Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2021.21
Entscheidungsdatum
21.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

RA 1Raccomandata

Incarto n. 38.2021.21

CL/RS/gm

Lugano 21 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 4 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul preannuncio di lavoro ridotto del 17 marzo 2020 di __________ e ha riconosciuto alla ditta RI 1, __________, il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 17 marzo al 16 settembre 2020 (cfr. doc. 3).

1.2. Con decisione del 6 novembre 2020, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda di indennità per lavoro ridotto presentata dalla RI 1 per il mese di luglio 2020 sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) Il 5 novembre 2020 ci ha inoltrato i conteggi sul lavoro ridotto del mese di luglio 2020. Il diritto all’ILR si estingue tuttavia entro tre mese dalla fine del periodo di conteggio.

Il termine di tre mesi di cui all’articolo 38 capoverso 1 LADI inizia allo scadere del rispettivo periodo di conteggio, a prescindere dal fatto che il servizio cantonale o l’istanza di ricorso abbia già pronunciato una decisione sul pagamento dell’indennità” (ARV 1999, Nr. 11, solo in tedesco e francese).” (cfr. doc. 10)

1.3. Con la decisione su opposizione di data 22 febbraio 2021, la Cassa ha, poi, respinto l’opposizione nel frattempo interposta, per conto della RI 1, da RA 1 (cfr. doc. 13, procura) il 26 novembre 2020 (cfr. doc. 11). L’amministrazione ha, in particolare, motivato la propria decisione precisando che la rappresentante della ricorrente non è stata in grado di apportare la prova dell’invio dei conteggi per il mese di luglio 2020 e, quindi, della domanda di indennità per lavoro ridotto, entro il termine dei tre mesi ex art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 17).

1.4. Contro la decisione su opposizione, la RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della decisione su opposizione, la corresponsione all’insorgente dell’indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 come da conteggi, oltre a tasse, spese e ripetibili (non quantificate). In particolare, a sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha rilevato quanto segue:

" (…).

  1. Durante il periodo di pandemia, conformemente alla legislazione emanata a livello federale e cantonale, la sottoscritta fiduciaria si è occupata di allestire i conteggi per l’ottenimento delle indennità di lavoro ridotto per diversi clienti, fra i quali, per quanto qui ci occupa, anche la RI 1 in __________.

  2. La prassi da noi adottata prevedeva l’allestimento dei conteggi, l’invio ai clienti per verifica, ed il conseguente inoltro alla cassa competente. Detto procedimento è stato effettuato anche per la RI 1; tant’è che per i mesi di aprile, maggio e giugno non si è verificato alcun contrattempo e la nostra rappresentata ha regolarmente percepito le indennità cui aveva diritto.

  3. Con particolare riferimento al mese di luglio 2020 la sottoscritta ha regolarmente allestito il conteggio e, dopo verifica da parte della qui ricorrente, lo ha inoltrato per Posta A, come del resto sempre effettuato, alla Cassa disoccupazione CO 1 di __________ in data 2 ottobre

  4. L’invio è dunque avvenuto tempestivamente.

Ad inizio novembre il titolare della qui ricorrente, non avendo ottenuto il rimborso per il mese in oggetto, ci ha contattati chiedendo di verificare lo stato della pratica.

Nell’ambito dell’immediato colloquio telefonico intercorso con la responsabile della Cassa, si è appurato che la documentazione per il mese di luglio non era loro pervenuta. Di conseguenza la sottoscritta fiduciaria ha provveduto ad inoltrare nuovamente la documentazione tramite mail (5 novembre 2020).

Il giorno successivo la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha emesso una decisione con la quale ha rifiutato il versamento delle indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 a favore della RI 1, in quanto tale diritto si sarebbe estinto.

  1. Avverso tale decisione la sottoscritta fiduciaria ha presentato opposizione che è purtroppo stata respinta con la decisione 22 febbraio 2021 qui in oggetto.

  2. In sostanza la Cassa motiva il proprio rifiuto di indennizzo sostenendo che la domanda di indennità per lavoro ridotto sia tardiva.

Ciò che non corrisponde al vero in quanto la sottoscritta fiduciaria, in perfetta buona fede e come da prassi, ha provveduto all’inoltro tempestivo di tutta la necessaria documentazione, avvenuto tramite posta A in data 2 ottobre 2020.

In effetti tale modalità d’invio è senz’altro regolare e, mai, in tanti anni di attività, ha dato adito a particolari problemi, essendo la corrispondenza da noi inviata quotidianamente, sia ai clienti che alle preposte Autorità, regolarmente pervenuta.

Nel caso concreto risultava dunque difficilmente ipotizzabile che la richiesta di indennizzo inoltrata dalla qui ricorrente non giungesse regolarmente a destinazione.

  1. In definitiva la decisione della Cassa di disoccupazione CO 1 non può essere accettata, in quanto la stessa appare del tutto contraria al principio di proporzionalità e lede il divieto di formalismo eccessivo sancito dall’art. 29 cpv. 1 Cost.

Il formalismo eccessivo si realizza, in particolare, quando la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto fine a sé stesso e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale.

Per quanto concerne le fattispecie, devesi ricordare che il diritto di percepire le indennità per lavoro ridotto è avvenuto in un contesto particolare; numerosi datori di lavoro si sono visti costretti a far capo a tale aiuto a seguito delle note e gravose conseguenze della pandemia Sars Covid-19 in atto. La richiesta della RI 1 è avvenuta in un periodo di estrema necessità, in condizioni del tutto particolari; rifiutare il versamento di detta indennità per un’asserita intempestività della relativa domanda (anche, se in realtà, così non è) appare come del tutto ingiustificato e configura una lesione del summenzionato principio.” (cfr. doc. I)

1.5. Nella propria risposta di data 22 aprile 2021, l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, osservando quanto segue:

" (…) Nella fattispecie, nonostante le indicazioni sostenute dalla RA 1, la stessa non ha prodotto alcuna prova a suo favore.

Oltre ad accusare la Cassa di eccessivo formalismo, di citare la pandemia e di evocare il principio di proporzionalità e l’art. 29 cpv. 1 Cost., non vi è alcun documento che comprovi che l’invio del conteggio del mese di luglio 2020, sia effettivamente avvenuto in data 2 ottobre 2020.

Anche i conteggi di aprile 2020, maggio 2020 erano datati 3 luglio 2020, tuttavia la Cassa li ha ricevuti il 3 agosto 2020. Mentre per quanto riguarda il mese di giugno 2020, la fiduciaria non ha mai trasmesso alcuna richiesta, come invece indicato nel suo atto di ricorso, né conseguentemente la Cassa ha mai retribuito questo periodo di controllo.

Il fatto che non sussista un obbligo di trasmettere la documentazione con conferma di spedizione, non significa che, chi invii dei documenti, per altro rilevanti per una ditta (cliente), in particolar modo in un periodo di crisi come questo, non debba assicurarsi che l’invio sia effettuato con sicurezza e sia probatorio.

L’Alta Corte ha più volte sottolineato che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per far valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, bensì hanno carattere perentorio.”

L’amministrazione ha concluso ponendo in evidenza il fatto che la ricorrente non ha saputo comprovare in alcun modo l’avvenuta spedizione della “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” relativa al mese di luglio ed osservato che alla medesima non può, quindi, essere riconosciuta l’indennità postulata per il periodo in questione (cfr. doc. III).

1.6. In data 23 aprile 2021 questo Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova, scaduto, poi, infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa ha, a ragione, o meno, negato alla RI 1, le indennità per lavoro ridotto da quest’ultima postulate a valere per il mese di luglio 2020.

2.2. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata, laddove per periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI, ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

L’art. 53 OADI, precisa, poi, che è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane, che in tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese (cpv. 1) e che, se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane (cpv. 2).

Infine, l’art. 61 OADI sancisce che il termine per l’esercizio del diritto all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

2.3. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto, se la domanda d’indennizzo viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per lavoro ridotto si estingue (cfr. STF 124 V 75 consid. 4. bb); STF C 120/06 del 1° maggio 2007 consid. 2.2.1.).

2.4. Il termine di perenzione di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.).

La restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nell'evenienza concreta si tratta di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, la ditta ha fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 (cfr. consid. 2.2. e 2.3.).

Al riguardo è innanzitutto utile ricordare che – sulla base della decisione concernente l’indennità per lavoro ridotto del 4 maggio 2020, nella quale è, fra gli altri, posto in evidenza che “(…) Il diritto all’indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata” e che l’inosservanza del termine in questione “(…) determina l’estinzione del diritto” (cfr. doc. 3, pag. 3) – la RI 1 aveva postulato (e la Cassa aveva erogato) le indennità per lavoro ridotto anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Dagli atti emerge, infatti, che la Cassa - seppur la domanda della qui ricorrente risulti essere datata 3 luglio 2020 - in data 3 agosto 2020 ha ricevuto una prima “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da parte della RI 1, spedita il 31 luglio 2020 per posta A, a valere per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. 4 ed allegati).

Sempre in data 3 agosto 2020, all’amministrazione è pervenuta un’analoga domanda, riferita, questa volta, al mese di maggio 2020, pure datata 3 luglio 2020 (cfr. doc. 5 ed allegati).

Come rilevato dalla resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5.), per il mese di giugno 2020 nell’incarto non figura, invece, alcuna domanda di indennità per lavoro ridotto.

Per la richiesta di indennità relativa al mese di luglio 2020, dagli atti emerge che la rappresentante della ricorrente ha preso contatto con l’amministrazione in data 5 novembre 2020. Dalla mail trasmessa quel giorno da parte della RA 1 all’amministrazione risulta quanto segue:

" (…) Mi riferisco alla telefonata di questa mattina e vi anticipo la domanda del calcolo d’indennità per lavoro ridotto del nostro cliente che apparentemente è andata persa. Per posta seguono le copie dei documenti che ho inviato a suo tempo.” (cfr. doc. 6)

Dalla “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” datata 2 ottobre 2020 ed allegata alla mail del 5 novembre 2020 (oltre che trasmessa, poi, anche per posta e pervenuta alla Cassa il giorno successivo; cfr. doc. 9), emerge che, per il luglio 2020, la ricorrente ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr. 1'885.45 (cfr. doc. 7 e 9).

Con decisione del 6 novembre 2020, la resistente ha rifiutato di erogare l’indennità per lavoro ridotto postulate dalla RI 1 per il mese di luglio 2020, argomentando:

" (…) Il 5 novembre 2020 ci ha inoltrato i conteggi sul lavoro ridotto per il mese di luglio 2020. Il diritto all’ILR si estingue tuttavia entro tre mese dalla fine del periodo di conteggio.” (cfr. doc. 10)

In data 26 novembre 2020, la RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato opposizione contro la decisione resa dalla resistente il 6 novembre precedente. A sostegno delle proprie pretese, l’opponente ha rilevato quanto di seguito:

" (…) vi contattiamo per conto del nostro cliente citato in oggetto, e più precisamente ci riferiamo alla vostra decisione n. __________ del 6 novembre 2020 relativa alla domanda di lavoro ridotto per il mese di luglio 2020. La vostra decisione è negativa in quanto apparentemente la domanda è stata presentata tardivamente. Abbiamo spedito la richiesta ad inizio ottobre con posta ordinaria, come già effettuato per le richieste di indennità dei mesi precedenti. Vi è ora il dubbio se i documenti non siano mai arrivati a destinazione (ufficio di __________) oppure se siano andati persi. A noi risulta impossibile tracciare l’invio effettivo. Ad inizio novembre il nostro cliente non aveva ancora ricevuto una risposta da parte vostra e ci ha chiesto di verificare lo stato della pratica, così da poter elaborare la busta paga della sua collaboratrice. Abbiamo così telefonato presso l’ufficio di __________ per ottenere informazioni in merito ed abbiamo scoperto che i documenti non erano stati elaborati poiché apparentemente mai ricevuti o persi. Abbiamo quindi spedito via e-mail la documentazione inviata in precedenza, ma la vostra risposta è stata negativa. Per i motivi sopraesposti inoltriamo quindi il presente ricorso alla vostra decisione, chiedendovi di riconoscere il diritto all’indennità per lavoro ridotto del mese di luglio 2020. (…)” (cfr. doc. 11)

La Cassa ha, quindi, verificato l’incarto relativo alla ricorrente ed il 22 dicembre 2020 – dopo aver chiesto alla RA 1 di trasmettere una procura debitamente sottoscritta dalla ricorrente in suo favore (cfr. doc. 12), poi inviata da quest’ultima il 22 dicembre 2020 (cfr. doc. 13) – ha sottoposto alla rappresentante della RI 1 i seguenti quesiti:

" (…) Ha qualche prova relativa all’invio del conteggio di luglio 2020, effettuato, secondo le sue indicazioni, in data 2 ottobre 2020?

In che data è arrivato il sollecito della ditta alla vostra fiduciaria (per e-mail o tramite telefonata)?” (cfr. doc. 14)

Questo il riscontro fornito dalla RA 1 in data 8 gennaio 2021:

" (…) Non abbiamo purtroppo una prova relativa all’invio della domanda di rimborso per il mese di luglio. Non essendoci l’obbligo di un invio di conferma di ricezione abbiamo inviato la documentazione per posta A. Alleghiamo però la corrispondenza intercorsa all’interno della nostra azienda dove si evince che la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor __________.

Il cliente ha chiesto una verifica dello stato della pratica verbalmente (tramite telefonata con il titolare Sig. __________) il 05.11.2020. Abbiamo quindi preso subito contatto con la Cassa di disoccupazione di __________ (come dimostra anche l’e-mail inviata lo stesso giorno).” (cfr. doc. 15)

Dalla corrispondenza interna alla RA 1 testé indicata, e meglio dalla mail trasmessa il 23 ottobre 2020 d (presumibilmente in uso ad un (presumibilmente in uso al titolare), emerge quanto segue:

" Ciao __________,

come richiesto per RI 1 ti allego:

  • Copia modulo domanda lavoro ridotto luglio 2020 da consegnare a __________

  • Copia allegato alla domanda di lavoro ridotto

  • File excel con i calcoli per l’allestimento della busta paga di __________ con i conguagli degli assegni familiari di formazione di __________ e __________ e con le indennità del lavoro ridotto di aprile, maggio e luglio.” (cfr. doc. 16)

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia, innanzitutto, che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

In concreto, si rileva che, d’un lato, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo invio all’amministrazione della “domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto” a valere per il mese di luglio 2020 entro il termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI e, d’altro lato, che la mail interna alla RA 1, prodotta a pretesa comprova del fatto che “la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor __________” non è, indicativa del tempestivo invio della domanda alla Cassa, bensì conferma un semplice scambio di comunicazioni interno alla rappresentante della RI 1.

Da quanto appena esposto, il TCA deve concludere che la domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 non è stata consegnata alla Posta (o altrimenti trasmessa all’amministrazione) nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI ed è, quindi tardiva.

È vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice (cfr. doc. I p.to 5; III; consid. 1.4.; 1.5.).

È altrettanto vero, tuttavia, che, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III; consid. 1.5.), l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto, a maggior ragione in un periodo di “estrema necessità” (cfr. consid. I p.to 6; consid. 1.4.) come quello connesso alla pandemia, utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).

Nel caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto.

Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità per un’asserita intempestività della relativa domanda costituisce un formalismo eccessivo, tenuto conto segnatamente del contesto particolare connesso alla pandemia Sars Covid-19 che ha costretto numerosi datori di lavoro a chiedere le ILR (cfr. doc. I; consid. 1.4.), giova osservare che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).

In concreto il termine di tre mesi contemplato all’art. 38 cpv. 1 LADI non costituisce una semplice prescrizioni d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto, provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

La decisione della Cassa non viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo.

Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 25 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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