Raccomandata
Incarto n. 38.2019.8
dc/sc
Lugano 13 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, si è iscritto per il collocamento il 31 luglio 2018 (cfr. doc. 1) ed ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2018, dopo avere lavorato dal 1° settembre 1981 al 29 luglio 2018 presso il __________ di __________ (doc. 2).
La Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) il 12 settembre 2018 ha versato all’assicurato, per il mese di agosto 2018, un importo di fr. 2'360.55 (cfr. doc. 6).
1.2. Con decisione del 25 ottobre 2018 (cfr. doc. E), confermata con la decisione su opposizione del 10 gennaio 2019, la Cassa ha chiesto la restituzione di questo importo (cfr. doc. B) in quanto l’assicurato non è residente in Svizzera bensì in Italia.
Nella decisione su opposizione la Cassa ha in particolare rilevato:
" (…)
IV. In sede di opposizione il rappresentante legale ha indicato: "... Per riassumere il signor RI 1 è cittadino svizzero; risiede ininterrottamente nel luganese dal 1987; è domiciliato a __________ dove è sita l'abitazione coniugale; ha l'intenzione di continuare a risiedere nel __________; il centro delle sue relazioni personali è indiscutibilmente il luogo in cui ha la sua residenza vale a dire a __________ ... temporaneamente, viste le difficoltà famigliari ben sopra descritte, con la moglie ha deciso di mettere in atto una separazione di fatto che non ha interrotto la residenza a __________ ne tantomeno ha creato il centro di interessi in altro posto ..."
V. La cassa, pur comprendendo la particolare situazione famigliare venutasi a creare non può ignorare il fatto che, seppur temporaneamente, al momento lei non risiede in Svizzera ma a __________ da solo in un appartamento che ha in comproprietà con sua sorella.
VI. Fintanto che Ia situazione sarà quella sopra descritta lei non può essere ritenuto residente in Svizzera.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ritiene che l’assicurato deve essere considerato residente in Svizzera per i seguenti motivi:
" (…)
Il ricorrente, cittadino svizzero risiede stabilmente in Svizzera senza interruzioni dal lontano 1987. Egli infatti ha abitato a __________ dal 04.07.1987 al 31.08.1999 (Doc, G), si è poi spostato ad __________ (Doc. H) dove ha risieduto dal 01.09.1999 al 28.02.2014 per poi trasferirsi presso l'abitazione coniugale a lui intestata in comproprietà con la moglie, signora __________, a __________ in Via __________ a far tempo dal 28.02.2014 (Doc. C). L'abitazione coniugale di cui al Fol. PPP N. __________, fondo base Part. N. __________ RFD __________, è stata infatti acquistata dai coniugi __________ in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, il 31.05.2012, oltre a due autorimesse (PPP __________ e __________) (Doc. L).
Il Fol. PPP N. __________ è gravato da due cartelle ipotecarie di complessivi nominali CHF 990’000.00, titoli che garantiscono un debito ipotecario effettivo di CHF 750’178.64. Questo debito è intestato ai coniugi comproprietari solidalmente (Doc. M).
Prove: Doc. B), Doc. G), Doc. H), Doc. I), Doc. L), Doc. M); si richiama l'incarto presso la Cassa di Disoccupazione CO 1 del signor __________ - N. personale: __________
Il qui ricorrente, speranzoso di potersi ricongiungere con la moglie quanto prima dopo un periodo di riflessione, ha pertanto occupato temporaneamente un appartamento a __________ in comproprietà con la di lui sorella, ereditato per successione dalla di lui madre, senza per altro costituirvi il suo centro di interessi che sono rimasti pertanto ancorati in Svizzera. Detta soluzione aveva anche quale scopo quello di contenere i costi dettati da una doppia economia domestica. La perdita di lavoro a seguito del fallimento del __________ di __________ non ha certamente agevolato altre scelte.
Attualmente i coniugi stanno procedendo alla valutazione dei beni immobili a loro intestati in comproprietà (Doc. L e Doc. 0) per poi procedere con la liquidazione dei rapporti economici di dare/avere e decidere chi occuperà definitivamente l'abitazione coniugale sita a __________.
Ad oggi in ogni caso non è stata introdotta alcuna procedura di separazione/divorzio in Pretura.
La signora __________, anch'essa vittima del fallimento del __________ di __________, percepisce la disoccupazione. Il signor RI 1 ne è ben contento ma non può certo non evidenziare che egli si trova di fronte ad un paradosso. Infatti, se al momento della separazione di fatto avesse insistito di rimanere presso l'abitazione coniugale e la moglie avesse traslocato altrove - magari decidendo di temporaneamente farsi ospitare da parenti in Italia per le medesime ragioni del marito - ora quest'ultimo percepirebbe regolarmente le indennità di disoccupazione e alla moglie queste sarebbero state ingiustamente negate.
Un gesto di galanteria, finalizzato anche ad una riconciliazione, sta costando al qui ricorrente molto caro!
Si rileva inoltre che al qui ricorrente viene recapitata regolarmente la posta presso l'abitazione coniugale che non funge unicamente, come sopra illustrato, da "cassetta delle lettere". (…)”
(Doc. I pag. 3-5)
La patrocinatrice dell’assicurato ha poi precisato che l’assicurato dal 1° febbraio 2019 risiede in un monolocale a __________ (doc. R). A seguito di questo fatto la Cassa di disoccupazione ha riconosciuto il diritto all’indennità dal 1° febbraio 2019 fissando il numero di indennità massimo a 400 (cfr. doc. S).
Al riguardo la rappresentante dell’assicurato sottolinea che se il ricorso non venisse accolto RI 1 perderebbe 120 indennità, visto che al momento dell’annuncio in disoccupazione era stato stabilito un diritto massimo a 520 indennità giornaliere (cfr. doc. 6).
In conclusione la patrocinatrice del ricorrente ribadisce che la residenza dell’assicurato è effettivamente in Svizzere dove ha intenzione di risiedervi e di avere il centro delle relazioni personali e dei propri interessi:
" (…)
è cittadino svizzero,
risiede ininterrottamente nel __________ dal 1987;
è domiciliato a __________ dove è sita l'abitazione coniugale di sua proprietà (in ragione di ½);
ha l'intenzione di continuare a risiedere nel __________;
il centro delle sue relazioni personali è indiscutibilmente il Canton Ticino;
è regolarmente coniugato dal gennaio 2012;
la sua posta viene recapitata a __________;
temporaneamente, viste le difficoltà famigliari ben sopra descritte, con la moglie ha deciso di mettere in atto una separazione di fatto che non ha interrotto la residenza a __________ nè tantomeno ha creato il centro di interessi in altro posto;
non sono pendenti in Pretura procedure giudiziarie di alcun tipo con la moglie;
durante la separazione di fatto ha deciso con la moglie che la medesima rimanesse presso l'abitazione coniugale unicamente per un fatto pratico finalizzato a contenere le spese;
ha perso il lavoro presso il __________ di __________ dove vi lavorava dal lontano 1981; non ha mai prima d'ora usufruito di indennità di disoccupazione;
si è iscritto regolarmente alla disoccupazione dopo il fallimento del __________ di __________ e ha percepito per parte del mese di agosto 2018 l'indennità di disoccupazione che è stato pure costretto a restituire. Il signor RI 1 lecitamente si chiede se questa restituzione sia dovuta in quanto si è conoscenza che l'INPS rimborserà alle Casse quanto versato ai campionesi per i primi 5 mesi;
dall'Italia non percepisce alcuna indennità in quanto ritenuto essere residente in Svizzera.” (Doc. I pag. 6)
1.4. Nella sua risposta del 6 marzo 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso rinviando ai motivi esposti nella decisione su opposizione e precisa che:
" (…)
A decorrere dal 01.02.2019 il ricorrente ha presentato un contratto d'affitto per un monolocale ad __________, la cassa, da tale data, ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.
Riconoscendo il diritto a decorrere dal 01.02.2019 nel termine quadro di contribuzione il ricorrente può comprovare unicamente 18 mesi di contribuzione (dal 01.02.2017 al 31.07.2018), per questo motivo il diritto alle indennità ammonta a 400 indennità giornaliere.
Diversa era la situazione iniziale con l'iscrizione al collocamento in data 01.08.2018 dove i mesi di contribuzione ammontavano a 24 e di conseguenza il numero massimo di indennità giornaliere ammontava a 520 (persona con più di 55 anni e almeno 22 mesi di contribuzione). (…)” (Doc. III)
1.5. L’8 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
La patrocinatrice dell’assicurato, il 21 marzo 2019, ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
le compiego la seguente documentazione da assumere agli atti quali altri mezzi di prova:
Doc. T) estratto "sifti" aggiornato del Fol. PPP N. __________, fondo base Part. N. __________ RFD __________, dal quale risulta che il signor RI 1 è ancora comproprietario con la di lui moglie dell'abitazione coniugale;
Doc. U) estratti al 31.12.2018 e al 28.02.2019 del conto ipoteca dai quali si evince che il mutuo garantito dalla cartella ipotecaria al portatore che grava l'abitazione coniugale è attualmente ancora in essere ed è intestato ai coniugi RI 1 e __________;
Doc. V) richiesta di informazione indirizzata l'08.10.2018 da CO 1 al signor RI 1;
Doc. Z) risposte date dal signor RI 1 alla precedente richiesta (Doc. V) e di cui alla sua LSI 17.10.2018. Il contenuto di questo scritto è stato riportato in parte da CO 1 nella sua decisione 25.10.2018 (già agli atti quale Doc. E).
Doc. AA) e-mail 21.09.2018 indirizzato dal signor RI 1 alla signora __________ dell'Ufficio Regionale di Collocamento, __________, (documento già prodotto a questo Tribunale da CO 1 quale Doc. 7).” (Doc. V)
Il 25 marzo 2019 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6. Il 16 aprile 2019, su richiesta del TCA, la Cassa ha inviato copia delle domande poste al ricorrente e delle relative risposte (cfr. doc. IX, doc. IX1 e doc. IX2), citate nella decisione del 25 ottobre 2018 (doc. E).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire alla Cassa l’importo di Fr. 2'355.60 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel mese di agosto 2018.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per avere diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3. Nella presente fattispecie questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
Al momento ci cui si è annunciato in disoccupazione dal 1° agosto 2018 la Cassa ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione ritenendolo residente in Svizzera, e precisamene in Via __________ a __________.
Il 21 settembre 2018 la Consulente del personale dell’URC di __________, __________ ha inviato alla Cassa un messaggio di posta elettronica con lo scopo di verificare la residenza dell’assicurato.
Quello stesso giorno RI 1 aveva inviato alla Consulente del personale un messaggio per posta elettronica del seguente tenore:
" Capirai che alla luce di un prossimo divorzio occorreva che valutassi un po' di cose, quindi ho sentito il legale che mi assiste.
Ti riassumo quindi la mia situazione.
Vivo stabilmente in Svizzera dal 1987 (__________, __________ e __________), acquisendo la doppia nazionalità da più di 10 anni. Ginnasio e liceo fatti a __________.
Nel momento in cui la situazione matrimoniale degenerava qualcuno doveva lasciare la casa comprata congiuntamente, e l'ho fatto io per sancire una separazione di fatto.
I costi del mutuo, l'appartamento acquistato ancora in ballo, i mobili e l'arredamento, miei e comprati assieme, nonché la situazione instabile della casa da gioco mi hanno indotto di venire a __________, nell'appartamento in comproprietà con mia sorella liberatosi a seguito della morte di mia madre. Capirai che con l'aria che tirava ho preferito attendere la sentenza di divorzio con la ripartizione dei beni prima di fare onerosi passi economici. E con le tasse sia italiane che svizzere...
Se non ci fosse stata tale incertezza a quest'ora sarei già divorziato, ma visto che anche la futura ex moglie lavora al __________ … come imbastire un accordo economico in tale situazione?
È tale ragione che mi ha indotto, in accordo col legale, di tenere ferma ancora un attimo la pratica; ho investito molto nella casa di __________ e attendevo di rientrare in possesso di soldi investiti e beni. Ho occupato la casa di mia mamma in quanto pronta, e, stipendi sempre ridotti, situazione instabile del datore di lavoro e spese fisse non mi permettevano di fare molto di più...
Contavo, a iter finito, di ricominciare bene in Svizzera con un affitto o forse un acquisto ... e mai pensavo ad un fallimento.
Insomma vorrei dimostrare di non essere mai stato un abitante fittizio sul territorio del cantone ... abito a 500 metri dalla casa di __________ e ci passo ogni tanto per un ciao e la corrispondenza, visto che i rapporti ora sono un po' meno tesi ...
Comprendo le leggi.
Il legale di mia fiducia, Avv. RA 1 di __________, tel. __________ si rende disponibilissima a parlare direttamente con voi per gli ev. approfondimenti del caso.
Tra l'altro, dall'assemblea di ieri sera pare che i tempi per una riapertura non dovrebbero essere lunghissimi.” (Doc. 7)
L’8 ottobre 2018 la Cassa ha posto all’assicurato i seguenti quesiti:
" (…)
Attualmente dove risiede? La invitiamo a voler indicare l’indirizzo esatto.
Con chi vive presso la sua attuale residenza? Sussiste un legame di parentela o altro vincolo con questa/e persona/e?
Risiede in un’abitazione di sua proprietà oppure è in affitto?
Prima di lavorare presso il __________ di __________ dove abitava e con chi abitava?
Dove vive la sua famiglia (genitori, fratelli, sorelle, coniuge, compagno/a)?
Le capita di rientrare presso la sua famiglia e di pernottarvi? Se sì, presso chi e con quale frequenza?
Voglia trasmetterci la copia della sua tessera di cassa malati per l’anno 2018.” (Doc. IX/2)
Egli ha così risposto il 17 ottobre 2018:
"
comproprietario con mia moglie di un Fol. PPP adibito ad abitazione coniugale. Purtroppo con mia moglie sono intervenute insanabili divergenze. Per evitare aspri litigi e acutizzare la situazione, in accordo con mia moglie abbiamo messo in atto una separazione di fatto e contestualmente avviato le discussioni per giungere a degli accordi giudizialmente omologabili (protezione dell’unione coniugale, separazione giudiziaria o divorzio). Mia moglie è rimasta presso l’abitazione coniugale, che per altro non le è stata attribuita giudizialmente, e il sottoscritto si è provvisoriamente trasferito a __________ in un appartamento in comproprietà con mia sorella ma dove non ho la residenza. Spero di poter far rientro al più presto presso l’abitazione coniugale. Per questo motivo e per ridurre al massimo i miei costi non ho preso in locazione un appartamento a __________, anche perché l’ipoteca e le vari spese dell’abitazione coniugale di mia proprietà in ragione di un mezzo con mia moglie ho sempre dovuto dividerle a metà.
A Campione vi risiedo senza dovermi assumere dette spese.
Cfr. risposa ad 1). Aggiungo che a __________, dove non ho la residenza ma un alloggio temporaneo, vivo solo.
Cfr. risposta ad 1). Il mio domicilio è presso l’abitazione coniugale dove ora, per motivi esposti sopra, risiede mia moglie. A __________ come detto risiedo da solo in un appartamento in comproprietà con mia sorella ricevuto per successione da mia madre.
Dopo gli studi ho sempre lavorato al __________. Vi lavoro dal 1981. Dal 1981 al 1987 ho abitato a __________ con i miei genitori, ora deceduti. Dal 1987 e senza interruzioni, fatta eccezione di questo momento famigliare particolare, ho sempre avuto, ho e continuerò ad avere il mio domicilio in Ticino dove ho il centro delle mie relazioni personali e dei miei interessi.
Ho abitato prima a __________, in seguito ad __________ ed ora a __________ in un appartamento acquistato in comproprietà con la mia attuale moglie.
Mi è rimasta solo mia sorella che vive a __________. Mia moglie occupa temporaneamente l’abitazione coniugale a __________.
No.
Per quanto qui sottoscritto potete rivolgervi all’Avv. RA 1, __________, quale legale incaricato per la pratica di separazione in corso e che ci legge in copia.” (Doc. IX/1)
Dal messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2018 (“alla luce di un prossimo divorzio”), sostanzialmente confermata nella risposta alla Cassa (“insanabili divergenze”) emerge in modo evidente che l’assicurato, al momento dell’iscrizione per il collocamento risiedeva effettivamente a __________ in quanto intenzionato a divorziare dalla moglie, in una casa di cui è proprietario insieme alla sorella.
Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il ricorrente non risiedeva effettivamente in Svizzera.
Del resto che la separazione dalla moglie fosse definitiva e quindi l’assicurato non avesse più a __________ il centro delle sue relazioni personali è dimostrato dal fatto che dal febbraio 2019 risiede in un monolocale a __________ (cfr. doc. P) e non è rientrato nella casa di cui è comproprietario con la moglie (sul monolocale, cfr. peraltro la STF 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 riprodotta al consid. 2.2).
All’inizio del controllo della disoccupazione il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era dunque realizzato e l’assicurato non aveva diritto all’indennità di disoccupazione sulla base del diritto interno.
2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) o in disoccupazione parziale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, 10 cpv. 2 lett. a LADI, 10 cpv. 2 bis LADI e STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 in DTF 145 V 39 e SVR 2019 ALV Nr. 1; P. Usinger-Egger, “Europäisches Sozialrecht: vorübergehender Arbeitsausfall bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern” in SZS/RSAS 2019 pag. 1-3) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
A proposito dell’iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui l’assicurato ha esercitato la sua attività lavorativa in una STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32)”.
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
Infine va ricordato che la costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento CE n. 1408/71 relativa allo statuto del frontaliero vero atipico (cfr. DTF 133 V 169 a proposito di un cittadino svizzero residente in Italia che conservava in Svizzera legami personali e professionali tali da disporre nel nostro paese delle migliori possibilità di reinserimento professionale è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall’entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (STF 8C_ 186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza (8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).
2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione in Svizzera sulla base di disposizioni del diritto internazionale della sicurezza sociale.
Infatti, da una parte, secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento (CE/n. 883/2014) in materia di assicurazione contro la disoccupazione è competente lo Stato nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (nel nostro caso: l’Italia), d’altra parte le regole differenti relative ai lavoratori frontalieri (cfr. consid. 2.4) non entrano qui in considerazione in quanto lo Stato di residenza e quello di lavoro non differiscono bensì coincidono.
In conclusione, visto il fatto nuovo (cfr. consid. 2.1) segnalato dalla consulente del personale URC il 21 settembre 2018, la Cassa poteva modificare la precedente presa di posizione, negare all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2018 e chiedere la restituzione dell’importo di fr. 2'360.65 in quanto l’assicurato durante quel periodo di controllo non risiedeva in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
La decisione su opposizione del 10 gennaio 2019 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti