Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.52
Entscheidungsdatum
05.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.52

rs

Lugano 5 novembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 luglio 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 luglio 2018 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 9 maggio 2018 (cfr. doc. 27) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2018, in quanto il medesimo detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della __________ presso la quale è stato alle dipendenze dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2018 (cfr. doc. B).

In particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che:

" (…)

  1. Nell’evenienza concreta emerge che l’opponente, nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione (1° maggio 2016 – 30 aprile 2018), ha svolto la sua attività lavorativa di consulente finanziario, per la spettabile __________, società della quale risultava essere socio e gerente con firma individuale e detentore dell’intero capitale sociale.

Dalla documentazione prodotta in sede di opposizione si è potuto evincere come l’opponente non ricopra la carica di liquidatore in seno alla società; nel contempo però, è ancora detentore dell’intero capitale sociale, per tale motivo ha tutt’ora potere decisionale in seno alla spettabile __________. (…)” (Doc. B)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 2 luglio 2018 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dall’8 maggio 2018, data in cui la società è stata messa in liquidazione.

A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:

" (…) Erroneamente l’CO 1 attribuisce al qui ricorrente ancora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo egli stesso ancora unico socio, nonostante la società sia ormai stata messa in liquidazione e quale liquidatore sia stato nominato un terzo.

Con l’inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori (art. 821° in relazione con l’art. 739 cpv. 2 CO). In particolare ad esempio l’assemblea soci non può più decidere i dividendi, le modifiche statutarie sono limitate alle esigenze della liquidazione, e non può nemmeno impartire istruzioni ai liquidatori. I liquidatori non necessitano neppure dell’autorizzazione da parte dell’assemblea soci per procedere alla vendita totale (v. Handbuch Schweizer Aktienrecht, pag. 1152, punto 89.15).

Visto quanto precede risulta del tutto fuori luogo assimilare la posizione del ricorrente a quella di un datore di lavoro per il solo fatto di essere ancora socio di una società in liquidazione, la cui liquidazione viene fatta da terzi, in quanto i suoi poteri sono per legge oltremodo limitati.

Nel caso concreto è dunque pacifico che con la messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore terzo, il ricorrente abbia definitivamente perso la sua posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro.

(…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 18 settembre 2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 27 settembre 2018 l’avv. RA 1 ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie e ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V + D-G).

1.5. La Cassa, l’8 ottobre 2018, ha comunicato di riconfermarsi integralmente con quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente abbia oppure no diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 8 maggio 2018.

Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26 Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278 segg., il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario.

In quell’occasione il TCA si è così espresso:

" (…) Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________, era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia “come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2017.50 del 21 agosto 2017; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.

2.2. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Questo principio è stato riconfermato nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015 la nostra Massima Istanza ha precisato che

" (…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt détinitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a défintivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidaiton de la societé, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid. 4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la sentenza 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza federale, in effetti, al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

In una sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TFA ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli organi della società viene limitato.

Di conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo, mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

In una sentenza C 210/03 del 16 giugno 2004, il Tribunale federale ha negato la rottura definitiva di tutti i legami con la società nel caso di un ricorrente che aveva perso alla fine di settembre 2001 la sua occupazione presso la Sagl, ma che è rimasto iscritto nel Registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale nella suddetta società.

Il TCA, con giudizio 38.2006.29 del 1° febbraio 2007, ha accolto un ricorso di un assicurato, socio e gerente di una Sagl costituita per gestire un esercizio pubblico, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità, sostenendo che dal 9 dicembre 2005 la fattispecie non presentava più un rischio di abuso. Gli atti sono stati rinviati alla Cassa affinché, se dati gli ulteriori presupposti, versasse all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste.

In tale evenienza, questa Corte ha costatato quanto segue:

" (…)

Il TCA rileva innanzitutto che la __________, il cui scopo sociale, come visto, è la gestione di un esercizio pubblico, è stata costituita nel mese di giugno 2003, ovvero poco prima dell’inizio della gestione del __________ di __________ da far risalire al mese di agosto-settembre 2003 (cfr. doc. 4, 8).

Inoltre il contratto di impiego dell’assicurato, quale gerente del __________, è stato sottoscritto il 3 luglio 2003, data che coincide con quella dell’iscrizione a RC della __________ (cfr. doc. 4; estratto RC).

Anche la sede della società, nel 2003 e fino al luglio 2006, era in __________ a __________, dove è sito il __________ menzionato.

Pertanto, allorché i dipendenti dell’esercizio pubblico sono stati licenziati con effetto dalla fine di settembre 2005 a causa di problemi economici e il locale è stato chiuso il 26 agosto 2005 (cfr. doc. 1, 3, 8, 14), lo scopo sociale della __________ non poteva più essere perseguito. La società non aveva conseguentemente l’opportunità di svolgere una propria attività.

Questa conclusione appare tanto più fondata se si considera che da un accertamento esperito da questa Corte pendente causa è emerso che il contratto di locazione tra i proprietari dello stabile dove è sito il __________ di __________, signori __________ e __________, e il ricorrente - concluso il 3 luglio 2003 con la clausola che era autorizzata la sublocazione alla __________ - è stato sciolto con effetto dal 23 settembre 2005, quando ha avuto luogo la riconsegna ai proprietari dei locali del ristorante.

La __________, pertanto, a decorrere dal 23 settembre 2005, nemmeno disponeva più dei locali dove eventualmente gestire un esercizio pubblico. (…)

L’assicurato, del resto, il 15 dicembre 2005, rispondendo a dei quesiti postigli dalla Cassa il 12 dicembre 2005 prima dell’emanazione della decisione formale del 22 dicembre 2005, ha indicato:

" l’__________ si occupava del __________ di . Il 26 agosto 2005 il ristorante ha cessato la sua attività, è stato chiuso e i contratti con il personale sono stati disdetti. La mia attività di gerente della società e del __________ è cessata con disdetta con effetto dal 30 settembre 2005 (copia in suo possesso). L’autorizzazione a gestire l’esercizio è stata revocata dall’ufficio permessi alla stessa data. L’ attualmente è inattiva e sarà messa in liquidazione quanto prima." (Doc. 8)

La società è stata effettivamente posta in scioglimento dal 4 luglio 2006 (cfr. estratto RC).

In simili condizioni, è evidente che l’assicurato non avrebbe più potuto essere riassunto quale gerente dell’esercizio pubblico di __________ dopo che il locale, non solo è stato chiuso, ma è stato pure riconsegnato ai proprietari dell’immobile che l’hanno dato in gestione a terzi già dal gennaio 2006.

Va altresì evidenziato che la società era in condizioni finanziarie tali (perdita da bilancio 2005 fr. 48'253.81; attivi liquidi fr. 11'233.55; cfr. doc. A3) da non permetterle neppure di considerare l’eventuale presa in gestione di un altro esercizio pubblico.”

In una sentenza 38.2015.28 del 7 luglio 2016 questo Tribunale, nel caso di un’assicurata che aveva lavorato come direttrice e contabile presso l’albergo di proprietà di suo marito fino al 31 dicembre 2014, ha stabilito che anche se la ditta era stata radiata solo il 9 aprile 2015 all’assicurata doveva essere riconosciuta il diritto alle indennità a partire dal 1° febbraio 2014 poiché l’Albergo non era più operativo essendo stato demolito e venduto nel gennaio 2014.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2018.46 del 20 settembre 2018; STCA 38.2016.60 dell’8 giugno 2017.

2.3. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il 18 febbraio 2016 RI 1, quale socio fondatore, ha fatto constare per atto pubblico al notaio avv. RA 1, presso la __________ di __________, la costituzione della società __________ (cfr. doc. 77), il cui scopo sociale è il seguente:

" L'attività di studio macro e microeconomico, la ricerca finanziaria, lo sviluppo di modelli di investimento, l'individuazione di prezzi di mercato e calcolo dei prezzi per strumenti finanziari composti, l'elaborazione di modelli a rischio di portafoglio, attività di inserimento dati in data base finanziari ed ogni attività amministrativa ed esecutiva connessa alle precedenti. È espressamente esclusa l'attività di gestione patrimoniale e/o la detenzione di averi di terzi a qualsiasi titolo. La società può partecipare ad altre imprese. Può esercitare ogni attività in relazione con lo scopo della società” (Doc. C; 79-80)

La società, dal 18 febbraio 2016, non è soggetta a revisione ordinaria e ha rinunciato a una revisione limitata (cfr. doc. C; 91).

Il capitale sociale di fr. 20'000.-- (20 quote da fr. 1'000.-- ciascuna) è detenuto interamente dall’assicurato (cfr. doc. 77; doc. C: estratto RC).

Dal febbraio 2016 all’aprile 2018 l’insorgente è stato iscritto a RC quale socio e gerente con firma individuale. In seguito e ancora attualmente egli è iscritto quale socio senza diritto di firma (cfr. doc. C; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Il ricorrente è stato alle dipendenze della Sagl dal 1° marzo 2016 con mansioni di consulenza e assistenza finanziaria. La retribuzione lorda ammontava a fr. 10'000.-- al mese per dodici mensilità (cfr. doc. 42).

Il rapporto di impiego è stato disdetto dalla società il 14 febbraio 2018 con effetto dal 30 aprile 2018 (cfr. doc. 41).

Il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento sono stati firmati, sia quale lavoratore che quale datore di lavoro, sempre da RI 1.

Il 23 febbraio 2018 l’insorgente si è annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° maggio 2018, dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 106).

La “Domanda d’indennità di disoccupazione” compilata il 20 marzo 2018 è pervenuta alla Cassa il 2 maggio 2018 (cfr. doc. 34-37).

La società è stata sciolta con decisione dell’assemblea dei soci dell’8 maggio 2018. Dal 9 (data giornale) / 15 (data FUSC) maggio 2018 a RC, dove fino a quel momento risultava soltanto l’iscrizione dell’assicurato, è iscritta, in qualità di liquidatrice, la __________ (cfr. doc. C).

Con decisione del 9 maggio 2018 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2018, in quanto il medesimo detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della __________ (cfr. doc. 27; consid.1.1.).

Il provvedimento del 9 maggio 2018 è stato confermato con decisione su opposizione del 2 luglio 2018 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

2.4. Il TCA, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato della Cassa che, con decisione del 9 maggio 2018, avallata dalla decisione su opposizione del 2 luglio 2018, ha negato all’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione debba essere tutelato.

In concreto, infatti, l’assicurato che ha fondato la __________ nel 2016, nonostante non fosse più gerente, continuava a detenere l’intero capitale sociale della ditta quale socio unico.

Al riguardo giova ribadire che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.1.) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

In casu esisteva un rischio di abuso, benché la liquidazione della Sagl non sia stata attribuita, nel maggio 2018, al ricorrente, bensì alla __________ (cfr. doc. C).

Da una parte, in effetti l’assicurato, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), quale unico socio della Sagl poteva in ogni momento revocare la nomina del liquidatore (cfr. art. 826 cpv. 2; 741 cpv. 2 CO)

Dall’altra, la società nemmeno presentava un particolare indebitamento, visto che il 25 settembre 2018 la __________ ha attestato che tutti i creditori sono stati liquidati e che nella settimana seguente avrebbe chiesto la cancellazione immediata della società e il riparto degli attivi ai soci (cfr. doc. G).

E’ comunque utile segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014; consid. 3.2.; STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

In simili condizioni, non era esclusa la possibilità per il ricorrente di decidere di perseguire nuovamente lo scopo sociale della __________.

La decisione su opposizione del 2 luglio 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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