoscritti dalla ricorrente, indicano chiaramente il calcolo dell’indennità rispettivamente che la stessa ammonta all’80% della massa salariale per le ore perse. Inoltre, con particolare riferimento alle persone con poteri decisionali determinanti, tali formulari informano esplicitamente che esse hanno diritto (limitatamente ai periodi di conteggio da marzo a maggio
Visto quanto precede, la Cassa ritiene che la ricorrente, prestando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile, non poteva non rendersi conto che per il calcolo delle indennità si applica una percentuale dell’80%.
Ma si dirà di più. La Cassa esclude che un proprio collaboratore e/o addirittura il suo funzionario dirigente possano aver autorizzato un versamento pari al 100%!
Infatti, la Cassa rileva che proprio il funzionario dirigente è un collaboratore con esperienza pluriennale e ben conscio dell’esistenza dell’art 34 cpv. 1 LADI rispettivamente dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (e dei suoi successivi adeguamenti, in casu in particolare quello con effetto dal 1° giugno 2020).
Ciò detto, la Cassa rileva che la ricorrente non ha comunque prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie dichiarazioni. Neppure agli atti vi è traccia alcuna di documentazione atta a comprovare i presunti contatti tra la società e la Cassa e in particolare il signor __________ con riferimento alla presunta informazione secondo cui la società avrebbe beneficiato del 100% della propria disoccupazione.
Pertanto tale argomentazione è da considerarsi una mera allegazione di parte.
A seguito di un controllo interno è emerso che i due versamenti supplementari sono stati effettuati esclusivamente per errore e in contrato con quanto previsto dall’art. 34 cpv. 1 LADI.
È dunque pacifico che tali versamenti siano indebiti e pertanto il corrispettivo ammontare deve essere restituito.
Le questioni relative alla buona fede e all’onere troppo grave invocate dalla società verranno trattate nell’ambito della richiesta di condono. (…) la domanda di condono, presentata dalla ricorrente in data 21 aprile 2021, verrà trasmessa, per competenza (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI), alla Sezione del lavoro non appena la decisione qui impugnata sarà passata in giudicato.” (cfr. doc. III)
1.4. Con replica del 19 luglio 2021, la ricorrente espresso le seguenti osservazioni:
" (…) I fatti spiegati sono corretti in quanto il signor __________ della cassa disoccupazione ha confermato di avere erogato il 100% della disoccupazione per il periodo aprile/maggio 2020 (dopo averne parlato con il suo capo ufficio), specificando che non avevamo più diritto all’ipg dal 01 giugno 2020 in quanto le nuove direttive della Confederazione non lo permettevano più (esclusione dei diritti per dirigenti di una società e negazione della nostra azienda come attività di eventi), e di conseguenza ha detto che l’unica cosa che poteva fare per il nostro dossier era il versamento del 100% per i 2 mesi elencati.
Di conseguenza abbiamo ricevuto un secondo versamento che corrispondeva alla differenza del 80% al 100%. 2 giorni dopo abbiamo ricevuto una lettera della cassa disoccupazione chiedendo il rimborso di questo importo indebitamente ricevuto (secondo il loro scritto).
La risposta dalla controparte afferma che non potevamo non sapere che l’erogazione era al massimo dell’80% e onestamente eravamo i primi mesi del lockdown, in quel momento c’era tanta confusione, la stessa cassa era sommersa di richiesta, noi eravamo disoccupati al 100% perché non abbiamo fatturato nulla, abbiamo trovato questa risposta umana e ci siamo sentiti sostenuti in quel momento di crisi totale, inoltre non avevamo nessun motivo per dubitare dell’intervento dell’operatore che si occupava del nostro dossier essendo un dipendente specializzato in queste pratiche (non abbiamo nessuna conoscenza legale in materia di disoccupazione, infatti da quando abitiamo qui non abbiamo mai chiesto nessun tipo di aiuto …).
Per di più, con il signor __________ ci siamo sentiti essenzialmente al telefono perché non aveva nemmeno il tempo materiale di rispondere alle mail… Pertanto non abbiamo nessuna mail di conferma da parte sua e non lavora più per il servizio disoccupazione.
Inoltre la nostra azienda è stata molto colpita dalla situazione covid, (azienda di comunicazione) e abbiamo scritto alla cassa che avevamo 2 richieste di fallimento quindi non eravamo in posizione di potere rimborsare questo importo.
La lettera del signor __________ stipulava che in questo caso la richiesta sarebbe stata annullata.
Di conseguenza, per tutti i motivi elencati chiediamo la cancellazione immediata di questa richiesta.” (cfr. doc. V)
1.5. Con scritto del 28 luglio 2021 - trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il 2 agosto seguente (cfr. doc. VIII) -, la Cassa, preso atto delle osservazioni della RI 1, si è riconfermata integralmente in quanto già esposto nella propria risposta (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 2 giugno 2021 riguarda esclusivamente la restituzione d’indennità per lavoro ridotto eventualmente percepite indebitamente dalla RI 1 nei mesi di aprile e maggio 2020 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento, genericamente postulato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2. e doc I), esula dalla presente causa.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è, dunque, la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla RI 1 la restituzione di fr. 3'179.65 percepiti indebitamente a titolo di indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2020.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag. 208.
2.3. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In concreto giova rilevare, dato che le prestazioni erogate si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2020, che il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:
" Art. 1
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.”
In deroga all’articolo 34 cpv. 2 LADI, per le seguenti persone si tiene conto di un imposto forfettario di 3'320.- franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno:
a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda.
L’art. 34 LADI ha il seguente tenore:
" 1 L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”
L’art. 9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).
L’entrata in vigore è successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
Attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti (cfr. RU 2020 1777).
Sul tema si veda anche la STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021.
2.4. Nella fattispecie, con domanda del 25 maggio 2020, la ditta ha postulato l’erogazione delle prestazioni per lavoro ridotto per __________ (socio e presidente della gerenza) e __________ (socia e gerente) a valere per il mese di aprile 2020 facendo valere una perdita di guadagno mensile totale di fr. 6'000.- (laddove lo stipendio mensile lordo di ciascuno ammontava a fr. 3'000.-; cfr. doc. 114-115).
In data 2 giugno 2020 la RI 1 ha inoltrato alla Cassa una domanda del tutto analoga anche per il mese di maggio 2020 (cfr.doc. 106-107).
Si rileva che nelle domande inoltrate dalla ditta per aprile e maggio 2020 è indicato, nella parte dedicata al “Calcul de l’indemnité”, che l’indennità postulata corrisponde all’“80% de la somme des salaires pour les heures perdues”. Dalle avvertenze concernenti le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint” emerge inoltre che “Pour les personnes dotées de pouvoirs de décision déterminants et pour leur conjoint, la somme des salaires AVS soumis à cotisation à indiquer s’élève au maximum à 4'150 francs pour plein temps, ce qui donne une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de 3'320 francs (80%) si la perte de travail est totale. Sont concernées le conjoint de l’employeur travaillant dans l’entreprise ainsi que les personnes qui, en leur qualité d’associé, de détenteur d’une participation financière ou encore de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise, déterminent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer considérablement, de même que leur conjoint travaillant dans l’entreprise. » (cfr. doc. 106-107 e 114-115).
Il 3 giugno 2020 l’amministrazione - in deroga all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1) e sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) - per il mese di aprile 2020 ha corrisposto alla ditta (a partire da una massa salariale per ore perse pari a fr. 6'000.- al 100% ed a fr. 4'800.- all’80% cui si aggiungono fr. 382.50 di rimborso AVS/AI/IPG/AD) prestazioni pari a fr. 5'128.50 (cfr. doc. 113) ed il 16 giugno successivo altri fr. 5'128.50 per maggio 2020 (cfr. doc. 105).
Per il mese di aprile, però, il 5 agosto 2020 la resistente ha ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta e
La Cassa ha ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta anche per il mese di maggio 2020.
Il 5 agosto 2020, infatti, l’amministrazione
Il 7 agosto successivo, la resistente ha, poi, nuovamente conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente per maggio tornando, questa volta, a considerare una perdita al 100% di fr. 6'000.-.
Ritenendo però, erroneamente, di aver a suo tempo corrisposto alla ditta meno di quanto dovuto, la Cassa ha versato alla RI 1 ulteriori fr. 579.10 (cfr. doc. 64).
In data 7 ottobre 2020, la resistente ha, poi, emesso una decisione (formale) di restituzione. La Cassa ha motivato tale provvedimento sulla base di quanto segue:
" (…) A seguito di un controllo interno, è emerso come la Cassa abbia erroneamente versato l’importo relativo al periodo di conteggio di aprile e maggio 2020, sovra calcolando l’importo di vostra spettanza. (…) La Cassa ha proceduto alle rettifiche del caso e quindi l’importo di Fr. 3'179.65 non era dovuto e deve pertanto essere chiesto in restituzione” (cfr. doc. 37-38).
Sennonché la somma dei due versamenti supplementari erroneamente versati dalla resistente alla ricorrente nell’agosto 2020 ammonta a complessivi fr. 2'944.05 (fr. 2'364.95 + fr. 579.10 = fr. 2'944.05).
La differenza tra tale ultimo importo e quanto chiesto in restituzione (fr. 3'179.65) dalla Cassa con decisione del 7 ottobre 2020 si spiega alla luce del conteggio emesso il giorno seguente, vale a dire l’8 ottobre 2020, dall’amministrazione, che ha nuovamente ricalcolato le prestazioni spettanti alla ditta per il mese di aprile – partendo, questa volta, da una massa salariale per le ore persone ricalcolata al 100% in fr. 5'727.25 in luogo dei 6'000.- conteggiati inizialmente – e chiesto la restituzione di ulteriori fr. 235.60 (cfr. doc. 36).
In data 30 ottobre 2020, la ditta ha presentato opposizione avverso la decisione del 7 ottobre precedente, osservando che:
" (…) Il versamento non è stato eseguito in modo errato, ma corrisponde esattamente alla differenza dell’80% al 100% per il periodo aprile/maggio 2020, per il Signor __________ e la Signora __________, in accordo con il vostro servizio, tramite il signor __________”,
precisando che la restituzione pretesa dalla Cassa avrebbe aggravato la “situazione già precaria” in cui si trovava la società - “sull’orlo del fallimento” - e chiedendo “il ritiro della richiesta di restituzione” (cfr. doc. 28).
Il 14 aprile 2021, la Cassa ha trasmesso uno scritto alla qui ricorrente, invitandola a provvedere alla restituzione della somma di fr. 3'179.65 entro il 14 maggio successivo, termine scaduto il quale - ha indicato l’amministrazione - “Procederemo all’incasso mediante emissione di un precetto esecutivo” (cfr. doc. 22).
In data 19 aprile 2021, la società ha, quindi, preso contatto via mail con la resistente cui ha comunicato di essere a suo tempo stata contattata “dal Signor __________ tramite una relazione che spiegava che la società RI 1 non era tenuta a riversare questo importo se era in grave situazione economica” e chiesto nuovamente di annullare la richiesta di restituzione (cfr. doc. 21).
Il 21 aprile 2021, la ditta ha, poi, trasmesso alla Cassa una “richiesta di condono pratica RI 1”, osservando nuovamente che la restituzione pretesa dall’amministrazione sarebbe ingiustificata poiché i due ulteriori versamenti sarebbero stati corrisposti al fine di coprire al 100% la perdita di guadagno subìta nei mesi di aprile e maggio 2020, e ciò dopo che la pratica era stata seguita “dal Signor __________ e dal suo capoufficio”. La società ha, inoltre, nuovamente comunicato alla qui resistente che la restituzione della somma richiesta non sarebbe economicamente sostenibile per l’azienda, trovatasi “nell’impossibilità di lavorare per numerosi mesi” (cfr. doc. 25).
Con la decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa ha, come visto, confermato la decisione di restituzione emessa il 7 ottobre 2020 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 15-20).
2.5. Chiamata a pronunciarsi questa Corte rileva, sebbene la questione non sia litigiosa, innanzitutto, che a fronte di quanto esposto al considerando 2.3., risulta con evidenza che a ragione la Cassa, sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19), ha riconosciuto alla RI 1 il postulato diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 2 aprile al 31 maggio 2020 per __________ e __________ -rispettivamente socio e presidente della gerenza il primo nonché socia e gerente la seconda - malgrado i medesimi abbiano ex lege un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ed occupino quindi una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. sul tema la STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 suindicata).
2.5.1. Altrettanto correttamente, però, la Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza - il cui tenore, alla pari di quello dell’art. 34 cpv. 1 LADI, è chiaro e non si presta ad interpretazione - ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso in un secondo momento (fr. 2'364.95 il 5 agosto 2020 e fr. 579.10 il 7 agosto 2020) alla ditta rispetto alle prestazioni cui quest’ultima aveva effettivamente diritto dovendosi applicare l’art. 34 cpv. 1 LADI e quindi conteggiare l’80% della massa salariale per le ore perse (in concreto inferiore all’importo forfettario) per determinare l’indennità postulato.
Le asserzioni dell’insorgente riguardo al fatto di avere ricevuto dal signor __________ (collaboratore della resistente) conferme in merito al fatto che alla ditta, per __________ e per __________ ed a valere per aprile e maggio 2020, sarebbe stato erogato il 100% della perdita di guadagno in luogo dell’80% previsto dall’art. 34 cpv. 1 LADI, non ne soccorrono, infatti, la posizione.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/2017 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
In concreto la ricorrente non ha sostanziato quanto preteso circa il fatto che un dipendente della Cassa (nella persona del signor __________) le avrebbe comunicato che a valere per aprile e maggio 2020 l’indennità per lavoro ridotto sarebbe stata erogata, in violazione di quanto disposto dall’art. 34 cpv. 1 LADI (e contrariamente a quanto indicato nelle domande inoltrate dalla ricorrente alla Cassa, tanto nella parte “Calcul de l’indemnité” quanto nelle avvertenze concernenti le “Personnes avec pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint”; cfr. doc. supra consid. 2.4.), nella misura del 100% della massa salariale per le ore perse, in luogo dell’80% previsto a norma di legge.
Le affermazioni della ditta a proposito delle pretese informazioni errate ricevute non sono, infatti, state comprovate con validi mezzi probatori, segnatamente documentali, o altrimenti, a fronte di un disposto normativo il cui contenuto è chiaro ed univoco, rese verosimili.
In ogni caso, anche volendo esaminare, in particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
Con la sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che in concreto la ricorrente non poteva far valere a suo favore una violazione dell’art. 27 LPGA, ritenuto che, per costante giurisprudenza, la brochure "Info-service" pubblicata dalla SECO ed ha lei consegnata soddisfa l’obbligo di informazione cui è tenuta l’amministrazione nei confronti dei datori di lavoro che richiedono di poter beneficare delle prestazioni per lavoro ridotto.
Con sentenza 8C_59/2017 del 29 settembre 2017, il Tribunale federale, valutando se un assicurato che non contestava l’ammontare della somma chiesta in restituzione ma faceva valere di aver percepito delle prestazioni non dovutegli in buona fede ed indotto in errore dall’amministrazione, ha ritenuto che il fatto che l’assicurato avesse nel frattempo speso – con verosimiglianza preponderante per far fronte a spese correnti – quanto indebitamente percepito non costituiva un comportamento irrevocabile che gli era pregiudizievole, di modo che il presupposto ora in esame veniva meno e che l’assicurato non poteva, quindi prevalersi della propria buona fede.
Alla luce della giurisprudenza testé indicata, la pretesa buona fede della ricorrente - per la quale non si comprende, né la medesima lo sostanzia, in cosa potrebbe eventualmente consistere un eventuale comportamento pregiudizievole adottato – non merita tutela.
Giova, peraltro, osservare, in relazione all’art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - la cui violazione va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127) -, che attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet, consultando i siti delle varie Casse, dell’amministrazione federale - www.seco.admin.ch - e del cantone - https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/indennita-dellassicurazione-contro-la-disoccupazione-per-datori-di-lavoro/indennita-per-lavoro-ridotto/ (cfr. STF C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013; STCA 38.2014.12 del 2 giugno 2014).
Ne consegue che il ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto limitatamente alla restituzione della somma di fr. 2'944.05; trattasi, infatti, di indennità per lavoro ridotto che sono da considerarsi come indebitamente versate alla ditta sulla base dell’art. 25 LPGA
In tal senso è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Si rileva, in particolare, che la Cassa ha già indicato che trasmetterà direttamente alla Sezione del lavoro la richiesta di condono già formulata, sia in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.4.) che con il ricorso (cfr. supra consid. 1.1. e doc. I; sul tema cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
In proposito il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.5.2. Per la somma di fr. 235.60, pure chiesta in restituzione con la decisione del 7 ottobre 2020 sebbene risultante unicamente dal conteggio emesso dalla Cassa il giorno successivo, giova rilevare che nella fattispecie la ricorrente, impugnando dapprima la decisione del 7 ottobre 2020 – laddove l’importo chiesto in restituzione di totali fr. 3'179.65 comprendeva, oltre ai versamenti indebitamente percepiti di cui sopra per totali fr. 2'944.05, anche i fr. 235.60 ora in esame -, e successivamente la decisione su opposizione del 2 giugno 2021, si è opposta non solo alla restituzione dei due versamenti indebitamente effettuati dalla Cassa e percepiti dalla ditta nell’agosto del 2020 per i quali già si è detto, ma anche, alla richiesta di restituzione dei fr. 235.60 risultanti dal conteggio dell’8 ottobre 2020 relativo alle prestazioni spettantile per il mese di aprile 2020.
In tal senso, si evidenzia che la giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi inerenti alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag. 417 seg.; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.48 del 5 luglio 2021; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011 e in ambito di conteggi di indennità giornaliere LAINF, STF 8C_340/2018 del 16 maggio 2019.
Il conteggio di data 8 ottobre 2020 è, dunque una decisione informale che la ditta poteva contestare, come peraltro emerge dalla stessa, entro 90 giorni, chiedendo l’emanazione di una decisione formale.
In concreto, la RI 1 ha manifestato il proprio dissenso anche avverso la restituzione della somma risultante dal conteggio suindicato, di modo che, per quel che concerne questi fr. 235.60 gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché emetta una decisione formale.
2.6. La ditta ricorrente non è patrocinata, ragione per cui, sebbene parzialmente vincente in causa, non ha diritto a ripetibili, non essendo adempiuti in concreto i particolari requisiti posti dalla giurisprudenza in tale ipotesi (cfr. STF H 257/03 dell’11 gennaio 2005 ; DTF 110 V 134 consid. 4d, nella quale l’Alta Corte ha fissato – quali esigenze cumulative che permettono un’eccezione alla non assegnazione di ripetibili – la causa complessa e di ingente valore, la rilevanza del dispendio di lavoro e il rapporto ragionevole tra dispendio profuso e risultato ottenuto).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è dell’8 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 2 giugno 2021 è modificata nel senso che la RI 1 è tenuta a restituire l’importo di fr. 2'944.05;
§§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché emani una decisione formale in merito al conteggio dell’8 ottobre 2020.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti