Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2020.71
Entscheidungsdatum
29.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

RI 1Raccomandata

Incarto n. 38.2020.71

DC/sc

Lugano 29 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 aprile 2020 l’RI 1 di __________ ha inoltrato un Preannuncio di lavoro ridotto al 100% per il periodo dal 23 aprile all’8 giugno 2020 per l’unica dipendente, __________, indicando che tale misura ha dovuto essere introdotta per la “chiusura per epidemia di coronavirus” (cfr. doc. 2):

1.2. Il 4 maggio 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale e ha riconosciuto il diritto ad indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 23 aprile al 22 ottobre 2020 (cfr. doc. 3).

1.3. Contro questa decisione l’RI 1 ha inoltrato il 1° giugno 2020 una tempestiva opposizione nella quale ha rilevato:

" I Fatti: In base all'ordinanza COVID-19 siamo stati costretti a chiudere il nostro ristorante dal 13 marzo 2020 all’11 maggio 2020. Siamo rimasti disorientati con una grande paura per il nostro futuro pensando a come fare per sopravvivere senza entrate. (Per un indipendente chiudere il proprio ristorante vuol dire non in cassare un centesimo e di conseguenza non poter far fronte agli impegni correnti come cassa malati, ...).

Abbiamo comunque adempiuto i nostri obblighi verso la signora __________ versandole gli stipendi di marzo aprile e maggio al 100% (alleghiamo i conteggi firmati). Abbiamo anche pagato nostri fornitori così da non mettere in difficoltà nessuno.

Ora però siamo in difficoltà noi per avere dovuto chiudere per decreto di legge il nostro esercizio.

Non ci è comprensibile come mai non avete riconosciuto le indennità di disoccupazione per __________ sin dal 13 marzo 2020. (Forse abbiamo fatto confusione con i formulari e le questioni burocratiche?)

Crediamo però fermamente che il legislatore abbia voluto intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento della chiusura forzata e obbligata dei ristoranti a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore di questa legge di protezione per evitare il propagarsi del virus COVID-19.

Chiediamo pertanto:

che rivediate la vostra decisione del 4 maggio 2020 e che riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13 marzo 2020 interpretando al di là delle questioni burocratiche la giusta intenzione e la volontà del legislatore.” (Doc. 4)

1.4. Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente provvedimento.

L’amministrazione ha innanzitutto sottolineato che non esiste alcun motivo che permette la restituzione del termine ai sensi dell’art. 41 LPGA:

" (…) Alla luce di ciò – anche volendo considerare lo scritto 2 giugno 2020 quale istanza di restituzione del termine – la stessa andrebbe respinta. Infatti i motivi addotto dalla richiedente non sono sicuramente atti ad ammettere un impedimento non colposo di aire ai sensi di cui sopra. (…)” (Doc. A1 pto. 2)

La Sezione del lavoro ha poi aggiunto che:

" (…) Per quanto concerne l'ammissione dell'effetto retroattivo di un preannuncio di lavoro ridotto si osserva quanto segue.

In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, nella quale è stabilito che "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto."(cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una deroga al rispetto del termine di preannuncio di dieci, rispettivamente di tre giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare, vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in vigore l'obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio del lavoro ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della corte di giustizia di Ginevra, ATAS/510/2020, consid. 6).

Alla luce di quanto sopra nel caso in esame non può essere concesso il diritto alle indennità retroattivamente a partire dal 13 marzo 2020. A far stato è la data di inoltro del preannuncio (art. 39 cpv. 1 LPGA). L'RI 1 ha inoltrato il proprio preannuncio in data 23 aprile 2020 e non essendo tenuta a rispettare alcun termine di preannuncio, il diritto all'indennità di lavoro ridotto va riconosciuto a partire da tale data. (…)” (Doc. A1 pto. 3)

La Sezione del lavoro ha poi aggiunto che:

" (…) A norma dell'art. 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione "in deroga All'articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi". Tale articolo è tuttavia stato abrogato con effetto dal 10 settembre 2020 (cfr. modifica 12.08.2020 dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), pertanto-indipendentemente dall'inoltro di un'eventuale opposizione - le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità in data 31.08.2020 durava da almeno 3 mesi sono state decurtate al 31 agosto 2020.

Visto il cambiamento della norma, l'UG constata d'ufficio, nel caso in esame, che il periodo di diritto alle indennità è decurtato al 31 agosto 2020.

Di conseguenza alla ditta è riconosciuto il diritto di lavoro ridotto per il suo dipendente per il periodo dal 23 aprile 2020 al 31 agosto 2020.” (Doc. A1 pto. 4)

1.5. Contro questa decisione RI 1 hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si sono così espressi:

" (…) “Ci appelliamo all'impedimento non colpevole". Riteniamo sia considerato il nostro primo inoltro della richiesta anche se su un formulario errata scaricato da internet, in seguito poi inoltrato correttamente grazie alle spiegazioni del Signor __________ della cassa __________.

(nota: La lettera dell'ufficio giuridico ci è pervenuta con 4 giorni di ritardo in quanto hanno sbagliato il nostro indirizzo che oramai avevano in mana. Questo è solo per dire le persane che lavorano con i mezzi informatici possono incorrere in errori. “Chi non lavora non sbaglia”).

Non ci è stata data risposta sul nostro appello alle vere intenzioni del legislatore e se la legge sia stata interpretata rispettando la sua volontà.

Chiediamo pertanto:

che rivediate le vostre decisioni e che riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13 marzo 2020 interpretando al di là delle questioni burocratiche la giusta intenzione e la volontà del legislatore.” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta di causa del 7 gennaio 2020 (recte: 2021) la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e rileva in particolare che l’obbligo di preannuncio è sempre in vigore:

" (…)

  1. Va anzitutto precisato che, in sede di opposizione, la ricorrente non ha fatto valere l’esistenza di un “primo inoltro” anteriore a quello trasmesso tramite il modulo online in data 23 aprile 2020 (cfr. doc. 1) e, dall'esame della documentazione in possesso dell'UG, non figura alcuna informazione relativa ad un altro "inoltro", anche errato. Lo scrivente Ufficio si è quindi basato sul preannuncio di lavoro ridotto del 23 aprile 2020. Ad ogni modo la ricorrente non ha allegato alcuna prova a dimostrazione di quanto da lei asserito in merito ad un preannuncio di lavoro ridotto anteriore.

  2. In merito alla restituzione del termine e dell'impedimento non colpevole si riconferma in sostanza quanto affermato nella decisione su opposizione del 4 maggio 2020.

Va comunque sottolineato che l'istituto della restituzione costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi.

La giurisprudenza in merito all'ammissione della sussistenza di un "impedimento non colposo" molto restrittiva. Questo viene infatti ammesso in particolare in caso di un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente. Non basta, perciò, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a de) essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari.

Non costituiscono, quindi, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. sent. TCA n. 42.2019.22, del 30 luglio 2019, consid. 2.7 e rimandi ivi citati; sent. TCA 32.2017.183 del 27 novembre 2017 e riferimenti ivi citati).

Tenuto conto di quanto precede, va precisato che la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine in occasione della sua opposizione. Ad ogni modo, quandanche si volesse considerare lo scritto 2 giugno 2020 della ricorrente quale istanza di restituzione del termine, la stessa andrebbe respinta. Infatti i motivi addotti dalla ricorrente non risultano atti ad ammettere un impedimento non colposo di agire ai sensi di cui sopra. Non essendo quindi, già solo per questo motivo, adempiuti i requisiti per ammettere la restituzione del termine ai sensi dell'art. 41 LPGA, la questione a sapere quando è cessato l'impedimento (l'essere "disorientati con una grande paura”) e quindi se l'implicita domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno, può rimanere aperta. (…)” (Doc. III. pag. 3-4)

La Sezione del lavoro ha poi ribadito che il preannuncio è stato inoltrato il 23 aprile 2020 e che non esistono nel caso concreto gli estremi per la restituzione del termine:

" (…)

  1. Per quanto concerne l'argomentazione dell'RI 1, asserita in sede di opposizione e ripresa nel suo ricorso, secondo cui, il legislatore avrebbe voluto "intendere, al di là della burocrazia, il riconoscimento della chiusura forzata e obbligata dei ristoranti a partire dal primo giorno" dell'entrata in vigore della legge (cfr. doc. 4) si precisa quanto segue.

Come stabilito nell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, stato 26 marzo 2020 "in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI e all'articolo 58 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), iI datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto." (cfr. art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Tale articolo prevede quindi una deroga al rispetto del termine - perentorio - di preannuncio di 10, rispettivamente di tre giorni, previsto dagli artt. 36 cpv. 1 LADI e 58 cpv.1 OADI. Non è tuttavia prevista una deroga all'obbligo di preannunciare l'introduzione del lavoro ridotto all'autorità competente. In altre parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ma non il preannuncio stesso. Ciò significa che il datore di lavoro rimane obbligato a preannunciare, vale a dire a notificare prima dell'inizio, il lavoro ridotto al servizio cantonale, avendo però - eccezionalmente - diritto alle indennità per lavoro ridotto dalla data di inoltro di detto preannuncio. Essendo rimasto in vigore l’obbligo di inoltrare per scritto all'autorità competente il preannuncio prima dell'inizio del lavoro ridotto, non può essere ammesso il diritto all'indennità con effetto retroattivo (cfr. sentenza 25.06.2020 della corte di giustizia di Ginevra, ATAS/510/2020, consid. 6). Alla luce di ciò non resta che concludere che il diritto alle indennità per lavoro ridotto può sorgere a partire dall'inoltro del preannuncio e solo per il futuro, ma non retroattivamente. Se il Consiglio federale avesse voluto ammettere il diritto alle indennità per lavoro ridotto con effetto retroattivo avrebbe previsto una regola in merito, come ha fatto per le indennità per perdita di guadagno, cosa che invece non è stata fatta per le indennità per lavoro ridotto (cfr. sentenza 15.10.2020 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, 200 20 551 ALV, consid. 4.3.2, 4.3.5 e 4.4).

Tenuto conto di tutto quanto sopra, si conferma che non essendovi alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo, a far stato è quindi la data di inoltro del preannuncio, ovvero, in concreto, la compilazione del formulano online. Pertanto, nel caso in esame, avendo la ditta compilato il proprio preannuncio online in data 23 aprile 2020, il diritto all'indennità di lavoro ridotto può essere riconosciuto unicamente a partire da tale data.” (Doc. III, pag. 4)

1.7. L’8 gennaio 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 15 gennaio 2021 __________ ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…)

1 L'ufficio giuridico contesta la data dell'inoltro del nostro ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Noi non siamo avvocati, ma per quanto sia a nostra conoscenza fa fede il timbro postale dell'invio. Se questo è vero oltre all'errore dell'indirizzo della loro decisione è una mancanza ulteriore di serietà e di professionalità.

4 L'ufficio giuridico scrive: "la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine in occasione della sua opposizione". Non siamo avvocati e non possiamo finanziariamente assumere uno specialista per la modica cifra che rivendichiamo. Poi però l'ufficio giuridico scrive: l'implicita domanda di restituzione del termine è tempestiva o meno, può rimanere aperta".

5 L'ufficio giuridico scrive: "In altre parole, con la summenzionata Ordinanza, è stato soppresso il termine di preannuncio ...".

La notifica prima dell'inizio del lavoro ridotto è stato impossibile in quanto la direttiva entrata in vigore dall'oggi al domani.

L'ufficio giuridico scrive: "non essendovi alcuna base legale per ammettere l'effetto retroattivo...". Qui vogliamo precisare, che noi non chiediamo l'effetto retroattivo, (retroattivo caso mai sarà l'incasso delle indennità che rivendichiamo) ma l'effetto immediato dell'entrata in vigore dell'Ordinanza di chiusura.

Chiediamo pertanto nuovamente:

Che, in base a quanto esposto rivediate le vostre decisioni e che riconosciate le indennità di disoccupazione per __________ già a partire dal 13 marzo 2020 alla quale noi abbiamo versato lo stipendio di marzo e aprile 2020 al 100%.” (Doc. V)

Il 21 gennaio 2021 la CO 1 ha così risposto:

" (…) Il ricorrente non porta nessun fatto nuovo. Ci si riconferma pertanto integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede di risposta di causa.” (Doc. VII)

1.8. Il 4 febbraio 2021 la moglie di __________ ha inviato ulteriore documentazione accompagnata da uno scritto nel quale si è così espressa:

" (…) le trasmetto 2 documenti comprovanti la nostra buona fede per l’annuncio del lavoro ridotto di __________.

__________ ha inoltrato il 15.3.2020 l’annuncio ma indirizzandolo alla Cassa di Compensazione AVS/AI/IPG. Poi ne ha inoltrato un altro alla sezione del lavoro (ufficio giuridico) ma sbagliando questa volta le data al punto 3.1.

In seguito ho “preso in mano” io (__________, moglie di __________) la questione che svolgendo la professione di segretaria ho maggiore domestichezza in questo campo.

Infatti già mi occupo dell’allestimento dei salari della signor __________, dichiarazioni AVS, LPP, Permessi, a titolo gratuito.

Lavorando però e avendo ancora 2 figli agli studi il mio tempo da dedicare all’RI 1 è limitato.

Ho poi però inoltrato il formulario corretto con le date corrette.

Questo mio appello è tardivo perché mio cognato mi ha fornito copia dei primi formulari da lui inoltrati solo 5 giorni fa.

Ci rimettiamo alla sua competente decisione ma volevo fornirle una “prova” della nostra buona fede.” (Doc. IX)

Al riguardo l’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro ha rilevato:

" (…) Occorre innanzitutto ribadire che la ricorrente non ha mai, davanti allo scrivente Ufficio, indicato di aver inoltrato una prima domanda alla cassa AVS/AI/IPG in data 15 marzo 2020.

Si tratta dunque di un elemento nuovo pertinente che lo scrivente Ufficio avrebbe esaminato, se del caso, nell'ottica dell'art 29 cpv. 3 LPGA. Esso prevede che "se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio".

Nel caso specifico, la ricorrente sostiene di aver inoltrato il formulario "richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona" alla Cassa AVS in data 15 marzo 2020. Tuttavia, il formulario, anche recando la data 15 marzo 2020, non costituisce ancora la prova di una spedizione in tale data. In effetti, a far stato per stabilire l'inizio del diritto alle indennità per lavoro ridotto conformemente all'art. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (stato 26 marzo 2020) è la data di inoltro del preannuncio o di consegna a

un ufficio postale svizzero (art. 39 cpv. 1 LPGA). Senza altri elementi di prova, non è comprovato che detto formulario è stato effettivamente inoltrato in data 15 marzo 2020.

Del resto, si rileva ancora che sembra improbabile che il formulario in oggetto sia stato firmato e mandato in data 15 marzo 2020, ovvero ad una data anteriore alla versione del formulario (cfr. note a pié di pagina del formulario: "318_758_vers_20-03-2020-758").

Considerato che, secondo la costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi l’adduce, si chiede che venga fatto il necessario accertamento al riguardo.” (Doc. XI

1.9. Il 12 febbraio 2021 il segretario del TCA ha inviato il seguente scritto di posta elettronica a __________ dell’IAS:

" (…) Ai fini del giudizio, ci occorre sapere se dai vostri atti risulta che l’RI 1 di __________ ha inoltrato una “Richiesta per indennità di perdita di guadagno Corona” per la propria dipendente __________.

Nell’affermativa, vorrete indicare con precisione quando tale richiesta è stata inoltrata e quando è giunta presso i vostri uffici.” (Doc. XII)

__________ dell’IAS ha così risposto il 15 febbraio 2021:

" Posso confermale effettivamente che la signora __________ ha depositato una richiesta di IPG Corona; il questionario è pervenuto alla Cassa in data 2 aprile 2020. Per contro non sono in grado di attestare quando questa richiesta è stata inoltrata.

Per sua opportuna informazione, le allego copia degli atti presenti nel nostro incarto.” (Doc. XIII)

1.10. Il 22 febbraio 2021 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulla lettera della Sezione del lavoro e sull’accertamento compiuto dal Tribunale (cfr. doc. XV).

Il 24 febbraio 2021 __________ e __________ hanno rilevato:

" (…) abbiamo solo una osservazione da fare in merito alla risposta dell'Ufficio Giuridico.

Noi abbiamo sin dall'inizio parlato di un primo inoltro, tant'è vero che il signor ___________ dell'__________ alla mia richiesta telefonica per chiarimenti del mancato pagamento delle indennità di __________ dal 13.3 2020 al 22.4 2020 mi ha risposto: " a quanto pare avete fatto confusione con i formulari prima e le date dopo". Come mai l'__________ era a conoscenza di questo fatto e l'Ufficio Giuridico no? L'Ufficio Giuridico non ha nemmeno approfondito la questione di questo primo inoltro da parte nostra.

Infine vogliamo esprimere la nostra amarezza per quanto è successo. Ci sembra oramai una "caccia alle streghe" oltre ad avere impegnato tante persone per chiarire il nostro caso.

Abbiamo sempre lavorato spesso più di 12 ore al giorno senza dipendere da nessun aiuto. Il nostro ristorante è stato aperto negli anni 1950 ed è portato avanti da 3 generazioni. L'RI 1 è un'osteria storica tipica ticinese situata __________. Questo lavoro non ci ha reso benestanti ma ci ha permesso di sopravvivere e mantenere le nostre famiglie in modo dignitoso. Abbiamo sempre pagato i nostri obblighi nei confronti dei dipendenti, fornitori, assicurazioni sociali e Iva, giustamente come si conviene in uno Stato democratico e sociale.

Noi rivendichiamo solamente quanto la Confederazione ha promesso (e di questo le siamo grati) in un momento così eccezionale (senza colpa di nessuno) per sostenere gli esercizi che sono stati obbligati a chiudere per decreto di legge.

Non conosciamo le leggi e i suoi cavilli ma crediamo ancora nella giustizia.” (Doc. XVI)

Il 4 marzo 2021 la Sezione del lavoro ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Innanzitutto viene osservato che con scritto 4 febbraio 2021 la ricorrente ha prodotto, a titolo di prova, la copia del suo formulario "richieste per l'indennità di perdita di guadagno Corona" (doc. IX + 1) che sarebbe stato spedito in data 15 marzo 2020. Tuttavia, la copia del formulario "richieste per l'indennità di perdita di guadagno Corona" prodotta dalla Cassa (doc. XIII) presenta sostanziali dissimilitudini con la copia prodotta dalla ricorrente (doc. IX + 1).

Oltre al fatto che quanto sopra potrebbe avere rilevanza penale ai sensi degli art. 146, 148° o 251 del Codice penale svizzero ed essere pertanto oggetto di una segnalazione all'autorità penale competente, si nota che il documento prodotto dalla ricorrente (doc. IX + 1) non

costituisce la prova di un inoltro in data 15 marzo 2020.

Per quanto riguarda la data plausibile dell'inoltro della richiesta, benché la Cassa non sia in grado di stabilire la data di spedizione, essa ha dichiarato che il formulario "richieste per l'indennità di perdita di guadagno Corona" (doc. XIII) le è pervenuto in data 2 aprile 2020.

Secondo le indicazioni de La Posta in merito ai tempi di consegna, un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo seguente, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione (cfr. sentenza del TCA 38.2010.53 del 25 ottobre 2010 consid. 2.8 pag. 16; https://www.post.ch).

Alla luce di questi elementi, si può dedurre che il predetto formulario è stato spedito tra il 30 marzo 2020 e il 1° aprile 2020.

Inoltre si osserva che sia il documento prodotto dalla ricorrente (doc. IX 1) sia il documento prodotto dalla Cassa (doc. XIII) presentano il riferimento "318_758_vers_20-03-2020-758" in fondo alla pagina. Una spedizione ad una data anteriore alla versione del formulario, ovvero in data 15 marzo 2020 come asserito dalla ricorrente, appare quindi impossibile.

Tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni di legge pertinenti (artt. 8b cpv. 1 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione [stato al 26 marzo 2020], 39 LPGA, 36 cpv. 1 LADI e 58 OADI), l'UG richiede a codesto Tribunale che la querelata decisione venga modificata ai sensi dei considerandi e che il diritto alte indennità per lavoro ridotto venga concesso al più presto dal 30 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020.” (Doc. XVIII)

L’11 marzo 2021 __________ e __________ hanno comunicato di non avere “più osservazione da fare in quanto non possiamo più permetterci di aspettare, perché siamo finanziariamente in difficoltà.” (doc. XX).

in diritto

in ordine

2.1. L’art. 60 cpv. 1 LPGA, prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Nella concreta evenienza, dall’estratto Track & Trace si evince che la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 - spedita mediante Posta A-Plus - è stata impostata lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 18:10 ed è stata recapitata martedì 27 ottobre 2020 alle ore 8:57 (cfr. doc. 1).

Ora, per costante giurisprudenza federale, la data di recapito in una cassetta delle lettere di un invio Posta A-Plus, stabilita mediante il sistema di tracciamento elettronico della Posta “Track & Trace”, determina la decorrenza del termine ricorsuale (cfr. STF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).

Nella pronunzia appena menzionata, il Tribunale federale ha stabilito che una decisione formale dell’AI, spedita mediante Posta A-Plus venerdì 19 settembre 2014, era da considerare intimata il giorno successivo (sabato 20 settembre 2014), sebbene il rappresentante dell’assicurata avesse svuotato la sua casella postale soltanto il lunedì successivo.

Nel caso di specie, in ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, questo Tribunale deve concludere che la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al ricorrente in data 27 ottobre 2020.

Il termine di ricorso di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 28 ottobre 2020, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA.

Consegnato all’Ufficio postale il 26 novembre 2020 (cfr. timbro postale dalla busta di spedizione), il ricorso è dunque tempestivo come giustamente sottolineato dal ricorrente (cfr. doc. V, p.to 1).

nel merito

2.2. L’art. 36 LADI (“Preannuncio del lavoro ridotto e verifica dei presupposti”) al cpv. 1 prevede che:

" Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezio­nali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.”

L’art. 58 OADI (“Termine di preannuncio”) stabilisce che:

" 1Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circo­stanze improvvise e imprevedibili.

2Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

3Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio.

5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi 1 e 2.”

2.3. Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).

Attraverso una modifica del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075), sono stati introdotti gli art. 8b e 8c Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, del seguente tenore:

" Art. 8b

1 In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI e all’articolo 58 capoversi 1-4 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

2 Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto.

Art. 8c

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI, il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.” (Doc. A5)

L’art. 9 dell’Ordinanza del 20 marzo 2020 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).

L’entrata in vigore è successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).

L’art. 8b è stato abrogato con effetto dal 1° giugno 2020 attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1077-1078).

Dal 1° giugno 2020 è quindi stato ripristinato il termine di preavviso previsto all’art. 36 LADI e 58 OADI (cfr. consid. 2.1).

2.4. Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha in particolare previsto quanto segue:

" (…)

Preannuncio di lavoro ridotto

In deroga all’articolo 36 cpv. 1 LADI e all’articolo 58 cpv. da 1 a 4 OADI, il datore di lavoro non è tenuto ad attendere alcun termine di preannuncio se intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i propri lavoratori. Le presenti disposizioni si applicano anche alle aziende che per il mese di marzo hanno già ricevuto autorizzazioni con un termine di preannuncio di 3 giorni.

Se la data di ricevimento/timbro postale non può più essere determinata a causa di errori o informazioni ambigue da parte degli organi esecutivi, il periodo previsto inizia a decorrere come annunciato dal datore di lavoro, non prima del 17 marzo 2020, e funge da data di ricevimento. In caso di richieste presentate tardivamente, la data di ricevimento del 17 marzo 2020 fa fede se l’azienda ha dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti delle autorità e ha presentato la richiesta prima del 31 marzo 2020 (data di ricevimento/timbro postale). (…)”

2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6. In una sentenza 8C_695/2020 del 1° dicembre 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da una Sagl che gestisce un ristorante nel Canton Ginevra la quale il 7 aprile 2020 aveva inoltrato un preavviso di lavoro ridotto dal 16 marzo 2020. L’Ufficio cantonale del lavoro ha stabilito e confermato in opposizione che l’azienda aveva diritto al lavoro ridotto dal 7 aprile al 6 ottobre 2020.

La decisione su opposizione è stata confermata dalla Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra con sentenza ATAS/813/2020 del 28 settembre 2020.

Il Tribunale federale ha sottolineato quanto segue:

" (…)

En bref, les juges cantonaux ont retenu que le restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22 juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art. 8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux, d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le 7 avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités. Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable. (…)”

Nella citata sentenza della Corte di Giustizia del Canton Ginevra figurano in particolare le seguenti considerazioni:

" 4. (…)

L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de RHT en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de RHT peut également être communiqué par téléphone et l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2).

Dans la directive du 9 avril 2020, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste).

La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l’indemnisation.

  1. En l’espèce, la recourante gère un restaurant qui a dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l’art. 6 de l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 7 avril 2020 qu’elle a déposé un préavis de RHT avec effet au 16 mars 2020. Comme cela ressort des considérants précités, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de dix jours a été supprimé. Ainsi, la recourante avait droit à l’indemnité en cas de RHT dès le jour de sa demande à l’intimé, sans effet rétroactif. Dès lors qu’elle a communiqué son préavis de RHT par courriel du 2 avril 2020 à l’intimé, c’est à juste titre que ce dernier lui a octroyé l’indemnité en cas de RHT à compter de cette date seulement.”

Nella sentenza ATAS/510/2020 del 25 giugno 2020, la Corte di giustizia del Canton Ginevra si era invece così espressa:

" (…)

  1. La question qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a suspendu, tant que dure la pandémie, le principe de la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT tel que prévu par l’art. 36 LACI (Boris RUBIN, op. cit. n° 11 ad art. 36 LACI, Bulletin LACI RT, G7 ad art. 36 LACI ; Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, Quelques implications du coronavirus en droit suisse du travail, in Newsletter DroitduTravail.ch du 9 avril 2020 de l’Université de Neuchâtel, let. e pp. 15 et 16).

(…).

  1. a. Comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, il convient d’interpréter l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage conformément aux diverses méthodes d’interprétation applicables en la matière.

C’est le lieu de rappeler que l’art. 8b de l’ordonnance précitée est libellé de la manière suivante:

1En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et 58 al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI), l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs.

2Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique.

Soit en allemand:

1In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG4 und Artikel 58 Absätze 1–4 der Arbeitslosenversicherungsverordnung vom 31. August 1983 (AVIV) muss der Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, wenn er beabsichtigt, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen.

2Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden. Der Arbeitgeber muss die telefonische Voranmeldung unverzüglich schriftlich bestätigen.

b. Force est de constater, en premier lieu, que l’al. 1 de la disposition précitée prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis. Cela signifie, qu’un préavis est toujours requis, ce qui est au demeurant confirmé par l’al. 2 qui porte sur la possibilité de communiquer son préavis par téléphone. Par conséquent, l’interprétation littérale et systématique de la disposition précitée permet de considérer que ce n’est que le délai - au sens de l’art. 36 al. 1 en lien avec l’art. 58 al. 1 à 4 OACI - qui a été supprimé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, et non l'exigence d’un préavis.

c. Reste à savoir si, compte tenu de la référence à l’art. 58 al. 4 OACI et vu la suppression du délai, le préavis doit en réalité être considéré comme un avis.

L’art. 58 OACI prévoit à son al. 5 une procédure particulière, réglée par l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, lorsque la perte de travail est due à des pertes de clientèle imputables aux conditions météorologiques. L’art. 69 en question, intitulé «Avis», stipule que l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2).

Il ressort ainsi de cette disposition que lorsque le Conseil fédéral entend admettre le versement rétroactif d’indemnités en cas de RHT, il prévoit expressément une procédure d’avis comme c’est le cas à l’art. 58 al. 5 OACI en lien avec l’art. 69 al. 1 et 2 OACI, l’avis devant être communiqué dans un certain délai. Or, à l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral n’a pas évoqué une procédure d’avis mais bien une procédure de préavis.

d. Selon le dictionnaire de l’Académie française, le préavis peut être défini comme un avis qu’un organisme, une institution donne par avance, un avertissement préalable ou encore comme un avertissement préalable qu’est tenue de donner une partie à une autre, selon les termes d’un contrat, et qui correspond au délai légal entre une prise de décision ou le choix d’une mesure et l’application de celle-ci.

Quant au terme «avis», il peut être défini comme étant une notification verbale ou écrite. Au contraire de la notion d’«avis», le terme «préavis» sous-entend ainsi une mesure annoncée à l’avance.

Au demeurant, la version allemande de l’art. 8b al. 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage illustre bien cette notion. En effet, cette disposition prévoit que la réduction du temps de travail peut également être annoncée à l'avance par téléphone («Die Kurzarbeit kann auch telefonisch vorangemeldet werden»).

e. Il ressort ainsi de ce qui précède que la modification légale voulue par le Conseil fédéral a supprimé le délai de préavis mais non le préavis lui-même. En d’autres termes, une RHT, pour laquelle une indemnisation est demandée, doit toujours être annoncée à l’avance, même en application de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage.

  1. En résumé, en situation ordinaire, conformément aux art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur temporairement suspendue jusqu’au 30 septembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (cf. consid. 4b supra), une RHT ne peut débuter que 10 jours après réception, par l’autorité cantonale, du préavis et l’indemnisation ne peut commencer qu’après un délai d’attente de deux ou trois jours selon les cas. En d’autres termes, l’employeur doit attendre 12 ou 13 jours depuis la communication de son préavis pour que l’indemnisation commence (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

Durant la crise liée au COVID-19, le Conseil fédéral a tenté de simplifier la procédure et d’accélérer l’indemnisation:

  • entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis (Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16).

Pendant cette période particulière, la date de réception du préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l’indemnisation (voir ch. 2.1 de la Newsletter n° 4 du 26 mars 2020 du service public de l’emploi SPE de l’État de Fribourg).

  • dès le 1er juin 2020, vu la suppression de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la RHT ne peut débuter que 10 jours après réception, par l’autorité cantonale, du préavis. En revanche, le début de la RHT correspond toujours au début de l’indemnisation, aucun délai d’attente n’étant applicable durant la crise liée au COVID-19. Par conséquent, depuis le 1er juin 2020, un employeur devra attendre 10 jours depuis le dépôt du préavis pour que l’indemnisation commence.
  1. En l’espèce, la recourante gère une boutique, laquelle a dû fermer avec effet au 17 mars 2020 en exécution de l’ordonnance 2 COVID-19. Ce n’est toutefois que le 14 avril 2020 qu’elle a informé l’intimé de son intention d’appliquer une RHT dès le 17 mars 2020. L’intimé a partiellement accepté la RHT, en ce sens qu’il l’a fait débuter au 14 avril 2020, invoquant la directive 2020/06 du 9 avril 2020, selon laquelle pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception si l’entreprise a dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu’elle a déposé sa demande avant le 31 mars 2020.

Comme cela ressort des considérants ci-dessus, jusqu’au 31 mai 2020, seul le délai de préavis de 10 jours a été supprimé (cf. art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage). Ainsi, pendant cette période, un employeur pouvait appliquer une RHT dès réception, par l’intimé, du préavis, et être indemnisé dès cette date.

Dans le cas de la recourante, le préavis a été communiqué à l’intimé par courriel du 14 avril 2020. C’est donc à juste titre que l’OCE a accepté la RHT à compter du 14 avril 2020 uniquement, et non pas déjà depuis le 17 mars 2020.

  1. Contestant la date du 14 avril 2020, la recourante revendique également une égalité de traitement avec les employeurs ayant pu bénéficier de la pratique instaurée par le SECO dans la directive 2020/06 du 9 avril 2020. Dans ce contexte, elle conteste la validité de la directive qui admet le principe du versement rétroactif des indemnités RHT uniquement lorsque la demande a été déposée avant le 31 mars 2020.

a. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution en matière d’assurance-chômage.

Dans sa directive 2020/06 du 9 avril 2020, le SECO a adopté une pratique selon laquelle toute demande transmise à l’autorité avant le 31 mars 2020 était considérée comme ayant été déposée le 17 mars 2020 si l’entreprise concernée avait fermé ses portes en raison des mesures de confinement prononcées dès cette date (directive précitée, p. 8).

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

b. Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi.

Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références citées).

c. Comme indiqué précédemment, les directives du SECO ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent pas, sauf lacunes, prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence.

Dans le cas d’espèce, il ressort des considérations qui précèdent que la suppression, par le biais de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, du délai de préavis n’équivaut pas à la suppression du principe du préavis. S’il a certes fait rétroagir la suppression de ce délai au 17 mars 2020, le Conseil fédéral n’a pas prévu que les indemnités en cas de RHT pouvaient désormais être payées rétroactivement, en dérogation à l’art. 36 LACI (cf. dans le même sens Jean-Philippe DUNAND / Rémy WYLER, op. cit., let. e pp. 15 et 16). Par conséquent, en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO a adopté une pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI.

Cela étant, pour pouvoir invoquer une inégalité de traitement dans l’illégalité, il faut encore que la recourante rende vraisemblable le fait que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi et que les situations à considérer sont identiques ou du moins comparables. Or, la pratique contestée par la recourante ne concerne que les demandes déposées entre le 17 et le 31 mars 2020, pour lesquelles l’intimé s’est selon toute vraisemblance déjà prononcé par décision. Il paraît ainsi peu probable qu’il soit amené, à l’avenir, à se prononcer sur une demande déposée en mars. Par conséquent, on ne peut pas prévoir que l’intimé persévérera dans l’inobservation de l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. De plus, la situation de la recourante n’est pas comparable à celles visées par la pratique en vigueur. Certes, comme d’autres, la recourante a été contrainte de fermer, le 17 mars 2020, la boutique qu’elle exploitait. Cependant, contrairement aux situations prévues par la pratique du SECO, elle a attendu le 14 avril 2020 pour déposer sa demande, sortant par-là du champ d’application de la pratique du SECO.

On ne se retrouve dès lors pas dans le cas de deux employeurs ayant déposé leurs demandes respectives avant le 31 mars 2020, dont l’un aurait bénéficié de la pratique illégale du SECO alors que l’autre non. (…)”

Come giustamente sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.6), alla medesima conclusione è peraltro arrivato il Tribunale amministrativo del Canton Berna, nella sentenza 200 20 551 ALV del 15 ottobre 2020, in particolare ai consid. 4.4 e 4.5, relativa a un caso nel quale il preannuncio era stato effettuato il 10 aprile 2020:

" (…)

4.4 Demnach ergibt die sprachlich-grammatikalische, entstehungsgeschichtliche, systematische und teleologische Auslegung, dass gestützt auf Art. 8b Abs. 1 der Änderung vom 25. März 2020 der COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung (AS 2020 1075) zwischen 1. März und 31. Mai 2020 keine Voranmeldefrist mehr abgewartet werden musste und ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung am Tag der Voranmeldung, nicht aber rückwirkend entstand (zum Ganzen: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 7. Oktober 2020, ALV/2020/428; Beschluss des eABK vom 25. August 2020).

4.5 Der einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführer der Beschwerdeführerin meldete sich erstelltermassen am 10. April 2020 bei der AKB zum Bezug von Corona Erwerbsersatzentschädigung an (act. III), was als Anmeldedatum für den Bezug von Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hat, da die Anmeldung bei einer unzuständigen Stelle nicht schadet (Art. 29 Abs. 3 ATSG). Den Akten sind hingegen keine Hinweise für eine frühere Anmeldung (vgl. Beschwerde S. 1: „habe ich umgehend per E-Mail der Ausgleichskasse des Kantons Bern zugestellt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit der Anmeldung wurde mir der Empfang am 10. April 2020 bestätigt.”) zu entnehmen. Eine solche ist demnach nicht ausgewiesen.

Soweit die Beschwerdeführerin einen weitergehenden Anspruch aufgrund behördlicher Fehlinformationen (Stellungnahme vom 7. September 2020) und demnach gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; vgl. zur Bindung an falsche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1 S. 346, 131 V 472 E. 5 S. 480) geltend macht, dringt sie nicht durch. Wie eben dargelegt, hat die Beschwerdeführerin aufgrund der ins Feld geführten falschen Auskunft der AHV-Zweigstelle, wonach die Anmeldung bei der AKB erfolgen müsse, keinen Nachteil erlitten.

Damit besteht – wie der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort zutreffend erkannte – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ab dem 10. April 2020, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 39 AVIG erfüllt sind. Bei dieser Ausgangslage erübrigen sich Weiterungen zu den (nicht publizierten) Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO (06/2020 vom 9. April 2020 [S. 7 Ziff. 2] bzw. 08/2020 vom 1. Juni 2020 [S. 9 f. Ziff. 2]), wonach bei verspätet eingereichten Anträgen das Eingangsdatum 17. März 2020 gesetzt werde, wenn der Betrieb aufgrund der behördlichen Massnahmen schliessen musste und der Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung vor dem 31. März 2020 (Eingangsdatum/Poststempel) gestellt wurde. (…)”

Anche questo Tribunale ha sviluppato le medesime considerazioni in una sentenza 38.2020.66 del 1° febbraio 2021, nella quale ha ricordato che:

" (…) Nella presente fattispecie, la X._________ ha preannunciato il lavoro ridotto il 21 aprile 2020 rivendicando retroattivamente il diritto dal 16 marzo 2020.

Come visto (cfr. consid. 2.5) un versamento retroattivo non è possibile. Il Consiglio federale con le disposizioni dell’Ordinanza ha infatti derogato alle disposizioni della LADI (cfr. consid. 2.1) per quel che concerne i termini di preavviso, ma non sul preannuncio stesso che è invece stato mantenuto. Ora nel caso concreto il preannuncio è stato fatto il 21 aprile 2020 e solo da quel momento è sorto il diritto. (…)”

2.7. Nel caso concreto, il “Preannuncio d’indennità per lavoro ridotto” tramite modulo online è datato 23 aprile 2020 e da quel momento è stata richiesta l’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 2).

I ricorrenti chiedono che venga considerato un precedente annuncio, formalmente non corretto (“riteniamo sia considerato il nostro primo inoltro della richiesta anche se su un formulario errato scaricato da Internet”; cfr. consid. 1.5).

Ulteriori precisazioni al riguardo sono state fornite il 4 febbraio 2021 dalla moglie di __________ (cfr. consid. 1.8).

Il TCA ha potuto così accertare che per la dipendente in questione (__________), è stata erroneamente inoltrata una richiesta di IPG Corona pervenuta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il 2 aprile 2020 (cfr. doc. XIII/2).

Il 16 aprile 2020 la Cassa ha scritto all’assicurata stessa che “in qualità di salariato deve essere depositata la domanda di indennità per lavoro ridotto, per il tramite del datore di lavoro all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro” (cfr. doc. XIII/1).

L’art. 29 cpv. 3 LPGA prevede che “se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici colle­gati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio”.

La Sezione del lavoro, richiamata questa disposizione legale (cfr. consid. 1.8) e preso atto degli accertamenti compiuti dal TCA, ritiene giustamente che l’impostazione di tale scritto sia avvenuta tra il 30 marzo e il 1° aprile 2020 e chiede la modifica della decisione nel senso di accordare il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 30 marzo 2020 (cfr. consid. 1.10).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che la domanda non può essere stata inoltrata il 15 marzo 2020 (cfr. doc. IX/1), visto che sul formulario in questione figura in basso la data del 20 marzo 2020.

Questa circostanza non è tuttavia decisiva. In una recente sentenza 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 il TCA ha infatti stabilito che, in applicazione della “Direttiva 2020/6: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa di pandemia»” del 9 aprile 2020 della SECO, se l’azienda ha presentato la richiesta di indennità per lavoro ridotto prima del 31 marzo 2020 fa fede la data del 17 marzo 2020.

Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17 marzo 2020.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 è modificata nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto per __________ è riconosciuto dal 17 marzo 2020.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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