Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.31
Entscheidungsdatum
12.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.31

rs

Lugano 12 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 6 ottobre 2017 (cfr. doc. 50) con la quale ha modificato da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.-- il guadagno assicurato di RI 1, iscritto in disoccupazione dal 1° marzo 2017, e gli ha chiesto la restituzione di fr. 13'686.75, in quanto da alcune verifiche è emerso che dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2017 non è stata svolta attività lavorativa presso il __________ di __________ e che l’aumento contrattuale dello stipendio da agosto 2016 da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima non risulta validamente giustificato.

Conseguentemente è pure stato ridotto il periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12 giorni, con relativa diminuzione da 400 a 260 del numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato.

La Cassa, nella decisione su opposizione, si è in particolare così espressa:

" (…) Nella fattispecie, contemporaneamente alla disdetta di locazione del Ristorante da parte della __________ e la vendita parziale dell'inventario in agosto 2016, vi è stato il raddoppio dello stipendio da parte della __________ a favore dell'assicurato. Questo aumento è stato giustificato con il fatto che il cuoco era stato licenziato (sempre lo stesso periodo) ed il Sig. RI 1 doveva svolgere ulteriori mansioni, oltre quella da gerente. Esattamente quali non è dato a sapere, considerato che con il licenziamento del cuoco, in data 30.09.2016 è stata chiusa anche la cucina.

(…)

Considerato che la Sig.ra RI 1 si occupava della parte amministrativa (segretaria - vedi "Rapporto di

Segnalazione" dell'11 agosto 2017 della Sezione del Lavoro - Ufficio giuridico di Bellinzona), la cucina era chiusa, il cuoco era stato licenziato, era rimasto aperto presumibilmente solo il bar. Com'era possibile cucinare con la cucina chiusa ed il Sig. RI 1 risultava essere presumibilmente unico dipendente?

L'assicurato continua a sostenere che fosse rimasto aperto unicamente il bar, nonostante lui sia stato inabile:

  • Dal 17.12.2016 al 16.1.2017 al 100% per infortunio;

  • Dal 23.1.2017 al 6.2.2017 al 100%; per malattia;

  • Dal 13.2.2017 al 1.3.2017 al 100% per infortunio.

Inoltre, lo stesso ha comunicato, tramite messaggio elettronico, in data 2 febbraio 2017 al Sig. __________, responsabile __________ di __________, che: "( .... ) Egregi signori, con la presente vi comunico che il ristorante __________ a __________ è chiuso per malattia. Inoltre vi annuncio la chiusura definitiva dell'esercizio per il 1. Marzo 2017. Distinti saluti. Il gerente RI 1-Via __________ - __________."

Come poteva essere aperto il bar __________ di __________, dal mese di dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, con le diverse inabilità lavorative avute dall'assicurato e la sua conferma di chiusura sopra citata?

Inoltre, le fatture riportano importi esigui di ordinazioni per il bar/ristorante e la vendita parziale dell'inventario è un evidente segnale di desiderio di chiusura dell'esercizio stesso.

L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante legale. ha allegato all'atto di opposizione alcune testimonianze scritte che descrivono feste di compleanno; una persona ha dichiarato che veniva per mangiare in questo ristorante fino a fine dicembre 2016; altri di avere visto il sig. RI 1 lavorare fino a fine dicembre 2016 ed alcuni fino a febbraio 2017.

Queste testimonianze sono in discordanza con le inabilità lavorative del gerente sopra citate; inoltre le fatture negli ultimi mesi erano con importi esigui, sintomo di ordinazioni ridottissime per un esercizio pubblico; infine un dettaglio molto importante risulta essere il licenziamento del cuoco con la conseguente chiusura della cucina in quanto chiaramente sprovvista di personale.

Come poteva l'assicurato cucinare per tante persone (vedi testimonianze scritte), organizzare feste di compleanno, ecc... con la situazione del personale sopra descritta?

Inoltre vi è il rapporto di Polizia __________, che conferma che il ristorante __________ risultava chiuso dal mese di novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai rubricati. Infatti, il comune di __________ verte nei loro confronti una tassa per I’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai saldato. Le ronde giornaliere, si legge nella stessa dichiarazione, hanno constatato quanto sopra ribadito. (…)” (Doc. B)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 RI 1, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e l’erogazione di indennità di disoccupazione calcolate su un guadagno assicurato di fr. 8'667.-- per un periodo di 400 giorni (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha addotto quanto segue:

" (…) Per l’aumento di stipendio a CHF 8'000.--, l'opponente rinvia in particolare alla "proposta prolungamento contratto" del 20 luglio 2016, sottoscritto dal gerente di __________, signor __________

Prove: doc. D.

v. Il ricorrente fa inoltre rilevare che si occupava lui stesso del servizio di cucina, in sostituzione del cuoco licenziato, in maniera più semplificata (piatti freddi, piatti caldi semplici, ecc.) e il locale è stato chiuso dal 1. al 14 novembre 2016.

vi. Per ciò che riguarda l'attività del Ristorante __________, contrariamente alla posizione della Cassa, il ricorrente produce il rilascio dell'autorizzazione alla gerenza con cambio da attività stagionale ad annuale nonché la lettera del 9 febbraio 2017 della Sezione polizia amministrativa, dalla quale si evince che il ristorante sarebbe rimasto in attività almeno fino al 28 febbraio 2017.

Prove: autorizzazione alla gerenza del 17 ottobre 2016 (doc. E);

richiesta cambio autorizzazione del 7 ottobre 2016 (doc. E1);

lettera della Sezione polizia amministrativa del 9 febbraio 2017 (doc. F);

scritto a Ufficio del commercio e dei passaporti del 2 febbraio 2017 (doc. G);

e-mail a signor __________ (doc. H).

vii. Il ricorrente produce anche in questa sede un plico di documenti, a ulteriore riprova del fatto che il ristorante fosse attivo anche durante i mesi autunnali/invernali 2016/2017 e meglio: otto dichiarazioni di avventori del ristorante che attestano di aver frequentato l'esercizio pubblico nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017 (tra cui il signor __________, __________ del __________ di __________, __________ e __________), nove fatture di acquisti di merce presso __________ nei mesi di novembre - dicembre 2016 e febbraio 2017, due bollettini di consegna/ricevute del fornitore __________ di novembre 2016).

Prove: dichiarazioni (I, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);

fatture (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M, M1).

viii. A proposito del rapporto di Polizia 8 agosto 2017 menzionato dalla Cassa, il ricorrente fa rilevare che contrasta con i documenti prodotti, in particolare con le dichiarazioni di avventori del ristorante anche in date successive alla pretesa chiusura da novembre 2016 in avanti.

La constatazione di chiusura del ristorante doveva quindi essere peraltro cosa nota, siccome il ricorrente aveva già avvertito - con e-mail del 2 febbraio 2017 - il signor __________, responsabile della __________.

Prove: doc. H

  1. In considerazione di quanto sopra, l'insieme dei documenti presentati dal ricorrente portano a concludere, in ossequio al principio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che lo stesso abbia effettivamente lavorato fino al 28 febbraio 2017 e che il Ristorante __________ fosse attivo, percependo lo stipendio concordato.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 25 maggio 2018 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 14 giugno 2018 la parte ricorrente ha indicato di non avere altri mezzi di prova da aggiungere e di riconfermarsi nelle motivazioni del ricorso (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha ridotto l’importo del guadagno assicurato di RI 1 da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.--, gli ha richiesto la restituzione di fr. 13'686.75, rispettivamente ha diminuito il numero di indennità giornaliere spettantigli da 400 a 260, quale conseguenza della riduzione del periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12 giorni.

Più specificatamente deve essere esaminato se correttamente oppure no la parte resistente ha stabilito, da una parte, che l’assicurato dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2017 non ha svolto alcuna attività lavorativa presso il Ristorante __________ di __________. Dall’altra, che non è validamente giustificato l’aumento contrattuale dello stipendio a partire dal mese di agosto 2016 da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40 pag. 208.

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. anche STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93; 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

2.5. Nella presente evenienza il ricorrente, nel 2016, come negli anni precedenti a partire dal 2007 (cfr. doc. 43; 34), ha concluso con la __________ un “contratto di lavoro determinato / contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale” quale gerente a tempo pieno del Ristorante __________ di __________ dal 23 marzo al 20 ottobre 2016 con un salario lordo di fr. 4’200.-- (cfr. doc. 11).

Dalle carte processuali emerge che l’assicurato ha accettato la proposta formulata dalla __________ il 20 luglio 2016, a seguito della volontà della società di non chiudere il Ristorante __________ durante il periodo invernale, di prolungare il contratto di lavoro fino al 28 febbraio 2017, sempre al 100%, ma con una retribuzione, dal 1° agosto 2016, di fr. 8'000.-- mensili lordi per 13 mensilità (cfr. doc. 18=D).

La __________ è stata iscritta a RC nel febbraio 2007 con il seguente scopo:

" La locazione, l’acquisto e la gestione di esercizi pubblici, bar, ristoranti, alberghi, nonché ogni altra attività similare nel settore alberghiero e turistico. Potrà partecipare a imprese analoghe.” (cfr. doc. 19: estratto RC)

L’insorgente è stato iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale dal febbraio 2007 al settembre 2009. Dal giugno 2013 gerente con diritto di firma individuale è __________ (cfr. doc. 19: estratto RC; www.zefix.ch).

Il 1° marzo 2017 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione (8° termine quadro per la riscossione delle prestazioni; cfr. doc. 34; 43), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Il 2 marzo 2017, rispondendo a dei quesiti della Cassa (cfr. doc. 22), l’assicurato ha affermato:

" (…)

  • All’interno della __________ ero impiegato come Gerente nel Ristorante __________ lo si può vedere dal CCNL. Altri incarichi all’interno della società non li avevo.

  • I miei compiti erano gestione del ristorante per conto dei terzi, con le mansioni che lo prevedono.

  • Ve ne elenco un paio: Gestione personale, creazione piani lavoro, controllo acquisti, provvedere allo stoccaggio corretto delle tali (recte: degli stessi), eventuale formazione interna del personale, controllo igiene, controllo pulizie, controllo temperature della catena del freddo, gestione e controllo cassa, eventuale supporto durante il servizio e molti altri compiti che non sto più a elencarvi.

  • Le mie ore impiegate erano le 42 che prevede il mio CCNL.

  • A mia saputa il ristorante __________ attualmente non è aperto. La chiusura è stata effettuata il giorno che non avevano più la autorizzazione cantonale per lavorare.

  • Per la società si occupa sig. __________ il titolare con diritto di firma.

  • Durante il mio incarico come Gerente avevo la mansione di gestire i diversi fornitori, in consulta (recte: accordo) con sig. __________.

  • Per la gestione della contabilità era incaricata la __________.

  • Durante il mio incarico erano assunte diverse persone.

  • Le assunzioni le effettuava il sig.__________ in base alle mie segnalazioni.

  • Il livello delle remunerazioni lo decide il sig.__________.” (Doc. 23)

Interpellato dalla Cassa il 29 marzo 2017 (cfr. doc. 24), __________, il 5 aprile 2017, ha indicato:

" (…)

  1. All’interno della __________ svolgo l'attività di Gerente (vedi estratto RC).

  2. Per il Ristorante __________ non svolgo alcuna attività operativa.

  3. Non so se attualmente il Ristorante è aperto, non ho informazioni in merito.

  4. Per tutti i documenti e contratti (compresi i documenti per le varie assicurazioni sociali e private) per i quali occorre la firma della società, firmo io, nella mia funzione di Gerente.

5, A quanto mi risulta, il Signor RI 1, o chi per esso, si occupava del contatto con i fornitori e firmava i bollettini di consegna della merce.

  1. Della tenuta della contabilità della società si occupa __________.

  2. AI momento la società non ha più dipendenti. Nella mia funzione di Gerente mi occupo io dell'assunzione e del licenziamento del personale (vedi punto 4.).

  3. Nel mio ruolo di Gerente, per quanto mi compete e sentiti i pareri necessari, decido io il livello di remunerazione del personale.

  4. Nel mio ruolo di Gerente, per quanto mi compete e sentiti i pareri necessari, ho accordato al Signor RI 1 un massiccio aumento salariale negli ultimi mesi di attività.” (Doc. 25)

Il 26 aprile 2017 la Cassa ha comunicato all’insorgente, segnatamente, che il suo caso di disoccupazione era stato aperto, che il guadagno assicurato ammontava a fr. 8'667.-- e che il numero di indennità giornaliere a cui aveva diritto era di 400 con un periodo di contribuzione di 18 mesi (cfr. doc. 26).

L’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 28 giugno al 14 luglio 2016, periodo nel quale ha ricevuto indennità giornaliere da parte della __________ calcolate facendo riferimento a un salario di base di fr. 4'200.--, dal 4 al 13 novembre 2016 in cui ha ricevuto indennità giornaliere calcolate sulla base di un salario di fr. 8'000.--, per infortunio dal 18 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017 e per malattia dal 23 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017. Il salario di base per il calcolo delle relative indennità è stato di fr. 8'000.-- (cfr. doc. 33; 27; 28; 29).

L’11 agosto 2017 la Sezione del lavoro ha trasmesso alla Cassa __________, Cassa della moglie del ricorrente, un Rapporto di Segnalazione da cui si evince:

" (…) si riportano sinteticamente gli esiti dell’istruttoria amministrativa, che ha avuto oggetto lo studio della documentazione (Cassa e URC) dei coniugi __________, l’audizione della signora __________ e del signor __________, gerente con firma individuale della __________.

  • I coniugi __________ hanno lavorato dal 2007 al 2017 presso il Ristorante __________ di __________, sempre come stagionali. In questo ristorante, come emerso dalla documentazione AVS e dalle dichiarazioni fornite dal gerente della __________ (signor __________), dal 2015 al 2017 vi ha lavorato, oltre ai coniugi __________, soltanto il signor __________ in qualità di cuoco al 100%.

  • Nel mese di agosto 2016, la __________ ha inoltrato disdetta del contratto di locazione del Ristorante al proprietario dell’immobile, annunciandone, in questo modo, la chiusura definitiva al 28.02.2017.

  • Subito dopo la disdetta del contratto di locazione (sempre nel mese di agosto 2016), la __________ ha raddoppiato gli stipendi ai coniugi __________ che sono passati, rispettivamente, da fr. 1'800,00 a 4'000,00 per la moglie (per un impiego in qualità di segretaria al 50%) e da fr. 4'200,00 a fr. 8'000,00 per il marito, per un impiego in qualità di cameriere-gerente al 100%.

  • Il mese successivo (settembre 2016), la __________ ha licenziato il cuoco del Ristorante __________, signor __________ (__________1965); sentito a verbale in data 26.07.2017, quest’ultimo ha confermato che, dopo il licenziamento (a partire dunque dal 01.10.2016) il suddetto locale è rimasto aperto solo con il servizio di bar-caffetteria gestito unicamente dai coniugi __________.

  • La signora __________ non ha mai svolto attività di cameriera o aiuto cucina e si è sempre occupata della gestione del libro cassa, di marketing e servizi amministrativi.

  • Come è emerso dalla documentazione agli atti, dal 17.12.2016 al 16.01.2017 e dal 13.02.2017 al 01.03.2017, il signor __________ è stato inabile al lavoro e, pertanto, nel periodo considerato, il Ristorante __________ era “gestito” solamente con la presenza al 50% della signora __________ in qualità di segretaria.

  • Il ristorante __________ di __________ ha chiuso definitivamente in data 28.02.2017 (ed infatti, il marito si è iscritto in disoccupazione in data 01.03.2017); diversamente, la signora __________ ha dichiarato di averci lavorato fino al 31.03.2017 e, per questo motivo, si è iscritta in disoccupazione in data 01.04.2017.

  • La signora __________ e il signor __________ (gerente della __________) hanno dichiarato che il raddoppio degli stipendi è stata una conseguenza della disponibilità dei coniugi __________ a continuare l’attività del Ristorante __________ di __________ anche nel periodo invernale; allo stesso tempo però, tale raddoppio di salari contrasta con le seguenti condizioni oggettive:

  1. La cucina del ristorante è stata chiusa con il licenziamento definitivo del cuoco, signor __________, in data 30.09.2016;

  2. Il ristorante è rimasto aperto solo per il servizio Bar-Caffè;

  3. La stagione turistica autunno-inverno, nel comune di __________, è considerata bassa (motivo per cui, da 10 anni, il Ristorante __________ era infatti chiuso durante quel periodo);

  4. Dall’ultimo conto economico disponibile (del 2015) il Ristorante __________ risulta in perdita d’esercizio. Nonostante la richiesta dell’UG rivolta al signor __________, non sono mai pervenuti i conti del 2016 né il libro di cassa del 2016-17.”

(…).

Il signor RI 1, a partire dal 2007 (ovvero da quando ha iniziato a lavorare per il Ristorante __________ di __________), è stato a beneficio delle indennità di disoccupazione per 46 mesi, percependo complessivamente la somma di fr. 142'153,00.

(…) considerato che l’attuale gerente della __________ (signor __________) non ha saputo rispondere a nessuna domanda in merito al Ristorante __________ di __________ (ed anzi risultando contraddittorio e negando quanto sottoscritto in precedenti documenti), si sollevano forti dubbi sul fatto che il signor RI 1 abbia continuato ad avere, occultamente, la posizione analoga a quella di datore di lavoro. (…)” (Doc. 34)

Il 24 agosto 2017 alla Cassa è pervenuto il Rapporto di segnalazione dell’8 agosto 2017 allestito dalla Polizia __________ all’attenzione della Sezione del lavoro.

Dallo stesso si evince:

" In riferimento alla vostra richiesta, abbiamo provveduto a interpellare il segretario comunale di __________, signor __________ e il responsabile della cancelleria __________.

Gli stessi confermavano che il ristorante __________ risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai rubricati.

Infatti il comune di __________ verte nei loro confronti una tassa per l’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai saldato.

In quanto per poter usufruire dello spazio assegnato a bordo del lago, la condizione era che il locale doveva rimanere aperto per tutto l’arco dell’anno, condizione che non è stata rispettata.

Anche da parte nostra durante le ronde giornaliere si poteva constatare quanto sopra.

In allegato il nostro intervento del 6 Marzo 2017 dove ci viene richiesto dalla sezione della polizia amministrativa, l’immediata chiusura del locale per la mancata presenza del gerente autorizzato.

Una volta giunti sul posto il locale era chiuso come lo è stato per tutto l’inverno. (…)” (Doc. 39)

Dallo scritto del 4 ottobre 2017 che la Sezione del lavoro ha inviato al Ministero pubblico con oggetto “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) __________ (__________1981), Via __________, __________” emerge:

" (…)

2.4. Diversamente da quanto dichiarato dai coniugi __________, il Ristorante aveva già chiuso definitivamente la sua attività il 30 settembre 2016, come risulta dal Rapporto della Polizia __________ del 14.08.2017 (doc. 37). In concreto, come indicato in entrata, non vi è stata alcuna attività lavorativa dopo il mese di settembre 2016, mentre la società era manifestamente sprovvista dei mezzi finanziari per pagare gli stipendi indicati dagli interessati.

  1. Gli elementi emersi dall’istruttoria ci inducono dunque a dubitare dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, e che ci si trovi confrontati ad una costruzione fittizia per tentare di fare apparire come adempiuti i presupposti necessari all’ottenimento delle prestazioni di disoccupazione oppure ottenere prestazioni maggiori a quelle in realtà dovute. (…)” (doc. 49)

Con decisione del 6 ottobre 2017 la Cassa ha modificato da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.-- il guadagno assicurato di RI 1 chiedendogli, conseguentemente, la restituzione di fr. 13'686.75 (parte delle indennità di disoccupazione percepite da marzo a luglio 2017; cfr. allegati a doc. 50), ritenendo che dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio 2017 il medesimo non abbia svolto attività lavorativa presso il Ristorante __________ di __________ e che non sia validamente giustificato l’aumento contrattuale dello stipendio dal mese di agosto 2016 da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima. E’ inoltre stato ridotto il periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12 giorni, con relativa diminuzione da 400 a 260 del numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato (cfr. doc. 50; consid. 1.1.).

In riferimento all’opposizione interposta dalla parte ricorrente, a cui sono state allegate tra l’altro delle fatture relative ad acquisti effettuati dal Ristorante __________ (cfr. doc. 51; I-I7; L), la Cassa ha posto dei quesiti alla RA 1, rappresentante dell’assicurato, al fine di chiarire il motivo che ha portato a effettuare acquisti di entità ridotta, come pure se vi erano ulteriori fatture, rispettivamente le ragioni del quasi raddoppio dello stipendio (cfr. doc. 54).

Il 5 gennaio 2018 la RA 1 ha trasmesso alla parte resistente uno scritto nel quale l’insorgente ha indicato, in particolare, da una parte, che gli acquisti ridotti erano dovuti al fatto che durante l’inverno la clientela è decisamente minore rispetto al periodo estivo. Dall’altra, che i 100 posti del ristorante sono distribuiti 60 in terrazza che viene usata soltanto d’estate e 40 interni distribuiti 26 nella sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).

Il 2 febbraio 2018 la __________, interpellata dalla Cassa il 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 58), ha osservato che il conto annuale 2016, tassato dalle autorità fiscali presenta quale importo per “acquisti generi alimentari” fr. 60'880.10 e che l’assicurato è stato inabile al lavoro fino al 5 febbraio 2017, ma il 6 febbraio 2017 è rientrato al lavoro, come dimostrato dal certificato medico e dalla corrispondenza con l’assicurazione (cfr. doc. 59).

Il 27 marzo 2018 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento del 6 ottobre 2017 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della Cassa, la quale ha stabilito che non risulta una reale e comprovata attività lavorativa da parte dell’assicurato nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017 e che non sia validamente giustificato l’aumento contrattuale a partire dal mese di agosto 2016 dello stipendio da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima, debba essere tutelato.

Al riguardo il TCA ribadisce che il ricorrente dal 2007 al 2016 ha sempre concluso con la __________ contratti di lavoro stagionali, dalla primavera all’autunno, presso il Ristorante __________ (cfr. consid. 2.5.).

Soltanto nel luglio 2016, mentre era valido il contratto stagionale per il 2016 da marzo a ottobre (cfr. doc. 11), l’insorgente ha accettato la proposta della società datrice di lavoro di prolungare il rapporto di impiego fino al 28 febbraio 2017 con aumento di retribuzione, dall’agosto 2016, da fr. 4'200.-- (cfr. doc. 11) a fr. 8'000.-- (cfr. doc. 18=D).

Tuttavia nel mese di agosto 2016 la __________ ha licenziato per l’autunno 2016 il cuoco del Ristorante __________ e ha disdetto per il 28 febbraio 2017 il contratto di locazione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 34 pag. 2; 38).

A proposito delle mansioni del cuoco il ricorrente, nell’opposizione, ha fatto valere di essersi occupato lui stesso “del servizio di cucina calda in sostituzione del cuoco (…)” (cfr. doc. 51 pag. 2).

Nel ricorso è stato precisato che l’assicurato “si occupava lui stesso del servizio di cucina, in sostituzione del cuoco licenziato, in maniera più semplificata (piatti freddi, piatti caldi semplici, ecc.” (cfr. doc. I pag. 4).

L’ex cuoco del Ristorante __________, sentito dalla Sezione del lavoro il 26 luglio 2017, alla domanda D1 “(…) Dopo tanti anni (10) lei è stato licenziato. Come mai?” ha però risposto che “Il datore di lavoro ha chiuso l’attività. Il Ristorante ha chiuso effettivamente dopo che sono andato via (il 30.09.2016). Che io sappia loro sono rimasti aperti un paio di mesi” e alla domanda D4 “Dopo il suo licenziamento (a partire dunque dal 30.09.2016), il Ristorante __________ è chiuso o è rimasto aperto? Come ha continuato l’attività senza cuoco?” ha indicato “Loro hanno lavorato solo con il Bar” (cfr. doc. 38).

In proposito non va dimenticato che l’assicurato stesso, nel gennaio 2018, ha asserito che durante l’inverno il numero di clienti è decisamente minore rispetto al periodo estivo, come pure che 60 posti su 100 del ristorante si trovano sulla terrazza che viene usata soltanto d’estate e che i 40 posti interni sono distribuiti 26 nella sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).

Decisiva nel caso di specie è comunque la circostanza che la Polizia __________ nell’agosto 2017, dopo aver interpellato il __________ e il responsabile della __________ di __________ e avere effettuato delle ronde giornaliere, ha segnalato che il Ristorante __________ risultava chiuso dal novembre 2016 e non era più stato riaperto. In effetti la Polizia ha constatato che anche il 6 marzo 2017 “(…) il locale era chiuso come lo è stato per tutto l’inverno” (cfr. doc. 39; consid. 2.5.).

Le attestazioni prestampate e firmate da terzi, fra i quali __________, __________ di ___; __________), secondo cui l’insorgente avrebbe lavorato presso il Ristorante __________ nel periodo invernale (in ogni caso cinque persone su otto hanno cancellato l’indicazione “fino a febbraio 2017”. Due delle cinque persone appena menzionate - fra cui __________ - hanno precisato “fino a dicembre 2016”, mentre altre tre hanno indicato di essere state al Ristorante __________ il 6 dicembre 2016 per una festa di compleanno. Una di queste persone ha pure dichiarato che anche il 26 novembre 2016 il ricorrente era presente nell’esercizio pubblico e un’altra che verso fine dicembre ci andava per mangiare; cfr. doc. I-I7), non consentono peraltro di giungere a una conclusione differente.

Tali dichiarazioni non sono, in effetti, in contraddizione con la segnalazione della polizia __________, poiché la stessa non esclude che l’insorgente potesse essere presente presso l’esercizio pubblico, in particolare nel periodo prossimo alla chiusura, rispettivamente che possano essersi svolti degli eventi privati.

Lo stesso ragionamento vale per le fatture del __________ e di __________ prodotte dalla parte ricorrente sia con l’opposizione che con il ricorso (cfr. doc. 51; I).

Da una parte, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. B), le fatture del __________, concernenti il lasso di tempo novembre 2016 – febbraio 2017, di complessivi fr. 700.-- circa (cfr. doc. L-L8) e di __________ riguardanti il mese di novembre 2016 di circa fr. 53.-- (cfr. doc. M; M1) si riferiscono a importi esigui per un ristorante. Dall’altra, nulla indicano comunque circa un eventuale svolgimento di attività lavorativa soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato, bensì possono riferirsi a eventi privati o ad ordinazioni per sé e la propria famiglia effettuate tramite il ristorante.

Nemmeno dalla nuova Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio rilasciata il 17 ottobre 2016 dalla Sezione Polizia amministrativa Servizio autorizzazione, commercio e giochi, indicante l’apertura annuale del Ristorante __________ (cfr. doc. E) emerge che l’insorgente abbia effettivamente lavorato da novembre 2016 a febbraio 2017.

Al riguardo va piuttosto osservato che il 7 ottobre 2016 la __________ ha sì comunicato al Servizio autorizzazione, commercio e giochi l’intenzione di cambiare lo statuto del Ristorante __________ di __________ da stagionale ad annuale (cfr. doc. E1), ma già il 2 febbraio 2017 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica al __________ di __________ annunciando la chiusura definitiva dell’esercizio pubblico dal 1° marzo 2017 (cfr. doc. H).

Stante quanto precede, occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che l’assicurato, nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso il Ristorante __________ di __________.

Dall’altro, che l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- dal mese di agosto 2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato da circostanze oggettive.

2.7. Il rappresentante dell’insorgente ha proposto l’audizione di quest’ultimo e, quale teste, della moglie, __________ (cfr. doc. I pag. 5).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito per riferire i fatti di causa (cfr. doc. I pag. 5).

Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

In particolare le eventuali dichiarazioni della moglie dell’insorgente non potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti della fattispecie, per considerare comprovato lo svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017 da parte del ricorrente (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Ne discende che la richiesta di assunzione di prove dell’assicurato, segnatamente l’audizione sua e della moglie, deve essere respinta.

2.8. Alla luce di quanto stabilito sopra, e meglio, da una parte, che l’assicurato, nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso il Ristorante __________ di __________. Dall’altra, che l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- a partire dal mese di agosto 2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato da circostanze oggettive (cfr. consid. 2.6.), la Cassa ha, dunque, a ragione, in primo luogo, ridotto il guadagno assicurato del ricorrente da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.-- (cfr. art. 23 LADI; 37 cpv. 2 OADI; consid. 2.3.), importo quest’ultimo che non è stato peraltro oggetto di critiche specifiche da parte dell’insorgente.

In secondo luogo, richiesto, a seguito della diminuzione dell’entità del guadagno assicurato, la restituzione di parte delle indennità di disoccupazione ricevute da marzo a luglio 2017, e meglio della somma di fr. 13'686.75 (cfr. doc. 50 + calcoli allegati; B), essendo realizzate le relative condizioni (cfr. consid. 2.2.).

Infatti, visto che le prestazioni LADI versategli da marzo a luglio 2017 sono state conteggiate sulla base di un guadagno assicurato di fr. 8'667.--, più elevato rispetto a quello effettivo di fr. 4'550.--, l’insorgente, in tale periodo, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui parzialmente non aveva oggettivamente diritto.

Nella presente evenienza sono, pertanto, adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali al ricorrente sono state attribuite le indennità di disoccupazione da marzo a luglio 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

2.9. Per quanto attiene, infine, alla riduzione del periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12 giorni, e quindi alla diminuzione del numero di indennità giornaliere a cui ha diritto il ricorrente (nato l’__________ 1975; cfr. doc.

  1. da 400 a 260, quale conseguenza del mancato svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017, è utile rilevare che l’art. 27 LADI enuncia che:

" 1Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L'assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

  1. ha compiuto 55 anni, o

  2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

4Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.

5 ...5

5bisLe persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella Prassi LADI ID p.to C93 - del gennaio 2013 e tuttora valido - prevede che gli assicurati dai 25 anni o con obbligo di mantenimento hanno diritto, durante il termine quadro per le prestazioni, a 260 indennità giornaliere se il periodo di contribuzione va da 12 a < 18 mesi e a 400 indennità giornaliere se il periodo di contribuzione va da 18 a 24 mesi (cfr. anche Informazioni periodiche relative all’assicurazione contro la disoccupazione emesse dall’Istituto delle assicurazioni sociali - IAS -valide dal 1° gennaio 2016; 1° agosto 2017, 1° gennaio 2018; https://m3.ti.ch/DSS/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2018%20Informazioni%20periodiche%20AD.pdf).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In simili condizioni, visto che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 e 13 LADI), che si estende dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2017, l’insorgente ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per 7 mesi nel 2015, e meglio dal 16 marzo al 15 ottobre 2015 (cfr. doc. 7) e per poco più di 7 mesi nel 2016, ossia dal 23 marzo al 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 11; consid. 2.7.), e perciò per un lasso di tempo inferiore a 18 mesi, rettamente la Cassa, con decisione del 6 ottobre 2017, confermata con decisione su opposizione del 27 marzo 2018, ha stabilito in 260 il numero d’indennità giornaliere a cui ha diritto l’assicurato nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1° marzo 2017 - 28 febbraio 2019; cfr. doc. 26).

2.10. In esito a quanto precede questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata emanata dalla Cassa il 27 marzo 2018.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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