Raccomandata
Incarto n. 38.2018.27
dc/sc
Lugano 13 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 aprile 2018 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 20 ottobre 2017 (cfr. doc. A7) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la durata della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una possibilità di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A4).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:
" (…)
· l'unica mail a me inviata dalla ditta __________ in data 07.08.2017 riporta testualmente: "siamo interessati alla sua richiesta, noi ricominciamo il 16 agosto possiamo fissare un appuntamento?". Non una parola in più, non una in meno. In questa mail non viene offerto nessun lavoro e tantomeno viene indicato per quale professione,
· il sottoscritto ha dato la disponibilità ad un colloquio come si evince dalla risposta inviata per mail in data 16.08.2017 mettendo al corrente la ditta __________ della propria situazione lavorativa e scolastica in quel momento,
· la ditta __________ non ha dato nessun seguito a questa mail,
· l'UG ha omesso di considerare le mie osservazioni del 09.10.2017, inviate per raccomandata e nei tempi concessi, per una loro manchevolezza interna,
· non viene in alcun modo dimostrato che il lavoro sia stato rifiutato (perché mai offerto). Questa conclusione frutto di un'interpretazione soggettiva fatta dall'UG,
· il posto offerto era in qualità di montatore idraulico ed è da ritenersi assurdo che una ditta offra questo lavoro pagando fr. 4'700.-- mensili ad una persona senza alcuna formazione in materia,” (Doc. I)
1.3. Nella risposta dell’8 maggio 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
Secondo l’amministrazione l’assicurato avrebbe dovuto comunicare chiaramente e esplicitamente al potenziale datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare un’occupazione.
Al riguardo la Sezione del lavoro ha sottolineato :
" (…) A proposito degli argomenti sollevati dalla ricorrente, che si contestano integralmente, si osserva quanto segue.
Benché il ricorrente eccepisca d'aver agito in maniera corretta, comunicando al potenziale datore di lavoro il proprio impegno lavorativo a tempo parziale presso la __________, per metterli al corrente della propria situazione ed evitare malintesi, si ritiene che gli argomenti del ricorrente, oltre al fatto di non rendersi chiaramente disponibile per un impiego a tempo pieno presso la ditta __________, non abbiano favorito il proseguimento ed il buon esito della trattativa. (…).
Dunque, tenuto conto di quanto riferito dal datore di lavoro il 9 marzo 2018 (doc. 18), il fatto d'essere impiegato al 50%, e dunque non rendendosi chiaramente disponibile a ricoprire un eventuale impiego a tempo pieno, il ricorrente si è messo nella condizione di non essere contattato nuovamente dal datore di lavoro, per proseguire la trattativa in corso.
Il fatto che il ricorrente avesse reperito un'attività lavorativa che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio presso la ditta __________, non lo esimeva dal fare il possibile per ottenere un'occupazione che ponesse fine alla disoccupazione.
Va precisato che nulla impedisce ad un assicurato di continuare la ricerca di un'attività lavorativa meglio corrispondente alle proprie aspirazioni professionali e/o alle esigenze di specializzazione intraprese, pur dando la precedenza nell'immediato ad una riduzione o eliminazione della perdita di guadagno indennizzata, ossia accettando un altro impiego concretamente disponibile.
Inoltre, non si condividono gli argomenti del ricorrente, riguardanti il fatto che il lavoro offerto non avrebbe fatto l'interesse di nessuno e non avrebbe giovato nemmeno alla ditta __________, che alla resa dei conti non l'avrebbe assunto in qualità di idraulico. Infatti, si rileva che il signor __________ - che già disponeva dei documenti di candidatura del ricorrente dal 5 agosto 2017 - in risposta alla domanda n. 6 posta dall'UG il 6 marzo 2018, se erano interessati al profilo professionale del signor RI 1 ed alla sua assunzione, ha riferito che "(...) 6. Sicuramente dal momento che lo abbiamo contattato per un colloquio (...)" (doc. 18).
L'argomento dell'assicurato, riguardante il percorso e l'approccio identico avuto con la ditta __________, che a differenza dalla ditta __________, l'ha convocato per un colloquio ed poi assunto, non è determinante al fine della valutazione del caso in esame e non modifica le conclusioni a cui si è giunti. Nondimeno, constatato che la data d'inizio presso la ditta in questione è dal 25 gennaio 2018 a tempo parziale (50%) e dal 1. marzo 2018 (all'80%), si ritiene che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi disponibile verso la ditta __________, considerato che la trattativa per un posto di lavoro a tempo indeterminato è iniziata ad agosto 2016, così da abbreviare la propria permanenza in disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI).
In merito al fatto che l'occupazione presso la ditta ___________ non avrebbe rispecchiato le aspettative professionali del ricorrente - che ha conseguito un Attestato di capacità quale Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC (doc. 4/1) – si osserva che secondo l'art. 16 cpv. 3bis LADI, egli sia tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione e che in ragione della sua età (meno di 30 anni) questo obbligo è esteso anche ad impieghi che non considerano le capacità o l'attività precedentemente svolta, di cui il ricorrente è stato esplicitamente informato a più riprese dall'URC (doc. 3, doc. 6, doc. 6/1).
Nondimeno, dalla documentazione agli atti, emerge che l'assicurato ha trasmesso parecchie lettere di candidatura, offrendosi per diversi ambiti lavorativi (doc. 5).” (Doc. III)
1.4. Il 15 maggio 2018 l’assicurato ha inviato uno scritto al TCA (cfr. doc. V), al quale l’amministrazione ha risposto il 29 maggio 2018 (cfr. doc. VII).
Il ricorrente ha inviato una nuova lettera il 6 giugno 2018 (cfr. doc. IX) e la Sezione del lavoro ha risposto il 12 giugno 2018 (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la ditta __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale federale ha inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
In una sentenza 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:
" (…)
Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.
En l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de son service.
6.3.
6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.1. Selon l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours - le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.
7.2. Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.
7.3. Le recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement des journées d'essai.
7.4. En l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l'espèce.”
2.6. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1993, si è iscritto al collocamento il 29 luglio 2016 (termine quadro: 01.08.2016 – 31.07.2018; guadagno assicurato CHF 4'117.--) alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno in qualità di tecnico di impianti sanitari, disegnatore di impianti di ventilazione, progettista di impianti di riscaldamento ed ogni professione adeguata.
Dal 1. agosto 2016 egli è stato occupato a tempo parziale (50%) presso la ditta __________ di __________ quale progettista in impianti di riscaldamento, annunciando guadagno intermedio.
Dall’8 febbraio 2018, l’assicurato non risulta più iscritto nel sistema COLSTA con effetto dal 24 gennaio 2018, in quanto dal 25 gennaio 2018 è stato assunto presso la ditta __________ di __________, quale progettista impianti __________ (al 50% fino al 31 marzo 2018 ed all’80% dal 1. aprile 2018). In data 6 marzo 2018 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha approvato la domanda per l’ottenimento degli assegni per il periodo d’introduzione del signor RI 1.
Il 5 agosto 2017 alle ore 15:44 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ditta __________ di __________ del seguente tenore:
" Gentili Signore, Egregi Signori,
mi permetto di propormi alla vostra ditta nella speranza di poter ottenere un nuovo posto di lavoro. Allego alla presente il mio curriculum vitae ed i vari certificati ottenuti.
Resto a vostra disposizione per un eventuale colloquio.” (Doc. 8; vedi pure doc. 7)
Il 7 agosto 2017 alle ore 7:56 la ditta __________ ha risposto all’assicurato “siamo interessati alla sua richiesta, noi ricominciano il 16 agosto possiamo fissare un appuntamento?”.
Il 16 agosto 2017 alle ore 13:41 RI 1 ha poi scritto alla ditta:
" Egregi Signori,
anzitutto ringrazio per il vostro interessamento. Attualmente ho trovato lavoro presso la ditta __________ al 50% e mi trovo bene. Inoltre sto facendo una scuola serale + sabato per ottenere anche il diploma di tecnico degli edifici. Comunque sono volentieri a disposizione per un eventuale colloquio (nei giorni di giovedì o venerdì).
Resto in attesa di un vostro riscontro.” (Doc. 8)
Il 6 marzo 2018 l’avv. __________ della Sezione del lavoro ha posto le seguenti domande alla ditta __________:
" (…)
Voglia cortesemente indicare la percentuale lavorativa prevista per l’impiego offerto presso la vostra azienda.
Quali attività e mansioni erano richieste per l’impiego offerto?
Per quali motivi le trattative per l’assunzione del signor RI 1 non sono andate a buon fine?
Dopo lo scritto (e-mail) del 16 agosto 2017 da parte del signor RI 1, avete preso contatto con lo stesso (telefonico o per iscritto)? In caso di risposto negativa, per quali motivi?
Il fatto che il signor RI 1, vi abbia comunicato d’aver già un impiego nella misura del 50% e di essere impegnato con una formazione (serale ed al sabato), ha influito sull’interruzione della trattativa e/o portato all’esclusione della sua candidatura?
Eravate interessati al profilo professionale del signor RI 1 ed alla sua assunzione?
Eravate disposti e/o interessati ad assumere il candidato a tempo parziale?” (Doc. 17)
Il 9 marzo 2018 __________ ha così risposto:
" (…)
L’impiego offerto era nella misura del 100%.
Il posto vacante era quale montatore di impianti sanitari.
Il sig. RI 1, ci ha comunicato che era impiegato al 50%, perciò non abbiamo proseguito le trattative.
Non abbiamo più preso contatto in quanto avevamo a disposizione altri candidati.
Sì, ha influito in quanto noi eravamo alla ricerca di un collaboratore al 100%.
Sicuramente dal momento che lo abbiamo contattato per un colloquio.
Non eravamo interessati ad un’assunzione a tempo parziale.” (Doc. 18)
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20 novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).
RI 1, indicando al potenziale datore di lavoro il 16 agosto 2017 che disponeva “ora” di un impiego a tempo parziale (occupazione che peraltro già aveva al momento in cui aveva inoltrato la sua candidatura spontanea), che si trovava bene e che inoltre seguiva una scuola serale e al sabato, si è messo in condizione di neppure farsi convocare per il colloquio, sebbene il datore di lavoro gli avesse manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere esaminato la documentazione da lui inviata.
Con questo atteggiamento l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto invece presentarsi presso il potenziale datore di lavoro e, in caso di assunzione, lasciare l’occupazione a metà tempo in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).
A ragione dunque la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione (cfr. consid.2.2 e2.4) e l’ha sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett . d LADI.
Anche l’entità della sanzione, 20 giorni di sospensione inferiore a quella minima di 31 giorni prevista dall’ordinanza, per tenere conto delle particolarità del caso secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), si rivela proporzionata alla gravità della colpa.
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 12 aprile 2018 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti