Raccomandata
Incarto n. 38.2019.3
DC/sc
Lugano 4 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 6 aprile 2017 alle dipendenze della __________.
Il 28 giugno 2018 l’assicurato e il datore di lavoro hanno concordato lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro per il 30 giugno 2018 (cfr. doc. 10).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 1° luglio 2018 (cfr. doc. 9).
Con lettera del 12 luglio 2018 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha avvisato l’assicurato che il termine di disdetta è errato e che il rapporto di lavoro poteva essere disdetto solo per il 31 agosto 2018 (cfr. doc. 11).
1.2. Con decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione del 3 settembre 2018 (cfr. doc. 18) con la quale ha inflitto all’assicurato 15 giorni di sospensione per avere sciolto il contratto di lavoro senza rispettare il termine di disdetta di due mesi:
" (…)
Lei ha rinunciato al termine di disdetta contrattuale di 2 mesi, perché deluso dal comportamento del suo datore di lavoro e perché non accettava le ragioni invocate dal datore di lavoro per il suo licenziamento (svogliatezza negli ultimi tempi, scarsa qualità del lavoro).
A mente della cassa, senza entrare nel merito dei richiami da lei rivolti, a torto e senza giustificazione valida non acconsentito a lavorare durante il periodo di disdetta di 2 mesi. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione.
Egli sottolinea che la Cassa non ha analizzato i motivi per cui non ha accettato di lavorare nei due mesi di disdetta e rileva:
" (…) Ho scritto chiaramente le mie motivazioni. Faccio notare che i vari versamenti dello stipendio più di una volta avvenivano oltre la fine del mese (che sul contratto era chiaramente scritto il termine), mancata retribuzione delle trasferte, ciò che è obbligatorio come contratto collettivo di lavoro delle metalcostruzioni (CCL). In aggiunta molti altri punti spiegati col funzionario della cassa CO 1, ma mai andate a vedere. Il problema sta solo di un indennità di 13 giorni. Inoltre di vacanze non ne ho fatto (che per legge si devono fare, poiché mi hanno fatto fare un corso INUTILE a __________. A volte si può anche ragionare in maniera più coerente, guardando caso per caso e non lasciando le persone senza soldi! Ribadisco il concetto che per quanto riguarda le trasferte esigo che ci sia una chiarezza visto che si parla di legge e per dunque che la si applichi in tutti i sensi.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 7 febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Le argomentazioni avanzate dal ricorrente in merito alla rinuncia del periodo regolare di disdetta non giustificano il mancato rispetto dei termini contrattuali. Dalle carte prodotte non emerge alcun malcontento da parte del ricorrente verso il datore di lavoro, almeno fino al giorno della notifica del licenziamento.
Giustificazioni che, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, in ogni caso non avrebbero giustificato la rinuncia alla disdetta regolare.” (Doc. III)
1.5. L’11 febbraio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
In una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).
Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15 anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata, assunta quale aiuto cucina / lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro.
Secondo la costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a un’indennità per perdita di salario.
In una decisione C 180/99 del 4 maggio 2000, l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra l’altro, osservato che:
" (…)
3.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce. (…).” (cfr. STFA C 180/99 del 4 maggio 2000)
In un’altra decisione C 76/00 del 10 maggio 2001, chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv). (…).” (cfr. STFA C 76/00 del 10 maggio 2001)
In quell’occasione il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In un’altra decisione C 276/99 dell’11 giugno 2001, chiamata a decidere nel caso di un assicurato che era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in quanto l’autorità cantonale aveva ritenuto che egli, accettando una convenzione che prevedeva una disdetta anticipata del rapporto di lavoro e sottoscrivendo poi una convenzione di conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte, se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133). Ce motif de suspension doit être distingué de la suspension en raison d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la survenance du chômage, constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré accepte la résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).
d) En l'espèce, la transaction judiciaire du 24 juin 1998 a été précédée d'une convention des 12/16 décembre 1997, selon laquelle les parties sont convenues du paiement du salaire jusqu'au 31 décembre 1997 et du versement d'une indemnité pour rupture des relations de travail d'un montant de 40 000 fr. Force est dès lors de constater qu'en adhérant à cette convention, l'assuré a accepté la décision de l'employeur de renoncer à la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme. D'ailleurs, la rupture anticipée du contrat de travail au 31 décembre 1997 a été expressément confirmée dans la transaction judiciaire du 24 juin 1998. Le présent cas est donc comparable à celui de l'assuré qui accepte un licenciement ne respectant pas le délai contractuel ou légal de congé (arrêt L. du 10 mai 2001, C 76/00) ou consent, sur proposition de son employeur, à réduire la durée contractuelle du délai de congé (arrêt non publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99).
Le comportement du recourant ne peut dès lors pas faire l'objet d'une mesure de suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, comme l'ont admis les premiers juges, mais est susceptible de tomber sous le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a ou b OACI. (…)”
In quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha dunque rinviato gli atti all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in merito.
In una sentenza 38.2004.85 del 19 gennaio 2005 il TCA ha annullato una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI inflitta ad un’assicurata che ha sciolto anticipatamente un contratto di tirocinio, in quanto non poteva più vantare nessuna pretesa salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare se esistevano i presupposti per infliggere una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Nella presente fattispecie va preliminarmente rilevato che correttamente, nella decisione su opposizione, la Cassa ha fondato la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.3) e non invece sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI citato nella risposta di causa (cfr. doc. III).
Dagli atti dell’incarto emerge che il 25 luglio 2018 la Cassa ha posto alcuni quesiti all’ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 13) il quale ha così risposto il 17 agosto 2018:
" (…)
Richiesta:
" Quali avvenimenti hanno condotto all'interruzione del rapporto di lavoro?"
Risposta:
Lavori eseguiti non in accordo alle regole dell'arte ed alle disposizioni ricevute scaturiti in un importante danno economico causato in un cantiere a gennaio (rifacimento dell'opera posata). Produttività inferiore agli standard minimi aziendali e per rapporto ai colleghi di lavoro (che hanno più volte manifestato frustrazione per la disparità di resa e la disponibilità verso. le esigenze lavorative).
Scarsa motivazione, intraprendenza e positività nell'affrontare il lavoro (che alla lunga hanno anche causato una mancata integrazione nel team aziendale e fatto propendere per l'interruzione del rapporto di lavoro).
Richiesta
L'assicurato ha ricevuto richiamo o degli ammonimenti?
Il Signor RI 1 ha ricevuto richiami verbali in almeno tre occasioni da gennaio fino alla data dello scioglimento consensuale del contratto.
Nello specifico è stato convocato dal nostro responsabile tecnico Signor __________ nel mese di gennaio e marzo nelle cui occasioni è stato ammonito per i danni causati dalla scarsa qualità del lavoro eseguito e dal sottoscritto per i tempi non sostenibili di produzione ed all'importanza di contribuire con le proprie capacità ed impegno alla continuità aziendale.
In tutte le tre occasioni l'atteggiamento del Signor RI 1 è stato quello di cercare delle scusanti invece di affrontare in maniera responsabile e propositiva la discussione.
Richiesta
Versione in merito alle dichiarazioni fatte dall'assicurato.
Il Signor RI 1 è stato convocato in data 28 giugno 2018 al fine di comunicare regolare disdetta per i motivi sopra elencati. Il Signor RI 1, in quanto non più motivato a portare a termine il contratto di lavoro secondo i termini di disdetta, ha chiesto lo scioglimento dello stesso, scioglimento che gli stato accordato. Teniamo a precisare che è stata fatta notare la perdita economica di tale scelta e che lo stesso ha comunque privilegiato questa soluzione.
A completamento di quanto sopra ed in riferimento alla lettera del Signor RI 1 teniamo a precisare che ci riserviamo il diritto di adire alle vie legali per la menzogna del mancato pagamento delle indennità pasto e trasferte. Abbiamo investito per avere in dotazione un programma in cui il personale possa registrare le indennità dovute (ore straordinarie, indennità notturne, festivi, km, pasti, ecc.) e tutte le indennità registrate dal Signor RI 1 sono state pagate.” (Doc. 15)
Lo “scioglimento consensuale” è stato firmato dalle parti il 28 giugno 2018 (cfr. doc. 7).
In tale ipotesi la base legale per un’eventuale sanzione è l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l’art. 44 lett. b LADI (cfr. SECO, Prassi LADI, ID, Nr. D 24 “Una disdetta del contratto di lavoro di comune accordo è considerata come una disdetta da parte dell’assicurato”.).
Nel caso concreto è incontestato che, al momento in cui ha sciolto consensualmente il contratto, l’assicurato non aveva un altro posto di lavoro, d’altra parte la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla conclusione del normale periodo di disdetta era ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Di conseguenza sono dati i presupposti per infliggergli una sanzione. Siccome anche la durata della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (15 giorni) rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4), la decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 deve essere confermata.
Da notare che allo stesso risultato si dovrebbe giungere anche se si volesse, per ipotesi, applicare la lett. a dell’art. 44 OADI (“con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro” e SECO Prassi LADI ID, Nr. D 25 “Se il datore di lavoro lascia al lavoratore la scelta tra le dimissioni e il licenziamento, la disdetta del rapporto di lavoro è ritenuta provenire dal datore di lavoro. Non bisogna quindi giudicare tale fattispecie in base all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, ma esaminare alla luce della lettera a dello stesso art. se il lavoratore ha fornito al datore di lavoro un motivo sufficiente di licenziarlo.”).
La perdita del posto di lavoro è infatti da ascrivere al comportamento dell’assicurato (cfr. STCA 38.2018.77 del 6 febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti