Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.45
Entscheidungsdatum
31.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.45

dc/gm

Lugano 31 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 luglio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 giugno 2018 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2017 (3° termine quadro per la riscossione), con disponibilità all’80% e alla ricerca di un impiego quale ausiliaria di pulizia e cameriera ai piani.

1.2. Con decisione su opposizione del 21 giugno 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2018 (cfr. Doc. 5) con la quale ha sospeso l’assicurata per 1 giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere tempestivamente comunicato all’URC il reperimento di una nuova occupazione (cfr. Doc. B1).

Dalla richiesta di giustificazione del 19 dicembre 2017 risulta infatti che un contratto di lavoro è stato stipulato con l’__________ il 5 dicembre 2017, ma è stato fatto pervenire solo il 19 dicembre 2017 (cfr. Doc. B2 e doc. 1).

L’amministrazione ha così motivato la sanzione:

" (…)

Dall’esame della documentazione agli atti, abbiamo rilevato che quanto scritto dal personale di sportello durante l’”autorizzazione controllo allo sportello” non corrisponde a quanto affermato dalla signora RI 1; sul documento vi è indicato unicamente che l’assicurata si è presentata il 13.12.2017 alle ore 09:30 e ha comunicato di essere nuovamente abile al lavoro dal 13.12.2017.

Si constata inoltre che il contratto con l’__________ ha inizio il 01.12.2017 ed è stato sottoscritto il 05.12.2018 (recte: 2017) e consegnato ai nostri servizi solo il 19.12.2017.

Da quanto rilevato l’assicurata era quindi in possesso dell’informazione già il 05.12.2017, informazione questa che avrebbe dovuto trasmettere immediatamente alla sua consulente. (…)” (cfr. Doc. 7)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:

" (…)

La consulente __________ è stata sempre a conoscenza di tutti passi che stavo svolgendo con le mamme diurne, anzi ne era già a conoscenza quando ancora era solo UN'IDEA.

lo firmai il contratto il 05.12.2017, luogo a casa mia, con le collaboratrici dell'associazione, soltanto che lo stesso giorno loro si PORTARONO dietro il contratto per farlo firmare dai capi/superiori.

Il contratto me lo consegnarono più o meno due settimane dopo!

Perciò il contratto affinché non fosse firmato dei superiori dell'associazione mamme diurne NON ERA VALIDO!

Tra la fine di novembre e l'iniziare delle prime settimane dicembre ero in malattia (tra l'altro in malattia per colpa dei consulenti che la URC possiede, che invece di aiutare le persone le portano sulla via della disperazione).

Il 13.12.2017 il primo giorno del finire della mia malattia dovevo presentarmi allo sportello, ho fatto una domanda all'individuo che era presente allo sportello a servire quel giorno, "Ho firmato un contratto con le __________ però se lo sono portate dietro per farlo firmare da un superiore, tra l'altro vado questo pomeriggio vado a firmarne un altro perciò che devo fare?" la signora rispose " Quando lei riceverà il contratto firmato da loro c'è lo invii per posta" di conseguenza appena mi arrivò lo inviai per posta come disse la signora, perciò se il contratto fu consegnato al 19.12.2017 NON È COLPA MIA ma bensì dell'__________ che ci ha messo così tanto a consegnarlo (posso avere ancelle prove se desiderate).

Anche se avessi fatto una copia del contratto solo con la mia firma, a cosa servirebbe? È conoscendo l'atteggiamento di alcune consulenti mi sarebbe stato detto ."MA A COSA MI SERVE UN CONTRATTÓ FAMATO SOLO DA LEI? NON SERVE A NIENTE". (…)” (cfr. Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 24 luglio 2018 l’URC di __________ chiede di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In data 19 dicembre 2017 l'assicurata ha fatto pervenire all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) il contratto di lavoro valido dal 1.12.2017 sottoscritto il 5.12.2017 con l'__________ (doc. 1).

L'assicurata in data 22.06.2018 ha ottenuto la certificazione sulla formazione svolta online rispetto a "diritti e doveri" e "prestazioni e scadenze" (doc. 2) (formazione nella quale vengono ripresi i diritti e gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione e sottolineati i termini e le scadenze da rispettare) e a complemento d'informazione nel corso degli incontri di consulenza ha ricevuto delle istruzioni chiare in merito all'obbligo d'informazione e di rispetto delle istruzioni.

(…).

Nel caso concreto, l'assicurata chiede che la decisione di sospensione di 1 giorno per mancato rispetto delle istruzioni e violazione dell'obbligo d'informare venga rivista in quanto:

"...la penalità di un giorno sia totalmente fuori luogo, poiché tutto ciò che è accaduto è stata una REAZIONE A CATENA di un lavoro mal svolto".

Dall'esame della documentazione agli atti, abbiamo rilevato delle discrepanze, infatti quanto scritto dal personale di sportello durante "l'autorizzazione controllo allo sportello" (sul documento in questione i funzionari amministrativi rilevano le informazioni importanti trasmesse dagli assicurati che si presentano allo sportello) (doc. 8) non corrisponde a quanto affermato dalla signora RI 1, sul documento vi è indicato unicamente che l'assicurata si è presentata il 13.12.2017 alle 09:30 e ha comunicato di essere nuovamente abile al lavoro a partire dal 13.12.2017.

Si rileva inoltre che il contratto con l'__________ ha inizio l’1.12.2017 (doc. 1), data in cui l'assicurata era ancora inabile nella misura del 100% per malattia (doc. 9) ed è stato sottoscritto il 05.12.2018 (recte: 2017) e consegnato ai nostri servizi il 19.12.2017.

Da quanto rilevato l'assicurata era quindi in possesso dell'informazione già il 05.12.2017, notizia che avrebbe dovuto trasmettere immediatamente alla sua consulente indipendentemente dal fatto che il documento fosse o meno sottoscritto da parte del datore di lavoro.

A seguito di una nostra ulteriore verifica è stata consegnata solo il 22.01.2018 una certificazione che attesta che l'assicurata ha iniziato la sua attività solo in gennaio (doc. 10).

Si è ritenuto di confermare la sospensione di 1 giorno in quanto malgrado quanto indicato dalla signora RI 1, l'assicurata da quanto risulta ai nostri atti non ha provveduto ad informare telefonicamente o via e-mail la sua consulente in merito alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 05.12.2017.

Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni sollevate dalla signora RI 1 qui di seguito riportiamo le nostre considerazioni:

  • "...ero in malattia (tra l'altro in malattia per colpa delle consulenti che la URC possiede, che invece di aiutare le persone le portano sulla via della disperazione)."

L'iscrizione dell'assicurata in disoccupazione è avvenuta presentando un'inabilità lavorativa nella misura del 100% dal 14.10.2016 con successivi certificati medici che ne attestavano l'inabilità (doc. 11).

Durante i vari incontri di consulenza la consulente di riferimento, signora __________, si è adoperata affinché l'assicurata potesse ottenere le sue indennità raccogliendo informazioni presso l'assicurazione perdita di guadagno e la cassa disoccupazione (doc. 12).

Vi è stato inoltre un cambio consulente (la signora __________ generalmente termina alle 17:00) per permettere all'assicurata di non perdere ore di lavoro e favorire la pianificazione dei tre guadagni intermedi che sta svolgendo; appuntamenti fissati i martedì alle 17:30 (fuori dagli orari di blocco definiti nella nostra organizzazione interna) in quanto unico momento favorevole per la signora RI 1 (doc. 13).

  • "Tra l'altro due volte (__________ e __________) mi hanno minacciata di penalità (una per e-mail e l'altra verbalmente tramite telefono) di non aver consegnato dei documenti,..."

La signora RI 1 ha ricevuto le informazioni in merito alle conseguenze del non rispetto delle istruzioni come da nostro obbligo in quanto previsto dall'art. 27 LPGA; informazione questa che è stata interpretata dall'assicurata come una minaccia.

  • "Come mai la signora __________ aveva detto in un colloquio che questa penalizzazione di un giorno mi sarebbe stata restituita, ma non è andata così?"

Alla signora RI 1 è stato comunicato che si sarebbe esaminata la documentazione e se quanto rilevato e comprovato dagli atti in nostro possesso fosse stato in linea con la sua rivendicazione, l'opposizione sarebbe stata accolta.

  • "Da diversi mesi sono iscritta in disoccupazione ma non percepisco un soldo perché lavoro, devo svolgere 12 ricerche al mese nonostante quasi sempre lavorando così tante ore quasi non trovo il tempo di farmi la doccia, lo spiegai alla consulente ma lei mi risposte che devo farle,..."

Non avendo percepito indennità di disoccupazione per due mesi (doc. 14), alla signora RI 1 è stato consigliato di annullare la sua iscrizione in disoccupazione, l'assicurata ha dichiarato che per una sua sicurezza finanziaria desiderava restare iscritta, a seguito della sua decisione è stata informata che ai sensi della legge avrebbe dovuto quindi continuare ad effettuare delle ricerche di lavoro tali da permetterle di trovare un'occupazione con contratto a carattere indeterminato con l'obiettivo di uscire definitivamente dalla sua situazione lavorativa precaria. (…)” (cfr. Doc. V)

1.5. Il 26 luglio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di prova (cfr. Doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

In diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 LADI la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità.

Nella decisione 126 V 520 il TF ha osservato che la sospensione dal diritto all’indennità secondo l’art. 30 LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all’art. 8 cpv.1 LADI. Con la negazione dell’idoneità al collocamento a partire dal 1° luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all’indennità di disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione. Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1 luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei mesi. In effetti, l’obiettivo della sospensione è la partecipazione dell’assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno causato un danno al quale dovrebbe partecipare.

Con decisione 8C_951/2011 del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui all’art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile dell’assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare.

Il dovere di informare deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 320, sottolinea che :

" (…)

76 Il y a violation de l’obligation de renseigner lorsque l’assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles d’avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s’abstient de répondre aux questions posées par l’ORP dans le cadre de ses attributions légales. (…)”

2.4. Nella presente fattispecie il Contratto di lavoro è stato firmato dall’assicurata il 5 dicembre 2017 presso il suo domicilio a __________. Esso prevedeva l’inizio dell’attività per il 1° dicembre 2017 e cioè a un momento in cui l’assicurata era ancora inabile al lavoro (cfr. Doc. 9). Anche per questo motivo l’assicurata avrebbe dovuto fornire immediatamente tale comunicazione alla propria consulente del personale, tanto più che già nel corso del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2017 figurava l’indicazione secondo cui “la trattativa e discussione con __________, procede bene” (cfr. Doc. 12, pag. 2) e, che il colloquio di consulenza del 17 novembre 2017 era stato rinviato (cfr. Doc. 13).

La ricorrente lo ha fatto invece unicamente il 19 dicembre 2017 (cfr. Doc. 1) dopo avere comunicato, allo sportello dell’URC di __________ il 13 dicembre 2017, soltanto di essere nuovamente abile al lavoro da quel giorno.

In simili condizioni la decisione su opposizione del 21 giugno 2018, con la quale l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha inflitto a RI 1 un giorno di sospensione per colpa lieve (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015) deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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