Raccomandata
Incarto n. 38.2018.34
rs
Lugano 22 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 aprile 2018 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 20 settembre 2017 (cfr. doc. 98) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei suoi crediti salariali.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) Nel presente caso, l’opponente ha iniziato la propria attività lavorativa in data 01 gennaio 2016, non percependo il salario contrattualmente convenuto dal mese di aprile 2016: ha proceduto a tutelare i suoi interessi salariali con limitati scritti e/o mail. In data 15 febbraio 2017 ha inoltrato un secondo scritto alla società e nel contempo un’istanza di sequestro presso la Pretura, in seguito respinta. In data 20 aprile 2017 ha inoltrato le dimissioni con effetto immediato: nel contempo, in data 31 maggio 2017, ha presentato istanza di fallimento senza preventiva esecuzione, causa stralciata in data 28 giugno 2017 per mancato anticipo spese.
Il Sig. RI 1 non ha percepito il salario per il periodo lavorativo dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2017, pertanto per ben 13 mesi. Durante il rapporto di lavoro ha proceduto a sporadici solleciti, per cui mal si comprende il motivo per cui non sia intervenuto in maniera più incisiva. Dal mail datato 23 agosto 2016 da parte dell’opponente ai responsabili, nella prima frase, si rileva “Carissimi __________, ma mi state tirando in giro veramente???....”. Appariva già allora chiaro, al Sig. RI 1, la difficoltà ad ottenere il percepimento dei salari arretrati. Oltre a ciò l’opponente era pure a conoscenza del fatto che la società non corrispondeva neanche le pigioni concernenti gli uffici, motivo per cui appariva chiara la situazione finanziaria dell’azienda.
A mente della Cassa, non avendo ricevuto il salario per un periodo così lungo, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, il 14 maggio 2018, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. VII).
Questa Corte, vista l’indicazione contenuta nell’impugnativa dove l’insorgente ha chiesto “espressamente di secretare parte del testo in arrivo”, il 17 maggio 2018 gli ha fissato un termine di cinque giorni per comunicare se il Giudice poteva procedere alla trasmissione della copia del ricorso (integrale) alla Cassa per la risposta di causa (art. 5 Lptca) oppure, in caso di risposta negativa, per inviare un’ulteriore versione del ricorso priva dei passaggi da lui giudicati sensibili (cfr. doc. II).
Con scritto del 27 giugno 2018 l’assicurato ha indicato che entro il 29 giugno 2018 avrebbe fatto avere “il testo corretto del ricorso che non può e non deve essere prodotto in quella forma datata 10.5.18/14/15.5.18” (cfr. doc. III).
1.3. Il 18 luglio 2018 questo Tribunale ha sollecitato l’evasione della propria richiesta del 17 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2.) entro il termine di cinque giorni, precisando che, nel caso in cui l’assicurato non avesse proceduto in tal senso, rispettivamente non avesse ritirato il suo ricorso del 14 maggio 2018, avrebbe dovuto trasmettere quest’ultimo, nella sua versione pervenuta il 15 maggio 2018, alla Cassa per la risposta di causa ai sensi dell’art. 5 Lptca (cfr. doc. IV).
1.4. Il TCA, il 29 agosto 2018, dopo aver rilevato, da una parte, che il sollecito del 18 luglio 2018 era stato ritirato alla Posta il 21 luglio 2018, dall’altra, che malgrado il tempo trascorso l’assicurato non avesse ancora trasmesso al TCA una nuova versione del ricorso del 14 maggio 2018, ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca, un ultimo termine di dieci giorni per inviare il testo del ricorso privo dei passaggi da “secretare”, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dell’impugnativa (cfr. doc. V).
1.5. Il 20 settembre 2018 RI 1 ha consegnato brevi manu presso la cancelleria del TCA una nuova versione del suo ricorso del 14 maggio 2018 contro la decisione su opposizione del 12 aprile 2018 (cfr. doc. VI).
Nell’impugnativa il medesimo ha chiesto l’assegnazione di indennità per insolvenza, facendo valere, in particolare, di avere sempre sollecitato la direzione commerciale, quella amministrativa, i contabili e l’amministratore unico a versargli gli stipendi. Egli ha precisato di averlo fatto, però, tramite messaggi di posta elettronica che non sono più rintracciabili, in quanto il dominio è stato chiuso per mancato pagamento della relativa tassa.
L’insorgente ha altresì affermato di avere scritto biglietti tutti i giorni lasciati sulle scrivanie dei capi.
Il ricorrente ha poi addotto di essere stato obbligato a restare presso quel posto di lavoro, poiché in caso contrario la società avrebbe dovuto chiudere.
Il medesimo ha, poi, asserito di non aver fatto emettere un precetto esecutivo per il motivo che usava i soldi necessari a tal fine per mangiare e che l’amministratore unico gli aveva detto che sarebbe stato pagato quando sarebbero arrivati i soldi connessi alla conclusione di alcuni affari.
L’assicurato ha dichiarato di essersi in ogni caso adoperato in tutto e per tutto, mettendo in mora il datore di lavoro nel febbraio 2017, inoltrando alla Pretura un’istanza di sequestro e un’istanza per mercedi e salari.
Egli ritiene, infine, che vada tenuto conto anche di un aspetto di disparità di trattamento, visto che due sue colleghe avrebbero ricevuto le indennità proprio con il suo aiuto per l’avvio delle pratiche necessarie (cfr. doc. VI1).
1.6. Nella sua risposta del 5 ottobre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso avvalendosi sostanzialmente dei medesimi argomenti esposti nel provvedimento impugnato (cfr. doc. VIII).
1.7. L’8 ottobre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IX).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
In ordine
2.1. Il TCA ritiene innanzitutto utile rilevare che la trasmissione della risposta di causa al ricorrente con l’assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, ai sensi dell’art. 9 Lptca (“L’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati”), è avvenuta da parte del presidente di questo Tribunale tramite invio raccomandato dell’8 ottobre 2018 (cfr. doc. IX).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
2.2. Nella presente vertenza dal tracciamento dell’invio emerge che la raccomandata relativa all’assegnazione del termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova dell’8 ottobre 2018 (cfr. doc. IX; consid. 1.7.) è stata spedita il medesimo giorno (www.service.post.ch/EasyTrack).
Il 9 ottobre 2018 è stato inserito nella casella postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr. Condizioni generali “Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg: “Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati entro sette giorni”).
Il 12 ottobre 2018 l’insorgente ha inoltrato l’ordine di prolungare il termine di ritiro e la scadenza del termine è stata prorogata fino al 30 novembre 2018.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.1.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione fittizia non può essere prolungato.
ll Tribunale federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
In proposito cfr. anche STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018 riguardante peraltro il ricorrente.
Nel caso di specie l’insorgente, inoltre, avendo pendente davanti al TCA una vertenza con la Cassa riguardo al diniego del diritto all’indennità per insolvenza, doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
La lettera raccomandata relativa all’assegnazione del termine di dieci giorni per presentare nuove prove dell’8 ottobre 2018 può, pertanto, essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza decorsi dal 10 ottobre 2018, ossia martedì 16 ottobre 2018.
Il termine di dieci giorni ha, quindi, iniziato a decorrere il 17 ottobre 2018 ed è scaduto venerdì 26 ottobre 2018.
Questa Corte può, di conseguenza, emettere il presente giudizio senza dovere attendere la scadenza, al 30 novembre 2018, del termine di giacenza presso l’Ufficio postale di __________ della raccomandata concernente l’assegnazione di un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova prolungato dalla Posta su richiesta dell’insorgente formulata il 12 ottobre 2018, e meglio successivamente al deposito nella sua buca delle lettere dell’avviso della raccomandata dell’8 ottobre 2018 avvenuto il 9 ottobre 2018.
Il TCA, del resto, ha agito conformemente all’art. 9 Lptca (cfr. consid. 2.1.) e l’assicurato è stato messo nella condizione di prendere conoscenza della risposta di causa e di esprimersi al riguardo in ossequio del suo diritto di essere sentito (cfr. STF 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018).
Giova, infine, rilevare che i documenti già presenti agli atti, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne le condizioni per poter beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.), consentono TCA di emanare il proprio giudizio.
L’assunzione di eventuali altre prove non potrebbe, in concreto, mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Conformemente alla costante giurisprudenza, infatti, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».)
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.5. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato come assistente alla direzione generale a tempo pieno per la __________ dal 1° gennaio 2016. La sua retribuzione ammontava a fr. 6'000.-- lordi al mese per dodici mensilità (cfr. doc. 114; 107; 127).
L’assicurato ha percepito lo stipendio fino al mese di marzo 2016 (cfr. doc. 38; A).
In un messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2016 indirizzato al capocontabile, __________, e all’ex amministratore unico della SA e amministrato de facto, __________ (cfr. doc. 41) l’insorgente ha scritto, segnatamente, quanto segue:
" (…) ma mi state prendendo in giro veramente???
Ieri tu e __________ mi hai fatto una testa tanta di venire in Ufficio che c’è tantissimo da fare, io ti ho rassicurato che essendo nel pieno del trasloco sarei venuto certamente oggi, ovvero martedì e quando sono arrivato, nessuno mi ha risposto, nessuno mi ha aperto, la serratura è stata cambiata!!!
(…) E TU __________, ti sei raccomandato tanto di esserci il 23 che era giorno di pagamento, e non mi rispondi più neppure al telefono!!! (…)”
(Doc. 44)
Con lettera del 7 ottobre 2016 a __________ il ricorrente ha evidenziato di essere da mesi in attesa del pagamento del salario e che si sarebbe annunciato all’Ufficio dei fallimenti di __________ per percepire l’indennità per insolvenza (cfr. doc. 41).
In un seguente messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2016 a __________ e a __________ l’assicurato ha indicato, da una parte, che non era stato risposto alla sua proposta di sospensione temporanea della collaborazione.
Dall’altra, che:
" (…) a distanza di mesi e mesi che sento sempre ripetere le medesime parole, è a stento che ci si riesca ancora a credere se x Natale si vedano o no i salari pagati, per cui mi aspetto da Te __________ caro, una concreta risposta (…)” (Doc. 46 segg.)
Dallo scritto del 31 ottobre 2016 (“Diffida e messa in mora”) dell’insorgente inviato a __________ tramite posta elettronica risulta, poi, in particolare:
" (…) Ora, stante così le cose, le offro un’ulteriore possibilità, diffidandola a versarmi almeno fr. 35'000.-, ovvero la metà di quanto reputo mi spetti, entro 5 (cinque) giorni. Infatti, se Lei o chi per Lei, non mi avrete versato quanto di mia spettanza, sarò per forza di cose costretto a dare le mie regolari e formali dimissioni, per colpa grave!
(…)” (Doc. 123)
Il 15 febbraio 2017 l’assicurato ha inviato alla __________ una raccomandata “quale messa in mora per tutti gli arretrati salari vantati dal sottoscritto ed ancora non incassati”, precisando:
" (…) con questa mia vi esorto a versarmi tutto quanto mi è dovuto (vedi scritti precedenti e relative buste paga) sul mio Conto corrente Bancario già in Vs/possesso entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.
Questo mio ultimo scritto nei Vs/confronti, vale anch’esso come tutti i miei precedenti, quale messa in mora secondo il CO Svizzero attualmente in vigore e relativo auto-licenziamento in tronco. (…)” (Doc. 126)
Il ricorrente, il 15 febbraio 2017, ha pure inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di sequestro urgente super cautelativo nei confronti della __________ (cfr. doc. 128).
Il 16 febbraio 2017 il Pretore della Giurisdizione di __________, che ha rilevato che l’istanza non conteneva un’esplicita domanda di giudizio, in particolare l’ammontare del credito da garantire mediante sequestro e la designazione precisa dei beni da sequestrare, ha respinto tale istanza nella misura in cui era ricevibile, motivando come segue:
" (…) in ogni caso la domanda, anche laddove per avventura ricevibile, andrebbe respinta, poiché non risulta esistere alcun caso di sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF, né il richiedente ne allega uno; quanto ad altre misure cautelari, trattandosi di pagamenti in denaro, le stesse non possono entrare in linea di conto, la questione essendo trattata in modo esaustivo nella LEF (…)” (Doc. 129)
L’11 aprile 2017 l’insorgente ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza salari e mercedi nei confronti della __________ con oggetto “Sequestro prudenziale e super cautelativo”. Il petitum risulta del seguente tenore:
" (…) L’istanza sia accolta in ordine.
Se ciò non fosse, ovverosia questa Pretura dovesse ritenere che l’istanza sia ad essa poco chiara e/o non presentata nelle dovute forme, venga ordinata da questa lodevole Pretura la nomina ufficiale di un legale a spese totali della Pretura stessa.
Vengano concessi tempi idonei per presentare l’adeguata istanza, tenuto debitamente conto delle vacanze Pasquali, per meglio istruire l’intera istanza qui presente.
Se del caso, ci consigli spassionatamente se deve e se si può creare una CLASS ACTION ad hoc, per meglio individuare le responsabilità degli accusati, valutando anche secondo scienza e coscienza le dovute fattispecie occorse. (…)” (Doc. B3)
L’assicurato ha sciolto il contratto di lavoro in data 20 aprile 2017, rilevando:
" (…) con la presente inoltro le mie dimissioni in tronco con effetto immediato per i gravi motivi noti da tempo ed emergenti dalla corrispondenza intercorsa, in particolare lamento il mancato pagamento dei salari arretrati.
Rivendico il pagamento immediato di detti arretrati, almeno sei mesi pari fr. 36'000.--, con pagamento di tutti i relativi oneri sociali di legge. (…)” (Doc. 127)
Con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 5 luglio 2017 è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento (art. 713b cpv. 1 cfr. 3 CO; cfr. doc. 112).
La procedura di fallimento è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________ del 25 agosto 2017 e la __________ in liquidazione è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. FUSC __________2018 del __________ 2018).
Il 27 luglio 2017 l’insorgente ha chiesto alla Cassa di beneficiare di indennità per insolvenza per complessivi fr. 24'000.-- per salari non pagati da gennaio ad aprile 2017 (cfr. doc. 107-108).
Con decisione del 20 settembre 2017 la parte resistente ha respinto la domanda d’indennità per insolvenza dell’assicurato, in quanto egli non ha rispettato l’obbligo di ridurre il danno, non avendo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei suoi crediti salariali (cfr. doc. 98).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2018 (cfr. doc. A).
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Lasciando trascorrere un periodo di circa un anno, dopo aver ricevuto l’ultimo salario nel marzo 2016, prima di interrompere l’attività lavorativa nell’aprile 2017 (cfr. doc. 127) senza far spiccare alcun precetto esecutivo e inoltrando un’istanza per mercedi e salari soltanto l’11 aprile 2017, peraltro limitandosi a chiedere che venisse accolta in ordine e gli fossero concessi tempi idonei per presentare l’adeguata istanza (cfr. doc. B3; consid. 2.5.), l’assicurato ha commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; DLA 2010 pag. 46; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2010.21 del 30 giugno 2010).
In particolare va sottolineata la circostanza che l’insorgente ha lavorato per la __________ per soli sedici mesi e durante questo lasso di tempo è stato correttamente retribuito unicamente nei primi tre mesi.
Anche le lamentele in relazione al mancato pagamento dei salari e i solleciti con fissazione di termini per il versamento degli stipendi comprovati risultano formulati per iscritto al datore di lavoro soltanto nei mesi di agosto 2016 (cinque mesi dopo il primo mese in cui l’assicurato non è stato retribuito) e febbraio 2017. Allo spirare dei termini stabiliti in particolare nelle lettere del 31 ottobre 2016 e del 15 febbraio 2017, il ricorrente non ha d’altronde dato le dimissioni ventilate negli scritti menzionati, bensì ha ancora atteso fino al 20 aprile 2017 (cfr. consid. 2.5.).
Visto oltretutto che dal messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2016 si evince che già in quel mese l’assicurato si stava rendendo conto di venire preso in giro dal datore di lavoro in merito alla corresponsione degli stipendi (cfr. doc. 44; consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto rivendicare più incisivamente e celermente le proprie pretese salariali.
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Nel caso concreto l’insorgente, per molti mesi, ha invece dato credito, nonostante tutto, alle promesse, non mantenute, del suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 39; 50).
Per quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato non ha proceduto a far spiccare un precetto esecutivo “perché usavo quei soldi per mangiare” (cfr. doc. VI1; consid.1.5.), è utile evidenziare che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante rispetto all’entità del credito da far valere.
Il costo varia, in effetti, a seconda del valore del credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo; STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018 consid. 2.5.).
2.7. L’assicurato ha chiesto di essere sentito personalmente (cfr. doc. VI1).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente domandato di essere sentito.
Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del resto la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio giudizio (cfr. consid. 2.2. in fine), di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
2.8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 12 aprile 2017 deve essere confermata.
2.9. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. VI1).
Per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria, va rilevato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
L’insorgente non può, poi, beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato
In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
L’assicurato, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2. riguardante il ricorrente medesimo, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018, citata al consid. 2.2.; STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti