Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.30
Entscheidungsdatum
16.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.30

rs

Lugano 16 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 19 aprile 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2010.80 del 14 giugno 2011, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 25 novembre 2010 con cui la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) aveva confermato l’ordine di restituzione di fr. 67'715.95 del 9 dicembre 2008.

Il TCA, da un lato, ha confermato l’obbligo di restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da gennaio 2007 a marzo 2008, in quanto ottenute indebitamente, avendo sottaciuto l’esercizio di un’attività lucrativa alle dipendenze della __________, nonché dal febbraio 2008 la sua iscrizione a RC quale amministratore unico della __________ di __________ della quale l’assicurato era l’unico dipendente.

Dall’altro, ha rinviato gli atti alla Cassa per rivedere il calcolo e determinare nuovamente l’importo da rimborsare.

1.2. La Cassa, con decisione del 22 luglio 2011 (cfr. doc. 345), confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2011 (cfr. doc. 347), dopo aver rivisto il conteggio, ha chiesto all’assicurato il rimborso della somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto da gennaio 2007 a marzo 2008.

1.3. Questo Tribunale, con giudizio 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011, poiché non aveva contestato minimamente l’importo stabilito dalla Cassa, ma si era limitato a far valere la propria buona fede e a mettere in risalto le proprie difficoltà economiche.

Il TCA ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché sottoponesse la domanda di condono al servizio cantonale.

1.4. Con sentenza 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 (cfr. doc. 157) con la quale la Sezione del lavoro, confermando il provvedimento del 29 marzo 2012 (cfr. doc. 162), aveva respinto la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 40'350.--.

La buona fede di RI 1 è stata esclusa, in quanto il medesimo non aveva informato l’amministrazione dell’attività lucrativa dipendente presso la __________, come pure del suo ruolo di amministratore unico in seno alla __________.

Il TCA ha, inoltre, evidenziato che con decreto d’accusa del 3 maggio 2010, contro il quale non risultava essere stata inoltrata opposizione, il Procuratore Pubblico aveva ritenuto l’assicurato colpevole di infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI “per avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, nel periodo gennaio 2007 - gennaio 2008 per almeno CHF 20'000.-, sottacendo che in quel periodo ha svolto attività remunerata per la società __________;” e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.

1.5. L’assicurato, il 18 febbraio 2013, ha inviato al TCA uno scritto che è stato trasmesso al Tribunale federale per competenza (doc. X; XI inc. 38.2012.64).

L’Alta Corte, il 27 febbraio 2013, ha ritornato lo scritto del 18 febbraio 2013 a questo Tribunale, indicando che non era ravvisabile un ricorso in materia di diritto pubblico contro il giudizio del 21 gennaio 2013 (doc. XII inc. 38.2012.64).

Ne discende che la sentenza 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 è cresciuta in giudicato incontestata.

1.6. Con scritto del 3 aprile 2018 RI 1 ha chiesto di riesaminare la decisione del 22 luglio 2011 con cui gli è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione ricevute indebitamente nel periodo gennaio 2007 - marzo 2008, sostenendo di avere effettuato presso __________ uno stage senza contratto di lavoro, di non essere stato pagato e nemmeno annunciato all’Ufficio AVS. Egli ha precisato, da una parte, di avere poi lasciato la __________, siccome l’amministratore della società non ha voluto dare seguito alla sua richiesta di allestire un contratto di lavoro. Dall’altra, che gli azionisti della __________ hanno in seguito deciso di chiudere tale società e di aprire una nuova azienda, la __________, presso la quale un azionista gli ha chiesto di assumere la carica di amministratore.

L’assicurato ha indicato di essere vittima di un errore giudiziario e ha chiesto alla Cassa di almeno procedere a una riduzione mensile dell’importo da restituire (cfr. doc. A4).

1.7. La Cassa, il 19 aprile 2018, ha emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale non è entrata nel merito della domanda del 3 aprile 2018, rilevando che:

" (…)

  1. Revisione processuale

Ora, per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, applicabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LADI, le decisioni formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato scopre successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa - PA).

Sono nuovi solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora nonostante tutta la diligenza del caso (ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto invocato già nell'ambito della precedente procedura).

I fatti nuovi devono inoltre essere (condizione cumulativa) rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente.

Considerato come le circostanze richiamate dal Sig. RI 1 fossero a lui note ancor prima della decisione negativa del 22 luglio 2011, e come detti fatti siano stati tra l'altro anche discussi e giudicati nella precedente procedura, nel caso di specie le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute e non entra pertanto in linea di conto l'istituto straordinario della revisione processuale.

  1. Riconsiderazione

L'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Occorre sottolineare che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciute in giudicato). Basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)” (Doc. A1)

Quali rimedi di diritto la Cassa ha indicato:

" 3. La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo opposizione presso l'__________, Cassa CO 1 contro la disoccupazione, Via __________.

Se contestata esclusivamente la non entrata nel merito sulla domanda di riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di reclamo, nella misura in cui considerino per contro ricevibile un eventuale ricorso, gli interessati possono impugnare la presente decisione, sempre in forma scritta ed entro trenta giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano.”

1.8. Contro la decisione del 19 aprile 2018 di non entrata nel merito della sua domanda del 3 aprile 2018 di riesame della decisione di restituzione del 22 luglio 2011 RI 1, il 23 aprile 2018, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso denominato “domanda/riconsiderazione”, asserendo, in buona sostanza, di non avere abusato in alcun modo della Cassa di disoccupazione e di non avere nascosto all’URC lo svolgimento di uno stage presso la __________ (cfr. doc. I).

1.9. Nella risposta di causa del 9 maggio 2018 la Cassa ha chiesto che l’impugnativa sia giudicata irricevibile (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. L'art. 53 della Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) relativo alla revisione e alla riconsiderazione prevede che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

2.3. Per quel che concerne, in particolare, la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

2.4. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 24 della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.5. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In proposito cfr. pure STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

2.6. Nella presente evenienza, per quanto attiene alla richiesta di riconsiderazione della decisione di restituzione d’indennità di disoccupazione percepite a torto dal ricorrente da gennaio 2007 a marzo 2008 emessa dalla Cassa il 22 luglio 2011 (cfr. consid. 1.2.; 1.8.), va rilevato che il provvedimento menzionato è stato confermato con la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 e che il ricorso al TCA contro quest’ultima è stato ritenuto irricevibile con giudizio 38.2011.7 dell’11 gennaio 2012, poiché l’insorgente non aveva contestato minimamente l’importo da rimborsare stabilito dalla Cassa, ma si era limitato a far valere la propria buona fede e a mettere in risalto le proprie difficoltà economiche (cfr. consid. 1.3.).

Inoltre giova ribadire che in ogni caso, da una parte, l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.3.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50).

In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 23 aprile 2018 inoltrato dall’assicurato contro la decisione del 19 aprile 2018 nella misura in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione della decisione sopra menzionata. In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 19 aprile 2018 (cfr. consid. 1.7.), per quanto concerne la contestazione della non entrata in materia della domanda di riconsiderazione della decisione del 22 luglio 2011, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

2.7. Per completezza va, altresì, osservato che, da un lato, il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare, tramite opposizione da interporre alla Cassa (cfr. doc. A1 pag. 3; consid. 1.7.), la decisione del 19 aprile 2018 nella misura in cui l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (revisione processuale; cfr. consid. 2.2.) non sono adempiute e che pertanto non entra in linea di conto l’istituto straordinario della revisione processuale (cfr. doc. A1; consid. 1.7.) non è ancora scaduto.

E’ comunque utile rilevare, abbondanzialmente, che dallo scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. A4; consid. 1.6.) e dal ricorso del 23 aprile 2018 (cfr. doc. I; consid. 1.8.) non risultano eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano alla Cassa una revisione dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione ottenute a torto dal gennaio 2007 al marzo 2008.

D’altro lato, volendo considerare lo scritto del 3 aprile 2018 dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.) anche quale implicita richiesta di revisione delle sentenze 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione del 22 luglio 2011; cfr. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con cui il TCA ha confermato il rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da restituire, in assenza del presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.) emesse da questo Tribunale (al riguardo cfr. STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017 nella quale l’Alta Corte ha evidenziato “(…) che dallo scritto del 14 settembre 2016 (n.d.r.: indirizzato alla Cassa) emerge implicitamente la richiesta di postulare la revisione della sentenza 8C_70/2015, la quale sarebbe stata resa in assenza di un elemento di prova ritenuto decisivo dal ricorrente, che la Cassa o il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbero dovuto trasmettere tale scritto al Tribunale federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3 LPGA), (…)”), in concreto non emergono eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentano una revisione di tali giudizi (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

2.8. Per quanto concerne, infine, la riduzione dell’importo da restituire mensilmente postulata dal ricorrente nello scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. A4; consid. 1.6.), il TCA si limita a indicare che con sentenza 30.2016.40 del 9 febbraio 2017 questa Corte ha accertato la correttezza della decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 della Cassa cantonale di compensazione di trattenere dall’ottobre 2016 dalla rendita mensile AVS dell’assicurato e ciò fino al pagamento totale del debito nei confronti della Cassa __________ l’importo mensile di fr. 400.--.

Il ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 30.2016.40 del TCA è stato considerato inammissibile con giudizio 9C_135/2017 del 25 aprile 2017, in quanto le esigenze formali minime non sono state soddisfatte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso del 23 aprile 2018 è irricevibile.

  2. L’istanza del 3 aprile 2018 di revisione delle STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 e 38.2012 64 del 21 gennaio 2013 è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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5

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48