Raccomandata
Incarto n. 38.2018.47
dc/sc
Lugano 16 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 giugno 2018 (cfr. doc. B) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 30 aprile 2018 (cfr. doc. C) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto ella non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
Nell'opposizione del 30 maggio 2018 l'opponente contesta le conclusioni della Cassa ribadendo di aver soddisfatto tutti i requisiti per essere posta al beneficio dell'indennità per insolvenza. Ribadisce inoltre come sia incomprensibile il riferimento effettuato dalla Cassa a precedenti datori di lavoro falliti e a indennità versate alla dipendente riconducibili allo stesso amministratore.
Agli atti non risultava che la Signora RI 1 avesse rivendicato formalmente il versamento degli arretrati salariali, motivo per cui il diritto è stato negato.
In sede d'opposizione la Signora RI 1, per il tramite del proprio legale, ha affermato come avesse sollecitato il pagamento dei salari arretrati tramite messaggistica.
La Cassa, in base a tutta la documentazione e agli elementi emersi in sede d'opposizione e per i motivi sopra menzionati, ritiene che la Signora RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti di ridurre, il danno previsto dall'art. 55 LADI. Non si comprende infatti per quale motivo, non avendo ricevuto il salario dal 01 giugno al 31 ottobre 2017, non sia intervenuta in maniera più incisiva a tutela dei suoi crediti salariali. Neanche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, avvenuta il 31 ottobre 2017, la Signora RI 1 ha intrapreso la rivendicazione formale e le vie esecutive.
Per quanto concerne il riferimento a precedenti società riconducibili allo stesso amministratore unico, per cui la qui opponente ha beneficiato in passato di indennità per insolvenza (la prima volta percependo indennità per insolvenza pari a CHF 6'845.25 e successivamente pari a CHF 22'608.15), la Cassa sottolinea come tale fatto avrebbe dovuto rendere più attenta la Signora RI 1 intervenendo fin da subito in maniera più incisiva nei confronti della società. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:
" (…) cercherò di spiegare come e perché sono in questa situazione, e di rispondere alle vostre osservazioni della pagina 4 riguardanti a quanto ho intrapreso per recuperare il credito:
Nonostante l'età (59 anni nel 2017) e quindi consapevole delle gravi difficoltà che avrei incontrato per trovare un nuovo posto di lavoro (infatti a oggi sono ancora senza lavoro), mortificata, impotente di risolvere le cose e rassegnata a non più credere a ciò che mi veniva promesso, per non peggiorare ulteriormente la situazione, ho preso coraggio e ho dato le dimissioni. Una causa di queste è il mancato pagamento degli stipendi e le vane promesse di pagamento mai mantenute.
Dopo le dimissioni ho continuato a telefonare al Sig. __________, su suggerimento dell'avv. __________, sollecitando il pagamento degli stipendi e sono riuscita a ridurre l'ammontare del debito, poi purtroppo la ditta __________ è fallita.
Allego, a conferma di quanto dichiarato sulle mie continue richieste verbali del versamento degli stipendi. la dichiarazione del Sig. __________.
Non è facile spiegare, e soprattutto in forma scritta, le motivazioni che mi hanno portata alla situazione in cui mi trovo, ma auspico di essere stata abbastanza esaustiva, non ho altre argomentazioni da sottoporvi, spero bastino queste e soprattutto che crediate nella mia buona fede.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28 agosto 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…) Nel presente caso la Signora RI 1 ha percepito il salario fino al 31 maggio 2017, mentre risultano scoperti i salari dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2017.
Agli atti non risulta che la qui ricorrente abbia rivendicato il versamento dei crediti salariali per iscritto o per vie esecutive. La Signora RI 1, nell'atto ricorsuale, conferma come abbia rivendicato le sue pretese telefonicamente. A tale proposito allega una dichiarazione sottoscritto dal Sig. __________, il quale attesta come la qui ricorrente abbia sollecitato telefonicamente più volte il versamento dei salari.
A mente della Cassa la Signora RI 1, viste le difficoltà ad ottenere i salari, avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva sia durante il rapporto di lavoro sia, in special modo, alla sua cessazione. Non si comprende infatti per quale motivo, non avendo ricevuto il salario dal 01 giugno 2017 al 31 ottobre 2017, non sia intervenuta in maniera più incisiva a tutela dei suoi crediti salariali.
Neanche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, avvenuta il 31 ottobre 2017, la Signora RI 1 ha intrapreso la rivendicazione formale e le vie esecutive.
La Signora RI 1 ha beneficiato in passato di indennità per insolvenza (la prima volta percependo indennità per insolvenza pari a CHF 6'845.25 e successivamente pari a CHF 22’608.15) di società riconducibili allo stesso amministratore unico: a mente della Cassa, questo fatto, avrebbe dovuto rendere più attenta la Signora RI 1 intervenendo fin da subito in maniera più incisiva nei confronti della società.
Orbene, alla luce del comportamento assunto dalla ricorrente, la Cassa ritiene che non ha adempiuto agli obblighi di ridurre il danno ex art. 55 LADI e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste. (…)” (Doc. IV)
1.4. Il 29 agosto 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage.”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.2. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta, dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha lavorato come impiegata d’ufficio a tempo pieno per la __________ dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2017 (cfr. doc. 3-4, doc. 12).
L’assicurata ha sciolto il contratto di lavoro in data 10 agosto 2017 rilevando:
" Con la presente inoltro regolare disdetta del contratto di lavoro con la vostra società. Il giorno 01.11.2017 mi riterrò libera da ogni impegno e obbligo.
I motivi di questa decisione sono il metodo di lavoro approssimativo e non comunicativo che non mi fa lavorare serenamente e i mancati versamenti degli stipendi (problemi già discussi a luglio 2016 con tante promesse che come sempre non sono state mantenute).
Entro il 30.10.2017 chiedo che mi siano pagati Fr. 19'870.-- per gli stipendi maturati fino al 31.07.2017, e puntualmente gli stipendi dei mesi seguenti, inoltre Fr. 7'020.-- di vacanze arretrate.
Se entro tale termine non riceverò l’intero ammontare delle somme richieste ricorrerò alle vie legali.
La presente vale quale messa in mora. (…)” (Doc. 38)
Il datore di lavoro è fallito il 23 gennaio 2018. Il 29 gennaio 2018 l’assicurata, per il tramite di un patrocinatore, ha chiesto alla Cassa di beneficiare di indennità per insolvenza per complessivi fr. 19'941.55 per salari non pagati da giugno a ottobre 2017 (cfr. doc. 11).
Al ricorso l’assicurata ha allegato una dichiarazione datata 10 luglio 2018 di __________ del seguente tenore:
" Io sottoscritto __________, amministratore della società __________, dichiaro che la Signora RI 1 dipendente della ditta __________ dal 01.05.2016 al 31.10.2017, mi ha sempre sollecitato verbalmente il pagamento degli stipendi (ogni 10 / 15 giorni) richieste alle quali ho sempre promesso di dare seguito e alle quali ho fatto fronte, per quanto mi è stato possibile, con versamenti di acconti ogni qualvolta la situazione finanziaria lo permetteva.” (Doc. A)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurata per ottenere quanto dovutole dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione.
Infatti dalla dichiarazione allegata di __________ emerge che l’assicurata, che ha iniziato la sua attività lavorativa il 1° maggio 2016, ha sempre sollecitato verbalmente il versamento degli stipendi (ogni 10/15 giorni) e che l’amministratore unico ha sempre promesso di dare seguito e ha fatto fronte per quanto gli era possibile, con versamenti di acconti ogni qualvolta la situazione finanziaria le permetteva.
In questa particolare situazione l’assicurata, che non ha più ricevuto il salario a partire dal mese di giugno 2017, nella lettera di disdetta del 10 agosto 2017 per il 31 ottobre 2017, non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere, attraverso una messa in mora, il versamento dei salari di giugno e luglio fino al 31 ottobre 2017 e quella di agosto, settembre e ottobre da pagare puntualmente, ma avrebbe dovuto agire in maniera più incisiva facendo spiccare a quel momento un precetto esecutivo per i salari arretrati.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che lo stesso amministratore unico era a capo di altre due ditte (la __________ e la __________) presso la quale ha lavorato la ricorrente ricevendo dalla Cassa fr. 6'845.25, rispettivamente fr. 22’608.15 a titolo di indennità per insolvenza (cfr. doc. C, doc. 2; STCA 38.2018.5 del 7 maggio 2018).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
In tale contesto si ricorda infine che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015;STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
La decisione su opposizione del 18 giugno 2018 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti