Raccomandata
Incarto n. 38.2018.29
dc/sc
Lugano 20 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 aprile 2018 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione dell’8 febbraio 2018 (cfr. doc. 4) con la quale ha negato, per il cantiere __________ (Comune di __________), alla ditta RI 1 il diritto ad indennità per intemperie per il mese di gennaio 2018.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
In concreto, vista la data della risoluzione municipale (15 gennaio 2018), posteriore alla data d'inizio lavori indicata dalla ditta nell'annuncio in esame, considerata la motivazione fornita dall'azienda mediante corrispondenza elettronica 8 febbraio 2018, nella quale viene menzionata un ritardo accumulato dall'impresa che ha eseguito i lavori di sottostruttura nonché la decisione di differire i lavori a primavera, l'UG ha ritenuto non computabile la perdita di lavoro relativa al cantiere __________.
In sede di opposizione, al fine di sapere quando sono stati ultimati i lavori di sottostruttura che devono/dovevano precedere l'opera da eseguire da parte della ditta RI 1 e conoscere la base sulla quale è stata conferita a quest'ultima l'esecuzione dei lavori, l'UG ha esperito un accertamento presso il Municipio di __________, il quale non ha tuttavia risposto con chiarezza a tutte le domande poste. L'opponente, con scritto 3 aprile 2018, ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo.
In ogni caso, determinante in concreto è il fatto che in data 8 gennaio 2018 (1° giorno indicato per l'esecuzione dei lavori impediti dalle intemperie) l'azienda non disponesse del necessario contratto per procedere all'esecuzione dei lavori. Emerge infatti dalla risoluzione municipale no. 27/2018 del 15 gennaio 2018 prodotta dall'azienda che il concorso relativo alle opere di pavimentazione in parola, fosse soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb, RL 7.1.4.1) nell'ambito della procedura ad invito.
Ora, giusta l'art. 43 LCPubb "operata l'aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto" (al riguardo cfr. pure art. 58 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). L'art. 35 LCPubb prevede poi che "II contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso abbia concesso l'effetto sospensivo" (al proposito cfr. pure Promemoria per l'assegnazione delle commesse pubbliche mediante procedura ad invito o incarico diretto del 16 dicembre 2010, consultabile sul seguente sito https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse/schede_ceco/Scheda_informativa _invito_diretto.pdf.).
In concreto, la procedura ad invito non era quindi terminata con la delibera delle opere di pavimentazione alla ditta RI 1 mediante la risoluzione del 15 gennaio 2018, mancando ancora il relativo contratto d'incarico. Il medesimo poteva essere stipulato, al più presto, dopo il 30 gennaio 2018 (ma comunque non entro il 25 gennaio 2018, ultimo giorno di richiesta di indennità), ritenuta come l'intimazione della risoluzione sia avvenuta in data 19 gennaio 2018 ed il termine per inoltrare ricorso scadeva, al più presto il 30 gennaio 2018.
Visto quanto precede, non è possibile ritenere computabile la perdita di lavoro annunciata, relativa ad un’opera la quale non era ancora commissionata conformemente alle norme vigenti in materia. La perdita, in primo luogo, non era quindi da ricondurre alle condizioni meteorologiche, bensì alla mancanza di incarico durante il periodo in questione (8- 25 gennaio 2018).
Pertanto, è necessario confermare l'opposizione sollevata mediante la decisione contestata mentre i motivi e considerazioni addotti con l'opposizione rispettivamente il citato scritto del 3 aprile 2018 non permettono di giungere ad una conclusione diversa. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie.
Il rappresentante della ditta ha innanzitutto così ricapitolato i fatti alla base della vertenza:
" (…)
In particolare l'autorità precedente non ha considerato i seguenti fatti importanti, che si chiede siano qui accertati e ritenuti ai fini del giudizio:
a) Il Comune di __________ ha invitato RI 1 (unitamente ad altre due ditte) a presentare un'offerta il 16 ottobre 2017 per le opere di pavimentazione della strada al mappale n. __________ a __________. Il termine per l'inoltro dell'offerta era fissato per il 27 ottobre. I lavori avrebbero dovuto essere eseguiti prima del 15 novembre 2017 (cfr. doc. B: email 16 ottobre dell'ing. __________ e allegati capitolato d'offerta e planimetria).
b) RI 1 ha inoltrato l'offerta il 23 ottobre 2017 per complessivi CHF 29'142.70 (IVA compresa; cfr. doc. C: capitolato d'offerta).
c) Lo Studio di ingegneria __________ di __________, e per esso l'ing. __________, incaricato dal Municipio di occuparsi della direzione lavori, aveva preavvisato favorevolmente già nell'ottobre/novembre 2017 l'assegnazione dei lavori a RI 1. Il criterio di aggiudicazione era uno solo: quello del prezzo, e sotto questo profilo l'offerta di RI 1 era la più vantaggiosa (cfr. doc. D: estratto della valutazione dell'ing. __________ dell'ottobre 2017). L'importo di CHF 29'142.70 era suddiviso in parti d'opera per CEF CHF 9401.70, per AAP CHF 1519.25 e per il Comune di __________ CHF 18221.75 (cfr. doc. D).
d) Il Comune di __________ ha quindi conferito l'incarico a RI 1. Ciò è accaduto a inizio novembre del 2017 quando il Comune, tramite l'ing. __________ che si è occupato e si occupa tuttora della direzione lavori, ha deliberato a voce a RI 1 le opere di pavimentazione per tale strada comunale. Il Municipio lo ha confermato nello scritto del 20 marzo 2018, dichiarando che i lavori "avrebbero dovuto svolgersi dal 23 novembre 2017" per mano della ditta di __________.
e) D'intesa con l'ing. __________, che si occupava della direzione lavori, RI 1 ha pianificato nel novembre del 2017 lo svolgimento dei lavori a __________ per i mesi di novembre, dicembre e gennaio. Il 22 novembre 2017 l'ing. __________, in qualità di tecnico responsabile della società, ha cominciato a preparare l'installazione del cantiere, il materiale necessario, le attrezzature e l'escavatore per iniziare i lavori il giorno seguente come concordato con l'ing. __________. Ha caricato il materiale e le attrezzature sul furgoncino e sul rimorchio dell'azienda.
f) I lavori di sotto struttura sono terminati nella seconda metà del novembre del 2017 e i lavori affidati a RI 1 sono effettivamente iniziati il 23 novembre, salvo dover essere interrotti a causa delle intemperie (cfr. dichiarazione 5 marzo 2018 dell'ing. __________, già agli atti).
g) Il 23 novembre 2017 il cantiere era predisposto per iniziare i lavori e gli operai di RI 1 sarebbero giunti sul posto nel pomeriggio al fine di effettuarli. Inoltre, sempre quel 23 novembre 2017 alle ore 15, l'ing. __________ ha svolto un sopralluogo con la direzione lavori per ricevere le informazioni necessarie a tal fine e ha cominciato a eseguire i tracciamenti necessari. Ciò è stato esplicitamente confermato dall'ing. __________ (cfr. doc. 5, già agli atti).
Durante il sopralluogo è emerso che il gelo era avanzato in profondità nel terreno; le previsioni metereologiche per i giorni successivi prevedevano basse temperature e ostacolavano l'esecuzione dei lavori, per cui la qualità necessaria non poteva essere garantita. Constatato ciò, la direzione lavori ha quindi deciso di sospendere i lavori fino a quando le condizioni del terreno ne avrebbero permesso la continuazione (cfr. doc. 3, già agli atti).
h) Visto l'assenza di urgenza e la decisione del 23 novembre 2017 di attendere a proseguire i lavori fino a un miglioramento delle condizioni meteo, il Comune ha deliberato formalmente le opere a RI 1 solo il 15 gennaio 2018.
Si chiede esplicitamente che tutti questi fatti, che l'autorità precedente non ha considerato minimamente né accertato, siano ritenuti per valutare la decisione impugnata sotto il profilo giuridico. (…)”
Il patrocinatore della ditta si è poi così espresso sulla mancanza di una valida delibera fino a metà gennaio 2018:
" (…)
b) Non si misconosce che la delibera sia stata formalizzata il 15 gennaio 2018.
Ma ciò, in primo luogo, è dovuto al fatto che dopo la decisione di sospendere i lavori del 23 novembre 2017 era venuta meno l'urgenza.
Secondariamente, potrà anche essere che per legge la stipulazione del contratto successiva all'aggiudicazione e che il contratto può di principio essere concluso solo dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso (art. 35 e 43 LCPubb). Tuttavia, altra è la questione a sapere quali siano le conseguenze giuridiche di una conclusione anticipata su un contratto sottoscritto e magari anche già eseguito per l'appaltatore. Autorevole dottrina ha delineato al riguardo i seguenti principi:
la conclusione prematura del contratto può costituire una infrazione della legge di cui è responsabile il solo ente pubblico, non già l'appaltatore;
non è dunque dato un caso di nullità del contratto; e per giunta
la susseguente autorizzazione a concludere è tale da sanare eventuali vizi del contratto.
Nella fattispecie la delibera del 18 gennaio 2018 ha sanato il vizio del contratto con effetto retroattivo. A maggior ragione in concreto ove l'aggiudicazione del 15 gennaio 2018 aveva effetto immediato e nessun ricorso è stato introdotto contro tale decisione.
Non vi è quindi alcuna ragione di negare validità al contratto e di riflesso le indennità, molte delle quali sono successive al 15 gennaio 2018. (…)” (doc. I)
Il rappresentante della ricorrente ha inoltre ricordato lo scopo delle indennità per intemperie rilevando:
" (…)
c) In terzo luogo si osserva che le indennità per intemperie hanno quale (unico) scopo di compensare adeguatamente le perdite di lavoro subite dai lavoratori a seguito delle condizioni metereologiche avverse. La legittimità dell'ingaggio dell'azienda - datore di lavoro dal punto di vista amministrativo (che in concreto è comunque data) non consta essere una condizione (supplementare) per il riconoscimento delle indennità. Nemmeno la Sezione del lavoro sostiene tanto. Il Comune di __________ ha scelto già a fine ottobre / inizio novembre 2017 RI 1 e intende remunerarla in base agli accordi presi. Nessun'altra concorrente ha obiettato qualcosa.
Nel caso concreto i lavoratori hanno subito una perdita di lavoro solo a causa delle condizioni metereologiche. Detto altrimenti, se il tempo fosse stato diverso, essi sarebbero stati impiegati per quelle opere a __________ indipendentemente dalla validità del contratto di appalto, che non li concerne. Anche sotto questo profilo la decisione in oggetto non appare condivisibile e va riformata nel senso chiesto con il ricorso.
Prove: - tutte quelle indicate ai punti I/B e II/1 (…)” (Doc. I)
1.3. Il 9 maggio 2018 il patrocinatore della ditta RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) con riferimento alla vostra richiesta, vi trasmetto il doc. C di ricorso completo (capitolato di appalto), scusandoci per averlo prodotto inavvertitamente in modo parziale.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione dell’ottobre del 2017 di cui al doc. D precisiamo di aver esibito solo un estratto della stessa, inviata dall’ing. __________ alla cliente, in quanto l’unica documentazione che la cliente ha ricevuto. Le pagine mancanti non sono state inviate a RI 1, la quale in altri termini non possiede una versione integrale di quel documento.
Esso andrebbe richiesto al Comune di __________, ente pubblico appaltante. RI 1 propone dunque che questo Tribunale richiami direttamente dal Comune di __________ una copia del documento integrale. Proprio per questo motivo, del resto, nel ricorso si è offerto quale prova il richiamo dell’intero incarto relativo alla procedura di appalto pubblico per i lavori di pavimentazione a __________ (fondo n. 65) dal Comune di __________. (…)” (Doc. III)
1.4. Nella sua risposta del 16 maggio 2018 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. VII), mentre il 25 maggio 2018 il patrocinatore della ricorrente ha inviato al TCA una replica spontanea (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).
Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:
" a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
c. posa di binari e di condotte aeree;
d. sistemazioni esterne (giardini);
e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
f. estrazione d'argilla e industri laterizia;
g. pesca professionale;
h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
i. segherie."
L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).
2.2. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" la perdita di lavoro è computabile se:
a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."
L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:
" a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni
meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;
c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."
Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Prassi LADI IPI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2014, figurano le seguenti indicazioni:
" (...)
C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto all’indennità per intemperie è computabile se:
è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche,
la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, e
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.
Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente.
Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche
C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun’altra causa deve intervenire.
È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente, e non indirettamente, alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’IPI.
C3 Questa condizione di causalità diretta esclude dal diritto all’IPI le perdite di lavoro risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende clienti a causa delle condizioni meteorologiche.
ð Esempi
Non è computabile una perdita di lavoro che si verifica in una cava di pietra perché il maltempo impedisce alle imprese del settore della costruzione di lavorare e, di conseguenza, di effettuare i propri ordini.
Lo stesso vale per un’azienda che non può lavorare perché un’altra azienda non è stata in grado di terminare i suoi lavori entro i termini previsti a causa delle condizioni meteorologiche.
C4 Per condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l’umidità o la siccità. Ad eccezione delle aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all’orticoltura che hanno diritto all’indennità solo in caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è l’impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.
ð Esempio
Dato che il diritto all’IPI non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa, nella fattispecie, che le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).
C5 Le perdite di lavoro dovute a circostanze straordinarie quali i rischi di smottamenti del terreno, le inondazioni, la chiusura inusuale delle vie d’accesso a causa di un forte rischio di valanghe, sono indennizzate in virtù delle disposizioni sull’ILR (cfr. Prassi LADI ILR). Simili eventi possono ovviamente colpire anche aziende che non fanno parte dei rami aventi diritto all’IPI.
(…)
D1 La perdita di lavoro non è computabile se:
è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e deve pertanto essere rimunerato secondo il contratto di lavoro;
concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
Perdita di lavoro riconducibile indirettamente alle condizioni meteorologiche
D2 La perdita di lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche, ad esempio in caso di perdite di clientela o di ritardi nei termini a causa delle condizioni meteorologiche.
D3 Le perdite di clientela dovute alla mancata domanda di un servizio o di un prodotto sono indennizzate mediante l’ILR secondo le disposizioni dell’art. 51a OADI «Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche». Nel campo d’applicazione di questa disposizione rientrano ad esempio le società di impianti di risalita nelle regioni di sport invernali in caso di mancanza di neve o le piscine nei mesi estivi piovosi (cfr. Prassi LADI ILR).
Se le condizioni meteorologiche impediscono temporaneamente l’esecuzione di lavori pianificati, il conseguente ritardo non giustifica un diritto all’ILR. Non è indennizzabile, p. es., la perdita di lavoro subita da un’impresa di pittura che non può verniciare le pareti interne di un nuovo edificio entro il termine previsto poiché queste non sono ancora asciugate in seguito al ritardo intervenuto in fase di costruzione a causa delle condizioni meteorologiche.
ð Giurisprudenza
DTF 124 V 293 (Nel settore della costruzione non sussiste una limitazione dei lavori indennizzabili secondo cui, in genere, il risanamento delle facciate deve essere eseguito soltanto nei mesi non invernali. Diversamente da quanto avviene per diverse monocolture agricole [art. 65 cpv. 3 OADI], per gli altri rami non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali)
(…)
Decisione del servizio cantonale
G9 In conformità all'art. 45 cpv. 4 LADI, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, il servizio cantonale procede agli adeguati chiarimenti. Se il numero di giorni lavorativi o il numero di lavoratori annunciati dal datore di lavoro appaiono esagerati rispetto al cantiere e al carico di lavoro, verrà computata soltanto la perdita di lavoro verosimile.
Se in base alla documentazione il cantiere e II volume di lavoro o la durata indicata per portare a termine l'incarico non risultano plausibili con il numero di lavoratori annunciati, il servizio cantonale è tenuto a richiedere, per lettera raccomandata, documentazione aggiuntiva. Se l'azienda che rivendica le prestazioni rifiuta in modo ingiustificato di ottemperare al suo dovere di informare e collaborare, il servizio cantonale può decidere in base agli atti, oppure chiudere l'inchiesta e non entrare nel merito. Prima di farlo, dovrà sollecitare l'azienda per iscritto, segnalare eventuali con-sequenze giuridiche e concedere un adeguato periodo di riflessione (cfr. art: 28, 40 e 43 cpv. 3 LPGA).
I dubbi sulla computabilità riguardano in particolare i seguenti casi:
• La documentazione che rende verosimile l'esistenza del cantiere non esiste o insufficiente. Le indicazioni concrete a proposito del cantiere vanno comprovate, ad esempio con una conferma della commessa, del contratto d'opera, del programma edilizio in corso, di una conferma del committente o della direzione dei favori oppure sulla scorta di fatture. La verosimiglianza dell'esistenza del cantiere può anche essere documentata con fotografie.
• Il volume della commessa è completamente diverso dal totale di giorni lavorativi e di lavoratori di cui alla domanda 5 del modulo «Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie».
• Vi è motivo di credere, ad esempio, che i cantieri annunciati siano già stati terminati oppure progettati per un'altra data oppure che un'altra impresa sia stata incaricata di svolgere gli stessi lavori.
I presupposti validi per la domanda 5 del modulo «Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie» valgono anche per le domande d’IPI inoltrate dai subappaltatori. (…)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che la ditta RI 1 il 29 gennaio 2018 ha annunciato una perdita di lavoro dovuta ad intemperie (terreno gelato e neve) relativa al cantiere __________, che ha colpito 5 lavoratori per 14 giorni lavorativi dall’8 al 25 gennaio 2018 (cfr. doc. 1.1).
Il lavoro in questione (opere di pavimentazione) è stato deliberato dal Municipio di __________ con ris. mun. No. __________ del 15 gennaio 2018 (cfr. doc. 1.2).
Ciò significa che, come giustamente rilevato dall’amministrazione, la perdita di lavoro in questione è stata determinata solo indirettamente dalle intemperie. Il primo motivo è l’assenza di una corretta delibera (tale non può evidentemente definirsi la delibera “a voce” da parte del direttore dei lavori) e del relativo contratto (cfr. art. 14 del Concordato internazionale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 CIAP; RL 730.500; art. 35 Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001, LCPubb; RL 730.100; art. 43 LCPubb; Galli-Moser-Lang-Steiner, “Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts”, Ed. Schulthess, pag. 667-670, n. 1331-1337; M. Begeler, “Der Geltungspruch des Vergaberechts. Probleme und Lösungsnsätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht, Ed. Schulthess Juristische Medien AG, 2012, n. 2500, 2523-2530, n. 2492).
Del resto il 23 ottobre 2017 l’inc. __________ aveva inviato al Comune di __________ il suo rapporto nel quale concludeva che:
" (…) Sulla base di quanto sopra esposto, per la delibera entra in considerazione unicamente l’offerta dell’impresa RI 1 di __________, per un importo di Sfr. 29'142.70, suddiviso nelle seguenti parti d’opera:
CEF fr. 9'401.70
AAP fr. 1'519.25
COM fr. 18'221.75
Vi invitiamo a voler provvedere alla delibera secondo gli artt. 32-36 LCPubb.
Vi segnaliamo che la vostra decisione va intimata alle ditte partecipanti al concorso allegando la tabella di aggiudicazione (v. allegato) e indicando il rimedio giuridico.” (Doc. D)
In simili condizioni, l’operato della Sezione del lavoro che subordina l’eventuale intervento della LADI a coprire la perdita di lavoro al rispetto delle norme della LCPubb, anche in un’ottica di prevenzione degli abusi (cfr. sul tema, STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 3), merita di essere tutelato.
La decisione su opposizione del 5 aprile 2018 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti