Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2020.50
Entscheidungsdatum
25.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2020.50

CL/DC/gm

Lugano 25 gennaio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 agosto 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 agosto 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 14 maggio 2020 (cfr. doc. 17) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2020.

Nella decisione su opposizione, la Cassa ha rilevato quanto segue:

" (…) Dai documenti in nostro possesso e dal suo atto di opposizione risulta che, egli ha svolto le sue attività lavorative durante termine quadro di calcolo (1° aprile 2018 al 31 marzo 2020) in __________.

Dallo scritto del 1° maggio 2020 del Sig. RI 1 si legge: “Dopo un breve periodo in Svizzera sono tornato ad essere residente in __________ dal 2017 (credo settembre) fino a fine febbraio 2020, dove ho lavorato come avvocato in-house. Avevo deciso di concedermi un career-break e ho trovato lavoro come skipper per la stagione 2020 (inizio marzo-metà novembre) e ho trasferito il mio domicilio in Svizzera in data 1 marzo 2020- il mio tempismo è stato pessimo e – causa Covid 19 – la società ha dovuto sospendere le operazioni e ha terminato il mio contratto al 31 marzo 2020. (…)”.

Pertanto egli ha lavorato dapprima in __________ ed in seguito, doveva lavorare in __________; tuttavia, a causa della pandemia Covid, quest’ultima attività è stata sospesa.

Visto quanto sopra ed in conformità con la Circolare surriferita, marginale E 11 “La presa in considerazione dei periodi all’estero per l’adempimento del periodo di contribuzione è ammessa, secondo l’articolo 61 paragrafo 2 RB, solo se immediatamente prima dell’insorgere della disoccupazione (A64 segg.) sono stati maturati periodi di assicurazione in Svizzera”, l’Assicurato non ha dunque svolto alcuna attività lavorativa in Svizzera soggetta a contribuzione prima di iscriversi in disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________, per cui le occupazioni all’estero sono irrilevanti per la motivazione della competenza.

(…).

A titolo abbondanziale rileviamo inoltre che, qualora l’Assicurato avesse svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione in Svizzera inferiore di 12 mesi prima di annunciarsi in disoccupazione, i periodi lavorativi all’estero avrebbero potuto essere presi in considerazione unicamente in conformità della circolare sopra citate e, in particolare, delle marginali E1-E10 e E16 e E21.” (cfr. doc. 19).

1.2. Contro la citata decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Egli ha, innanzitutto, censurato la decisione su opposizione in quanto:

" (…) non entra nel merito (a) sul perché non vi sarebbe un’occupazione soggetta all’obbligo assicurativo e tantomeno (b) alla cruciale determinazione del luogo di residenza del Ricorrente nel mese di marzo 2020 ai sensi della Circ. ID 883, nonostante entrambi i punti siano discussi nell’Opposizione, che giunge alla conclusione che tale residenza è in Svizzera.” (cfr. doc. I, pag. 3)

Il ricorrente ha, quindi, postulato l’accoglimento del ricorso e sostanziato le proprie pretese ponendo in evidenza il fatto che la sua residenza effettiva dal 1° marzo 2020 si trova in Svizzera e che l’occupazione presso __________ è da considerarsi come soggetta all’obbligo assicurativo nel nostro Paese. Al proposito ha precisato che:

" Se – come il Ricorrente opina – il luogo di residenza del Ricorrente a marzo 2020 era __________, e di conseguenza l’occupazione presso __________ è da considerarsi occupazione soggetta all’obbligo assicurativo, e più precisamente come “periodo di contribuzione” ai sensi di Circ. ID 883 n. marg. A66.

La determinazione della residenza compete alla CO 1: Circ. ID 883 n. marg. A84.

Il presupposto di Circ. ID 883 n. marg. A83 – che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso – non si applica, dato che il contratto del Ricorrente con __________, della durata di soli 8.5 mesi circa – non è da considerarsi contratto “fisso” ai sensi della Circ. ID 883. Questa posizione espressa nell’Opposizione non viene peraltro contraddetta dalla Decisione.

Ma anche se il presupposto si applicasse, andrebbe comunque determinata la residenza, decisione che compete alla CO 1 (Circ. ID 883 n. marg. A84).

La CO 1 – dopo quanto sembrerebbe un semplice “copia-incolla” di Circ. ID 883 n. marg. E12, che peraltro riporta esempi dissimili dalla situazione del Ricorrente – si limita a constatare che il Ricorrente “ha svolto le sue attività lavorative durante termine quadro di calcolo (1° aprile 2019 al 31 marzo 2020) in __________”.

I criteri che l’CO 1 avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio – sia nella decisione del 14 maggio 2020 che nella Decisione stessa – per giustificare la sua determinazione circa la residenza del Ricorrente sono, non-esaustivamente, elencati in Circ. ID 883 n. marg. A85.

Rilevante, in casu, appare la maggioranza di quelli elencati – essi sostengono la posizione del Ricorrente: che l’occupazione presso __________ è da considerarsi occupazione soggetta all’obbligo assicurativo, e più precisamente come “periodo di contribuzione” ai sensi di Circ. ID n. marg. A66

· Durata e continuità della presenza sul territorio Svizzero – Il Ricorrente come sopra esposto, aveva deciso di abbandonare __________ e di ritornare in Svizzera a tempo indeterminato, si trova attualmente sul territorio svizzero. Era intenzione del Ricorrente di tornare fisicamente in Svizzera a novembre, alla fine del contratto con __________ e di spendere eventuali vacanze tra marzo e novembre in Ticino, con la sua famiglia (madre, sorella & partner, nipote) ed amici. Egli è fisicamente rientrato in Svizzera alla prematura fine del contratto con __________ (cfr. anche sotto “La situazione abitativa”).

· La situazione della persona in oggetto, inclusi:

o Il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte – il Ricorrente ha firmato un contratto a tempo determinato (8.5 mesi circa) con __________, vista dal Ricorrente come un ottimo modo di passare un time out prima di tornare in Svizzera fisicamente, un contratto con una remunerazione di circa il 10% del salario precedente (documentazione già in possesso CO 1).

o La situazione familiare e i legami familiari – Il Ricorrente è celibe e single. La grande maggioranza dei suoi legami familiari più stretti (madre, sorella, nipote) e la maggioranza di zii e cugini, nonché la maggioranza degli amici più stretti, si trovano in Svizzera.

o La situazione abitativa – Il Ricorrente non ha, da fine febbraio, altra dimora oltre al suo domicilio a __________. A __________ si trovano tutti i suoi mobili, mezzi di trasporto, e beni personali. In __________ il Ricorrente aveva con sé solo una borsa e bagaglio a mano, con lo stretto necessario per svolgere il suo lavoro di flotilla skipper. Il Ricorrente ha abitato in Svizzera per la stragrande maggioranza della sua vita: da quando il Ricorrente si ricordi fino ad oltre 34 anni (esclusa la parentesi triennale dai 12 ai 15 anni, non da lui decisa). In Svizzera ho studiato conseguito la patente di avvocato e lavorato per svariati anni.

o Lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia domicilio – Il Ricorrente, pur non avendo fatto inchieste dettagliate, ragionevolmente crede che le autorità fiscali cantonali e federali considereranno il guadagno conseguito a marzo 2020 guadagno imponibile in Svizzera.

· Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi –

o Il Ricorrente non è mai stato contattato da CO 1 per dare ulteriori informazioni in merito.

o In quanto ai motivi per il trasferimento del Ricorrente in Svizzera si vedano i punti precedenti.

o Il Ricorrente, a marzo 2020 ha contattato l’AVS, chiedendo di confermare che (a) il datore di lavoro fosse esente da contributi in Svizzera e (b), di mandare la necessaria documentazione per l’adempimento ai versamenti da parte del Ricorrente, un’ulteriore tangibile testimonianza della volontà del ricorrente di essere un residente svizzero a tutti gli effetti (L’AVS (signori __________ e __________) ha prima risposto che fosse responsabile il paese della bandiera della barca, e dopo che fosse la __________. Il Ricorrente ha comunicato il suo dissenso con entrambe le opinioni e proposto di aspettare una decisione – accresciuta in giudicato – della CO 1. L’AVS sembra implicitamente consentire, dato che alla sua email del 29 aprile, il Ricorrente non ha ancora ricevuto una risposta.).

o Il Ricorrente – dopo aver effettuato le ricerche del caso – è dell’opinione di non poter beneficiare del “forlough-scheme” del governo __________ e non ha mai avuto alcun contatto con autorità greche.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella risposta del 6 ottobre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa ed ha, in particolare, rilevato quanto di seguito:

" Dai documenti in nostro possesso si rileva che egli ha dapprima lavorato nel __________, presumibilmente, dal 2017 a fine febbraio 2020, come avvocato in-house.

In seguito, l’Assicurato ha lavorato, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020, tramite la ditta __________ di __________, in __________.

Per cui, egli, nel temine quadro di calcolo, dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2020, non ha svolto alcuna attività lavorativa soggetta a contribuzione in Svizzera.

Pertanto, riportiamo nuovamente la circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 83/2004 e 987/2009 della SECO, relativa agli accordi bilaterali, marginale E11 e E12:

“La presa in considerazione dei periodi all’estero per l’adempimento del periodo di contribuzione è ammessa, secondo l’articolo 61 paragrafo 2 RB, sole se immediatamente prima dell’insorgere della disoccupazione (A64 segg.) sono stati maturati periodi di assicurazione in Svizzera.”

La nozione “immediatamente prima” non va intesa in un’ottica strettamente temporale nel senso di un passaggio senza interruzioni dall’occupazione alla disoccupazione, ma nel senso che nel frattempo non può essere diventato competente un altro Stato membro”.

Ne risulta che non avendo lavorato alcun giorno in Svizzera, prima della sua iscrizione in disoccupazione, l’Assicurato non ha diritto alle indennità di disoccupazione; anche se potesse comprovare almeno 12 mesi di un impiego o più impieghi effettuati nell’Unione Europea, soggetti a contribuzioni, nel termine quadro surriferito.

Inoltre, ribadiamo che, qualora l’Assicurato avesse svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione in Svizzera inferiore di 12 mesi prima di annunciarsi in disoccupazione, i periodi lavorativi all’estero potrebbero essere persi in considerazione in conformità della circolare sopra citata e, in particolare, delle marginali E1-E10 e E16-E21.”,

precisando, altresì, di non aver “ritenuto necessario convocare il signore RI 1, vista la documentazione in nostro possesso e le esaustive spiegazioni da parte di quest’ultimo” (cfr. doc. III).

1.4. La risposta è stata trasmessa al ricorrente in data 7 ottobre 2020. Contestualmente, alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni per produrre eventuali mezzi di prova (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a ragione, oppure no, ha negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2020.

2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo, da una parte, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, sul formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” sottoscritto il 30 aprile 2020, ha indicato che nel mese di marzo 2020 - vale a dire allorquando soggiornava, per lavoro, in __________ (cfr. doc. 4, punto 32) -, era assunto alle dipendenze del seguente datore di lavoro:

" __________

” (cfr. doc. 4, punto 14)

Per quanto attiene alle precedenti esperienze lavorative - avuto riguardo all’intervallo temporale che qui interessa - egli ha pure precisato che dall’aprile al settembre 2018 e dal gennaio 2019 al febbraio 2020 è stato attivo, dapprima, alle dipendenze della “” e, in seguito, della “” in qualità di “Legal counsel” (cfr. doc. 4, punto 29 e doc. 5, pag. 1). Trattasi, in entrambi i casi, di società site in Inghilterra, dove il qui insorgente ha comunicato di avere soggiornato dal settembre 2017 al febbraio 2020 (cfr. doc. 4, punto 32).

L’assicurato ha, altresì, posto in evidenza il fatto che dal 1° marzo 2020 – e cioè da quando avrebbe iniziato a lavorare in __________ alle dipendenze della __________ -, aveva trasferito il proprio domicilio dall’Inghilterra alla Svizzera (“… (domicilio CH)”; cfr. doc. 4, punto 32) e meglio a __________ (cfr. doc. 2 e doc. I, all. B2). Su questo punto, nelle osservazioni conclusive del citato formulario, RI 1 ha, in particolare, comunicato alla Cassa quanto segue:

" residenza __________ fino a fine febbraio 2020, trasferimento domicilio in Svizzera 01/03/2020” (cfr. doc. 4, osservazioni)

Il contratto sottoscritto in data 5 marzo 2020 dall’insorgente con la __________, a valere dal 1° marzo 2020 al 13 novembre 2020 (cfr. doc. 11) è stato disdetto

  • dapprima, e meglio il 17 marzo 2020, oralmente (cfr. doc. 4, punto 18-19), quindi tramite mail del 31 marzo 2020 (cfr. doc. 12) - con effetto al 31 marzo 2020 dalla datrice a causa della pandemia Covid-19 (doc. 12). Da parte sua, in data 21 marzo 2020, il ricorrente è “riuscito è rientrare in Svizzera (…) con uno degli ultimi voli dalla __________” (cfr. doc. 18, pag. 2).

Dagli atti emerge che, con mail del 30 marzo 2020 destinata all’Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS), il ricorrente, nel chiedere se la datrice di lavoro che lo impiegava in quel momento (e meglio la __________) fosse, o meno, soggetta al pagamento dei contributi AVS in Svizzera, ha, precisato quanto segue:

" Ho trovato lavoro in __________ con una società __________ (__________) e ho trasferito il mio domicilio a __________ in data 1 marzo 2020 (…) la società – in seguito alle misure imposte dal governo greco per fare fronte al Covid 19 – ha dovuto sospendere la sua attività ed ha terminato il mio contratto con effetto dal 31 marzo 2020” (cfr. doc. 13)

In una successiva comunicazione all’IAS, il ricorrente ha specificato che la sua attività in seno alla __________ in qualità di “flotilla skipper” veniva svolta nella misura del 90% a terra, “in marina, dove lo skipper fa i briefing mattutini e aiuta i clienti a disormeggiare ed ormeggiare cercando di non farli distruggere la barca da loro affittata. Una specie di parcheggiatore insomma.” (cfr. doc. 13).

L’IAS ha, quindi, rilevato quanto segue:

" Visto che l’attività viene svolta per il 90% a terra l’art. 11 cpv. 3 lett. a del Regolamento Europeo 883/2004 specifica che una persona esercitante un’attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato membro.

Di conseguenza per il periodo in cui ha svolto l’attività in __________ dovrà essere assoggettato in tale Stato.

(…). se dal 01.04.2020 non svolge altre attività dovrà assicurarsi alla nostra Cassa di compensazione AVS in qualità di persona senza attività lucrativa avendo il domicilio in Svizzera.” (cfr. doc. 13)

Posizione, quest’ultima, che l’IAS ha confermato con mail del 15 aprile 2020 e che è stata, invece, ritenuta imprecisa dal qui ricorrente che, con mail del 29 aprile 2020, non ritenendo chiarita la questione a sapere s’egli era, o meno, soggetto al versamento dei contributi in Inghilterra o in Svizzera, si è nuovamente rivolto all’IAS, comunicando, altresì, che non avrebbe compilato il relativo formulario fino al ricevimento della documentazione che attendeva da parte dell’ultima datrice di lavoro (cfr. doc. 13).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene accertato - in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - che nel lasso temporale di riferimento, il quale si estende dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI), l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Questo Tribunale non può dunque che confermare l’operato della Cassa che ha concluso che l’assicurato non ha diritto all’indennità di disoccupazione in quanto non ha saputo dimostrare almeno dodici mesi di contribuzione nei due anni di precedenti l’annuncio in disoccupazione (cfr. consid. 2.2.).

2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato, cittadino svizzero che ha svolto per diversi anni la propria attività lucrativa per un datore di lavoro - a quel momento - membro dell’Unione Europea (__________), possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

In una sentenza 38.2008.10 del 16 giugno 2008, massimata in RtiD I-2009 n. 66 pag. 262, il TCA ha stabilito che non ha non ha diritto alle indennità di disoccupazione previste dalla LADI un assicurato al quale, avendo svolto almeno un giorno di lavoro in Svizzera nel termine quadro determinante, sono applicabili le norme del Reg. CEE 1408/71 concernenti la totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione, ma che ha fatto annotare sul modulo E301 elaborato dalla Comunità europea un periodo lavorativo all’estero in un Paese UE dal proprio ragioniere. Infatti, i periodi di assicurazione svolti nei Paesi UE, per poter essere presi in considerazione, devono venire attestati mediante l’apposito formulario E301 dalle autorità competenti del Paese in questione e non da propri consulenti.

Nella presente fattispecie l’assicurato, prima di iscriversi in disoccupazione, non ha lavorato neppure un giorno in Svizzera (cfr., invece, STCA 38.2008.10 del 16 giugno 2008 appena citata, nella quale il TCA ha testualmente rilevato che “il brevissimo periodo (un giorno) nel quale l'assicurato ha svolto un'attività lavorativa dipendente in Svizzera permette di far scattare le norme del Regolamento n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di occupazione o di assicurazione (cfr., su questo tema, cfr. DTF 131 V 222, in particolare pag. 227-228; DTF 132 V 196, in particolare pag. 197; STCA 38.2002.211 del 16 giugno 2003; STCA 38.2003. 76 del 19 aprile 2004 in RtiD II-2004 pag. 202), analogamente a quanto stabilito da questo Tribunale nella recente STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020.

Di conseguenza, siccome è per principio competente lo Stato dell’ultima occupazione, le norme relative alla totalizzazione non entrano in considerazione nel caso concreto.

Anche da questo profilo, all’assicurato deve dunque essere negato il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.5. Il TCA rileva peraltro che il diritto a indennità di disoccupazione deve, in ogni caso, essere negato al ricorrente anche per un altro motivo, e meglio poiché in concreto manca il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI - e meglio la residenza in Svizzera e la volontà di mantenerla.

Questo concetto di residenza secondo la LADI esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

" … ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

2.6. Come visto (cfr. consid. 2.5.), per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente risiedere in Svizzera, ma occorre avere l’intenzione di continuare a risiedervi ed avervi al contempo il centro dei propri interessi personali nel nostro paese.

Nella presente fattispecie, ritenuto che l'assicurato, dopo che per anni aveva lavorato (come “in-house legal counsel”) e risieduto in Inghilterra (dove, il 17 settembre 2020 ha, poi, fatto rientro, e meglio come risulta dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), ha trasferito il domicilio in Svizzera contestualmente alla pausa che aveva deciso di concedersi a favore di un soggiorno lavorativo (alle dipendenze di una società inglese con la quale aveva sottoscritto un contratto di durata determinata come “flotilla skipper”, contro corrispettivo di un salario pari a circa il 10% del precedente) in __________, si pone la questione di sapere se quella a __________, presso l’abitazione dei propri genitori, non costituisca semplicemente una residenza temporanea.

In tal senso, il TCA rileva innanzitutto che RI 1, compilando la “Domanda di indennità di disoccupazione”, ha comunicato di aver soggiornato nel __________ dal settembre 2017 al febbraio 2020. Il ricorrente ha poi, precisato di avervi risieduto per “ben oltre un decennio” (cfr. doc. 18, pag. 2). Dall’estratto MOVPOP risulta, in particolare, un precedente (rispetto al periodo 2017-2020) soggiorno nel __________ di tre anni, e meglio tra il 2013 ed il 2016, a seguito del quale l’insorgente aveva fatto temporaneamente rientro in Ticino, rimanendo per svariati mesi presso i genitori, sempre a __________, prima di tornare e ristabilirsi __________.

Negli anni trascorsi in __________, come visto, egli ha esercitato l’attività di “in-house legal counsel”, dopodiché ha “deciso di concedersi un “time-out” per la stagione estiva 2020” (cfr. doc. 18, pag. 2), ed è, così, stato assunto alle dipendenze di una società __________, come “flotilla skipper” in __________.

Ciò a decorrere dal 1° marzo 2020, data a partire dalla quale ha, pure, spostato il proprio domicilio dal __________ alla Svizzera, dove ha fatto fisicamente rientro, a seguito della disdetta del rapporto di lavoro da parte della datrice in ragione della pandemia COVID-19, il 21 marzo 2020 (cfr. doc. 18, pag. 2).

Nel febbraio 2020 (dopo che in dicembre il termine del contratto che lo legava alla __________ era stato prolungato sino al 29 febbraio 2020; cfr. doc. 6) l’insorgente ha annunciato che avrebbe spostato il proprio domicilio presso il Comune di __________ a decorrere dal successivo 1° marzo (da quando, come visto, egli sarebbe stato impiegato, a norma del contratto sottoscritto il 5 marzo 2020, in __________), e meglio come risulta dal relativo certificato (cfr. doc. 2 e all. B2 a doc. I).

In concreto, al di là del certificato di domicilio appena indicato, agli atti non figura alcun contratto di locazione, o di fornitura dell’elettricità a suo nome.

In favore del fatto che la pretesa residenza in Ticino del ricorrente fosse destinata ad essere solo temporanea, depone, poi, il fatto che il 30 aprile 2020 il ricorrente, dopo che dal suo rientro dalla __________ era trascorso oltre un mese, nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” ha indicato di essere telefonicamente reperibile, oltre che su numero di rete fissa ascrivibile ai propri genitori, presso i quali soggiornava (__________ intestato a __________ ed ; cfr. www.local.ch), solamente ad un numero di cellulare britannico (; cfr. doc. 4, pag. 1).

Pure nel senso della provvisorietà della sua presenza in Svizzera deve essere considerato il “contratto di collaborazione” sottoscritto in data 1° maggio 2020 con __________, alla quale egli ha, nuovamente, fornito unicamente il recapito telefonico __________ e per il cui conto avrebbe dovuto consegnare – con orario flessibile ed “in esclusiva funzione delle esigenze del datore di lavoro e della disponibilità lavorativa del collaboratore” - cibo a domicilio (cfr. doc. 14). Occupazione, quest’ultima, che l’assicurato ha precisato doversi considerare “come guadagno intermedio mentre continuo a cercare lavoro come avvocato/legal counsel, realisticamente in Svizzera o __________” (cfr. doc. 15, pag. 1).

Su quest’ultimo punto si rileva, poi, che, se, d’un lato, dagli atti non emergono ricerche di lavoro nel suo ambito di competenze nel nostro Paese, d’altro lato risulta, invece, che l’assicurato, in data 17 settembre 2020 ha lasciato la Svizzera alla volta del __________ e meglio come risulta dal già citato estratto MOVPOP e da quanto comunicato dal ricorrente, su richiesta dello scrivente Tribunale, in data 14 gennaio 2020 (“Il mio domicilio è cambiato a __________”; cfr. doc. V).

Inoltre, l’attività in __________ del ricorrente non è, in particolare alla tenuto conto di quello che, sin lì, era stato il suo iter professionale, da intendersi quale occupazione stagionale, bensì, come il medesimo l’ha, del resto, esplicitamente definita, un “career-break” (cfr. doc. 15, pag. 1) a valere una tantum, dettato dalla sua volontà, in sostanza, di “concedersi una pausa”, dopo aver svolto, com’egli stesso afferma, per “ben oltre un decennio”, la professione di “in-house legal counsel” in __________.

In quel paese RI 1 ha poi fatto ritorno pochissimi giorni dopo aver inoltrato il proprio ricorso al TCA, nel quale ha pure preteso di aver fatto rientro in Svizzera a tempo indeterminato (cfr. doc. I, pag. 2).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale deve così concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. supra, consid. 2.4.), che l’assicurato non aveva la volontà di mantenere la propria residenza in Svizzera e quindi il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è realizzato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

41