Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2019.22
Entscheidungsdatum
08.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 38.2019.22

rs

Lugano 8 luglio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 27 novembre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti nel periodo dal mese di giugno al mese di ottobre 2018 precedente l’iscrizione in disoccupazione del 15 ottobre 2018, quando era attivo professionalmente quale lavoratore stagionale presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. A4).

1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A3) l’URC, con decisione su opposizione del 14 marzo 2019, ha ridotto da undici a otto giorni la sanzione inflittagli, rilevando quanto segue:

" (…)

  1. Nel caso concreto il signor RI 1 avrebbe dovuto attenersi alle istruzioni ricevute e riportate sul documento “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali”, ricevuto il 18.01.2018, dove è chiaramente indicato che le ricerche di lavoro svolte durante il periodo lavorativo vanno svolte in modo mirato, di qualità e rispondendo agli annunci di lavoro presenti sui mezzi di comunicazione.

La modalità utilizzata dall’assicurato non rispecchia la direttiva tant’è che il signor RI 1 si è limitato a inviare candidature spontanee, senza minimamente tener conto degli annunci apparsi sui mezzi d’informazione normalmente accessibili, limitando così le possibilità di reperire una nuova occupazione ed evitare di riannunciarsi in disoccupazione.

Per la valutazione delle ricerche di lavoro si ritiene adeguato il periodo dei tre mesi precedenti all’iscrizione in disoccupazione (15.07.2018 – 14.10.2018). Si decide di conseguenza la seguente modifica della sanzione: 8 giorni (1 giorno dal 15 al 31.07.2018, 3 giorni dal 01 al 31.08.2018, 3 giorni dal 01 al 30.09.2018 e 1 giorno dal 01 al 14.10.2018) per ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti.” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sospensione.

A sostegno della sua pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto:

" (…)

Ritengo di aver fatto tutto il possibile per evitare l’onta della disoccupazione inviando candidature spontanee che però purtroppo, secondo l’Ufficio Regionale di Collocamento, non sono state tenute valide in quanto non ho rispettato le linee guida delle ricerche di lavoro per i disoccupati stagionali. Anche in questo caso ritengo che, nella mia ignoranza, debba esserci una direttiva ma che questa non debba essere imperativa. Bisognerebbe dare la possibilità alle persone di una libera scelta nel modo di inviare ricerche di lavoro. Questo per evitare di cadere in questa triste rete sociale. Per fortuna che, pagandola, possiamo almeno attingere all’assicurazione disoccupazione per non finire in assistenza. (…)” (Doc. I)

1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 23 aprile 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti dal profilo qualitativo nel lasso di tempo dal 15 luglio al 14 ottobre 2018 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (nato il __________ 1983; cfr. doc. 14), dal 2003 è attivo professionalmente quale stagionale, in particolare quale portiere ai piani presso hotel (soltanto nelle stagioni invernali 2003-2005 ha lavorato come “Tuttofare Office” e nella stagione estiva 2011-2012 in qualità di aiuto cuoco; cfr. consid. 14).

Dal 19 febbraio al 14 ottobre 2018 l’assicurato è stato impiegato quale portiere presso __________ a __________ in virtù di un contratto stagionale (cfr. doc. 1).

Il 15 ottobre 2018, al 5° termine quadro per la riscossione di prestazioni, il ricorrente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un impiego quale portiere, magazziniere, aiuto cucina. Il 1° gennaio 2019 è stato aperto a suo favore il 6° termine quadro (cfr. doc. 9; 10; A1).

La consulente del personale, il 14 novembre 2018, constatato - esaminando i relativi formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” - che l’assicurato, nei mesi da giugno a ottobre 2018, non si era candidato per posti di lavoro effettivamente vacanti, in particolare non aveva risposto a cinque annunci specifici apparsi in quel periodo, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 novembre 2018, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4=A6).

L’insorgente, il 19 novembre 2018, ha indicato, da un lato, di non avere visto gli annunci indicati dall’URC e che due erano adatti a lui in base alla sua esperienza professionale, mentre gli altri tre no. Dall’altro, di avere svolto le ricerche di impiego come sempre fatto in tutti questi anni (cfr. doc. 5).

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 27 novembre 2018, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro da giugno a ottobre 2018 (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

Con decisione su opposizione del 14 marzo 2019 l’URC ha ridotto la sospensione a otto giorni, ritenendo adeguato, per la valutazione delle ricerche di lavoro precedenti all’annuncio per il collocamento, il lasso di tempo di tre mesi dal 15 luglio al 14 ottobre 2018 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

L’assicurato, il 18 dicembre 2018, ha concluso un nuovo contratto di lavoro stagionale con la __________ in qualità di portiere presso l’Hotel __________ di __________ dall’11 marzo al 13 ottobre 2019 (cfr. doc. 1).

2.7. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Contestualmente il TF ha rilevato che:

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.”

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che effettivamente le modalità con le quali il ricorrente ha ricercato una nuova occupazione nel periodo dal 15 luglio al 14 ottobre 2018 non siano conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Al riguardo va osservato che l’insorgente nell’arco di tempo in questione ha effettuato 24 ricerche di lavoro unicamente candidandosi spontaneamente (cfr. doc. 3).

Tuttavia un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018.

L’insorgente doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in particolare, che il 18 gennaio 2018 (durante il precedente periodo di disoccupazione) gli sono state consegnate le direttive inerenti alle ricerche di lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 2: protocollo del colloquio del 18 gennaio 2018 sottoscritto dall’assicurato; A1; III).

Dalle linee guida menzionate si evince segnatamente che le ricerche d’impiego devono essere:

"

  • effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei datori di lavoro pubblicati su giornali, riviste settoriali, servizio di informazione presso l’URC;

(…)” (Doc. 2)

Non va del resto dimenticato che il ricorrente, quando si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2018, era al suo 5° termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.6.). Di conseguenza gli dovevano essere note le modalità secondo le quali svolgere le ricerche di impiego.

Se ancora nutriva dei dubbi al riguardo, in particolare se qualche punto delle direttive fornitegli nel gennaio 2018 non gli fosse stato chiaro, avrebbe dovuto chiedere ragguagli in merito all’URC.

Per quanto attiene alla censura formulata dall’assicurato, e meglio di non essere abbonato a giornali (cfr. doc. A3), è utile rilevare che un disoccupato non deve necessariamente essere abbonato ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca cantonale di Locarno (cfr. www.sbt.ti.ch/bclo/index.jsp?m=ser; STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.) e pure presso gli URC (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

Inoltre gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (cfr. www.cdt.ch; www.laregione.ch; www.nzz.ch; cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la ricerca di lavoro (cfr. www.indeed.ch; www.carriera.ch).

L’URC di __________, nella Richiesta di giustificazione del 14 novembre 2018, ha indicato che durante l’attività stagionale dell’insorgente erano apparsi alcuni annunci di posti di lavoro per i quali, però, quest’ultimo non si era candidato, e meglio nel periodo determinante in concreto:

" (…)

Addetto alle pulizie __________ (…) 24.08.2018

Lavapiatti __________ 26.09.2018

Addetti cassa,

ausiliaria pulizia __________ del 15.10.2018”

(Doc. 4=A6)

Il ricorrente ha obiettato, in generale, che alcuni impieghi menzionati dall’amministrazione non erano adatti a lui ritenuta la sua esperienza professionale (cfr. doc. 5).

In proposito giova ribadire che l’assicurato ha lavorato principalmente come portiere ai piani, ad eccezione della stagione estiva 2011-2012 in cui è stato attivo quale aiuto cucina, rispettivamente delle stagioni invernali 2003-2005 in cui è stato impiegato quale “Tuttofare Office”; cfr. doc. 14; consid. 2.6.).

Inoltre va rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, se, da una parte, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati (ciò che non è, però, il caso del ricorrente che ha frequentato unicamente le scuole dell’obbligo in __________; cfr. doc. 14), nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico, dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel caso in cui il settore professionale in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.3.).

Va, infine, evidenziato che le ricerche svolte nell’arco di tempo dal 15 luglio al 14 ottobre 2018 sono state compiute quasi esclusivamente in ristoranti e hotel nella zona limitrofa al domicilio di __________ dell’assicurato, in particolare ad __________stessa, ____________________(cfr. doc. 3).

Al riguardo è utile sottolineare che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono in ogni caso altre regioni a vocazione turistica, come le __________ (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018; STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il comportamento del ricorrente, nel periodo da metà luglio a metà ottobre 2018, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurato, in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

A ragione, dunque, l’URC l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica segnatamente che:

" (…)

  1. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha considerato tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10.; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.).

Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

" (…)

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC, che ha valutato le ricerche d’impiego svolte dal ricorrente dal 15 luglio al 14 ottobre 2018 (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (1 giorno per il periodo dal 15 al 31 luglio 2018 + 3 giorni per il mese di agosto 2018 + 3 giorni per il mese di settembre 2018 + 1 giorno per il periodo dal 1° al 14 ottobre 2018; cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

Tutto ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta all’insorgente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La decisione su opposizione del 14 marzo 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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