Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.8
Entscheidungsdatum
24.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.8

rs

Lugano 24 aprile 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 12 ottobre 2017 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di settembre 2017 (cfr. doc. A).

L’amministrazione ha in particolare osservato:

" (…)

  1. Nel caso in esame il signor RI 1 era informato riguardo l’obbligo di consegna delle ricerche di lavoro entro il 5° giorno del mese seguente. Questa informazione, chiaramente esplicitata nell’opuscolo “Indicazioni generali d’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento” (consegnato a tutte le persone che si annunciano ai nostri sportelli per iscriversi in disoccupazione) e spiegata nella informazione online Diritti e Doveri, risulta sul retro di ogni formulario delle ricerche.

Il termine ultimo di consegna delle ricerche svolte nel mese di settembre 2017 era il 05.10.2017. Il signor RI 1 avrebbe potuto comunque consegnarle al nostro ufficio già a decorrere dal 01.10.2017 depositandole nelle buche delle lettere collocate all’esterno e all’interno del nostro stabile. Le ricerche di lavoro possono essere consegnate anche inviandole per posta e in questo caso fa stato il timbro postale.

Per quanto concerne l’entità della sanzione, essa è condizionata dal fatto che vi è un precedente. Il signor RI 1 ha ricevuto, il 05.10.2017, una sanzione di 4 giorni per ricerche di lavoro insufficienti presentate al momento dell’iscrizione in disoccupazione; non è pertanto possibile procedere con una riduzione della sanzione di 5 giorni per consegna tardiva delle ricerche dio lavoro svolte durante il mese di settembre 2017 come richiesto nell’opposizione.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la riduzione della penalità inflittagli a un giorno.

A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto di aver consegnato le ricerche di lavoro del mese di settembre 2017 con un giorno di ritardo, poiché in quel periodo stava effettuando una supplenza come docente presso il __________ di __________ con relativo conseguimento di guadagno intermedio.

La rappresentante dell’assicurato ha precisato che la consegna è avvenuta il 6 ottobre 2017, unico giorno della settimana in cui non era impegnato sul fronte dell’insegnamento, inclusa la preparazione delle lezioni.

A mente della parte ricorrente, date le circostanze, una sanzione di 5 giorni di sospensione non si giustifica, ovvero non risulta proporzionata.

E’ stato, inoltre, evidenziato che le ricerche compiute nel mese di settembre 2017 erano peraltro complete, perfettamente adeguate a livello quantitativo e qualitativo.

Riguardo alla sussistenza di una prima sanzione inflitta all’assicurato, la sua rappresentante ha osservato, da un lato, che la stessa non giustifica la decisione risultando comunque sproporzionata e inadeguata al caso concreto. Dall’altro, che l’aggravio della sanzione per il caso di ritardo nella consegna delle ricerche di lavoro si giustifica laddove trattasi di un secondo caso di ritardo e non di una seconda sanzione in qualsiasi ambito.

La parte ricorrente ha così concluso che ritenuto che nel caso concreto il lieve ritardo è scaturito da un impegno lavorativo, è senz’altro più proporzionata una sanzione di un giorno (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 9 febbraio 2018 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 21 febbraio 2018 la RA 1 ha prodotto il rapporto di supplenza del 9 ottobre 2017 a comprova dell’impegno professionale svolto durante la settimana dal 2 al 5 ottobre 2017 (cfr. doc. V+1).

1.5. L’URC, il 2 marzo 2018, ha osservato che il rapporto di supplenza non ha alcuna rilevanza nel caso concreto, ritenuto che l’assicurato avrebbe potuto inviare per mezzo posta le ricerche in questione nei giorni da venerdì 29 settembre fino al massimo a giovedì 5 ottobre 2017 (stato timbro postale; cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di settembre 2017.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 2 agosto 2017 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni; doc. A; III), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di settembre 2017 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

  • une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
  1. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di settembre 2017, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5 ottobre 2017 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2017.34 del 29 novembre 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.5.).

L’amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro del mese di settembre 2017, in quanto esse sono state da lei ricevute il 6 ottobre 2017, ossia oltre il termine legale (cfr. doc. 1).

Al riguardo il ricorrente ha asserito di avere trasmesso in ritardo gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione nel mese di settembre 2017, in quanto dal 2 al 5 ottobre 2017 è stato impegnato presso il __________ di __________ dove ha svolto una supplenza quale docente (cfr. doc. 3; I; V1).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie dodici ricerche d’impiego relative al mese di settembre 2017 (cfr. doc. I; 1).

II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di settembre 2017.

In effetti, nonostante lo svolgimento della supplenza a __________ da lunedì 2 a giovedì 5 ottobre 2017 per 29 ore complessive (cfr. doc. V1), le ricerche di lavoro compiute fino a venerdì 29 settembre 2017 (cfr. doc. 1) avrebbero potuto essere spedite all’URC di __________ già sabato 30 settembre 2017, rispettivamente consegnate nella buca delle lettere dell’URC sabato 30 settembre o domenica 1° ottobre 2017.

Va, inoltre, osservato che anche nei giorni in cui il ricorrente ha lavorato quale docente a __________, e meglio dal 2 al 5 ottobre 2017, il medesimo avrebbe comunque potuto inviare le ricerche tramite posta. La filiale della Posta di __________, che si trova in __________, ad esempio è aperta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 (orario continuato; __________).

Gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione.

Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

L’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato era appena entrato in disoccupazione, senza conoscere il tenore né il rigore normativo (cfr. doc. I) non è poi di alcun ausilio all’insorgente.

Nella presente evenienza, infatti, deve essere in ogni caso esclusa una violazione del diritto all’informazione e consulenza giusta l’art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.73 del 16 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.13.).

In effetti, il ricorrente, che si è annunciato in disoccupazione a far tempo dal 2 agosto 2017, aprendo peraltro il suo secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. A), doveva essere ben consapevole del suo obbligo di consegnare le ricerche di impiego entro il quinto giorno del mese seguente, siccome tale obbligo è precisato, in particolare, sui formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” e specificatamente sul modulo compilato dall’assicurato relativo al mese di settembre 2017 (cfr. doc. 1).

Ne discende che l’insorgente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di settembre 2017 senza valida giustificazione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

2.8. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente, iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 2 agosto 2017, ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di settembre 2017 il 6 ottobre 2017, ossia con un solo giorno di ritardo (cfr. doc. 1).

Va poi osservato che il ricorrente, domiciliato a __________, dal 2 al 5 ottobre 2017 ha svolto una supplenza quale docente del __________ a __________ effettuando 29 ore (cfr. doc. V1), conseguendo un guadagno intermedio.

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).

Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).

In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.

In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.

La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.

In proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg. consid. 2.3.

L’assicurato è già stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione il 5 ottobre 2017 a causa di mancate ricerche di impiego nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 7).

E’ vero, da un lato, che tale sanzione non è stata inflitta per una consegna tardiva delle ricerche.

Dall’altro, che la relativa decisione è stata emessa il 5 ottobre 2017, per cui all’insorgente è stata notificata al più presto il 6 ottobre 2017, ovvero dopo il termine - scadente il 5 ottobre 2017 - per inoltrare all’URC gli sforzi di settembre 2017. Di conseguenza è dubbio il carattere educativo del provvedimento del 5 ottobre 2017 (cfr. STCA 38.2005.9 del 14 aprile 2005 consid. 2.14.) ai fini della presente fattispecie.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato.

A mero titolo esemplificativo giova evidenziare che l’Alta Corte, nel giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era presentato a colloqui - anche se non era stato sanzionato al riguardo -, ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

In simili condizioni, tutto ben considerato - in particolare la circostanza che l’assicurato, residente a __________, dal 2 al 5 ottobre 2017 ha lavorato a __________ per 29 ore complessive e il fatto che le ricerche di lavoro di settembre 2017 sono state consegnate all’amministrazione con un solo giorno di ritardo -, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale e non dimenticando che il ricorrente ha comunque assunto un comportamento scorretto non effettuando alcuna ricerca prima dell’annuncio per il collocamento, si giustifica una riduzione della sanzione da cinque a due giorni di penalità.

La decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 è, dunque, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per due giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2.9. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015 consid. 7; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2016.28 del 20 dicembre 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.12.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 15 dicembre 2017 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 2 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________ verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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