Incarto n. 38.2019.11
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Lugano 27 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 30 novembre 2018 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 - al 6° termine quadro per la riscossione di prestazioni - per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 precedente l’iscrizione in disoccupazione del 22 ottobre 2018, quando era attivo professionalmente quale lavoratore stagionale al 100% presso la __________ (cfr. doc. 1).
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Sono considerati dei motivi scusabili le circostanze che hanno impedito all’assicurato o al suo rappresentante, senza sua colpa, di agire entro il termine legale o assegnato (art. 41 LPGA). Deve trattarsi di circostanze sufficientemente gravi da permettere di ritenere che la persona non era in grado di agire o incaricare un terzo ad agire al suo posto.
I certificati medici (__________ 23.10.2018 e Dr. __________ 13.11.2018) fanno riferimento al periodo dal 19.10.2018 in avanti.
Negli anni, il Signor RI 1 è stato più volte istruito in merito alle “Linee guida” per le ricerche stagionali, l’ultima istruzione gli è stata data il 21.03.2018. Il documento esplicita chiaramente il fatto che Tutta la documentazione giustificativa deve essere tenuta a disposizione dell’URC e consegnata al momento dell’iscrizione all’URC.
Inoltre va considerato che le prove delle ricerche di lavoro stagionali 2018 sono state chieste più volte, sia formalmente (al momento dell’iscrizione, assegnando ulteriori due giorni per la consegna; dalla consulente con richiesta di giustificazione), che in occasione di diversi colloqui telefonici intercorsi con la Capoufficio URC, __________.
Pur non entrando nel merito della qualità delle ricerche di lavoro e constatandone la consegna tardiva, la visione della documentazione presentata in sede di opposizione, dimostra che i giustificativi avrebbero potuto essere consegnati anche tenendo conto dell’inabilità, perché già generati in precedenza. Si tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di persona (certificate dal timbro apposto dai datori di lavoro) e in parte, in risposta ad annunci o lettere spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
Il medesimo ha pure postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A motivazione delle sue richieste ricorsuali l’insorgente ha, in particolare, addotto:
" (…) l’insorgente ha effettuato le ricerche del caso prima dell’annuncio in disoccupazione, circostanza peraltro ammessa dall’Ufficio resistente stesso (decisione impugnata, p. 3. secondo capoverso).
La mancata consegna è dovuta all’inabilità lavorativa ampiamente documentata, e neppure essa contestata dall’Ufficio.
Prove: si richiama dall’URC l’incarto completo.
Prove: come sopra. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 21 febbraio 2019 l’avv. RA 1 ha inviato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione (cfr. doc. IVbis).
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. La patrocinatrice del ricorrente, il 21 marzo 2019, ha in particolare trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. VII+1/2), fra i quali uno scritto del 17 ottobre 2018 in cui la __________ ha comunicato:
" (…) Sulla base della documentazione medica in nostro possesso e dopo aver sentito il parere del nostro servizio medico i disturbi oggi presenti alla spalla destra non sono più in relazione con l’infortunio del 7.8.2018. Non è possibile inoltre ricondurre con probabilità preponderante tali disturbi agli infortuni sopramenzionati.
Data la situazione di fatto e di diritto, per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso con la data odierna e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni assicurative. Sospenderemo da oggi le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliere e spese di cura).
L’ulteriore incapacità lavorativa e la cura medica come pure l’intervento chirurgico previsto il 19.10.2018 non vanno quindi più a carico dell’assicurazione infortuni ma a carico dei competenti assicuratori malattia che vengono informati con copia del presente scritto. (…)” (Doc. VII1)
1.6. Il 10 aprile 2019, dopo aver ottenuto una proroga del termine per esprimersi in merito al doc. VII (cfr. doc. IX; X), l’URC ha segnatamente indicato che le osservazioni dell’insorgente non sono pertinenti ed esulano dalla presente vertenza, che invece riguarda le ricerche di lavoro per il periodo dal 26 marzo al 31 luglio 2018 (cfr. doc. XI).
1.7. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 22 ottobre 2018, in quanto la documentazione relativa alle stesse è stata prodotta tardivamente.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. RI 1 (nato il __________ 1966), dal 2007 all’ottobre 2017, ha lavorato quale stagionale per la __________ in qualità di __________ (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.).
Nell’interstagione egli ha fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.).
Il 16 marzo 2018 l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di durata determinata dal 26 marzo al 21 ottobre 2018 quale cassiere e propagandista all’esterno dell’agenzia al 100% con luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. 1).
Il 22 ottobre 2018 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (6° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 22.10.2018 - 21.10.2020) alla ricerca di un impiego come __________, __________, ausiliario venditore impiegato di commercio (cfr. doc. 9; A).
Il medesimo, il 22 ottobre 2018, ha pure sottoscritto la “Dichiarazione sulle ricerche di lavoro effettuate nel periodo precedente l’annuncio all’URC” in cui è stata apposta una crocetta sulla casella “La documentazione comprovante le ricerche di lavoro precedenti l’annuncio all’URC sarà consegnata all’URC entro 2 giorni dalla data del timbro URC” (cfr. doc. 9)
La consulente del personale, il 7 novembre 2018, dopo aver constatato che il ricorrente non aveva ancora fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il lasso di tempo compreso tra il 26 marzo e il 6 agosto 2018 (per i periodi 7 agosto - 17 ottobre 2018 e 18 ottobre - 16 novembre 2018 l’URC ha tenuto conto della sua inabilità lavorativa al 100% dovuta a infortunio, rispettivamente a malattia), gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14 novembre 2018, il fatto di non aver prodotto alcuna prova di ricerche di impiego svolte dal 26 marzo al 6 agosto 2018 quando lavorava come stagionale presso la __________ e di allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.
La collocatrice ha menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata e ha aggiunto che:
" (…) la documentazione, rispettivamente le giustificazioni che perverranno dopo la scadenza sopra indicata non potranno essere tenute in considerazione (art. 26 cpv. 2bis OADI; n.d.r.: dal 1° aprile 2011 art. 26 cpv. 2 OADI) e la valutazione avverrà in base agli atti in nostro possesso.” (Doc. 2)
Il ricorrente, il 13 novembre 2018, ha firmato la seguente dichiarazione apparentemente scritta da terzi:
" Non ho potuto consegnare le ricerche in quanto a causa della malattia (operazione braccio destri) non posso scrivere. (…)” (Doc. 3)
A tale risposta è stato allegato un certificato medico del 13 novembre 2018 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, ha attestato:
" Problema principale: Omartrosi a dx con:
Per quanto sopra e essendo destrimane il paziente sopraccitato attualmente non è in grado di usare il suo arto superiore destro” (cfr. doc. 3)
Il 26 ottobre 2018 il Dr. med. __________ aveva peraltro redatto un certificato da cui risulta che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% in seguito a malattia dal 18 ottobre fino al 16 novembre 2018 (cfr. doc. 2).
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Ritenendo non rilevante per la valutazione del caso la motivazione secondo cui l’assicurato non ha potuto consegnare le ricerche di impiego relative al periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018, poiché a causa di malattia – operazione braccio destro – era impossibilitato a scrivere, l’URC, con decisione formale del 30 novembre 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Nell’opposizione interposta il 6 dicembre 2018, personalmente dall’assicurato, contro il provvedimento del 30 novembre 2018 il ricorrente ha fatto valere:
" (…) Nel periodo dal 26.03.2018 al 06.08.2018 ho svolto le ricerche di lavoro come previsto dalla legge.
Al momento della consegna di tali ricerche ero in malattia come giustificato dal certificato medico già inviatovi in precedenza.
Ritengo quindi di non essere venuto meno ai miei obblighi per quanto concerne le ricerche effettuate, seppur a causa delle mie condizioni di salute non abbia potuto consegnare le stesse.
A prova delle ricerche effettuate vi inoltro la documentazione richiestami e contestatami. (…)” (Doc. 6)
In effetti l’assicurato, il 6 dicembre 2018, ha prodotto all’amministrazione i formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernenti i mesi da marzo ad agosto 2018, dai quali emerge che il medesimo ha compiuto complessivamente 19 ricerche di lavoro (una nel mese di marzo 2018, quattro rispettivamente nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2018) e due nel mese di agosto 2018, sia rispondendo ad annunci pubblicati che tramite candidature spontanee (cfr. doc. 6).
L’URC ha confermato la decisione del 30 novembre 2018 con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018, rilevando che “… i giustificativi avrebbero potuto essere consegnati anche tenendo conto dell’inabilità, perché già generati in precedenza. Si tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di persona (certificate dal timbro apposto dai datori di lavoro) e in parte, in risposta ad annunci o lettere spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018.” (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."
L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Contestualmente il TF ha rilevato che:
" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.”
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.”
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che ai sensi dell’art. 17 LADI è compito dell’assicurato che fa valere prestazioni assicurative cercare lavoro e comprovare tale suo impegno.
L’insorgente è al suo 6° termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per cui ben doveva essere al corrente dell’importanza, anche in relazione alle ricerche di lavoro compiute nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, di una consegna tempestiva all’amministrazione degli sforzi intrapresi al fine di reperire una nuova attività.
Le “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali”, che l’URC ha indicato aver fornito all’assicurato l’ultima volta nel marzo 2018 (cfr. doc. A; V; tale asserzione non è stata peraltro contestata dal ricorrente), enunciano del resto, da una parte, che gli assicurati che svolgono attività a carattere stagionale devono poter dimostrare di aver fatto il possibile per trovare un impiego fisso nella loro professione o in altre attività oppure di aver cercato altre opportunità lavorative di breve durata per il periodo della pausa stagionale al momento in cui si iscrivono in disoccupazione.
Dall’altra, che tutta la documentazione giustificativa deve essere tenuta a disposizione dell’URC e consegnata al momento dell’iscrizione all’URC (cfr. doc. 4).
In concreto è vero che il ricorrente al momento dell’annuncio in disoccupazione del 22 ottobre 2018 era inabile al lavoro al 100% fino al 16 novembre 2018 a seguito dell’intervento subito al braccio destro il 19 ottobre 2018 comportante impossibilità di scrivere (cfr. doc. 2; 3; VII1).
È altrettanto vero, però, che il 13 novembre 2018 egli con l’aiuto di terzi ha risposto alla Richiesta di giustificazione del 7 novembre 2018 dell’URC, allegando un certificato medico del Dr. med. __________ (cfr. doc. 3, consid. 2.5.).
Pertanto, l’assicurato, se del caso tramite la collaborazione di terze persone, avrebbe dovuto e potuto perlomeno in tale occasione produrre pure i giustificativi delle 19 ricerche svolte nel periodo 26 marzo – 6 agosto 2018.
Al riguardo giova evidenziare che i moduli “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” sono stati inviati all’amministrazione il 6 dicembre 2018 unitamente all’opposizione interposta personalmente dall’insorgente, allorché quest’ultimo era comunque ancora completamente incapace al lavoro, come attestato il 16 novembre 2018 dal PD Dr. med. __________, viceprimario del Sevizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ per il periodo 16 novembre 2018 – 18 gennaio 2019 (cfr. doc. 9).
In simili condizioni questo Tribunale deve concludere che il comportamento dell’insorgente, per quanto attiene alla consegna della documentazione comprovante lo svolgimento di ricerche di lavoro dal 26 marzo al 6 agosto 2018 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge, in particolare dall’art. 17 LADI.
Egli deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.8. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va ribadito che l’amministrazione ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per il periodo 26-31 marzo 2018 + 2 giorni per il mese di aprile 2018+ 2 giorni per il mese di maggio 2018 + 2 giorni per il mese di giugno 2018 + 2 giorni per il mese di luglio 2018 cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
In proposito va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica che:
" (…)
L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…).
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
" (…) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese
durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche insufficienti 1 giorno
ricerche inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.
RI 1 è già stato sospeso per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, con decisione del 1° dicembre 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 9 febbraio 2018, a causa di insufficienti ricerche nel periodo dell’attività stagionale precedente l’annuncio per il collocamento a far tempo dal 9 ottobre 2017.
Con ulteriore provvedimento del 1° dicembre 2017 egli è stato sospeso per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo nel mese di ottobre 2017.
L’opposizione inoltrata contro tale decisione è stata respinta dall’URC il 12 febbraio 2018 (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.)
Inoltre con decisione del 7 febbraio 2018, avallata dalla decisione su opposizione dell’11 maggio 2018, il ricorrente è stato sanzionato per cinque giorni di sospensione per ricerche di impiego insufficienti qualitativamente nel periodo di controllo del mese di dicembre 2017. Tale sanzione è stata confermata da questa Corte con sentenza 38.2018.39 del 10 ottobre 2018.
È vero che le sanzioni menzionate non sono state inflitte all’insorgente per una consegna tardiva delle ricerche.
È altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato.
A mero titolo esemplificativo giova evidenziare che l’Alta Corte, nel giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era presentato a colloqui - anche se non era stato sanzionato al riguardo -, ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
È utile, d’altra parte, rilevare che in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.
La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.
Tutto ben considerato - segnatamente le condizioni di salute del ricorrente operato al braccio destro il 19 ottobre 2018 (cfr. doc. 3) -, a mente del TCA, non dimenticando che il ricorrente ha comunque assunto un comportamento scorretto consegnando i giustificativi delle ricerche di impiego effettuate dal 26 marzo al 6 agosto 2018 unicamente con l’opposizione del 6 dicembre 2018, si giustifica una riduzione della sanzione da nove a sei giorni di penalità.
La decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 è, dunque, modificata nel senso che l’assicurato è sospeso per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.9. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).
2.10. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
La domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza - relativamente al principio in sé della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa del ritardo con cui sono stati forniti i documenti comprovanti le ricerche di lavoro relative al periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 - appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto consegnare i giustificativi delle ricerche perlomeno con la risposta del 13 novembre 2018 alla Richiesta di giustificazione dell’URC (cfr. consid. 2.8.).
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la completa esenzione da una sanzione, non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9.
Il ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________ verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti