Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.40
Entscheidungsdatum
21.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.40

rs

Lugano 21 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 10 dicembre 2020 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al RI 1 la restituzione della somma di fr. 7'384.15 corrispondenti alla parte delle indennità per lavoro ridotto ricevuta a torto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in quanto nelle relative domande i giorni festivi infrasettimanali erano stati calcolati erroneamente quali ore perse (cfr. doc. 13).

1.2. Il 17 dicembre 2020 il RI 1 ha interposto opposizione, facendo valere che “dalle domande di calcolo si evince che per i giorni festivi (19 marzo 2020, 20 marzo 2020, 13 aprile 2020 e

  1. maggio 2020) non è stata dichiarata nessuna ora di lavoro dovuta e nessuna ora di lavoro persa, visto che la nostra azienda sarebbe comunque rimasta chiusa e pertanto non aveva alcuna pretesa d’indennità” (cfr. doc. 15).

1.3. Con decisione su opposizione del 7 maggio 2021 la Cassa ha accolto parzialmente l’opposizione, modificando il provvedimento del 10 dicembre 2020 nel senso che l’importo oggetto della restituzione è stato diminuito a fr. 6'777.35.

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

" (…) Nella fattispecie, il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "Pandemia Covid 19", ha concesso che, per tutti i periodi di conteggio da marzo 2020 e fino all'abrogazione dell'Ordinanza COVID-19, vengono gestiti tassativamente secondo la procedura sommaria e quindi l'azienda non può scegliere se presentare il modulo di calcolo straordinario o quello precedente.

Sul conteggio viene esplicitamente indicato come deve essere correttamente compilato il formulario di rivendicazione delle indennità per lavoro ridotto.

ln particolare occorre indicare la somma totale delle ore di lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto inclusi tutti i giorni lavorativi, i giorni festivi e di vacanza.

Nella colonna successiva occorre indicare la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto, escludendo quindi le ore lavorate e le assenze retribuite e non retribuite quali le vacanze, i giorni festivi, malattia, infortunio, servizio militare ecc.

Nella fattispecie, lo __________ ha rivendicato le prestazioni indicando la somma delle ore di lavoro previste dal 19 al 31 marzo 2020 (indicazione quindi parziale del mese) richiedendo però il medesimo ammontare di ore perse (100%) senza quindi escludere la richiesta del giorno 19 marzo 2020 (festivo infrasettimanale) e del 20 marzo 2020 (festivo decretato dal Canton Ticino per l'anno 2020.

Per il mese di aprile è stato commesso lo stesso errore da parte dello __________ in quanto sono state richieste il 100% delle ore previste per i 12 collaboratori senza quindi escludere il 13 aprile 2020, festivo infrasettimanale a carico del datore di lavoro.

Infine per il mese di maggio sono state rivendicate le prestazioni fino al 10 maggio 2020 richiedendole al 100% quando invece il 1. Maggio 2020 si doveva escluderlo in quanto festivo infrasettimanale.

La Sezione di __________ ha richiesto ed effettuato le correzioni del caso che hanno generato una restituzione più elevata di quanto corretta-mente conteggiato ed allegato alla presente decisione (No. 3 conteg-gi corretti sulla base delle indicazioni presentate dallo RI 1 e relativo ai salari dei 12 collaboratori rispettivamente alle ore previste e lavorate per questi 3 mesi di rivendicazione). (…)” (Doc. A1)

1.4. Il 7 giugno 2021 il RI 1, titolare dell’omonimo __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di “giudicare che alcun importo è da noi dovuto in favore della CO 1, vista l’inesistenza di alcun credito in suo favore, considerando che la nostra società non ha percepito alcuna ulteriore indennità rispetto a quanto dovutole” (Cfr. doc. I pag. 3).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…)

  1. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di marzo 2020 del 14 aprile 2020:

Giorni indennizzati contestati: 19 marzo e 20 marzo 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per i giorni sopra menzionati abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 2), rileviamo di come per gli stessi giorni non abbiamo richiesto alcun 'indennità per ore di lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, ritenuto che entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per i giorni sopra citati.

Da ultimo, si osserva che il 20 marzo 2020 per la SECO non era un giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di un giorno festivo riconosciuto, sarebbe stato in tutti i casi indennizzabile (in merito, si richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________, notaio in , elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "" e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al Tribunale Federale da parte della SECO).

ln virtù di quanto suesposto, risulta comprovato che la nostra azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 3), alcuna indennità che non gli spettasse per i

giorni sopra citati.

  1. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile 2020 del 22 maggio 2020:

Giorni indennizzati contestati: 13 aprile 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 4), rileviamo di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste ed il relativo calcolo di quelle perse risulta essere corretto, visto che entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il giorno sopra citato.

Inoltre, si osserva che il 13 aprile 2020 per la SECO non era un giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________, notaio in , elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "" e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al Tribunale Federale da parte della SECO).

Visto quanto sopra, risulta comprovato che la nostra azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 5), alcuna indennità che non gli spettasse per il giorno sopra citato.

  1. Domanda e calcolo di indennità per LR per il mese di aprile 2020 del 3 luglio 2020:

Giorni indennizzati contestati: 1° maggio 2020.

Preliminarmente prendiamo atto che ci viene contestato che per il giorno sopra menzionato abbiamo richiesto un'indennità in seguito alla perdita di ore effettive di lavoro.

Dalla nostra domanda però depositata (cfr. allegato 6), rileviamo di come per lo stesso giorno non abbiamo richiesto alcun'indennità per ore di lavoro effettivamente perse. Questo, come si può evincere dal documento citato in precedenza, in quanto non erano previste ore di impiego dei nostri dipendenti.

Pertanto, il calcolo delle ore di lavoro effettivamente previste ed il relativo calcolo di quelle perse risulta corretto, visto che entrambe le voci non sono state toccate dalla richiesta di indennità per il giorno sopra citato.

Si osserva inoltre che il 1° maggio 2021 per la SECO non era un giorno festivo, è stato ritenuto giorno festivo da parte di un'Autorità Cantonale. Pertanto, visto che secondo l'Autorità Federale non si trattava di un festivo riconosciuto, sarebbe stato comunque indennizzabile (in merito, si richiama integralmente il documento "il lavoro ridotto" di __________, notaio in , elaborato il 23 aprile 2020, per il tramite della "" e la decisione dell'Ufficio __________ di __________, oggetto di ricorso al Tribunale Federale da parte della SECO).

ln considerazione di quanto sopra, risulta comprovato che la nostra azienda non ha richiesto, e pertanto nemmeno ottenuto (cfr. allegato 7), alcuna indennità che non gli spettasse per il giorno sopra citato. (…)” (Doc. I)

1.5. Con risposta del 24 giugno 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando segnatamente, da una parte, che, siccome negli appositi formulari relativi ai periodi di conteggio di marzo (dal 19 al 31), aprile e maggio 2020 la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR corrisponde alla somma totale delle ore previste, nelle ore perse sono compresi i giorni festivi infrasettimanali (19 e 20 marzo, 13 aprile e 1° maggio 2020) e risulta così comprovato “che sono state richieste (probabilmente per non avere compreso la modalità dei relativi calcoli) indennità per lavoro ridotto, le quali non dovevano essere retribuite”.

Dall’altra, che la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, è stata impugnata davanti al Tribunale federale e che “non appena saremo in possesso della sentenza del Tribunale Federale, ed essa sarà cresciuta in giudicato, si potrà verificare nuovamente questa decisione qualora dovesse, la massima istanza, esprimersi in altro modo rispetto alla procedura sommaria indicata dalla SECO legata al calcolo della paga oraria inerenti i festivi, ferie,

Dovessero risultare delle differenze, sarà nostra premura appurare quali importi sono corretti e apporre le relative modifiche anche a favore di questo RI 1. Se si potranno apporre queste eventuali modifiche, esse riguarderanno unicamente il calcolo della Massa salariale e non quanto sopra espresso ai punti da 1-3, per i calcoli dei surriferiti giorni festivi” (cfr. doc. III).

1.6. Pendente causa questa Corte ha interpellato la Cassa come segue:

" (…) dalla documentazione agli atti, e meglio dalle tabelle orarie allegate ai moduli “Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e del 3 luglio 2020 relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, rileviamo che lo RI 1 per i giorni 19 e 20 marzo, 13 aprile e 1° maggio 2020 ha indicato 0 h “lavorate”, 0 h “contratto” per tutte le proprie dipendenti (cfr. doc. 15; 17).

Il numero delle ore previste (di cui ai formulari menzionati) non sembra, quindi, comprendere le ore dei giorni festivi.

Inoltre dai formulari ILR riguardanti i mesi da marzo a maggio 2020 citati emerge che il numero delle “ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da RL” corrisponde a quello delle ore previste (500.55 per marzo 2020; 1’756.65 per aprile 2020 e 418.25 per maggio 2020).

Pertanto vogliate, per cortesia, spiegare dettagliatamente le ragioni dell’ordine di restituzione. (…)” (Doc. V)

La Cassa ha dato seguito a quanto richiesto il 2 agosto 2021 (cfr. doc. VI).

1.7. Il 13 agosto 2021 il ricorrente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).

1.8. La parte resistente ha presentato alcune osservazioni con scritto del 24 agosto 2021 (cfr. doc. X), trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).

1.9. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha inviato alle parti la sentenza 8C_272/2021 emessa dal Tribunale federale il 17 novembre 2021 che ha confermato il giudizio del 26 febbraio 2021 del Tribunale cantonale di Lucerna secondo cui i giorni festivi e di vacanza devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto durante la pandemia e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. XII).

La Cassa, il 16 dicembre 2021, ha comunicato:

" (…) Per tutte le aziende interessante a livello federale da richieste di lavoro ridotto con procedura semplificata, e quindi anche per lo RI 1, come del resto indicato nel nostro atto di risposta del 24 giugno 2021, si dovranno rivedere i conteggi maggiorandoli, per i dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di festivi infrasettimanali.

La SECO, con e-mail di venerdì 10 dicembre (in allegato), ha comunicato alle Casse che sta analizzando in dettaglio le implicazioni giuridiche e deciderà al più presto i prossimi interventi.

ln particolare le aziende, molto probabilmente, dovranno rivedere e rifare i conteggi, tenendo conto della disposizione sopra indicata, e le Casse dovranno provvedere a pagare la differenza a loro spettante. (…)” (Doc. XIII)

Il 21 dicembre 2021 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta al TCA “di giudicare che nessun importo è da restituire in favore della Cassa” (cfr. doc. XIV)

1.10. Il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente, mentre il doc. XIV è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto al ricorrente la restituzione di fr. 6'777.35 corrispondenti a parte delle indennità per lavoro ridotto percepite per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.3. L’indennità per lavoro ridotto è regolata agli art. 31 e segg. LADI.

L’art. 34 LADI relativo al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto prevede:

" 1 L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.

2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. E’ tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).

Attraverso una modifica dell’8 aprile 2020, in vigore retroattivamente dal 1° marzo 2020 (cfr. RU 2020 1201), è stato introdotto in particolare l’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione:

" 1 Durante il periodo di validità della presente ordinanza, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.

2La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare.

3La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità.”

Il 12 agosto 2020, con effetto dal 1° settembre 2020, il tenore dell’art. 8i cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è il seguente:

" 1In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria.” (RU 2020 3569)

La Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; RS 818.102) del 25 settembre 2020 all’art. 17 cpv. 1 lett. d enuncia che il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo allo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento. Tale disposto è in vigore dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2022 (cfr. RU 2021 878).

Il 20 gennaio 2021, con validità dal 21 gennaio 2021, il cpv. 1 dell’art. 8i è stato modificato ed è stato aggiunto il cpv. 4:

" 1In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.

4Se l’azienda presenta redditi modesti secondo l’articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.” (RU 2021 16)

Il Consiglio federale ha prorogato la procedura sommaria per il conteggio dell’indennità per lavoro ridotto il 1°ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (cfr. RU 2021 593) e il 26 gennaio 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 39; RS 837.033).

2.4. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), in relazione al calcolo dell’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che

" IMPORTO DELL’INDENNITA’

E1 L’ILR ammonta all’80 % della perdita di guadagno computabile.

GUADAGNO DETERMINANTE

E2 Per il calcolo dell’indennità per lavoro ridotto è determinante il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo mese di contribuzione prima dell’inizio del lavoro ridotto.

(…).

E4 Il guadagno determinante comprende in particolare:

• il salario di base (mensile, orario o a cottimo);

• le indennità per vacanze e per giorni festivi;

• le prestazioni in natura, al massimo fino agli importi stabiliti nell'AVS;

• le indennità di residenza e di rincaro;

• le provvigioni;

• gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà dovuti ed effettivamente percepiti;

• gli assegni contrattuali (p. es. 13a mensilità, gratifiche);

• le indennità per il lavoro domenicale o notturno, per il lavoro a squadre e i servizi di picchetto, nella misura in cui il lavoratore vi ha normalmente diritto per l’attività esercitata e a condizione che il datore di lavoro confermi alla cassa di disoccupazione che queste indennità sono versate anche durante il lavoro ridotto.

Il guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus, gratifiche per anzianità di servizio e premi di fedeltà).

Non sono compresi nel guadagno determinante:

• le indennità per le ore che superano il tempo di lavoro normale convenuto contrattualmente;

• le indennità per inconvenienti connessi al lavoro (indennità per il lavoro nei cantieri o lavoro sporchevole, ecc.);

• il rimborso delle spese;

• gli assegni familiari e gli assegni per l'economia domestica.

(…).

GUADAGNO ORARIO COMPUTABILE

E8 A partire dal guadagno determinante, la cassa calcola il guadagno orario computabile che fungerà da base per il calcolo dell’ILR (M1).

E9 L’indennità è calcolata in modo diverso a seconda che il lavoratore riceva un salario mensile o orario.

E10 Lavoratori con salario mensile

Se il lavoratore riceve un salario mensile, la cassa determina il guadagno orario computabile dividendo il guadagno mensile determinante per il numero medio di ore da effettuare al mese.

Il numero medio di ore da effettuare al mese è calcolato dividendo per 12 il numero di ore da effettuare all'anno, tolte le vacanze e i giorni festivi.

ð Esempio Situazione del lavoratore:

Salario mensile di CHF 6000, più 13a mensilità; durata del lavoro settimanale di 40 ore su un anno civile di 261 giorni lavorativi; 25 giorni di vacanza e 8 giorni festivi che cadono in giorni feriali.

Calcolo dell’indennità:

Ore di lavoro annuali: 2088 ore (40 ore : 5 giorni x 261 giorni)

meno le vacanze: 200 ore (40 ore : 5 giorni x 25 giorni)

meno i giorni festivi: 64 ore (40 ore : 5 giorni x 8 giorni)

Ore effettive di lavoro annuali: 1824 ore

Ore effettive di lavoro mensili: 152 ore

Guadagno determinante: CHF 6500 (CHF 6000 + 8.33 % quota della 13a mensilità)

Guadagno orario computabile: CHF 42.76 (CHF 6500 : 152 ore)

E11 Lavoratori con salario orario Se il lavoratore riceve un salario orario, la cassa determina il guadagno orario computabile aggiungendo al salario orario una quota, calcolata in base a una delle 2 tabelle seguenti, per le vacanze, i giorni festivi che cadono in un giorno feriale e, eventualmente, la 13a mensilità. (…)”

Nella Direttiva 2020/04 “Actualisation et mise en œuvre des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020, la SECO, in relazione all’indennità per lavoro ridotto e in particolare alla domanda e al calcolo, ha indicato:

" (…)

Nous avons simplifié le processus de décompte de la RHT comme suit :

  • Le formulaire de demande et le décompte de la RHT sont

rassemblés dans un seul formulaire.

  • Les formulaires complémentaires «Rapport concernant les heures

perdues pour des raisons d'ordre économique», «Attestation de revenu provenant d'une occupation provisoire» et «Feuille de calcul des heures perdues imputables à des facteurs saisonniers» ne sont plus requis.

  • L’entreprise ne doit introduire que cinq indications (champs

surlignés en gris), le reste du calcul est automatisé. Elle doit fournir les pièces justificatives appropriées (p. ex. journal des salaires de l’entreprise, vue d’ensemble des décomptes d’heures, extraits de l’enregistrement du temps de travail dans l’entreprise). La CCh doit se fonder, dans la mesure du possible, sur des documents que l’entreprise peut extraire sans difficulté de ses systèmes de gestion des ressources humaines. (…)”

Anche nella Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 al punto 2.18 risulta:

" Il processo di conteggio nella procedura sommaria è stato semplificato e riguarda in particolare il modulo “COVID-19 Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto”:

  • Il modulo di domanda e il conteggio ILR sono combinati in un unico modulo.

  • Non sono necessari gli altri moduli supplementari «Rapporto sulle ore perse per motivi economici», «Attestato sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria» e «Questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro».

  • L'azienda deve inserire solo cinque dati (campi a sfondo grigio), il resto del calcolo è automatizzato. Questi cinque dati devono essere corredati di documenti aziendali adeguati (es. libro paga, panoramica dei conteggi orari, estratti del sistema di rilevamento dell'orario di lavoro). Se possibile, la CD dovrebbe basarsi su documenti che l'azienda può attingere dai suoi sistemi HR.

(…)”

Il p.to 2.18 ha mantenuto il medesimo tenore segnatamente nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. Come visto, tramite l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (art. 8i dell’8 aprile 2020 in vigore con effetto retroattivo dal 1° marzo 2020) è stata introdotta la procedura sommaria in relazione all’indennità per lavoro ridotto con lo scopo di ridurre al minimo l'onere amministrativo delle aziende colpite e garantire un versamento celere dell'indennità (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86403.html).

Per la domanda e il conteggio è stato allestito un unico modulo “Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” con le cinque seguenti richieste:

  • Numero di lavoratori aventi diritto;

  • Numero di lavoratori colpiti dal lavoro ridotto (LR);

  • Somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori

aventi diritto;

  • Somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i

lavoratori colpiti da LR;

  • Massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di

tutti i lavoratori aventi diritto (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html; doc. 17)

Dal FAQ della SECO del 20 aprile 2020 concernente la compilazione del modulo Domanda e conteggio COVID-19 si evince:

" (…)

Per quale motivo, nel modulo, le assenze come ferie, giorni festivi, malattia ecc. devono essere tenute conto nelle ore di lavoro previste? Ne risulta una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche inferiore rispetto a quella che si otterrebbe se si omettessero tali assenze.

Dato che nel conteggio si inserisce la massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS relativa all'intero mese civile, anche le ore di lavoro previste devono riferirsi all'intero mese civile e quindi devono includere il totale delle ore lavorate, le ore di lavoro ridotto e tutte le altre assenze, come ferie, giorni festivi, malattia ecc.

Affinché la percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche sia calcolata correttamente, la somma delle ore di lavoro previste e la massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS devono riferirsi allo stesso intervallo di tempo.

Per quale motivo, nel caso di rapporti di lavoro con salario mensile, le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate nella massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS, mentre Io sono nel caso di rapporti di lavoro con salario orario?

ln caso di salario mensile, ai collaboratori viene corrisposto l'intero salario mensile anche durante le ferie o i giorni festivi. Il loro salario soggetto all'obbligo di contribuzione AVS non comprende alcuna indennità per ferie/giorni festivi che potrebbe essere considerata in aggiunta alla massa salariale.

La situazione è diversa per i lavoratori retribuiti a ore. Siccome non viene loro corrisposto alcun salario durante le ferie e i giorni festivi, si applica un supplemento percentuale per le ferie e per i giorni festivi che cadono in un giorno feriale. Ai fini del calcolo dell'ILR, questa indennità per ferie e giorni festivi percepita deve essere considerata anche nel guadagno determinante o nella massa salariale.

Per i rapporti di lavoro con salario orario, cosa bisogna considerare nella massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS per le assenze dovute a ferie o giorni festivi?

Dato che questi periodi di assenza sono compresi nella somma delle ore di lavoro previste e che quindi si confrontano periodi uguali, nella massa salariale si deve considerare per tali assenze il salario orario contrattuale. Nell'ambito della procedura di conteggio sommaria semplificata in vigore durante la situazione straordinaria, è giustificabile inserire la retribuzione oraria comprensiva dell'indennità per ferie/giorni festivi. Non è pertanto necessario differenziare le retribuzioni orarie. (…)”

2.6. Con sentenza 5V 20 396 del 26 febbraio 2021 il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto il ricorso di una SA alla quale la Cassa di disoccupazione aveva chiesto la restituzione di parte del ILR ricevute per il mese di marzo 2020, in quanto per i dipendenti con salario mensile, contrariamente a quanto calcolato, non andavano considerati i giorni di vacanza e festivi. La Cassa aveva pure conteggiato le ILR relative ad aprile e maggio 2020 senza includere le vacanze e i giorni festivi.

La Corte cantonale ha stabilito che la Cassa non poteva fondare il suo metodo di calcolo per il periodo marzo - maggio 2020 sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, siccome tale disposto non è una base legale sufficiente per derogare all’art. 34 cpv. 2 LADI che contempla quale parte del salario dei collaboratori con stipendio mensile anche le indennità di vacanza e per i giorni festivi. In effetti l’art. 8i cpv. 2 e 3 non prevede che i dipendenti con salario mensile nella procedura sommaria, contrariamente a quanto enunciato all’art. 34 cpv. 2 LADI, non devono avere diritto alle indennità per i giorni di vacanza e festivi. In particolare dal concetto di “somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare” di cui all’art. 34 cpv. 2 LADI non si desume se si tratta di ore da effettuare al netto (senza vacanze e giorni festivi) o al lordo. D’altra parte la Cassa nella procedura sommaria ha utilizzato le ore da effettuare al lordo.

Il Tribunale cantonale ha, di conseguenza, evidenziato che quale fondamento per il metodo di conteggio dell’amministrazione restavano la Direttiva 2020/12 emessa dalla SECO il 27 agosto 2020 (cfr. p.to 2.18 menzionato al consid. 2.5.), il formulario di domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto nella procedura sommaria e il relativo FAQ - che spiega per quale motivo nel caso di collaboratori con salario mensile le indennità per ferie/giorni festivi non vengono considerate nella massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS, mentre lo sono nel caso di rapporti di lavoro con salario orario (cfr. consid. 2.5.) -, i quali, da un lato, non sono delle fonti di diritto indipendenti, dall’altro, non costituiscono una concretizzazione dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD, visto che tale norma non può essere interpretata nel senso che durante la sua validità le indennità per i giorni di vacanza e festivi non vanno tenuti conto nel caso di dipendenti con stipendio mensile. L’art. 34 cpv. 2 LADI resta applicabile e vincolante. La Corte cantonale ha ad ogni modo precisato che non va comunque messa in discussione la legittimità dell’attuazione della procedura sommaria durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_272/2021 del 17 novembre 2021, destinato alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2021 emanata dal Tribunale cantonale di Lucerna.

L’Alta Corte ha rilevato, da una parte, che l’applicazione dell’art. 34 cpv. 2 LADI non decade completamente durante il periodo di validità dell’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD indipendentemente dal fatto che l’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD menzioni esplicitamente (dal 1° settembre 2020) o meno una deroga all’art. 34 cpv. 2 LADI.

Dall’altra, che il modo di procedere della Cassa che per i dipendenti con salario mensile, differentemente dal caso dei lavoratori con stipendio orario, non ha considerato le indennità per i giorni festivi e di vacanza nella massa salariale (mentre nella procedura sommaria la base di calcolo è costituita dal numero di ore previste lordo, ossia senza deduzione dal tempo di lavoro annuo delle vacanze e dei giorni festivi; cfr. consid. 6.1.; 6.2.) viola il principio della parità di trattamento e il principio della legalità, non fondandosi né sull’art. 34 cpv. 2 LADI, né sull’art. 8i Ordinanza COVID-19 AD.

Il TF ha poi evidenziato che la Cassa ha lasciato aperta la questione relativa alla modalità di conteggio delle vacanze e dei giorni festivi per i collaboratori con salario mensile nel contesto del calcolo dell’ILR nella procedura sommaria, indicando ad ogni modo necessaria un’analisi approfondita da parte dell’amministrazione. Per la nostra Massima Istanza, al riguardo, è ad esempio immaginabile “eine pauschale Berücksichtigung der Ferien und Feiertage beim prozentualen wirtschaftlich bedingten Arbeitsausfall” (cfr. consid. 6.1. in fine).

Infine è stato deciso che a ragione, quindi, il Tribunale cantonale aveva rinviato la causa alla Cassa al fine di tenere conto per tutti i dipendenti della SA che avevano diritto alle ILR da marzo a maggio 2020 delle vacanze e dei giorni festivi in forma forfettaria.

2.7. La SECO, il 27 gennaio 2022, ha comunicato di aver creato, a seguito della sentenza del 17 novembre 2021 del Tribunale federale, le necessarie basi legali affinché a partire da gennaio 2022 le Casse di disoccupazione possano versare l’ILR in conformità a quanto stabilito dalla sentenza, osservando:

" (…) In seguito alla sentenza del Tribunale federale la SECO ha integrato il modulo di calcolo per l’ILR in modo tale che le imprese possano suddividere i propri dipendenti in base alla categoria salariale (salario mensile oppure orario). A partire da gennaio 2022 sarà possibile versare l’ILR in conformità a quanto disposto dalla sentenza. Il nuovo modulo di calcolo e il relativo eService sono disponibili sul portale www.arbeit.swiss.

La sentenza del Tribunale federale non ha alcun effetto sulla corresponsione dello stipendio ai dipendenti, i quali non sono stati penalizzati dal sistema di calcolo adottato finora. Durante il lavoro ridotto disposto dal datore di lavoro, per legge, i dipendenti hanno diritto ad almeno l’80% del salario – per i lavoratori a basso reddito l’ILR relativo al periodo dicembre 2020-dicembre 2022 può ammontare al 100% del salario.

L’indennità aggiuntiva è un rimborso, espresso in percentuale, della quota di ferie e giorni festivi per i dipendenti con salario mensile ed è versata al datore di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di pagamento continuato del salario ai collaboratori impiegati con salario mensile in caso di ferie effettivamente fruite. La nuova disposizione riguarda i periodi di conteggio ai quali si applica la procedura sommaria. Continua invece a valere il principio per il quale anche applicando la procedura sommaria non esiste un diritto all’ILR in caso di godimento di ferie o nei giorni festivi.

Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo come procedere riguardo ai conteggi effettuati nel 2020 e nel 2021. Al momento sono ancora in corso i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, per arrivare a una soluzione conforme alla decisione del Tribunale federale. Le imprese interessate verranno informate a tempo debito e sono pertanto invitate a non inoltrare domande alle casse di disoccupazione fino a quando la SECO non avrà rilasciato dichiarazioni ufficiali. (…)” (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86941.html)

La Direttiva 2022/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio 2022 prevede altresì:

" 2.29 Presa in conto nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto

dei giorni di ferie e giorni festivi

A partire da gennaio 2022, il conteggio sarà effettuato in procedura sommaria separatamente per i dipendenti pagati mensilmente e a ore. Per i dipendenti con salario mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai giorni festivi è calcolata mediante un supplemento. La SECO esamina come gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2021, ed emette nuove direttive in merito.”

2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’organico dello RI 1 è composto di 12 dipendenti (cfr. doc. A4-A6; 2-4).

A seguito del preannuncio inoltrato dal Dr. med. __________ il 16 marzo 2020 la Sezione del lavoro, con decisione del 4 maggio 2020, ha riconosciuto il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 16 marzo al 15 settembre 2020 a favore del personale del ricorrente (cfr. doc. 1).

Il 15 aprile 2020 alla Cassa è pervenuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile 2020 relativo al periodo 19 - 31 marzo 2020.

Nello stesso è stato indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 500.55, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 500.55.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta così del 100%.

A titolo di massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47, corrispondente alla massa salariale per le ore perse (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 100% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 2).

Il 25 maggio 2020 la Cassa ha poi ricevuto il formulario “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 22 maggio 2020 relativo al mese di aprile 2020.

Nello stesso è stato indicato che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 1’756.65, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1’756.65.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.

A titolo di massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99 corrispondente alla massa salariale per le ore perse (100% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 3).

Alla Cassa, il 6 luglio 2020, è pervenuta la “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 3 luglio 2020 relativa al mese di maggio 2020, e meglio dal 1° al 10 maggio 2020.

Da tale modulo si evince che il numero di lavoratori aventi diritto è 12, il numero di lavoratori colpiti dal lavoro ridotto è 12, la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 418.25, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta, perciò, del 100%.

A titolo di massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 12'008.06 corrispondente alla massa salariale per le ore perse (100% di fr. 12'008.06; cfr. doc. 4).

All’insorgente, nel mese di novembre 2020, sono state versate ILR, per il mese di marzo 2020, di fr. 13'483.50 [80% di fr. 15'610.47 della massa salariale per le ore perse (100% di perdita di lavoro per ragioni economiche) + fr. 995.15, ossia 6.375% di contributi alle assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 2], per il mese di aprile 2020 di fr. 32'153.10 [80% di fr. 37’224.99 della massa salariale per le ore perse (100% di perdita di lavoro per ragioni economiche) + fr. 2'373.10, ossia 6.375% di contributi alle assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 3] e per il mese di maggio 2020 di fr. 10'371.95 [80% di fr. 12'008.06 della massa salariale per le ore perse (100% di perdita di lavoro per ragioni economiche) + fr. 756.50, ossia 6.375% di contributi alle assicurazioni sociali della massa salariale per le ore perse; cfr. doc. 6; 4].

Il 30 novembre 2020 la Cassa ha informato il ricorrente che dal verbale di controllo interno del lavoro ridotto COVID-19 emerge che “manca elenco ore per i singoli giorni lavorativi … Perdita % lavorativa sempre al 100%. Considerati giorni festivi?” e l’ha invitato a trasmettere l’elenco delle ore per ogni singolo giorno lavorativo per ogni collaboratore e a indicare se sono stati considerati nella perdita al 100% (ore lavorative perse), anche i giorni festivi relativi ai mesi di maggio e giugno 2020 (cfr. doc. 8).

L’insorgente, il 1° dicembre 2020, ha prodotto la distinta delle ore giornaliere perse da parte dei dipendenti per il periodo 19 marzo - 10 maggio 2021 e ha comunicato che per i giorni festivi intercorsi durante il periodo di lavoro ridotto (19 e 20 marzo, 13 aprile e 1 maggio 2020) non hanno rivendicato alcuna indennità (cfr. doc. 9).

Il 3 dicembre 2020 la Cassa ha indicato al ricorrente che per il lasso di tempo dal 16 al 31 marzo 2020, per i mesi di aprile e maggio 2020 andavano elaborate delle nuove domande di ILR compilate, precisando, da una parte, la somma totale delle ore previste comprensive dei giorni festivi, e meglio del 19 marzo, del 13 aprile 2020 (lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020, dall’altra, la somma totale di ore perse, esclusi i giorni festivi infrasettimanali menzionati (cfr. doc. 10).

L’insorgente ha trasmesso alla parte resistente le nuove domande il 4 dicembre 2020 (cfr. doc. 11).

Nella domanda riguardante l’arco di tempo 16 - 31 marzo 2020 sono state precisate la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto di 717.50 ore e la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 550.20.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta così del 76.68%.

A titolo di massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 15'610.47. La massa salariale per le ore perse corrisponde, invece, a fr. 11'970.55 (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 76.68% di fr. 15'610.47; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro ridotto ammonta così a fr. 10'339.55 (80% di fr. 11'970.55 + fr. 763.10, pari a 6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Per il mese di aprile 2020 è stato indicato che la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 1’756.15, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 1'681.50.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta, perciò, del 95.26%.

Quale massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stata inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale per le ore perse è pari a fr. 35'460.90 (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 95.26% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro ridotto ammonta, dunque, a fr. 30'629.35 (80% di fr. 35'460.90 + fr. 2'260.65, pari a 6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Per il mese di maggio 2020 la somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto è 1'756.65, la somma totale delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR è 418.25.

La perdita di lavoro per ragioni economiche risulta, perciò, del 23.81%.

A titolo di massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto è stato inserito l’importo di fr. 37'224.99. La massa salariale per le ore perse corrisponde a fr. 8'863.10 (% di perdita di lavoro per ragioni economiche: 23.81% di fr. 37'224.99; cfr. doc. 12).

L’indennità per lavoro ridotto è pari, pertanto, a fr. 7'655.50 (80% di fr. 8'863.10 + fr. 565, pari a 6.375% di contributi sociali; cfr. doc. 12).

Siccome al ricorrente erano state pagate ILR di importi maggiori (fr. 13'483.50 per il mese di marzo 2020; fr. 32'153.10 per il mese di aprile 2020; fr. 10'371.95 per il mese di maggio 2020 per complessivi fr. 56'008.55; cfr. doc. 6) rispetto a quelli risultanti dalle nuove domande (fr. 10'339.55 per marzo 2020, fr. 30'629.35 per aprile 2020 e fr. 7'655.50 per maggio 2020, corrispondenti a fr. 48'624.40 da marzo a maggio 2020), la Cassa, il 10 dicembre 2020, gli ha ordinato la restituzione dell’ammontare di fr. 7'384.15 (fr. 56'008.55 – fr. 48'624.40; cfr. doc. 13; consid. 1.1.).

Con decisione su opposizione del 7 maggio 2021 la parte resistente ha poi corretto i nuovi conteggi e ridotto l’importo oggetto della restituzione a fr. 6'777.35 (cfr. doc. A1; VI; consid. 1.3.; 1.6.).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, per quanto attiene in generale al principio della restituzione, che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito dell’eventuale procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STF C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

2.10. Nel caso di specie da un attento esame della documentazione emerge che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2020 relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 quale “somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto” non riportano, in effetti, le ore totali comprensive dei giorni festivi.

Più precisamente il numero di 500.55 ore per marzo 2020 (cfr. doc. 2), di 1'756.65 ore per aprile 2020 (cfr. doc. 3) e di 418.25 ore per maggio 2020 (cfr. doc. 4) non comprende le ore concernenti i giorni festivi del 19 e 20 marzo 2020, del 13 aprile 2020 (lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 (cfr. tabelle allegate ai doc. 2, 3, 4).

Del resto le somme totali delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto corrispondono, per i mesi sia di marzo che di aprile e di maggio 2020 - periodo nel quale il Medico cantonale aveva invitato i medici specialisti a rinunciare ai controlli di routine e a ogni trattamento elettivo non urgente (cfr. https://www.orl-hno.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/ Informazioni_per_gli_studi_specialistici_stato_16.03.2020.pdf: lettera del 18 marzo 2020 del Dr. med. Giorgio Merlani) - alle somme totali delle ore perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR (cfr. consid. 2.8.).

Nelle ore di lavoro previste avrebbero, invece, dovuto essere inserite anche le ore relative ai giorni festivi del 19 e 20 marzo, del 13 aprile e del 1° maggio 2020 (“Brutto Sollstunden”; cfr. sentenza 5V 20 396 del 26 febbraio 2021 e STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.6.) al fine di ottenere una percentuale di perdita di lavoro per ragioni economiche corretta (e non sempre del 100% come per contro risulta dai formulari del 14 aprile, 22 maggio e 3 luglio 2021; cfr. doc. 2, 3, 4; VI), ritenuto che la “massa salariale soggetta all’obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto”, di cui ai moduli, si riferisce all’intero mese civile (cfr. FAQ del 20 aprile 2020; consid. 2.5.; 2.8.).

2.11. Per quanto attiene all’asserzione ricorsuale secondo cui i giorni del 20 marzo, 13 aprile e 1° maggio 2020 non sono giorni festivi riconosciuti dall’Autorità federale (cfr. doc. I; consid. 1.4.), è utile osservare che giusta l’art. 20a cpv. 1 e 2 della Legge sul lavoro (LL; 822.11) il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

In alcuni Cantoni vi sono più giorni festivi dei nove all'anno previsti dalla legge sul lavoro. Questi giorni festivi cantonali supplementari sono trattati come giorni lavorativi ai sensi del diritto del lavoro. In questi casi sarebbe ammissibile un obbligo di compensazione per la durata del lavoro persa purché esista una convenzione in tal senso (cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/freizeit-und-feiertage.html).

L’art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009 prevede:

" Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

  1. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.”

Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Primo maggio, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano sono parificati alla domenica. Per le aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro (LL) sono applicabili, in tali giorni, le prescrizioni per il lavoro domenicale secondo gli art. 18 e 19 LL.

San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo e l’Immacolata sono giorni di riposo ufficiali secondo le prescrizioni cantonali Non sono applicabili le disposizioni della legge federale sul lavoro per il lavoro domenicale (cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/).

Inoltre con Risoluzione N. 1429 del 17 marzo 2020 il Consiglio di Stato, considerato in particolare lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020, le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19) e che giovedì 19 marzo 2020, Festa di San Giuseppe, è designato quale giorno festivo ufficiale dalla legge del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino, ha ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, salvo alcune eccezioni, tra giovedì 19 marzo 2020 e sabato 21 marzo 2020.

La Prassi LADI ILR al p.to D21 enuncia peraltro che sono giorni festivi i giorni non lavorativi secondo la legislazione cantonale.

Ai fini del calcolo dell’indennità per lavoro ridotto dei mesi da marzo ad aprile 2020 i giorni del 19 e 20 marzo, del 13 aprile (Lunedì di Pasqua) e del 1° maggio 2020 sono dunque giorni festivi.

In relazione all’affermazione dell’insorgente secondo cui il 13 aprile 2020 avrebbe potuto chiedere l’indennità per lavoro ridotto, poiché visto l’ambito sanitario vi sono casi che richiedono la necessità di un picchetto durante i giorni festivi (cfr. doc. VIII), il TCA si limita a rilevare che dalle carte processuali non risulta che lo RI 1 in questione fosse di picchetto in quella data, né d’altronde tale circostanza è stata fatta valere prima del 13 agosto 2021.

2.12. Questo Tribunale evidenzia, inoltre, che è vero che i moduli “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” non risultano del tutto chiari ai fini della loro compilazione per il cittadino non cognito delle specificità di tali iter, a maggior ragione considerato che la procedura sommaria per il conteggio delle ILR è stata introdotta soltanto a inizio aprile 2020.

E’ altrettanto vero, però, che dal profilo della restituzione determinante è se un assicurato ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (cfr. consid. 2.9.).

L’amministrazione ha erogato le ILR nel novembre 2020 senza rendersi conto dell’errore riguardante il numero di ore totali di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi diritto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 risultante dai moduli del 14 aprile, 22 maggio e 23 luglio 2020 identificato poi dal controllo interno (cfr. consid. 2.8.; 2.10.).

Ne discende che la Cassa, dopo essere messa al corrente dell’errore in questione, poteva riconsiderare le decisioni iniziali (informali) con le quali sono state attribuite le indennità per lavoro ridotto all’insorgente per l’arco di tempo marzo - maggio 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.8.).

Tuttavia, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), il Tribunale federale, con sentenza 8C_272/2021 del 17 novembre 2021, ha stabilito che nel calcolo dell’ILR per i collaboratori con salario mensile la procedura di conteggio sommaria deve includere l’indennità per vacanze e giorni festivi, contrariamente a quanto indicato dalla SECO con l’introduzione della procedura sommaria.

La Cassa, a seguito del giudizio federale, il 16 dicembre 2021, ha dichiarato riguardo alla fattispecie che “(…) si dovranno rivedere i conteggi maggiorandoli, per i dipendenti pagati a mese, delle indennità di vacanza e di festivi infrasettimanali (…)” e che la SECO, il 10 dicembre 2020, le ha comunicato che “(…) le aziende, molto probabilmente, dovranno rivedere e rifare i conteggi, tenendo conto della disposizione sopra indicata, e le Casse dovranno provvedere a pagare la differenza a loro spettante” (cfr. doc. XIII; consid. 1.9.).

Nella Direttiva 2022/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 31 gennaio 2022, p.to 2.29, la SECO ha poi precisato, da un lato, che a partire da gennaio 2022 il conteggio sarebbe stato effettuato in procedura sommaria separatamente per i dipendenti pagati mensilmente e a ore e che per i dipendenti con salario mensile, l’indennità per il diritto alle ferie e ai giorni festivi sarebbe stata calcolata mediante un supplemento. Dall’altro, che avrebbe esaminato come gestire eventuali pagamenti retroattivi per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2021 ed emesso nuove direttive in merito (cfr. consid. 2.7.).

In simili condizioni, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 maggio 2021 deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla parte resistente affinché calcoli nuovamente gli importi di indennità per lavoro ridotto spettanti al ricorrente da marzo a maggio 2020 tenendo conto di quanto stabilito dall’Alta Corte con la sentenza del 17 novembre 2021, nonché delle indicazioni che le fornirà la SECO al riguardo e decida in merito alla restituzione di ILR per il periodo in questione.

2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 7 giugno 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 7 maggio 2021 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato al consid. 2.12.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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