Raccomandata
Incarto n. 38.2018.61 38.2018.83
rs
Lugano 29 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 9 ottobre e del 19 dicembre 2018 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 10 settembre e del 21 novembre 2018 emanate da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 settembre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 21 agosto 2018 (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2018.
Al riguardo l’amministrazione ha precisato:
" (…)
La sanzione è stata prolungata secondo la Prassi LADI D63.
(…)” (Doc. A1 inc. 38.2018.61)
1.2. Il 9 ottobre 2018 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 10 settembre 2018, nel quale ha segnatamente addotto di avere discusso con il suo consulente del personale, in occasione del colloquio del 6 giugno 2018, la scelta di presentare soltanto sei ricerche di lavoro a seguito del drastico calo delle attività di selezione e ricerca del personale in prossimità del periodo estivo (luglio e agosto) con conseguente rallentamento delle ricerche per posizioni di medio e alto livello e il posticipo dei colloqui e delle assunzioni nei mesi di settembre e ottobre. Il ricorrente ha specificato di avere quindi ritenuto opportuno, per non vanificare gli sforzi e compromettere potenziali ricerche durante i mesi di luglio e agosto, intensificare e aumentare i suoi sforzi durante i mesi antecedenti luglio 2018, effettuando venti ricerche nel mese di maggio 2018 e tredici nel mese di giugno 2018.
L’insorgente ha, inoltre, asserito di intraprendere sforzi mensili (quantitativi e qualitativi) che superano abbondantemente il numero che gli viene chiesto. In particolare egli ha fatto riferimento a telefonate o messaggi e corrispondenza attraverso dei siti come Linkedin che non è possibile stampare.
Riguardo al suo mancato accordo, durante il colloquio dell’11 aprile 2018, di svolgere dodici ricerche mensili, il medesimo ha affermato che il motivo era dovuto al fatto, come spiegato al consulente, che era in fase di trattativa molto avanzata per un impiego, in relazione al quale avrebbe dovuto ricevere un’offerta di lavoro scritta entro 3/6 settimane e che perciò temeva che, aumentando i nuovi contatti di lavoro, si potesse creare una sorta di “confusione sul mercato” e sulla sua persona, eliminando quella riservatezza e quella confidenzialità che per posizioni come la sua (CEO,MD) sono molto richieste (cfr. doc. I inc. 38.2018.61).
1.3. L’URC, con risposta del 17 ottobre 2018, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 38.2018.61).
1.4. Il 26 ottobre 2018 il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo di annullare totalmente la sospensione di quattro giorni (cfr. doc. V+1-3 inc. 38.2018.61).
1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 6 novembre 2018 (cfr. doc. VII inc. 38.2018.61).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII inc. 38.2018.61).
1.7. Con ulteriore decisione su opposizione del 21 novembre 2018 l’URC ha confermato il proprio provvedimento dell’11 ottobre 2018 (cfr. doc. 247 inc. 38.2018.83) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di agosto 2018 (undici ricerche dal 26 al 30 agosto 2018; doc. A inc. 38.2018.83).
1.8. RI 1, il 19 dicembre 2018, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 21 novembre 2018, nel quale ha chiesto di annullare la sanzione di quattro giorni.
A sostegno della propria pretesa egli ha segnatamente fatto valere, in primo luogo, che lo svolgimento di undici ricerche di impiego nel mese di agosto 2018 non corrisponde a un’inadempienza, in quanto nel periodo dal 10 al 17 agosto 2018 ha usufruito di vacanze maturate per cui non era tenuto a effettuare ricerche.
In secondo luogo, egli ha indicato di avere informato il consulente del personale durante l’incontro di luglio 2018 della sua scelta di compiere le ricerche nelle ultime due settimane di agosto, spiegandogli che, siccome in agosto l’80-90% del personale addetto alle selezioni è in vacanza o le aziende sono chiuse, sarebbe stato più incisivo e conveniente effettuare le ricerche verso la fine del mese, quando vi è una ripresa delle attività (cfr. doc. I inc. 38.2018.83).
1.9. L’URC, con risposta del 15 gennaio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 38.2018.83).
1.10. Il 17 gennaio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV inc. 38.2018.83).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
In ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC che concernono fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2018.61 e 38.2018.83 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione sia per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2018, sia per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo di agosto 2018.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
In merito alle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che in caso di ricerca scritta l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è stato alle dipendenze, da ultimo, della __________ quale __________ (cfr. doc. 2 inc. 38.2018.61; doc. 21 inc. 38.2018.83).
Il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro il 21 settembre 2017 con effetto dal 31 marzo 2018 (cfr. doc. 6 inc. 38.2018.61).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 30 marzo 2018 per il 1° aprile 2018 (cfr. doc. 8 inc. 38.2018.61). Egli è al secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61).
Il 10 agosto 2018 l’URC ha inviato all’assicurato, il quale durante il mese di luglio 2018 ha svolto sei ricerche di lavoro (cfr. doc. 81 inc. 38.2018.61) ritenute quantitativamente insufficienti dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitato a motivare, entro il 17 agosto 2018, il proprio comportamento.
Il consulente del personale, __________, ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 166 inc. 38.2018.61).
Il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Con decisione del 21 agosto 2018 l’amministrazione ha di conseguenza sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2018 (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 settembre 2018 (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.1.).
Il 20 settembre 2018 l’URC ha trasmesso al ricorrente, il quale per il mese di agosto 2018 ha comprovato undici ricerche di lavoro tutte effettuate dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96 inc. 38.2018.61) considerate dall’amministrazione non valide quantitativamente e qualitativamente, un’ulteriore Richiesta di giustificazione, con cui gli ha domandato di formulare osservazioni, entro il 27 settembre 2018, in merito ai propri sforzi insufficienti (cfr. doc. 221 inc. 38.2018.83).
L’assicurato, nello scritto del 20 settembre 2018, pervenuto all’URC il 25 settembre 2018, ha asserito:
" Come avevo già anticipato precedentemente via mail, durante il Mese di Agosto a causa della pausa estiva (aziende chiuse, managers in ferie, agenzie di Headhunter chiuse) purtroppo la maggior parte delle attività di ricerca e selezione del personale sia direttamente che tramite agenzie si riduce drasticamente!
Questa non è una mia scelta o decisione ma la realtà di mercato.
Ritengo che le 11 ricerche effettuate che corrispondono al 92% delle 12 concordate sia un ottimo risultato quantitativo e qualitativo. Infatti da queste 11 ricerche c’è stato un riscontro in termini di colloqui di circa il 50% di cui uno molto interessante per una posizione di CEO presso un’azienda in __________. Comunque avrò modo di riscontare il tutto al Sig. __________ durante il ns prossimo colloquio. Quindi molto buono anche dal punto di vista qualitativo.
Questo è stato il mio sforzo massimo per il Mese di Agosto. Anticipo inoltre che dal mese di Settembre in poi, visto che tutte le attività sono riprese a pieno ritmo sicuramente non ci saranno più di queste problematiche.
Pertanto vi chiedo di accettare le 11 ricerche di Agosto come un dato positivo. Grazie.” (Doc. 225 inc. 38.2018.83)
L’amministrazione, con decisione dell’11 ottobre 2018, ha sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 247 inc. 38.2018.83).
Il provvedimento dell’11 ottobre 2018 è stato confermato con decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (cfr. doc. A inc. 38.2018.83; consid.1.7.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile rilevare che la LADI e l’OADI non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da compiere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.3.3.; STF 8C_463/2016 del 10 settembre 2016 consid.3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Con giudizio 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 5 l’Alta Corte ha poi specificato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta.
2.8. Nel caso di specie dalle carte processuali, e meglio dal modulo “Azioni di reinserimento” in cui viene, tra l’altro, annotato il contenuto dei colloqui con l’URC, emerge che in occasione del primo colloquio di consulenza dell’11 aprile 2018 il ricorrente è stato reso attento che avrebbe dovuto svolgere e comprovare almeno tre ricerche di lavoro alla settimana in qualità di direttore generale, CEO e senior vice president.
Il consulente del personale ha aggiunto a mano che “l’assicurato non ha voluto firmare il documento in quanto non era d’accordo d’effettuare 3 RL x settimana” (cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61).
Al riguardo il TCA osserva, in primo luogo, che il numero di ricerche settimanali richieste (tre) all’insorgente è conforme a quanto prevede la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.7.).
In secondo luogo, che la motivazione fornita dall’assicurato in relazione al suo mancato accordo durante il colloquio dell’11 aprile 2018 allo svolgimento di tre ricerche di impiego alla settimana, ossia che era in fase di trattativa molto avanzata per un impiego in relazione al quale avrebbe dovuto ricevere un’offerta di lavoro scritta entro 3/6 settimane e che perciò temeva che, aumentando i nuovi contatti di lavoro, si potesse creare una sorta di “confusione sul mercato” e sulla sua persona, eliminando quella riservatezza e quella confidenzialità che per posizioni come la sua (CEO, MD) sono molto richieste (cfr. doc. I inc. 38.2018.61; consid. 1.2.), non è rilevante ai fini della presente causa.
Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
In casu, come indicato dal ricorrente stesso, sarebbero state in corso solamente delle trattative per un’assunzione - che poi non si è peraltro concretizzata, perlomeno fino alla fine di dicembre 2018 (cfr. doc. 108-109 inc. 38.2018.83).
Di conseguenza l’assicurato poteva avere unicamente un’aspettativa in merito alla conclusione di un eventuale contratto di lavoro, non sufficiente per ritenere garantita un’occupazione e quindi, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, per giustificare minori sforzi al fine di reperire un’occupazione.
In simili condizioni l’assicurato, sulla base delle direttive dell’URC dell’11 aprile 2018, nel mese di luglio 2018 avrebbe dovuto svolgere tre ricerche alla settimana e non solo sei in tutto il mese, una il 4, tre il 20 e due il 23 luglio 2018 (cfr. doc. 81 inc. 38.2018.61).
2.9. Nemmeno l’obiezione secondo cui il ricorrente avrebbe discusso con il suo consulente del personale in occasione del colloquio del 6 giugno 2018 la scelta di presentare, per il mese di luglio 2018, soltanto sei ricerche a seguito del drastico calo delle attività di selezione e ricerca del personale in prossimità del periodo estivo (luglio e agosto) con conseguente rallentamento delle ricerche per posizioni di medio e alto livello e il posticipo dei colloqui e delle assunzioni nei mesi di settembre e ottobre (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) è atta a sovvertire l’esito della presente vertenza.
Da una parte, infatti, non risulta dal modulo “Azioni di reinserimento”, più specificatamente dalle annotazioni del colloquio del 6 giugno 2018 - sottoscritte dall’assicurato (cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61) - che quest’ultimo abbia esposto al consulente del personale la propria scelta di intraprendere soltanto sei ricerche nel mese di luglio 2018 (cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61).
In proposito va sottolineato che, nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente precisato di ritenere più opportuno svolgere sei ricerche di lavoro nel mese di luglio 2018, ma il consulente non avesse verbalizzato questo punto, è altamente verosimile - ritenuto che l’11 aprile 2018 in merito all’istruzione ricevuta di compiere tre ricerche alla settimana non ha sottoscritto il relativo modulo (cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che il ricorrente non avrebbe apposto la propria firma.
D’altra parte, il fatto che l’attività di selezione e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto sia rallentato, se non sospeso, a causa del periodo estivo non impediva all’assicurato di svolgere in ogni caso un numero di ricerche di lavoro maggiore, rispetto alle sei effettuate, che sarebbero, se del caso, state trattate alla ripresa delle attività aziendali.
Riguardo alle venti ricerche svolte nel mese di maggio 2018 e alle tredici effettuate nel mese di giugno 2018 (cfr. doc. I inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) giova, del resto, evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).
Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
2.10. In relazione al mese di luglio 2018 occorre, pertanto, concludere che l’assicurato, compiendo sei ricerche di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
L’insorgente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11. Per quanto attiene al mese di agosto 2018, è vero che, come fatto valere nel ricorso (cfr. doc. I inc. 38.2018.83; consid. 1.8.), avendo maturato dei giorni di vacanza esenti da controllo, e meglio dal 10 al 17 agosto 2018 (cfr. doc. A inc. 38.2018.83), le undici ricerche svolte possono apparire sufficienti dal lato quantitativo.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che le undici ricerche in questione sono state tutte compiute nel lasso di tempo dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96 inc. 38.2018.83).
Le ricerche di agosto 2018 non sono state, dunque, ripartite durante tutto l’arco del mese (ad eccezione in concreto dei giorni di vacanza maturati), contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr. STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA non ignora che le ricerche del mese di agosto 2018 sono state compiute per iscritto (cfr. doc. 95-96 inc. 38.2018.83), per cui può risultare razionale e sensato preparare le proprie candidature in modo concentrato in alcuni giorni del mese (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006).
In concreto, però, considerato che le ultime ricerche di luglio 2018 sono state effettuate il 23 (cfr. doc. 93 inc. 38.2018.83), l’attesa di più di un mese - fino al 26 agosto 2018 - prima di intraprendere ulteriori sforzi si rivela eccessiva.
Relativamente all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato avrebbe informato il consulente del personale durante l’incontro di luglio 2018 della sua scelta di compiere le ricerche di agosto 2018 nelle ultime due settimane del mese, in quanto in agosto l’80-90% del personale addetto alle selezioni è in vacanza o le aziende sono chiuse (cfr. doc. I inc. 38.2018.83; consid. 1.8.), è dapprima utile osservare che l’insorgente, come visto, non ha comunque effettuato ricerche nelle ultime due settimane del mese, bensì unicamente nell’ultima settimana dal 26 al 30.
Inoltre, analogamente a quanto esposto per il mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.9.), le annotazioni concernenti il colloquio del 18 luglio 2018 - sottoscritte dall’insorgente - non fanno accenno a quanto affermato dal medesimo circa la sua scelta di svolgere ricerche solo alla fine del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 59 inc. 38.2018.83).
Qualora il ricorrente avesse effettivamente precisato di ritenere più opportuno svolgere le ricerche nelle due ultime settimane del mese di agosto 2018, ma il consulente non avesse verbalizzato questo punto, è altamente verosimile - ritenuto che l’11 aprile 2018 in merito all’istruzione ricevuta di compiere tre ricerche alla settimana non ha sottoscritto il modulo (cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che lo stesso non avrebbe apposto la propria firma (cfr. consid. 2.9.).
Per il resto, come per il mese di luglio 2018, il rallentamento o sospensione dell’attività di selezione e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto a causa del periodo estivo non impediva all’assicurato di svolgere in ogni caso le ricerche di agosto 2018 durante tutto il mese (ad eccezione dei giorni di vacanza maturati). Le stesse sarebbero, se del caso, state poi trattate alla ripresa dell’attività aziendale.
2.12. L’assicurato ha, di conseguenza, violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.) anche nel mese di agosto 2018.
L’insorgente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI pure per questo mese (cfr. consid. 2.3.).
2.13. Per quanto concerne l’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione per il mese di luglio 2018 e quattro giorni di sospensione in relazione al mese di agosto 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.7.).
L’amministrazione ha precisato, da un lato, che la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio 2018 è stata prolungata secondo la Prassi LADI D63 (“Ripetuta sospensione per fattispecie diverse - Il servizio competente prolunga la sospensione in modo adeguato se nel periodo di osservazione detto servizio ha già avuto modo di emanare una decisione di sospensione. A tal fine deve essere considerato il comportamento dell’assicurato in generale. Spetta al servizio competente definire il prolungamento della sospensione nell’ambito della sua facoltà di apprezzamento e motivarlo mediante decisione. L'eventuale rinuncia al prolungamento della sospensione va parimenti motivata nella decisione”), in quanto il ricorrente è recidivo (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).
Dall’altro, in relazione alla penalità per il mese di agosto 2018 che:
" E’ stata applicata la sanzione minima prevista per la fattispecie oggetto della sanzione.
Prassi LADI ID/D79:
Ricerche di lavoro insufficienti durante il periodo di controllo:
1a volta: 3-4 giorni di sospensione;
2a volta: 5-9 giorni di sospensione;
3a volta: 10-19 giorni di sospensione;
4a volta: invio caso al servizio giuridico della Sezione del lavoro.
Nel presente caso la sanzione è stata diminuita da 6 giorni di sospensione (importo che considera la recidiva e la presenza di altre sanzioni per altri motivi) a 4 giorni tenendo in considerazione i giorni esenti dall’obbligo di controllo maturati (periodo 10.08.2018-17.08.2018).” (Doc. A inc. 38.2018.83)
Normalmente, in base alle direttive in vigore, e meglio alla Prassi LADI ID D79 riportata qui sopra, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione con proporzionali aumenti per i periodi successivi ex art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. consid. 2.5.).
Per quanto attiene al mese di luglio 2018, l’URC, come visto, ha indicato che è stata applicata la Prassi LADI D63, ossia la direttiva riguardante la ripetuta sospensione per fattispecie diverse (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).
Agli atti risulta una sospensione di 19 giorni inflitta con decisione del 13 agosto 2018 a causa di mancata partecipazione a una misura attiva assegnata l’11 giugno 2018 per il periodo 18 giugno – 27 luglio 2018 (cfr. doc. 163 inc. 38.2018.61) e una sospensione di 5 giorni stabilita con decisione del 30 agosto 2018, confermata dalla decisione su opposizione del 15 ottobre 2018, per non avere presenziato al colloquio del 10 agosto 2018 (cfr. doc. 230; 239 inc. 38.2018.83).
Le decisioni menzionate sono state emanate successivamente al mese di luglio 2018. Di conseguenza è dubbio il carattere educativo di tali provvedimenti (cfr. STCA 38.2005.9 del 14 aprile 2005 consid. 2.14.) ai fini della presente fattispecie.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).
L’entità di della sanzione di quattro giorni inflitta all’insorgente per le ricerche di lavoro insufficienti del mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.10.) corrisponde ancora, in ogni caso, al limite massimo per la prima sospensione in caso di non validi sforzi in un periodo di controllo (cfr. Prassi LADI ID/D79: “1a volta: 3-4 giorni di sospensione”).
Pertanto, tutto ben considerato, la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio 2018 è conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 10 settembre 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14. Relativamente alla sospensione di quattro giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2018 (cfr. doc. 247; A inc. 38.2018.83), va osservato che l’URC, nella commisurazione della stessa, ha tenuto conto, tra l’altro, della sanzione, sempre per insufficienti ricerche, relativa al mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.13.).
La relativa decisione formale è però stata emessa il 21 agosto 2018, per cui il carattere educativo può concernere solo il periodo successivo al 21 agosto 2018.
Inoltre giova ricordare che dal 10 al 17 agosto 2018 l’assicurato aveva maturato dei giorni di vacanza esenti da controllo (cfr. consid. 2.11.).
In simili condizioni, a mente del TCA, si giustifica una riduzione della sanzione da quattro a tre giorni di penalità, ossia cinque giorni di sospensione a seguito dei precedenti del ricorrente, in particolare della sanzione del 21 agosto 2018 per il mese di luglio 2018, diminuiti a tre giorni in virtù dei giorni di vacanza maturati dal 10 al 17 agosto 2018, nonché dei due mercoledì festivi del 1° e del 15 agosto 2018 (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.11.).
La decisione su opposizione del 21 novembre 2018 è, dunque, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia__________
Le cause 38.2018.61 e 38.2018.83 sono congiunte.
Il ricorso contro la decisione su opposizione del 10 settembre 2018, relativa al mese di luglio 2018, è respinto.
Il ricorso contro la decisione su opposizione del 21 novembre 2018 è parzialmente accolto e il provvedimento menzionato è modificato nel senso che l'assicurato, per il mese di agosto 2018, è sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti