Raccomandata
Incarto n. 38.2020.63
rs
Lugano 1° febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 1° ottobre 2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr. doc. 182).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, l’URC, il 22 ottobre 2020, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 178=A).
L’amministrazione ha in particolare osservato:
" (…)
tramite il formulario IPA - Indicazioni persona assicurata del mese di luglio 2020 ricevuto dalla SECO. ln allegato trovava la "Seconda lettera Informativa "pandemia/coronavirus" Assicurazione contro la disoccupazione" dove vi era indicato "Il modulo "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore le tempistiche normali";
la consulente del personale ha risposto alla e-mail dell'assicurato del 18.08.2020 delle ore 13:37 con la quale informava della continuazione dell'inabilità. La consulente ha risposto subito alle ore 13:44 "Nel frattempo la invito a trasmettermi entro il 21.08.2020 le prove degli sforzi svolti dal 01.03.2020 al 12.07.2020";
la consulente ha inviato una comunicazione cartacea per posta il 25.08.2020 indicando "le chiediamo gentilmente di trasmetterci entro il 31.08.2020 le prove degli sforzi svolti tra il 01.03.2020 e il 12.07.2020";
in data 27.08.2020 la consulente ha inviato una e-mail allegando i formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" da marzo a maggio 2020 richiesti dall'assicurato.
L'assicurato ha inviato le ricerche per il periodo di controllo COVID-19 in data 01.10.2020.
Le motivazioni scritte dell'assicurato del 28.09.2020, in riferimento alla nostra richiesta di giustificazione del 21.09.2020, non sono state accettate pertanto è stata emessa una sanzione di 12 giorni. (…)” (cfr. doc. 178=A)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2020 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di rivedere la sanzione inflittagli di dodici giorni.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…) nel mese di agosto ho avuto difficoltà economiche e mi hanno tolto internet. Sì sono riuscito a comunicarmi con la consulente ma in quel momento non avendo i documenti sotto mano, poiché dovevo ancora trascriverli, ero impossibilitato nel mandarli quel giorno. Per la seconda volta, non condivido il vostro metro di giudizio, scrivete che le mie motivazioni non sono valide perché non abbastanza gravi! Cosa significa? Che il mio infortunio non era sufficientemente grave per voi o dovevo perdere una gamba per essere abbastanza motivato? Nella prima lettera avete scritto che potevo incaricare qualcuno, adesso che la mia situazione non era abbastanza grave, quindi non sono giustificato. Mi spiegate cosa volete che vi dica? Scrivo la verità e me la contestate in questo modo, tra l'altro quando siete voi a chiedere comprensione delle situazioni dobbiamo capirvi però quando siamo noi valgono solo le regole che voi imponete come dittatori senza dare ascolto, perché è così che mi sento. Siamo qua a cercare lavoro o a fare i genitori a cercare l'ago nel pagliaio, 12 giorni per me equivalgono lasciare più della metà del mio compenso mensile solamente perché per voi non giustifico abbastanza. Come persona adulta voglio essere presa sul serio quando scrivo qualcosa con vere motivazioni e non perché il vostro sistema vi dice che sono recidivo. Voglio anche farvi presente che dal 12.07.2020 fino al 30.09.2020 ero in infortunio, il 14.08.2020 è stata annullata la mia iscrizione dal vostro sistema per infortunio prolungato, il 18 comunico che sono ancora inabile e correttamente lei mi chiede il 21 di inviargli 5 mesi di ricerche che dovevo ancora scrivere, è come se il mio capo mi licenzia in tronco e mi chiede di lavorargli ancora 3 giorni nonostante sia in infortunio. La mia unica colpa è che non ho detto che ero senza internet (…)” (Doc. I)
Su richiesta del TCA, il 13 novembre 2020 è pervenuta copia del ricorso firmata (cfr. doc. II; I).
1.4. Nella sua risposta del 17 novembre 2020 l’URC ha affermato di considerare la propria decisione di sospensione corretta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il 23 novembre 2020 il ricorrente ha presentato alcune osservazioni (cfr. doc. VI).
1.6. Dopo aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. VII; VIII; IX), l’amministrazione, il 14 dicembre 2020, ha comunicato di ritenere che non sussistano nuovi elementi rilevanti tali da modificare il provvedimento adottato nei confronti dell’assicurato (cfr. doc. X).
1.7. Il 16 dicembre 2020 il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente mediante raccomandata (cfr. doc. XI).
Tale invio non è stato ritirato, per cui è stato rispedito al ricorrente tramite posta A (cfr. busta d’intimazione agli atti).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro relative al periodo 1° marzo - 12 luglio 2020.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.4. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 (RU 2020 877).
Il 25 marzo 2020 l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata con effetto dal 26 marzo 2020. In particolare è stato introdotto l’art. 8d secondo cui in deroga all’articolo 26 capoverso 2 OADI l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l’abrogazione dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 (cfr. RU 2020 1075).
La Direttiva 2020/04 “Actualisation et mise en oeuvre des règles spéciales en cas de limitation de l’activité des organes d’exécution pour cause de pandémie” del 3 aprile 2020 al p.to 3 prevede:
" (…) L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après la date d’abrogation de l’ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24). La totalité de la durée de validité de l’ordonnance 2 COVID-19 compte comme période unique de contrôle, mais les assurés doivent apporter la preuve de leurs recherches par mois sous forme de liste après cette période. L’autorité cantonale compétente procédera au contrôle des recherches d’emploi effectuées au terme de la durée de validité de cette ordonnance.”
L’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19) del 13 marzo 2020 è stata abrogata dall’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020, in vigore dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 COVID-19; RU 2020 2195).
Nella Seconda lettera Informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione del luglio 2020 la SECO (cfr. doc. IV1) ha precisato:
" (…)
Il modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” per i mesi da marzo ad agosto 2020 deve essere inoltrato entro il 5 settembre 2020. Dal mese di settembre torneranno in vigore le tempistiche normali.
Tutte le informazioni rilevanti sono pubblicate sul sito dell’assicurazione contro la disoccupazione www.lavoro.swiss.” (Doc. IV1)
L’art. 8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato abrogato con effetto dal 1° settembre 2020 tramite la modifica di tale Ordinanza del 12 agosto 2020 (cfr. RU 2020 3569).
Ne discende che le ricerche di lavoro compiute dai disoccupati nel periodo tra marzo e agosto 2020 dovevano essere presentate al competente Ufficio regionale di collocamento entro il 5 settembre 2020. Tale termine va posticipato a lunedì 7 settembre 2020, siccome il 5 settembre 2020 era un sabato (cfr. art. 26 cpv. 2 OADI; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.6.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, che si è riannunciato per il collocamento dall’8 gennaio 2020 (secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni attivo dal 1° giugno 2018; cfr. doc. 63; 87; 211), per dodici giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al lasso di tempo dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (l’assicurato dal 13 luglio 2020 era inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio; cfr. doc. IV; 181) entro il termine legale contemplato dagli art. 26 cpv. 2 OADI e 8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3; 2.4), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.
In un giudizio 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 l’Alta Corte ha annullato una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Canton Vaud con la quale aveva ridotto la sospensione di 10 giorni causa della consegna tardiva di ricerche di lavoro a 5 giorni, in quanto, da un lato, gli sforzi intrapresi erano comunque sufficienti qualitativamente e quantitativamente, dall’altro, l’assicurato aveva seguito una formazione linguistica per migliorare il suo profilo.
Il TF, al riguardo, ha evidenziato che tali ragioni non costituiscono dei criteri pertinenti di valutazione della gravità della colpa al fine di determinare la durata della sanzione e ha osservato che del resto la sospensione di 10 giorni applicata dall’amministrazione corrisponde alla sanzione minima prevista dalla tabella della SECO per gli assicurati che per la seconda volta non hanno effettuato ricerche durante un periodo di controllo o hanno consegnato in ritardo le stesse.
La giurisprudenza federale qui esposta torna applicabile, per analogia, al termine fissato dall’art. 8d Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione abrogato con effetto dal 1° settembre 2020 (cfr. consid. 2.4.).
2.7. Nella presente evenienza, come visto sopra, le ricerche d’impiego compiute dal 1° marzo al 13 luglio 2020 andavano prodotte all’amministrazione, in applicazione dell’art. 8d dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, entro lunedì 7 settembre 2020, essendo il 5 settembre 2020 un sabato (cfr. consid. 2.4.).
L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state inviate tramite posta elettronica il 1° ottobre 2020, ossia oltre il termine legale (cfr. consid. 1.2.).
Al riguardo il ricorrente ha asserito di aver avuto, nel mese di agosto 2020, difficoltà fisiche in relazione a un infortunio al ginocchio subito il 12 luglio 2020 che gli ha impedito di consegnare di persona le ricerche di lavoro, come pure problematiche economiche. A quest’ultimo riguardo egli ha precisato che a seguito di svariati debiti - incluso per il telefono e internet - gli avrebbero tolto la connessione internet e che quando è riuscito a comunicare con la sua consulente non aveva i documenti sotto mano, perché doveva ancora trascriverli di modo che era impossibilitato a inviarli quel giorno (cfr. doc. I; VI; 181; 185).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie ricerche d’impiego relative al lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr. doc. 188-193).
II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione.
Al riguardo questo Tribunale osserva che l’URC ha precisato che unitamente al formulario IPA – Indicazioni persona assicurata del mese di luglio gli era stata inviata la Seconda lettera informativa “pandemia/coronavirus” Assicurazione contro la disoccupazione dove era indicato che i moduli comprovanti le ricerche svolte da marzo ad agosto 2020 dovevano essere inoltrati all’amministrazione entro il 5 settembre 2020 (cfr. doc. A; IV; consid. 2.4.).
L’assicurato non ha contestato tale circostanza. Al contrario egli ha puntualizzato di non avere mai affermato di non essere a conoscenza di quando doveva far pervenire gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. VI).
In proposito va del resto evidenziato che il 18 agosto 2020 alle ore 13:44, la consulente del personale, __________, reagendo a un messaggio di posta elettronica dell’assicurato del medesimo giorno ore 13:37 (cfr. doc. 195), l’ha invitato a trasmetterle entro il 21 agosto 2020 le prove degli sforzi svolti dal 1° marzo al 12 luglio 2020 (cfr. doc. 195).
Il 25 agosto 2020 la consulente ha poi inviato al ricorrente uno scritto con il quale gli ha nuovamente richiesto di fornire le prove delle ricerche di impiego relative al lasso di tempo 1° marzo - 12 luglio 2020 (cfr. doc. 196).
__________, il 27 agosto 2020, dando seguito alla richiesta dell’insorgente, gli ha trasmesso i formulari per le prove degli sforzi da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 194).
I formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 compilati dal ricorrente riportano d’altronde proprio il nome di __________ e la data di emissione del 27 agosto 2020 (cfr. doc. 95-97).
Tuttavia i moduli concernenti le ricerche di lavoro sono stati trasmessi dall’assicurato all’URC tramite posta elettronica soltanto il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 189-193).
Il ricorrente, però, in particolare nel periodo tra il 18 agosto 2020, quando, la sua consulente l’ha invitato a trasmetterle entro il 21 agosto 2020 le prove degli sforzi svolti dal 1° marzo al 12 luglio 2020, e il 7 settembre 2020 avrebbe potuto e dovuto produrre la documentazione comprovante lo svolgimento delle ricerche, anche perché in concreto gli sforzi forniti dall’assicurato si sono estesi dal 3 marzo al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 94-97).
Alla luce di quest’ultima circostanza sorprende peraltro che il medesimo abbia chiesto i formulari alla consulente soltanto verso il 27 agosto 2020.
L’assicurato sostiene che a causa dell’infortunio al ginocchio non si poteva muovere e quindi non poteva consegnare le ricerche di persona (cfr. doc. I; VI; 185).
Al riguardo il TCA si limita a rilevare che il 1° ottobre 2020 i formulari relativi agli sforzi intrapresi per trovare lavoro sono stati inviati all’URC tramite posta elettronica (cfr. doc. 189-193). Ne discende che il sinistro al ginocchio non può di per sé giustificare il ritardo nella consegna delle ricerche svolte da marzo al 12 luglio.
Le difficoltà economiche asserite che avrebbero comportato anche conseguenze per la telefonia e internet con relativo blocco, peraltro non comprovato, non hanno impedito all’assicurato di contattare la propria consulente il 18 agosto e intorno al 27 agosto 2020. In queste date egli avrebbe anche dovuto già inviare le ricerche, siccome le stesse riguardavano il periodo dal 3 marzo al 30 giugno 2020, se del caso tramite l’aiuto del vicino menzionato nello scritto del 23 novembre 2020 (cfr. doc. VI).
L’insorgente, in ogni caso, avrebbe perlomeno dovuto avvertire la consulente a fine agosto o inizio settembre 2020 di eventuali problemi connessi all’invio delle ricerche di lavoro e chiedere ragguagli sul da farsi.
Egli non solo non ha proceduto in tale senso, ma ha atteso fino al 1° ottobre 2020, dopo aver ricevuto la Richiesta di giustificazione del 21 settembre 2020 a cui ha risposto il 28 settembre 2020 (cfr. doc. 186; 185), per fornire i moduli in questione.
Gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
Il ricorrente, di conseguenza, avendo prodotto in ritardo le ricerche dal 1° marzo al 12 luglio 2020, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, dunque, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020; STCA 38.2017.34 del 29 novembre 2017 consid. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.9. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di precedenti sanzioni.
Più precisamente il ricorrente, l’11 settembre 2018, è stato sospeso dall’URC per 2 giorni per non essersi presentato al colloquio del 3 settembre 2018 (cfr. doc. 238). Il 20 agosto 2019 l’URC gli ha inflitto la penalità di 15 giorni di sospensione a causa della mancata presenza a un ulteriore colloquio del 31 luglio 2019 (cfr. doc. 235). Il 4 settembre 2019 il ricorrente è stato sospeso per 23 giorni dalla Sezione del lavoro per aver rifiutato di partecipare a un programma d’occupazione temporanea (cfr. doc. 232). L’URC, il 24 ottobre 2019, ha sospeso l’assicurato per 6 giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche del mese di settembre 2019, in relazione alla quale egli ha addotto di essere stato in malattia per lungo tempo e di essersi completamente dimenticato di fornire le ricerche (cfr. doc. 226). Il 29 novembre 2019 il medesimo è stato nuovamente sospeso dalla Sezione del lavoro per 24 giorni per non aver partecipato a un corso di riqualificazione / perfezionamento (cfr. doc. 211). Infine l’URC, il 18 febbraio 2020, ha inflitto all’insorgente una penalità di 6 giorni a causa di mancate ricerche nel periodo 1° dicembre 2019 – 7 gennaio 2020 precedente il riannuncio in disoccupazione (cfr. doc. 202).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).
In concreto il ricorrente, come visto, tra il mese di settembre 2018 e il mese di febbraio 2020, è già stato sanzionato sei volte per varie inadempienze, segnatamente con sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva delle ricerche di settembre 2019.
Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5., in particolare STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue condizioni economiche (cfr. STF C 21/05 del 26 settembre 2005; STFA C 224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2020.7 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
La decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti