Raccomandata
Incarto n. 38.2018.78
rs
Lugano 23 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 30 novembre 2018 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 3 dicembre 2015 da questo Tribunale (inc. 38.2015.10) nella causa da lui promossa con ricorso del 16 febbraio 2015
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 dal luglio 2010 era iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente della società __________, __________, con diritto di firma individuale. Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo pari a fr. 110'000.--. Le restanti quote sociali appartenevano a __________ per un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. doc. DD; STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Il 20 giugno 2010 l’assicurato ha, poi, concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di “responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio 2010 (cfr. cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Il rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
1.2. Il 15 ottobre 2012 è stato aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________ del 18 febbraio 2013.
Nel mese di luglio 2013 la società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. doc. DD; STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
1.3. Il ricorrente si è iscritto alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Con sentenza 38.2012.69 del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1° settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente.
Il diritto alle prestazioni LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
1.4. La CO 1 (in seguito: Cassa), con decisione del 18 agosto 2014, ha riconosciuto ad RI 1 un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'257.- a partire dal 1° ottobre 2012, tenendo conto degli stipendi riscossi, peraltro sotto forma di acconti, fino al marzo 2012. Per i mesi seguenti non è stato possibile computare alcun salario (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 la CO 1ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato contro il provvedimento del 18 agosto 2014, modificando l’importo del guadagno assicurato dal 1° ottobre 2012 da fr. 2'257.- a fr. 2'471.-, nonostante quest’ultimo avesse postulato il riconoscimento del guadagno assicurato per un importo pari a fr. 5'963.--.
La decisione su opposizione è stata motivata, rilevando che il credito ceduto da parte della società __________ ad RI 1, di fr. 64'768.85, quale parziale compensazione di salari non versati, non era stato ancora riscosso a fronte di una procedura esecutiva sospesa.
Il parziale accoglimento dell’opposizione presentata dall’assicurato alla Cassa era dovuto esclusivamente al precedente mancato conteggio del periodo di infortunio non inserito nel calcolo del guadagno assicurato, motivo per cui ne risultava un importo pari a fr. 2'471.- (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 1.1.).
1.5. Con sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 interposto contro la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015.
Questo Tribunale ha rilevato che la parte resistente aveva rettamente tenuto conto, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, unicamente dei redditi realmente percepiti sotto forma di salario da aprile 2011 a marzo 2012.
Per il lasso di tempo da aprile a settembre 2012 non è stato considerato alcunché, in quanto, indipendentemente dalla questione di sapere se in tale lasso di tempo l’assicurato aveva svolto per la __________ un’attività lavorativa soggetta a contribuzione o meno, non aveva in ogni caso ricevuto alcun importo dalla società.
In proposito è stato ricordato che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.
In particolare l’assicurato non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del credito cedutogli dalla __________ (atto di cessione del 10 ottobre 2012) a saldo di stipendi arretrati.
1.6. Il 19 febbraio 2016 la Cancelleria del TCA, rispondendo alla Cassa, ha dichiarato che a quel momento non risultava essere stato inoltrato ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 (cfr. STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 1.3.).
1.7. Con sentenza 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 il TCA ha stralciato dai ruoli, in quanto ricevibile, il ricorso dell’assicurato per denegata giustizia del 23 novembre 2017 (cfr. doc. AA), nel quale aveva lamentato il fatto che la Cassa, nonostante i numerosi inviti rivoltile, non gli avesse intimato alcuna decisione formale riguardo al versamento suppletivo di indennità giornaliere.
Relativamente, in particolare, al calcolo del guadagno assicurato, questo Tribunale ha evidenziato che il giudizio 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 era cresciuto in giudicato incontestato e che quindi la Cassa non era tenuta a verificare nuovamente la correttezza dell’entità del guadagno assicurato del ricorrente a far tempo dal 1° ottobre 2012. Per questo motivo il ricorso per denegata giustizia del 23 novembre 2017, nella misura in cui aveva censurato l’assenza di accertamenti da parte della Cassa relativi all’importo del guadagno assicurato, risultava irricevibile.
1.8. Il 30 novembre 2018 RI 1 ha inviato al TCA un atto denominato “ricorso” con il quale ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2012 calcolata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 6'628.40 e conseguentemente il versamento della differenza tra l’importo delle indennità a lui spettanti e quello corrispondente alle indennità già corrispostegli (cfr. doc. I).
L’assicurato ha motivato la propria richiesta facendo valere di essersi potuto procurare, soltanto dopo la sentenza del TCA del 31 gennaio 2018, i documenti che attestano di aver lavorato alle dipendenze della __________ fino al 30 settembre 2012 e di aver ricevuto il 19 aprile, il 9 e l’11 maggio, il 5 e il 13 luglio, il 2 e il 10 agosto e il 10 settembre 2012 delle somme – per complessivi fr. 39'740.-- – a titolo di acconto degli stipendi relativi al periodo aprile – settembre 2012.
A tale proposito egli ha prodotto, da una parte, delle ricevute in cui il medesimo ha confermato, nelle date sopra menzionate, di aver ricevuto dalla __________ determinati importi “quale acconto per stipendio anno 2012” (cfr. doc. E1-E8).
Dall’altra, un estratto conto della Banca __________ con l’indicazione di prelevamenti in contanti nelle date sopra citate (cfr. doc. F).
L’assicurato ha precisato che il ritardo è stato causato:
" (…) dal fatto della procedura penale aperta nel mese di luglio 2014 anche a carico di __________, socio e direttore commerciale con diritto di firma individuale. Tutta la documentazione è stata sequestrata e/o sigillata dal Ministero Pubblico per l’istruttoria del caso, non potendo così verificare i documenti concernenti la pratica della indennità disoccupazione.” (Doc. I)
1.9. La Cassa ha preso posizione il 10 dicembre 2018 come segue:
" (…) l’ultima sentenza emessa dal vostro lodevole Tribunale, inerente la persona in oggetto, è datata 31 gennaio 2018.
Da questa data, non è stata più pronunciata alcuna decisone né da parte vostra né da parte della nostra Cassa né tantomeno il Sig. RI 1 ha interposto ricorso contro questa vostra ultima sentenza.
L’unica procedura effettuata dalla persona sopra citata è un secondo e insensato Precetto esecutivo contro la nostra Cassa, fatto spiccare in data 17 settembre 2018.
Contro questo precetto abbiamo presentato chiaramente opposizione in data 20 settembre 2018.
Per i motivi sopra esposti, riteniamo che questo ennesimo ricorso del Sig. RI 1, datato 30 novembre 2018, sia da ritenere intempestivo.
(…)” (cfr. doc. III)
1.10. Il 14 dicembre 2018 l’assicurato ha comunicato di riconfermarsi, tenuto conto della documentazione agli atti, nella propria richiesta formulata il 30 novembre 2018 (cfr. doc. V).
1.11. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L’art. 24 Lptca della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
2.3. Lo scritto del 30 novembre 2018 con cui RI 1 ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2012 calcolata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 6'628.40, più elevato quindi di quello di fr. 2'471.- stabilito dalla Cassa con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 e confermato dal TCA con sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, deve essere considerato, nonostante la denominazione di “ricorso”, quale istanza di revisione della STCA 38.2015.10.
Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.8.), l’assicurato, a sostegno della sua pretesa, ha in effetti prodotto, da una parte, delle ricevute in cui egli ha confermato di aver percepito dalla __________ nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10 agosto e 10 settembre 2012 determinati importi “quale acconto per stipendio anno 2012” (cfr. doc. E1-E8), dall’altra, un estratto conto relativo al periodo 1° gennaio - 2 novembre 2012 della Banca __________ con l’indicazione di prelevamenti in contanti nelle date sopra citate (cfr. doc. F), precisando di non avere potuto fornire prima tale documentazione a causa del sequestro da parte del Ministero Pubblico (cfr. doc. I).
Con la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, cresciuta in giudicato incontestata, questo Tribunale ha confermato l’importo del guadagno assicurato di fr. 2'471.- stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 1.5.).
Il TCA, ritenuto che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, per il lasso di tempo da aprile a settembre 2012 non ha considerato alcunché, in quanto l’assicurato non aveva ricevuto alcun importo dalla società.
In particolare l’assicurato non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del credito cedutogli dalla __________ (atto di cessione del 10 ottobre 2012) a saldo di stipendi arretrati.
Inoltre dal giudizio 38.2015.10 consid. 2.4. si evince:
" (…) Dalle verifiche degli estratti bancari agli atti sono risultati versamenti di salari sotto forma di acconti sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun accredito per tutto il resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di settembre 2012. (…)”
Al riguardo giova evidenziare che nel ricorso del 16 febbraio 2015 contro la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015, l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, aveva del resto fatto valere che:
" (…) Il signor RI 1, però, non percepiva salario dal marzo 2012 e ha continuato a non percepirlo nemmeno dopo la cessazione del rapporto di lavoro (doc. L).
Per ovviare a ciò, la società ha ceduto all’opponente, un credito di CHF 64'768.85 (doc. M), a fronte di un ammontare lordo per salari non versati di CHF 74'268.-. (…)” (Doc. I inc. 38.2015.10 pag. 2)
La rappresentante dell’assicurato, nell’impugnativa del 16 febbraio 2015, ha poi ribadito, da un lato, che quest’ultimo nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione dal 1° ottobre 2012 aveva ricevuto soltanto degli acconti di salario e dal mese di marzo 2012 più alcunché.
Dall’altro, che il salario è stato conseguito e soggetto a contributi AVS mediante cessione di un credito da parte della Sagl (cfr. doc. I inc. 38.2015.10 pag. 2-3).
Mai nel ricorso del 16 febbraio 2015, deciso dal TCA con la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, RI 1 e per suo conto l’avv. __________, hanno fatto riferimento ad acconti di stipendio versati dall’aprile al settembre 2012 che non potevano essere comprovati a seguito del sequestro della relativa documentazione da parte del Ministero Pubblico.
Anche dalla sentenza 38.2017.89 del 31 gennaio 2018, cresciuta in giudicato incontestata e relativa al ricorso per denegata giustizia (cfr. consid. 1.7.), risulta che la nuova patrocinatrice di RI 1, avv. __________, a nome e per conto dell’assicurato, in una lettera del 19 ottobre 2017 alla Cassa, ha affermato:
" (…) Avendo infatti il signor RI 1 assolto il periodo di contribuzione anche nell’arco di tempo aprile-agosto 2012 (di almeno 22 mesi), e non avendo egli mai rinunciato ai relativi stipendi (…).
In effetti l’assicurato non ha ad oggi potuto concretamente comprovare di aver ricevuto i salari (computati per contro ai fini AVS), unicamente per il fatto che la procedura civile promossa dal signor RI 1 in data 13.03.2014 volta ad ottenere il rimborso del credito di CHF 64'768.85 lordi (ceduto dalla spett. __________ al signor RI 1) è stata sospesa in attesa della definizione della denuncia penale del 24.04.2014 e del 28.10.2016. (…)” (STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 1.4.)
Il TCA in quell’occasione aveva d’altronde stabilito che:
" (…) L’importo del guadagno assicurato del ricorrente, quindi, in virtù dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale della sentenza 38.2015.10 (cfr. consid. 2.2.), non può essere rimesso in discussione.
Ciò vale a maggiore ragione nella presente evenienza, visto che, come già esposto, dalle carte processuali risulta che la situazione non sia mutata rispetto al momento dell’emanazione del giudizio 38.2015.10, e meglio l’insorgente non ha fatto valere fatti nuovi nel senso di avere ricevuto concretamente del denaro a copertura (perlomeno parziale) del debito relativo agli stipendi successivi al marzo 2012. (…)” (STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 2.5.)
In simili condizioni questa Corte non vede una valida ragione, né l’assicurato ne dà relativa spiegazione, per la quale il medesimo fino al 30 novembre 2018, e in particolare nelle procedure precedenti, non abbia perlomeno fatto valere di avere ricevuto degli acconti di stipendio nei mesi da aprile a settembre 2012, bensì ha dichiarato il contrario.
A questo proposito è utile ricordare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017 con cui il TF ha respinto, per quanto ammissibile, una domanda di revisione di una sentenza federale; STF 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Va, altresì, osservato che dall’estratto conto del conto corrente (titolare del contratto: RI 1; titolare del conto __________; cfr. doc. F) della Banca __________ relativo al periodo 1° gennaio - 2 novembre 2012 si evincono unicamente dei prelevamenti in contanti nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10 agosto e 10 settembre 2012 di importi di entità assai differente fra loro da fr. 400.-- a fr. 28'000.-- (cfr. doc. F) che nulla indicano riguardo al motivo del prelevamento.
Non va peraltro dimenticato che l’assicurato, oltre a essere stato titolare del contratto bancario di cui sopra, era socio e gerente con diritto di firma individuale della __________ (cfr. doc. DD).
Ne consegue che, indipendentemente dalla questione del rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza (cfr. consid. 2.1.), l’istanza di revisione del giudizio 38.2015.10 emesso dal TCA il 3 dicembre 2015 si rivela infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
L’istanza di revisione è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti