Raccomandata
Incarto n. 38.2020.59
DC/sc
Lugano 25 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 luglio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha deciso che l’indennità per lavoro ridotto nei mesi di marzo e aprile spettante a __________ dovrà essere fissata sulla base di un importo forfettario di fr. 4'150.--, argomentando:
" (…) Con l'ordinanza sulle misure del settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20.03.2020 il Consiglio federale ha revocato l'articolo 31 cpv. 3 lettera b, concedendo il diritto all'indennità per lavoro ridotto alle persone con poteri decisionali determinanti, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda; per tali persone si tiene conto di un import° forfettario di fr. 4150 franchi all'80% pari a 3'320.- franchi come guadagno determinante per un'attività lucrative a tempo pieno.
Con validità 01.06.2020 il Consiglio federale ha revocato il diritto alle persone con poteri decisionali determinanti e i rispettivi coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.
Nel vostro caso, l'unico dipendente, il sig. __________, risulta essere amministratore unico con diritto di firma individuale della RI 1, di conseguenza può rivendicare il diritto all'indennità per lavoro ridotto tenendo conto dell'importo forfettario di fr. 4'150.- all'80% e non il salario soggetto all'obbligo di contribuzione AVS. (…)” (Doc. 66)
1.2. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2020 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:
" (…)
L'art. 5 dell'ordinanza covid-19 menziona come, in deroga M'art. 34 cpv. 2 LADI, si tenga conto di un importo forfettario di CHF 3320.00 (CHF 4'150.00 all'80%) per il coniuge o partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo o per le persone che occupano una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro.
Nell'evenienza concreta emerge come la qui opponente abbia richiesto alla Cassa le indennità per lavoro ridotto: in considerazione del fatto che il Sig. __________ occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato applicato un salario forfettario.
Preso atto delle osservazioni formulate in sede di opposizione, la Cassa ribadisce come la posizione occupata dal Sig. __________ in seno alla società sia paragonabile a quella di un datore di lavoro. Infatti Io stesso risulta essere l'amministratore unico con firma individuale della RI 1, oltre ad essere anche l'unico dipendente. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di obbligare la Cassa a integrare la differenza di fr. 8'692.45 a titolo di indennità per lavoro ridotto in base al salario pattuito da __________i con la RI 1, argomentando:
" (…)
La Cassa ha corrisposto a fronte dei relativi formulari per il lavoro ridotto, per il periodo dal 25 marzo 2020 al 31 marzo 2020 e per tutto aprile 2020 le ore perse complessivamente, limitandosi tuttavia al salario forfettario per persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non già il salario pattuito contrattualmente dal dipendente dirigente, sul quale è sempre stato trattenuto e riversato anche il premio per l'assicurazione per la disoccupazione. La differenza non è di poco conto: Chf 4'399.25 pagati valuta 29 maggio 2020 (vedi allegato 4) a RI 1 a fronte dello stipendio contrattuale richiesto dalla stessa in ragione dell'80% di Chf 13'091.70, ossia Chf 8'692.45.
Come si evince dalla surrettizia Decisione su Opposizione della Cassa, essa fonda il suo risarcimento unicamente sulle norme volute dal legislatore per tamponare situazioni d'abuso, dove un tale creava una Società Anonima di cui era dipendente e amministratore unico per gestire p.es. un ristorante e dopo 6 mesi si licenziava per andare al beneficio della disoccupazione e poi assumeva la cugina che poi anch'ella dopo 6 mesi andava in disoccupazione, perchè anch'ella licenziata nel frattempo, ecc.: crasse situazioni di abuso delle assicurazioni sociali quindi.
Essa tralascia, da qui il termine "surrettizia" usato per la decisione della Cassa, quanto più volte invocato ed asserito da RI 1, il cui caso è agli antipodi di siffatte situazioni abusive: il sig. __________ è da oltre 20 anni amministratore e dipendente della RI 1, negli ultimi 10 anni come unico dipendente, per il noto ridimensionamento della piazza finanziaria (segreto bancario, SAI, Fatca, ecc.). Dal 1986 gli vengono trattenuti e riversati gli oneri sociali sullo stipendio, come ad ogni lavoratore e non ha mai fatto 1 giorno di disoccupazione, egli vive dello stipendio regolarmente dichiarato e tassato da AVS/AD e fisco e nutre la sua famiglia, non certo con l'emolumento annuo come amministratore unico, ma con il proprio stipendio, aspetto questo certamente determinante nella fattispecie.
RI 1, __________ ha introdotto il lavoro ridotto al 100/100 dal 25 marzo fino a fine aprile 2020, perché obbligata ad ossequiare alla decisione del OAD-FCT (organo di autodisciplina dei fiduciari ticinesi) di chiudere la fiduciaria (che a sua volta richiama la decisione in tal senso del Consiglio di Stato, o meglio dello Stato maggiore di condotta dello stesso, documento allegato 2). In più le norme civili impongono anche al datore di lavoro di tutelare e proteggere la salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal fatto che essi siano dirigenti con facoltà decisionale come nel caso di un datore di lavoro. A questo proposito giova ricordare che __________ è diabetico e cardiopatico (vedi allegato 5) e rientra quasi anche come età nella categoria dei soggetti a rischio Covid 19, come ci hanno abituati a considerare dopo le intubazioni del periodo acuto si aprile-maggio 2020.
Le norme anti-abuso invocate a più riprese dalla Cassa non trovano applicazione nella fattispecie, in quanto RI 1, per il tramite del proprio amministratore unico e unico dipendente __________, non ha deciso nulla, proprio nulla, ma ha unicamente subito ed ossequiato un ordine perentorio di terzi e patito le conseguenze di decisioni di terzi (la chiusura delle frontiere nazionali decretata dal Consiglio Federale) a fronte della pandemia Covid 19. Da qui la richiesta di RI 1 di indennizzo completo in luogo di quello forfettario.
Il Consiglio Federale conscio della delicatezza della situazione ha sospeso con l'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 (stato 17 marzo 2020) all' art. 2 della stessa l'applicabilità dell'art.31 cpv. 3 lit. c della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) concedendo in deroga al predetto articolo della LADI fino al 31 maggio 2020 anche alle persone che, come soci, ...., o membri di un organo decisionale (CdA) ... l'indennità per lavoro ridotto. Solo grazie a questa deroga la Cassa ha indennizzato in forma forfettaria come abbiamo visto RI 1. Il Consiglio Federale è stato criticato per i poteri speciali che ha assunto nella fase critica della pandemia, con questa deroga ha voluto lenire in parte l'ingiustizia patita dal personale dirigente a fronte dei disposti dell'art. 31 LADI, certamente toccato in ugual misura dalle misure di contenimento del virus adottate per l'economia ticinese e poi replicate anche Oltre Gottardo con la chiusura totale dei commerci non indispensabili. Questa deroga non sana l'ingiustizia a monte completamente, se si applicano pedissequamente i disposti dell'art. 31 LADI nella fattispecie, perché il personale dirigente non ha né colpe nè ha deciso autonomamente la citata chiusura, ma l'ha subita come ogni altro lavoratore di questo Paese. Non riconoscere ciò significa consolidare nuovamente questa ingiustizia. È una questione di uguaglianza di trattamento: non vi è ragione alcuna per cui il personale dirigente debba essere trattato diversamente dal resto del personale di un'azienda colpita da una misura sanitaria voluta da terzi. A titolo personale il sottoscritto deve capire se è lavoratore di seconda categoria rispetto a Covid 19, prima di determinarsi ulteriormente. (…) (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 30 ottobre 2020 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Il 5 novembre 2020 la RI 1 ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così espressa:
" (…) non abbiamo ulteriori mezzi di prova da produrre, semplicemente le seguenti considerazioni.
Il quesito che codesto onorevole Tribunale è chiamato a chiarire è riassumibile così: di fronte alla pandemia COVID 19 vi sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B in questo Paese?
La genesi del citato art 31 cpv. 3 lett. c della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione ed insolvenza (LADI) sottende la lotta agli abusi, si vedano in merito le discussioni parlamentari e il messaggio del Consiglio Federale che lo ha preceduto. RI 1, a mezzo del suo dipendente ed amministratore unico __________ ha solo dato corso all'ordine perentorio di chiusura delle attività (ufficio) dello Stato Maggiore di Condotta del Consiglio di Stato, chiusura anche monitorata a mezzo forze dell'ordine.
Il sig. __________ è in primis stipendiato di RI 1, e dello stipendio vive con la famiglia. Il Consiglio Federale, conscio della profonda ingiustizia arrecata, ha decretato per "Notrecht" (molto discutibile), un addolcimento delle conseguenze di questi disposti, concedendo limitatamente in termini d'importo e anche temporali, come è noto, un 'eccezione ai disposti dell'art 31 LADI precedentemente citato, eccezione inutile, perché questo articolo a mente della ricorrente, non si applica alla fattispecie, in assenza del benché minimo abuso da parte di RI 1. In funzione della risposta al quesito che procede, con evidenti rilievi di incostituzionalità, in caso di risposta positiva, la ricorrente potrà determinarsi ulteriormente.” (Doc. V)
Il 18 novembre 2020 la Cassa ha confermato il contenuto della risposta di causa (cfr. doc. VII)
in diritto
2.1. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STF C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
2.2. Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194 seg.) ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) la quale, agli art. 1 e 2 prevede che:
" Art. 1
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 2
In deroga all’art. 31 capoverso 3 lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.”
In deroga all’articolo 34 cpv. 2 LADI, per le seguenti persone si tiene conto di un imposto forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un’attività lucrativa a tempo pieno:
a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda.
L’art. 34 LADI ha il seguente tenore:
" 1 L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.1 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.”
L’art. 9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020 877-879).
L’entrata in vigore è successivamente stata anticipata al 1° marzo 2020 (modifica dell’Ordinanza dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020, cfr. RU 2020 1201).
Attraverso una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti (cfr. RU 2020 1777).
In questo tale contesto va segnalato che il 14 maggio 2020 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha depositato una mozione, che il Consiglio federale ha proposto di respingere, del seguente tenore:
" (…)
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).
Una minoranza della Commissione (Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker, Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.
Motivazione
La crisi del COVID-19 ha evidenziato la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione familiare, in particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto all'indennità in caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che esercitano un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e c). Per la durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a queste persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura procedendo a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non debba emanare nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la riduzione di lavoro del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se il lavoro ridotto è dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si tratta, all'occorrenza, di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il ricorso agli aiuti sociali. Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze inerenti ai rischi aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio assunti dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed essere limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura mediante una modifica legislativa.
Parere del Consiglio federale del 19.08.2020
L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli affari dell'azienda.
L'esclusione del datore di lavoro e del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata dal Tribunale federale.
L'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali persone.
Nemmeno una limitazione del diritto ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di abusi permane.
Il Consiglio federale ha adottato varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.
Queste misure hanno permesso a molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.
Per ora il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata prolungata.
Proposta del Consiglio federale del 19.08.2020
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. (…)”
Il Consiglio federale, nel Messaggio n. 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, su questo tema si è così espresso:
" (…) È incoraggiante constatare che la maggioranza degli interpellati ha accolto favorevolmente il disciplinamento previsto nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siamo tuttavia contrari a un’estensione straordinaria dell’indennità per lavoro ridotto (IRL) ad altri gruppi di aventi diritto (GL, BS, BL, TI, SH, ZH, ZG, SGB, PS, CP, HotellerieSuisse, FSA, Economiesuisse, impressum, Unione delle città svizzere, USAM, SwissTextiles e GastroSuisse), come pure a un aumento dell’IRL per le persone con un reddito basso (PS, Travail.Suisse e USS). Con la graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020 la maggior parte dei settori hanno potuto riprendere la loro attività. In considerazione di ciò, in linea di massima non vi sono più gli estremi per ammettere un caso di rigore che fonda provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione. In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti. Rinunciamo pertanto a estendere l’IRL ai gruppi seguenti: (i.) per chi occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro e i coniugi o partner registrati occupati nell’azienda che ricoprono funzioni dirigenziali e decidono in merito al proprio grado di occupazione il rischio di perdere il posto di lavoro è minimo, mentre il rischio di abuso è molto elevato; (ii.) affinché le aziende continuino a dare la giusta priorità alla formazione degli apprendisti, il diritto all’IRL per gli apprendisti è stato revocato. (…)”
Il 7 settembre 2020 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione (100 voti a favore, 77 contrari e 8 astensioni) volta a modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, in modo tale che in un’azienda a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo abbia diritto a un’indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (vedi pandemia di Coronavirus).
Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RU 2020 3835-3844), la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:
" 1 Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.
5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
L’art. 17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione”) stabilisce invece che:
" Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:
a. il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di apprendisti e il versamento di tale indennità;
b. la non considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);
c. il prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere supplementari;
d. lo svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al versamento dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale versamento;
e. il diritto all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.”
L’art. 21 cpv. 1 Legge COVID-19 precisa che la legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.) e sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
A proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:
" 2 Fatti salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.
3 L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.
4 Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.
5 L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”
Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), con effetto retroattivo al 17 settembre 2020, prevedendo quanto segue:
" Art. 2 cpv. 3-4
3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; e
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19;
b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Art. 3 cpv. 3 e 4
3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.
4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1, capoverso 3 o 3bis, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.
Art. 5 cpv. 2bis-2quater
2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19. L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità
In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto all’indennità si estingue il 30 giugno 2021.
Art. 7 cpv. 1bis
1bis Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3bis esercitano il diritto all’indennità come segue:
a. per ogni mese per cui richiedono l’indennità indicano la cifra d’affari nonché la cifra d’affari mensile media del periodo di riferimento secondo l’articolo 2 capoverso 3ter;
b. illustrano a causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d’affari.
Art. 8a cpv. 2
2 A tal fine, le casse di compensazione AVS possono effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti esterni.
Art. 10 cpv. 2
2 L’indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a campione sono finanziate dalla Confederazione.
Art. 10b Rilevazioni statistiche
1 A fini statistici le casse di compensazione AVS forniscono all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull’indennità di perdita di guadagno per il COVID-19.
2 L’UCC trasmette a tal fine i dati all’UFAS.
Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020
1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.
2 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.
Art. 11 cpv. 2, 4 e 5
2 e 4 Abrogati
5 Si applica fino al 30 giugno 2021.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)
Attraverso un ulteriore modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza COVID-19:
" Art. 2 cpv. 3ter, primo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)
Per completezza va ricordato che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due mozioni da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto all’indennità per lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia Ghisolfi e Maddalena Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere delle indennità cantonali straordinarie”.
Nel suo Rapporto del 25 novembre 2020 (cfr. Messaggio N° 7933), con il quale ha considerato evase le mozioni, il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (…) In questo senso, è importante ricordare come il Consiglio di Stato si sia subito attivato, anche proprio presso le autorità federali, per favorire l'adozione di misure di sostegno per aziende, lavoratori (dipendenti e indipendenti) e cittadini. Questa azione ha portato non solo, ad esempio, all'allargamento della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o all'adozione delle indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona), ma anche alla concessione di "finestre di crisi" specifiche per il nostro Cantone.
In questo contesto, per quanto riguarda la richiesta della prima mozione, ricordiamo che le disposizioni straordinarie in materia di lavoro ridotto, varate dal Consiglio federale, prevedevano a partire dal 17 marzo 2020 anche il versamento ai titolari dell'azienda e ai coniugi o partner registrarti di un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo pieno (vedi art. 5 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, abrogato il 10 giugno 2020). In seguito, dal 10 giugno al 16 settembre 2020, queste categorie – limitatamente al settore delle manifestazioni – hanno potuto beneficiare di un sostegno attraverso lo strumento delle IPG Corona (vedi art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVI D-19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020). Dal 17 settembre 2020, infine, sono stati disposti nuovi provvedimenti per indennizzare la perdita di guadagno, decisi dal Parlamento federale nell'ambito della Legge COVID-19 (vedi art. 15) e disciplinati nel dettaglio dal Consiglio federale con l'adeguamento dell'Ordinanza COVI D-19 perdita di guadagno. (…)”
2.3. Da quanto esposto al considerando precedente, risulta con evidenza che - a ragione
Pure correttamente la Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza, il cui tenore è chiaro e non si presta ad interpretazione, ha indennizzato la ditta sulla base di un importo forfettario (fr. 3'320 pari all’80% di fr. 4'150.--) e non in misura dell’80% dalla perdita di salario effettiva.
La ricorrente ritiene l’art. 5 contrario alla Costituzione federale (cfr. doc. V: “Lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”) la quale all’art. 8 garantisce l’uguaglianza di trattamento (cfr. cpv. 1: “Tutti sono uguali davanti alla legge”) questo Tribunale ricorda innanzitutto che, in virtù dell’art. 190 della Cost. fed. (“le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.”) le autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V 271 consid. 8.2 pag. 289; STF 572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2 (“contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la pretesa disuguaglianza ma semmai al legislatore apportare i correttivi necessari.”); STF 9C_659/2019 del 15 novembre 2019 consid. 4.2; STF 9C_377/2019 dell’11 luglio 2019 (“si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad applicare la legge federale (art. 190 Cost.)”; STF 9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.2.2; STF 8C_871/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.1. “(…) il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires.”); STF 9C_477/2007 del 21 maggio 2008 consid. 2.3; STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 4.3 (“On rappellera que le Tribunal fédéral est tenu, selon l'art. 190 Cst., d'appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en contrôler la constitutionnalité.”); STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019 pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4 (“An die revidierte Gesetzesbestimmung, die bezüglich Altersgrenze keinen Auslegungsspielraum belässt, ist das Bundesgericht gebunden (Art. 190 BV).”.
In una sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 l’Alta Corte ha stabilito che il controllo normativo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (consid. 2.2).
In una sentenza 4A_180/2020 del 6 luglio 2020 relativo al dibattimento per videoconferenza in ambito civile, pubblicata in DTF 146 III 194 il Tribunale federale ha ritenuto in quell’occasione non applicabile l’Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale e non ne ha quindi esaminato la Costituzionalità e la legalità (cfr. consid. 4.4: “4.4 Die vom Bundesrat am 16. März 2020 erklärte ausserordentliche Lage hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Justiz mit den Verordnungen vom 20. März 2020 und vom 16. April 2020 eine rechtliche Regelung erfahren. Zur Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungen
Ci si potrebbe chiedere se l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (l’art. 185 cpv. 3) e per definizione limitata nel tempo con la quale è stata introdotta una deroga a talune disposizioni della LADI, deve oppure no essere parificata, da questo profilo ad una legge federale (sul tema cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, “Problemstellungen und Lehren aus der Corona-Krise aus staats- und verwaltungsrechtlich Sicht” in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020 pag. 567 seg. /582, in particolare nota 64 e 583; U. Saxer, “Die schweizerische Bundesverfassung” St. Galler Kommentar Dike Verlag AG 2014, 185 Cost. pag. 2956-2986; pag. 2979-2988 n. 101-104).
B. Märkli, “Notrecht in der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Vorordnungen” in Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono essere per principio esaminate dai tribunali:
" (…) Schon unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art. 7 EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet, etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (…)”
Tale questione può stare aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea che, attraverso queste disposizioni dell’Ordinanza adottata dal Consiglio federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le quali, normalmente, secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr. pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63).
In tale situazione eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58: “Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemassig stark begrentt. Die betreffenen Personen erhalten bei kurzarbeit für eine Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è trattato di una soluzione molto limitata nel tempo.
Infatti, dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41).
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti