Incarto n. 38.2019.6
DC/sc
Lugano 8 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, cittadino italiano in possesso di un permesso di dimora valido fino al 25 luglio 2021 (cfr. doc. 4), si è iscritto in disoccupazione dal 3 luglio 2018 dopo avere lavorato quale direttore generale presso la __________ dal 1° giugno 2017 (cfr. doc. 9-11), di cui era pure azionista al 10% (cfr. doc. 24). Egli è stato licenziato il 28 febbraio 2018 per il 31 marzo 2018 (cfr. doc. D).
1.2. Con decisione del 13 luglio 2018 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione non ritenendo adempiuto il periodo di contribuzione, visto che nel relativo termine quadro (3 luglio 2016 – 3 luglio 2018) ha dimostrato di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione durante soli 10,79 mesi (cfr. doc. 26).
1.3. A seguito dell’opposizione fatta inoltrare dall’assicurato contro la citata decisione (cfr. doc. 27), la Cassa il 30 ottobre 2018 ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nei seguenti termini:
" L'assicurato in oggetto si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto dal 3 luglio 2018.
Dal 1° giugno 2017 al 30 aprile 2018, ha lavorato come Direttore generale, a tempo pieno, presso la __________.
Il Sig. RI 1 è stato direttore con firma collettiva a due della ditta __________ fino il 4 settembre 2017.
Il 28 febbraio 2018, il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il 30 marzo 2018.
Questa disdetta è stata contestata dall'assicurato, il quale ha rivendicato il prolungo del termine di licenziamento fino al 31 maggio 2018. La ragione di questa richiesta è basata su due punti: il licenziamento ricevuto dall'assicurato nei primi giorni di marzo 2018 e la sua inabilità per malattia, dal 9 aprile 2018 al 9 maggio 2018.
Nel frattempo, in data 25 aprile 2018, allorquando il Sig. RI 1 era in malattia, l'amministratore unico della ditta __________. ha depositato i bilanci presso la Pretura di __________ e dato avvio alla procedura di fallimento. Questa procedura è stata successivamente sospesa per mancanza di attivo con effetto al 16 maggio 2018.
A titolo abbondanziale, facciamo rilevare che dal conteggio stipendio del mese di aprile 2018 si rileva che il Sig. RI 1, essendo ancora nel primo anno di servizio avrebbe avuto diritto a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia, tuttavia, l'assicurato non è stato retribuito, in quanto le tre settimane scadevano il 29 aprile 2018.
Dal contratto di lavoro, sottoscritto con la ditta __________, in data 1° giugno 2017, sotto la voce contributi sociali si rileva che l'assicurazione malattia era a carico per il 50% del dipendente.
Per questo motivo, non si comprende la ragione per cui, il Sig. RI 1 non abbia percepito le indennità di malattia da parte di una Compagnia di Assicurazioni e la ditta abbia fatto successivamente riferimento alla __________.
In data 3 luglio 2018, il Sig. RI 1 si è iscritto presso l'URC di __________.
Con decisione del 13 luglio 2018, la Cassa disoccupazione CO 1 di Chiasso ha negato il diritto alle indennità, ritenendo che il periodo di contribuzione non fosse stato adempiuto. La Cassa ha motivato quanto segue: "Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 03:07.2016 al 03.07.2018, può dimostrare di avere svolto un'attività soggetta a contribuzione solo per 10.79 mesi. Per questo motivo siamo tenuti a rifiutare la sua domanda d'indennità di disoccupazione".
Contro questa decisione, l'assicurato, rappresentato dal suo legale, ha presentato opposizione in data 2 agosto 2018.
L'avvocato fa rilevare che, con la rivendicazione del mese di maggio 2018, il periodo di contribuzione adempiuto (1° giugno 2017 - 31 maggio 2018).
Considerato che agli atti vi erano diverse incongruenze, in data 29 agosto 2018, la nostra Amministrazione ha inviato uno scritto all'avvocato, il quale ha risposto il 10 settembre 2018 (vedi allegati).
Visto quanto sopra, ci teniamo a precisare che l'apertura del fallimento è avvenuto in data 25 aprile 2018, questa procedura è stata sospesa il 16 maggio 2018, con scadenza per anticipo spese al 2 luglio 2018.
Fino a questa data nulla è stato intrapreso da parte dell'assicurato.
Unicamente in data 18 luglio 2018, dopo avere ricevuto la nostra decisione di Cassa (datata 13 luglio 2018) e dopo la chiusura della scadenza dell'anticipo spese del 2 luglio 2018, l'assicurato ha rivendicato presso l'Ufficio Fallimenti, il mese di protrazione del termine di disdetta fino alla fine di maggio 2018, considerata la sua inabilità.
Il termine corretto della rivendicazione, visto la malattia, si sarebbe dovuto protrarre fino al 30 giugno 2018 e non solo fino a maggio 2018 (vedi ns. scritto 29 agosto 2018 e risposta avvocato del 10 settembre 2018).
In questa lettera di rivendicazione (18 luglio 2018), l'avvocato ha informato l'Ufficio di Fallimenti di __________, a complemento della sua notifica di credito del 17 maggio 2018, sull'aggiornamento dei crediti salariali verso la ditta sopra citata, aggiungendo un ultimo stipendio (maggio 2018) divenuto esigibile.
Questa rivendicazione comprende i mesi da dicembre 2017 fino a maggio 2018 e le relative ferie (vedi allegato).
Questi importi sono stati pagati, in data 28 giugno 2018, fino al 31 marzo 2018 dall'Ufficio Insolvenza di Bellinzona.
L'assicurato risulta essere socio e gerente della ditta __________, società costituita nel 2013, allo scopo di avviare qualche attività, tuttavia, secondo l'assicurato questa ditta non è mai stata operativa e tutti i contatti e fornitori sono passati alla __________.
Nonostante ciò, egli ha dichiarato all'URC di __________, in data 11 luglio 2018, di aver assunto per il tramite della , due persone per i mesi di maggio 2018 e giugno 2018, attingendo dalla liquidità rimasta nella cassa di questa ditta (), al fine di ordinare tutta la documentazione per la chiusura della fallita __________ (vedi doc. URC).
Il Sig. RI 1 ha inoltre dichiarato all'URC di , in data 11 luglio 2018, di aver conosciuto la ditta "” e, di voler vendere le porte che essi producono sia in Svizzera sia in Italia. Egli si sta operando in questo senso, tuttavia, non viene retribuito. La nostra Amministrazione ha comunicato all'assicurato che questa attività potrebbe essere soggetta ad un guadagno intermedio, qualora avesse diritto alle indennità di disoccupazione.
Il suo avvocato ha comunicato che, il suo assistito ha unicamente preso contatto con questa ditta russa sopra indicata, tuttavia, si è trattato di una semplice richiesta di impiego (vedi ns. scritto del 29 agosto 2018 e risposta avvocato del 10 settembre 2018).
Nella fattispecie, vi chiediamo se la nostra Cassa può considerare il mese di maggio 2018, come mese di contribuzione, il quale permetterebbe di raggiungere i 12 mesi (1° giugno 2017 – 31 maggio 2018) e dare pertanto il diritto all'assicurato, nonostante questo mese sia stato rivendicato unicamente il 18 luglio 2018, dopo la chiusura del fallimento avvenuta in data 2 luglio 2018 e dopo che quest'ultimo ha ricevuto la nostra decisione di Cassa datata 13 luglio 2018 e che lo stesso, fino al 4 settembre 2017, risultava direttore con firma collettiva a due.” (cfr. allegato doc. 30)
Il 16 novembre 2018 la SECO ha così risposto:
" Riferendosi alla sua richiesta del 31 ottobre 2018, occorre analizzare le condizioni dell'art. 8 LADI, in particolare determinare la possibilità di considerare il mese di maggio come periodo di contribuzione. Dopo trattamento, possiamo trasmettervi le seguenti indicazioni:
Colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante al meno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione e che lo stipendio gli è stato effettivamente versato, ha adempiuto il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI).
Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti Salariali è considerato periodo di contribuzione (Prassi LADI ID B144).
Inoltre, i periodi durante i quali l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti considerati periodi di contribuzione. (Prassi LADI ID B164).
Alla luce di questi elementi, tutto indica che il mese di maggio nel quale il presente assicurato era non solo in un'inabilità al lavoro per causa di malattia ma anche durante il quale non ha percepito il suo stipendio a causa di insolvenza, sia equiparato ad un periodo contributivo.
Tuttavia, nella fattispecie, tale periodo di contribuzione non è reso probabile per vari motivi.
ln primo luogo, sembra che le indennità per insolvenza concesse includono soltanto i stipendi da dicembre a marzo (doc. 11). Ebbene, un'indennità del genere dovrebbe coprire i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro (art. 52 cpv. 1 LADI). Questo elemento permette di dubitare dell'esistenza dei rapporti di lavoro dopo il mese di marzo, sapendo che è assimilato all'ultimo mese di lavoro.
In secondo luogo, considerando la sua lettera del 17 maggio 2018 mandata all'Ufficio dei fallimenti, esso richiede solamente i suoi crediti salariali correndo da dicembre ad aprile. Quello del mese di maggio è stato chiesto dopo la decisione negativa del 13 luglio (doc. 10). Fondandosi sulla teoria della "déclaration de la première heure” (dichiarazione della prima ora; ATF 9C_130/2016 du 14 juin 2016), occorre negargli l'esistenza del rapporto di lavoro durante questo periodo.
Per questi motivi, conviene non considerare il mese di maggio come periodo contributivo e, pertanto, rifiutare il diritto dell'assicurato all'indennità di disoccupazione.
Inoltre, generalmente, il diritto alle indennità di disoccupazione deve essere negato in presenza di processi avendo per scopo di aggirare la legge (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4; arrêt 2018/46, du TC VD, Cour des assurances sociales, du 3 septembre 2018). In effetti, la giurisprudenza considera che un lavoratore che occupa una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro non può percepire tale indennità. In particolare le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 let. C LADI). Comunque, un dipendente può liberarsi di questa posizione lasciando definitivamente la società oppure mediante la fallita della ditta. In questo modo, non c'è rischio che le condizioni iscritte all'art. 31 cpv. 3 let. c LADI siano infrante. Qualora la ditta continua ad esistere, l'assicurato deve eliminare definitivamente tutti i collegamenti con la società dopo la fine dei rapporti di lavoro. In questi casi, può pretendere alle indennità di disoccupazione.
Per sapere se un dipendente occupa tale posizione, la Cassa di disoccupazione deve determinare, al riguardo delle concrete circostanze, l'entità del potere decisionale dell'assicurato.
Ovvero, deve determinare se ha la possibilità d'influenzare il processo decisionale della ditta.
Il rischio di aggirare la legge esiste anche quando il dipendente è proprietario di altre ditte o se dispone della possibilità di influenzare le decisioni di altre ditte (B. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 100; arrêt 2018/46, du TC VD, Cour des assurances sociales, du 3 septembre 2018).
Nella fattispecie, l'assicurato è l'unico socio di __________. Essa presenta, secondo noi, delle grandi similitudini con la società __________. Per rafforzare questa teoria, bisogna indicare il fatto che __________ ha voluto ravviarsi riprendendo i contatti di __________ durante il fallimento. Inoltre, secondo il registro di commercio del cantone Ticino, siamo in grado di notare che le due ditte inseguono degli scopi simili. Ci troviamo dunque di fronte a delle ditte che sono strettamente legate. Per cui, possiamo ammettere che l'assicurato ha occupato una posizione simile a quelle di un datore di lavoro durante i sui rapporti di lavoro e continua a conservare tale posizione sapendo che è rimasto l'unico socio dirigente della ditta __________. Occorre constatare che questa situazione è soggetta ad un rischio di frode assicurative. Per questo motivo, il diritto alle indennità dovrebbe essere negato.
Peraltro, se ammettiamo che il dipendente occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, può essere tenuto a restituire le indennità per insolvenza concesse a torto. (art. 51 cpv. 2 LACI).”
1.4. Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2018 la Cassa ha confermato il rifiuto del diritto all’indennità di disoccupazione argomentando:
" (…) Dal formulario "Attestato del datore di lavoro" come pure dai diversi scritti in nostro possesso, si rileva che l'assicurato ha svolto la sua attività lavorativa presso la __________, dal 1° giugno 2017 al 30 aprile 2018.
Visto quanto sopra, nel termine quadro di calcolo dal 3 luglio 2016 al 2 luglio 2018, l'assicurato ha potuto dimostrare di aver lavorato per 11 mesi e non 10.79 come indicato nella decisione di Cassa sopra citata, non raggiungendo, ad ogni modo, il minimo di 12 mesi lavorativi soggetti a contribuzione, nei due anni precedenti la data della sua iscrizione (Art. 13 cpv. 1 LADI).
Dopo avere ricevuto la decisione della Cassa, l'assicurato, tramite il suo Avvocato, ha presentato opposizione, comunicando che egli raggiungeva i 12 mesi, poiché fino al 9 maggio 2018 era inabile al lavoro a causa di malattia ed il suo rapporto di lavoro si è concluso il 31 maggio 2018, vista la sua rivendicazione inerente questo mese all'Ufficio fallimenti (vedi scritto del 18 luglio 2018).
Il mese di maggio 2018 è dunque il mese che la controparte asserisce essere parte integrante del rapporto di lavoro.
Considerando la corrispondenza intercorsa tra le parti e le indicazioni della SECO, solleviamo le seguenti incongruenze:
l'Avvocato RA 1 ha dichiarato che, nel corso del mese di maggio 2018, il suo cliente ha richiesto l'insolvenza per i mesi, dal 1° dicembre 2017 al 30 aprile 2018, poiché considerato il fallimento della ditta __________, avvenuto il 25 aprile 2018, non poteva fare altro. Questa spiegazione non è assolutamente esaustiva e non convince. Considerato che, questa rivendicazione è avvenuta durante il mese di maggio 2018, perché il Sig. RI 1 non ha atteso fino al 10 giugno 2018, al fine di rivendicare i mesi fino alla fine di maggio 2018?
In data 28 giugno 2018, l'Insolvenza ha retribuito al Sig. RI 1 per i mesi dal 10 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 e, non dal 10 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, come richiesto dall'Assicurato. Secondo l'Avvocato, questo è avvenuto poiché l'Insolvenza non è un'Autorità giudiziaria preposta alla valutazione giuridica ed ha retribuito queste indennità come indicato nella lettera di licenziamento. Tuttavia, considerata la diversa documentazione (rivendicazione del termine di disdetta fino al 30 aprile 2018, avvenuta il 17 maggio 2018, attestato del datore di lavoro) non è comunque chiara la ragione per cui, l'Insolvenza abbia pagato fino al 31 marzo 2018 e non dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018.
Per quale motivo, il Sig. RI 1, tramite l'Avvocato, ha rivendicato il mese di maggio 2018 all'Ufficio fallimenti, in data 18 luglio 2018, dopo avere ricevuto la decisione di Cassa, datata 13 luglio 2018, che gli negava il diritto alle indennità, mentre avrebbe potuto già esigere questo credito dal 10 giugno 2018?
Dal conteggio del mese di aprile 2018, si rileva che il Sig. RI 1, essendo ancora nel primo anno di servizio avrebbe avuto diritto a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia, invece l'assicurato non è stato retribuito, in quanto le tre settimane scadevano il 29 aprile 2018. Tuttavia, dal contratto di lavoro, sottoscritto dal Sig. RI 1 con la ditta __________, in data 1° giugno 2017, sotto la voce "contribuiti sociali", si rileva che l'assicurazione malattia era a carico per il 50% del dipendente. Per quale ragione, il Sig. RI 1 non ha ricevuto, almeno fino al 9 maggio 2018, le indennità per la perdita di guadagno in caso di malattia da parte dell'Assicuratore che la ditta avrebbe dovuto avere, visto quanto previsto dal contratto di lavoro?
Non va, inoltre, dimenticato che il Sig. RI 1 è stato fino al 4 settembre 2017, direttore con firma collettiva a due della fallita __________.
L'assicurato risulta socio e gerente della ditta __________, ditta che secondo l'Avvocato della controparte, non ha alcuna relazione con la ditta __________, poiché le due ditte hanno scopi diversi (vedi scritto del 10 dicembre 2018 – terzo luogo).
Tuttavia, dal rapporto "Azioni di reinserimento" dell'URC di __________, datato 11 luglio 2018, sottoscritto dal Sig. RI 1, si rileva che la ditta __________ non ha mai iniziato la sua attività e tutti i contratti di questa ditta sono passati alla __________.
Nella lettera del 10 settembre 2018, al punto 3) l'Avvocato ha dichiarato che, tra il mese di maggio 2018 e il mese di giugno 2018, la ditta __________, di cui l'assicurato è socio e gerente, ha assunto due persone, le quali sono state impegnate a riordinare tutta la documentazione per la chiusura della ditta __________, giacché l'intenzione era quella di far partire la __________, riprendendo i contatti della fallita __________. Questa operazione, secondo l'Avvocato, non ha dato un buon esito.
Considerato che, il Sig. RI 1 era stato licenziato ad inizio marzo 2018, che non aveva più alcun potere decisionale nella oramai fallita __________, come ha potuto assumere due persone, retribuirle "attingendo da liquidità di cassa rimasta dalla - poca - attività svolta in passato" della ditta __________, la quale, tuttavia, non ha mai iniziato la sua attività?
La SECO, nel suo scritto del 16 novembre 2018, è giunta alle nostre stesse conclusioni ed ha, inoltre, asserito che l'assicurato ha occupato una posizione simile a quella di un datore di lavoro durante i suoi rapporti di lavori e continua a conservare tale posizione sapendo che è rimasto l'unico socio dirigente della ditta __________ La stessa SECO constatava persino, una situazione soggetta ad un rischio di frode assicurativa ed aggiungeva inoltre che, se si ammettesse che il Sig. RI 1 occupava una posizione analoga a quella del datore di lavoro, potrebbe essere tenuto a restituire le indennità per insolvenza concesse a torto.
Le osservazioni conclusive dell'Avvocato, datate 10 dicembre 2018, per i motivi sopra esposti, non apportano nulla di nuovo a questo caso e non chiariscono né comprovano che il Sig. RI 1, possa essere considerato dipendente della fallita __________ fino al 31 maggio 2018.
Inoltre, per le ragioni esposte in precedenza, vi è un forte rischio che egli abbia sempre occupato una posizione analoga a quella del datore di lavoro.
Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 non ha comprovato di aver svolto la sua attività lavorativa per almeno dodici mesi, soggetta a contribuzione, nel suo termine quadro di calcolo, dal 3 luglio 2016 al 2 luglio 2018.” (Doc. 30)
1.5. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore sostiene innanzitutto che la Cassa stessa ammette che il rapporto di lavoro si è concluso al più presto il 31 maggio 2018:
" (…)A proposito di ciò, dalla criptica decisione della Cassa si evince che la stessa riconosce che il rapporto di lavoro tra __________ e il ricorrente è terminato, per effetto degli art. 335c cpv. 1 e 336c cpv. 1 CO, ex lege non prima del 31 maggio 2018. Ne discende che, conformemente alla citata Prassi LADI ID, l'Autorità di seconde cure riconosce implicitamente che il Signor RI 1 ha dimostrato di aver adempiuto il periodo di contribuzione minimo sancito dall'art. 13 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. I pag. 4)
Il rappresentante dell’assicurato contesta poi le argomentazioni della Cassa e sostiene che:
" (…) Le indennità per insolvenza sono state richieste nel corso del mese di maggio 2018, fino al 30 aprile 2018 (doc. K). Questo non perché il ricorrente ritenesse di non includere anche l'ultimo stipendio di maggio 2018, dovutogli per legge conformemente all'art. 336c cpv. 2 CO essendo in malattia, ma stante il fatto che "la società (__________, ndr) è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 25.04.2018 a far tempo dal 25.04.2018 alle ore 14:00" (doc. H). Ora, essendo il Signor RI 1 venuto a conoscenza del fallimento della società in quei giorni, conformemente all'art. 52 cpv. 1bis LADI non ha potuto far altro che richiedere le indennità per insolvenza per l'appunto fino al 30 aprile 2018.
Si rammenta a tal riguardo che l'art. 52 cpv. 1bis LADI sancisce proprio che l'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. Ne viene che, avendo il ricorrente appreso nel corso del mese di maggio 2018, egli non poteva richiedere l'insolvenza anche per quel mese.
Si ribadisce che comunque l'Ufficio per insolvenza, non essendo un'Autorità giudiziaria preposta alla valutazione giuridica di una fattispecie, non poteva far altro che accordare le stesse unicamente fino alla data indicata nella lettera di licenziamento (doc. D, ossia il 31 marzo 2018). Non può di certo essere addossata alcuna colpa all'assicurato, se l'Ufficio per insolvenza lo ha pagato per un periodo diverso da quello da lui richiesto (1° dicembre 2017 - 31 marzo 2018, in luogo di 1° gennaio 2018 - 30 aprile 2018). Si fa comunque notare che, a dispetto di quanto erroneamente indicato dalla Cassa, nel formulario "domanda d'indennità per insolvenza" il ricorrente ha indicato quali pretese salariali gli stipendi da dicembre 2017 ad aprile 2018 compresi (doc. K).
La notifica di credito inoltrata dal Signor RI 1 all'Ufficio fallimenti con lettera 17 maggio 2018 non poteva includere lo stipendio di maggio 2018, intanto perché, come descritto in precedenza, poteva far valere unicamente gli stipendi fino al 30 aprile 2018 (data del fallimento), e poi perchè, molto semplicemente, al momento dell'inoltro della stessa lo stipendio di maggio 2018 non era ancora esigibile. Si ricorda del resto che ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.
È assolutamente incomprensibile l'ultimo trattino riportato dalla Cassa, a pag. 7 della decisione impugnata (doc. B) relativamente alle indennità per la perdita di guadagno in caso di malattia. Per quel che è possibile capire dalla domanda posta dall'Autorità di seconde cure, non v'è stato alcun versamento da parte dell'assicurazione a motivo del fatto che __________ è stata messa in liquidazione a far tempo dal 25 aprile 2018 (doc. H).
Per quanto attiene infine alla __________, la ricostruzione fatta dalla sola SECO (e di riflesso dalla Cassa) è assolutamente fantasiosa, non corrispondente alla realtà dei fatti e non può assolutamente essere considerata nell'odierna fattispecie per giustificare il rigetto dell'indennità di disoccupazione. Infatti, intanto si ricorda, è bene evidenziarlo una volta per tutte, che il Signor RI 1 chiede indennità unicamente sulla base del suo rapporto di lavoro con __________, per la quale ha dimostrato un periodo di contribuzione di 12 mesi.
Per il resto, si rammenta che __________ era stata costituita dal ricorrente già nel 2013. Non è vero che non ha mai lavorato, ma per i primi anni ha avuto una limitata attività. Nel 2017, allorquando stata costituita la __________, il Signor RI 1 è stato poi assunto quale dipendente e inizialmente ha anche rivestito, per unicamente qualche mese, la carica di direttore; è in quel frangente che il ricorrente ha portato in __________ i pochissimi clienti che aveva presso la __________, aggiungendoli a quelli portati dai titolari della stessa __________. Per quest'ultima, egli ha lavorato, compreso il periodo di malattia, per 12 mesi (tra il 1° giugno 2017 e il 31 maggio 2018). Nel frattempo, dal mese di dicembre 2017 non è più stato pagato dalla stessa società, la quale a fine aprile 2018 è stata messa in liquidazione senza che nessuno lo avesse avvertito. Terminato il rapporto di lavoro, rimasto senza alcun reddito, ha cercato di riavviare la __________, la quale ha assunto tra maggio e giugno 2018 due persone che sono state impegnate a ordinare tutta la documentazione per la chiusura della __________. L'intenzione era quella di far partire la __________, riprendendo i contatti della fallita, intenzione che tuttavia non ha portato i frutti sperati e che è quindi stata abbandonata. (…)” (Doc. I pag. 4-6)
1.6. Nella sua risposta del 20 febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In ordine, al punto 3 del suo ricorso, l'Avvocato ha comunicato:
"Le indennità per insolvenza sono state richieste fino al mese di aprile 2018"; tuttavia, sono state retribuite dalla Cassa Cantonale unicamente fino al 31 marzo 2018. L'Ufficio Insolvenza non sarà un'Autorità giudiziaria ma i mesi di disdetta vengono pagati da questo ente, il quale decide, essendo l'Ufficio preposto, sui pagamenti. Inoltre, visto che questa rivendicazione è stata fatta durante il mese di maggio 2018, perché non attendere fino al 10 giugno 2018 e rivendicare anche il mese di maggio 2018? La Cassa non ha mai affermato che l'Insolvenza non sia stata rivendicata fino al 30 aprile 2018 bensì che la Cassa Cantonale abbia pagato solo fino al 31 marzo 2018.
"La notifica di credito inoltrata dal Signor RI 1 all'Ufficio fallimenti con lettera del 17 maggio non poteva includere lo stipendio di maggio 2018, intanto perché, come descritto in precedenza, poteva far valere unicamente gli stipendi fino al 30 aprile 2018 (data del fallimento), e poi perché, molto semplicemente, al momento dell'inoltro della stessa, lo stipendio di maggio non era ancora esigibile. Si ricorda del resto che ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo". Riportiamo la nostra domanda, già sollevata in data 19 dicembre 2018: "Per quale motivo, il Sig. RI 1, tramite l'Avvocato, ha rivendicato il mese di maggio 2018 all'Ufficio fallimenti, in data 18 luglio 2018, dopo avere ricevuto la decisione di Cassa, datata 13 luglio 2018, che gli negava il diritto alle indennità, in quanto non raggiungeva il periodo di contribuzione, mentre avrebbe potuto già rivendicare ed esigere questo credito dal 1° giugno 2018?".
Per ciò che attiene le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, non viene data alcuna risposta alle nostre argomentazioni in merito a questa tematica anche se la __________ è stata messa in liquidazione a far tempo dal 25 aprile
Considerato quanto sopra, l'assicurato non ha affatto né chiarito né comprovato di aver svolto la sua attività lavorativa fino al 31 maggio 2018 presso la , soggetta a contribuzione e, neppure di non avere occupato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro durante i suoi due rapporti di lavoro (citati in precedenza), dove, in uno, continua a conservare la posizione di unico socio dirigente ().
Visto quanto espresso, il periodo di contribuzione comprovato risulta essere di 11 mesi e non di almeno 12 mesi, nel termine quadro di calcolo dal 3 luglio 2016 al 2 luglio 2018, come previsto dall'art. 13 cpv. 1 LADI. (…)” (Doc. III)
1.7. Il 21 febbraio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L’art. 13 cpv. 2 LADI prevede che:
" Sono parimente computati:
a. i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS;
b. i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;
c. i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
d. le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.”
2.2. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla SECO, in relazione al periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario prevedono quanto segue:
" (…)
B143 Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).
(…)
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Nella Prassi, fra i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art. 13 cpv. 2 LADI, vengono pure enumerati:
" (…)
B164 I periodi durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti considerati periodi di contribuzione. (…)”
Infine la Prassi al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che il contratto di lavoro è stato disdetto il 28 febbraio 2018 per il 31 marzo 2018 (doc. D).
Siccome tale disdetta è stata ricevuta dall’assicurato solo il 1° marzo 2018 (sul tema cfr. R. Wyler, “Droit du travail”, Ed. Stämpfli Editors SA, Berna 2008 pag. 439), il termine di disdetta scadeva il 30 aprile 2018.
Ciò è stato segnalato il 7 marzo 2018 dall’assicurato al suo datore di lavoro. In quello scritto egli ha precisato che avrebbe proseguito a lavorare fino a tale data (cfr. doc. E).
La ditta __________ è fallita il 25 aprile 2018 (cfr. doc. I e doc. H).
Quello stesso giorno RI 1 ha inoltrato, per posta raccomandata, alla __________ uno scritto del seguente tenore:
" Oggetto: sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018
Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio 2018 e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente.
Alla luce di quanto sopra, in conformità all’art. 336c, cpv. 2, lett. b, Codice delle Obbligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del periodo riprende dopo l’inabilità.
Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30 aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo certificato medico che attesti il mio stato di salute.
Colgo inoltre l’occasione per sollecitarvi il pagamento degli stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018.
Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro.” (Doc. G allegato al doc. 27, opposizione)
Da notare che in sede ricorsuale è stata prodotta una lettera del 25 aprile 2018, non però relativa all’assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dal suo patrocinatore (cfr. doc. I pag. 2 “onde per cui come del resto dal medesimo fatto notare, con scritto 25 aprile 2018 (doc. G)”), bensì ad __________, di tenore identico:
" Oggetto: sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018
Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio 2018 e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente.
Alla luce di quanto sopra, in conformità all’art. 336c, cpv. 2, lett. b, Codice delle Obbligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del periodo riprende dopo l’inabilità.
Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30 aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo certificato medico che attesti il mio stato di salute.
Colgo inoltre l’occasione per sollecitarvi il pagamento degli stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018.
Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro.” (Doc. G)
è la moglie di RI 1 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).
Da quanto appena esposto emerge che l’assicurato non ha chiesto la protrazione del rapporto di lavoro, subito dopo l’inizio della sua inabilità lavorativa (cfr. doc. F), bensì soltanto il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento della ditta.
In tale contesto il TCA constata inoltre che la __________ ha precisato che la __________ dopo il 30 aprile 2018 non deve più alcun salario all’assicurato per i seguenti motivi:
" CONTEGGIO STIPENDIO APRILE – RI 1
Essendo che non è stata stipulata alcuna assicurazione malattia i dipendenti in caso di malattia vengono pagati secondo la Scala Bernese.
Il sig. RI 1 essendo ancora nel primo anno di servizio ha diritto a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia.
Il calcolo è stato fatto in questo modo:
Dal 01.04.2018 – 08.04.2018 abile al lavoro al 100%.
Dal 09.04.2018 – 29.04.2018 malattia retribuita al 100% (3 settimane).
Il giorno 30.04.2018 il dipendente è ancora in malattia, tuttavia non viene retribuito in quanto le 3 settimane scadono il 29.04.2018.
È stata fatta la rettifica del lordo per il giorno non retribuito:
6'000.00 x 12/365 = 197.25 x 1 = 197.25.” (allegato al doc. 30)
Il TCA rileva pure che sull’attestato del datore di lavoro viene indicata quale durata del rapporto di lavoro il periodo 1° giugno 2017 – 30 aprile 2018 (cfr. dr. 11 punto 1), pur precisando che l’assicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 9 aprile al 9 maggio 2018 (cfr. doc. 11 punto 18).
Sul Formulario di richiesta d’indennità per insolvenza (datato 28 maggio 2018), è stata poi chiesta questa prestazione per il periodo dicembre 2017 – 30 aprile 2018 (sulle condizioni per poter beneficiare dell’indennità per insolvenza, cfr. STCA 38.2014.55 del 4 marzo 2015).
Il patrocinatore dell’assicurato il 17 maggio 2018, e quindi ad un momento in cui l’inabilità lavorativa (protrattasi fino al 9 maggio 2018) si era già conclusa, ha notificato presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ il seguente credito salariale (importi lordi):
" Preso atto della pubblicazione di fallimento relativa alla società indicata in epigrafe, la quale è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di __________ del 25 aprile 2018, a nome e per conto del creditore, che rappresento come da procura annessa, notifico il seguente credito salariale (importi lordi):
stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00
11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20
stipendio gennaio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00
stipendio febbraio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00
stipendio marzo 2018 (manca) CHF 6'000.00
stipendio aprile 2018 (manca) CHF 6'000.00
6.67 giorni ferie 2018 (4 mesi) CHF 1'848.50
per un totale di CHF 35'082.70
=============
I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (qui prodotto in copia) e dalle messe in mora 2 marzo, 4 aprile e 25 aprile 2018 (pure allegate in copia).” (allegato al Doc. 30)
Dopo avere ricevuto la decisione negativa della Cassa del 13 luglio 2018, il rappresentante dell’assicurato ha aumentato il credito a fr. 41'542.75, rilevando:
" Egregi Signori,
con riferimento alla procedura di fallimento indicata in epigrafe a completazione della mia precedente notifica di credito 17 maggio 2018, a nome e per conto del signor RI 1, che rappresento come da procura già agli atti, aggiorno il credito salariale aggiungendo l’ultimo stipendio nel frattempo divenuto esigibile (importi lordi):
stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00
11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20
stipendio gennaio 2018 CHF 6'000.00
stipendio febbraio 2018 CHF 6'000.00
stipendio marzo 2018 CHF 6'000.00
stipendio aprile 2018 CHF 6'000.00
stipendio maggio 2018 CHF 6'000.00
8.33 giorni di ferie 2018 (5 mesi) CHF 2'308.55
per un totale di CHF 41'542.75
=============
I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (già agli atti) e dalle messe in mora 7 marzo, e aprile e 25 aprile 2018 (pure già agli atti). Si precisa altresì che i crediti relativi ai mesi di aprile e maggio 2018 si fondano in primo luogo sul fatto che la disdetta 28 febbraio 2018 (qui allegata) è stata ricevuta il giorno seguente dal mio mandante, e pertanto, come del resto dal medesimo fatto notare con scritto 7 marzo 2018 (qui allegato) il termine sarebbe riportato, per effetto dell’art. 335c cpv. 1 CO, alla fine del mese di aprile 2018.
In secondo luogo, nel corso del termine di disdetta il signor RI 1 è stato assente per malattia dal 9 aprile al 9 maggio 2018 compresi (v. certificati medici qui prodotti), onde per cui, come del resto dal medesimo fatto notare con scritto 25 aprile 2018 (qui allegato) il termine di disdetta, per effetto dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO, è rimasto sospeso posticipandolo fino al 31 maggio 2018.
Si precisa infine che, come risulta dall’annesso conteggio, il signor RI 1 ha nel frattempo chiesto e ottenuto il pagamento dell’indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2017 a marzo 2018 compresi, ritenuto che per le predette mensilità egli ha sottoscritto una cessione del credito in favore della Cassa cantonale di disoccupazione (v. allegato).” (allegato al Doc. 30)
Lo stipendio di maggio è stato dunque fatto valere solo il 18 luglio 2018 e non, come giustamente sottolinea la Cassa (cfr. consid. 1.6), già nei primi giorni del mese di giugno.
Alle luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che, a ragione, la Cassa, facendo proprio il parere della SECO, ha ritenuto terminato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2018 (sul tema cfr. R. Wyler, op.cit. pag. 566).
RI 1 non adempie il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e non ha dunque diritto all’indennità di disoccupazione, già per questo motivo.
2.4. Questo Tribunale rileva comunque che, anche qualora per ipotesi si volesse ritenere che in realtà il contratto di lavoro si è prolungato fino al 31 maggio 2018 a seguito dell’inabilità lavorativa (cfr. DTF 124 III 346; R. Wyler, op.cit., pag. 567 “La protection accordée par l’art. 336 c CO demeure en cas de fermature totale ou partielle d’une entreprise”), la domanda andrebbe respinta per un altro motivo.
L’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, tra l'altro, che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. pure art. 10 LADI).
L'art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
I disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TEA) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
" (...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A._______ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (...)"
Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:
" (...)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"
Il rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2065; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale.
Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).
2.5. Nella presente fattispecie, in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC di __________ è stato in particolare verbalizzato quanto segue:
" (…) Era azionista al 10 % e non prendeva decisioni.
Non ha lavorato dal 2012 al 31.5.2017.
Attualmente è socio e gerente della __________, società costituita nel 2013 allo scopo di avviare qualche attività ma di fatto non è mai partita. La __________ operava nel settore mobili e tutti i contratti e fornitori sono passati alla __________ per sviluppare il futuro lavoro.
Lui è socio e gerente, non percepisce stipendio e inizialmente ha comunicato che la __________ non ha mai avuto dipendenti. Ma poi segnala che dal 1. Maggio 2018 ha assunto due persone a tempo pieno per due mesi (1.5.2018-30.6.2018) in quanto l’hanno aiutato a mettere a posto tutta la documentazione per la chiusura della __________ e per la ricerca nuovi contatti per il mercato delle porte per la __________. (…)” (Doc. 24)
La __________ è una società creata nel 2013 di cui l’assicurato detiene l’intero capitale di fr. 20'000.-- e della quale egli è socio e gerente con diritto di firma individuale.
Scopo della __________ è:
" Il commercio, l’importazione, l’esportazione, la rappresentanza, nonché la mediazione di ogni genere di prodotti. La società può compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e funzionalmente connesse con l’oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali e di servizi in Svizzera ed all’estero, nel settore attinente lo scopo sociale o in altri settori, costituire succursali o filiali in Svizzera e all’estero.” (Doc. L)
La __________ è stata una società attiva dal 1° giugno 2017 con un capitale sociale di fr. 100'000.--, di cui 10'000.-- del ricorrente. Questa società aveva un amministratore unico con diritto di firma individuale.
L’assicurato assunto con la mansione di Direttore generale dal 1° giugno 2017 (cfr. doc. C), era iscritto come direttore con firma collettiva a due fino al 4 settembre 2017.
La società aveva per scopo:
" L’acquisto e la vendita al dettaglio e all’ingrosso, l’import-export, l’assunzione di agenzie e rappresentanze di mobilio, arredi e accessori di ogni genere; la società potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo, ivi compresa l’assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in società, consorzi od enti svizzeri od esteri, aventi oggetto analogo o connesso al proprio; come pure l’acquisizione di immobili a uso non residenziale in Svizzera e all’estero.” (Doc. H)
Come hanno correttamente messo in rilievo la Cassa (cfr. consid. 1.4) e la SECO (consid. 1.3), l’intreccio di rapporti fra la __________ e la __________ sono tali da dover concludere che l’assicurato all’interno di questa società ha un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro. In particolare non si spiegherebbe altrimenti l’assunzione da parte della __________ di due persone per riordinare la documentazione relativa alla __________.
In simili condizioni, essendo l’assicurato tuttora attivo nella __________, il rischio di abuso permane.
Il diritto all’indennità di disoccupazione deve così essere negato, non solo perché il periodo di contribuzione non è adempiuto (cfr consid. 2.3), ma anche perché l’assicurato ha conservato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_7/2019 del 13 febbraio 2019).
La decisione su opposizione del 19 dicembre 2018 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti