Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2018.14
Entscheidungsdatum
30.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.14

VF/DC/sc

Lugano 30 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 17 ottobre 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di Fr. 14'937.35, corrispondenti ad indennità di disoccupazione percepite in troppo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017, rilevando in particolare che:

" (…)

  1. Nel mese di ottobre 2015 riceve una provvigione di CHF 35’350.00 lordi per la vendita di un immobile a __________. Secondo la risposta del datore di lavoro del 26 giugno 2017, lei ha assunto questo mandato il 26 agosto 2014 e la vendita si è conclusa il 21 settembre 2015.

  2. Nel mese di settembre 2015 riceve una provvigione di CHF 6'420.00 lordi per la vendita di un immobile a __________. Lei ha assunto questo mandato il 23 marzo 2015 e la vendita si è conclusa il 31 luglio 2015.

  3. Nel mese di settembre 2015 riceve una provvigione di CHF 18'300.00 lordi per la vendita di un immobile a __________. Lei ha assunto questo mandato il 22 dicembre 2014 e la vendita si è conclusa l’11 marzo 2015.

  4. È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro. Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso.

  5. Il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza); il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (ad esempio, nel caso della tredicesima mensilità, delle provvigioni, dei bonus).

  6. le provvigioni ricevute non vanno computate sul mese di versamento, bensì ripartite proporzionalmente sui mesi che corrono dall’assunzione del mandato alla vendita dell’oggetto.

  7. Il guadagno del calcolo assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 6 mesi di contribuzione, che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, se tale salario è più elevato del salario medio degli ultimi 6 mesi.

  8. Nel suo caso, il guadagno assicurato più favorevole ammonta a CHF 6'986.00, ovvero al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione (cfr. tabelle allegate).

  9. Per questa ragione, la Cassa deve chiedere la restituzione dell’importo di CHF 14'937.35, corrispondente all’indennità di disoccupazione versata in troppo da ottobre 2016 ad aprile 2017. (…)” (cfr. doc. 17)

1.2. Con decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 21) e si è riconfermata nel contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. A1).

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede in particolare:

" (…)

  • che vengano comprese e riponderate le motivazioni da lui adottate nella sua opposizione inoltrata in data 14.11.2017, della quale egli presuppone che il tribunale abbia ricevuto copia allegati inclusi.

  • che vengano comprese e considerate le dinamiche effettive della realtà operativa e remunerativa di una società immobiliare che si occupa esclusivamente di vendita immobiliare nel segmento del lusso, affinché se ne possano trarre le giuste conclusioni in ambito assicurativo. A proposito di questo secondo punto il ricorrente desidera comunicare al tribunale quanto segue.

La parte di salario variabile che un collaboratore riceve in seguito alla vendita di un immobile non rappresenta di fatto una rimunerazione per la vendita di uno specifico immobile in uno specifico lasso di tempo, ma rappresenta invece soprattutto una forma di compensazione per le numerose altre attività lavorative (come ad esempio la gestione di immobili che non verranno mai venduti, la consulenza, il marketing, ecc.), attività non rimunerate direttamente ma attività nelle quali il collaboratore investe la stragrande maggioranza del proprio tempo. Siccome la vendita di un immobile di lusso risulta evento raro, azienda e collaboratori gestiscono il rischio su base annuale. Il singolo mese come unità di misura non è rilevante e non può esserlo, finché il numero di transazioni (nel caso specifico 3) non diventa (molto) maggiore del numero di mesi (12). Giustamente anche fisco e assicurazioni nei loro prelievi considerano la massa salariale totale effettivamente realizzata.

Conclusione

In una simile situazione di mancata congruenza sia materiale che temporale tra il lavoro svolto e la sua remunerazione, l’applicazione del principio di sopravvenienza risulta fortemente impreciso se non addirittura assurdo. Sembra invece molto più stringente basare il calcolo del salario assicurato sul salario effettivamente realizzato rispettivamente sui contributi assicurativi effettivamente pagati. Nel caso specifico così procedendo si arriverebbe ad individuare un salario assicurato provvisorio di CHF 8'500 comunicato al ricorrente in data 22 giugno 2017 (allegato), che risulterebbe molto più vicino alla realtà dei fatti che i complessivamente altri 3 calcoli proposti dalla cassa nell’arco di tempo (…)” (cfr. doc. I)

1.4. Con risposta del 15 marzo 2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 16 marzo 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire alla Cassa l’importo di Fr. 14'937.35 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel periodo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017, in quanto guadagno il assicurato che è stato ridotto da Fr. 12'320.-- a Fr. 6'986.--, a seguito di una revisione effettuata dalla Segreteria di Stato dell’economia (di seguito: SECO).

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente fattispecie la Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo alla durata dei mandati concernenti le provvigioni di vendita dei tre immobili situati a Ronco s. Ascona, Locarno ed Orselina percepite dal ricorrente (la prima nel corso del mese di ottobre 2015 e le altre due nel corso del mese di settembre 2015) e prese in considerazione per fissare il guadagno assicurato, a seguito del rapporto di revisione del 17 settembre 2017 della SECO, dal quale è emerso che la Cassa avrebbe stabilito un guadagno assicurato troppo elevato, e più precisamente che:

" (…)

a) Guadagno assicurato

Art. 23 cpv. 1 LADI; Prassi LADI ID C2

Fattispecie

Il guadagno assicurato (fr. 12'320.00) è stato determinato con provvigioni di vendita di fr. 6'420.00 e fr. 18'300.00 versati a settembre 2015 e di fr. 35'350.00 versati a ottobre 2015 senza suddividerle sui periodi nei quali è stata svolta l’attività, ossia dall’inizio alla fine del mandato.

Basi legali

È considerato un guadagno assicurato il salario determinate nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

Il guadagno conseguito è amputato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (Prassi LADI ID C2).

Conclusione

In base alle informazioni complementari fornite dal datore di lavoro (vedi lettera 26 giugno 2017 nel dossier), le provvigioni sono state suddivise sui periodi tra l’inizio e la fine del mandato. Il guadagno assicurato più favorevole ammonta a fr. 6'986.00 (allegato __________). (…)” (cfr. doc. 18)

La decisione è stata dunque presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).

A conclusione della revisione della SECO, l’amministrazione ha così ridotto il guadagno assicurato dal 25 ottobre 2016 da Fr. 12'320.-- a Fr. 6’986.-- (durante la revisione interna esso era invece stato provvisoriamente ridotto a Fr. 8’500.-- dal 22 giugno 2017; cfr. doc. 16) e, con decisione del 17 ottobre 2017, ha chiesto all’assicurato la restituzione di Fr. 14'937.35. (cfr. doc. 17).

Si tratta ora innanzitutto di stabilire se, a ragione, l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno assicurato, e cioè se è corretto che esso va calcolato tenendo conto delle tre provvigioni di vendita percepite dal ricorrente non nel momento in cui sono state versate - come è stato fatto in primo momento dalla Cassa - ma suddividendole nei periodi durante i quali è stata svolta l’attività (ossia dall’inizio alla fine di ognuno dei tre mandati in questione, tenendo però conto, per ogni mese preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato, della parte di provvigioni corrispondente e quindi anche del fatto che parte del mandato di __________ non rientra nel periodo in questione; cfr. doc. 17, 18, e A1; cfr. consid. 2.6. per i periodi di ognuno).

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

2.5. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145), rispettivamente da gennaio 2013 (pt. C1 ma in particolare C2), prevedono in relazione al salario determinante e la percezione effettiva di esso quanto segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg.

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti. (…)”

Il tenore dei p.ti C1, C2, B144- B145 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Al p.to C2 della Prassi LADI ID viene anche precisato che il salario di base comprende le provvigioni, e che “(..) il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus) (…)”.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" (…)

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2015 in qualità di consulente alla vendita per la regione del __________ con un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 4, 5).

Dal contratto emerge che lo stipendio annuo era fissato in Fr. 32'500.00 pagabile in tredici mensilità (ovvero Fr. 2'500 al mese), e che al dipendente erano riconosciute le provvigioni del 20% per la vendita di oggetti del portafoglio di __________ e del 30% per la vendita di oggetti apportati dal dipendente (cfr. doc. 4).

Le parti hanno deciso di terminare di comune accordo il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 5).

Il 25 ottobre 2016 il ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di Locarno rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dalla medesima data (cfr. doc. 2).

Il 25 ottobre 2016 il ricorrente ha compilato il formulario Domanda d’indennità di disoccupazione precisando di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).

Dall’Attestato del datore di lavoro, compilato il 28 ottobre 2016 dal suo datore di lavoro è indicato che il ricorrente ha guadagnato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 Fr. 110'175.-- e dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015 Fr. 87'153.35. A questo formulario sono state allegate le copie della lettera dell’accordo della conclusione del lavoro e i conteggi paga degli ultimi 12 mesi (cfr. doc. 3, 5, 9, 10).

Dagli atti emerge inoltre che l’assicurato ha prodotto i certificati di salario del 2014 e del 2015 (cfr. doc. 11, 12), unitamente ad un foglio compilato dall’ex datore di lavoro dal quale si evince che all’assicurato, per la conclusione di tre trattive di vendita di immobili, sono state versate due provvigioni nel mese di settembre 2015, una di Fr.18'300.-- per un immobile venduto ad __________ e una di Fr. 6'420.-- per un immobile venduto a __________, e una provvigione nel mese di ottobre 2015, pari a Fr. 35'350.-- per un immobile venduto a __________ (cfr. doc. 13).

La Cassa, con comunicazione del 7 novembre 2016, ha riconosciuto all’assicurato, a partire dal 25 ottobre 2015, un guadagno assicurato ammontante a Fr. 2'708.--, senza tenere conto delle provvigioni. Lo stipendio annuo da contratto era infatti fissato in Fr. 32'500.-- pagabile in tredici mensilità, quindi a Fr. 2'500.-- al mese e sono stati aggiunti Fr. 208.33 quali quota parte della tredicesima. La media degli stipendi degli ultimi 6 mesi (calcolo di base; secondo l’art. 37 cpv. 1 OADI) corrisponde a Fr. 2'708.33 (Fr. 2'500 + Fr. 208.33), approssimato quindi a Fr. 2'708.--.

Dopo aver preso conoscenza delle provvigioni di vendita per i tre immobili, la Cassa ha ricalcolato il guadagno assicurato, prendendo però in considerazione il loro importo nel corso del mese in cui sono state versate all’assicurato, ovvero Fr. 35'350.-- per l’immobile di __________ nel mese di ottobre 2015 e Fr. 27'428.33 (Fr. 6'420.-- per l’immobile di __________ + Fr. 18'300.-- per l’immobile di __________) nel mese di settembre 2015.

Per determinare il guadagno assicurato è stata quindi calcolata la media dei redditi percepiti dall’assicurato negli ultimi 6 mesi di contribuzione (cfr. consid. 2.3.), ovvero per il periodo da maggio ad ottobre 2015, che risulta essere:

  • mese di ottobre 2015: Fr. 2'708.33 (stipendio base + 13a) + 35'350.-- = Fr. 38'058.33

  • mese di settembre 2015: Fr. 2'708.33 + [Fr. 6'420.-- + Fr. 18'300.--] =Fr. 27'428.33

  • per i mesi da agosto 2015 a maggio 2015: Fr. 2'708.33 * 4 = 10'833.32

In totale: Fr. 76'319.98 - per calcolare il GA : Fr. 76'319.97 / 6 = 12'719.99 approssimato a Fr. 12'720.-- (cfr. doc. 6, 7).

In tale contesto va rilevato che il guadagno assicurato massimo previsto dalla LADI ammonta a Fr. 12'350.-- (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI, art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 22 cpv. 1 OAINF: fr. 148'200.--annui dal 1° gennaio 2016). Questo è l’importo che avrebbe dovuto essere preso in considerazione per il ricorrente, e non quello di Fr. 12'320.-- come invece stabilito dalla Cassa (cfr. doc. 8).

La Cassa, interpellata a questo proposito dal TCA il 14 maggio 2018, ha spiegato che si è trattato di un errore di digitazione (cfr. doc. VIII). Tale errore è irrilevante ai fini del presente giudizio, visto che un maggiore importo indebitamente percepito avrebbe comportato un maggior importo da restituire per il ricorrente.

Il 22 giugno 2017 la Cassa, in seguito ad una revisione effettuata dalla SECO, ha poi chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di precisare le date nelle quali l’assicurato ha assunto e poi concluso i tre mandati relativi alle vendite sopra citate (cfr. doc. 14). Nella medesima data la Cassa ha anche comunicato all’assicurato che, essendo ancora in corso di accertamenti e fino alla conclusione degli stessi, il guadagno assicurato sarebbe stato, a partire da quella data e provvisoriamente, ridotto a Fr. 8'500.-- (cfr. doc. 16).

Con risposta del 26 giugno 2017 l’ex datore di lavoro ha precisato che per l’immobile di __________ il mandato è stato assunto il 26 agosto 2014 e la vendita si è conclusa il 21 settembre 2015; per l’immobile di __________ il mandato è stato assunto il 23 marzo 2015 e la vendita si è conclusa il 31 luglio 2015 ed infine, per l’immobile di __________, il mandato è stato assunto in data 22 ottobre 2014 e la vendita si è conclusa l’11 marzo 2015 (cfr. doc. 15).

Con decisione del 17 ottobre 2017 la Cassa ha quindi chiesto all’assicurato la restituzione di Fr. 14'937.35, pari a indennità di disoccupazione percepite in troppo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. 17, 18).

A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurato contro la decisione sopracitata (cfr. doc. 21), la Cassa ha nuovamente interpellato la SECO, la quale, con scritto del 31 gennaio 2018, ha preso posizione in merito affermando che “(…) i motivi addotti dall’assicurato non contengono nessun nuovo elemento che ci permetta di riconsiderare la nostra decisione. In effetti, ne risulta che in certi casi l’attività lavorativa potrebbe iniziare prima dell’assunzione del mandato di vendita o terminare prima della vendita dell’oggetto in vendita. Prendere in considerazione questi motivi potrebbe dar adito a un guadagno assicurato ancora più basso. I mandati relativi ai beni immobiliari di __________ e di __________ sono, del tutto o in parte, all’inizio del periodo di riferimento del guadagno assicurato. Ciò significherebbe che le relative provvigioni potrebbero essere suddivise sui mesi al di fuori del periodo di riferimento (…)” (cfr. doc. 22).

Di conseguenza il provvedimento del 17 ottobre 2017 è stato confermato con decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 (cfr. doc. A1).

2.7. La Cassa ha dunque ricalcolato il guadagno assicurato tenendo conto delle tre provvigioni di vendita sopra citate suddividendole dall’inizio alla fine di ogni singolo mandato (e tenendo conto, per ogni mese o giorni del mese che rientrano nel calcolo del guadagno assicurato, della parte di provvigioni incassata corrispondente) ed è giunta alla conclusione che quest’ultimo doveva essere ridotto da Fr. 12'320.-- a Fr. 6'986.-- a partire dal 25 ottobre 2015 (cfr. doc. 17, 18, A1).

Il ricorrente chiede invece che continui ad essere preso in considerazione il guadagno assicurato di Fr. 8'500.--, corrispondente a quello ridotto inizialmente dalla Cassa, a partire dal 22 giugno 2017, quando lo stessa era ancora in corso di accertamento (cfr. doc. 16), visto che “(…) in una simile situazione di mancata congruenza sia materiale che temporale tra il lavoro svolto e la sua remunerazione, l’applicazione del principio di sopravvenienza risulta fortemente impreciso se non addirittura assurdo. Sembra invece molto più stringente basare il calcolo del salario assicurato sul salario effettivamente realizzato rispettivamente sui contributi assicurativi effettivamente pagati. Nel caso specifico così procedendo si arriverebbe ad individuare un salario assicurato provvisorio di CHF 8'500 (…)” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 (come già riportato al considerando precedente; cfr. consid. 2.5.) il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare anche le tre provvigioni di vendita; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus,…) (cfr. consid. 2.5., pag. 11, 12).

L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.4., ha infatti confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)“. (cfr. consid. 4; 5.1)

L’Alta Corte ha ribadito questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del guadagno assicurato (cfr. in particolare il consid. 2.5.).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA non può che confermare nel suo principio quanto stabilito dalla Cassa, e cioè che per calcolare il guadagno assicurato del ricorrente le tre provvigioni di vendita da lui incassate vanno suddivise durante tutto il periodo di durata di ogni singolo mandato. Di conseguenza le tre provvigioni vanno suddivise come segue: Fr. 35'350.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 24 agosto 2014 al 21 settembre 2015 (e quindi determinante per il calcolo del guadagno assicurato è il periodo da novembre 2014 al 21 settembre 2015); Fr. 18'300.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 22 dicembre 2014 all’11 marzo 2015 ed infine Fr. 6'420.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 23 marzo al 31 luglio 2015.

2.8. In concreto la Cassa ha fissato il guadagno assicurato a Fr. 6'986.-- (cfr. doc. 8) ed ha chiesto all’assicurato la restituzione di Fr. 14'937.35, risultato ottenuto sottraendo dall’ammontare da lui già incassato quello al quale avrebbe avuto diritto sulla base dei nuovi importi (cfr. doc. 20).

Per quanto attiene al principio della restituzione in quanto tale, è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.6.).

Dato che, e come appurato precedentemente, la circostanza emersa a seguito della revisione della SECO - ovvero che le tre provvigioni di vendita percepite dall’assicurato sono da suddividere e prendere in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato nel periodo dall’inizio alla fine di ogni singolo mandato (cfr. consid. 2.7.) - è corretta, questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

Ne discende che in concreto sono quindi realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.10; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

2.9. Si tratta ora di verificare se l’importo di fr. 14'937.35 è corretto oppure no.

L’assicurato si è iscritto in disoccupazione a partire dal 25 ottobre 2016. Il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde, conformemente all’art. 37 cpv. 1 OADI, agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è però calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI; cfr. consid. 2.3.).

Nel caso concreto, il periodo di calcolo per il guadagno assicurato ritenuto dalla Cassa corrisponde alla media del salario percepito dall’assicurato negli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello calcolato negli ultimi 6 mesi.

Dagli atti si evince però che la Cassa, per calcolare il guadagno assicurato di Fr. 6'986.-- (e quindi una conseguente indennità giornaliera spettante all’assicurato di Fr. 225. 35, come vi evince dal calcolo al doc. 20) ha preso in considerazione, come periodo di contribuzione degli ultimi 12 mesi il periodo da dicembre 2014 a novembre 2015 (cfr. doc. 8). Ora, dagli atti emerge che l’assicurato ha terminato la sua attività lavorativa il 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 1, 5).

Interpellato in merito a questo aspetto dal TCA, __________ della Cassa Disoccupazione CO 1 ha affermato, in data 14 maggio 2018 che “(…) non trovo spiegazione sul fatto che il periodo di calcolo comprenda anche il mese di novembre 2015 quando la documentazione prodotta indica la fine del rapporto di lavoro in data 31 ottobre 2015 (…)” (cfr. doc. VIII).

Del resto questa Corte constata che allorché aveva fissato il guadagno assicurato precedente di Fr. 12'320.-- (cfr. doc. 8, e quindi l’indennità giornaliera pari a Fr. 397.--, cfr. doc. 20), la Cassa aveva giustamente indicato come periodo contributivo sia quello da maggio ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 6 mesi - che è risultato essere più favorevole e per questo preso in considerazione - sia quello da novembre 2014 ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 12 mesi.

Il TCA non può quindi confermare l’importo del guadagno assicurato di Fr. 6'986.-- calcolato dalla Cassa visto che, prendendo in considerazione il periodo corretto che va da novembre 2014 ad ottobre 2015, esso sarà diverso.

In effetti, l’assicurato nel mese di novembre 2014 non ha percepito soltanto il salario base compreso di 13a, ma anche la parte di provvigione relativa alla vendita dell’immobile di __________.

Pertanto diversa sarà l’indennità giornaliera da prendere in considerazione spettante all’assicurato e, di conseguenza, differente sarà anche l’importo da restituire, che dovrebbe risultare più favorevole per il ricorrente rispetto a quello calcolato dalla Cassa di Fr. 14'937.35.

Alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la decisione su opposizione vada annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché ricalcoli il guadagno assicurato e l’importo da chiedere in restituzione.

2.10. Il ricorrente ha esplicitamente chiesto di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…) a causa della pretesa di restituzione di prestazioni assicurative avvenuta a posteriori mezzo anno più tardi e oggetto di questo ricorso, finanziariamente parlando il ricorrente in una più che spiacevole situazione circoscrivibile con il proverbio “oltre al danno, anche la beffa” (…)” (cfr. doc. I).

Questa Corte, per quanto concerne questo aspetto, ribadisce che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). È infatti tenendo conto di questo che la

Cassa ha giustamente ed espressamente dichiarato, nella decisione su opposizione del 6 febbraio 2018, che “(…) la sua lettera del 14.11.2017 sarà trasmessa per decisione come domanda di condono all’autorità cantonale, a partire dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione (…)” (cfr. doc. A1).

La questione del condono potrà dunque essere affrontata solo dopo la crescita in giudicato della nuova decisione di restituzione.

2.11. In esito a tutte le considerazioni precedenti, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi, la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché proceda calcolando il nuovo importo da restituire, partendo da un calcolo del guadagno assicurato effettuato su un periodo di contribuzione corretto (come indicato al consid. 2.9.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 è annullata.

  2. Gli atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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