Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.24
Entscheidungsdatum
30.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2021.24

rs

Lugano 30 agosto 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 marzo 2021 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 22 marzo 2021 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 1° febbraio 2021 (cfr. doc. 2c) con il quale aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di dicembre 2020 (cfr. doc. A).

1.2. Con tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha chiesto che gli “fosse tolta la sanzione” e ha indicato:

" (…)

  1. Non mi è mai stata contestata la qualità delle ricerche, ma la quantità, perché non è stato considerato (in un primo momento) il mio periodo di malattia nel mese di dicembre per il quale ho fornito anche a voi successivamente i certificati.

Nel periodo di gennaio, le mie ricerche sono arrivate tardivamente poiché alle prese con un problema di salute, che non saprei quantificare in termini di “gravità”, ma abbastanza serio da dover fare degli accertamenti. Ci tengo a precisare, che ho sempre seguito le direttive del mio funzionario incaricato (Sig. __________) e io ero tenuto in quel periodo, a fornire le mie ricerche tramite piattaforma jobroom.

I problemi con il mio personale log-in per tale piattaforma, risalenti già prima di gennaio, per me sono facilmente dimostrabili poiché ho informato in primis __________, poi ho contattato direttamente la SECO, fino a compilare una ventina di moduli richiesta aiuto, ai quali però non ho mai avuto riscontro. In un primo momento sembrava potesse essere solo un problema della piattaforma con il mio portatile, ma anche con quelli a disposizione al POT al quale ero affidato, abbiamo visto insieme anche ai miei responsabili che non era così.

  1. I miei certificati li ho sempre forniti al POT come da direttiva, mi rendo conto che il Sig. __________ non avendoli, abbia dovuto sanzionarmi. Non ho mai affermato di avere consegnato il 16/1/2021 perché inabile al lavoro, per tale motivo avrei consegnato il 14/1/2021 (giorno del mio rientro al POT), il motivo per cui la consegna delle ricerche è arrivata il 16/1/2021 è l’impossibilità di accedere alla piattaforma jobroom anche con i computer lì a disposizione, che erano gli unici di tanto in tanto che mi permettevano l’accesso. Dopo due giorni di prove, con il responsabile del POT che cercava di aiutarmi, finalmente siamo riusciti ad accedere alla piattaforma per pura fortuna, e quindi sono riuscito a fare la consegna il 15/1/2021 e voi le avrete registrate il 16/1/2021. Preciso inoltre, perché evidentemente non chiaro, che per questi motivi, prima di essere riaffidato ad un corso coaching, ero nuovamente tenuto a fornire le ricerche con formulario cartaceo. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 21 maggio 2021 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:

" (…) Da un’analisi delle motivazioni dell'assicurato non risultano esserci dei motivi validi per restituire i termini fino alla data in cui l'assicurato ha inoltrato le proprie ricerche di lavoro all'URC, ossia il 16.1.2021.

Diverso sarebbe stato il ragionamento se egli si fosse prodigato per farle avere allo scrivente ufficio in data 14.1.2021, ossia il giorno immediatamente successivo al ritorno all'abilità. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 26 maggio 2021 il presidente del TCA, tramite raccomandata, ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Tale atto è stato rispedito all’insorgente per posta A il 9 giugno 2021, in quanto il precedente invio non è stato ritirato (cfr. busta d’intimazione dello scritto del 26 maggio 2021).

1.5. Il 5 luglio 2021 il ricorrente ha comunicato di non avere altro da aggiungere e ha ribadito che le ricerche di lavoro sono state inoltrate il 15 gennaio 2021, perché prima il portale Job-Room con le sue credenziali non funzionava (cfr. doc. V).

1.6. L’amministrazione, il 12 luglio 2021, ha precisato di non avere alcuna osservazione da formulare (cfr. doc. VII)

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente il 13 luglio 2021 (cfr. doc. VIII).

Anche questo documento, inviato per raccomandata, ha dovuto essere rispedito tramite posta A, poiché non ritirato dall’assicurato (cfr. busta d’intimazione della lettera del 13 luglio 2021).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di dicembre 2020.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STF C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008).

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_675/2018 del 31 ottobre 2019 consid. 2.1.; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del 3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.4. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento dal 3 settembre 2020 (secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 1f), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2020 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

  • une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
  1. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.

Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.

2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di dicembre 2020, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro martedì 5 gennaio 2021 (cfr. consid. 2.2.).

L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute soltanto il 16 gennaio 2021 tramite il sistema elettronico Job-Room, ossia oltre il termine legale. In proposito l’URC ha affermato che, se è vero che tra il 4 e il 13 gennaio 2021 il ricorrente era inabile al lavoro al 100% a causa di malattia, è altrettanto vero che il medesimo non ha comunque trasmesso le ricerche di lavoro del mese di dicembre 2020 immediatamente dopo la fine dell’incapacità lavorativa (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

La parte resistente nella risposta di causa ha del resto precisato che il ragionamento avrebbe potuto essere diverso nel caso in cui l’insorgente si fosse prodigato per farle avere le ricerche in data 14.1.2021, ovvero il giorno successivo alla data a partire dalla quale è stato ritenuto nuovamente abile al lavoro (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

Al riguardo il ricorrente ha asserito di avere consegnato gli sforzi intrapresi nel mese di dicembre 2020 al fine di reperire un’occupazione il 15 gennaio 2021 - ma sarebbero stati registrati dall’amministrazione il 16 gennaio 2021 - non a causa dell’inabilità lavorativa, bensì perché, nonostante l’inserimento del suo log-in, nemmeno riusciva ad accedere alla piattaforma Job-Room, tramite la quale era tenuto a fornire le proprie ricerche in quel periodo, con i computer a disposizione nella sede del POT che stava svolgendo. Egli ha specificato che dopo due giorni di tentativi con il responsabile del POT, che cercava di aiutarlo, è riuscito, il 15 gennaio 2021, ad accedere alla piattaforma e a inviare le ricerche (cfr. doc. I; V: 2a; consid. 1.2.; 1.5.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurato ben doveva sapere che la prova delle ricerche di lavoro relative a un periodo di controllo deve essere consegnata all’amministrazione entro il quinto giorno del mese successivo.

In effetti, da una parte, egli era già stato in precedenza in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.). Dall’altra, i moduli delle ricerche mensili - anche quello concernente il mese di dicembre 2020 - riportano a chiare lettere che “… la persona assicurata deve fornire all’ufficio competente entro e non oltre il 5° giorno del mese seguente indicazioni scritte riguardo agli sforzi intrapresi per trovare lavoro (…) Le indicazioni riguardo agli sforzi intrapresi inviate dopo il 5° giorno del mese seguente senza una giustificazione valida non potranno essere prese in considerazione” (cfr. doc. 4b2-6).

In proposito va osservato che è nell’interesse delle persone iscritte in disoccupazione leggere accuratamente e in modo completo le comunicazioni emesse dagli organi LADI (cfr. STCA 38.2020.75 del 3 maggio 2021 consid. 2.10.).

In concreto il ricorrente è stato totalmente inabile al lavoro per malattia dal 4 al 13 gennaio 2021, come attestato dai certificati medici agli atti rilasciati dal Dr. med. __________, medicina generale FMH (cfr. doc. 5c; 5d).

A ragione, pertanto, l’URC non ha imputato all’insorgente il fatto di non avere prodotto le ricerche in questo periodo.

Dopo aver ritrovato una piena abilità lavorativa (il 14 gennaio 2021; cfr. 5d), l’insorgente avrebbe, però, dovuto immediatamente consegnare all’URC le ricerche di lavoro del mese di dicembre 2020.

Al riguardo va rilevato che il 12 gennaio 2021, benché fosse incapace al lavoro, l’assicurato ha comunque inviato al proprio consulente del personale un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Ho provato a contattare diversi numeri e mandato mail, ma non ho ricevuto risposta. Siamo riusciti a controllare il log-in e mi hanno risposto che non c’è problema sulla mia registrazione, e che il problema lo devono risolvere “loro”. Ho provato a capire chi fossero “loro” e poi ho appreso che sono le stesse persone a cui avevo già scritto, ma che per il momento non hanno risposto.

Se riuscirò ad accedere nuovamente alla piattaforma la terrò informata.

Ringrazio di avermi fatto avere il cartaceo, avviso di non avere la stampante ed essendo malato non posso essere tempestivo, sarà fatto comunque al più presto.

Mi scuso per non averla informata subito e di tardare con le consegne.” (Doc. 2e)

Visto che al ricorrente era nota la difficoltà di accedere alla piattaforma Job-Room, egli, non appena il 14 gennaio 2021 si è reso conto dell’impossibilità di usare tale metodo di invio e considerata la mancanza di una stampante (vi è però da chiedersi se presso la sede del POT non fosse possibile stampare il formulario cartaceo, compilarlo e spedirlo il 14 gennaio 2021 stesso almeno tramite posta A), avrebbe dovuto reagire senza indugio e, ad esempio, mandare al proprio collocatore, tramite messaggio di posta elettronica, una lista dei potenziali datori di lavoro a cui si era rivolto nel mese di dicembre 2020, ribadendo le problematiche connesse all’uso della piattaforma Job-Room.

Ad ogni modo l’assicurato avrebbe dovuto perlomeno contattare il consulente del personale per informarlo nuovamente dell’accesso negato alla piattaforma utilizzata in quel periodo e per chiedere come procedere.

Egli, invece, ha atteso di riuscire a trasmettere le ricerche - al più presto il 15 gennaio 2021 (l’amministrazione sostiene che le ricerche le siano state inoltrate sabato 16 gennaio 2021; cfr. doc. 2d; 2c; A; III) - tramite la menzionata piattaforma, benché fosse pienamente consapevole (cfr. doc. 2e) che il rischio di continuare a non avere accesso alla stessa fosse molto alto.

Nel ricorso, infatti, il medesimo ha dichiarato che “finalmente siamo riusciti ad accedere alla piattaforma per pura fortuna, e quindi sono riuscito a fare la consegna il 15/1/2021” (Doc. I; consid. 1.2.).

Giova, infine, evidenziare che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

Ne discende che il ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di dicembre 2020, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

2.7. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2c; A; consid. 1.1.).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione.

Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).

Di conseguenza, tutto ben considerato (in particolare il fatto che in ogni caso l’assicurato avesse constatato problemi di accesso alla piattaforma Job-Room già durante la sua inabilità lavorativa di gennaio 2021 e la circostanza che oltretutto il numero delle ricerche effettuate - 7 - non corrispondeva a quello richiesto di dodici mensili, tre alla settimana, concordato nel settembre 2020 con il proprio consulente del personale; cfr. doc. 2d; 4b4; 3c), la penalità di cinque giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.).

Al riguardo è utile segnalare che con STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 l’Alta Corte ha accolto il ricorso interposto dal “Service de l’emploi” del Canton Vaud contro una sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto a due giorni la sospensione di cinque giorni inflitta a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro relative a un periodo di controllo a un’assicurata che si era comportata correttamente dal momento dell’iscrizione in disoccupazione e le cui ricerche d’impiego erano valide sia qualitativamente che quantitativamente. Il Tribunale federale ha confermato la sanzione di cinque giorni, osservando:

" (…)

En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité par le fait que le comportement de l'assurée était irréprochable depuis son inscription au chômage. La qualité et la quantité de ses recherches d'emploi démontraient qu'elle avait tout mis en oeuvre pour trouver un travail convenable; elle avait d'ailleurs retrouvé un emploi à 50 % grâce à ses recherches. Par ailleurs, l'intimée avait remis immédiatement le formulaire litigieux à l'ORP au moment où elle avait pris connaissance du manquement qui lui était reproché.

En l'occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration a tenu compte du comportement de l'assurée dès lors qu'elle lui a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés n'ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d'emploi trop tard, pour la première fois. Or, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter de ces barèmes, lesquels tendent précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on doit admettre qu'en réduisant la suspension à deux jours, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (cf. consid. 4.3). (…)”

Cfr. pure STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018.

In concreto la soluzione di confermare la sospensione di cinque giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La decisione su opposizione del 22 marzo 2021 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 23 aprile 2021, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

12

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40