Raccomandata
Incarto n. 38.2018.10
dc/sc
Lugano 18 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 10 febbraio 2017 (cfr. doc. 18) con la quale ha sospeso RI 1 per 24 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere partecipato al programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatogli il 12 dicembre 2016 (cfr. doc. 8) che avrebbe dovuto svolgersi dal 19 dicembre 2016 al 18 aprile 2017, al 50%, presso __________ a __________.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…) Con l'opposizione in esame, l'assicurato in buona sostanza sostiene che, per l'assegnazione del POT non vi è stata una comunicazione trasparente e corretta da parte dell'URC e che la consulente non gli ha mai proposto "un'offerta" PML, ma l'ha assegnata comunicando tramite posta, quattro giorni prima dall'inizio. L'opponente afferma che l'assegnazione non è conforme alla situazione familiare in quanto deve accudire la figlia di 3 anni a seguito dell'iscrizione della mamma ad una formazione base (licenza di scuola media) (art. 26 cpv. 1 diritti umani). Egli sostiene che accettando tale provvedimento la sua famiglia dovrebbe vivere al di sotto della soglia di povertà (5000-1500= 3500) (art. 25 cpv. 1, diritti umani).
Con scritto del 30 maggio 2017, in risposta alle domande poste dall'UG l'assicurato in buona sostanza, ha riferito che dall'iscrizione al collocamento la sua compagna si è occupata di accudire la figlia fino ad inizio gennaio, data in cui la formazione di base è iniziata (risposta 1). L'interessato ha affermato che sua moglie ha iniziato la formazione ad inizio gennaio 2017, iscritta ad ottobre presso la scuola (risposta 2.1). Egli dichiara inoltre, che la formazione occupa la coniuge 4 giorni alla settimana, che gli orari variano ma in linea di massima sono: lunedì 16:30 - 18:30; martedì dalle 17:00 - 19:00; mercoledì dalle 16:00 - 19:45; giovedì dalle 16:00
Innanzitutto si rileva, che l'assicurato annunciandosi al collocamento (26 agosto 2016) ha dichiarato all'URC una disponibilità lavorativa a tempo pieno, dal lunedì venerdì, indicando che lavora i giorni giovedì e venerdì (cfr. Analisi del profilo PCI e Piano d'azione del 5 settembre 2016).
In merito agli argomenti sollevati dall'assicurato, secondo cui la misura assegnatagli, comporterebbe delle difficoltà di carattere personale legate all'accudimento della figlia (nata nel 2013), essendo la coniuge impegnata in una formazione di base, benché comprensibili, non possono tuttavia essere condivisi e giustificare il rifiuto della misura assegnatagli dall'URC.
Infatti, tenuto conto della disponibilità lavorativa comunicata dall'assicurato all'URC, si ritiene che la misura assegnata sia da ritenersi adeguata dal profilo della situazione personale (art. 16 cpv. 2 lett. c. LADI).
Inoltre l'assicurato avrebbe dovuto frequentare il POT in parola, dal lunedì al mercoledì (cfr. verbale del colloquio di consulenza URC del 6 dicembre 2016), compatibilmente con l'attività lavorativa svolta con regolarità nei giorni di giovedì e venerdì, a titolo di guadagno intermedio, presso il __________ di __________ e il __________ di __________.
Ora, il fatto che l'interessato avesse delle scadenze professionali da rispettare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso i citati istituti scolastici (fine anno scolastico), non può giustificare il rifiuto a priori della misura assegnatagli dall'URC, che non avrebbe comunque compromesso l'attività lavorativa in questione.
Considerato che è compito dell'assicurato, organizzarsi in modo da rispettare la disponibilità lavorativa dichiarata all'URC, egli avrebbe dovuto iniziare la frequenza della misura e avrebbe certamente potuto discutere della situazione con l'organizzatore e semmai richiedere dei giorni o delle ore di congedo per ottemperare alle scadenze professionali imminenti.
In merito alla scelta del provvedimento d'occupazione, va osservato che spetta ai consulenti URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (STCA 38.2011.33 del 27 luglio 2011, consid. 2.5. pag. 11 e relativi riferimenti ivi citati). Il consenso dell'interessato o una discussione particolareggiata prima dell'assegnazione non è una condizione indispensabile per l'assegnazione della misura e nel caso concreto, malgrado i tempi certamente ridotti, l'interessato è stato informato in occasione del colloquio di consulenza del 6 dicembre 2016.
Va pure osservato che la scelta di assegnare l'interessato ad un provvedimento del mercato del lavoro è di principio condivisibile, tenuto conto del fatto che avrebbe permesso di verificare nei fatti la disponibilità al collocamento dichiarata dall'assicurato, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi presso i citati istituti scolastici e nella sua attività indipendente (__________; cfr. decisione relativa all'idoneità al collocamento dell'UG del 14 ottobre 2016).
Ora, visto quanto sopra, occorre concludere che non vi era motivo plausibile per non intraprendere il programma occupazionale in questione, considerato pure che l'assicurato stato esplicitamente informato a più riprese dei propri obblighi.
Pertanto, tenuto conto di quanto precede ed alla luce della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza della misura assegnata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 c LADI, ritenuto inoltro come il mancato inizio della stessa da parte dell'assicurato non trova giustificazione nelle motivazioni sollevate con l'opposizione, ne discende che i presupposti relativi ad una sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI sono adempiuti.” (Doc. A19)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l’annullamento della sanzione e rileva in particolare:
" (…) Ad inizio settembre 2016 sono costretto ad iscrivermi in disoccupazione in quanto tutti gli sforzi profusi hanno avuto poco successo. Contatto l'avvocato , avvocato presso il sindacato __________ per intentare causa all' ma scelgo di abdicare a causa delle possibili e probabili conseguenze (perdita certa del lavoro di docente, per sempre, in cambio di un verdetto incerto). Resto con un guadagno intermedio nella speranza di trovare altre ore per il prossimo ciclo scolastico (v. allegato 10).
I fatti dall'iscrizione in disoccupazione
L'URC è stato messo al corrente di quanto sopra durante il colloquio d'entrata (ribadito poi anche al capogruppo durante il colloquio del 19.12).
II 14 Ottobre la sezione del lavoro decide che l'azienda in startup non costituisce un ostacolo nella ricerca di un posto di lavoro (v. allegato 11).
Al colloquio del 6 dicembre mi viene imposto di interrompere le ricerche nell'ambito fiduciario malgrado ho ottenuto un diploma di impiegato di commercio. La consulente propone un Provvedimento inerente al Mercato del Lavoro (in seguito PML, vedi allegato 12) e più in dettaglio un corso per ottimizzare le ricerche di lavoro (utile e riutilizzabile anche sul piano professionale presso __________). Nessun corso mi venne assegnato in quanto incompatibile con la mia griglia oraria rispetto al lavoro intermedio. (v. allegato 13, rapporto colloquio 10 ottobre, v. allegato 14 rapporto colloquio 6 dicembre)
Il 13.12.2016 vengo informato per lettera dell'assegnazione ad un POT presso __________ di __________ (v. allegato 15).
Il 15.12, dopo il lavoro intermedio, consegno tramite raccomandata a mano il ricorso per le spese che dovrò sostentare in quanto mia figlia ha da poco compiuto 3 anni e la mia compagna è iscritta per una formazione di base con inizio 10.1.2017. In quell'occasione chiedo colloquio con il capogruppo, appuntamento fissato per il 19.12.2016. Nella missiva ben chiaro come il provvedimento mi sia stato imposto e non proposto (v. allegato 16).
19.12 ore 9:00 inizio il POT presentandomi presso __________ di __________, conosco l'organizzatrice del corso, signora __________. In conclusione mi invita a parlare con il capogruppo e spiegare la situazione convinta che il buon senso abbia la meglio.
19.12 ore 15:00 incontro il capogruppo e la consulente a colloquio. Chiedo delucidazioni in merito all'assegnazione del POT e più precisamente come il POT in questione, con un'attività di data-entry (ossia l'inserimento in Excel di titoli di film presenti nella videoteca) possa migliorare la mia idoneità al collocamento. In conclusione l'assegnazione al POT resta invariata in quanto non possibile modificarlo a posteriori.
20.12 Rinuncio al POT per questioni professionali (e non per "questioni familiari" come invece sostenuto nella Decisione su opposizione del 12.1.2018, pto 4) e informo tutti gli interessati in maniera chiara e comprensibile tramite mail (v. allegato 17) alla quale non ho mai ricevuto risposta.
Assecondare una decisione o una situazione sbagliata significa accettarla e rendersi partecipi. Per questa ragione scelsi di attendere la sanzione, ergere di fronte ad un giudice e ricorrere.
Durante la mattina del 20.12 la gentile signora Lurati mi telefona dicendomi quale sarà la prassi da parte di __________ imposta dall'URC, ma si dice nuovamente fiduciosa nei confronti dell'ufficio giuridico e in una loro presa di posizione.
Conclusioni
Dall'iscrizione per la riscossione dei giorni di diritto presso l'assicurazione disoccupazione (attraverso una disoccupazione parziale), la mia condotta è sempre stata corretta, puntuale e con spirito costruttivo ad ogni incontro.
I PML sono obbligatori se migliorano l'idoneità al collocamento (art. 17 cap 3a LADI: "...L'assicurato è obbligato a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento...".
La decisione emessa il 12.12 si è basata su una svista da entrambe le parti inerente al diploma di commercio ottenuto nel lontano 1996. Le mie ricerche in ambito fiduciario furono ritenute "non qualitative" arbitrariamente (art. 17 LADI, v. allegato 14 citato).
La decisione di convertire il PML da un corso ad un POT è stata presa senza coinvolgere il sottoscritto ma soprattutto senza tener conto del mio stato psicofisico, messo a dura prova nel periodo precedente, aggravando quindi una situazione già precaria e complicata. L'URC ha semplicemente informato a posteriori il sottoscritto con tutte le clausole, particolarità e obblighi che un POT comporta.
In aggiunta il POT prefigge l'obiettivo: (v. allegato 12 citato, pag 22) "... RIMANERE ATTIVI" quindi non di supporto a chi è da 3 mesi in disoccupazione con un guadagno intermedio.
La modalità operativa è in contrasto con gli obblighi del consulente URC che (v. allegato 18, Indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento, pagina 4) "propone, quando possibile, offerte per posti di lavoro, provvedimenti del mercato del lavoro (PML) consulenze specialistiche [...]"
Propone, ossia fornisce a qualcuno indicazioni di ciò che si vorrebbe fare.
La "proposta" è quindi vincolante per poter offrire dei PML trasparenti, efficaci e a supporto dell'assicurato atti a migliorare un ricollocamento (art 7 LADI). La proposta del corso è vincolante al corso stesso o similare ma non ad un PML con natura, tempi e scopi diversi.
È inoltre usuale "proporre" per "creare un rapporto chiaro e trasparente" (v. allegato 18 citato) ed evitare che PML siano intesi e utilizzati come strumenti punitivi di libero arbitrio del funzionario cantonale, difeso poi in disputa, ad ogni costo, dal sistema stesso. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 marzo 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Gli argomenti del ricorrente, riguardanti le problematiche avute sul posto di lavoro, benché comprensibili, non sono tuttavia pertinenti e non permettono di giustificare il rifiuto dello stesso di partecipare alla misura in parola.
In merito alla censura del ricorrente, riguardante la decisione dell'URC d'assegnarlo al POT senza tener conto del proprio stato psicofisico (cfr. p.to 4 ricorso), si constata che tale argomento non risulta essere supportato da alcuno riscontro oggettivo e non può pertanto giustificare il rifiuto della misura in oggetto.
La circostanza che l'URC, in un primo momento ha ritenuto di non assegnare un provvedimento del mercato del lavoro all'interessato (doc. 6/4), non poteva precludere ogni scelta futura da parte dello stesso URC, che a dicembre 2016, ha invece valutato e ritenuto, d'inserire il ricorrente nella misura in parola.
Si contestano inoltre gli argomenti del ricorrente, riguardanti le modalità di assegnazione del POT e si ribadisce che il consenso dell'interessato o una discussione particolareggiata prima dell'assegnazione non è una condizione indispensabile per l'assegnazione della misura.
Al riguardo occorre precisare che tra gli obblighi che incombono all'assicurato volti a diminuire e ridurre il danno, oltre che la ricerca di un'occupazione è prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 17 LADI).” (Doc. IIII)
1.4. Il 9 marzo 2018 l’assicurato ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare sottolineato che il POT assegnatogli, per il suo profilo specifico, non avrebbe portato nessun miglioramento al collocamento e quindi andava ritenuto non obbligatorio (art. 17 LADI).
Egli ha poi precisato che il periodo intenso della fine del primo semestre scolastico prevedeva, secondo la sua organizzazione, che il giorno 16 dicembre 2016 venissero svolti i test in tutte le classi (3 in tutto) presso il __________ di __________ e che avrebbe dovuto correggere i test prima di giovedì 22 per far recuperare un eventuale test il giorno venerdì 23 dicembre, ultima istanza, per poter assegnare la nota di primo semestre agli alunni con i primi di gennaio. Egli sottolinea che tali date sono state fissate il primo giorno di scuola e che sia la legge sia la scuola impongono un minimo di 3 test per assegnare la nota semestrale altrimenti, in caso di ricorso, lo stesso verrebbe accettato.
L’assicurato ha inoltre sostenuto che la sua situazione familiare è poi un'aggravante in questa situazione e ha quindi chiesto al TCA di accogliere il ricorso.
Il 13 aprile 2018 la Sezione del lavoro ha in particolare rilevato che l'assicurato avrebbe dovuto e potuto comunque accettare il programma occupazionale, per poi trovare delle soluzioni individuali con l'organizzatore (giorni od ore di congedo) per ottemperare alle scadenze professionali imminenti, rispettivamente per particolari esigenze di cura della figlia, in attesa di trovare una soluzione alternativa.
Secondo la Sezione del lavoro il fatto che il ricorrente avesse delle scadenze professionali da rispettare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso gli istituti scolastici presso i quali è impiegato (regolarmente nei giorni di giovedì e venerdì), non può giustificare il rifiuto a priori della misura assegnatagli dall'URC, visto anche che gli impegni lavorativi menzionati dal ricorrente per far fronte alla fine del primo semestre scolastico, avrebbero avuto durata estremamente limitata (pochi giorni).
La Sezione del lavoro ha inoltre sottolineato poi che l'assicurato, già nel mese di ottobre 2016 – momento in cui la moglie si è iscritta alla formazione, come emerge dalla risposta 2.1 dello scritto 30 maggio 2017 (doc. 23) – e quindi anticipatamente, doveva e poteva organizzarsi per l'accudimento della figlia e/o comunicare all'URC la modifica della sua disponibilità lavorativa, tenendo conto dei giorni e delle fasce orarie in cui la coniuge sarebbe stata impegnata con la propria formazione a partire da gennaio 2017.
1.5. Il 24 aprile 2018 l’assicurato ha ancora scritto al TCA e si è così espresso:
" (…)
Successivamente però l'UG produce una dichiarazione mendace riguardo l'andamento dell'incontro:
a. È falso asserire che ero critico alla misura durante il colloquio conoscitivo con la gentile signora __________;
b. È falso asserire che, dato il mio comportamento "critico", sia stato necessario organizzare un incontro presso l'URC nel pomeriggio.
Il mio comportamento è stato esemplare e sono sicuro che la signora __________ possa confermare quanto sostengo. Come emerge in più occasioni l'incontro presso l'URC venne richiesto dal sottoscritto nello stesso istante che consegnai la raccomandata a mono proprio presso l'URC (v. mia raccomandata del 14.2 pag. 3 data 15.12). L'UG commette quindi il recto in falsa dichiarazione dinnanzi al giudice (art. 306 Codice Penale Svizzero). Quando la signora __________ confermerà quanto da me sostenuto verrà dimostrato come io non abbia avuto un equo processo nella precedente istanza. Di conseguenza la decisione su opposizione del 12.1.2018 dell'UG della SL di Bellinzona non potrà più essere presa in considerazione per questo caso;
Dato il punto precedente è facile comprendere il modus operandi dell' URC che, con giudizio a priori, motiva l'UG ad una sanzione, malgrado tutte le aggravanti del mio caso specifico;
Contestate le argomentazioni. Durante il colloquio con il capogruppo ho chiesto una proroga per l'inizio ma la stessa non venne assecondata in quanto un POT non permette modifiche una volta assegnato;
Contestate le argomentazioni. Essendo all'oscuro che avrei potuto chiedere giorni di congedo sono stato costretto a rifiutare il provvedimento in primis per questioni professionali;
Contestate le argomentazioni. La mia disponibilità al momento dell'iscrizione all'URC era, ed è tutt'oggi, alla ricerca di un posto di lavoro al 100%. Se avessi trovato un lavoro vero (e il POT non lo è per legge) la mia compagna avrebbe sospeso la formazione di base senza esitazione;
Contestate le argomentazioni. Siccome è noto alle parti della pressione psicologica assorbita durante di ultimi 4 anni presso il __________, l'URC avrebbe potuto, se non dovuto per etica professionale, aprire un dialogo in prima persona con il sottoscritto e valutare eventuali reazioni anomale alla misura, poiché 4 anni sotto pressione è un'eternità. Tant'è vero che proprio per la modalità operativa applicata dall' URC, simile al mobbing, per tutto il fine settimana ebbi uno stato mentale alterato perdendo sia appetito che sonno impedendomi di affrontare le pendenze del lavoro intermedio;
Contestate le argomentazioni e si richiama quanto espresso nella missiva del 19.3, ad punto 9.” (Doc. IX)
Al riguardo il 4 maggio 2018 la Sezione del lavoro ha così risposto, mediante uno scritto (cfr. doc. XI) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII):
" (…)
Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018:
Si respingono le affermazioni del ricorrente ed in particolare, si contesta recisamente l'ipotesi di reato evocata.
Ora, a prescindere da come si è giunti all'organizzazione dell'incontro presso l'URC il pomeriggio del 19 dicembre 2016 - su richiesta del ricorrente in occasione della consegna brevi manu all'URC dell'opposizione relativa alla decisione d'assegnazione al POT datata 13 dicembre 2016 (doc. 12, foglio 3) e/o successivamente all'incontro con l'organizzatore la mattina del 19 dicembre 2016 presso la sede del POT - è evidente che il suddetto incontro all'URC avesse quale scopo, la discussione della misura assegnata (doc. 9), nei confronti della quale il ricorrente ha fin da subito espresso il suo disappunto.
Determinante nella presente evenienza, è quindi il fatto che il ricorrente abbia dichiarato esplicitamente all'URC durante il colloquio avvenuto il pomeriggio del 19 dicembre 2016 di non essere in quel momento intenzionato a presentarsi al provvedimento (doc. 9), così come ha confermato con scritto (e-mail) del 20 dicembre 2016 all'URC (doc. 10), tant'è che è stato richiamato dall'organizzatore (doc. 11). Pertanto, si ritiene che in concreto il signor RI 1 abbia rifiutato il programma occupazionale assegnatogli dall'URC (doc. 10).
Non si ritiene pertanto utile, approfondire quanto discusso dal ricorrente con la signora __________ il giorno 19 dicembre 2016.
Ad punto 7 dello scritto 24 aprile 2018:
Contestate le affermazioni del ricorrente e richiamato quanto esposto nelle osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 7).
Si ribadisce che tra gli obblighi che incombono all'assicurato volti a diminuire e ridurre il danno, oltre alla ricerca di un'occupazione è prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 17 LADI).
Ad punto 8 dello scritto 24 aprile 2018:
Contestate le asserzioni del ricorrente e richiamato integralmente quanto esposto nella risposta di causa (p.to 3, paragrafo 2 e 3) e nelle osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 8).” (Doc. XI)
1.6. Il 21 maggio 2018 l’assicurato ha inviato il seguente scritto al TCA, ribadendo la richiesta di annullare la sanzione:
" (…)
• durante l'estate ho frequentato il POT presso l'__________ (v. allegato 1). Malgrado sapevo che non avrei portato miglioramenti alla mia idoneità al collocamento ho accettato di frequentare la misura per sperimentare altre esperienze professionali. Durante questa esperienza ho appreso della possibilità di prendere giorni di congedo. Per meglio comprendere il mio atteggiamento allego il rapporto finale d'attività (v. allegato 2);
• l'approfondimento con la gentile signora __________ sull'incontro conoscitivo è utile per comprendere la vera natura dei fatti in quanto in questa occasione manca un rapporto finale d'attività. Ritengo sia opportuno approfondire;
• l'incontro richiesto dal sottoscritto all' URC aveva come scopo primario la comprensione delle potenzialità di miglioramento dell'idoneità al collocamento e altro, ogni altra interpretazione è arbitraria e fuori luogo in quanto sono il promotore del incontro;
• secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO - Prassi LADI PML v. allegato 2), il Dipartimento federale dell'economia della formazione (DEFR) nonché anche la nostra massima istanza in giurisprudenza (TFA) concordano che un PML ha come scopo il miglioramento all'idoneità al collocamento. Esso deve assolutamente presentare significativi ed importanti miglioramenti all'idoneità al collocamento altrimenti corretto rifiutarlo (A24 Prassi LADI PML "[...] La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.");” (doc. XIII)
Il programma d’occupazione temporanea presso __________, a tempo pieno, per il periodo 4 luglio – 3 ottobre 2017, è stato assegnato all’assicurato dall’URC di __________ il 26 giugno 2017 (cfr. doc. XIII allegato 1).
Al riguardo la Sezione del lavoro, il 1° giugno 2018 ha rilevato:
" (…) Per quanto attiene agli argomenti del ricorrente, riguardanti la frequentazione del POT presso l’__________, si ritiene che non siano determinanti per la valutazione della presente fattispecie.
Inoltre, si richiama quanto già esposto osservazioni 4 maggio 2018 (cfr. Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018) e si ribadisce che non si ritiene utile l’approfondimento di quanto discusso dal signor RI 1 con la signora __________ il 19 dicembre 2016, durante l’incontro conoscitivo. (…)” (Doc. XV)
Il 7 giugno 2018 il ricorrente ha ancora precisato:
" (…)
• ciò che impartisce la SECO è incontestabile dato che è l'organo legislativo mentre URC e Cantone Ticino, rappresentato dall'UG della SL, sono esecutori. La regolamentazione in questo caso è il documento "Prassi LADI PML". Ogni altro commento è superfluo;
• se il rapporto finale d'attività (allegato 2 lettera 21.5) non fosse sufficiente a delineare il mio profilo trovo doveroso interpellare la signora __________ per una deposizione. (…)” (Doc. XVII)
Il 12 giugno 2018 la Sezione del lavoro, richiamati i precedenti scritti, ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. XIX).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere partecipato al POT presso __________ a __________.
In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
L'art. 64a LADI precisa che:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage », Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea, 2014, p 478) ricorda al riguardo che:
" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que ' des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA 2006 p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.2. L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.
Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).
Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
" (…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.
Con giudizio 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.
In una sentenza 38.2015 34 del 7 settembre 2015, il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione, rilevando:
" (…)
L'assicurata ha motivato il rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________”, che le è stato assegnato il 22 luglio 2014 e che avrebbe dovuto svolgere dal 28 luglio al 27 novembre 2014 (cfr. doc. 18), sostenendo l’inutilità del provvedimento vista la sua formazione professionale e i lavori svolti in passato (in particolare segretaria di direzione durante gli ultimi 8 anni presso un’impresa di costruzioni a __________, cfr. doc. 7).
Il programma d’occupazione in questione viene così descritto:
"Organizzatore:
Ufficio/Settore/Atelier: __________
Indirizzo organizzatore: __________
Luogo svolgimento: __________
Persona di riferimento: __________
Telefono: __________
E-mail: __________
Attività esercitate: Back-office: __________
Front-office: __________
Formazione integrata: Presso i diversi uffici di __________ che collaborano con il __________ nell’ambito di attività di sportello, di biblio-mediateca, di comunicazione. Anche formazione relativa alla ricerca di lavoro con gli addetti __________ in collaborazione con __________; formazione interna per utilizzo strumenti, programmi pc.
Stage in azienda: Si, v. sopra.
Pubblico mirato: Indicativamente PCI provenienti dal settore della vendita e dal settore commerciale
Requisiti indispensabili: - Utilizzo pacchetto office
Conoscenza lingua italiana
Capacità relazionali
Capacità redazionali
Obiettivi: - Acquisizione di competenze ed esperienza per posizionarsi sul mercato del lavoro grazie a capacità di organizzazione del lavoro di back-office e di front-office.
Incrementare o sviluppare capacità di porsi con la clientela, attraverso il front-office e il giro promozionale.
Incrementare capacità di conoscenza e di analisi del territorio tramite acquisizione di informazioni
Durata: 4 mesi
Orari: 08:00 – 12:00 ; 13:30 – 17:30
Disponibilità ad effettuare dei turni di sportello anche di sabato (tempo da recuperare in settimana)
% occupazione: 100%, 40 ore settimanali
Divisibile: SI
Certificati, attestati,
rapporti: Al termine del programma: “rapporto finale di attività” e “Attestato di partecipazione”
Funzionario UMA: __________
Sito internet: __________.” (Doc. 25)
Riguardo ai motivi per i quali l’assicurata è stata inserita nel programma d’occupazione in questione la consulente del personale dell’URC di __________, __________, si è così espressa:
"(…)
La signora RI 1 è arrivata in Ticino dalla __________, dove lavorava come segretaria per un'impresa edile. Durante il rilevamento commerciale svoltosi a febbraio 2014 è stato appurato come sia idonea al settore commerciale, senza che fossero previste misure per lei (APC, Nestore). Secondo le direttive, dunque, si procede con l'attivazione con un POT del settore commerciale, dove ho provveduto a iscriverla appena ho avuto un posto disponibile. Sottolineo come nella scheda del POT __________ vengano richiesti anche profili come traduttori.
In un verbale di aprile 2014 viene indicato che la signora non è interessata a migliorare le sue conoscenze linguistiche: padroneggia francese e italiano, ma le sue conoscenze di tedesco e inglese sono basiche.
Già nel corso del mese di giugno 2014 ho avuto modo di illustrare alla signora gli incentivi per attività indipendente, visto che le sue ricerche finora non avevano dato esiti. Nello stesso verbale la signora spiegava di considerare il trasferimento Oltralpe per migliorare le sue possibilità nel settore del pilates.
Ritengo che un impiego in qualità di impiegata di commercio sia più facilmente reperibile di uno come insegnante di pilates: anche la signora mi ha spiegato come, una volta trovato un locale adatto e una classe di interessati cui insegnare la disciplina, chi riesce a vivere di insegnamento di pilates lavori prevalentemente da solo, come indipendente. Ammesso che la signora riesca a trovare la clientela e gli spazi necessari, è difficile immaginare che possa diventare un'occupazione a tempo pieno.” (doc. 5 )
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che se ,da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr. consid. 2.4).
Il programma d’occupazione era dunque adeguato e l’assicurata, che al momento dell’assegnazione si trovava già da nove mesi in disoccupazione, era tenuta ad accettarlo.
Quanto alla circostanza che la partecipazione al programma d’occupazione le avrebbe compromesso (cfr. consid. 1.2 e 1.4, Doc. V/B Doc. A1, allegati al doc. 13) la riconversione quale istruttrice di Pilates (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Pilates: “Traendo ispirazione da antiche discipline orientali quali yoga e Do-In, (Giappone), Pilates ha scritto due libri in cui illustra il suo metodo: Return to Life through Contrology e Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education.Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento al modo in cui il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo della rieducazione posturale.”), questo Tribunale si limita a ricordare che, per costante giurisprudenza federale, se un assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266).
In una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015 l’Alta Corte ha così concluso che un assicurato, che stava seguendo una formazione a proprie spese, non era totalmente disponibile per una nuova occupazione, rilevando:
" L'idoneità al collocamento deve essere ammessa con molto riserbo,
quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 112 V 326 consid. 1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo."
Alla luce della giurisprudenza federale appena ricordata, il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo da lei indicato avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. III, pag. 6).
In conclusione, poiché il programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che ella non ha invece fatto.
A ragione dunque l’amministrazione ha così deciso di infliggerle una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2015 deve essere confermata.”
2.5. In una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della penalità.
Vista l’importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle critiche, di carattere generale, dell’assicurato riguardo all’assegnazione di un programma d’occupazione che non gli permette di sfruttare al meglio le conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente le considerazioni del Tribunale federale:
" 3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce programme d'emploi temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce jour-là.
3.2
3.2.1 Le recourant se plaint d'une violation des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la faute.
3.2.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).
3.2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation.
En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions, on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire, ce qui est contesté par le recourant.
Quant à la circonstance que le programme d'emploi temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction cantonale.
3.2.4 Vu ce qui précède, trois des critères retenus par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien fondé."
In un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
" (…)
4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).
Il TCA ricorda inoltre che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI").
La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).
In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese, J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).
Questa autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa:
" Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21 Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese Bestimmung kennt keine Einschränkungen der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168 der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in diesem Punkt völkerrechtswidrig."
(pag. 88)
e
" Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.
Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb. Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)
Infine, per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).
Un’altra interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e confirmatari.
2.6. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1977, si è annunciato in disoccupazione dal 1° settembre 2016 a causa di una riduzione delle ore di lavoro di insegnamento quale docente di informatica, ed è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno quale formatore informatico + docente informatico (senza abilitazione), consulente assicurazione, consulente informatico, informatico di gestione, tutte le professioni che può svolgere.
Egli ha precisato di lavorare al momento al giovedì e venerdì (cfr. doc. 4 pag. 7).
Nel Curriculum Vitae figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
dal 2015 – attualmente __________, società attiva nel campo dell’abbigliamento
dal 2008 – attualmente Docente di informatica presso __________ presso il __________ di __________ e __________ di __________.
Nel 2010 aggiunta la mansione __________ (__________). Dal 2012 Formatore in __________. (…)”
(Doc. 5)
Il 6 settembre 2016 l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato (doc. 6/6).
RI 1 è stato sentito il 12 ottobre 2016. In quell’occasione è stato allestito un verbale, pure sottoscritto dall’assicurato, del seguente tenore:
" Fino al 31.08.2016 ho lavorato a tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________.
Mi sono iscritto in disoccupazione dal 01.09.2016 a causa della riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ (cfr. lettera del 31.05.2016 in vostro possesso).
Dal 01.09.2016 continuo a lavorare nelle due Scuole menzionate ad una percentuale totale del 32%, il giovedì mattina e venerdì mattina.
Dal 21.09.2015 sono iscritto a registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale della ditta __________.
Al momento questa società è ancora in Start up, ho investito fr. 20'000., per la costituzione, utilizzati per l'acquisto di merce, creazione sito web, lavori di grafica e la creazione del video per la raccolta fondi.
I lavori di sviluppo dell'attività sono stati eseguiti principalmente durante le vacanze scolastiche.
L'attività viene svolta da casa dove ha sede la Sagl.
Ad oggi ci sono stati alcuni contatti con potenziali clienti, ma non è stato stipulato alcun contratto e non c'è stata fatturazione, solo costi.
Il sito Web è attivo ma al momento è possibile acquistare la merce unicamente tramite Pay Pal.
Al momento non sono ancora state fatte delle vendite online.
Sono alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo pieno.
Sono disposto ad abbandonare l'attuale occupazione a tempo parziale come docente per un'occupazione migliore come dipendente anche in altri settori.
Sono disposto a seguire i provvedimenti inerenti il mercato del lavoro assegnati dall'URC (corsi, POT o altro) compatibilmente alla mia attuale attività di docente.
Sono informato che qualsiasi attività lavorativa svolta deve essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio quale guadagno intermedio.” (Doc. 6/2)
Il 14 ottobre 2016 la Sezione del lavoro ha deciso che l’assicurato è “ritenuto idoneo al collocamento dal 1° settembre 2016 con disponibilità sul mercato del lavoro al 100%”, sulla base delle seguenti considerazioni:
" Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese dall'assicurato, rileviamo che l'interessato fino al 31.08.2016 ha lavorato .a tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________. A causa della riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo pieno.
Dal 21.09.2015 l'assicurato risulta iscritto a registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale della ditta __________ con sede presso il suo domicilio privato. Per la costituzione della società l'assicurato ha investito un capitale di fr. 20'000.-, utilizzato in seguito per l'acquisto di merce, la creazione del sito Web, lavori di grafica e la creazione del video per la raccolta di fondi. I lavori di sviluppo dell'attività sono stati eseguiti principalmente durante le vacanze scolastiche. Allo stato attuale, la società non ha stipulato contratti di collaborazione, non c'è ancora stata fatturazione e nessuna vendita online.
Considerato che l'assicurato ha ribadito la sua volontà di trovare un lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, preso atto che al momento la ditta __________ non ha attività che possa ostacolare l'assicurato nella ricerca di un lavoro dipendente, lo scrivente Ufficio ritiene il signor RI 1 idoneo al collocamento dal 01.09.2016 con disponibilità sul mercato del lavoro al 100%.
Ricordiamo all'assicurato l'obbligo d'informazione in merito a qualsiasi modifica della situazione in relazione alla ditta __________ e alla sua disponibilità al collocamento, inoltre qualsiasi attività lavorativa svolta dovrà essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio quale guadagno intermedio.” (Doc. 6)
Il 12 dicembre 2016 la consulente del personale dell’URC di __________ __________ ha assegnato all’assicurato un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) presso __________ dal 19 dicembre 2016 al 18 aprile 2017.
Il 19 dicembre 2016 alle ore 15oo l’assicurato ha avuto un colloquio con la sua consulente del personale e __________ dell’URC di __________ nel corso del quale gli è stato spiegato che i “POT finanziati dall’AD hanno lo scopo di facilitare l’integrazione e reintegrazione rapida e duratura degli assicurati e non deve perseguire alcun altro obiettivo diverso dall’integrazione o dalla reintegrazione degli assicurati” (doc. 9).
Il 20 dicembre 2016 la coordinatrice del POT __________ ha inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:
" Ci risulta che lei dovrebbe partecipare ad un programma occupazionale presso la __________ dal 19.12.2016; a partire da oggi e fino al 30 di dicembre 2016 la sua assenza è ingiustificata.
La informiamo che se non ci verranno forniti dei documenti o delle motivazioni valide che giustificano la non partecipazione alla misura, la sua assenza sarà considerata ingiustificata e inoltre ci riserviamo il diritto di sospendere il POT).” (Doc. 11)
Lo stesso giorno l’assicurato ha inviato ai rappresentati URC di __________ uno scritto del seguente tenore:
" Dopo aver ragionato attentamente sulla questione informo il vostro ufficio che, purtroppo, ho deciso di abdicare il POT in questione.
Il periodo “caldo” della fine della scuola, soprattutto la __________ di __________, con scadenze imperative entro venerdì, non mi permette di iniziare il POT assegnatomi senza mettere a rischio la mia qualità professionale nei modi e nei tempi indicati.
Ho apprezzato molto sia l’ambiente di lavoro di __________ a __________ e sia il personale che ho avuto il piacere di conoscere (Signora __________ e __________), nonché l’incontro chiarificatore avuto ieri pomeriggio presso il suo ufficio.
Nell’attesa di potervi incontrare nuovamente colgo l’occasione per porgere a voi i miei migliori auguri di buone feste e ottimi propositi per l’anno 2017.” (Doc. 10)
Il 9 gennaio 2017 __________ ha invitato nuovamente l’assicurato a giustificare la sua assenza entro il 13 gennaio 2017, specificando che in caso contrario sarebbe stata richiesta la sospensione immediata del programma (cfr. doc. 13)
Con decisione del 17 gennaio 2017 l’URC di __________ ha stabilito che il programma d’occupazione è stato interrotto il 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 14).
2.7. Chiamato a pronunciarsi sul ricorso dell’assicurato il TCA constata innanzitutto che l’assicurato di fatto ha rinunciato a partecipare (“ho deciso di abdicare”) al POT che gli è stato assegnato (sul tema cfr. consid. 2.2).
Questo Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Inoltre e soprattutto, questa Corte sottolinea che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che nè gli impegni di carattere professionale nè quelli di carattere familiare, erano tali da impedire all’assicurato di iniziare il POT, che contemplava peraltro un grado di occupazione al 50%.
Per quel che riguarda il primo aspetto, se è vero che lo svolgimento di un’attività lucrativa che permette di conseguire un guadagno intermedio ha la priorità su un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”.
Appunti Sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST 2000 pag. 91-92), è altrettanto vero che gli orari del programma avrebbero potuto essere concordati (ad esempio tramite un congedo di ore o, eventualmente di giorni) con la responsabile dello stesso in modo tale da permettergli pure di dedicarsi, ai compiti che gli incombevano come docente a tempo parziale, che oltretutto sarebbero stati limitati ad un breve periodo (cioè fino al 23 dicembre 2016).
In tale contesto la responsabile del programma d’occupazione, prima di richiedere, il 16 gennaio 2017, la sospensione del programma d’occupazione “in modo da poter aprire una nuova postazione per altre persone” (cfr. doc. 14) aveva chiesto in due occasioni (il 19 dicembre 2016 e il 9 gennaio 2017) all’assicurato di giustificare la sua assenza ai primi giorni del POT.
D’altra parte, per quel che riguarda gli oneri familiari (occuparsi della figlia, in quanto la sua compagna aveva iniziato una formazione), questo Tribunale si limita a ricordare che, l’assicurato, essendo stato dichiarato idoneo al collocamento per un’attività a tempo pieno (a differenza della sentenza federale citata al consid. 2.4, nella quale l’assicurata cercava un’occupazione al 25%) doveva organizzarsi in modo tale da poter provvedere alla custodia della figlia in caso di reperimento di un’occupazione o di partecipazione ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In simili condizioni questo Tribunale deve concludere che il POT assegnato al ricorrente era adeguato e avrebbe dunque dovuto essere da lui accettato. Non avendolo fatto egli deve essere sanzionato sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità della sanzione (24 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 deve essere confermata.
2.8. L’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (deposizione di __________, cfr. consid. 1.6.).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti